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Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n. 263
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
(GU n. 235 del 9-10-2006)
(convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro di 
adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti 
in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla 
situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i 
diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di 
epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresi' le 
possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per 
conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della 
mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;
Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli 
impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio 
campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, e dell'interno; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 
ottobre 2006;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Individuazione del Commissario delegato
1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per 
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al 
presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di 
protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, 
adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli 
indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi 
pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle 
Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, 
organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare 
utile, utilizzando le strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile.
3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal 
presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni 
vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della 
raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e 
specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il 
perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto e' costituita dal 
Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata 
e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.
4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per 
facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di 
emergenza, con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridotto l'attuale 
organico della struttura commissariale.
Art. 2.
Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad 
assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformita' ai 
principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza 
europea sulle citta' sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le 
iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento 
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Art. 3.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori 
tecnologie disponibili
1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel 
territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al 
presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori 
tecnologie disponibili, il Commissario delegato ridefinisce le condizioni per 
l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. 
Conseguentemente e' annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di 
Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 
281 del 2 agosto 2006.
2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella 
regione Campania, il Commissario delegato individua in termini di somma urgenza 
le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale 
smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse esistenti nella regione Campania, 
anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa' 
affidatarie del servizio.
Art. 4.
Misure per la raccolta differenziata
1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica 
il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di 
raccolta differenziata, adottando le opportune misure sostitutive, anche 
mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le 
Amministrazioni che non hanno rispettato le percentuali previste dall'articolo 
205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 5.
Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, salvi ed impregiudicati gli 
eventuali provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria prima della data di 
entrata in vigore del presente decreto, per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attivita' di selezione, 
trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati 
in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le 
discariche di «Paenzano 2» nel comune di Tufino, di «Riconta» nel comune di 
Villaricca e «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino. Sono altresi' 
utilizzate quelle gia' autorizzate o realizzate dal Commissario delegato - 
prefetto di Napoli, nonche' le ulteriori discariche che il Commissario delegato 
puo' individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. 
La messa in sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata in 
conformita' alla normativa vigente.
2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari 
interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, 
anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresi' agli 
atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonche', d'intesa con il 
Commissario delegato per la bonifica e le tutela delle acque nella regione 
Campania, alla bonifica dei territori interessati.
3. Il Commissario delegato puo' disporre, sentiti i Presidenti delle regioni 
interessate, il trasferimento fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti.
4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attivita' da porre in 
essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di 
salubrita' dell'ambiente a tutela delle collettivita' locali, il Commissario 
delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attivita' di 
controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunita' 
locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, 
partecipazione e trasparenza alle attivita' poste in essere.
5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti 
sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania 
per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 50 e 54 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonche', avvalendosi dei 
prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei 
poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Gli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto gravano sulla 
tariffa di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
Art. 6.
Pignoramenti
1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta 
nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive 
modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le 
contabilita' speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di 
pignoramento o sequestro.
Art. 7.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere 
efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 
2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' 
presentato alla Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Amato, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella