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Deliberazione 8 maggio 2009
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Parere espresso ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 112/2008, sullo schema del piano nazionale per l'edilizia abitativa.
(GU n. 139 del 18-6-2009)
 IL COMITATO 
		INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
		
		Visto l'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
		modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni 
		urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', 
		la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» 
		e secondo il quale deve essere approvato con decreto del Presidente del 
		Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato e sulla base 
		della procedura dalla norma stessa stabilita, un piano nazionale di 
		edilizia abitativa, e viste le s.m.i.;
		Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 
		2009-2013 nel quale la realizzazione di un «Piano Casa» e' stata 
		inserita tra le opere da avviare nel periodo indicato, per «spingere 
		l'apparato economico verso lo sviluppo»;
		Visto il parere favorevole n. 9 reso dalla Conferenza unificata, nella 
		seduta del 12 marzo 2009, in ordine allo schema di D.P.C.M. «Piano 
		nazionale di edilizia abitativa»;
		Vista la nota 30 marzo 2009, n. 0013272, con la quale il Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il predetto schema a questo 
		Comitato;
		Considerato che l'art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 individua le 
		categorie beneficiarie del Piano Casa: a) nuclei familiari a basso 
		reddito, anche monoparentali o monoreddito;
		b) giovani coppie a basso reddito;
		c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
		d) studenti fuori sede;
		e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
		f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della 
		legge n. 9 del 2007;
		g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni 
		nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima 
		regione;
		Considerato che l'accordo tra il Governo e le regioni siglato il 5 marzo 
		2009 e richiamato nel citato parere della Conferenza unificata prevede, 
		tra l'altro, l'impegno delle parti a integrare, in tempi concordati, 
		l'importo destinato all'avvio degli interventi di edilizia residenziale 
		pubblica in modo da ricostituire, con provvedimento da assumere entro il 
		2009, la dotazione del Piano straordinario di edilizia approvato con 
		decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il 
		Ministro della solidarieta' sociale, in data 28 dicembre 2007;
		Ritenuto che l'accesso al bene casa investe la questione della 
		determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
		diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale 
		ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;
		Ritenuto quindi di dettare indicazioni intese a garantire a livello 
		nazionale una prima copertura del fabbisogno abitativo, fermo restando 
		il potere delle regioni di adottare sin da subito disposizioni mirate a 
		garantire un piu' elevato grado di tale copertura;
		Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico 
		Progetto) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per 
		tutti i progetti di investimento pubblico; Su proposta del Ministro 
		delle infrastrutture e dei trasporti;
		
