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Testo coordinato del Decreto-Legge 11 Maggio 2007, n. 61
Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4), recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.".
(GU n. 156 del 7-7-2007)
		
		Avvertenza:
		Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della 
		giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle 
		disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
		decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
		della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 
		1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al 
		solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del 
		decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di 
		conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, 
		trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
		atti legislativi qui riportati.
		
		Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con 
		caratteri corsivi.
		
		Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
		
		A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
		(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del 
		Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di 
		conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
		pubblicazione.
		
		Art. 1.
		Apertura discariche e messa in sicurezza
		(( 1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto 
		del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, 
		pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo 
		smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi 
		provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di 
		rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di evitare 
		l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati, anche in 
		deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, 
		paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, 
		nonche' igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in 
		materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il 
		Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela 
		della salute e dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i 
		seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in 
		provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo 
		Trimonte in provincia di Benevento.))
		2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e' 
		consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo 
		smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di 
		Salerno.
		(( 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco 
		nazionale del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e' 
		consentito per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed 
		esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. 
		Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito 
		utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione 
		ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di 
		smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune 
		di Terzigno, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi 
		d'intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro 
		dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
		4. - 5. (Abrogati).
		
		Art. 2.
		Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
		1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e' 
		sostituito dal seguente: "2. Il Commissario delegato, con le necessarie 
		garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, 
		fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a 
		soggetti diversi dalle attuali societa' affidatarie del servizio e, ove 
		occorra, in deroga all'art. 113, comma 6, del testo unico delle leggi 
		sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
		agosto 2000, n. 267, e all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo 
		smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di 
		rifiuti, ((prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, 
		trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della 
		regione in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo 
		da garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine 
		alla regolare ed efficace gestione del servizio.)) Il Commissario 
		delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli 
		impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano 
		volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, del 
		presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte 
		dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e' 
		sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da 
		parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato 
		d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione 
		fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie 
		misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e 
		dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni di 
		pericolo eventualmente esistenti. ((Il Commissario delegato, 
		preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione delle cave 
		dismesse della regione, selezionando su tale base quelle che non 
		presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e 
		sanitario".))
		(( 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate 
		in Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in 
		altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle 
		regioni confinanti".))
		2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio 
		della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire 
		anche l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a 
		discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 
		novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
		gennaio 2006, n. 21, ((non puo' superare le))trenta unita'.
		
		Art. 3.
		Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti
		1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in 
		assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel 
		((territorio)) dell'area "Flegrea" - ricompresa nei comuni di Giugliano 
		in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per 
		il territorio contermine ((a quello della discarica "Masseria Riconta" - 
		e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, 
		fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, non possono essere 
		localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti.))
		(( 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 
		dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3596 del 15 
		giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 
		2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del conferimento 
		dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente 
		localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune 
		di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e' definitivamente chiuso.))
		
		Art. 4.
		Consorzi di bacino
		1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in 
		via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta 
		differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 
		della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i 
		lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno 
		delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 
		febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 
		1999.
		2. Sono fatti salvi ((i contratti gia' stipulati, nonche' quelli 
		in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe gia' concordate tra 
		le parti prima della)) data di entrata in vigore del presente 
		decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento 
		della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
		(( 3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre 
		l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i 
		consorzi)) non adottino le misure prescritte da una specifica 
		ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua 
		adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli 
		imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, 
		nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, 
		metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno essere assunte 
		misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a 
		domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata 
		di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
		2006, n. 296.
		(( 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla 
		data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
		decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal 
		Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili 
		ai fini della valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei 
		costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi 
		tariffari sulle utenze.))
		
		Art. 5.
		Attuazione di misure emergenziali
		1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del 
		superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione 
		Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, 
		anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni 
		necessaria determinazione per assicurare piena effettivita' agli 
		interventi ed alle iniziative ((previsti dal presente decreto e 
		che sono attuati)) dal Commissario delegato.
		
		Art. 6.
		Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province
		1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva 
		restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un 
		quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti delle 
		province della regione Campania sono nominati sub-commissari ((a 
		titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano nei 
		rispettivi ambiti provinciali)) d'intesa con il Commissario 
		delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione 
		del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale,
		((con particolare riferimento all'impiantistica e all'esigenza di 
		incrementare la raccolta differenziata.))
		2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, 
		convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e' 
		abrogato.
		3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
		adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 
		225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della 
		dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli 
		ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica 
		per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
		
		Art. 7.
		Tariffe
		(( 1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 
		2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le 
		iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 31 dicembre 2008(*) e 
		per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa 
		di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene 
		ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la 
		copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
		indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto 
		anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai 
		comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni 
		di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico delle leggi 
		sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
		agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in 
		caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto 
		per l'approvazione delle delibere necessarie.))
(*) N.d.R.:  
		L'originario termine del 1° gennaio 2008 è stato così prorogato per 
		effetto dell'art. 33 del Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, recante 
		"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
		urgenti in materia finanziaria" pubblicato nella GU n. 302 del 
		31-12-2007
		
		Art. 8.
		Clausola di invarianza della spesa
		(( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi 
		o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
		2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua pertinenza 
		previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili 
		sulla contabilita' speciale.
		3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro 
		dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di 
		cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in 
		merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' 
		speciale di cui al comma 2.))
		
		Art. 9.
		Piano per il ciclo integrato dei rifiuti
		1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, 
		con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter 
		e' sostituito dal seguente: (("1-ter. Il Commissario delegato 
		adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
		presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela 
		del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per la gestione 
		dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, il 
		Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la 
		regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione 
		comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione nella produzione, 
		riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento 
		e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacita' 
		produttiva degli impianti. Per la redazione del Piano di cui al presente 
		comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative 
		nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del 
		concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Il Piano, oltre al 
		conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, assicura anche 
		la piena tracciabilita' del ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori 
		tecnologie disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato 
		livello di tutela ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro 
		novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
		disposizione, assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per 
		la gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la 
		realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma di 
		almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da 
		rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualita' 
		e di frazione organica stabilizzata di qualita".))
		
		Art. 10.
		Entrata in vigore
		1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
		pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
		presentato alle Camere per la conversione in legge.