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Regione Toscana. Deliberazione 18 luglio 2005, n. 739
D. Lgs. 36/2003 - Note interpretative per l’approvazione dei Piani di Adeguamento di cui all’art. 17 c. 3 e per il collocamento dei rifiuti in discarica di cui all’art. 17 c. 1.
(B.U.R.T. n. 31 del 3-8-2005)
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE 
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifi uti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e 
sui rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;
Vista la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle 
discariche di rifiuti;
Vista la Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e 
procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 
16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE;
Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto il Decreto Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 13 Marzo 
2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
Vista la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la 
bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 29 “Modifi che alla legge regionale 18 maggio 
1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) 
e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale
29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per 
il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28 
dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni”;
Vista la Del. C.R. n° 88 del 7/04/98 “L.R. 4/95, art 5 – Piano Regionale di 
gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e 
assimilati”;
Vista la Del. C.R. 21 dicembre 1999, n. 385 “L.R. 25/98 art. 9 comma 1 - Piano 
Regionale di gestione dei rifiuti – secondo stralcio relativo ai rifiuti 
speciali anche pericolosi”;
Vista la Del. C.R. 21 dicembre 1999, n. 384 “L.R. 25/98 art. 9 comma 2 Piano 
Regionale di gestione dei rifiuti – terzo stralcio relativo alla bonifica delle 
aree inquinate”;
Vista la Del. C.R. 23 Novembre 2004, n. 151 “Programma regionale per la 
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in 
attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)”, 
che costituisce aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati (Del. C.R. 88/1998);
Vista la Del. C.R. 21 Dicembre 2004, n. 167 “Piano regionale per la gestione 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”, che costituisce aggiornamento 
del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. 
88/1998) e del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi 
(Del. C.R. 385/1999); 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R 
“Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 
5 L.R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle 
funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie 
della gestione dei rifi uti e delle bonifiche”;
Visto il comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, concernente 
“Disposizioni transitorie e finali”, che così dispone: “Le discariche già 
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
continuare a ricevere, fi no al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state 
autorizzate”;
Visto il decreto legge 30 giugno 2005 “Disposizioni urgenti per assicurare la 
funzionalità di settori della pubblica amministrazione” che all’art. 11 
“Conferimenti in discarica dei rifi uti” prevede che all’art. 17 commi 1, 2 e 6 
lettera a) del D.Lgs 36/2003 le parole “16 luglio 2005” siano sostituite con “31 
dicembre 2005”;
Considerato che, per effetto di quanto disposto dal sopra citato comma 1 
dell’art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, la scadenza del 16 luglio 2005 
prorogata al 31/12 /2005 è legata:
1)alla disposizione di cui al comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2003, 
relativamente all’approvazione dei Piani di adeguamento delle discariche;
2)alla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003, relativa 
ai rifi uti ammessi in discarica (“I rifiuti possono essere collocati in 
discarica solo dopo trattamento. (…)”);
Vista l’opportunità, in ragione delle problematiche sollevate dalle Province in 
relazione ai due punti di cui sopra, e considerata la mancanza, ad oggi, di 
provvedimenti chiarificatori da parte dello Stato, di fornire disposizioni di 
indirizzo in merito alle due questioni citate;
Visto con riferimento al punto 1) relativo all’approvazione dei Piani di 
adeguamento delle discariche (comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2003) il 
“Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome concernente indirizzi regionali per l’applicazione del decreto 
legislativo 36/2003 e del decreto ministeriale 13 marzo 2003 in materia di 
discariche”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti e delle Province autonome 
nella seduta del 2/10/2003 (Allegato A parte integrante del presente atto);
Preso atto che la Giunta della Regione Toscana (Area 13 Rifiuti e Bonifiche) 
aveva provveduto con lettera circolare n. 104/36675/13-01 del 3/9/2003 a 
trasmettere a tutte le Province e ad ARPAT (Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale della Toscana), il documento sopra menzionato, 
concordato tra tutte le Regioni nel tavolo tecnico-conferenza Stato-Regioni;
Visto il punto 3 (relativo al Piano di adeguamento di cui all’articolo 17 del 
D.Lgs. 36/2003) del Documento approvato in sede di Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 2/10/2003, sopra 
menzionato, in cui viene definito il contenuto minimo del Piano di adeguamento, 
costituito da vari documenti, tra cui in particolare il “Progetto di adeguamento 
delle eventuali opere infrastrutturali possibili”;
Considerato che successivamente il Settore Rifiuti e Bonifiche della Giunta 
della Regione Toscana ha ricevuto formalmente da parte di alcune Province della 
Toscana richieste di chiarimento in merito all’applicazione del D.Lgs. 36/2003 
in relazione ai Piani di adeguamento, più in particolare riguardo al “Progetto 
di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili” di cui sopra;
Considerato che, in base alle suddette richieste di chiarimento, il Settore 
Rifiuti e Bonifiche della Giunta della Regione Toscana ha ritenuto opportuno 
convocare la Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti di cui al comma 1 
dell’art. 8 della L.R. 25/1998, con la finalità di fornire indicazioni alle 
Province per consentire una azione conclusiva coordinata degli iter di 
approvazione dei Piani di adeguamento previsti ai sensi del D.Lgs. 36/2003;
Visto il Verbale della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti nella 
seduta del 9/3/2005;
Considerato che, in sede di Conferenza Regionale, è stata valutata la 
possibilità di proseguire l’esercizio di lotti o porzioni di discarica sulla 
base di un progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali 
possibili (ad esempio per quanto concerne la barriera di fondo), al fine di 
consentire il completamento di tali lotti o porzioni senza soluzioni di 
continuità, garantendo così l’assetto morfologico finale previsto dal piano di 
ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
Visto che per addivenire allo scopo la Conferenza regionale ha ritenuto 
opportuno nella valutazione dei progetti di adeguamento doversi attenere ai 
seguenti criteri di valutazione:
-le caratteristiche tecnico costruttive degli impianti devono essere tali da 
garantire equivalente efficacia rispetto a quanto prescritto dall’allegato1 del 
decreto legislativo 36/2003;
-la prosecuzione all’esercizio deve portare ad esaurire con le tipologie di 
rifiuto già autorizzate volumetrie residue limitate in un breve periodo di 
tempo;
-la possibilità di prosecuzione all’esercizio, per tali lotti o porzioni, deve 
in ogni caso essere valutata dall’Ente preposto all’approvazione del Piano di 
adeguamento, caso per caso, in funzione in particolare, delle caratteristiche 
dell’impianto, delle peculiarità ambientali ed antropiche del sito prevedendo, 
tra l’altro, ove necessario, particolari prescrizioni per il piano di 
monitoraggio e controllo;
-in ogni caso, in funzione delle caratteristiche del sito, il progetto di 
adeguamento deve garantire il pieno rispetto della salute dell’uomo e della 
tutela dell’ambiente; 
Visto inoltre quanto emerso in sede di Conferenza regionale relativamente ai 
seguenti elementi tecnici da prendere comunque a riferimento per la valutazione 
dei piani di adeguamento:
- caratteristiche tecnico-costruttive della discarica, differenziando tra i 
lotti in esercizio da quelli di futura realizzazione;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litostratigrafi che ed 
idrogeologiche del sito;
- caratterizzazione parametri idrogeologici, definizione degli inquinanti, 
identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli inquinanti;
- caratteristiche delle matrici ambientali interessate;
- caratteristiche di pressione antropica del sito;
- tipologie di rifiuti conferiti;
- piano di monitoraggio e controllo;
- risultanze dell’attività di controllo e vigilanza dell’impianto in cui si 
inserisce il lotto o porzione di discarica.
