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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 
del 2 agosto 2004
 
Regolamento di attuazione della 
legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e 
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).
B.U.R. TOSCANA 
N. 31 
del 11 agosto 2004 
(IL NUMERO DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE È 42/R)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato 
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e 
l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);
Visto l’articolo 5 della l.r. 19/2004, che prevede l’adozione di un regolamento 
attuativo;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale è 
stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 
2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema 
distributivo dei carburanti);
 
EMANA
il seguente Regolamento
 
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1 
Oggetto
1. Il presente regolamento detta le disposizioni attuative della  legge 
regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la  razionalizzazione e 
l’ammodernamento del sistema distributivo  dei carburanti) di seguito 
denominata “legge”. 
ARTICOLO 2 
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per attività  
economiche accessorie integrative si intendono:  a) attività commerciale;
b) attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici,  
vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
c) servizi all’automobile e all’automobilista, quali officina  meccanica, 
elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per 
camper, servizi igienici di uso  pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico 
pubblico, bancomat. 
ARTICOLO 3 
Zone comunali
1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione il  
territorio comunale è ripartito in quattro zone, così delimitate:
a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio  di 
cui all’articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile  1968, n. 
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,  di distanza fra 
i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati  agli insediamenti 
residenziali e produttivi e spazi pubblici o  riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da  osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o della revisione di quelli 
esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della  legge 6 agosto 1967, n. 765);
b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del  territorio 
di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del d.m. 1444/1968;
c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde  alle parti 
del territorio di cui all’articolo 2, lettere d) ed f) del d.m.  1444/1968 
;
d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio  di 
cui all’articolo 2, lettera e) del d.m. 1444/1968.  
 
