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Provincia di Trento
Legge Provinciale n. 11 del 23-05-2007
Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette
(B.U.R. Trentino Alto Adige n. 23 del 5-6-2007 – Suppl. n. 2)
		IL CONSIGLIO PROVINCIALE
		ha approvato
		
		IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
		promulga
		
		la seguente legge: 
		
		Titolo I
		Disposizioni generali
		
		Capo I
		Finalità e definizioni
		
		Art. 1 
		Finalità
		1. Questa legge è finalizzata a migliorare la stabilità fisica e 
		l’equilibrio ecologico del territorio forestale e montano, nonché a 
		conservare e a migliorare la biodiversità espressa dagli habitat e dalle 
		specie, attraverso un’equilibrata valorizzazione della multifunzionalità 
		degli ecosistemi, al fine di perseguire un adeguato livello possibile di 
		stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d’acqua e di sicurezza per 
		l’uomo, di qualità dell’ambiente e della vita e di sviluppo 
		socio-economico della montagna. Il perseguimento di tali finalità è 
		diretto ad assicurare la permanenza dell’uomo nei territori montani.
		2. La stabilità fisica ed ecologica del territorio e degli ecosistemi 
		montani, la conservazione della biodiversità e la loro equilibrata 
		valorizzazione sono perseguite, in particolare, attraverso:
		a) il mantenimento e il miglioramento della funzione protettiva, 
		mediante la difesa idrogeologica del territorio e la tutela del bosco;
		b) la gestione dei corsi d’acqua;
		c) il riconoscimento, il miglioramento e la valorizzazione della 
		funzione ambientale, connessa alla conservazione della biodiversità, 
		degli habitat e delle specie, di quella igienico-sanitaria, legata alla 
		qualità dell’aria e delle acque, e di quella culturale, legata al 
		mantenimento del paesaggio montano;
		d) il sostegno alla funzione produttiva, rivolta allo sviluppo della 
		filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal 
		bosco;
		e) la valorizzazione della funzione culturale e turistico-ricreativa, 
		legata alla fruizione degli ecosistemi forestali e montani da parte 
		dell’uomo;
		f) la realizzazione degli interventi che assicuri, accanto alle finalità 
		di valorizzazione, sicurezza e salvaguardia ambientale, anche 
		un’adeguata ed equilibrata considerazione delle esigenze di sviluppo 
		economico, sociale, turistico e ricreativo espresse dalle comunità 
		locali.
		3. La Provincia riconosce l’importante interesse pubblico rivestito dal 
		bosco e, più in generale, dalle risorse forestali e montane, per le 
		funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e 
		igienico-sanitaria, con particolare riferimento al mantenimento della 
		funzionalità bioecologica, turistica e culturale. La Provincia favorisce 
		una gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane, 
		indirizzata a garantirne la multifunzionalità anche attraverso 
		l’applicazione della selvicoltura naturalistica ed il pieno 
		coinvolgimento e la responsabilizzazione dei proprietari forestali.
		4. La Provincia riconosce, in particolare, l’importanza di una corretta 
		gestione dei bacini idrografici, improntata a un uso conservativo dei 
		suoli e, dove possibile, alle tecniche d’ingegneria naturalistica nella 
		gestione dei corsi d’acqua e nelle sistemazioni idrauliche e forestali.
		5. La Provincia garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle 
		popolazioni locali e dei proprietari nelle forme e con gli strumenti 
		indicati dalla legge e dai suoi regolamenti e provvedimenti attuativi.
		
		Art. 2 
		Definizioni 
		1. Ai fini di questa legge i termini bosco, foresta e selva sono 
		equiparati, e valgono le seguenti definizioni:
		a) bosco: indipendentemente dall’origine, dal tipo di utilizzazione e 
		dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione 
		forestale arborea e arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e 
		dal grado di evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già 
		considerate o classificate bosco e temporaneamente prive della 
		vegetazione forestale arborea e arbustiva preesistente per cause 
		naturali o antropiche, i cui parametri dimensionali minimi sono definiti 
		con regolamento;
		b) pascolo: ogni superficie caratterizzata da prevalente e permanente 
		vegetazione di flora erbacea spontanea e con copertura arborea o 
		arbustiva forestale inferiore alla percentuale definita con regolamento; 
		si escludono dal pascolo tutte le superfici soggette a ordinaria 
		coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del suolo;
		c) selvicoltura naturalistica: approccio selvicolturale basato, in linea 
		generale, sul principio della multifunzionalità, secondo il quale gli 
		interventi su un determinato soprassuolo devono tendere a produrre un 
		equilibrio tra le funzioni che la foresta è in grado di svolgere, 
		assicurando in primo luogo la funzionalità bioecologica, che costituisce 
		la premessa delle altre funzioni;
		d) gestione forestale sostenibile: l’uso e la corretta gestione delle 
		foreste e dei terreni forestali, in armonia con i principi forestali, 
		internazionalmente riconosciuti, con gli impegni assunti nelle 
		convenzioni internazionali in materia forestale, di tutela della 
		biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, nelle forme e a un 
		tasso di utilizzazione tali da assicurare il mantenimento della 
		biodiversità, della produttività, della capacità di rigenerazione, della 
		vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le 
		rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, 
		provinciale e nazionale;
		e) rimboschimento artificiale: impianto di specie forestali per la 
		costituzione di bosco;
		f) strade forestali: vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, 
		all’interno delle aree forestali, destinate al servizio dei patrimoni 
		silvo-pastorali nonché al collegamento di questi con la rete viaria 
		pubblica; sono escluse le strade soggette a pubblico transito, 
		classificate ai sensi delle leggi vigenti;
		g) infrastrutture forestali: le strade forestali, le piste di esbosco, 
		le condotte permanenti per l’esbosco del legname, i piazzali di prima 
		lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, 
		nonché i rifugi destinati a ospitare gli operai addetti ai lavori 
		boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature 
		forestali;
		h) sistema di aree protette: l’insieme delle aree destinate alla 
		conservazione di habitat, specie ed emergenze naturalistiche e alla 
		valorizzazione socio-economica e culturale sostenibile;
		i) bosco di protezione: bosco la cui funzione principale consiste nella 
		difesa di terreni, insediamenti umani e infrastrutture dalla caduta di 
		valanghe, dal rotolamento di sassi, nonché nel miglioramento della 
		stabilità idrogeologica di porzioni di territorio e delle condizioni 
		igienico-sanitarie locali;
		j) foreste demaniali: insieme dei territori silvo-pastorali e montani e 
		dei relativi beni immobili già rientranti nel patrimonio indisponibile 
		della Provincia o che pervenissero alla Provincia in base all’articolo 
		68 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige o in qualsiasi 
		altro modo, o acquistati in base ad altre leggi; tali beni sono 
		individuati con deliberazione della Giunta provinciale e sono intavolati 
		con la dizione "Provincia autonoma di Trento - patrimonio indisponibile 
		- foreste demaniali".
		2. Sono considerati bosco:
		a) i castagneti da frutto a coltivazione estensiva, e dunque non 
		derivanti da impianto diretto su terreno agricolo;
		b) le mughete e gli ontaneti a ontano verde, a prescindere dall’altezza;
		c) le golene e le rive dei corsi d’acqua in fase di avanzata 
		colonizzazione arbustiva o arborea;
		d) le aree forestali destinate alla fruizione turistico-ricreativa senza 
		alcuna estesa modificazione dell’assetto naturale del suolo e del 
		soprassuolo;
		e) gli improduttivi localizzati, le superfici nude, le strade forestali, 
		le piste forestali e le altre infrastrutture forestali poste all’interno 
		delle aree boscate.
		3. Non interrompono la continuità del bosco la presenza di superfici non 
		boscate di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati, la viabilità 
		agro-silvo-pastorale e i corsi d’acqua. In eguale modo, non influiscono 
		sulla determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle 
		superfici a bosco i confini amministrativi, i confini di proprietà o 
		catastali e le classificazioni urbanistiche e catastali.
		4. Non sono considerati bosco:
		a) le aree di neocolonizzazione interessate da vegetazione forestale, 
		arborea e arbustiva, con altezza inferiore a due metri;
		b) le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su 
		cui l’attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli 
		ultimi dieci anni;
		c) i viali, i giardini pubblici e privati, le aree verdi di pertinenza 
		di edifici residenziali, le aree verdi attrezzate costituenti opere di 
		urbanizzazione e i parchi urbani non derivanti dalla sovrapposizione di 
		tale destinazione urbanistica a preesistenti aree boscate;
		d) gli impianti forestali a rinnovazione artificiale destinati a colture 
		specializzate a rapido ciclo produttivo o alla produzione di legno 
		pregiato, nonché alla coltivazione di alberi di Natale.
		
		Art. 3 
		Regolamenti
		1. Le modalità d’attuazione e di esecuzione di questa legge sono 
		stabilite da uno o più regolamenti, emanati entro un anno dalla sua data 
		di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sentiti il 
		Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente 
		del Consiglio provinciale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal 
		ricevimento della proposta di regolamento, e assicurando il 
		coinvolgimento dei portatori di interesse nei casi e secondo le modalità 
		previste dai singoli regolamenti.
		
		Titolo II
		Pianificazione e programmazione
		
		Capo I
		Piani e programmi
		
		Art. 4 
		Linee guida forestali
		1. Gli obiettivi strategici, gli indirizzi e le priorità per il 
		perseguimento delle finalità di questa legge sono determinati attraverso 
		le linee guida, in armonia con i principi generali definiti a livello 
		nazionale e internazionale, in coerenza con il programma di sviluppo 
		provinciale e il piano urbanistico provinciale, assicurando il 
		coordinamento con la pianificazione provinciale di settore, con 
		particolare riferimento ai settori agricolo, turistico, dell’energia, 
		dell’artigianato e dell’industria.
		2. Le linee guida hanno durata pari alla legislatura e sono approvate 
		dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
		
		Art. 5 
		Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano
		1. La Provincia individua nel monitoraggio permanente lo strumento 
		per la valutazione della funzionalità della foresta e degli ecosistemi 
		montani nei riguardi della sicurezza del territorio, della conservazione 
		e valorizzazione dell’ambiente montano, dei cambiamenti climatici, della 
		qualità dell’aria e dello sviluppo socio-economico, anche ai fini del 
		miglioramento della qualità della vita. Il monitoraggio fornisce le 
		conoscenze di base per la pianificazione forestale e montana, per la 
		gestione dei corsi d’acqua, per la pianificazione delle aree protette e 
		per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
		2. Per i fini del comma 1 la Provincia effettua le seguenti analisi e 
		rilevazioni, riferite agli indicatori individuati dagli strumenti di 
		pianificazione previsti dalla legge, che contribuiscono a costituire il 
		sistema informativo forestale e montano, parte integrante del sistema 
		informativo ambientale e territoriale della provincia:
		a) inventario forestale per il monitoraggio dello stato e della 
		consistenza del patrimonio forestale, anche con riferimento alle 
		fitopatologie e alle altre avversità naturali;
		b) inventario delle aree percorse da incendi forestali;
		c) catasto dei corsi d’acqua e delle opere di sistemazione;
		d) catasto degli eventi alluvionali;
		e) catasto dei siti e delle zone costituenti la rete "Natura 2000" 
		nonché degli habitat e delle specie ai sensi della direttiva 79/409/CEE 
		del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
		uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
		maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e 
		seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
		3. Il sistema informativo forestale e montano comprende gli strumenti 
		conoscitivi previsti dal comma 2, gli ulteriori dati contenuti nei piani 
		forestali e montani previsti dall’articolo 6, i terreni soggetti a 
		vincolo idrogeologico in base alla normativa vigente in materia, il 
		sistema di analisi idrologica per la valutazione delle portate liquide e 
		solide. Nel sistema informativo, inoltre, confluiscono i dati derivanti 
		dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall’articolo 57, dai 
		piani di gestione previsti dal titolo V e dai piani degli interventi di 
		sistemazione idraulica e forestale previsti dall’articolo 85, e i dati 
		del piano per la difesa dei boschi dagli incendi disciplinato 
		dall’articolo 86, nonché tutti gli altri dati e le informazioni 
		d’interesse per la programmazione delle risorse forestali, 
		silvo-pastorali, delle sistemazioni idrauliche e forestali e delle aree 
		protette, anche in attuazione degli obblighi internazionali in materia 
		di monitoraggio dello stato delle risorse forestali.
		4. I contenuti del sistema informativo forestale e montano sono resi 
		disponibili nell’ambito del sistema informativo ambientale e 
		territoriale della provincia.
		
		Art. 6 
		Piani forestali e montani
		1. La Provincia assume la pianificazione forestale e montana quale 
		strumento principale per assicurare la realizzazione delle finalità 
		previste dall’articolo 1. La pianificazione forestale e montana è 
		predisposta in coerenza con il programma di sviluppo provinciale e in 
		applicazione delle linee guida previste dall’articolo 4.
		2. I piani forestali e montani, riferiti all’intero territorio di 
		ciascuna comunità o a sue parti omogenee, sono predisposti dalla 
		Provincia. Sulla base dei dati del sistema informativo forestale e 
		montano essi analizzano e individuano in particolare, fermo restando 
		quanto previsto dal comma 3:
		a) la funzionalità bioecologica dei sistemi silvo-pastorali;
		b) l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici, dei corsi d’acqua e 
		dei conoidi;
		c) le zone soggette agli incendi forestali, anche ai fini della legge 21 
		novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
		d) i boschi di protezione;
		e) la presenza e la caratterizzazione di ambiti particolarmente 
		significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o 
		aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale;
		f) la vocazione delle foreste a svolgere funzioni produttive o di 
		sviluppo socio-economico e valorizzazione turistica dei territori 
		considerati.
		3. Al fine delle elaborazioni e delle analisi previste dal comma 2, 
		lettere b) e c), i piani forestali e montani assumono a riferimento, 
		quale base per le successive elaborazioni di settore, le carte dei 
		pericoli e dei rischi della Provincia previste dalla normativa 
		provinciale.
		4. Le singole elaborazioni dei piani forestali e montani, se conveniente 
		ai fini tecnici, possono essere svolte, anche per stralci.
		5. Sulla base delle analisi e delle individuazioni previste dal comma 2, 
		i piani forestali e montani:
		a) evidenziano le sinergie e i conflitti tra le diverse funzioni, nonché 
		le funzioni prevalenti;
		b) individuano gli indirizzi per la pianificazione subordinata prevista 
		dagli articoli 57, 85 e 86 e le tipologie degli interventi, 
		consentendone il coordinamento;
		c) forniscono gli indirizzi generali per la pianificazione delle aree 
		protette disciplinate dal titolo V;
		d) individuano i criteri in base ai quali le tipologie di interventi e 
		di opere previste dagli articoli 10, 22 e 84 assumono interesse 
		pubblico, anche ai fini delle sovvenzioni previste dal titolo IX, capo 
		III.
		6. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni 
		silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la 
		programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per 
		quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, in coerenza con 
		gli indirizzi e le priorità definiti dai piani forestali e montani, si 
		realizzano attraverso gli strumenti previsti dall’articolo 57, dal 
		titolo V e dall’articolo 85.
		7. Ai fini dell’applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal 
		titolo III, capo II, anche sulla base delle analisi previste dal comma 
		2, lettera b), e tenuto conto delle caratteristiche dei territori e dei 
		bacini idrografici oggetto di pianificazione, della loro fragilità e 
		sensibilità nei confronti di modificazioni d’uso del suolo di tipo non 
		conservativo, i piani forestali e montani definiscono:
		a) il livello di fragilità complessiva del bacino, le situazioni di 
		maggiore fragilità e la necessità di adeguati approfondimenti di 
		carattere idrogeologico;
		b) il diverso ruolo e l’efficacia della copertura forestale ai fini 
		della riduzione delle situazioni di criticità e del mantenimento di 
		elevati livelli di qualità ambientale;
		c) i criteri tecnici generali per le eventuali trasformazioni del bosco 
		in altre forme di utilizzazione del suolo;
		d) gli indirizzi sugli eventuali interventi di natura compensativa.
		8. Ai fini della gestione dei corsi d’acqua e dei laghi iscritti negli 
		elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e 
		forestali, i piani forestali e montani definiscono il reticolo 
		idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai 
		corsi d’acqua e dai laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o 
		intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere 
		estesa ad altri corsi d’acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a 
		fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei 
		fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione 
		o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e 
		forestale eseguiti nel passato a cura della Provincia. Per i corsi 
		d’acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per 
		l’iscrizione all’elenco delle acque pubbliche previsto dall’articolo 1 
		bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di 
		acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), come 
		inserito dall’articolo 71 di questa legge.
		9. I piani forestali e montani sono approvati dalla Giunta provinciale e 
		hanno validità fino all’approvazione dei nuovi piani o di eventuali 
		varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la 
		redazione e la procedura di approvazione dei piani, i criteri per la 
		revisione e le forme di partecipazione, assicurando in particolare il 
		pieno coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché 
		l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, in 
		coerenza con gli indirizzi stabiliti a livello internazionale e 
		nazionale.
		
		Art. 7 
		Raccordo con la pianificazione territoriale
		1. La pianificazione prevista da questa legge è predisposta in 
		coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di 
		utilizzazione delle acque pubbliche.
		2. A tal fine i piani forestali e montani:
		a) definiscono e aggiornano, tramite il sistema informativo forestale e 
		montano, la delimitazione delle aree silvo-pastorali, nonché il reticolo 
		idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico 
		provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle sue norme 
		d’attuazione;
		b) forniscono i criteri di coordinamento con la pianificazione delle 
		aree protette disciplinate dal titolo V.
		3. Se i parchi naturali provinciali o il Parco nazionale dello Stelvio 
		rientrano negli ambiti considerati dai piani forestali e montani, i 
		rispettivi enti gestori concorrono alla loro redazione per l’ambito 
		territoriale e per le tematiche di propria competenza, secondo le 
		procedure definite dal regolamento.
		
		
		Titolo III
		Stabilità del territorio e sicurezza per l’uomo
		
		Capo I
		Conservazione e miglioramento della stabilità dei bacini idrografici, 
		dei corsi d’acqua e degli ecosistemi forestali
		
		Art. 8 
		Finalità
		1. Questo titolo, in coerenza con le finalità previste dall’articolo 1, 
		è volto al miglioramento della stabilità del territorio provinciale e 
		dei soprassuoli forestali, con riferimento:
		a) alla fragilità intrinseca del territorio;
		b) alla mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico;
		c) alla salvaguardia dalle avversità biotiche e abiotiche;
		d) alla difesa dagli incendi forestali;
		e) al riequilibrio e alla stabilizzazione degli ecosistemi forestali e 
		montani.
		2. La Provincia riconosce che la stabilità del territorio è connessa al 
		mantenimento della funzionalità idrogeologica del suolo e al corretto ed 
		equilibrato assetto, anche colturale, dei bacini idrografici. A questo 
		riguardo l’ecosistema forestale esprime, tra i diversi usi del suolo, il 
		massimo grado di efficacia idrogeologica e la corretta gestione 
		selvicolturale rappresenta un efficace strumento di prevenzione e 
		contrasto del dissesto idrogeologico.
		3. La stabilità del territorio è perseguita attraverso il costante 
		monitoraggio delle situazioni di pericolo e di rischio e più in generale 
		della stabilità dei bacini e degli ecosistemi, attraverso gli interventi 
		di sistemazione idraulica e forestale, di difesa del patrimonio boschivo 
		provinciale dagli incendi e dalle altre avversità e di stabilizzazione 
		degli ecosistemi montani, in base a questo capo, nonché mediante 
		l’applicazione e la gestione del vincolo idrogeologico, disciplinato dal 
		capo II di questo titolo.
		4. Il perseguimento delle finalità di questo articolo avviene nel 
		rispetto delle esigenze di tutela ambientale previste dal titolo IV, in 
		modo da contemperare le necessità di difesa del territorio con quelle di 
		salvaguardia dell’ambiente, inteso come paesaggio e come ecosistema.
		
		Art. 9 
		Principi per la gestione dei corsi d’acqua
		1. I corsi d’acqua di competenza provinciale sono sottoposti a 
		interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale del corso 
		solo se gli interventi risultano necessari per la sicurezza dell’uomo o 
		per la protezione di beni, di opere o infrastrutture di particolare 
		valore, nonché per il miglioramento ambientale. Questi interventi 
		salvaguardano, per quanto possibile, le altre funzioni svolte dal corso 
		d’acqua, con particolare riferimento alla valenza ambientale, 
		paesaggistica ed ecosistemica, migliorando le condizioni di laminazione 
		dei deflussi e il regime idraulico del corso d’acqua e predisponendo 
		spazi e strutture adeguate al controllo del trasporto solido.
		2. Gli interventi di sistemazione idraulica e forestale rispondono a 
		criteri di sostenibilità, ricercando l’equilibrio fra le esigenze 
		sociali di sicurezza della popolazione, le esigenze ecologiche e quelle 
		economiche di contenimento dei costi. A tal fine devono essere 
		considerate delle alternative d’intervento non strutturali, legate anche 
		a una corretta pianificazione urbanistica, alla gestione delle fasce di 
		rispetto idraulico e alla gestione del rischio residuo.
		3. Per i corsi d’acqua già sistemati gli interventi tendono al 
		miglioramento delle caratteristiche ambientali. Gli alvei sono 
		sistemati, per quanto possibile, in modo da mantenere lo scambio tra le 
		acque superficiali e quelle di falda, permettendo l’insediamento di una 
		vegetazione ripariale autoctona e favorendo habitat idonei per la fauna 
		e la flora.
		4. Per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione 
		spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corsi d’acqua, con 
		funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine 
		diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della 
		biodiversità, con regolamento sono disciplinati gli interventi di 
		trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo in una fascia 
		estesa almeno dieci metri dalle sponde che delimitano l’alveo.
		5. Per garantire tali finalità e assicurare un’adeguata sicurezza, per i 
		corsi d’acqua superficiali è assicurato il deflusso a cielo aperto, 
		fatto salvo quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle 
		acque pubbliche. Se possibile, gli interventi di sistemazione promuovono 
		la graduale eliminazione delle coperture e delle intubazioni d’alveo 
		esistenti.
		6. Oltre a quanto previsto dalle indicazioni tecniche fornite dal piano 
		generale di utilizzazione delle acque pubbliche, se necessario, con il 
		regolamento possono essere approvate specifiche norme tecniche per la 
		progettazione e l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica 
		e forestale.
		