Vista quindi l’opportunità, sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza 
Regionale, di fornire indicazioni per l’applicazione di omogenei criteri di 
valutazione, da parte degli Enti preposti all’approvazione, dei Piani di 
adeguamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. 36/2003, in particolare relativamente 
al “Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili” di 
cui al punto 3 del Documento approvato in sede di Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 2/10/2003, al fi ne di 
coordinare la fase conclusiva degli iter procedurali di approvazione;
Visto che con riferimento al punto 2) relativo agli indirizzi per il 
collocamento di rifi uti in discarica (comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003) 
le Province devono approvare il Programma provinciale per la riduzione dei 
rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, ad integrazione dei 
rispettivi Piani provinciali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
Considerato che le Province, nella predisposizione dei rispettivi Programmi 
provinciali per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in 
discarica devono attenersi all’obiettivo generale, posto alla base del Piano 
regionale (Del. C.R. 88/1998; Del. C.R. 151/2004) di minimizzare il conferimento 
in discarica dei rifiuti urbani nel loro complesso nel rispetto della gerarchia 
di azioni per la gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 22/1997;
Ricordato che i traguardi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 36/2003 costituiscono 
comunque obiettivi minimi, così come stabilito dal punto 8.1 del Programma 
regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in 
discarica (Del. C.R. 151/2004);
Richiamato l’art. 5 “Obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in 
discarica” del D. Lgs. 36/2003, in particolare i commi 1 e 2 che fissano gli 
obiettivi da raggiungere al 2008, 2011 e 2018 nonché la definizione
del programma per raggiungerli;
Considerato quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003, che prevede 
che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, e in 
particolare quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 7 del D.Lgs. 36/2003, 
secondo cui la disposizione stessa non si applica “ai rifiuti il cui trattamento 
non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, riducendo 
la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute
umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti 
fissati dalla normativa vigente”; 
Vista la definizione di trattamento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 36/2003: 
“trattamento: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le 
operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo 
di
ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di 
agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”;
Visto in particolare il punto 8 del Programma regionale per la riduzione dei 
rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004), in 
cui vengono definiti gli obiettivi di programma, recependo i traguardi imposti 
dal D.Lgs. 36/2003;
Considerato che la Regione Toscana si colloca già ad un buon livello di raccolta 
differenziata rispetto all’obiettivo del 35% fissato dal D.Lgs. 22/1997, se pur 
con qualche differenziazione da ATO a ATO, come risulta dai dati relativi anno 
2004 verificati dall’Agenzia Regione Recupero Risorse ai sensi dell’art. 15 
della L.R. 25/1998;
Considerato che la Regione Toscana è dotata di un buon sistema impiantistico 
integrato di gestione dei rifiuti urbani, costituito da impianti di compostaggio 
di qualità ed impianti di selezione e trattamento, che hanno consentito, in 
specie negli ultimi anni, di ridurre il conferimento in discarica del rifiuto 
urbano tal quale, a seguito anche del buon livello di efficienza di raccolta 
differenziata conseguito;
Considerato che la Regione Toscana si colloca inoltre ad un buon livello, sempre 
con qualche differenziazione da ATO a ATO, per quanto concerne l’obiettivo di 
cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003, come si deduce 
dalle prime stime riportate al cap.6 del Programma regionale di cui alla Del. 