CAPO II
Impianti di distribuzione
 
ARTICOLO 4 
Tipologie di nuovi impianti
1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio  e sono 
dotati di dispositivi self-service pre e post pagamento,  di servizi o 
attività informative di interesse turistico, di almeno  due servizi 
all’automobile e all’automobilista, nonché di  un’attività commerciale con 
superficie di vendita: 
a) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 150 metri  quadrati 
nei comuni con popolazione residente inferiore a  diecimila abitanti; 
b) non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri  quadrati 
nei comuni con popolazione residente superiore a  diecimila abitanti.
2. La Giunta regionale definisce gli standard di qualità e di  prestazione 
dei servizi e delle attività informative di interesse  turistico di cui al 
comma 1. 
3. I nuovi impianti possono dotarsi anche delle attività  economiche 
accessorie integrative di cui all’articolo 2, comma  1, lettera b). 
ARTICOLO 5 
Superficie minima degli impianti
1. La superficie minima per l’installazione di nuovi impianti,  compresi i 
percorsi di ingresso ed uscita, è determinata come  indicato nell’allegato 
A, tabella 1. 
2. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad  eccezione di 
quelle dotate esclusivamente di colonnine per  l’alimentazione dei veicoli 
elettrici, per le quali non sono  previste superfici minime. 
ARTICOLO 6 
Distanze minime fra gli impianti
1. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti senza  erogazione di 
metano le distanze minime fra gli impianti  sono  determinate come 
indicato nell’allegato A, tabella 2.
2. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti con  erogazione di 
metano e per l’aggiunta di metano in impianti  esistenti si osserva una 
distanza non inferiore a 6 chilometri  rispetto al più vicino impianto 
erogante metano. Nei comuni  capoluogo di provincia la distanza minima è 
ridotta a 3  chilometri.
3. Nella zona 1 non sono ammissibili nuove installazioni, ad eccezione di quelle 
dotate esclusivamente di colonnine per  l’alimentazione dei veicoli 
elettrici, per le quali non sono  previste distanze minime. 
4. Nelle aree di pianura la distanza tra impianti localizzati nella  zona 1 
e impianti localizzati nelle altre zone non può essere  inferiore a 600 
metri.
5. Nelle strade di grande comunicazione a quattro corsie gli  impianti sono 
installati a una distanza non inferiore a 15  chilometri dagli impianti 
esistenti sulla stessa direttrice di  marcia.
6. Le distanze di cui al presente articolo non si applicano in  caso di 
spostamento di impianti esistenti entro un raggio di  500 metri per gravi 
motivi accertati dal comune. 
ARTICOLO 7 
Modalità di calcolo delle distanze
1. Le distanze di cui all’articolo 6 sono calcolate con riferimento  al 
percorso stradale più breve rispetto all’impianto esistente più  vicino, 
esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di  scorrimento, 
indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel  rispetto del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice della strada), da ultimo 
modificato dal decreto legge 27  giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1  agosto 2003, n. 214.
2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne  impediscono 
l’attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con 
riferimento agli impianti esistenti sulla  stessa corsia.
3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o  in 
comuni diversi corrisponde alla media aritmetica calcolata  sulle distanze 
stabilite per ciascuna delle zone interessate.
ARTICOLO 8 
Attività economiche accessorie integrative negli impianti  esistenti
1. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento 
possono essere istallati dispositivi self service  post-pagamento a 
condizione che gli impianti stessi siano  forniti di servizi all’automobile 
e all’automobilista e che l’attività  commerciale sia esercitata su una 
superficie di vendita:
a) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente 
inferiore a diecimila abitanti; 
b) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente 
superiore a diecimila abitanti.
2. I servizi o le attività informative di interesse turistico possono  
essere allestiti nel rispetto degli standard di cui all’articolo 4,  comma 
2. 
3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività  economiche 
accessorie integrative di cui all’articolo 2, comma  1, lettera b).
ARTICOLO 9 
Impianti di pubblica utilità
1. E’ da considerarsi impianto di pubblica utilità:
a) nelle aree di pianura, l’impianto ubicato ad una distanza  superiore a 7 
chilometri, nelle diverse direzioni, dall’impianto  più vicino;
b) nelle aree montane, l’impianto ubicato ad una distanza  superiore a 5 
chilometri, nelle diverse direzioni, dall’impianto  più vicino;
c) l’impianto che costituisce l’unico punto di rifornimento  esistente nel 
territorio comunale. 
2. Per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga  istallato 
un nuovo impianto, il comune può autorizzare la  prosecuzione dell’attività 
di un impianto di pubblica utilità anche  in presenza delle fattispecie 
d’incompatibilità di cui all’articolo  12.
ARTICOLO 10 
Impianti nelle aree montane
1. Nelle aree montane i nuovi impianti di pubblica utilità  possono anche 
essere dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento 
funzionanti senza  la presenza del gestore, a condizione che ne sia 
garantita  un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal  
comune.
2. Nelle aree montane gli impianti di pubblica utilità funzionanti  con la 
presenza del gestore possono proseguire l’attività senza  la presenza del 
gestore, previa comunicazione nei termini e con  le modalità stabiliti dal 
comune. 
ARTICOLO 11 
Incompatibilità assoluta
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:
a) gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in  zone 
pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;
b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati  
all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri,  salvo che 
si tratti di unico impianto in aree montane. 
ARTICOLO 12 
Incompatibilità relativa
1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:
a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento  avviene 
sulla sede stradale, sia all’interno che al di fuori dei  centri abitati;
b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di  uso 
pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi  su più strade 
pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
c) gli impianti che, ai sensi del d.lgs. 285/1992, sono ubicati a  distanza 
non regolamentare da incroci o accessi di rilevante  importanza per i quali 
non sia possibile l’adeguamento ai fini  viabili a causa di costruzioni 
esistenti o impedimenti naturali.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di  cui 
al comma 1, lettere a) e b) possono permanere nel sito  originario se 
suscettibili di adeguamento. L’adeguamento  avviene nei termini e con le 
modalità stabiliti dal comune.
3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di  cui 
al comma 1, lettera c) possono permanere nel sito  originario purchè 
sussista una delle seguenti condizioni:
a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
b) l’impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni  senso di 
marcia o con spartitraffico centrale. 
 
