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Decreto-Legge 2 Luglio 2007, n. 81
Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(GU n. 151 del 2-7-2007)
		IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
		
		Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
		Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni 
		per superare le difficolta' finanziarie e operative dell'Amministrazione 
		centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia 
		alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' di 
		intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori 
		dell'economia;
		Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
		riunione del 28 giugno 2007;
		Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
		dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, 
		delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, 
		del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari 
		esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare e dell'universita' e della 
		ricerca;
		
		E m a n a
		il seguente decreto-legge:
		
		Art. 1.
		Destinazione maggiori entrate
		1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari 
		a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per 
		l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, 
		incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, 
		comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla 
		realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche 
		amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente 
		definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 
		2008-2011.
		2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni 
		di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi 
		disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed 
		equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 
		2006, n. 296.
		
		Art. 2.
		Utilizzo quota avanzo di amministrazione
		1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di 
		stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi 
		tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di 
		investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota 
		dell'avanzo di amministrazione.
		2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento e' 
		commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 
		e determinata:
		a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale 
		del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, 
		comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per 
		le restanti province la misura e' dell'1,4 per cento;
		b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore 
		a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi 
		di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 
		dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura 
		e' dell'1,3 per cento.
		
		Art. 3.
		Recupero maggiore gettito ICI
		1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate 
		le seguenti modificazioni:
		a) il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti erariali 
		in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior 
		gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di 
		una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del 
		Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
		dell'interno.";
		b) il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti erariali 
		in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior 
		gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di 
		una certificazione le cui modalita' sono definite con decreto del 
		Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
		dell'interno.".
		2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori 
		gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni 
		di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 
		del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i 
		contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti 
		in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente 
		comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro 
		il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. 
		Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico 
		delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
		legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a 
		prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito 
		dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione 
		effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior 
		gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione 
		progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo 
		esercizio.
		3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini 
		della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui 
		all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
		locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo 
		tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente e' 
		tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari 
		alla differenza.
		4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti al 
		rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al 
		comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi 
		nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali 
		sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
		5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 
		2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 
		del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di 
		interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per 
		un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in 
		diretta conseguenza delle minori disponibilita' derivanti dalla 
		riduzione di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico dello Stato e 
		rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, 
		eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri 
		certificati.
		
		Art. 4.
		Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento 
		per enti ed organismi pubblici non territoriali
		1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 
		9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, 
		della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
		2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 
		dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
		3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
		finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di 
		euro, da utilizzare:
		a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti 
		all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, 
		del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
		b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a 
		compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 
		2.
		4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono 
		stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di 
		cui al comma 3, lettera a).
		
		Art. 5.
		Interventi in materia pensionistica
		1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, 
		all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano 
		titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico 
		dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed 
		esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza 
		obbligatoria, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e 
		dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo 
		complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi 
		quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
		2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
		concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi 
		entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
		decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di 
		cui al comma 1 e le modalita' ed i termini di corresponsione.
		3. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di
		previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo 
		per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro 
		annui, di:
		a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonche' 
		miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo 
		fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente 
		nell'assicurazione generale obbligatoria;
		b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini 
		pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei 
		periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in 
		particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via 
		esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di 
		migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.
		
		Art. 6.
		Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro 
		di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari
		1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle 
		finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di parte 
		corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' 
		apportata la seguente variazione in aumento:
| 2007 - | 2008 - | 2009 - | |
| (migliaia di euro) | |||
| Ministero dell'economia e delle | |||
| finanze.... | 239.000 - | - | 
		
		2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 
		agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni 
		di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata 
		dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 
		130 milioni di euro per l'anno 2007.
		3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale 
		per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' Autorizzata 
		la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007. 
		4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed 
		esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della 
		riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero 
		dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 
		dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica 
		e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, e' 
		autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 
		finanziario 2007.
		5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di 
		interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per 
		spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle 
		risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati 
		fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
		6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
		parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "8 milioni" e, 
		all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino 
		alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti 
		con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti 
		con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 
		sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal 
		regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
		1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province 
		in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".
		7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo 
		per la valorizzazione e la promozione delle realta' socio economiche 
		delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a 
		statuto speciale, cui e' attribuita una dotazione di 10
		milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto 
		Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
		Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
		la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
		agosto 1997, n. 281.
		8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in 
		particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma 
		stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma 6, 
		della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di 
		edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro 
		per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
		All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede 
		mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
		del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale 
		di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del 
		Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo 
		utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e 
		della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia 
		e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
		occorrenti variazioni di bilancio.
		
		Art. 7.
		Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 
		delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 
		27 dicembre 2006, n. 296
		1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al 
		presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi 
		indicati nell'elenco medesimo.
		2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 
		507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita' previsionali di 
		base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese 
		disponibili per gli importi ivi indicati.
		
		Art. 8.
		Trasferimenti correnti per le imprese
		1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti 
		per le imprese pubbliche, iscritto nell'unita' previsionale di base 
		3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
		finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, 
		n. 266, e' incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo 
		aggiuntivo e' assegnato alle societa' sottoindicate per fronteggiare gli 
		oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi 
		derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
| Ferrovie dello Stato S.p.A..... | |166.300.000 | 
| Poste Italiane S.p.A..... | |41.700.000 | 
| ANAS S.p.A. | |36.000.000 | 
| ENAV S.p.A. | |6.000.000 | 
		2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le 
		procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, 
		n. 266.
		3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete 
		tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzato un 
		contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
		4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per 
		l'anno 2006, e' concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 
		426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.
		