C.R. 151/2004, ricordando comunque che l’obiettivo di cui alla lettera a) del 
comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 36/2003, pari a 173 Kg/anno*abitante, è riferito 
alla scadenza del 27/3/2008; 
Ritenuto che, ai fi ni della valutazione del conseguimento da parte degli ATO 
degli obiettivi di cui al D.Lgs 36/2003 sia opportuno fare riferimento ad un 
implemento nella riduzione del conferimento dei rifiuti organici in discarica 
che segua un andamento (decremento) lineare ottenuto prendendo a riferimento gli 
obiettivi di 173 Kg/anno*abitante con scadenza 27/3/2008 e 115 Kg/anno*abitante 
con scadenza 27/3/2011, come mostrato nell’Allegato B parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
Ricordato quanto previsto con riferimento ai Programmi provinciali per la 
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica in accordo 
con il punto 11.1 del Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani 
biodegradabili da collocare in discarica di cui alla Del. C.R. 151/2004;
Ricordato in particolare, così come stabilito dall’art. 6 comma 1 lettera p) del 
D.Lgs. 36/2003, e recepito dal Programma regionale per la riduzione dei rifiuti 
urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004), non sono 
ammessi in discarica oltre la data del 31/12/2006 i rifiuti con PCI (Potere 
Calorifico Inferiore) > 13.000 kJ/Kg;
Visto quanto previsto al punto 5.4 del Programma regionale per la riduzione dei 
rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (Del. C.R. 151/2004) 
circa le disposizioni da applicare alla FOS (frazione organica
stabilizzata) proveniente dagli impianti di trattamento del rifiuto urbano 
indifferenziato, fi no al 31/12/2006;
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa regionale vigente relativamente 
all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 
urbani ed assimilati agli urbani;
Ritenuto che per quanto sopra espresso gli ATO che seguendo l’andamento 
decrescente del grafi co di cui all’allegato B) rispettino l’obiettivo di 
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica relativo 
all’anno solare di riferimento possono considerare rispettati gli indirizzi 
imposti dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2003 circa l’ammissibilità dei rifiuti in 
discarica in linea con quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b) del 
decreto stesso;
Ritenendo, sulla base di quanto espresso in premessa, opportuno fornire note 
interpretative relative agli indirizzi per l’approvazione dei piani di 
adeguamento di cui all’art. 17 comma 3 del D.Lgs 36/2003 e per il collocamento 
dei rifiuti in discarica di cui all’art. 17 comma 1 dello stesso D.Lgs 36/2003;
A voti unanimi
DELIBERA
1.di fare proprio il Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome concernente indirizzi regionali per l’applicazione del 
decreto legislativo 36/2003 e del decreto ministeriale 13 marzo 2003 in materia 
di discariche”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti e delle Province 
autonome nella seduta del 2/10/2003 (Allegato A parte integrante del presente 
atto);
2. di fornire, in particolare le seguenti note interpretative relative agli 
indirizzi per l’approvazione dei piani di adeguamento di cui all’art. 17 comma 3 
del D.Lgs 36/2003 e per il collocamento dei rifi uti in discarica di cui 
all’art. 17 comma 1 dello stesso D.Lgs 36/2003 come segue:
A) In relazione all’approvazione dei piani di adeguamento di cui all’art. 17 
comma 3 del D.Lgs 36/2003, con riferimento al “Progetto di adeguamento delle 
eventuali opere infrastrutturali possibili” di cui al punto 3 del Documento di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome approvato 
nella seduta del 2/10/2003 di cui all’Allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, le Amministrazioni 
preposte all’approvazione del Piano di adeguamento, nel caso in cui 
l’adeguamento di talune opere infrastrutturali non risulti possibile per 
comprovati motivi tecnici (ad esempio per quanto concerne la barriera di fondo), 
al fine di ottemperare alle previsioni di legge ed al contempo di consentire il 
completamento di lotti o porzioni senza soluzioni di continuità, garantendo così 
l’assetto morfologico finale previsto dal piano di ripristino ambientale del 
sito a chiusura della discarica, devono attenersi ai seguenti criteri di 
valutazione:
-le caratteristiche tecnico costruttive degli impianti devono essere tali da 
garantire equivalente efficacia rispetto a quanto prescritto dall’allegato1 del 
decreto legislativo 36/2003;
-la prosecuzione all’esercizio deve portare ad esaurire con le tipologie di 
rifiuto già autorizzate volumetrie residue limitate in un breve periodo di 
tempo;
-la possibilità di prosecuzione all’esercizio, per tali lotti o porzioni, deve 
in ogni caso essere valutata dall’Ente preposto nell’ambito dell’approvazione 
del Piano di adeguamento, caso per caso, in funzione in particolare, delle 
caratteristiche dell’impianto, delle peculiarità ambientali ed antropiche del 
sito prevedendo, tra l’altro, ove necessario, particolari prescrizioni per il 
piano di monitoraggio e controllo;
-in ogni caso, in funzione delle caratteristiche del sito, il progetto di 
adeguamento deve garantire il pieno rispetto della salute dell’uomo e della 
tutela dell’ambiente;
- il Piano di adeguamento dovrà, in tal senso, tenere conto in particolare dei 
seguenti elementi:
- caratteristiche tecnico-costruttive della discarica, differenziando tra i 
lotti in esercizio da quelli di futura realizzazione;
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche, litostratigrafi che ed 
idrogeologiche del sito;
- caratterizzazione parametri idrogeologici, definizione degli inquinanti, 
identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli inquinanti;
- caratteristiche delle matrici ambientali interessate;
- caratteristiche di pressione antropica del sito;
- tipologie di rifiuti conferiti;
- piano di monitoraggio e controllo;
- risultanze dell’attività di controllo e vigilanza dell’impianto in cui si 
inserisce il lotto o porzione di discarica.
