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Circolare 5 agosto 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
(GU n. 187 del 13-8-2009)
 IL MINISTRO 
		DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
		
		Il 30 giugno 2009, in virtu' della disposizione recata dall'art. 1-bis 
		del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni 
		dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' terminato il regime transitorio 
		stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della 
		revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 
		dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da 
		disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» 
		(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
		legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 e' 
		obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le 
		costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
		gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta 
		Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
		Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in 
		ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto 
		riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio 
		procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e' 
		consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in 
		vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche' 
		chiarimenti circa l'utilizzabilita' dei materiali e degli elementi per 
		uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009. 
		Poiche' e' necessario orientare in maniera univoca gli operatori del 
		settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare. 
		Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della 
		previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto 
		ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto 
		ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono 
		stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art. 
		20 del citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che:
		«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per 
		quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato 
		lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in 
		vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni 
		approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
		14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica 
		utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei 
		lavori e all'eventuale collaudo.». 
		Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia 
		quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che 
		il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo 
		il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le 
		norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
		Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 
		dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 
		del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' del legislatore 
		di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la 
		redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e 
		all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto 
		ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o iniziate 
		alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati 
		avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale 
		ultima circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata, 
		nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di 
		cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 
		2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
		forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
		2004/18/CE».
		Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita 
		la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria 
		della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato 
		decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 
		30 giugno 2009. Cio' evidentemente sulla base di una riconosciuta 
		esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, piu' 
		penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale 
		quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato 
		maggiori criticita' riguardo a controlli e verifiche sia sulla 
		progettazione che in corso di esecuzione. E' da ritenere, peraltro, 
		anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio 
		superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di 
		tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessita' di 
		presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le 
		predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), 
		allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale 
		l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della 
		costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa 
		progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano 
		ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in 
		corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 
		1974, n. 64, recante «Provvdimenti per le costruzioni con particolari 
		prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto 
		del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente 
		«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
		di edilizia».
		Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti 
		da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad un proprio 
		autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in 
		primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE 
		recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al 
		ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
		amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da 
		costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della 
		Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della 
		direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, 
		si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 
		del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per 
		garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica 
		amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 
		2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di 
		applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la 
		possibilita' di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa 
		tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto 
		dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
		Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
		Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti 
		anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali 
		disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le 
		disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) 
		del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente 
		riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti 
		per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto 
		ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con 
		decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario 
		riferimento circa le modalita' di identificazione, qualificazione ed 
		accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso 
		strutturale.
		
		La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
		Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
		
		Roma, 5 agosto 2009
		Il Ministro : Matteoli