		Art. 10 
		Opere e interventi di sistemazione idraulica e forestale
		1. Le finalità di questo titolo si perseguono mediante la 
		realizzazione dei seguenti interventi e opere di sistemazione idraulica 
		e forestale:
		a) interventi volti a ottenere la gestione dei corsi d’acqua finalizzata 
		alla riduzione del pericolo, attraverso il contenimento delle piene e il 
		controllo del trasporto solido;
		b) interventi di sistemazione del terreno sui versanti instabili, per il 
		controllo dell’apporto solido nei corsi d’acqua e per la riduzione 
		dell’erosione;
		c) interventi di difesa dei centri abitati e delle relative 
		infrastrutture, che prevedono opere di ritenuta, di laminazione o di 
		deviazione delle portate liquide o solide, per ridurre il pericolo 
		derivante dai fenomeni alluvionali e torrentizi;
		d) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e degli 
		alvei, per conservare in efficienza gli interventi e per mantenere una 
		sufficiente sezione di deflusso e il buon regime dei corsi d’acqua, ivi 
		compreso il trattamento della vegetazione in alveo, attuato in modo da 
		contemperare le esigenze di efficienza idraulica con quelle di carattere 
		ecologico, paesaggistico e ambientale;
		e) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati 
		anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento della 
		composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, 
		comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei 
		caratteri del bosco;
		f) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani forestali 
		e montani nei boschi di protezione;
		g) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi, previsti 
		dal piano disciplinato all’articolo 86 ed eventualmente dai piani di 
		gestione forestale aziendale previsti dall’articolo 57;
		h) interventi di lotta e di prevenzione delle avversità biotiche e 
		abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco danneggiato.
		2. Rientrano fra gli interventi previsti dal comma 1 le opere di 
		carattere accessorio necessarie alla loro esecuzione, come le strade di 
		servizio, le piste, i depositi, le mense e gli alloggi a servizio dei 
		cantieri.
		3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 in ordine 
		all’attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei 
		soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano, 
		secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli 
		interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti 
		con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse 
		pubblico.
		4. Sono riconosciuti di rilievo provinciale e sono riservati alla 
		competenza della Provincia gli interventi e le opere di sistemazione dei 
		corsi d’acqua e dei laghi iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e 
		nei relativi elenchi suppletivi, o intavolati al demanio idrico 
		provinciale, e comunque quelli che rientrano nelle aree individuate dai 
		piani forestali e montani ai sensi dell’articolo 6, comma 8, nonché gli 
		interventi e le opere espressamente previsti dal piano per la difesa dei 
		boschi dagli incendi. Rimangono esclusi gli interventi di difesa 
		eseguiti dai privati ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 
		18 del 1976, come modificato dall’articolo 75 di questa legge.
		5. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia 
		provvede secondo quanto previsto dall’articolo 84.
		6. Se si evidenziano situazioni di pericolo o rischio residuo, anche a 
		fronte di organici interventi di sistemazione, la Provincia promuove 
		adeguate azioni d’informazione e di educazione, assicura trasparenza 
		nell’azione amministrativa nonché dialogo volto ad acquisire consenso e 
		condivisione sulle misure di protezione e sulle attività di protezione 
		civile.
		
		Art. 11 
		Difesa dei boschi dagli incendi
		1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela 
		dell’ambiente dagli inquinamenti:
		a) è vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali all’interno dei 
		boschi e a distanza inferiore a cento metri da essi;
		b) è vietato accendere fuochi all’interno dei boschi e a distanza 
		inferiore a cinquanta metri da essi; è consentita l’accensione di fuochi 
		nei punti fissi attrezzati a questo scopo, nonché l’uso di fornelli 
		protetti da dispositivi o strutture atti a impedire il diffondersi di 
		faville o braci;
		c) è vietato usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille 
		all’interno dei boschi e a distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
		2. Chi accende un fuoco nei casi consentiti dal comma 1 deve seguirne o 
		farne seguire l’andamento da una persona incaricata, fino allo 
		spegnimento.
		3. Gli enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico 
		ordinario o di ferrovie che attraversano boschi o che confinano con essi 
		provvedono alla ripulitura delle scarpate nelle aree a elevato pericolo 
		d’incendi boschivi attuando, a questi fini, gli speciali trattamenti o 
		accorgimenti tecnici eventualmente prescritti dalla struttura 
		provinciale competente in materia di foreste.
		4. Nelle zone individuate dal Presidente della Provincia con proprio 
		decreto, ai sensi della normativa provinciale in materia di lotta attiva 
		agli incendi boschivi, quali aree interessate da eccezionale pericolo 
		d’incendio è vietato, sino a quando non viene dichiarata la cessazione 
		dello stato di eccezionale pericolo:
		a) accendere fuochi a distanza inferiore a duecento metri dai boschi, 
		salvo i casi in cui sono consentite deroghe in base al piano 
		disciplinato dall’articolo 86;
		b) bruciare stoppie o altri residui vegetali a distanza inferiore a 
		duecento metri dai boschi;
		c) usare all’interno dei boschi motori sprovvisti di scarico di 
		sicurezza;
		d) fumare nei boschi.
		5. Nelle zone boscate e nei pascoli percorsi dal fuoco si applicano i 
		divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall’articolo 10, comma 
		1, della legge n. 353 del 2000, relativamente alle seguenti fattispecie:
		a) per almeno quindici anni non possono essere previste destinazioni 
		diverse da quella preesistente all’incendio;
		b) è consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla 
		salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
		c) per dieci anni è vietata la realizzazione di edifici, di strutture e 
		infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, 
		salvi i casi in cui la realizzazione è stata prevista prima 
		dell’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti.
		6. La struttura provinciale competente in materia di foreste, se 
		necessario per garantire la stabilità dei suoli e la continuità dei 
		popolamenti forestali, può ordinare ai proprietari di boschi percorsi o 
		distrutti da incendi il ripristino del bosco, prescrivendone le modalità 
		e i tempi di realizzazione.
		7. Trascorso il termine stabilito ai sensi del comma 6, in caso 
		d’inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dalla struttura 
		provinciale competente in materia di foreste con la procedura prevista 
		dall’articolo 18, commi 5 e 6.
		8. Per l’applicazione del comma 5, i comuni, entro novanta giorni dalla 
		data di approvazione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi, 
		censiscono, con un apposito catasto, i boschi percorsi dal fuoco 
		nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dalla 
		struttura provinciale competente in materia di foreste. Il catasto è 
		aggiornato annualmente.
		9. L’elenco dei boschi percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio è 
		esposto per trenta giorni all’albo comunale, per eventuali osservazioni.
		
		Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni presentate e 
		approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni entro i 
		successivi sessanta giorni; entro i successivi trenta giorni li 
		trasmettono alla struttura provinciale competente in materia di foreste.
		10. Se le aree percorse da incendio interessano superfici boscate di 
		estensione tale da poter interferire negativamente con le popolazioni 
		animali, la Giunta provinciale può istituire un’oasi di protezione per 
		un periodo di dieci anni. Se le aree percorse da incendio interessano 
		superfici boscate pascolate, la Giunta provinciale può bandire il 
		pascolo per un periodo di dieci anni, per consentire un’efficace 
		ricostituzione dei soprassuoli.
		11. Per quanto non è previsto da questa legge, la lotta attiva nei 
		confronti degli incendi boschivi è disciplinata dalla vigente normativa
		
		provinciale in materia di protezione civile.
		
		Art. 12 
		Prevenzione e lotta fitosanitaria
		1. Preferibilmente gli interventi di lotta fitosanitaria nei boschi 
		sono realizzati con tecniche integrate selvicolturali e biologiche, se 
		si accerta il superamento del livello di danno accettabile in 
		riferimento all’intensità e all’estensione dell’attacco e al ruolo 
		ecosistemico dei patogeni.
		2. L’eventuale utilizzo di sistemi di lotta chimica nei boschi è 
		soggetto ad autorizzazione, rilasciata dalla struttura provinciale 
		competente in materia di foreste. L’autorizzazione non è richiesta per 
		interventi puntuali su singole piante e materiale legnoso in ambito 
		forestale, effettuati comunque con i criteri previsti dal comma 1 e con 
		sostanze a basso impatto e non residuali.
		3. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce 
		consulenza in merito ai trattamenti puntuali previsti dal comma 2. Fermi 
		restando gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del 
		proprietario o del possessore del bosco, la predetta struttura può 
		mettere in atto le azioni e gli interventi previsti dai commi 1 e 2. In 
		tal caso gli interventi sono posti a carico del bilancio provinciale.
		4. I proprietari dei boschi hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente 
		alla struttura provinciale competente in materia di foreste l’insorgenza 
		o la presenza di fitopatologie che possono minacciare i boschi. I 
		proprietari sono tenuti a eseguire i lavori e gli interventi di lotta 
		fitosanitaria stabiliti dalla struttura provinciale competente.
		
		Capo II
		Disciplina e applicazione del vincolo idrogeologico
		
		Art. 13 
		Vincolo idrogeologico
		1. Ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
		n. 152 (Norme in materia ambientale), e per le finalità previste 
		dall’articolo 8 di questa legge, questo capo riordina lo strumento del 
		vincolo idrogeologico.
		2. Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato alla 
		conservazione e al miglioramento delle forme d’uso che consentono la 
		formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone 
		caratteristiche idrologiche, che garantiscono elevati livelli di qualità 
		ambientale, un’adeguata protezione del terreno e delle zone di 
		fondovalle, evitando il denudamento e l’impermeabilizzazione del suolo, 
		e, se possibile, che consentono di evitare il ricorso a interventi 
		artificiali di ripristino e di manutenzione.
		3. Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già vincolati 
		ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico 
		alla data di entrata in vigore di questa legge e tutti i boschi, come 
		definiti dall’articolo 2, ovunque collocati.
		4. Con regolamento la Provincia provvede a definire la procedura con la 
		quale la Giunta provinciale può ridelimitare i terreni soggetti a 
		vincolo idrogeologico, in coerenza con le finalità di questo articolo.
		5. Ai fini dell’applicazione e della gestione del regime del vincolo 
		idrogeologico si intende:
		a) per trasformazione del bosco in un’altra forma di utilizzazione del 
		suolo: ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della 
		vegetazione esistente e l’asportazione o la modifica del profilo del 
		suolo forestale, finalizzato a un’utilizzazione diversa da quella 
		forestale;
		b) per movimenti di terra: tutti gli interventi che comportano modifiche 
		permanenti dell’assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata.
		6. Le trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del 
		suolo e i movimenti di terra sono vietati, salvo che siano autorizzati 
		ai sensi di questa legge in quanto compatibili con le finalità previste 
		dall’articolo 8.
		7. Nell’ambito delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei laghi 
		iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio 
		idrico provinciale si applica solo la legge provinciale n. 18 del 1976.
		
		Art. 14 
		Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra
		1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la 
		realizzazione delle trasformazioni dei boschi in un’altra forma di 
		utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla 
		Giunta provinciale con l’approvazione definitiva dello strumento 
		urbanistico comunale, per le previsioni in esso contenute, secondo 
		quanto previsto dal comma 2.
		2. In coerenza con la procedura prevista dalla vigente normativa 
		provinciale in materia di urbanistica per l’adozione, l’approvazione e 
		l’entrata in vigore degli strumenti urbanistici, la procedura per il 
		rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle trasformazioni 
		dei boschi in un’altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti 
		di terra è definita con regolamento. In particolare il regolamento 
		prevede:
		a) i casi e le modalità in cui è assunto il parere della struttura 
		provinciale competente in materia di foreste, con particolare riguardo 
		allo strumento urbanistico comunale; la struttura provinciale si esprime 
		in coerenza con quanto previsto dal piano forestale e montano 
		corrispondente e con quanto prescritto dal comitato tecnico forestale in 
		relazione al piano urbanistico della comunità;
		b) i casi e le modalità in cui è assunto il parere del comitato tecnico 
		forestale previsto dall’articolo 20, con particolare riguardo allo 
		strumento urbanistico della comunità ed alle osservazioni formulate dal 
		comune in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico 
		comunale; il comitato tecnico forestale si esprime in coerenza e nel 
		rispetto di quanto contenuto nel piano forestale e montano 
		corrispondente, fissando, se le previsioni sono ritenute compatibili con 
		l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici di appartenenza, idonee 
		prescrizioni, anche relativamente agli interventi di natura 
		compensativa;
		c) la facoltà del comune interessato di formulare osservazioni sul 
		parere del comitato tecnico forestale;
		d) la decisione della Giunta provinciale sulle osservazioni formulate 
		dal comune in sede di approvazione definitiva dello strumento 
		urbanistico, sentito il comitato tecnico forestale.
		3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale individua i contenuti 
		degli strumenti urbanistici necessari per l’esame ai fini del vincolo 
		idrogeologico.
		4. In deroga al comma 1, il comitato tecnico forestale e la struttura 
		provinciale competente in materia di foreste rilasciano, 
		rispettivamente, l’autorizzazione alla trasformazione del bosco in 
		un’altra forma di utilizzazione del suolo e l’autorizzazione ai 
		movimenti di terra per le seguenti tipologie d’opera:
		a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di 
		impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge 
		provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in 
		servizio pubblico e delle piste da sci); per gli interventi soggetti ad 
		autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall’articolo 
		6 della legge provinciale n. 7 del 1987 è competente la struttura 
		provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;b) interventi 
		soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e 
		di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge 
		provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava); se 
		gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione 
		del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si 
		esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;
		c) interventi soggetti alla procedura d’impatto ambientale disciplinata 
		dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della 
		valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela 
		dell’ambiente).
		5. Se l’inserimento della previsione urbanistica delle opere previste 
		dal comma 4 è avvenuto acquisendo il parere secondo la procedura 
		prevista da questo articolo, le autorizzazioni previste dal comma 4 sono 
		operate verificando la coerenza del progetto presentato con quanto 
		contenuto nel suddetto parere e nel provvedimento di definitiva 
		approvazione dello strumento urbanistico da parte della Giunta 
		provinciale, ferma restando la possibilità di dettare prescrizioni circa 
		la più corretta collocazione delle opere e le migliori modalità 
		realizzative, oltre che la possibilità d’imporre la realizzazione degli 
		interventi compensativi o il versamento di un deposito cauzionale 
		secondo quanto previsto dall’articolo 17.
		6. Fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non sono approvati 
		ai sensi di questo capo e del regolamento e fino all’approvazione dei 
		relativi piani territoriali forestali e montani, la trasformazione dei 
		boschi in un’altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di 
		terra sono esaminati ed eventualmente autorizzati ai sensi dell’articolo 
		16.
		
		Art. 15 
		Verifiche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche
		1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, ai fini 
		dell’ottenimento dei titoli abilitativi urbanistici, la struttura 
		provinciale competente in materia di foreste e il comune competente per 
		territorio esaminano, secondo il riparto delle competenze definito nel 
		regolamento, i progetti relativi alle previsioni contenute negli 
		strumenti urbanistici assoggettati alla procedura prevista dall’articolo 
		14 che comportano trasformazioni del bosco in un’altra forma di 
		utilizzazione del suolo, per verificarne la congruità con le 
		prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale in sede di approvazione 
		dello strumento urbanistico.
		2. Il regolamento prevede:
		a) le modalità generali e la procedura per le verifiche disciplinate dal 
		comma 1;
		b) specifiche modalità per la verifica dei progetti conseguenti a piani 
		di lottizzazione e a piani attuativi non soggetti all’approvazione della 
		Giunta provinciale;
		c) la possibilità che la struttura provinciale competente in materia di 
		foreste e il comune impongano prescrizioni circa le migliori modalità 
		realizzative, l’esecuzione degli interventi compensativi o il versamento 
		di un deposito cauzionale secondo quanto previsto dall’articolo 17;
		d) i casi in cui l’esame previsto dal comma 1 può essere delegato dalla 
		struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici 
		periferici;
		e) la possibilità che le verifiche operate dal comune siano ricomprese 
		nell’ambito dei titoli abilitativi urbanistici.
		3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti 
		funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la 
		struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando 
		quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.
		
		Art. 16 
		Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici
		1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, e la 
		verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in 
		un’altra forma di utilizzazione del suolo finalizzate alla realizzazione 
		di opere non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali 
		sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura 
		provinciale competente in materia di foreste, secondo il riparto delle 
		competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal 
		regolamento. In particolare il regolamento:
		a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle 
		trasformazioni del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo 
		volte alla realizzazione di:
		1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;
		2) interventi di edificazione;
		3) impianti per la gestione di rifiuti;
		b) individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione può essere 
		delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai 
		propri uffici periferici;
		c) prevede procedure semplificate per le trasformazioni del bosco volte 
		al ripristino di aree prative e pascolive.
		2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, i movimenti 
		di terra non previsti negli strumenti urbanistici comunali sono soggetti 
		ad autorizzazione del comune territorialmente competente, anche 
		nell’ambito dei titoli abilitativi urbanistici, nel rispetto delle 
		soglie e delle procedure definite nel regolamento. In particolare il 
		regolamento individua le tipologie di movimenti di terra per i quali non 
		è necessaria alcuna autorizzazione.
		3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti 
		funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la 
		struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando 
		quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.
		
		Art. 17 
		Interventi compensativi e depositi cauzionali
		1. Il comitato tecnico forestale, la struttura provinciale 
		competente in materia di foreste e il comune possono subordinare il 
		rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione 
		di opere forestali compensative; in alternativa, il comitato tecnico 
		forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste 
		possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle 
		stesse opere forestali; la somma versata è introitata nel fondo 
		forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II, per essere 
		destinata alla realizzazione di analoghi interventi aventi rilievo 
		pubblico. Il regolamento definisce le tipologie di opere forestali 
		ammesse in compensazione e le modalità di definizione degli interventi 
		compensativi.
		2. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo può essere 
		subordinato anche al versamento di un deposito cauzionale a garanzia 
		della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel 
		regolamento.
		3. In caso di esecuzione dei lavori non conforme all’autorizzazione o 
		alle prescrizioni in essa contenute, che pregiudichi la stabilità 
		idrogeologica dei luoghi, si applica quanto previsto dall’articolo 18, 
		comma 3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi 
		dell’articolo 18, comma 3, la struttura provinciale competente in 
		materia di foreste provvede all’esecuzione dei lavori, rivalendosi sul 
		deposito cauzionale previsto dal comma 2.
		4. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficiente a coprire 
		le spese per l’esecuzione dei lavori, la struttura provinciale 
		competente in materia di foreste diffida l’interessato a effettuare il 
		deposito di una somma d’importo corrispondente all’ulteriore spesa 
		prevista presso il tesoriere della Provincia e provvede all’esecuzione 
		dei lavori.
		
		Art. 18 
		Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di 
		ripristino
		1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa 
		legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi 
		realizzati in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 14, 
		15 e 16. L’esame e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni in 
		sanatoria spettano all’ente, alla struttura provinciale o all’organo 
		competenti al rilascio delle autorizzazioni e alle verifiche in base 
		agli articoli 14, 15 e 16. In particolare, fatte salve le competenze 
		previste dall’articolo 14, comma 4, è competente la Giunta provinciale 
		se le opere realizzate sono totalmente abusive ai sensi dell’articolo 
		14; sono competenti la struttura provinciale cui è attribuita la materia 
		delle foreste e il comune se le opere abusive sono realizzate in 
		difformità rispetto a quanto autorizzato e verificato ai sensi 
		dell’articolo 15, comma 1.
		2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa 
		legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate in assenza 
		delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16, la struttura 
		provinciale competente in materia di foreste impone la sospensione dei 
		lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire 
		all’autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se 
		l’interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, 
		impone al trasgressore l’esecuzione dei lavori di ripristino, fissando 
		un adeguato termine.
		3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste da questa 
		legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate effettuate in 
		assenza delle verifiche previste dall’articolo 15 o in difformità dalle 
		autorizzazioni o dalle prescrizioni conseguenti alle verifiche, qualora 
		la difformità sia rilevante o sia pregiudiziale per l’assetto 
		idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia 
		di foreste o il comune, rispettivamente secondo il riparto delle 
		competenze definito dal regolamento ai sensi di quanto previsto 
		dall’articolo 15, comma 1, impongono la sospensione dei lavori, 
		comunicano al responsabile le modalità per pervenire all’autorizzazione 
		in sanatoria delle opere realizzate e, se l’interessato non presenta 
		domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impongono al trasgressore 
		l’esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle 
		prescrizioni, fissando un adeguato termine.
		4. Il regolamento definisce la procedura e le modalità per il rilascio 
		delle autorizzazioni in sanatoria, oltre che la documentazione 
		necessaria. In particolare fissa i termini entro i quali l’interessato 
		deve presentare la domanda, decorrenti dal ricevimento della 
		comunicazione prevista dai commi 1 e 2.
		5. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di 
		questo articolo, la struttura provinciale competente in materia di 
		foreste, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 17, commi 3 e 4, 
		diffida l’interessato a effettuare il deposito di una somma presso il 
		tesoriere della Provincia d’importo corrispondente alla spesa prevista e 
		provvede all’esecuzione dei lavori.
		6. Se l’interessato non effettua il deposito, la riscossione delle somme 
		dovute è disposta in base all’articolo 51 della legge provinciale 14 
		settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità 
		generale della Provincia autonoma di Trento).
		