		Prende atto
		
		1. dei contenuti del «Piano casa» ed in particolare: 
		sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
		che il Piano, tramite la costruzione di nuove abitazioni o il recupero 
		di quelle esistenti, mira a incrementare l'offerta di abitazioni da 
		destinare prioritariamente alle predette categorie di beneficiari;
		che lo stesso Piano si articola nelle seguenti sei linee di intervento:
		a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi 
		immobiliari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi 
		sociali come definiti dal decreto 22 aprile 2008 emanato dal Ministro 
		delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarieta' 
		sociale, delle politiche per la famiglia, delle politiche giovanili e 
		attivita' sportive;
		b) incremento del patrimonio abitativo pubblico con risorse derivanti 
		anche dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
		c) promozione finanziaria, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, 
		del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ad iniziativa di 
		privati;
		d) agevolazioni a cooperative edilizie;
		e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche 
		sociale;
		f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei 
		comuni compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale 
		pubblica approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture del 28 
		dicembre 2007, che siano caratterizzati da immediata fattibilita' e 
		ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultanti dalle 
		graduatorie e' piu' alta;
		che le linee da b) ad e) e, facoltativamente, la linea sub a) vengono 
		realizzate mediante la stipula di appositi accordi di programma - 
		approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa 
		delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata - o 
		tramite il ricorso alle procedure della c.d. «legge obiettivo»;
		che gli alloggi realizzati o recuperati attraverso le predette linee di 
		intervento possono fruire di un contributo statale: 
		fino al 30 per cento del costo nel caso siano locati ad un canone non 
		superiore a quello definito con il citato decreto del 22 aprile 2008 
		(canone sostenibile), per una durata pari a 25 anni o comunque non 
		inferiore a 10 anni, nell'ipotesi di alloggi locati con patto di 
		promessa di vendita;
		fino al 50 per cento nel caso siano locati al medesimo canone di cui al 
		punto precedente per una durata superiore a 25 anni;
		fino al 100 per cento per gli alloggi a canone sociale;
		che al termine del periodo di locazione a canone agevolato, gli alloggi 
		possono essere alienati, con diritto di prelazione degli inquilini;
		che al fine di fruire delle sole agevolazioni procedurali, d'intesa con 
		regioni ed enti territoriali, e' possibile inserire nel piano interventi 
		rispondenti alla finalita' del piano stesso e che non fruiscano di 
		contributi pubblici di alcun genere;
		che infine, il Piano istituisce un apposito Comitato per il 
		monitoraggio, costituito da otto membri di cui quattro individuati dal 
		Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture 
		e dei trasporti e 4 dalla Conferenza unificata;
		sotto l'aspetto finanziario: che per quanto riguarda gli aspetti 
		finanziari, ai sensi del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 
		112/2008, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle 
		infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo nel quale 
		confluiscono:
		le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 
		dicembre 2006, n. 296;
		le risorse previste dagli articoli 21 e 21-bis, a eccezione di quelle 
		gia' iscritte nei bilanci degli enti destinatari e gia' impegnate, e di 
		cui all'art. 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in 
		legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 
		222;
		le risorse di cui all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, 
		n. 350;
		che possono altresi' confluire le risorse del «Fondo infrastrutture» 
		previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008 (convertito dalla 
		legge n. 2/2009), nonche' quelle autonomamente messe a disposizione 
		dalle regioni a valere sulla quota FAS di propria pertinenza;
		che, quanto all'entita' complessiva delle risorse destinate al Piano 
		dalle predette fonti di finanziamento, lo schema prevede i seguenti 
		utilizzi:
		fino a 150 milioni di euro al sistema integrato di fondi di cui alla 
		lettera a) del presente punto 1;
		non piu' di 200 milioni alla lettera f) del medesimo punto 1;
		nei limiti delle «risorse residue» alle linee di intervento di cui alle 
		altre lettere;
		che i 150 milioni di euro assegnati al sistema integrato di fondi 
		immobiliari, che sono qualificati «chiusi», debbono essere impiegati 
		anche in funzione dell'incremento della dotazione di «alloggi sociali» e 
		che le quote di tali fondi possono essere sottoscritte solo da 
		investitori istituzionali di lungo termine;
		che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del 
		Presidente del Consiglio dei Ministri approvativo del Piano, un apposito 
		gruppo di lavoro interministeriale deve indicare i requisiti che i 
		regolamenti dei fondi di cui all'alinea precedente debbono possedere;
		che le risorse riservate in prima istanza agli interventi degli ex IACP 
		e dei comuni sono da ripartire con decreto del Ministro delle 
		infrastrutture e dei trasporti sulla base dei criteri indicati alla 
		lettera f), del comma 2, del richiamato art. 11;
		che per le «risorse residue», le regioni - d'intesa con gli Enti locali 
		- sono chiamate a proporre al Ministero delle infrastrutture e dei 
		trasporti un programma coordinato di interventi riconducibili alle linee 
		di intervento di cui alle lettere da b) a e) e che il riparto di dette 
		risorse viene effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
		dei trasporti sulla base dei coefficienti di cui al decreto dello stesso 
		Ministro in data 17 marzo 2003;
		2. delle considerazioni del Dipartimento per la programmazione e il 
		coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del 
		Consiglio dei Ministri ed in particolare:
		rispetto alle indicazioni del decreto legge n. 112/2008 lo schema di 
		Piano non contiene criteri per la definizione di «basso reddito» e di 
		«condizioni sociali o economiche svantaggiate», non individua limiti 
		anagrafici per «anziani» e «giovani coppie» ne' soglie di reddito per la 
		fruizioni di alloggi da parte degli «studenti fuori sede» e che infine 
		non effettua discriminazioni tra i «soggetti sottoposti a procedure 
		esecutive e di rilascio»;
		che sono stati individuati dal DIPE criteri per una stima di massima 
		della domanda potenziale di alloggi da parte di soggetti a basso reddito 
		e che e' stata effettuata dallo stesso Dipartimento una prima 
		ricognizione degli ulteriori canali di finanziamento che potrebbero 
		concorrere alla copertura del fabbisogno abitativo;
		che il riparto delle «residue risorse» tra le regioni avviene sulla base 
		dei coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2003, 
		che richiama parametri che risalgono al dicembre 1998 e che tengono 
		conto essenzialmente delle differenze demografiche tra le regioni.
		
