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Deliberazione 20 luglio 2009
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta rifiuti.
(GU n. 180 del 5-8-2009)
		 IL COMITATO NAZIONALE
		dell'Albo nazionale gestori ambientali
		
		Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
		modificazioni e integrazioni;
		Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione 
		delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla 
		riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
		elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti, e 
		successive modificazioni e integrazioni;
		Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, 
		recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano 
		la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
		Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato 
		con decreto 23 aprile 1999, recante modalita' di prestazione delle 
		garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese 
		esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti;
		Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di 
		raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di 
		attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 
		3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;
		Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 
		2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di 
		raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella 
		categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 
		del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
		Visto altresi', l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, 
		il quale prevede che il Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali 
		stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di 
		entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalita' e i 
		termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e della capacita' 
		finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i 
		centri di raccolta;
		Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, prot. n. 02/CN/ALBO, 
		recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 
		per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta, 
		pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008;
		Considerato che l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. GAB - 2008 - 
		16947 del 4 novembre 2008, ha reso noto che il decreto 8 aprile 2008, al 
		momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 
		2008 non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari 
		riscontri da parte degli organi di controllo (visto dell'UCB acquisito 
		in data 27 luglio 2008 - registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 
		2008);
		Considerato che con la medesima nota il predetto ufficio legislativo ha 
		precisato che l'inefficacia del decreto 8 aprile 2008, sussistendo al 
		momento dell'adozione della deliberazione del 29 luglio 2008, si e' 
		riverberata sulla deliberazione stessa e, pertanto, ha invitato il 
		Comitato nazionale a volerne formalizzare il ritiro in autotutela;
		Considerato, altresi', che con successiva nota prot. n. GAB - 2008 - 
		18806 del 20 novembre 2008, l'ufficio legislativo ha comunicato l'avvio 
		del lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 e, pertanto, allo 
		scopo di evitare il potenziale effetto di disorientamento nei 
		destinatari del deliberato, ha invitato il Comitato nazionale a voler 
		attendere l'emanazione della nuova disciplina ai fini degli adempimenti 
		di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto medesimo;
		Vista la propria deliberazione 25 novembre 2008 prot. n. 03/CN/ALBO, di 
		revoca della deliberazione del 29 luglio 2008; 
		Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
		territorio e del mare 13 maggio 2009, recante modifica del decreto 8 
		aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 
		2009;
		Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del predetto decreto 13 maggio 
		2009, il quale dispone che i centri di raccolta che sono operanti sulla 
		base di disposizioni regionali o di enti locali si devono conformare 
		alle disposizioni del decreto medesimo entro il termine di sei mesi 
		dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, entro lo 
		stesso termine i gestori di tali centri devono essere iscritti all'albo;
		Ritenuto di fissare i requisiti minimi dei soggetti iscritti al registro 
		delle imprese e al repertorio economico amministrativo (REA), in 
		prosieguo denominati soggetti, che intendono iscriversi all'albo nella 
		categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di 
		raccolta;
		Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione intende 
		individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso 
		l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale 
		che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo 
		svolgimento dei servizi;
		Ritenuto di adottare disposizioni transitorie in ordine alle modalita' e 
		ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei centri di raccolta 
		di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e 
		della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito 
		dall'art. 1, comma 4, del decreto 13 maggio 2009;
		
		Delibera:
		
		Art. 1.
		Requisiti per l'iscrizione
		1. I soggetti che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1 
		per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta 
		devono:
		a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico 
		amministrativo (REA);
		b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata 
		nell'allegato 1;
		c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto 
		secondo le modalita' di cui all'allegato 2;
		d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti 
		stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 
		16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
		e) dimostrare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi 
		individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con le 
		modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 
		406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da 
		imprese che esercitano attivita' bancaria secondo lo schema riportato 
		nell'allegato 4.
		2. I soggetti gia' iscritti nella categoria 1 che intendono integrare 
		l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attivita' di 
		gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 
		1, lettere b), c) ed e).
		
		Art. 2.
		Garanzie finanziarie
		1. L'iscrizione di cui all'art. 1 e' subordinata alla prestazione di 
		idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del 
		Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 
		1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
		assimilati».
		2. I soggetti gia' iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella 
		categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie 
		finanziarie a condizione che l'attivita' di gestione dei centri di 
		raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione. 
		
		Art. 3.
		Disposizioni transitorie
		1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2 del 
		decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
		mare 8 aprile 2008, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del decreto 
		13 maggio 2009, possono soddisfare il requisito della formazione degli 
		addetti di cui all'allegato 2, punto 1.1, entro il termine di trenta 
		giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione o della 
		domanda d'integrazione dell'iscrizione.
		2. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i centri 
		di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, lettera 
		d), entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di 
		responsabile tecnico e' assunto dal legale rappresentante del soggetto 
		interessato anche in assenza dei requisiti previsti.
		3. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attivita' e 
		dell'attribuzione della classe d'iscrizione, i soggetti di cui al comma 
		1 allegano alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione 
		dell'iscrizione una dichiarazione dell'ente territoriale competente 
		dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o 
		dei centri di raccolta gestiti, nonche' la popolazione servita dagli 
		stessi. In alternativa a detta documentazione, e' allegata dichiarazione 
		sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dall'interessato ai sensi 
		dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
		2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo 
		schema riportato nell'allegato 5. 
		4. I soggetti che hanno presentato domanda d'iscrizione o domanda 
		d'integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei 
		centri di raccolta ai sensi della deliberazione 29 luglio 2008, che 
		intendono confermare le domande stesse, presentano apposita 
		dichiarazione in carta libera alla sezione regionale competente secondo 
		il modello di cui all'allegato 6.
		
		Roma, 20 luglio 2009
		
		Il presidente: Onori
		
		Il segretario: Silvestri
		
		
		
		Allegati omessi