		
		Art. 19 
		Ricorsi
		1. I destinatari dei provvedimenti di rilascio e di diniego previsti 
		da questo capo possono ricorrere alla Giunta provinciale, che decide in 
		via definitiva.
		
		Art. 20 
		Comitato tecnico forestale
		1. E’ istituito il comitato tecnico forestale, per l’esercizio delle 
		funzioni attribuitegli da questa legge. Il comitato tecnico forestale è 
		composto da:
		a) l’assessore provinciale competente in materia di foreste, con 
		funzioni di presidente;
		b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
		foreste, con ruolo di vicepresidente;
		c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
		sistemazioni idrauliche e forestali;
		d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
		strutture, gestione e servizi alle aziende agricole;
		e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia 
		geologica;
		f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
		urbanistica e tutela del paesaggio;
		g) due rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato 
		e agricoltura di Trento, scelti rispettivamente tra esperti in materie 
		attinenti il governo e la difesa del territorio forestale e montano e la 
		gestione dei patrimoni agro-pastorali;
		h) tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, scelti tra 
		esperti in materie attinenti il governo del territorio e la difesa del 
		suolo, ad esclusione dei dipendenti o ex dipendenti pubblici.
		2. Il comitato tecnico forestale è nominato con deliberazione della 
		Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura. Il
		
		regolamento definisce le modalità di sostituzione dei componenti.
		3. Il presidente della comunità territorialmente interessata, o un suo 
		delegato, partecipa alle sedute del comitato tecnico forestale chiamato 
		a esprimersi su interventi o su opere ricadenti nel territorio della 
		comunità, con diritto di voto. Può assistere alle sedute del comitato 
		tecnico forestale un rappresentante del comune territorialmente 
		interessato.
		4. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza 
		della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato 
		delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale 
		il voto del presidente.
		5. Ai componenti del comitato tecnico forestale sono corrisposti i 
		compensi stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi 
		collegiali.
		
		
		Titolo IV
		Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano
		
		Capo I
		Conservazione e miglioramento della multifunzionalità dei sistemi 
		ecologici montani
		
		Art. 21 
		Finalità e principi
		1. La Provincia garantisce la conservazione e il miglioramento della 
		qualità del territorio, del patrimonio ecologico, del paesaggio e 
		dell’ambiente, ai fini del miglioramento della qualità della vita e 
		dell’equilibrio dei sistemi ecologici.
		2. Il mantenimento e il miglioramento dei livelli di biodiversità e 
		della multifunzionalità degli ecosistemi naturali e montani, attraverso 
		la tutela e la conservazione di habitat e specie su tutto il territorio 
		provinciale, rappresentano l’obiettivo prioritario di questo titolo e si 
		realizzano attraverso:
		a) le attività di monitoraggio, le opere e gli interventi previsti 
		dall’articolo 22;
		b) l’applicazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
		c) il sistema delle aree protette, secondo quanto previsto dal titolo V.
		3. Rientrano tra le finalità di questo titolo il riconoscimento e la 
		valorizzazione delle emergenze naturalistiche, delle valenze ambientali, 
		nonché di quelle paesaggistiche e culturali del territorio.
		4. Concorrono al perseguimento delle finalità di questo titolo, in 
		coerenza con esse, gli interventi e le opere previste da questa legge 
		per assicurare la stabilità del territorio forestale e montano, nonché 
		la gestione sostenibile del bosco e della risorsa legno.
		
		Art. 22 
		Opere e interventi di miglioramento ambientale
		1. Le finalità individuate dall’articolo 21 si perseguono attraverso 
		interventi e opere diretti alla conservazione e al miglioramento della 
		multifunzionalità degli ecosistemi naturali, e in particolare 
		attraverso:
		a) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilità e la 
		funzionalità bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per 
		migliorare la qualità dell’acqua, dell’aria e del suolo;
		b) interventi specifici volti a conservare e migliorare il patrimonio 
		faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra foresta e fauna, 
		assicurando, in particolare, il mantenimento a fini faunistici e 
		ambientali dell’alternanza dei diversi elementi vegetazionali che 
		caratterizzano gli habitat montani;
		c) interventi diretti a conservare e a migliorare l’ambiente rurale, i 
		prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del paesaggio;
		d) interventi di conservazione e di miglioramento della biodiversità e 
		degli habitat, compresi gli interventi per il mantenimento e il 
		potenziamento dei corridoi ecologici, per il miglioramento 
		dell’efficienza del sistema integrato foresta - fiume e per la tutela 
		del patrimonio genetico forestale autoctono, anche attraverso la 
		produzione diretta di materiale di propagazione;
		e) la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di percorsi 
		ciclopedonali e di altri interventi con finalità didattica e divulgativa 
		e di valorizzazione del territorio, nonché interventi specifici previsti 
		dai piani di gestione redatti secondo la disciplina provinciale 
		d’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
		2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 in ordine 
		all’attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei 
		soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano, 
		secondo quanto previsto da questa legge, la realizzazione degli 
		interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti 
		con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse 
		pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai 
		piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V.
		3. Alla realizzazione degli interventi e delle opere la Provincia 
		provvede secondo quanto previsto dall’articolo 84.
		
		Art. 23 
		Disciplina dei rimboschimenti artificiali
		1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i fini previsti 
		dall’articolo 21 è vietato il rimboschimento artificiale delle aree 
		agricole o a pascolo, come individuate dal piano urbanistico provinciale 
		e dalla pianificazione urbanistica subordinata.
		2. Previa autorizzazione della struttura provinciale competente in 
		materia di foreste, sono ammessi i rimboschimenti volti al recupero o 
		alla stabilizzazione di superfici degradate o manomesse qualora non 
		espressamente previsti dai piani forestali e montani indicati 
		dall’articolo 6 o dai piani di gestione forestale aziendale indicati 
		dall’articolo 57.
		3. Fatto salvo quanto previsto da questa legge per gli interventi 
		realizzati direttamente dalla Provincia ai sensi dell’articolo 84, i 
		rimboschimenti ammissibili secondo quanto disposto dal comma 2 sono 
		autorizzati con la procedura definita nel regolamento.
		4. Nel caso di rimboschimenti artificiali realizzati in assenza 
		dell’autorizzazione prevista dal comma 3, si applica quanto previsto 
		dall’articolo 18 in materia di autorizzazioni in sanatoria, di 
		sospensione dei lavori e di procedure di ripristino.
		
		Art. 24 
		Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale
		1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante 
		monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed 
		ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L’elenco delle 
		emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale 
		competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine 
		dell’eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente 
		normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio 
		per l’inclusione nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale 
		e naturalistico.
		2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale 
		sono inclusi nell’elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e 
		naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto 
		previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e 
		tutela del paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando 
		l’intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei 
		beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali 
		competenti.
		3. E’ garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in 
		aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e 
		montani.
		
		Capo II
		Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi
		
		Art. 25 
		Protezione della flora
		1. Fermo restando quanto previsto dal titolo V, capo II, in ordine 
		all’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, sono 
		considerate tipiche dell’ambiente alpino, e come tali protette, tutte le 
		specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione 
		naturale e spontanea nel territorio della provincia. Fatto salvo quanto 
		previsto dall’articolo 27, di detta flora spontanea sono vietate 
		l’estirpazione di piante, tuberi, radici, rizomi e stoloni, nonché la 
		vendita o la commercializzazione, anche solo di parti di esse.
		2. Inoltre è vietato distruggere, danneggiare, raccogliere, detenere e 
		commerciare esemplari o parti di essi appartenenti alle specie vegetali 
		particolarmente tutelate elencate nel regolamento.
		3. Con regolamento sono stabilite le quantità massime ammesse alla 
		raccolta per giorno e per persona di muschi, licheni e steli fioriferi, 
		per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle tutelate 
		ai sensi del comma 2. Con regolamento possono essere definite le 
		quantità e le modalità di raccolta di particolari specie il cui utilizzo 
		rientra nelle antiche consuetudini locali. Il regolamento non può 
		fissare quantità di raccolta superiori a un chilogrammo, allo stato 
		fresco, di muschi e licheni al giorno per persona, e a due chilogrammi, 
		allo stato fresco, delle specie il cui utilizzo rientra nelle antiche 
		consuetudini locali, al giorno per persona.4. Nessuna limitazione è 
		posta al coltivatore diretto, al proprietario o all’affittuario, per la 
		raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i 
		terreni coltivati. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di 
		questo articolo, inoltre, le specie vegetali che provengono da colture 
		effettuate in giardino o in aziende agricole e che sono corredate da un 
		documento attestante la provenienza.
		
		Art. 26 
		Protezione della fauna
		1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni provinciali in 
		materia di fauna selvatica e fauna ittica e dal titolo V, capo II, in 
		ordine all’attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, è 
		vietato uccidere, distruggere, danneggiare, catturare, detenere e 
		commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo, 
		appartenenti alle specie animali individuate dal regolamento, che fissa 
		i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta per giorno e 
		per persona per ognuna delle predette specie. Il regolamento non può 
		fissare quantità superiori a un chilogrammo per persona e per giorno per 
		la raccolta di esemplari appartenenti al genere Helix e al genere Rana.
		2. E’ vietato raccogliere, offrire in vendita e commerciare nidi di 
		formiche, nonché uova, larve e adulti di tale specie. Inoltre è vietato 
		raccogliere o catturare uova e girini di anfibi.
		3. I divieti di questo articolo non si applicano agli animali allevati 
		in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.
		
		Art. 27 
		Deroghe ed esclusioni
		1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 26, fatto salvo 
		quanto previsto dalla direttiva n. 92/43/CEE, è ammessa la raccolta di 
		specie di flora e la cattura di specie di fauna per scopi scientifici, 
		didattici, farmaceutici od officinali e per altre specifiche finalità 
		individuate dal regolamento, previa acquisizione dell’autorizzazione 
		rilasciata dalla comunità territorialmente competente, con i criteri e 
		la procedura definiti nel regolamento.
		2. La raccolta di ogni specie di flora spontanea può essere vietata dal 
		proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante 
		l’apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal 
		regolamento.
		3. Nel regolamento sono disciplinate le modalità e i termini di raccolta 
		da parte del proprietario del fondo e delle persone da lui autorizzate.
		
		Art. 28 
		Disciplina della raccolta dei funghi
		1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia 
		del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei 
		funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i 
		periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e 
		per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare 
		quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al 
		giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).
		2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della 
		provincia deve previamente presentare al comune interessato un’apposita 
		denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata 
		al periodo di durata della raccolta. L’ammontare della somma è definito 
		dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri 
		definiti dalla Giunta provinciale.
		3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i 
		residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i 
		cittadini iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) dei 
		comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti 
		in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della 
		provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell’ambito del 
		territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
		4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta 
		dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia 
		ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al 
		comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni ricadenti nei 
		parchi naturali provinciali possono prevedere la raccolta dei funghi 
		anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia, 
		con particolare riguardo alle attività di natura turistica dei parchi.
		5. Il regolamento definisce anche:
		a) le modalità e le procedure in base alle quali il comune può 
		determinare il periodo minimo di raccolta;
		b) le modalità per l’effettuazione della denuncia e quelle per il 
		versamento della somma previste dal comma 2, dando facoltà ai comuni di 
		accordarsi per organizzare l’esercizio in comune degli adempimenti 
		previsti a loro carico, utilizzando anche l’organizzazione turistica 
		locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione, nonché 
		stabilendo i casi in cui la ricevuta dell’avvenuto versamento 
		sostituisce la denuncia;
		c) le modalità e i criteri per l’individuazione dei soggetti esentati 
		secondo quanto previsto dal comma 3;
		d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di cui al comma 3, 
		di agevolazione e di deroga nei confronti dell’obbligo di denuncia e di 
		pagamento di cui al comma 2, ivi comprese le relative modalità di 
		accertamento, con particolare riguardo alle persone che soggiornano a 
		scopi turistici in un comune della provincia, a quelle che sono state 
		anagraficamente residenti o hanno un genitore anagraficamente residente 
		in un comune della provincia e a quelle che sono titolari di un diritto 
		di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in 
		un comune della provincia: in tali casi, escluso quello relativo a un 
		diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo 
		ubicati in un comune della provincia, per il quale vale la limitazione 
		al territorio del comune, l’agevolazione o la deroga vale per la 
		raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la 
		limitazione di cui al comma 4;
		e) le modalità con cui è provata la titolarità alla raccolta;
		f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi speciali nei casi in 
		cui la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza 
		o è dovuta a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e 
		formative; le autorizzazioni disciplinate da questa lettera sono 
		rilasciate dal comune, salvo che il permesso interessi più comuni; in 
		tal caso l’autorizzazione è di competenza della comunità competente per 
		territorio.
		6. Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle 
		somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi di programma con 
		i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non 
		inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I comuni possono 
		stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati relativamente 
		alla denuncia e al pagamento della somma per la raccolta di funghi.
		7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali 
		sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la 
		denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito 
		territoriale dei comuni interessati.
		8. La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e 
		può essere delegata alla comunità.
		9. Per prevenire nell’ecosistema forestale profonde modificazioni sui 
		fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra 
		micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole 
		zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con 
		deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità 
		definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari 
		interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per 
		adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni 
		territorialmente interessati.
		10. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del 
		fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l’apposizione a propria cura e 
		spese di tabelle recanti l’esplicito divieto, nei modi e nelle forme 
		previsti dal regolamento.
		11. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di 
		divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a 
		pagamento.
		
		Art. 29 
		Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi
		1. La raccolta dei tartufi è consentita solo a chi è in possesso del 
		tesserino d’idoneità per la ricerca e la raccolta previsto dalla legge 
		16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, 
		coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
		consumo) e per le sole specie e nei periodi definiti nel regolamento. Il 
		tesserino d’idoneità è rilasciato dalla struttura provinciale competente 
		in materia di foreste, previo superamento di un esame volto ad accertare 
		la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi nonché delle 
		norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta.
		2. Il regolamento definisce:
		a) l’elenco delle specie ammesse alla raccolta;
		b) le modalità, i periodi, gli orari e gli adempimenti da osservare per 
		la raccolta;
		c) le quantità ammesse per giorno e per persona.
		3. Il regolamento non può fissare quantità superiori a un chilogrammo al 
		giorno per persona.
		4. Anche per integrare e modificare l’elenco delle specie contenuto nel 
		regolamento, la struttura provinciale competente può rilasciare speciali 
		autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in 
		materia, così da acquisire una più approfondita conoscenza in ordine 
		alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale.
		5. E’ esentato dalla prova d’esame chi è in possesso di un tesserino 
		d’idoneità rilasciato ai sensi della disciplina provinciale previgente.
		6. Le modalità per lo svolgimento dell’esame per il conseguimento del 
		tesserino d’idoneità sono stabilite con deliberazione della Giunta 
		provinciale.
		7. La raccolta di ogni specie di tartufo può essere vietata dal 
		proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante 
		l’apposizione d’idonee tabelle, nei modi e nelle forme previste dal 
		regolamento.
		8. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo e dal suo 
		regolamento d’esecuzione, per la ricerca, la raccolta e la 
		commercializzazione dei tartufi si osserva la legge n. 752 del 1985.
		
		
		Capo III
		Produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e tutela 
		del patrimonio genetico dei popolamenti forestali
		
		Art. 30 
		Disposizioni per l’attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, 
		del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali 
		forestali di moltiplicazione, e della direttiva 2001/18/CE del 
		Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione 
		deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che 
		abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio
		1. In attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 
		dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali 
		di moltiplicazione e per il perseguimento delle finalità previste 
		dall’articolo 21, questo capo disciplina la produzione ai fini di 
		commercializzazione, la commercializzazione, la cessione e l’utilizzo di 
		materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle 
		specie elencate nell’allegato I della direttiva. Per quanto non 
		diversamente disposto da questo capo si applica il decreto legislativo 
		10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE 
		relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di 
		moltiplicazione).
		2. Nelle attività per fini forestali previste dal comma 1 rientrano 
		tutte le attività relative all’imboschimento e al rimboschimento, 
		all’arboricoltura da legno, nonché la costituzione di filari, di siepi e 
		di viali alberati in ambito rurale, la rinaturalizzazione e il 
		ripristino ambientale.
		3. Per lo svolgimento delle attività elencate dai commi 1 e 2 non è 
		consentito il ricorso ad organismi geneticamente modificati.
		
		Art. 31 
		Materiali forestali di base e di moltiplicazione
		1. E’ ammesso l’utilizzo per fini forestali di solo materiale 
		forestale di moltiplicazione proveniente da una delle zone individuate 
		dall’organismo ufficiale. Tale materiale deve essere accompagnato da un 
		certificato principale d’identità rilasciato da un organismo ufficiale 
		ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003, che ne comprovi la 
		provenienza o l’identità clonale.
		2. I materiali di base individuati dall’organismo ufficiale sono 
		comunicati ai proprietari nelle forme stabilite dal regolamento. Le aree 
		in cui essi sono prodotti possono essere sottoposte a gestione speciale, 
		con la promozione d’interventi volti al loro mantenimento e al loro 
		miglioramento.
		3. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita 
		nei soli popolamenti o piante parentali, inseriti nell’apposito registro 
		provinciale previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003, ed è 
		subordinata al preventivo assenso della struttura provinciale competente 
		in materia di foreste e al successivo invio ad essa di un’idonea 
		documentazione attestante le operazioni compiute, secondo le modalità 
		definite dal regolamento.
		
		Art. 32 
		Competenze e deleghe di funzioni
		1. Il rilascio delle licenze, il controllo e l’applicazione delle 
		sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, 15 e 16 del 
		decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolti dalla struttura 
		provinciale competente in materia di controllo fitosanitario.
		2. Le rimanenti funzioni attribuite all’organo ufficiale ai sensi del 
		decreto legislativo n. 386 del 2003 sono svolte dalla struttura 
		provinciale competente in materia di foreste.
		3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può 
		provvedere alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione di 
		provenienza locale, allo scopo di garantirne la disponibilità per le 
		opere e per gli interventi previsti da questa legge, nonché per gli 
		interventi in aree di particolare importanza naturalistica o con 
		finalità di rinaturalizzazione o di miglioramento ambientale, o di 
		piante ornamentali per la realizzazione d’interventi a valenza pubblica. 
		Il regolamento disciplina le modalità di acquisizione e di eventuale 
		cessione a terzi del materiale prodotto. Le somme relative alla cessione 
		delle piantine sono introitate nel bilancio della Provincia.
		4. Al fine della tutela della biodiversità vegetale della Provincia, la 
		costituzione e la gestione di arboreti per la produzione di semi e di 
		talee è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di 
		foreste.
		Titolo V
		Sistema delle aree protette provinciali
		
		Capo I
		Finalità, principi e definizioni di settore
		
		Art. 33
		Finalità
		1. In attuazione dei principi costituzionali e dello Statuto 
		speciale, nonché nel rispetto degli accordi nazionali, comunitari e 
		internazionali, questo titolo detta le disposizioni per l'istituzione e 
		per la gestione delle aree protette provinciali, al fine di garantire e 
		promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la 
		valorizzazione della natura, dell'ambiente, del territorio, del 
		paesaggio e della cultura identitaria, e in particolare di assicurare:
		a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle 
		caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento agli 
		habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità;
		b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare 
		un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la 
		salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, 
		storici e architettonici;
		c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
		d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro 
		conservazione;
		e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione 
		ambientale e naturalistica.
		2. La Provincia promuove e partecipa all'istituzione e alla gestione di 
		aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
		3. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1 il sistema 
		delle aree protette, nell'ambito della Provincia, è fondato sulla rete 
		ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo 
		titolo, per la tutela e la valorizzazione di elementi d'interesse 
		comunitario, nonché sui parchi e sulle riserve, per la tutela e la 
		valorizzazione di elementi d'interesse nazionale, provinciale e locale.
		4. Per il Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la 
		specifica disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, 
		n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco 
		nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi 
		provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di 
		salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e 
		scientifico).
		