B) In relazione al collocamento di rifiuti in discarica (comma 1 dell’art. 7 del 
D.Lgs. 36/2003), gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) che, in ottemperanza 
comunque di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2003, abbiano raggiunto 
l’obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in 
discarica relativo all’anno solare di riferimento secondo il grafico di cui 
all’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, possono considerare rispettati gli indirizzi imposti dall’art. 7 
del D.Lgs. 36/2003 circa l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, in linea con 
quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b);
C) che con riferimento all’applicazione della precedente lettera B):
- il conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili 
collocati in discarica relativo all’anno solare di riferimento, come sopra 
specificato, a livello di ATO, sia verificato dalla Provincia, secondo quanto 
previsto dal punto 11.2 dell’allegato A della Del. C.R. 151/2003 e secondo le 
scadenze temporali ivi fissate (31/10/2005, relativamente ai dati dell’anno 
solare 2004);
- resta salvo quanto previsto dall’art. 30 ter della L.R. 25/1998 e s.m.i. ai 
fini all’applicazione dell’art. 30 bis della stessa legge regionale 
relativamente all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;
- le Province devono approvare i Programmi provinciali nel rispetto di quanto 
previsto dal punto 11.1 della Del. C.R. 151/2004, tenendo conto che i valori 
stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. 36/2003 rappresentano comunque obiettivi 
minimi;
3. di comunicare il presente provvedimento in forma integrale alle Province ed 
al Circondario Empolese Valdelsa, all’ARPAT e al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio;
Il presente provvedimento, che in ragione del particolare rilievo del suo 
contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è 
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(compresi gli Allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale) ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
ALLEGATO A
DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 
AUTONOME CONCERNENTE INDIRIZZI REGIONALI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 36/2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 13 MARZO 2003 IN MATERIA DI 
DISCARICHE.
Il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. 13 marzo 2003 di recepimento della 
direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative 
innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle 
discariche, e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili in discarica.
I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l’adeguamento 
delle discariche esistenti alla nuova normativa.
Tale adeguamento deve essere approvato dalle autorità competenti al rilascio 
delle autorizzazioni (Regioni o Province delegate).
Quindi, per evitare una disomogenea applicazione sul territorio nazionale delle 
suddette norme, si rende necessario fornire in materia i seguenti indirizzi 
regionali.
1) Esclusione dall’ applicazione del d. lgs. 36/2003 al deposito di terra non 
inquinata (art. 3, comma 2, lettera d)
Il deposito di terra non inquinata, ai sensi del D.M. 471/1999, è escluso 
dall’applicazione del decreto legislativo 36/2003, nel caso in cui siano 
rispettati i commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 
2001, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi 
strategici” (c.d. Legge Lunardi).
