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Legge 6 febbraio 2009, n. 6
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
(GU n. 39 del 17-2-2009)
		 La Camera dei deputati ed il Senato della 
		Repubblica hanno approvato;
		
		IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
		Promulga
		
		la seguente legge:
		
		Art. 1.
		Istituzione e funzioni della Commissione
		1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi 
		dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di 
		inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di 
		seguito denominata «Commissione», con il compito di: 
		a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse 
		al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse 
		comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla 
		criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di 
		cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; 
		b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei 
		rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare riguardo al 
		traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre 
		nazioni;
		c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte 
		della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti 
		pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche 
		in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento da 
		parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
		d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite relative ai 
		siti inquinati nel territorio nazionale;
		e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia 
		di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa 
		caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad 
		accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
		2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole 
		relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la 
		necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
		3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi 
		poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La 
		Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e 
		alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
		comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo 
		l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di 
		procedura penale.
		
		NOTE
		Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione 
		competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico 
		delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
		decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
		della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 
		1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
		alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
		l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
		Nota all'art. 1:
		- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: «Art. 82. 
		(Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico 
		interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una 
		commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari 
		gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami 
		con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' 
		giudiziaria.»;
		- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale:
		«Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si 
		associano allo scopo di commettere piu' delitti [c.p. 576, n. 4], coloro 
		che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 
		29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da 
		tre a sette anni.
		Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena e' 
		della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32]. I capi soggiacciono 
		alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in 
		armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si 
		applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata 
		[c.p. 63, 64] se il numero degli associati e' di dieci o piu' [c.p. 
		418]. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di 
		cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a 
		quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni 
		nei casi previsti dal secondo comma; »
		«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). - 
		Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o 
		piu' persone, e' punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro 
		che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per 
		cio' solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione 
		e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della 
		forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
		assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per 
		acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
		controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
		appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 
		per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 
		esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di 
		consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena 
		della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo 
		comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo 
		comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
		disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, 
		di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 
		deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono 
		assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte 
		con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite 
		nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei 
		confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose 
		che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che 
		ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono 
		l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla 
		camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche 
		straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo 
		associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni 
		di tipo mafioso.».
		- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:
		«Art. 133. (Accompagnamento coattivo di altre persone).
		- 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o 
		il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, 
		omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e 
		ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e 
		puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da 
		euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese 
		alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
		2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
		
		
		Art. 2.
		Composizione della Commissione
		1. La Commissione e' composta di dodici senatori e di dodici 
		deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della 
		Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in proporzione al 
		numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la 
		presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un 
		ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto 
		della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti 
		della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di 
		appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni 
		indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la 
		relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione 
		parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata 
		mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
		2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua 
		costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
		3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della 
		Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi 
		componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di 
		presidenza.
		4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due 
		vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la 
		Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' 
		necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se 
		nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due 
		candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di 
		parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' 
		anziano di eta'.
		5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due 
		segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda 
		un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di 
		voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
		6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le 
		elezioni suppletive.
		
		
		Nota all'art. 2:
		- la legge 27 ottobre 2006, n. 277, recante «Istituzione di una 
		Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' 
		organizzata mafiosa o similare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
		n. 261 del 9 novembre 2006;
		
		Art. 3.
		Testimonianze
		1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni 
		a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni 
		previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
		
		Nota all'art. 3:
		- Si riporta il testo degli articoli da 366 a 372 del codice penale:
		«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato 
		dall'autorita' giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 
		122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal 
		giudice penale (c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione 
		dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la 
		reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le 
		stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' 
		giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di 
		dare le proprie generalita' [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento 
		richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le 
		disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre 
		come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria [c.p.c.244; c.p.p. 
		196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione 
		giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97]. Se il colpevole e' un perito o 
		un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o 
		dall'arte [c.p. 30].».
		«Art. 367. (Simulazione di reato). - Chiunque, con denuncia [c.p.p. 331, 
		333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche 
		se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad 
		un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma 
		falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un 
		reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per 
		accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 370].».
		«Art. 368. (Calunnia). - Chiunque, con denunzia [c.p.p. 331, 333], 
		querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se 
		anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad 
		un'altra autorita'che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un 
		reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le 
		tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 
		29, 32, 370]. La pena e' aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un 
		reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore 
		nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave. La reclusione e' 
		da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla 
		reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto 
		deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, 
		se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3].».
		«Art. 369. (Autocalunnia). - Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna 
		delle autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con 
		scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi 
		all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non 
		avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione 
		da uno a tre anni [c.p. 29, 370].».
		«Art. 370. (Simulazione o calunnia per un fatto costituente 
		contravvenzione). - Le pene stabilite negli articoli precedenti sono 
		diminuite [c.p. 65] se la simulazione o la calunnia concerne un fatto 
		preveduto dalla legge come contravvenzione.».
		«Art. 371. (Falso giuramento della parte). - Chiunque, come parte in 
		giudizio civile [c.p.c. 238], giura il falso e' punito con la reclusione 
		da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio [c.c. 
		2736; c.p.c. 240], il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso 
		prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, 
		anche se non irrevocabile [c.p.c. 324]. La condanna importa 
		l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28].».
		«Art. 371-bis. (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, 
		nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di 
		fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false 
		ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali 
		viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma 
		l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il 
		procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel 
		procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia 
		stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia 
		stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non 
		luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
		applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma 10, del codice 
		di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini 
		sono richieste dal difensore.».
		«Art. 371-ter. (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi 
		previste dall'art. 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, 
		chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) 
		del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito 
		con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta 
		sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state 
		assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado 
		ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con 
		archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.».
		«Art. 372. (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c. 
		244; c.p.c. 194] innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o 
		nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai 
		fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei 
		anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499].».
		
		
		Art. 4.
		Acquisizione di atti e documenti
		1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativia 
		procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria altri 
		organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini 
		e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo 
		caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. 
		L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la 
		trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato 
		solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei 
		mesi e puo' essere rinnovato. Quando
		tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza 
		ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere 
		rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini 
		preliminari.
		2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere 
		divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie 
		o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli 
		atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle 
		indagini preliminari.
		3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla 
		Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis 
		del codice penale non puo' essere opposto ad altre Commissioni 
		parlamentari di inchiesta.
		
		Nota all'art. 4:
		- per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale si veda 
		note all'art. 1.
		
		Art. 5.
		Obbligo del segreto
		1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e 
		ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a 
		compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di 
		ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto 
		riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
		2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del 
		segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
		3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di cui al 
		comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per 
		riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta 
		dei quali sia stata vietata la divulgazione.
		
		Nota all'art. 5:
		- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale: «Art. 326. 
		(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico 
		ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando 
		i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della 
		sua qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere 
		segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la 
		reclusione da sei mesi a tre anni.
		Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a 
		un anno.
		Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 
		che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, 
		si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano 
		rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se 
		il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto 
		profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si 
		applica la pena della reclusione fino a due anni.».
		
		
		Art. 6
		Organizzazione interna
		1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono 
		disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione 
		stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la 
		modifica delle norme regolamentari.
		2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno 
		o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
		3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi 
		in seduta segreta.
		4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di 
		polizia giudiziaria e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che 
		ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione 
		dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli 
		organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
		5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di 
		personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai 
		Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
		6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel 
		limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2008 e di 150.000 euro per 
		ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del 
		bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del 
		bilancio interno della Camera dei deputati.
		7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e 
		prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni 
		precedenti.
		
		La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella 
		Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' 
		fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
		legge dello Stato.
		
		Data a Roma, addi' 6 febbraio 2009
		
		NAPOLITANO
		
		Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
		
		Visto, il Guardasigilli: Alfano