		Art. 34
		Rete delle aree protette provinciali
		1. La rete delle aree protette provinciali è costituita da:
		a) la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di 
		questo titolo;
		b) i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo 
		titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore 
		naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con 
		particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e 
		dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello 
		sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre 
		attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita 
		economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti;
		c) le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo 
		titolo, costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate 
		specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente 
		rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi 
		importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle 
		risorse genetiche;
		d) le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite 
		da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai 
		fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti 
		morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza 
		locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a 
		una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione;
		e) le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano 
		urbanistico provinciale;
		f) la rete di riserve, costituita dalle aree presenti fuori parco 
		previste dalle lettere a), c), d) od e), nel caso in cui rappresentino 
		sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, 
		storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le 
		interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione 
		unitaria, con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di 
		riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro 
		risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche 
		compatibili con le esigenze di conservazione.
		2. La coerenza della rete delle aree protette provinciali è assicurata 
		dall'individuazione di corridoi ecologici, intesi come aree di 
		collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro 
		struttura lineare o per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i 
		processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio 
		genetico delle specie selvatiche.
		
		Art. 35
		Individuazione e istituzione delle aree protette provinciali
		1. La Provincia favorisce processi partecipati dal basso per 
		l'individuazione e per l'istituzione delle aree protette provinciali, 
		assicurando, in ogni caso, il pieno coinvolgimento e la 
		responsabilizzazione delle comunità e dei comuni territorialmente 
		interessati.
		2. Le aree destinate a parco naturale provinciale o a riserva naturale 
		provinciale sono individuate e delimitate dal piano urbanistico 
		provinciale. L'istituzione dei parchi naturali provinciali è disposta 
		con legge provinciale; il loro ordinamento è disciplinato dal capo III 
		di questo titolo.
		3. Un'apposita legge provinciale, a seguito di specifici patti 
		territoriali, può individuare e delimitare aree da destinare a parco 
		naturale provinciale, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano 
		urbanistico provinciale, fermo restando quanto previsto dal capo III di 
		questo titolo in materia di ordinamento dei parchi.
		4. L'istituzione delle riserve naturali provinciali è disposta con 
		deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con i comuni 
		territorialmente interessati. La deliberazione della Giunta provinciale 
		definisce:
		a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione 
		interna;
		b) le finalità specifiche, le norme d'attuazione e di tutela;
		c) gli obiettivi gestionali specifici;
		d) le misure d'incentivazione, di sostegno e di promozione per la 
		conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, 
		culturali e paesaggistiche del territorio.
		5. L'individuazione, la delimitazione, l'istituzione e l'eventuale 
		revisione delle riserve locali sono disposte dai comuni interessati 
		nell'ambito della procedura di definizione e di approvazione dei loro 
		strumenti urbanistici, che definiscono anche i relativi vincoli di 
		tutela.
		6. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi 
		di programma tra i comuni interessati e la Provincia. Negli accordi di 
		programma i comuni possono, con decisione unanime in tal senso, 
		coinvolgere le comunità territorialmente interessate. Ferme restando le 
		responsabilità e il ruolo dei comuni e delle comunità, partecipano 
		all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste 
		demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, 
		le Regole di Spinale e Manez e le amministrazioni separate dei beni di 
		uso civico territorialmente interessate. 
		7. Per i fini previsti dal comma 6, sono fatti salvi gli accordi di 
		programma concernenti l'attivazione di parchi stipulati tra comuni 
		nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito 
		dell'entrata in vigore di questa legge e ferma restando la necessità 
		della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provincia.
		
		8. Sono confermati i parchi naturali provinciali denominati "Parco 
		naturale Adamello - Brenta" e "Parco naturale Paneveggio - Pale di San 
		Martino", istituiti ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 
		18 (Ordinamento dei parchi naturali). L'organizzazione e il 
		funzionamento di questi parchi continuano a essere disciplinati dalla 
		legge provinciale n. 18 del 1988 fino alla data stabilita dal 
		regolamento previsto dal capo III di questo titolo. 
		9. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come 
		biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 
		14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse 
		ambientale, culturale e scientifico), nonché i biotopi provinciali e le 
		riserve naturali già istituiti all'entrata in vigore di questa legge, se 
		non ricadenti territorialmente all'interno di aree a parco naturale 
		provinciale, assumono la classificazione di riserve naturali 
		provinciali. Le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale 
		come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale n. 14 del 
		1986, nonché i biotopi e le riserve naturali già istituiti all'entrata 
		in vigore di questa legge, se compresi territorialmente all'interno di 
		aree a parco naturale provinciale e del Parco nazionale dello Stelvio, 
		entrano a far parte della zonizzazione del parco.
		10. I biotopi d'interesse comunale già individuati ai sensi della legge 
		provinciale n. 14 del 1986 sono riserve locali.
		11. La deliberazione istitutiva della riserva naturale provinciale, 
		ferme restando le competenze in materia di gestione dei patrimoni 
		agro-silvo-pastorali, garantisce la partecipazione dei comuni alla 
		gestione della riserva e la pubblicità degli atti relativi alla 
		definizione del piano di gestione.
		12. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme, 
		nonché i soggetti privati, sulla base d'idonei studi che dimostrino il 
		valore ambientale dei luoghi e di un piano di gestione che definisca i 
		vincoli di tutela, possono chiedere al comune d'individuare e istituire 
		aree di loro proprietà quali riserve locali, con la procedura prevista 
		dal comma 5. Le riserve così istituite assumono la denominazione di 
		riserve locali private e sono ammesse alle sovvenzioni disciplinate dal 
		titolo IX, capo III.
		13. Non possono essere istituite riserve naturali provinciali o riserve 
		locali nel territorio di un parco naturale provinciale, né riserve 
		locali all'interno di riserve naturali provinciali.
		
		Capo II
		La rete "Natura 2000"
		
		Art. 36
		Disposizioni per l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, 
		del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 
		e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
		concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
		della flora e della fauna selvatiche
		1. Questo capo detta la disciplina per l'attuazione delle direttive 
		n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. Con riferimento alla tutela della fauna 
		selvatica si applica la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme 
		per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia). 
		Per quanto non previsto da questo capo si applicano le definizioni e le 
		disposizioni delle direttive citate.
		2. Questo capo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si applica ai 
		siti e alle zone ricadenti nel territorio provinciale elencati e 
		individuati:
		a) dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 4 
		della direttiva n. 92/43/CEE;
		b) dalle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale secondo quanto 
		previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 37.
		3. Il regolamento previsto dagli articoli 25, 26 e 27, nel definire le 
		modalità e le quantità di raccolta per le specie per le quali la 
		raccolta è permessa, costituisce misura d'attuazione dell'articolo 14 
		della direttiva n. 92/43/CEE, volta a garantire che il prelievo 
		nell'ambiente naturale di esemplari delle specie selvatiche della fauna 
		inferiore e della flora di cui all'allegato V della direttiva, nonché il 
		loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento sul 
		territorio provinciale in uno stato di conservazione soddisfacente.
		
		Art. 37
		Disposizioni per l'istituzione dei siti e delle zone
		1. Sulla base degli elenchi dei siti d'importanza comunitaria 
		previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera a), e degli esiti 
		dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 5, la Giunta 
		provinciale, con proprie deliberazioni, designa, previo parere 
		obbligatorio delle comunità e dei comuni territorialmente interessati, 
		nonché dei proprietari forestali con superficie non inferiore ai 100 
		ettari, le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi dell'articolo 
		4, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE.
		2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua, previo 
		parere dei comuni territorialmente interessati, le zone di protezione 
		speciale (ZPS) previste dalla direttiva n. 79/409/CEE. Le ZPS possono 
		anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti d'importanza 
		comunitaria.
		3. La Giunta provinciale, in esito alle attività di sorveglianza e di 
		monitoraggio previste dall'articolo 5, nonché alle valutazioni 
		d'incidenza effettuate, può proporre al ministero competente e alla 
		Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di 
		revisione previste dall'articolo 9 della direttiva n. 92/43/CEE. 
		4. Il regolamento definisce le procedure per la designazione delle ZSC e 
		per l'individuazione delle ZPS previste da questo articolo, assicurando 
		la partecipazione e l'acquisizione del parere dei comuni 
		territorialmente interessati. 
		
		Art. 38
		Misure di conservazione
		1. Le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS previste dai 
		commi 2 e 3, elaborate nel rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, 
		della direttiva n. 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva n. 
		79/409/CEE, sono approvate dalla Giunta provinciale sentito il Consiglio 
		delle autonomie locali, previo parere obbligatorio delle comunità e dei 
		comuni territorialmente interessati, nonché dei proprietari forestali 
		con superficie non inferiore ai 100 ettari. Nell'approvare le misure di 
		conservazione la Giunta provinciale tiene conto dei requisiti previsti 
		dagli articoli 2 e 3 della direttiva n. 79/409/CEE, nonché dei criteri 
		ornitologici individuati dall'articolo 4 della direttiva stessa.
		2. In prima applicazione di questa legge, per assicurare un livello 
		minimo di tutela delle specie e degli habitat, le misure di 
		conservazione generali sono predisposte dalla struttura provinciale 
		competente in materia di conservazione della natura per tutte le ZSC e 
		le ZPS, sentiti gli enti di gestione dei parchi.
		3. Le misure di conservazione specifiche per ogni zona o per gruppi di 
		zone sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione 
		generali:
		a) dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, nell'ambito 
		degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal capo III 
		di questo titolo, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;
		b) dai comuni o dalla comunità, se individuata come soggetto 
		responsabile ai sensi dell'articolo 47, per le zone gestite attraverso 
		la rete di riserve, nell'ambito degli strumenti di pianificazione ivi 
		previsti;
		c) dalla struttura provinciale competente in materia di conservazione 
		della natura per tutte le altre zone disciplinate da questo capo.
		4. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone 
		ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la 
		legge provinciale n. 22 del 1993.
		5. I soggetti individuati dal comma 3, nel fissare le misure di 
		conservazione delle ZSC e delle ZPS, adottano all'occorrenza, e comunque 
		nei casi previsti dalla legge, appropriati piani di gestione, specifici 
		o integrati con altri piani di sviluppo, e le opportune misure 
		regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze 
		ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive 
		comunitarie.
		6. Il regolamento definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione 
		delle misure di conservazione previste da questo articolo, stabilendo in 
		particolare che nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a) e b), sia 
		acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di 
		conservazione della natura.
		
		Art. 39
		Valutazione d'incidenza
		1. La valutazione d'incidenza dei piani, secondo quanto previsto 
		dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE, è effettuata 
		dall'autorità competente in via principale per l'approvazione del piano, 
		sentita la struttura provinciale competente in materia di conservazione 
		della natura. La valutazione d'incidenza dei piani è compresa nella 
		valutazione effettuata in osservanza della disciplina stabilita dal 
		regolamento previsto dal comma 6 dell'articolo 11 (Misure urgenti di 
		adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela 
		dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge 
		provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.
		2. La valutazione d'incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli 
		articoli 4, 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE:
		a) è compresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento 
		di verifica regolati dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal 
		relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti 
		assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a 
		procedura di verifica, sentita la struttura provinciale competente in 
		materia di conservazione della natura;
		b) è effettuata dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali o 
		del Parco nazionale dello Stelvio, sentita la struttura provinciale 
		competente in materia di conservazione della natura, nei confronti dei 
		progetti, diversi da quelli indicati dalla lettera a), che interessano 
		in tutto o in parte siti o zone e che ricadono anche solo in parte nei 
		parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio;
		c) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di 
		conservazione della natura nei confronti dei progetti, diversi da quelli 
		indicati dalle lettere a) e b), che interessano in tutto o in parte siti 
		o zone non comprese all'interno di aree a parco;
		d) è effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di 
		conservazione della natura, sentito l'ente di gestione del parco 
		eventualmente interessato, per i progetti, diversi da quelli indicati 
		dalla lettera a), riguardanti l'esecuzione degli interventi previsti
		dall'articolo 85 e realizzati dalle strutture previste dall'articolo 84.
		3. Se la valutazione d'incidenza dà luogo a conclusioni negative, il suo 
		superamento può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, 
		su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei 
		limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva n. 
		92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 
		6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE, sono tenuti direttamente 
		dal Presidente della Provincia, che provvede a informare anche il 
		ministero competente in materia di ambiente. 4. Con regolamento sono 
		emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questo articolo e 
		in particolare sono stabiliti:
		a) le procedure e le modalità secondo le quali è resa la valutazione 
		d'incidenza prevista dai commi 1 e 2, assicurando idonee forme di 
		partecipazione e informazione; il regolamento assicura anche idonee 
		forme di coordinamento affinché i pareri di competenza degli enti 
		gestori dei parchi sui piani forestali previsti dall'articolo 57, sulla 
		loro congruenza con il piano del parco, siano espressi contestualmente 
		al parere richiesto nell'ambito della procedura della valutazione 
		d'incidenza;
		b) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze 
		significative sui siti o zone previsti da questo articolo;
		c) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla 
		sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito d'incidenza 
		significativa;
		d) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione d'incidenza;
		e) lo schema della relazione per la valutazione d'incidenza di piani e 
		progetti;
		f) la disciplina relativa all'istituzione, presso la struttura 
		provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un 
		registro degli atti e della documentazione sull'attuazione di questo 
		articolo; gli enti e le autorità indicati dal regolamento sono tenuti a 
		fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.
		
		Art. 40
		Disposizioni per la prima applicazione della disciplina relativa alla 
		conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
		della fauna selvatiche
		1. In attesa dell'approvazione delle misure di conservazione 
		indicate dall'articolo 38, comma 1, per i SIC e le ZPS ricadenti 
		all'interno delle aree a parco naturale provinciale e per quelle 
		coincidenti con i biotopi provinciali previsti dalla legge provinciale 
		n. 14 del 1986, ora comprese nelle riserve naturali provinciali ai sensi 
		del capo IV di questo titolo, si applicano le misure di salvaguardia e 
		di tutela già contenute nei piani di parco vigenti, negli atti 
		istitutivi e nei provvedimenti attuativi dei biotopi provinciali già 
		adottati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1986. In attesa 
		dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi 
		siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio 
		resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla 
		legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia 
		e tutela del parco. Sono fatte salve le misure di salvaguardia e di 
		conservazione già adottate dalla Giunta provinciale ai sensi 
		dell'articolo 9 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
		21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
		seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) della legge 
		provinciale n. 10 del 2004.
		2. Fino all'entrata in vigore del regolamento, alla valutazione 
		d'incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'articolo 5, comma 2, 
		del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
		(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
		conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
		e della fauna selvatiche); inoltre la relazione per la valutazione 
		d'incidenza dei piani e dei progetti è formulata in conformità ai 
		contenuti prescritti dall'allegato G al decreto del Presidente della 
		Repubblica n. 357 del 1997.
Art. 41
		Gestione della rete "Natura 2000"
		1. Alla conservazione dei siti e delle zone disciplinate da questo 
		capo concorrono:
		a) gli enti di gestione dei parchi, per le zone e i siti che ricadono 
		completamente o in parte all'interno dei territori dei parchi;
		b) i comuni o la comunità, se individuata come soggetto responsabile ai 
		sensi dell'articolo 47, sulla base di un piano di gestione, per le zone 
		e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;
		c) la struttura provinciale competente in materia di conservazione della 
		natura, per le zone e i siti che non ricadono nelle lettere a) e b).
		2. Per le zone e i siti che interessano le foreste demaniali provinciali 
		e i boschi di proprietà pubblica, i soggetti indicati dal comma 1, nel 
		predisporre le misure di conservazione e il piano di gestione previsti 
		dall'articolo 38, commi 3 e 5, assicurano la partecipazione e il 
		raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e con i 
		rispettivi proprietari pubblici. Per le zone e i siti che interessano 
		beni di uso civico è assicurata la partecipazione e l'acquisizione del 
		parere dei soggetti che li amministrano.
		3. Nel caso in cui le zone o i siti siano adiacenti ad aree a parco 
		naturale provinciale, il piano di gestione dev'essere coerente con il 
		piano del parco. Inoltre il parco naturale provinciale può essere 
		incaricato della conservazione, mediante accordo di programma.
		4. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità 
		e le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani previsti da 
		questo articolo, garantendo la partecipazione dei proprietari 
		interessati.
		5. Nella realizzazione degli interventi individuati dai piani di 
		gestione sono coinvolti i proprietari interessati che li possono 
		realizzare direttamente qualora rientrino nelle attività di gestione 
		forestale previste dall'articolo 56. La realizzazione degli interventi è 
		comunque assicurata dai soggetti competenti alla redazione dei piani di 
		gestione nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla 
		struttura provinciale competente in materia di foreste e di 
		conservazione della natura e valorizzazione ambientale, anche in via 
		diretta e con i modi previsti dal titolo IX, capo I, nei casi di cui 
		alla lettera c) del comma 1.
		6. Gli interventi che ricadono all'interno delle foreste demaniali sono 
		svolti direttamente dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, 
		sulla base di un programma concordato con il soggetto che ha predisposto 
		il piano di gestione, oppure dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) 
		e b), previo accordo con l'Agenzia.
		7. Qualora gli interventi previsti da questo articolo rientrino tra le 
		attività di gestione forestale, così come definite all'articolo 56, essi 
		possono essere realizzati dai rispettivi proprietari.
		
		Capo III
		Ordinamento dei parchi naturali provinciali
		
		Art. 42
		Organizzazione e funzionamento dei parchi
		1. Fermo restando questo capo, l'organizzazione e il funzionamento 
		dei parchi naturali provinciali sono disciplinati con regolamento, nel 
		rispetto di quanto disposto per gli enti strumentali della Provincia 
		dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
		(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 
		2. Il regolamento prevede in ogni caso, tra gli organi di gestione del 
		parco: 
		a) il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti 
		fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di 
		controllo politico-amministrativo; il comitato è composto da:
		1) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il 
		numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel 
		parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi 
		casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;
		2) un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco 
		che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;
		3) un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste 
		demaniali nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi 
		territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;
		4) i dirigenti dei servizi provinciali competenti in materia di 
		conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, 
		urbanistica e tutela del paesaggio;
		5) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro 
		designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per i parchi che 
		interessano i rispettivi territori;
		6) almeno due rappresentanti di enti provinciali di ricerca in materia 
		di ambiente; 
		7) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini 
		(SAT);
		8) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste 
		che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali 
		aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;
		9) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle 
		associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
		10) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo 
		territorialmente interessate;
		11) un membro designato dagli organismi associativi a livello 
		provinciale degli imprenditori;
		12) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più 
		rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, 
		congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi 
		locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel 
		parco;
		13) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel 
		parco;
		14) tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso 
		civico presenti nel parco;
		b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco ed è 
		composta da non più di dieci membri del comitato di gestione eletti da 
		esso tra i rappresentanti dei comuni, delle comunità, nonché 
		dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica 
		Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso 
		civico e delle Regole di Spinale e Manez per i parchi che interessano i 
		rispettivi territori; alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di 
		supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture 
		provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, 
		di urbanistica e tutela del paesaggio;
		c) il presidente;
		d) il direttore, assunto dall'ente di gestione del parco con contratto 
		di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile 
		alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di idonei 
		all'attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia e 
		disciplinato con regolamento.
		3. Per l'esecuzione in amministrazione diretta di lavori e di opere di 
		manutenzione previsti dalla programmazione annuale nel territorio dei 
		parchi, gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a costituire 
		un'adeguata dotazione di mezzi e ad assumere personale con contratto di 
		diritto privato. Per i lavori in economia gli enti di gestione dei 
		parchi applicano l'articolo 84, comma 3.
		4. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, 
		lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006.
		
