AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
 

 (GU n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose(*), nonche' la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

 

(*) Comma così modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013
 

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O.
- La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo 1991, n. L 78. Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O».


Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi secondari (ricaricabili);
b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli;
d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunita', compresa l'importazione nel territorio doganale della comunita';
q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attivita' di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.


Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a) e l'allegato b) alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O:

«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ».

«Allegato B Allegati alla Parte IV N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita' (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca: «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144.


Art. 3.
Divieti di immissione sul mercato
1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e' vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti piu' dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b) attrezzature mediche;
c) utensili elettrici senza fili.

Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note all'art. 1.


Art. 4.
Maggiore efficienza ambientale
1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonche' favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantita' di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, l'impiego di modalita' di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.


Art. 5.
Immissione sul mercato
1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, le autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' competenti al ritiro ai sensi del comma 3.


Art. 6.
Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili
1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densita' della popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, ne' l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.


Art. 7.
Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli
1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
2. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
4. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, fermo restando che l'attivita' di raccolta puo' essere svolta anche da terzi indipendenti purche' senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e' obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, a meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
 

Nota all'art. 7
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note all'art. 1.


Art. 8.
Obiettivi di raccolta
1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovra' essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.

Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, vedi note all'art. 2.

 

Art. 9.
Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuita' dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.


Art. 10.
Trattamento e riciclaggio
1. Entro il 26 settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio(*) dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II , solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 31 marzo, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).
 

(*) Comma così modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013


Nota all'art. 10:
- Per il decreto legislativo n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
- Il regolamento (CEE) 1013/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190.


Art. 11.
Nuove tecnologie di riciclaggio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).

Nota all'art. 11:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.


Art. 12.

Smaltimento
1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma dell'articolo 10, comma 1.(*)
 

(*) Comma così modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013



Art. 13.
Finanziamento
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attivita' del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalita' di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 151 del 2005.

Nota all'art. 13:
- Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
- Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all'art. 1.


Art. 14.
Registro nazionale
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato e' comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.
5. Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi, nonche' tutte le altre informazioni di cui al comma 2.


Art. 15.
Gestione del Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio
1. Il Registro di cui all'articolo 14 e' detenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2.
2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;
d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24.


Art. 16.
Centro di coordinamento
1. E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.


Art. 17.
Compiti del Centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo 22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.


Art. 18.
Organizzazione del Centro di coordinamento
1. Sono organi del Centro di coordinamento:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori, in forma singola o associata;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati dall'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina.
3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale e' rinnovabile.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con apposito decreto lo statuto del Centro di coordinamento, deliberato dall'assemblea, e vigila sul rispetto degli obblighi posti a carico dello stesso.


Art. 19.
Comitato di vigilanza e controllo
1. Il Comitato di vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;
c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente decreto.
d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.


Nota all'art. 19:
- L'art. 15, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 151, cosi' recita:«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
a)-b) (omissis);
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori; ».


Art. 20.
Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, e' considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a svolgere la propria attivita' conformandosi alle disposizioni del presente decreto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 21.

Nota all'art. 20:
- L'art. 9 -quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475 (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), abrogato dal presente decreto recava: «Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.».


Art. 21.
Partecipazione
1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizioni non discriminatorie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche' tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero, due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e uno dalle associazioni dei consumatori.
4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il tavolo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.


Art. 22.
Informazioni per gli utilizzatori finali
1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:
a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
d) le modalita' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di pile e accumulatori;
e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).
2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilita' di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresi' circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.


Art. 23.
Etichettatura
1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori e i pacchi di batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.(*)
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5Ã-0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1Ã-1 cm sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento di cadmio(simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.(*)
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.
5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.

 

(*) Comma così modificato dall'art. 21 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", pubblicata in GU n.194 del 20-8-2013


Art. 24.
Relazioni alla Commissione europea
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e le modalita' di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2013.

Nota all'art. 24:
- Il regolamento (CE) 2150/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 9 dicembre 2002, n. L 332.


Art. 25.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006.


Nota all'art. 25:
- L'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152, cosi' recita: «Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, per le quali e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».


Art. 26.
Modifiche degli allegati
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare il contenuto ed il numero degli allegati del presente decreto, in conformita' alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.


Art. 27.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attivita' ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attivita' dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento. Fino all'adozione del predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 si provvede in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto n. 151 del 2005.


Nota all'art. 27:
- Il comma 4, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 151, cosi' recita:
«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le relative modalita' di versamento.».


Art. 28.
Obiettivi minimi di raccolta
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformita' dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale.


Art. 29.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
b) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003, n. 194, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475;
f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 20 novembre 2008
 

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Nota all'art. 29: - L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal presente decreto, recita: «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3; b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al registro ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3; f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3. (Abrogato).
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.».