2) Disposizioni transitorie – Articolo 17
L’articolo 17, comma 1, si applica a tutte le discariche autorizzate, vale a 
dire quelle autorizzate all’esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o 
autorizzate esclusivamente alla realizzazione ex art. 27 dello stesso decreto. 
Tale articolo si riferisce pertanto anche alle discariche non ancora in 
esercizio.
I titolari di autorizzazione di dette discariche devono presentare il piano di 
adeguamento sulla base del D.Lgs. 36/2003, entro il 27 settembre 2003.
3) Piano di adeguamento – Articolo 17.
Non si applicano i criteri di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda il 
piano di adeguamento e le procedure di gestione, alle discariche che hanno 
cessato definitivamente la coltivazione entro il 27 marzo 2003.
Soggetti che devono presentare il piano di adeguamento:
-Titolari di autorizzazione o gestori di discarica ( su loro delega) già in 
esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2003;
-Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di 
progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 
22/1997.
Contenuto minimo del piano di adeguamento:
Il piano di adeguamento deve contenere i seguenti documenti:
Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili;
Piano di gestione operativa della discarica;
Piano di gestione post-operativa della discarica;
Piano di sorveglianza e controllo;
Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
Piano finanziario.
Relazione geotecnica sulla stabilità del fronte dei rifiuti verificata in corso 
d’opera;
Garanzie finanziarie.
-Non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l’individuazione dei rifiuti 
smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i 
quali il singolo impianto è già stato autorizzato; ciò non toglie che possa 
essere richiesta, con un’autonoma istanza, l’integrazione dei rifiuti previsti 
in autorizzazione.
La presentazione del piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica 
non comportano quindi una automatica estensione dell’autorizzazione ai rifiuti 
che in base ai criteri di cui al D.M. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel 
corrispondente nuovo tipo di discarica.
Approvazione del piano di adeguamento:
Il piano di adeguamento è approvato ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.Lgs. 
n. 36/2003, e come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 
8, articolo 27, del D.Lgs. n. 22/1997.
4) Ampliamenti.
a) Gli ampliamenti di discariche autorizzate che comportano la realizzazione di 
nuove vasche sono assoggettati agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e, 
qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A..
In questo caso possono essere applicate le deroghe ai criteri previsti negli 
Allegati al D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13/03/2003 (criteri localizzativi).
b) Le sopraelevazioni delle discariche per le quali è stato approvato il piano 
di adeguamento, devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 del 
D.Lgs. 22/97 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di 
V.I.A. 
In questi casi, trattandosi di discariche già in esercizio, si deve fare 
riferimento ai criteri tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e al D.M. 13 marzo 
2003, per quanto applicabili.
Sono fatte salve le diverse procedure adottate dalle singole Regioni, per 
sopraelevazioni di limitate entità, considerate modifiche non sostanziali.
Tali sopraelevazioni non devono comportare aumento della superficie massima 
orizzontale della discarica.
5) Garanzie finanziarie – Articolo 14
A) Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l’attivazione 
della discarica. Si ritiene che la parola attivazione possa essere intesa come 
momento del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 
22/97. Da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie 
previste dal D.Lgs. n. 36/2003.
L’efficacia dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 è 
subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
B) Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e 
di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente, e che 
siano trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione 
operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.
C) Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è 
pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, con conseguenti notevoli 
difficoltà da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fideiussioni di 
tale durata, gli Enti competenti alla verifica delle garanzie finanziarie 
possono accettare garanzie finanziarie riferite all’intero periodo di 
post-chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.
6) Pianificazione generale
Preso atto che i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti 
non pericolosi sono unici, è opportuno nell’ambito del rilascio delle 
autorizzazioni continuare ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani 
separatamente da quello dei rifiuti speciali, per permettere una efficace 
pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
In ogni caso devono essere valutati gli effetti del mescolamento di rifiuti 
urbani ancora in parte putrescibili con rifiuti speciali.
RUB procapite a discarica (Kg/anno*abitante)
Omesso