		Art. 43
		Piano del parco
		1. La tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, 
		antropologici e tradizionali, nel perseguimento delle finalità dei 
		parchi naturali provinciali individuate da questo titolo, è perseguita 
		attraverso lo strumento del piano del parco.
		2. In particolare il piano, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel 
		programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale 
		e con questa legge, determina:
		a) la suddivisione nelle seguenti aree, anche tenuto conto dei 
		monitoraggi di habitat e specie connessi a rete "Natura 2000", ivi 
		compresa la loro perimetrazione:
		1) riserve integrali, caratterizzate da un'alta concentrazione di 
		fattori ed elementi di grande interesse naturalistico e dal basso grado 
		di antropizzazione, per i quali l'ambiente deve essere conservato 
		nell'insieme dei suoi attributi naturali e nella caratterizzazione delle 
		biocenosi e dei popolamenti, nonché nelle loro interdipendenze e nei 
		rapporti con l'ambiente fisico;
		2) riserve guidate, caratterizzate dalla presenza di fattori ed elementi 
		di interesse naturalistico e da un apprezzabile grado di 
		antropizzazione, per le quali sono richieste particolari esigenze di 
		tutela ambientale;
		3) riserve controllate, corrispondenti a zone maggiormente antropizzate;
		
		4) eventuali riserve speciali previste dal comma 3, al fine di 
		assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di 
		specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, 
		biologici, architettonico-paesaggistici e storicoantropici;
		b) le destinazioni d'uso pubblico o privato dell'area naturale protetta;
		c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, 
		prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i 
		disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
		d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale e 
		turistica dell'area naturale protetta, quali musei, centri di visita, 
		uffici informativi, aree di campeggio, attività ricettive e di 
		agriturismo;
		e) gli indirizzi e i criteri per gli interventi di conservazione degli 
		elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e 
		culturali, anche attraverso l'imposizione di vincoli alla gestione 
		ordinaria e la corresponsione d'indennizzi, nei casi e secondo i criteri 
		e le modalità determinate con regolamento;
		f) le misure di conservazione per i siti d'importanza comunitaria e per 
		le zone di protezione speciale, ai sensi dell'articolo 38; in tal caso 
		il piano costituisce piano di gestione ai sensi della direttiva n. 
		92/43/CEE;
		g) gli interventi riqualificativi, di recupero e di miglioramento, anche 
		attraverso acquisizione, espropriazione o affitto di immobili, sulla 
		base dei criteri determinati con regolamento;
		h) gli indirizzi riguardanti gli interventi antropici compatibili nelle 
		singole zone del parco; 
		i) gli indirizzi e i criteri per l'utilizzazione sociale, culturale, 
		scientifica, ricreativa e turistico-sportiva;
		j) gli indirizzi e i criteri per il comportamento dei visitatori e di 
		chiunque abbia accesso al parco;
		k) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività all'interno del 
		parco può comportare l'applicazione di tariffe, pedaggi o concorsi alla 
		spesa, nonché le loro modalità di determinazione, in relazione ai costi 
		sostenuti per la vigilanza e la tutela del parco;
		l) gli indirizzi e i criteri per le iniziative di promozione economica e 
		sociale delle collettività residenti, quali:
		1) l'incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e privati per il 
		mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e 
		paesaggistiche e delle tipologie edilizie;
		2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a carattere 
		turistico-naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in 
		gestione a terzi, sulla base di convenzioni;
		3) l'agevolazione o la promozione d'iniziative fra i residenti nel parco 
		per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali e culturali atte a 
		favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.
		3. Il piano può fissare la disciplina di tutela delle riserve speciali 
		per conseguire le finalità previste dalla legge.
		4. Il piano è elaborato sulla base di specifiche indagini di settore ed 
		è articolato nelle seguenti parti:
		a) relazione illustrativa sulle scelte operate, anche in rapporto al 
		piano urbanistico provinciale; la relazione, in particolare, specifica i 
		criteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, urbanistici e 
		socio-economici d'impostazione del piano, con speciale riguardo alla 
		destinazione delle aree e agli interventi previsti; una sua sezione è 
		dedicata agli indirizzi per la conservazione e il miglioramento della 
		fauna selvatica e della fauna ittica del parco, per realizzare un 
		equilibrio fra fauna e ambiente, in coerenza con la relativa 
		pianificazione provinciale di settore;
		b) rappresentazioni grafiche necessarie a illustrarne il contenuto, 
		redatte in scala e in numero convenienti alla dimensione del parco;
		c) norme di attuazione inerenti gli interventi e le attività previste 
		dal piano;
		d) obiettivi, iniziative e progetti da perseguire per favorire le 
		attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti, 
		definendo priorità, tempi e risorse necessari.
		5. Le norme di attuazione del piano, specificando gli indirizzi 
		contenuti nel piano del parco, individuano le attività consentite, 
		limitate o vietate nei parchi e in particolare:
		a) per quanto concerne gli interventi a valenza urbanistica, gli 
		interventi antropici ammessi, i limiti e i divieti generali per ciascuna 
		delle riserve integrali, guidate e controllate, nonché per ciascuna 
		delle riserve speciali, se istituite e ricadenti nel parco; in 
		particolare:
		1) nelle riserve integrali, sono consentiti solo gli interventi 
		necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo a 
		fini didattico-educativi, nonché gli interventi di riqualificazione 
		ambientale e di manutenzione di sentieri, teleferiche e rifugi alpini;
		2) nelle riserve guidate è consentita la realizzazione, soprattutto 
		mediante utilizzo e miglioramento dei manufatti esistenti, delle 
		attrezzature necessarie per consentire l'accesso e la fruizione del 
		parco da parte dei visitatori, nonché per lo svolgimento delle attività 
		agro-silvo-pastorali;
		3) nelle riserve controllate sono consentite, subordinatamente alle 
		esigenze di tutela ambientale, solo attrezzature di servizio, di 
		collegamento e di trasporto necessarie per l'utilizzazione turistico 
		ricreativa e sociale del parco, nonché per lo svolgimento delle attività 
		agro-silvo-pastorali;
		b) l'accessibilità veicolare e pedonale all'interno del parco;
		c) l'accesso alle strutture, ai centri visitatori, ai servizi e alle 
		attrezzature predisposte dagli enti di gestione;
		d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative;
		e) le attività ammesse nonché i limiti e i divieti generali e specifici, 
		inerenti le foreste, la flora e i monumenti vegetali, il patrimonio 
		mineralogico, paleontologico e carsico, i siti d'interesse 
		geomorfologico, le aree archeologiche, i beni storici e culturali, la 
		raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco e la fauna selvatica 
		minore;
		f) gli interventi sulle acque;
		g) l'esercizio delle attività economiche ammesse;
		h) le attività ammesse e i divieti relativi ad altri comportamenti 
		antropici nel parco. 
		6. Le norme d'attuazione del piano possono altresì rinviare a specifici 
		regolamenti la disciplina di dettaglio di alcune materie fissando anche 
		la procedura per la loro adozione, ferma restando l'approvazione degli 
		stessi da parte della Giunta provinciale. 
		7. In assenza di una specifica disciplina contenuta nelle norme 
		d'attuazione, nei parchi continuano ad applicarsi le norme di settore.
		8. Il regolamento fissa le procedure per l'adozione e l'aggiornamento, 
		anche per stralci, del piano, assicurando adeguate forme di 
		partecipazione, nonché la sua durata, fermo restando l'obbligo 
		dell'acquisizione del parere del comitato scientifico delle aree 
		protette previsto dall'articolo 52 e della struttura provinciale 
		competente in materia di conservazione della natura e l'approvazione 
		finale da parte della Giunta provinciale. Il piano è sottoposto a 
		valutazione d'incidenza ai sensi del capo II di questo titolo. 
		9. L'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale equivale a 
		dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le 
		opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede.
		10. Le prescrizioni del piano e delle sue norme d'attuazione sono 
		vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono 
		svolgere nel parco attività disciplinate dal piano.
		11. Le indicazioni del piano, nella parte in cui incidono su beni 
		determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione, 
		conservano efficacia per dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia 
		proceduto alla loro espropriazione.
		
		Art. 44
		Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei 
		parchi
		1. Nei parchi la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel 
		rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, 
		delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale, 
		compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte salve le 
		seguenti prescrizioni:
		a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è consentito solo 
		per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o 
		per esigenze zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza 
		per l'esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la selvaggina abbattuta 
		al controllo del personale di vigilanza previsto dall'articolo 105, 
		commi 1, 2 e 3, lettera a);
		b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre il divieto 
		assoluto oppure limitazioni specifiche all'esercizio della caccia;
		c) i programmi di prelievo delle specie cacciabili e le prescrizioni 
		tecniche per l'esercizio della caccia devono tener conto delle 
		prescrizioni contenute nel piano del parco;
		d) in tutto il territorio dei parchi è vietato esercitare la caccia con 
		il segugio;
		e) nei parchi, fermo restando quanto disposto da questo comma, sono 
		vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della 
		fauna, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di 
		ricerca e di studio;
		f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste 
		demaniali disciplinate dal titolo VII la cattura e l'abbattimento di 
		fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché 
		per esigenze zoosanitarie o di controllo delle popolazioni, sulla base 
		di appositi piani di gestione deliberati dalla Giunta provinciale, 
		sentito il comitato scientifico delle aree protette.
		2. Per le finalità previste dal comma 1, il piano faunistico provinciale 
		è adottato sentiti gli enti di gestione dei parchi.
		3. Nei parchi la pesca può essere esercitata secondo quanto previsto 
		dalla vigente legislazione provinciale in materia. E' vietato 
		l'esercizio della pesca nelle riserve integrali. 
		Nelle riserve speciali il piano può disporre il divieto di pesca o 
		specifiche limitazioni al suo esercizio.
		4. Nei parchi sono vietate le attività e gli interventi che possono 
		compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali 
		tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai 
		loro habitat. In particolare sono vietati:
		a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, a eccezione di 
		quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione 
		dell'ente parco; peraltro sono consentiti il pascolo e la raccolta di 
		funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel rispetto 
		delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali;
		b) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie estranee 
		alla flora e alla fauna autoctona;
		c) il prelievo di minerali, fossili e altri materiali d'interesse 
		geologico e paleontologico, salvo quanto espressamente autorizzato dai 
		parchi per fini di ricerca e di studio;
		d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; per quelle in 
		esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge il piano fissa 
		le prescrizioni e le modalità per la loro coltivazione, per quanto 
		concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e 
		volumetrica, prevedendo un eventuale indennizzo nel caso di cessazione o 
		di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o 
		vincoli sull'attività di coltivazione che non siano già fissati da altre 
		leggi, sulla base di apposite perizie di stima;
		e) l'attraversamento dei parchi con nuove linee aeree elettriche e 
		telefoniche, fatta eccezione per i casi previsti dalle norme 
		d'attuazione per il soddisfacimento degli utenti locali;
		f) l'allestimento e l'esercizio di strutture ricettive turistiche 
		all'aperto, nelle zone individuate dal piano del parco, fatta eccezione 
		per gli insediamenti singoli occasionali destinati a specifiche attività 
		scientifiche e alpinistiche, soggetti ad autorizzazione dei parchi, che 
		possono prescrivere anche le relative modalità d'esercizio;
		g) il campeggio fuori dalle aree destinate a tale scopo e appositamente 
		attrezzate;
		h) lo svolgimento di attività pubblicitarie fuori dai centri urbani, non 
		autorizzate dai parchi;
		i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di 
		qualsiasi mezzo di distruzione, fermo restando quanto previsto dal comma 
		1 per l'esercizio venatorio, per l'attività di controllo e per fini di 
		ricerca e di studio;
		j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla 
		normativa sul volo; 
		k) la circolazione dei veicoli a motore nei seguenti casi:
		1) nelle riserve integrali, fatta salva la circolazione dei veicoli 
		impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i pubblici servizi e per 
		l'approvvigionamento dei rifugi alpini;
		2) fuori dalle strade di qualsiasi categoria e tipo, fatta salva la 
		circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso, i 
		pubblici servizi, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e 
		per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;
		3) sulle strade e aree forestali, fatto salvo quanto previsto 
		dall'articolo 100.
		5. Le norme di attuazione del piano del parco possono stabilire 
		ulteriori prescrizioni per l'esercizio di attività, compresa la 
		circolazione dei veicoli a motore, e per la realizzazione di interventi 
		nel territorio dei parchi, anche non previste dalla vigente legislazione 
		di settore, purché proporzionate e direttamente finalizzate alla tutela 
		e conservazione del territorio.
		6. Il regolamento detta le altre disposizioni necessarie per 
		l'esecuzione di questo capo e individua i casi e le modalità per la 
		tabellazione dei confini dei parchi e delle relative riserve.
		7. L'autorizzazione paesaggistica prevista dalla legislazione 
		provinciale per l'esecuzione nei parchi delle opere e dei manufatti 
		previsti dal piano è rilasciata previo parere dell'organo competente 
		dell'ente parco sulla compatibilità dell'intervento con il piano del 
		parco.
		8. Per quanto non diversamente disciplinato da questa legge resta ferma 
		anche nei parchi la normativa applicabile nel restante territorio 
		provinciale; inoltre restano ferme le attribuzioni degli organi e delle 
		strutture della Provincia.
		
		Capo IV
		Riserve naturali provinciali e riserve locali
		
		Art. 45
		Gestione delle riserve
		1. La struttura provinciale competente cura gli aspetti della 
		conservazione nell'ambito delle riserve naturali provinciali, se 
		necessario anche attraverso un piano di gestione, soggetto 
		all'approvazione della Giunta provinciale. Qualora siano interessati 
		zone o siti della rete "Natura 2000", il piano costituisce piano di 
		gestione ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. Se le riserve naturali 
		provinciali interessano foreste demaniali, nella predisposizione e nella 
		realizzazione del piano di gestione la struttura provinciale competente 
		assicura la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle 
		foreste demaniali.
		2. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al territorio dei 
		parchi naturali provinciali, il piano di gestione deve essere coerente 
		con il piano del parco.
		3. Salvo quanto disposto dal comma 4, nell'ambito delle riserve naturali 
		provinciali la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 22, 
		eventualmente individuati dai piani di gestione previsti, è assicurata 
		dalla Provincia, anche in via diretta da parte della struttura 
		provinciale competente, con le modalità previste dal titolo IX, capo I.
		4. Gli interventi che ricadono all'interno di foreste demaniali sono 
		svolti direttamente dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, 
		previa programmazione definita d'accordo con la struttura provinciale 
		competente.
		5. Qualora gli interventi rientrino tra le attività di gestione 
		forestale, come definite dall'articolo 56, essi possono essere 
		realizzati dai rispettivi proprietari.
		6. La gestione delle riserve locali, definite dall'articolo 34, comma 1, 
		lettera d), è affidata al comune territorialmente competente, che può 
		avvalersi anche delle forme associative e di collaborazione previste 
		dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei comuni e può 
		dotarsi di un piano di gestione o, nei casi previsti dall'articolo 35, 
		comma 12, agli enti o ai soggetti privati ivi previsti. Se le riserve 
		locali interessano territori di più comuni, i comuni interessati, 
		tramite specifici accordi di programma, individuano le modalità con cui 
		realizzare e armonizzare gli interventi di conservazione e 
		valorizzazione.
		7. Se le riserve naturali provinciali e le riserve locali sono comprese 
		all'interno di siti appartenenti alla rete "Natura 2000", i piani di 
		gestione adottati ai sensi del capo II di questo titolo contengono anche 
		gli elementi previsti per i piani specifici delle riserve naturali 
		provinciali e delle riserve locali. Nel caso delle riserve locali la 
		redazione del piano di gestione, ai sensi del capo II, è effettuata in 
		raccordo con il comune territorialmente competente e gli interventi di 
		valorizzazione della riserva eventualmente previsti dal piano di 
		gestione possono essere realizzati dalla Provincia su richiesta del 
		comune, ai sensi del titolo IX, capo I.
		8. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 per la rete di 
		riserve.
		9. Il procedimento di approvazione e i contenuti del piano di gestione 
		delle riserve sono definiti con regolamento.
		
		Art. 46
		Misure per la salvaguardia delle riserve
		1. Chiunque intenda effettuare interventi che possono modificare lo 
		stato fisico o biologico dei territori individuati come riserve naturali 
		provinciali, prima della loro istituzione ai sensi dell'articolo 35, dev'essere 
		autorizzato dalla struttura provinciale competente in materia di 
		conservazione della natura.
		2. Nelle riserve naturali provinciali, dopo la loro individuazione nel 
		piano urbanistico provinciale e prima della loro istituzione, sono 
		vietati:
		a) il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat 
		naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali 
		protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";
		b) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o 
		di altri materiali di qualsiasi genere;
		c) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o 
		prosciugamento del terreno;
		d) la coltivazione di cave e torbiere;
		e) l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e 
		abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
		3. Le aree gravate dai vincoli di tutela delle riserve naturali 
		d'interesse provinciale possono essere espropriate:
		a) se l'espropriazione risulta necessaria per ripristinare le condizioni 
		originali delle riserve che abbiano subito significative compromissioni;
		b) se la conservazione, la tutela delle riserve naturali e la fruizione 
		pubblica non possono essere altrimenti garantite.
		4. Se la tutela del bene impone il divieto di ogni utilizzazione 
		agricola e forestale, con la cessazione di quella in atto, l'ente 
		gestore è tenuto ad acquisire l'area mediante espropriazione, qualora il 
		proprietario ne faccia richiesta.
		5. Nelle riserve locali individuate ma non ancora istituite sono 
		vietati:
		a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o 
		di altri materiali di qualsiasi genere;
		b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o 
		prosciugamento del terreno;
		c) la coltivazione di cave e torbiere.
		
		Art. 47
		Rete di riserve
		1. L'accordo di programma previsto dall'articolo 35 per 
		l'attivazione di una rete di riserve individua nei comuni o loro forme 
		associative o nella comunità il soggetto responsabile per la 
		conservazione delle riserve in essa comprese e per la predisposizione 
		del piano di gestione.
		2. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione che 
		comprende le misure di conservazione previste per i siti facenti parte 
		della rete "Natura 2000", ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera 
		b), e comma 5, e le misure previste per le riserve naturali provinciali, 
		per le riserve locali e i parchi fluviali che in essa ricadono.
		3. Il piano di gestione della rete di riserve è approvato dalla Giunta 
		provinciale con le modalità e le procedure definite dal regolamento.
		4. Se la rete di riserve coinvolge riserve naturali provinciali gli 
		interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunità, in 
		deroga all'articolo 45, comma 3, e, per gli interventi che ricadono 
		all'interno di foreste demaniali, previo accordo con l'Agenzia 
		provinciale delle foreste demaniali.
		5. L'accordo di programma di costituzione della rete di riserve 
		contiene:
		a) il progetto d'attuazione della rete di riserve, comprendente le 
		analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, gli indirizzi del 
		programma di gestione e delle norme d'attuazione;
		b) l'individuazione di eventuali corridoi ecologici finalizzati ad 
		assicurare l'integrazione funzionale tra i siti e le riserve che 
		costituiscono la rete;
		c) il programma finanziario, suddiviso per priorità d'intervento e per 
		settori operativi; 
		d) i tempi di redazione e d'attuazione della pianificazione 
		particolareggiata o di aggiornamento di quella esistente;
		e) le risorse finanziarie necessarie per il successivo triennio 
		all'attuazione e alla gestione, e le modalità di reperimento delle 
		restanti risorse eventualmente necessarie;
		f) le unità di personale necessarie per la gestione;
		g) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di 
		gestione;
		h) le forme di partecipazione alla gestione della rete di riserve da 
		parte delle comunità e dei comuni interessati, nonché degli enti e delle 
		associazioni rappresentative delle realtà economiche, sociali ed 
		ambientali;
		i) l'individuazione degli organi di gestione della rete di riserve;
		j) i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti 
		dal piano di gestione. 
		6. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti con parchi 
		naturali, il piano di gestione è redatto in coerenza con il piano del 
		parco.
		
		Art. 48
		Parchi naturali locali
		1. Al fine dell'integrazione degli obiettivi di conservazione della 
		natura con quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione 
		territoriale, la Giunta provinciale può attribuire alla rete di riserve 
		la denominazione di parco naturale locale, qualora nel piano di gestione 
		sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti territoriali e naturali 
		minimi indicati dalla Giunta provinciale.
		2. In relazione alle iniziative già avviate da parte dei comuni, 
		rispondono a requisiti territoriali per il riconoscimento di parchi 
		naturali locali i territori del Monte Bondone, del Monte Baldo, 
		dell'area Cadria-Tenno-Misone, del fiume Avisio, nel tratto di 
		attraversamento della Val di Cembra fino alla diga di Stramentizzo, del 
		fiume Sarca e del fiume Chiese.
		3. La Giunta provinciale promuove e fornisce collaborazione 
		nell'attivazione degli accordi di programma nel caso previsto dal comma 
		2.
		
		Art. 49
		Parchi naturali agricoli
		1. I comuni, direttamente o tramite le comunità, possono individuare 
		attraverso gli strumenti urbanistici aree agricole e naturali di 
		particolare valore ambientale, paesaggistico, antropologico, storico, 
		archeologico ed architettonico, per le finalità di cui all'articolo 33 
		di questa legge.
		2. La gestione di tali aree avviene secondo le modalità della rete delle 
		riserve di cui agli articoli 35 e 47.
		3. Le aree di cui al comma 1 possono essere riconosciute dalla Giunta 
		provinciale come parco naturale agricolo qualora i piani di gestione 
		garantiscano le seguenti finalità: 
		a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attività 
		agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 
		antropologici, storici, archeologici ed architettonici presenti;
		b) la riqualificazione delle produzioni agricole e zootecniche, la 
		valorizzazione dei prodotti locali e lo sviluppo dell'agricoltura 
		biologica e biodinamica;
		c) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio rurale 
		tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole specie 
		animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e geologiche, degli 
		habitat delle specie animali;
		d) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato di 
		conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;
		e) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica 
		compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue risorse 
		in funzione dello sviluppo delle comunità locali.
		4. Restano fermi gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 103 
		(Agevolazioni per l'istituzione di parchi agricoli) della legge 
		provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, concernenti la realizzazione di 
		parchi agricoli promossi da associazioni di imprenditori agricoli.
		
		Capo V
		Strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo
		
		Art. 50
		Coordinamento con la pianificazione urbanistica e di settore
		1. I piani dei parchi e i piani di gestione delle riserve naturali 
		provinciali devono essere coerenti con la pianificazione urbanistica 
		provinciale e con le relative norme di attuazione, in base alla 
		legislazione provinciale in materia.
		2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale in materia 
		di urbanistica in relazione ai rapporti tra il piano di parco ed il 
		piano territoriale della comunità, per i territori ricadenti nel parco 
		il piano del parco tiene luogo dei piani regolatori generali dei comuni.
		3. I piani dei parchi e delle riserve naturali provinciali specificano e 
		integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani, nel 
		piano faunistico provinciale e nella carta ittica, per assicurare le 
		finalità di conservazione previste da questa legge, nonché quelle 
		specifiche definite con l'istituzione dei parchi e delle riserve 
		naturali provinciali.
		