		Art. 9.
		Partecipazione italiana a missioni internazionali
		1. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di 
		personale militare alla missione dell'Unione europea in 
		Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, 
		del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione 
		denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennita' di missione e 
		l'indennita' di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui 
		all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 
		2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		2. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale 
		militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica 
		del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 
		2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennita' di 
		missione e' corrispostanella misura di cui all'articolo 4, comma 1, 
		lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		3. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale 
		militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata 
		AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
		Unite 1744 (2007). L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura 
		di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 
		2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		4. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale 
		dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in 
		Afghanistan e in Kosovo. L'indennita' di missione e' corrisposta nella 
		misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) 
		dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		5. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della 
		Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in 
		Afghanistan. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui 
		all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		6. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della 
		Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle 
		frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border 
		Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennita' di missione e' 
		corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del 
		decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 
		n. 38 del 2007.
		7. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del 
		personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit 
		(FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in 
		Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 
		del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. 
		L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 
		4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		8. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del 
		personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, 
		denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui 
		all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		9. E' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 
		2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e 
		personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione 
		PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo 
		per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo 
		previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
		10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per 
		la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione 
		dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di 
		ordigni inesplosi in Giordania.
		11. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 
		2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze 
		armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale 
		d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la 
		spesa di euro 3.400.000. 
		12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 
		2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le 
		parole: "(MSU)," sono inserite le seguenti: "Criminal Intelligence Unit 
		(CIU) ed European Union Team (EUPT),".
		13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 
		4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 
		2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
		
		Art. 10.
		Disposizioni in materia di personale militare
		1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, 
		e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il 
		seguente:
		"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a 
		decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a 
		quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle 
		promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale 
		dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del 
		grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".
		
		Art. 11.
		Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle 
		universita'
		1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 
		2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, 
		tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico 
		dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' 
		produttive.
		2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, 
		per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del 
		decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.
		
		Art. 12.
		Misure in materia di autotrasporto merci
		1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con 
		il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 
		dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
		febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi 
		diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione 
		ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
		e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con 
		decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
		dell'economia e delle finanze.
		2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del 
		reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle 
		attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
		articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, 
		di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
		917.
		3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma 
		del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 
		1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle 
		Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 
		22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia 
		delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e' 
		effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 
		2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, 
		n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio 
		dello Stato, secondo modalita' da definire con decreto del Ministro dei 
		trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 
		adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
		decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro 
		dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 
		108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni 
		recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 
		469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' 
		essere destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della 
		legge 27 dicembre 2006, n. 296.
		4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, 
		comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con 
		modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 30 
		settembre 2007.
		
		Art. 13.
		Sblocco risorse vincolate su TFR
		1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto 
		dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono 
		autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni 
		competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato, 
		anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari 
		al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui 
		all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella 
		stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel 
		predetto elenco.
		2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme 
		stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento 
		delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, 
		della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
		
		Art. 14.
		Variazioni compensative
		1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria 
		efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto degli 
		obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di 
		concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al 
		controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per 
		la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di 
		cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 
		266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di 
		fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti 
		dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti 
		all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 
		si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre 
		all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il 
		Ministro dell'economia e delle finanze.
		
		Art. 15.
		Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
		1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella 
		stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del 
		comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca 
		finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e' 
		autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per 
		la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di 
		pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista 
		l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca. I 
		contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa 
		comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della pesca per 
		l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in 
		connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate 
		della somma di 5 milioni di euro.
		2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5 del 
		testo unico delle imposte sui redditi, di' cui al decreto del Presidente 
		della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la 
		regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 
		dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, 
		delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di 
		cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, 
		n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 
		286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il 
		versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, 
		escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del 
		citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
		3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e 
		successive modificazioni, le parole: "entro il termine di sessanta 
		giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
		del comunicato relativo al completamento delle operazioni di 
		aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono sostituite 
		dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2007".
		4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri 
		finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del 
		decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, 
		dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:"30 giugno 2007" sono 
		sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
		5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 
		151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite 
		dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007". 
		6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un 
		apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica denominato: 
		"fondo rotativo", per favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' 
		compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 
		milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al 
		rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di 
		credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, 
		mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le 
		politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 
		2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
		n. 248, cosi' come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 
		dicembre 2006, n. 296.
		
		Art. 16.
		Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
		1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' 
		sostituito dai seguenti:
		"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un 
		regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
		1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti 
		marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
		a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di 
		riscossione;
		b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con 
		attribuzione alle Autorita' portuali;
		c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla 
		base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima 
		determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con 
		il Ministro dell'economia e delle finanze;
		d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
		989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 
		30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
		della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per 
		l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei 
		requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, 
		tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti 
		strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di 
		autofinanziamento.".
		
		Art. 17.
		Copertura finanziaria
		1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati 
		complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 
		milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di 
		cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte 
		delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
		2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
		apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
		
		Art. 18.
		Entrata in vigore
		1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
		pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
		presentato alle Camere per la conversione in legge. 
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
		nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
		E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
		
		Dato a Roma, addi' 2 luglio 2007
		NAPOLITANO
		
		Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
		Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
		Bianchi, Ministro dei trasporti
		Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
		Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
		Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
		Parisi, Ministro della difesa
		D'Alema, Ministro degli affari esteri
		De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
		Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
		del mare
		Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
		
		Visto, il Guardasigilli: Mastella
		
		Elenchi omessi