CAPO III
Orari di servizio
 
ARTICOLO 13 
Orari di apertura
1. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:
a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di   
riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di  riposo 
infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.
2. L’orario prescelto è comunicato nei termini e con le modalità  stabiliti 
dal comune e rimane valido fino ad eventuale  successiva comunicazione. 
ARTICOLO 14 
Turni di riposo domenicale e festivo
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce  l’apertura 
degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento  di quelli 
funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni in cui  funzionano due o 
tre impianti la percentuale può essere  elevata, di concerto con i gestori, 
rispettivamente, al 50 e al 33  per cento. 
2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite  anche 
mediante l’erogazione di carburante con apparecchiature self-service 
pre-pagamento in impianti  funzionanti di regola con la presenza del 
gestore; tale scelta è  comunicata dal gestore nei termini e con le 
modalità stabiliti  dal comune.
3. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura  domenicale e 
festiva qualora l’impianto sia localizzato in zone a  prevalente 
caratteristica industriale o commerciale, prive di  flussi di traffico 
significativo in tali giorni. 
4. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la  presenza del 
gestore sospendono l’attività nel primo giorno  feriale successivo. Nessun 
recupero è dovuto per l’esercizio  dell’attività durante le festività 
infrasettimanali. 
ARTICOLO 15 
Turni di riposo infrasettimanali
1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato  pomeriggio o 
in un altro pomeriggio della settimana a scelta  del gestore.
2. Il gestore comunica al comune la scelta del turno di riposo  
infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato nei termini e  con le 
modalità stabiliti dal comune. 
3. Durante la settimana il comune garantisce l’apertura di un  numero di 
impianti nella misura di cui all’articolo 14, comma 1  e a tal fine 
comunica al gestore motivato diniego entro trenta  giorni dal ricevimento 
della comunicazione di cui al comma 2. 
ARTICOLO 16 
Pubblicità dell’orario e dei turni
1. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale,  domenicale e 
festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante  un apposito cartello 
predisposto secondo le indicazioni del  comune.
ARTICOLO 17 
Servizio notturno
1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all’inizio  
dell’orario di apertura giornaliera.
2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà  
comunicazione nei termini e con le modalità stabiliti dal  comune. 
ARTICOLO 18 
Deroghe
1. Gli impianti di cui all’articolo 10, comma 1 sono esonerati  
dall’osservanza degli orari e dei turni fissati nel presente  regolamento.
2. Sono esonerati dal rispetto dell’intervallo pomeridiano e  serale di 
chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e  festiva:
a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di  petrolio 
liquefatto (GPL);
b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service  pre-pagamento, a 
condizione che al di fuori dell’orario di servizio l’attività di erogazione si 
svolga senza la presenza del  gestore.
3. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione  di orari e 
turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13,  14 e 15, nel 
rispetto dell’orario minimo previsto dalla legge nei  seguenti casi: 
a) se trattasi di comune inserito nell’elenco dei comuni ad  economia 
prevalentemente turistica e delle città d’arte, di cui  all’articolo 16 del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 
2004, n. 17/R  (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio  
1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede  fissa in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114”);
b) in occasione di manifestazioni che determinano notevole  afflusso di 
utenza motorizzata;
c) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro  corsie 
con spartitraffico centrale;
d) se nel territorio comunale è presente un unico impianto. 
ARTICOLO 19 
Ferie
1. La sospensione consecutiva dell’attività per ferie è  consentita per un 
periodo non superiore a due settimane per  ogni anno solare ed è comunicata 
dal gestore nei termini e le  modalità stabiliti dal comune. 
2. Durante ogni periodo dell’anno il comune garantisce  l’apertura di un 
numero di impianti nella misura di cui all’articolo 14, comma 1 e a tal fine 
comunica al gestore  motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione di cui al comma 1.
Formula Finale: 
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della 
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare  come 
Regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 2 agosto 2004
 
ALLEGATO 1: 
ALLEGATO 
ARTICOLO 1 
 
ALLEGATO A
 
Tabella 1
| 
    Aree di pianura  | 
   
    Zona 2  | 
   
    Zona 3  | 
   Zona 4 | 
| Impianto con post-pagamento e attività non oil | mq 1.500 | mq 2.500 | mq 3.500 | 
| Aree montane | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | 
| Impianto con post-pagamento e attività non oil | mq 1.000 | mq 1.500 | mq 2.000 | 
| Impianto pre-pagamento senza gestore | mq 300 | mq 400 | mq 500 | 
  
   
Tabella 2
| 
    
  | 
   
    Zona 2  | 
   
    Zona 3  | 
   
    Zona 4  | 
  
| 
    Aree di pianura  | 
   
    m 400  | 
   
    m 700  | 
   
    m 4.000  | 
  
| 
    Aree montane  | 
   
    m 300  | 
   
    m 600  | 
   
    m 2.000  |