		Art. 51
		Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai
		1. Attraverso la cabina di regia delle aree protette la Provincia 
		coordina, promuove e indirizza le azioni di conservazione della natura e 
		di sviluppo delle aree protette provinciali, ivi compresi i ghiacciai e 
		le aree periglaciali, anche proponendo nuove aree protette, e assicura 
		l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e 
		degli indirizzi di settore. La cabina di regia cura, inoltre, la 
		connessione organizzativa e promozionale dei parchi e delle riserve 
		all'interno della rete provinciale delle aree naturali protette e tra 
		questa e la rete nazionale e internazionale di conservazione della 
		natura.
		2. La cabina di regia è istituita dalla Giunta provinciale per la durata 
		della legislatura ed è presieduta dall'assessore provinciale cui è 
		attribuita la materia delle aree protette.
		3. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione, 
		le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono 
		disciplinati da regolamento, assicurando la rappresentanza:
		a) dei presidenti dei parchi naturali provinciali;
		b) del presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del 
		Parco nazionale dello Stelvio;
		c) di almeno quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di 
		riserve, qualora
		attivate, e tre scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente 
		interessati da aree protette,
		designati dal Consiglio delle autonomie locali;
		d) di almeno due membri in rappresentanza dei proprietari forestali con 
		superficie non inferiore a 100 ettari;
		e) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle 
		amministrazioni separate dei beni di uso civico;
		f) del dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in 
		materia di conservazione della natura;
		g) di almeno due membri designati congiuntamente dalle associazioni 
		protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che 
		costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine 
		statutario la conservazione dell'ambiente naturale;
		h) di un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni 
		provinciali professionali agricole;
		i) di due membri designati dagli organismi associativi a livello 
		provinciale degli imprenditori;
		j) di un membro designato dall'associazione venatoria più 
		rappresentativa della provincia di Trento e di uno designato dalle 
		associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello 
		provinciale;
		k) di un membro designato dalla Trentino s.p.a.
		4. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi 
		sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di 
		conservazione della natura. 
		5. Ogni tre anni, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello 
		di riferimento, la cabina di regia predispone una relazione sullo stato 
		di attuazione della disciplina relativa alle aree protette, contenente 
		anche proposte per il miglioramento e per l'integrazione della rete 
		provinciale delle aree protette, e la trasmette alla Giunta provinciale 
		ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, 
		anche ai fini dell'organizzazione di una conferenza informativa 
		provinciale.
		6. Per assicurare azioni di raccordo e coordinamento con parchi o altre 
		aree protette di province o regioni limitrofe e per favorire la 
		costituzione di una rete interregionale della conservazione, anche 
		attraverso corridoi ecologici, la Provincia, anche su proposta della 
		cabina di regia, può stipulare accordi, protocolli o convenzioni.
		
		Art. 52
		Comitato scientifico delle aree protette
		1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della 
		Provincia, il comitato scientifico delle aree protette, con il compito 
		di esprimere pareri in ordine a:
		a) il progetto di piano di ciascun parco;
		b) i progetti di piani di gestione delle riserve;
		c) i progetti d'istituzione e di modifica delle aree protette 
		provinciali e della rete "Natura 2000";
		d) ogni altra questione inerente i parchi e le riserve e la rete "Natura 
		2000" che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla cabina di 
		regia delle aree protette o dagli enti di gestione dei parchi, delle 
		riserve e della rete di riserve.
		2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
		a) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in 
		materia di aree protette, con funzioni di presidente;
		b) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in 
		materia di pianificazione territoriale;
		c) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in 
		materia di agricoltura;
		d) sei esperti nel campo della conservazione della natura, scelti tra i 
		laureati nelle discipline naturalistiche, ecologiche, biologiche, 
		agrarie, forestali, geologiche e di pianificazione territoriale, dei 
		quali:
		1) uno designato dal ministero competente in materia di ambiente;
		2) due designati congiuntamente dagli enti di ricerca provinciali in 
		materia di ambiente;
		3) uno designato dal Consiglio delle autonomie locali.
		3. Funge da segretario il dirigente della struttura provinciale 
		competente in materia di aree protette.
		4. Quando il comitato è chiamato a esprimere il proprio parere sul piano 
		del parco, esso è integrato con due componenti scelti tra gli esperti 
		previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5 
		settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), 
		e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q).
		5. Alle sedute del comitato scientifico possono partecipare, su invito e 
		senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti di gestione 
		interessati, quando sono trattati oggetti inerenti le aree protette 
		ricadenti nel territorio di riferimento.
		6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti 
		dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi collegiali.
		
		Art. 53
		Supporto tecnico e scientifico
		1. Nella predisposizione dei piani di gestione previsti dal capo IV 
		di questo titolo, nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti 
		diretti alla conservazione e alla gestione delle riserve, nonché per la 
		conduzione di specifici approfondimenti e studi, i soggetti di gestione 
		previsti dal capo IV si avvalgono di norma, compatibilmente con le 
		disponibilità organizzative e finanziarie, della struttura provinciale 
		competente in materia di conservazione della natura.
		2. In caso di realizzazione di un parco naturale locale, la struttura 
		provinciale competente in materia di conservazione della natura funge da 
		riferimento tecnico e scientifico per il soggetto responsabile 
		individuato ai sensi dell'articolo 47. 
		
		Titolo VI
		Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane
		
		Capo I
		Promozione dell'economia forestale
		
		Art. 54
		Finalità
		1. La Provincia, riconoscendo i maggiori costi della gestione 
		integrata e sostenibile delle risorse forestali e montane, promuove e 
		sostiene le relative filiere produttive, incentivando gli aspetti di 
		multifunzionalità, le pluriattività, le buone pratiche e le iniziative 
		con positive ricadute ambientali, sociali ed economiche.
		2. Le attività selvicolturali realizzate nell'ambito della gestione 
		forestale sostenibile sono strumento di tutela attiva degli ecosistemi e 
		dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, e 
		rappresentano un fattore di sviluppo delle condizioni economiche e 
		sociali delle zone montane, potendo costituire, inoltre, fonte di 
		opportunità imprenditoriali, anche in forma associata o cooperativa, e 
		occupazionali, contribuendo, in tal modo, a garantire la presenza 
		dell'uomo nel territorio montano.
		3. Il rafforzamento della filiera foresta - legno e la sua promozione, 
		in un'ottica di gestione sostenibile, sono un elemento di sostegno 
		all'economia montana e si realizzano, a partire dal monitoraggio degli 
		ecosistemi forestali e delle relative attività produttive, mediante 
		azioni per la qualificazione e la stabilizzazione degli addetti al 
		settore, la razionalizzazione dei processi di utilizzazione e 
		commercializzazione del legname, il sostegno finanziario e il supporto 
		tecnico-amministrativo alla gestione delle proprietà forestali, anche 
		sulla base di nuovi modelli gestionali, la valorizzazione dei prodotti 
		forestali non legnosi e il riconoscimento dei valori immateriali del 
		bosco.
		
		Art. 55
		Interventi a fini produttivi
		1. La Provincia, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali 
		per la difesa dell'ambiente, promuove il legno quale materia prima 
		rinnovabile per gli impieghi nel settore pubblico, nel campo 
		artigianale, industriale ed energetico, anche allo scopo di ridurre la 
		concentrazione di carbonio nell'atmosfera.
		2. La Provincia, inoltre, promuove la valorizzazione economica dei 
		prodotti forestali non legnosi, anche attraverso l'introduzione di 
		permessi di raccolta a pagamento, nel rispetto dei principi e delle 
		finalità del titolo IV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28.
		3. Ai fini di questo titolo tra gli interventi a fini produttivi 
		rientrano:
		a) le attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli 
		indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate 
		all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
		b) le attività d'uso e di valorizzazione commerciale dei prodotti 
		forestali non legnosi previste dal comma 2 di questo articolo;
		c) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
		infrastrutture forestali indicate nell'articolo 62, con l'esclusione di 
		quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi.
		
		Art. 56
		Attività di gestione forestale
		1. Ai fini di questa legge costituiscono attività di gestione dei 
		patrimoni forestali da parte dei relativi proprietari e dei relativi 
		soggetti gestori:
		a) le attività e gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 
		55;
		b) gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi 
		forestali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e), 
		f) e h), nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani 
		di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a 
		integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei 
		boschi dagli incendi;
		c) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui 
		all'articolo 22, comma 1.
		2. Le attività elencate dal comma 1, con l'eccezione degli interventi di 
		realizzazione e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture 
		forestali, dato che non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, 
		sono considerate interventi colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, 
		del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e 
		modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 
		5 marzo 2001, n. 57), e quindi non sono soggette all'autorizzazione per 
		la tutela del paesaggio prevista dalla vigente normativa provinciale in 
		materia.
		
		Art. 57
		Piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di 
		coltivazione
		1. I beni silvo-pastorali di proprietà privata possono essere 
		gestiti, anche in forma associata, in base a piani semplificati di 
		coltivazione o a piani di gestione forestale a carattere aziendale; per 
		questi ultimi l'estensione minima deve essere di 100 ettari, o di 50 
		ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo.
		2. I beni silvo-pastorali di proprietà dei comuni e di altri enti 
		pubblici devono essere gestiti in base a piani di gestione forestale a 
		carattere aziendale. Possono essere gestiti in base a piani semplificati 
		di coltivazione quando si prevede unicamente il soddisfacimento delle 
		richieste di uso civico e non sono previsti interventi significativi 
		connessi alla gestione della proprietà.
		3. Le previsioni del comma 2 trovano applicazione anche per le forme 
		collaborative e per gli enti strumentali previsti e disciplinati dalla 
		legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della 
		Regione Trentino - Alto Adige), per le amministrazioni separate dei beni 
		di uso civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale 
		14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di 
		uso civico), nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, per la Magnifica 
		Comunità di Fiemme, per le Regole di Spinale e Manez e per le 
		associazioni agrarie di diritto pubblico. 
		4. I piani di gestione forestale aziendale rappresentano gli strumenti 
		principali per l'individuazione e il coordinamento di tutti gli 
		interventi di gestione e valorizzazione delle proprietà silvo-pastorali 
		e dei prodotti delle stesse. I piani di gestione forestale aziendale e i 
		piani semplificati di coltivazione sono approvati dalla struttura 
		provinciale competente in materia di foreste nei casi e con la procedura 
		definiti dal regolamento, il quale individua altresì i contenuti degli 
		stessi nonché i requisiti professionali per la loro redazione. Se i 
		piani ricadono in aree a parco, nazionale o provinciale, è acquisito il 
		parere degli enti di gestione dei parchi, con le forme di coordinamento 
		previste dall'articolo 39, comma 4, lettera a).
		5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere a 
		principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei 
		patrimoni silvo-pastorali e devono conformarsi alle indicazioni di 
		priorità contenute nei piani forestali e montani relativamente alle 
		esigenze di sicurezza del territorio e di conservazione della natura. Se 
		riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette, devono 
		attenersi alle indicazioni dei rispettivi piani di gestione e alle 
		misure di conservazione previste.
		
		Art. 58
		Modalità gestionali
		1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attività di 
		gestione forestale previste dall'articolo 56 con le seguenti modalità:
		a) gestione diretta della proprietà con vendita del legname:
		1) in piedi, con ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di 
		confronto concorrenziale tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
		2) a strada, del legname allestito o di cui è previsto l'allestimento, 
		mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di 
		confronto concorrenziale tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
		b) gestione associata prevista dall'articolo 59;
		c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e 
		servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione 
		del legname; l'affidamento può riguardare tutte le attività, dalla 
		gestione patrimoniale alla commercializzazione dei prodotti, in tutto o 
		in parte, in relazione a singole fasi oppure alla diversa natura dei 
		prodotti o dei servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati 
		alle opere da realizzare, al legname da utilizzare o all'incremento di 
		valore del bene.
		2. Le procedure per l'applicazione del comma 1 sono stabilite dal 
		regolamento nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa provinciale 
		in materia di contratti; il regolamento inoltre può stabilire i casi, 
		legati a eventi straordinari, in cui, per affidare la gestione e la 
		realizzazione di lavori, opere e servizi si prescinde dal confronto 
		concorrenziale. Si può prescindere comunque dal confronto concorrenziale 
		in caso di cessione gratuita di legname privo di valore commerciale.
		
		Art. 59
		Gestione associata
		1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso 
		una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva 
		la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni, 
		convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o 
		mista.
		2. Le forme associative previste dal comma 1 sono costituite 
		volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra 
		altri soggetti della filiera foresta - legno, per effettuare le attività 
		di gestione forestale previste dall'articolo 56, la commercializzazione 
		dei prodotti delle foreste, le attività di alpicoltura, nonché altre 
		forme di valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte 
		esclusivamente sui terreni conferiti. Per la partecipazione degli enti 
		pubblici a queste forme associative si applica la vigente legislazione 
		regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 
		3 del 2006.
		3. Le procedure per l'applicazione dei commi 1 e 2 sono stabilite dal 
		regolamento, garantendo un'imparzialità di accesso alle imprese della 
		filiera foresta-legno eventualmente interessate, attraverso adeguate 
		forme di confronto concorrenziale o procedure ad evidenza pubblica.
		
		Art. 60
		Promozione, assistenza e servizi
		1. La Provincia sostiene la valorizzazione del legno trentino come 
		risorsa rinnovabile tipica e la promozione di forme d'uso del legno e di 
		progetti di natura imprenditoriale a carattere innovativo, il 
		collegamento fra le varie componenti della filiera attraverso progetti
		comuni e rapporti di collaborazione, nonché la qualificazione dei 
		prodotti, anche attraverso l'accordo di programma previsto dall'articolo 
		19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la 
		Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) 
		della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
		2. La Provincia promuove l'assistenza tecnica e la fornitura di servizi 
		ai proprietari e ai gestori dei patrimoni silvo-pastorali e alle 
		imprese, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento 
		delle imprese di utilizzazione forestale iscritte nell'elenco 
		provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61.
		3. La struttura provinciale competente in materia di foreste può 
		prestare gratuitamente ai proprietari e gestori di boschi l'assistenza 
		tecnica per la redazione dei progetti di taglio.
		4. Il regolamento definisce i casi e le modalità nei quali l'assistenza 
		tecnica fornita su richiesta dei proprietari è a titolo oneroso.
		
		Art. 61
		Elenco provinciale delle imprese forestali ed esercizio delle attività 
		selvicolturali
		1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 
		n. 227 del 2001, la Provincia istituisce un elenco provinciale delle 
		imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di 
		capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività 
		selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione 
		delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale. Alla 
		tenuta dell'elenco provvede la Camera di commercio, industria, 
		artigianato e agricoltura di Trento nell'ambito dell'accordo di 
		programma previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 
		2005. 
		2. Gli enti pubblici proprietari di bosco e le loro associazioni 
		affidano i lavori in ambito forestale ad imprese iscritte nell'elenco 
		provinciale previsto dal comma 1. Per l'esecuzione di utilizzazioni 
		forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza di un 
		operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 per ogni 
		squadra di lavoro.
		3. Le forme associative previste dall'articolo 59 e le imprese comprese 
		nell'elenco provinciale delle imprese forestali in possesso di adeguati 
		requisiti tecnico-organizzativi possono ottenere in gestione aree 
		silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, con le modalità 
		previste dall'articolo 58, comma 1, lettera c). Le procedure e i criteri 
		per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco, per la sospensione 
		dell'iscrizione e la definizione dei requisiti previsti da questo comma 
		sono stabilite dal regolamento.
		4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 le 
		cooperative, i loro consorzi, le forme associative previste 
		dall'articolo 59 e le imprese forestali inserite nell'elenco provinciale 
		delle imprese forestali che forniscono in via principale, anche 
		nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le 
		utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli 
		professionali.
		
		Art. 62
		Infrastrutture forestali
		1. La Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione 
		della viabilità forestale e delle altre infrastrutture forestali, come 
		definite all'articolo 2, lo strumento per conseguire una piena 
		valorizzazione della risorsa forestale.
		2. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle strade 
		forestali, delle piste d'esbosco e delle altre infrastrutture forestali 
		sono definiti con regolamento.
		3. Le piste di esbosco caratterizzate da opere temporanee e presenza di 
		fondo naturale non sono soggette all'autorizzazione per la tutela del 
		paesaggio, prevista dalla vigente normativa provinciale in materia.
		
		Art. 63
		Ulteriori azioni per la valorizzazione delle filiere foresta - legno e 
		legno - energia
		1. Per valorizzare il legno trentino come prodotto tipico, 
		rinnovabile e di qualità, favorendone l'uso, la commercializzazione e la 
		lavorazione secondo una logica di sistema, la Provincia promuove:
		a) l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture, 
		delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza individuale 
		degli operatori delle aziende forestali e delle imprese della filiera;
		b) un rapporto più stretto e diretto con le imprese della filiera, anche 
		attraverso la promozione di contratti di filiera, le forme di 
		concertazione e partecipazione previste dall'articolo 101 e le forme di 
		collaborazione fra imprese, anche per la creazione di reti d'impresa;
		c) lo sviluppo di un mercato locale dei prodotti forestali, favorendo la 
		sua trasparenza e il collegamento fra domanda e offerta, anche 
		attraverso la costituzione di associazioni di produttori forestali e la 
		realizzazione di un osservatorio del legno, finalizzato alla 
		divulgazione delle notizie che riguardano la filiera, e la costituzione 
		di un portale informatico;
		d) i progetti, anche di ricerca, volti all'innovazione di processo e di 
		prodotto, a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare 
		l'immagine del settore, anche attraverso forme di collaborazione con gli 
		enti del sistema provinciale della ricerca;
		e) l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle 
		produzioni forestali e delle catene di custodia per i prodotti 
		forestali, l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e 
		di qualità dei prodotti forestali provinciali, nonché l'utilizzo di 
		legno certificato;
		f) la differenziazione e il potenziamento degli sbocchi di mercato del 
		legno locale, anche attraverso la produzione di prodotti a uso 
		energetico e prodotti e sistemi tecnologicamente avanzati per 
		l'edilizia, nonché attraverso la definizione d'indirizzi per le scelte 
		di acquisto pubblico.
		2. Per valorizzare l'utilizzo del prodotto legno a fini energetici e nel 
		settore delle costruzioni, attraverso le leggi e la programmazione di 
		settore, la Provincia:
		a) promuove l'utilizzo di impianti su piccola e media scala per la 
		produzione di energia termica o per cogenerazione, con particolare 
		riferimento alle iniziative che assicurano l'approvvigionamento locale, 
		ponendo attenzione ai prodotti della combustione;
		b) promuove l'utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici e nel 
		settore delle costruzioni, nell'ambito delle iniziative relative alla 
		diffusione di alti standard di risparmio energetico e alla bioedilizia.
		
		Art. 64
		Valore naturalistico, ambientale e culturale del bosco
		1. La Provincia riconosce il valore naturalistico, ambientale e 
		culturale connesso al bosco, nel rispetto dei principi e delle finalità 
		del titolo IV.
		2. La Provincia promuove gli interventi diretti alla valorizzazione 
		turistica e paesaggistica dei territori montani, anche favorendo il 
		mantenimento di un equilibrato rapporto tra aree boscate e altre 
		destinazioni d'uso del suolo e assicurando un assetto equilibrato del 
		paesaggio.
		3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di 
		remunerazione o di partecipazione ai costi della gestione forestale, 
		anche attraverso l'introduzione di specifiche tariffe, a compensazione 
		dei servizi pubblici forniti dai boschi, con particolare riferimento 
		alla fissazione del carbonio, alla tutela delle risorse idriche, alla 
		regimazione delle acque e alla fruizione turistica, nonché altre 
		modalità attuative di questo articolo.
		
		Art. 65
		Cabina di regia della filiera foresta - legno
		1. E' istituita la cabina di regia della filiera foresta - legno, 
		per assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle 
		strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento 
		tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della 
		politica forestale e della filiera foresta - legno.
		2. La cabina di regia formula proposte alla Giunta provinciale per il 
		monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e delle 
		filiere foresta - legno e legno - energia, nonché per la realizzazione 
		d'iniziative, di studi, di ricerche e di indagini. Inoltre esprime alla 
		Giunta provinciale pareri e valutazioni, su richiesta. 
		3. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale per la 
		durata della legislatura ed è presieduta dal Presidente della Provincia 
		o da un assessore provinciale da esso delegato.
		4. Fermo restando quanto disposto da questo articolo, la composizione, 
		le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia sono 
		disciplinati con regolamento, assicurando in ogni caso la 
		rappresentanza:
		a) della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
		Trento;
		b) degli enti di ricerca presenti in provincia che si occupano di 
		pianificazione, programmazione e gestione forestale e di valorizzazione 
		del legno;
		c) di organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori, 
		degli artigiani e delle piccole imprese;
		d) del Consiglio delle autonomie locali;
		e) dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni 
		di uso civico;
		f) dei proprietari forestali e loro associazioni ed in particolare della 
		Magnifica Comunità di Fiemme e delle Regole di Spinale e Manez;
		g) dell'Agenzia per lo sviluppo;
		h) dei dipartimenti competenti in materia di risorse forestali e montane 
		e di industria e artigianato.
		5. La segreteria della cabina di regia e l'attuazione dei suoi indirizzi 
		sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di 
		foreste.
		6. Ai componenti della cabina di regia sono corrisposti i compensi 
		stabiliti dalle leggi provinciali vigenti in materia di organi 
		collegiali.
		
		Art. 66
		Disposizioni particolari per le amministrazioni separate dei beni di uso 
		civico, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez e 
		le associazioni agrarie di diritto pubblico
		1. Le disposizioni di questo titolo si applicano anche alle forme 
		collaborative ed agli enti strumentali previsti e disciplinati dalla 
		legge regionale n. 1 del 1993.
		2. Le disposizioni di questo titolo si applicano altresì, in quanto 
		compatibili, ai soggetti a cui è affidata la gestione da parte degli 
		enti pubblici proprietari, alle amministrazioni separate dei beni di uso 
		civico nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale n. 6 
		del 2005, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, alla Magnifica 
		Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle associazioni 
		agrarie di diritto pubblico.
		