		Esprime parere favorevole
		ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 
		2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
		133, sullo schema di «Piano nazionale di edilizia abitativa», 
		predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di 
		fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, a 
		condizione che:
		in tema di programmi integrati di edilizia residenziale pubblica, che 
		rappresentano uno degli aspetti di maggior rilievo della normativa sul 
		Piano, sia meglio chiarito il rapporto tra i primi due commi dell'art. 4 
		dello schema stesso ed il comma 1 del successivo art. 8, che riferisce 
		il programma coordinato di interventi, che le regioni propongono al 
		Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche a detti programmi 
		integrati;
		l'art. 4, comma 1, del Piano, richiami esplicitamente la procedura 
		prevista dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 per 
		l'approvazione degli accordi di programma, specificando quindi che i 
		medesimi sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa 
		delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza unificata;
		il gruppo di lavoro previsto all'art. 11, comma 3, del Piano, sia 
		integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio - 
		Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 
		economica, anche al fine di garantire che in sede di definizione dei 
		criteri di riparto delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo 
		si tenga conto del disagio abitativo espresso dalle diverse realta' 
		territoriali;
		il citato art. 11 del Piano, in analogia a quanto previsto dal 
		successivo art. 13, sia integrato con la precisazione che «ai 
		partecipanti al Gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi 
		titolo»;
		il Comitato di monitoraggio previsto dal menzionato art. 13 sia 
		integrato con un rappresentate del predetto Dipartimento per la 
		programmazione e il coordinamento della politica economica della 
		Presidenza del Consiglio dei Ministri;
		lo schema di Piano sia integrato nel senso di prevedere che il «soggetto 
		aggiudicatore» richieda il CUP per ogni progetto di intervento che sia 
		almeno in parte finanziato con le risorse di cui al Piano stesso e che 
		sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 11 della legge n. 
		3/2003;
		
		Invita
		il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
		Ministro dell'economia e delle finanze, a trasmettere entro il termine 
		del 31 dicembre 2009:
		una stima delle risorse pubbliche, private e non profit, 
		complessivamente attivabili per il Piano casa;
		la quantificazione delle eventuali risorse residue ai sensi del 
		richiamato art. 11 del decreto legge n. 112/2008 e la relativa 
		assegnazione alle lettere da b) a e) del precedente punto1;
		il predetto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
		a richiedere ad ogni regione di comunicare - al fine di dare concreta 
		attuazione all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione - i 
		criteri utilizzati per il riparto effettivo delle risorse di rispettiva 
		competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art. 11 del 
		citato decreto-legge n. 122/2008, al Comitato di monitoraggio di cui 
		all'art. 13 dello schema in esame;
		a formulare, ai fini di cui sopra, entro il 31 dicembre 2009, una 
		proposta a questo Comitato volta ad individuare:
		un parametro omogeneo tra regioni per l'accesso al beneficio abitativo 
		da parte dei nuclei familiari a basso reddito, avendo a riferimento 
		l'evoluzione del costo di vita su base regionale;
		una soglia di reddito anche per gli studenti fuori sede e per i soggetti 
		sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 
		limiti anagrafici per le giovani coppie e gli anziani. 
		
		Roma, 8 maggio 2009
		Il vice presidente: Tremonti
		Il segretario: Micciche'