		Titolo VII
		Foreste demaniali provinciali
		
		Capo I
		Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste 
		demaniali provinciali
		
		Art. 67
		Finalità
		1. Le foreste demaniali provinciali rappresentano una risorsa a 
		disposizione della collettività trentina e delle generazioni future, 
		nella gestione delle quali la Provincia persegue finalità volte alla 
		gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:
		a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali 
		e future, dei peculiari caratteri silvo-pastorali, faunistici, 
		storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi 
		di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;
		b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere 
		indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e 
		faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo 
		un'equilibrata fruizione ricreativa;
		c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati, 
		di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le 
		foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica 
		sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica 
		con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
		d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in 
		coerenza con le finalità previste da questo articolo;
		e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni 
		della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti 
		montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce 
		e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali 
		rinnovabili;
		f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione 
		applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e 
		culturale, con funzioni di alta rappresentanza.
		
		Art. 68
		Agenzia provinciale delle foreste demaniali
		1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 67, 
		attraverso la diretta amministrazione dei servizi pubblici, delle 
		attività e della gestione a carattere tecnico e scientifico connessi, è 
		istituita l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, dotata di 
		autonomia amministrativa e contabile e costituente articolazione del 
		dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane.
		2. L'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia, diretta 
		dal dirigente del dipartimento competente in materia di risorse 
		forestali e montane o da un dirigente suo delegato, sono disciplinati 
		dal regolamento, nel rispetto di quanto disposto per le agenzie della 
		Provincia dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il 
		regolamento, in particolare, prevede che del consiglio di 
		amministrazione faccia parte il presidente del parco naturale 
		provinciale denominato "Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino" 
		e un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in 
		rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste 
		demaniali.
		
		Art. 69
		Gestione delle foreste demaniali provinciali
		1. Le foreste demaniali sono soggette alla pianificazione secondo quanto 
		stabilito dal titolo II.
		2. Di norma, i lavori dell'Agenzia volti al perseguimento delle finalità 
		previste dall'articolo 67 sono eseguiti in economia, nel rispetto del 
		titolo IX, capo I.
		3. L'Agenzia provvede direttamente alla gestione delle foreste 
		demaniali, degli altri beni e delle particelle fondiarie appartenenti 
		alla Provincia, pur non rientranti nelle foreste demaniali, 
		eventualmente affidati dalla Giunta provinciale, fermo restando che agli 
		stessi non si estende la disciplina prevista dalla normativa vigente per 
		le foreste demaniali. I beni mobili, compresi quelli registrati, in uso 
		presso l'Agenzia sono consegnati dalle strutture provinciali competenti 
		all'Agenzia, che ne cura l'inventariazione e la gestione, sulla base di 
		un apposito verbale.
		4. L'Agenzia può partecipare alle forme di associazione previste dal 
		titolo VI, per promuovere lo sviluppo della filiera foresta - legno in 
		un'ottica di gestione sostenibile del territorio montano.
		5. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della legge 
		provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale 
		e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), 
		sono definiti i criteri per la vendita a trattativa privata dei prodotti 
		delle foreste demaniali. La Giunta provinciale definisce altresì i casi 
		e i criteri in base ai quali l'Agenzia può affidare la gestione di parti 
		di foreste demaniali ai comuni competenti per territorio, qualora le 
		stesse non siano ritenute funzionali per il perseguimento delle finalità 
		di interesse generale previste dall'articolo 67.
		6. In deroga a quanto previsto per l'uso dei beni provinciali dalla 
		legge provinciale n. 23 del 1990, la Giunta provinciale definisce con 
		propria deliberazione le fattispecie e le modalità per le quali è 
		ammesso il rilascio di concessioni semplificate o di breve durata. 
		
		Titolo VIII
		Demanio idrico e polizia idraulica
		
		Capo I
		Coordinamento con le disposizioni in materia di demanio idrico
		
		Art. 70
		Modifiche dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
		(Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi 
		servizi provinciali)
		1. All'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) il primo comma è sostituito dal seguente:
		"Questa legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia delle 
		funzioni che riguardano la titolarità del demanio idrico provinciale. Le 
		attività e gli interventi disciplinati da questa legge sono svolti in 
		armonia con quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle 
		acque pubbliche di cui all'articolo 14 dello Statuto speciale.";
		b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
		"La Provincia, inoltre, provvede alla sistemazione idraulica e forestale 
		degli ambiti di competenza definiti dall'articolo 3, secondo comma, 
		secondo quanto previsto dalla legge provinciale concernente "Governo del 
		territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree 
		protette".";
		c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
		"Ai fini della polizia idraulica e della gestione del demanio idrico 
		questa legge si applica ai corsi d'acqua, ai laghi e ai ghiacciai 
		iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio 
		idrico provinciale, con esclusione delle sorgenti non costituenti 
		origine di un corso d'acqua, e ai beni intavolati al demanio idrico 
		provinciale. Per origine di un corso d'acqua si considerano, di norma, 
		gli affluenti che affluiscono allo stesso corso d'acqua posti a monte 
		del primo affluente iscritto con numero separato nell'elenco delle acque 
		pubbliche e cartograficamente individuati nel reticolo idrografico di 
		competenza provinciale riportato nei piani forestali e montani previsti 
		dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e 
		montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; eventuali eccezioni 
		sono individuate motivatamente nel provvedimento di iscrizione 
		nell'elenco delle acque pubbliche."
		
		Art. 71
		Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, 
		n. 18
		1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		inserito il seguente:
		"Art. 1 bis
		1. La Provincia provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco 
		delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5, secondo comma, del 
		decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di 
		attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige 
		in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
		2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di polizia 
		idraulica e di gestione del demanio idrico, sono iscritti nell'elenco 
		delle acque pubbliche tutti i corsi d'acqua, i laghi ed i ghiacciai che, 
		considerati sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del 
		rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al 
		quale appartengono, hanno o acquistano l'attitudine a una funzione di 
		interesse pubblico generale ai fini della stabilità fisica del 
		territorio provinciale e alla mitigazione delle situazioni di rischio 
		idrogeologico, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1.
		3. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico 
		redige la proposta dell'elenco riguardante le nuove iscrizioni, la 
		cancellazione e le modifiche di corpi idrici già inseriti in elenco e ne 
		cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La 
		proposta è pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni 
		interessati per territorio. Durante lo stesso periodo la documentazione 
		rimane depositata presso i medesimi comuni. 
		4. Entro novanta giorni dall'inizio della pubblicazione della proposta 
		all'albo dei comuni interessati per territorio, chiunque abbia interesse 
		può presentare osservazioni oppure opposizioni alla proposta presso la 
		struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.
		5. La Giunta provinciale adotta il provvedimento definitivo di 
		approvazione dell'elenco, tenendo conto delle osservazioni ricevute e 
		decidendo in ordine alle opposizioni, sentito il parere del comitato 
		tecnico forestale previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 
		concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 
		d'acqua e delle aree protette".
		6. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione."
		
		Art. 72
		Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 
		18
		1. L'articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		sostituito dal seguente:
		"Art. 4
		1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, 
		appartengono al demanio idrico
		provinciale:
		a) i ghiacciai;
		b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni 
		costituenti loro pertinenze;
		c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei 
		terreni costituenti loro pertinenze.
		2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, 
		appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi:
		a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di 
		protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture di 
		pertinenza idraulica e di servizio;
		b) le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e 
		di bonifica valliva e montana, anche se non ubicate a contatto dei corsi 
		d'acqua e dei laghi;
		c) le opere funzionali alla misurazione e alla registrazione dei dati 
		idrometrici;
		d) i beni immobili acquisiti in proprietà ai sensi dei commi 6, 7 e 8.
		3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 942, 945, 946 e 947 del 
		codice civile in ordine alla demanialità dei terreni abbandonati dalle 
		acque correnti, delle isole e unioni di terra, dell'alveo abbandonato 
		nonché in ordine ai mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal 
		regolamento del loro corso.
		4. In caso di mancanza o non corrispondenza della proprietà demaniale 
		intavolata nei beni del demanio idrico, rispetto al sedime occupato dai 
		corsi d'acqua o dai laghi o dai ghiacciai iscritti nell'elenco delle 
		acque pubbliche, ai fini dell'accertamento dei limiti della proprietà 
		demaniale per alveo s'intende:
		a) relativamente ai corsi d'acqua a carattere fluviale non arginati, 
		l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene 
		ordinarie;
		b) relativamente ai corsi d'acqua naturali a carattere torrentizio, 
		l'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde;
		c) per i corsi d'acqua arginati, l'estensione del terreno compreso tra 
		le opere di contenimento dell'acqua;
		d) per i laghi, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le 
		piene ordinarie misurate allo sbocco del lago;
		e) per i ghiacciai, l'estensione del terreno occupato dal ghiaccio al 
		culmine della Piccola età glaciale, come testimoniato dagli argini 
		morenici.
		5. Per la definizione di piena ordinaria si fa riferimento all'ordinaria 
		capacità di produrre deflusso del bacino idrografico, al di fuori di 
		perturbamenti provocati da cause eccezionali. Le modalità di definizione 
		della piena ordinaria sono determinate con regolamento, avuto riguardo 
		all'utilizzo di rilevamenti costanti nel tempo o all'applicazione di 
		modelli matematici, anche riferiti ai tempi di ritorno delle piene.
		6. La proprietà dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale è 
		accertata dalla Provincia con il provvedimento previsto dall'articolo 5 
		oppure è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro 
		modo di acquisizione della proprietà previsto dalla legislazione 
		vigente.
		7. Se per l'esecuzione delle opere e dei lavori previsti da questa legge 
		è necessaria l'occupazione, definitiva o temporanea, di beni immobili di 
		proprietà altrui, la loro disponibilità è acquisita mediante 
		espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della 
		proprietà o della disponibilità temporanea previsto dalla legislazione 
		vigente.
		8. Inoltre la Provincia può acquisire, mediante espropriazione, le aree 
		fluviali previste dall'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto 
		del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di 
		attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in 
		materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano 
		dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), intese 
		come aree laterali ai corsi d'acqua idonee ad assicurare il buon regime, 
		la naturalità e la fruibilità dei corpi idrici e il mantenimento o il 
		ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente 
		adiacente gli stessi, nonché le aree di pertinenza di opere idrauliche, 
		anche già realizzate, per garantire la funzionalità e la fruibilità dei 
		corpi idrici e la continuità della proprietà demaniale, nei limiti in 
		cui ciò è necessario per una razionale gestione unitaria del demanio 
		idrico. L'approvazione del provvedimento che autorizza l'acquisizione di 
		queste aree costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e 
		indifferibilità. Tale procedura può essere attivata anche per la 
		regolarizzazione della proprietà demaniale nelle golene racchiuse tra 
		gli argini del fiume Adige, tramite l'acquisizione al demanio della 
		Provincia delle aree comprese nella fascia golenale che risultavano di 
		proprietà privata al momento del trasferimento del fiume Adige dallo 
		Stato alla Provincia, disposto ai sensi del decreto legislativo n. 463 
		del 1999."
		
		Art. 73
		Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 
		18
		1. L'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		sostituito dal seguente:
		"Art. 5
		1. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico 
		provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura 
		provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto, 
		indipendentemente dalle risultanze catastali. Tale provvedimento accerta 
		che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni 
		previsti dall'articolo 4, comma 1. L'accertamento della demanialità di 
		tali beni non dà titolo alla corresponsione di indennità a carico della 
		Provincia.
		2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza titolo alla 
		corresponsione d'indennità, inoltre, le opere, anche private, contigue o 
		pertinenti all'alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico, in 
		quanto direttamente funzionali al contenimento delle acque e al buon 
		regime dei corpi idrici, a condizione che queste opere esistano da più 
		di vent'anni e ne risulti provata, per lo stesso periodo, la 
		destinazione all'uso pubblico. L'accertamento della demanialità riguarda 
		anche il sedime delle opere.
		3. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento 
		della demanialità contiene una relazione tecnica, la rappresentazione 
		cartografica dei beni oggetto della delimitazione e l'elenco dei 
		proprietari tavolari, nonché dei titolari di diritti reali sui beni in 
		questione. Per la rappresentazione cartografica, nei casi in cui non sia 
		sufficiente l'estratto mappale, è necessaria la redazione del relativo 
		tipo di frazionamento. Se i limiti tra il demanio e le proprietà private 
		limitrofe mancano o sono irriconoscibili e si ravvisa la necessità di 
		evidenziarli sul terreno, al dirigente della struttura provinciale 
		competente in materia di demanio idrico compete promuovere l'azione per 
		apposizione di termini ai sensi dell'articolo 951 del codice civile. E' 
		vietato rimuovere, asportare, occultare o alterare i termini apposti ai 
		sensi di questo comma.
		4. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento 
		della demanialità è pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo 
		dei comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'accertamento. 
		Durante questo periodo la documentazione rimane depositata presso i 
		medesimi comuni. Contestualmente la proposta è comunicata ai proprietari 
		tavolari dei beni oggetto dell'accertamento, ai proprietari confinanti e 
		ai titolari di diritti reali sui medesimi beni, con le modalità previste 
		dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 
		(Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 
		partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia 
		di procedimento amministrativo), con l'indicazione dell'ufficio in cui è 
		possibile prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con 
		l'avvertenza che contro di essa può essere proposta opposizione ai sensi 
		del comma 5.
		5. I proprietari tavolari dei beni oggetto di accertamento della 
		demanialità, i proprietari confinanti e i titolari di diritti reali sui 
		medesimi beni possono presentare opposizione oppure osservazioni alla 
		proposta di delimitazione alla struttura provinciale competente in 
		materia di demanio idrico entro trenta giorni dalla data della 
		notificazione. Quando il confine tra i fondi pubblici e quelli privati è 
		incerto, possono chiederne la determinazione in contraddittorio con la 
		struttura provinciale competente in materia di catasto.
		6. Entro la scadenza del termine di pubblicazione della proposta di 
		accertamento della demanialità all'albo dei comuni nel cui territorio 
		ricadono i beni oggetto dell'accertamento, chiunque abbia interesse può 
		presentare osservazioni alla Provincia.
		7. Nell'adottare il provvedimento di accertamento della demanialità la 
		Provincia tiene conto delle osservazioni e decide in ordine alle 
		opposizioni.
		8. Se le opposizioni contestano in tutto o in parte l'accertamento del 
		carattere originario della demanialità dei beni, il provvedimento, 
		qualora ne accerti la fondatezza, riconosce il diritto all'indennizzo, 
		nella misura spettante ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 
		1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), ai 
		proprietari che convengono alla cessione volontaria degli immobili, 
		limitatamente alla parte non riconosciuta acquisita a titolo originario. 
		Inoltre il provvedimento impegna la relativa spesa, qualora sia 
		intervenuta l'accettazione dell'indennità.
		9. Il provvedimento di accertamento della demanialità è pubblicato nel 
		Bollettino ufficiale della Regione e costituisce titolo per le 
		conseguenti operazioni catastali e per l'intavolazione, anche con 
		riferimento ai beni per i quali sia stato riconosciuto un indennizzo."
		
		Art. 74
		Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, 
		n. 18
		1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		inserito il seguente:
		"Art. 5 bis
		1. I beni immobili già costituenti demanio idrico e ceduti al patrimonio 
		della Provincia ai sensi della normativa in materia di gestione dei beni 
		provinciali possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito ai 
		proprietari che, a causa d'interventi di sistemazione dei corsi d'acqua 
		e di difesa del suolo, hanno subito perdite o diminuzioni di terreni non 
		indennizzate. I terreni sono ceduti in proporzione alle perdite o alle 
		diminuzioni subite, tenendo conto della superficie e della qualità di 
		coltura nonché del vantaggio comunque arrecato alla restante proprietà, 
		sulla base di un'apposita stima, prevedendo eventualmente un conguaglio 
		in denaro a carico o a favore della Provincia o del proprietario."
		
		Art. 75
		Modifiche dell'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
		1. All'articolo 6 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) nel primo comma le parole: "del capo dei servizi delle acque 
		pubbliche o dell'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione 
		montana, secondo le rispettive competenze" sono sostituite dalle parole: 
		"della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico";
		b) nel secondo comma le parole: "lettera b)," sono abrogate.
		
		Art. 76
		Modifiche dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
		1. All'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, sono 
		apportate le seguenti modificazioni:
		a) nel terzo comma le parole: "dalla Giunta provinciale su proposta dei 
		servizi competenti" sono abrogate;
		b) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
		"La disciplina inerente le distanze non si applica ai ghiacciai, per i 
		quali si applicano la disciplina relativa ai provvedimenti di 
		concessione, prevista dall'articolo 8, e la disciplina in materia di 
		tutela della rete "Natura 2000", prevista dalla legge provinciale 
		concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 
		d'acqua e delle aree protette". Con regolamento sono stabiliti i criteri 
		per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme in materia di 
		polizia idraulica e di gestione del demanio idrico per interventi di 
		breve durata e di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto 
		idraulico previste dal presente articolo, tenuto conto delle esigenze di 
		sicurezza, delle necessità di salvaguardia, di manutenzione e di 
		controllo delle diverse tipologie di corpi idrici naturali e di quelli 
		regolati artificialmente, nonché della presenza di opere idrauliche.
		Il regolamento, inoltre, disciplina i casi di deroga dalla disciplina 
		inerente le distanze riguardanti:
		a) opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di 
		bonifica non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi;
		b) canali derivatori, irrigui ed industriali, intavolati al demanio 
		idrico provinciale, dismessi o con deflusso modulato;
		c) alvei demaniali abbandonati definitivamente dalle acque.
		Le autorizzazioni e le deroghe disciplinate dal presente articolo sono 
		rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio 
		idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a 
		garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite 
		nel regolamento."
		
		Art. 77
		Modifica dell'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 
		18
		1. All'articolo 7 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, 
		il secondo comma è sostituito dal seguente:
		"Le autorizzazioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate 
		dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, 
		anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a 
		garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite 
		nel regolamento."
		
		Art. 78
		Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 
		18 e abrogazione di disposizioni connesse
		1. L'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		sostituito dal seguente:
		"Art. 8
		1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo 
		unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
		diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi 
		particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti 
		pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di 
		concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un 
		canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.
		2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni particolari 
		d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di 
		soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla 
		preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione.
		3. Con regolamento sono disciplinati i procedimenti semplificati per il 
		rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative 
		all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o 
		di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di 
		breve durata o di poca importanza. Con deliberazione della Giunta 
		provinciale sono determinati i casi in cui le concessioni relative 
		all'esecuzione dei lavori, degli interventi e delle opere nonché gli usi 
		previsti da questo articolo sono esonerati dal pagamento del canone e i 
		casi in cui il canone è sostituito da una congrua indennità, comprensiva 
		delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali, assolti in maniera 
		virtuale.
		4. Quando, a causa dell'esecuzione di opere o di lavori pubblici, viene 
		intercluso l'unico accesso esistente a beni di proprietà pubblica o 
		privata, le concessioni di transito sul demanio idrico assentite per 
		l'accesso ai beni in questione non sono soggette all'applicazione del 
		canone.
		5. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici 
		servizi o funzioni, la circolazione dei veicoli a motore sulle strade, 
		sulle piste, sui ponti, sugli attraversamenti, sui guadi, nei corsi 
		d'acqua e in generale sui beni del demanio idrico non soggetti a 
		pubblico transito ove siano apposte segnaletiche di divieto o barriere 
		di chiusura, è consentita solo ai soggetti titolari di concessione 
		rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di demanio 
		idrico; i lavori per garantire la sicurezza del transito e l'efficienza 
		idraulica nel caso di attraversamenti e di parallelismi con i corsi 
		d'acqua ed i laghi sono a carico dei concessionari e sono soggetti ad 
		autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia. A eccezione di 
		quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, è 
		inoltre vietata la sosta con veicoli a motore negli alvei e loro 
		pertinenze, nonché sui guadi e sulle piste presenti all'interno degli 
		argini o delle sponde naturali, anche in assenza di segnaletica di 
		divieto o barriere di chiusura.
		6. Il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali viene 
		effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei 
		corpi idrici ed è soggetto al rilascio di concessione ai sensi del comma 
		1. La concessione è assentita a titolo oneroso, previo confronto 
		concorrenziale. Se è riconosciuta l'eccessiva onerosità delle operazioni 
		di rimozione rispetto al valore del materiale, il prelievo può essere 
		assentito con concessione a titolo gratuito. 
		7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme 
		tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei nonché i 
		criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare 
		riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da 
		applicare.
		8. I provvedimenti di concessione e autorizzazione disciplinati dal 
		presente articolo sono rilasciati dalla struttura provinciale competente 
		in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un 
		deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con 
		le modalità definite nel regolamento."
		2. In relazione alla sostituzione dell'articolo 8 della legge 
		provinciale n. 18 del 1976, disposta dal comma 1, sono abrogate le 
		seguenti disposizioni:
		a) il comma 3 dell'articolo 42 (Disposizioni in materia di canoni di 
		concessioni) della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, con 
		decorrenza dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 8, 
		comma 7, della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da 
		questo articolo;
		b) il comma 2 dell'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio 
		idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
		c) il comma 3 dell'articolo 71 della legge provinciale n. 1 del 1996, 
		con decorrenza dall'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 
		8, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 1976, come sostituito da 
		questo articolo.
		
		Art. 79
		Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, 
		n. 18
		1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		inserito il seguente:
		"Art. 8 bis
		1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione 
		delle acque pubbliche in ordine alla salvaguardia dei corsi d'acqua, la 
		loro copertura o tombinatura è ammessa per preminenti ragioni 
		d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso 
		ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata 
		periodica o modulata.
		2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e delle altre 
		disposizioni vigenti, la Provincia può cedere a favore dei soggetti 
		pubblici o privati che ne hanno fatto richiesta la costituzione di un 
		diritto di proprietà superficiaria avente ad oggetto opere o costruzioni 
		realizzate sul suolo demaniale a condizione che il manufatto ivi eretto 
		non crei pregiudizio alla conservazione del bene demaniale, nonché alle 
		sue naturali funzioni, e che l'uso della realità demaniale sia 
		regolarmente assegnato in concessione all'aspirante titolare del diritto 
		di proprietà superficiaria, revocabile per sopravvenute ragioni di 
		pubblico interesse. L'atto di concessione ai fini idraulici e 
		patrimoniali e di costituzione del diritto di proprietà superficiaria 
		costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di superficie per la 
		durata stabilita nel disciplinare.
		3. Il rapporto di concessione relativo alla proprietà superficiaria è 
		regolato con disciplinare, che prevede l'obbligo del pagamento alla 
		Provincia da parte del concessionario del canone e degli indennizzi per 
		l'occupazione arretrata, se dovuto in base alle leggi vigenti, con 
		decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione e comunque non oltre il 
		termine previsto dall'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio 
		idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. La Provincia 
		determina i canoni per le suddette occupazioni.
		4. Il rilascio o il rinnovo della concessione relativa alla proprietà 
		superficiaria non è consentito se sussistono ragioni ostative 
		riguardanti la sicurezza idraulica o la tutela della pubblica incolumità 
		o altri interessi pubblici prevalenti. Relativamente ai beni in 
		questione, se è stipulato il relativo disciplinare di concessione, 
		possono essere autorizzati lavori di ristrutturazione che non comportano 
		compromissione della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica 
		incolumità. La concessione non comporta il mantenimento del diritto di 
		superficie in capo al concessionario dopo che sia cessata la vita 
		tecnica dell'opera.
		5. Allo scadere della concessione senza rinnovo le opere realizzate sul 
		demanio idrico sono acquisite al demanio o al patrimonio della 
		Provincia, salvo che il disciplinare previsto dal comma 3 disponga 
		diversamente, qualora il loro mantenimento non costituisca minaccia alla 
		sicurezza idraulica e alla pubblica incolumità. In ogni altro caso la 
		Provincia ordina la riduzione in pristino ai sensi dell'articolo 15."
		
		Art. 80
		Modifica dell'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
		1. All'articolo 9 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, nel 
		primo comma le parole: "dal capo dei servizi delle acque pubbliche e 
		dall'amministratore dell'azienda speciale di sistemazione montana 
		secondo la rispettiva competenza" sono sostituite dalle parole: "dalla 
		struttura provinciale competente in materia di demanio idrico".
		
		Art. 81
		Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 
		18
		1. L'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		sostituito dal seguente:
		"Art. 11
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere 
		compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti 
		sanzioni amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per 
		l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni 
		appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante 
		attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche, 
		telefoniche, fognature, acquedotti e simili;
		b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o 
		quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in 
		mancanza di concessione ai fini idraulici; il trasgressore è tenuto 
		anche al pagamento dell'importo del canone demaniale che sarebbe dovuto 
		per il materiale estratto sulla base di una regolare concessione;
		c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o 
		quantità inferiore di materiale depositato o movimentato sul demanio 
		idrico;
		d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni metro cubo o 
		quantità inferiore di materiale asportato, depositato o movimentato 
		nella fascia di rispetto dei corpi idrici, in mancanza di autorizzazione 
		ai fini idraulici;
		e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il transito e la sosta 
		non autorizzati sul demanio idrico;
		f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la rimozione o 
		l'alterazione dei termini che delimitano i confini del demanio idrico 
		provinciale, delle segnaletiche e delle barriere di chiusura;
		g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la mancata osservanza 
		delle prescrizioni generali o speciali delle concessioni e delle 
		autorizzazioni idrauliche, nonché per l'inottemperanza agli ordini degli 
		organi competenti in materia di polizia idraulica;
		h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per qualsiasi altra 
		violazione di questa legge. 
		2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa 
		legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema 
		penale).
		3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di 
		archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 
		spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di demanio 
		idrico.
		4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel 
		bilancio della Provincia.
		5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni 
		amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico 
		alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis 
		del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 
		1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in 
		materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)."
		
		Art. 82
		Abrogazione degli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 
		1976, n. 18
		1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, 
		n. 18, sono abrogati. 
		
		Art. 83
		Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 
		18
		1. L'articolo 15 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è 
		sostituito dal seguente:
		"Art. 15
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 
		11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui 
		corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle 
		autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente 
		legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico 
		impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità 
		per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere 
		realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la 
		domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di 
		ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato 
		termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e 
		pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il trasgressore, 
		l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere ordinata con decorrenza 
		immediata.
		2. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di 
		questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di 
		interventi in assenza delle dovute autorizzazioni o concessioni, la 
		struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida 
		l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere 
		della Provincia, d'importo corrispondente alla spesa prevista, e 
		provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.
		3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di 
		questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di 
		interventi in difformità dalle autorizzazioni o concessioni, la 
		struttura provinciale competente in materia di demanio idrico provvede 
		all'esecuzione dei lavori rivalendosi sul deposito cauzionale previsto 
		dagli articoli 7, 7 bis e 8 della presente legge. Nel caso in cui il 
		deposito cauzionale non sia stato imposto o non sia sufficiente a 
		coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale 
		competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a 
		effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, 
		d'importo corrispondente a quanto necessario, e provvede all'esecuzione 
		dei lavori d'ufficio.
		4. Se l'interessato non effettua il deposito imposto ai sensi di questo 
		articolo, la riscossione delle somme dovute è disposta in base 
		all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme 
		in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
		autonoma di Trento). 
		5. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico 
		procede altresì d'ufficio in casi di somma urgenza, nonché qualora il 
		trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti 
		necessari per la sua individuazione.
		6. Se il mantenimento di opere pubbliche o di opere destinate 
		all'espletamento di servizi pubblici, realizzate in carenza o in 
		difformità dall'autorizzazione o dalla concessione ai fini idraulici e 
		patrimoniali, non comporta apprezzabili pericoli per la sicurezza 
		idraulica e per l'incolumità delle persone e dei beni, o se la riduzione 
		in pristino risulti dannosa per la sicurezza pubblica, per l'integrità 
		dell'ambiente, per la fruibilità del territorio o per l'accesso della 
		popolazione ai servizi pubblici, la struttura provinciale competente in 
		materia di demanio idrico, diffidato preventivamente il proprietario o 
		il possessore delle opere o il gestore del servizio pubblico a 
		regolarizzare la situazione, con la richiesta di concessione, gli intima 
		di redigere e di presentare un piano finalizzato alla gestione del 
		rischio idraulico. Il piano fa parte integrante dell'atto di concessione 
		unitamente al disciplinare di cui all'articolo 8 della presente legge.
		7. La redazione del piano per la gestione del rischio idraulico, la sua 
		presentazione e la sua esecuzione sono di esclusiva responsabilità del 
		proprietario, del possessore delle opere o del gestore del servizio 
		pubblico; rimangono a suo carico gli obblighi connessi con il 
		mantenimento dell'efficienza e della sicurezza idraulica dell'opera, 
		nonché quelli inerenti la gestione del rischio generato dall'opera 
		stessa.
		8. Se si evidenzia la sussistenza di situazioni di pericolo non 
		gestibili in maniera idonea mediante gli interventi e le misure 
		stabiliti nel piano per la gestione del rischio idraulico, ferma 
		restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, la 
		struttura provinciale competente in materia di demanio idrico può 
		ordinare l'adozione delle misure necessarie a ripristinare le condizioni 
		di sicurezza idraulica dell'opera o dell'alveo."
		
		Titolo IX
		Gli strumenti d'attuazione: interventi, fondo forestale e incentivi
		
		Capo I
		Gli interventi
		
		Art. 84
		Esecuzione degli interventi d'interesse pubblico
		1. Nel caso in cui la Provincia realizzi direttamente gli interventi 
		previsti dal comma 3 dell'articolo 10 e dal comma 2 dell'articolo 22, 
		nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 4 
		dell'articolo 10, le strutture provinciali competenti in materia di 
		foreste, di sistemazione idraulica e forestale e di conservazione della 
		natura e valorizzazione ambientale, compresa l'Agenzia provinciale delle 
		foreste demaniali, vi provvedono secondo le modalità indicate da questo 
		articolo.
		2. Nei casi indicati dal regolamento e con le modalità previste dal 
		comma 3 le strutture provinciali competenti, inoltre, possono realizzare 
		altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo.
		3. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere si applica la vigente 
		disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, fatto salvo quanto 
		previsto dalla disciplina in materia di ripristino e valorizzazione 
		ambientale, da questo capo e dal regolamento di cui all'articolo 92 per 
		i lavori in economia. Per i lavori in economia si prescinde dai limiti 
		di valore stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori 
		pubblici d'interesse provinciale, senza superare, per singolo contratto, 
		la soglia stabilita dalla medesima disciplina per l'affidamento di 
		lavori mediante procedura negoziata.
		4. L'esecuzione degli interventi è autorizzata sulla base di un progetto 
		o di un'apposita perizia esecutiva che individua, anche genericamente, 
		le opere, i lavori e le forniture.
		5. Fra gli interventi e le opere previsti da questo articolo rientrano i 
		lavori da eseguire d'ufficio, a carico dei contravventori alle 
		prescrizioni di questa legge, nonché gli interventi da eseguirsi 
		d'ufficio previsti dall'articolo 15 della legge provinciale n. 18 del 
		1976, come sostituito dall'articolo 83 di questa legge.
		6. Gli interventi e le opere previsti dall'articolo 10, comma 4, possono 
		essere eseguiti anche da altri enti pubblici o soggetti privati sulla 
		base di apposite convenzioni, deleghe, concessioni e altri 
		provvedimenti, con le modalità individuate dalla legge o dal 
		regolamento.
		
		Art. 85
		Piani degli interventi
		1. L'individuazione e la programmazione degli interventi e delle 
		opere previsti dall'articolo 84 si realizzano attraverso i piani degli 
		interventi.
		2. I piani degli interventi sono approvati dalla Giunta provinciale con 
		la procedura definita nel regolamento. Nei casi stabiliti dalla Giunta 
		provinciale i piani sono approvati dal dirigente generale della 
		struttura dipartimentale cui afferiscono le strutture previste 
		dall'articolo 84.
		3. In particolare i piani degli interventi:
		a) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 4, e le 
		relative priorità;
		b) individuano gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 3, e 
		dall'articolo 22, comma 1, qualora realizzati dalla Provincia, e le 
		relative priorità;
		c) integrano e recepiscono ai fini della programmazione degli interventi 
		le indagini e gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani 
		rispetto a particolari aspetti, quali le situazioni di dissesto 
		idrogeologico, il deflusso delle acque e le aree sensibili per 
		particolari vocazioni ed emergenze, individuando le cautele e le 
		attenzioni che sono rese esecutive nella fase di progettazione degli 
		interventi.
		4. Nella predisposizione dei piani degli interventi è assicurato il 
		coordinamento tra i diversi settori della Provincia e con gli altri 
		strumenti di pianificazione per favorire l'integrazione dei diversi 
		interventi previsti.
		5. Nella definizione delle proposte dei piani degli interventi sono 
		coinvolti, anche attraverso gli incontri previsti dall'articolo 101, i 
		comuni e le comunità interessati dagli interventi di sistemazione 
		idraulica e forestale.
		6. I piani degli interventi e il piano per la difesa dei boschi dagli 
		incendi danno attuazione, per gli aspetti di competenza, al piano 
		generale delle opere di prevenzione della Provincia previsto dalla 
		normativa provinciale in materia di protezione civile.
		
		Art. 86
		Piano per la difesa dei boschi dagli incendi e relativo inventario
		1. Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo 
		dagli incendi e in attuazione della legge n. 353 del 2000, la struttura 
		provinciale competente in materia di foreste predispone, avvalendosi 
		anche della collaborazione della struttura provinciale competente in 
		materia di servizi antincendio e di protezione civile, un piano per la 
		difesa dei boschi dagli incendi nel quale, con riferimento alle relative 
		previsioni contenute nelle carte dei pericoli e dei rischi della 
		Provincia e sulla base delle analisi e delle elaborazioni contenute nei 
		piani forestali e montani, sono previsti i mezzi, gli interventi e le 
		opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi.
		2. La durata, i contenuti e le procedure per l'elaborazione, la 
		revisione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi 
		sono definiti con regolamento. In particolare, se negli ambiti 
		considerati dal piano rientrano parchi naturali provinciali o il Parco 
		nazionale dello Stelvio, è assicurata la partecipazione dei relativi 
		enti di gestione per l'ambito territoriale e le tematiche di loro 
		competenza. In attesa dell'approvazione del piano resta efficace il 
		piano per la difesa dei boschi dagli incendi vigente alla data di 
		entrata in vigore di questa legge.
		3. Fa parte integrante del piano l'inventario delle aree boscate 
		percorse dal fuoco, previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), che è 
		tenuto aggiornato, a livello provinciale, dalla struttura competente in 
		materia di foreste.
		
		Art. 87
		Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e disponibilità dei terreni
		1. Per l'esecuzione degli interventi e delle opere previsti 
		dall'articolo 84 su terreni non appartenenti al demanio provinciale la 
		struttura provinciale competente, previo accertamento del relativo stato 
		di consistenza, richiede l'assenso preliminare ai proprietari 
		interessati, che possono consegnare i terreni per tutta la durata dei 
		lavori, temporaneamente e a titolo gratuito. Le modalità per 
		l'acquisizione dell'assenso sono determinate con deliberazione della 
		Giunta provinciale. Dopo il collaudo o la redazione del certificato di 
		regolare esecuzione, le opere sono consegnate ai proprietari dei 
		terreni.
		2. In alternativa alla modalità prevista dal comma 1, i terreni possono 
		essere occupati, acquisiti, espropriati o asserviti, secondo quanto 
		previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla 
		espropriazione per pubblica utilità).
		3. Per l'applicazione del comma 2, dopo l'approvazione del progetto la 
		struttura provinciale competente alla realizzazione degli interventi e 
		delle opere richiede alla struttura provinciale competente in materia di 
		espropriazioni la determinazione dell'indennità di espropriazione o di 
		costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto, 
		promuovendo l'avvio della procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 10 
		della legge provinciale n. 6 del 1993.
		4. Previo accertamento dell'avvenuto pagamento dovuto ai sensi 
		dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 1993, la struttura 
		provinciale competente può disporre l'avvio dei lavori sulla base 
		dell'assenso scritto dei proprietari dei terreni, che equivale 
		all'accettazione delle indennità, che sono pagate con le modalità e le 
		maggiorazioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 
		1993.
		
		Art. 88
		Lavori in economia, funzionario delegato e revisori dei conti
		1. Per l'esecuzione in economia degli interventi e delle opere con il 
		sistema dell'amministrazione diretta le strutture provinciali competenti 
		in materia di sistemazioni idrauliche e forestali, in materia di 
		conservazione della natura e valorizzazione ambientale e in materia di 
		foreste sono dotate dei necessari mezzi e strutture e possono assumere 
		personale con contratto di diritto privato, applicando il contratto 
		collettivo nazionale di lavoro di categoria per gli operai delle imprese 
		edili e affini e per gli operai addetti ad attività di sistemazione 
		idraulico-forestale e idraulico-agraria e i relativi contratti 
		integrativi provinciali o aziendali. Tale dotazione di uomini, di mezzi 
		e di strutture può essere utilizzata, su richiesta della struttura 
		provinciale competente, in interventi di protezione civile, nonché per 
		iniziative connesse alla divulgazione e alla pubblicizzazione delle 
		tematiche forestali e ambientali, anche fuori dalla provincia.
		2. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di lavori e di 
		forniture autorizzate ai sensi di questo articolo sono ammesse 
		compensazioni nel limite dell'impegno totale di spesa.
		3. Le eventuali spese a carico degli enti proprietari dei terreni per 
		l'esecuzione da parte della struttura provinciale competente dei lavori 
		e degli interventi previsti da questa legge possono essere anticipate 
		dalla Provincia. Tali importi sono recuperati dalla Provincia, in base 
		alle evidenze contabili, mediante il rimborso da parte dei proprietari, 
		utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 93, o previo 
		versamento anticipato alla tesoreria della Provincia. Tali somme sono 
		introitate nel bilancio provinciale.
		4. Per il pagamento delle spese relative all'esecuzione delle opere e 
		degli altri interventi previsti da questa legge possono essere 
		autorizzate aperture di credito a favore del funzionario delegato ai 
		sensi della legge provinciale n. 7 del 1979.
		5. Ai fini del controllo sulla gestione delle aperture di credito 
		autorizzate, ai sensi del comma 4, a favore di funzionari delegati, è 
		nominato dalla Giunta provinciale un collegio dei revisori dei conti, 
		per la durata di cinque anni. Il collegio è composto da tre membri 
		effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli 
		iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto 
		legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 
		84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del 
		controllo di legge dei documenti contabili).
		6. La regolarità dei rendiconti e della gestione è attestata dal 
		collegio dei revisori dei conti mediante visto da apporre sui 
		rendiconti. Il collegio dei revisori dei conti, inoltre, fornisce alla 
		Giunta provinciale le informazioni da essa richieste e svolge ogni altra 
		attribuzione affidatagli dalla legge.
		7. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del 
		bilancio della Provincia, un'indennità di carica. La misura 
		dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti indicati 
		dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, 
		n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati 
		comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per 
		svolgere le proprie funzioni devono compiere trasferte compete loro, 
		inoltre, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese 
		di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti 
		della Provincia.
		
		Art. 89
		Semplificazione delle procedure
		1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o 
		nulla osta previsti dalla vigente legislazione provinciale di settore 
		per l'esecuzione di opere e interventi previsti dall'articolo 10, comma 
		4, conseguenti a eventi quali frane, valanghe, alluvioni e altre 
		calamità, nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria 
		su beni e opere ricadenti nell'ambito dell'applicazione di questa legge.
		2. Questo articolo si applica anche per l'esecuzione di tutti gli 
		interventi e di tutte le opere previsti dall'articolo 10, comma 4, 
		compresi quelli di manutenzione, finalizzati alla sicurezza del 
		territorio e alla difesa del suolo, ferma restando l'acquisizione 
		dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree di tutela ambientale. Per 
		tali interventi e per tali opere si prescinde dall'accertamento della 
		conformità urbanistica.
		
		Art. 90
		Opere e interventi per conto di altre strutture provinciali o enti 
		pubblici
		1. Su richiesta di altre strutture della Provincia, dei comuni, di altri 
		enti locali o di amministrazioni pubbliche, delle amministrazioni 
		separate dei beni di uso civico o di società a partecipazione pubblica 
		esercenti pubblici servizi, le strutture provinciali competenti in 
		materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione 
		ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, compatibilmente con 
		l'attuazione dei piani degli interventi, possono assumere l'esecuzione 
		diretta di lavori, diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, 
		d'interesse pubblico e inerenti, di norma, la difesa del suolo, la 
		rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della qualità 
		del territorio, delle proprietà silvo-pastorali, delle relative 
		infrastrutture e la prevenzione delle calamità naturali, nonché 
		l'esecuzione diretta di interventi d'infrastrutturazione del territorio 
		e di riadeguamento di ponti e di altre interferenze idrauliche, comprese 
		le relative attività di studio e di progettazione.
		2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal 
		piano generale delle opere di prevenzione della Provincia si applica la 
		vigente normativa provinciale in materia di protezione civile.
		3. L'attuazione degli interventi previsti da questo articolo è 
		subordinata alla messa a disposizione delle strutture competenti in 
		materia di foreste, di conservazione della natura e valorizzazione 
		ambientale e di sistemazione idraulica e forestale, da parte del 
		richiedente, dei fondi necessari, oppure alla compartecipazione, se 
		prevista dalle leggi provinciali di settore. Nel secondo caso si applica 
		l'articolo 94.
		
		Art. 91
		Affidamento di lavori di manutenzione a imprenditori agricoli o imprese 
		boschive
		1. Gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 10 e 
		dall'articolo 22, individuati nel regolamento, possono essere affidati 
		mediante cottimi fiduciari a imprenditori agricoli e forestali, singoli 
		o associati, che impiegano esclusivamente il lavoro proprio e dei 
		familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, macchine e 
		attrezzature di loro proprietà, con le modalità previste dall'articolo 
		25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore 
		dell'agricoltura di montagna).
		
		Art. 92
		Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in 
		economia
		1. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi di questo capo con 
		regolamento sono disciplinati, in particolare, i seguenti oggetti:
		a) attività negoziale e contrattuale, noli a caldo;
		b) varianti progettuali e compensazioni;
		c) termini e modalità di contabilizzazione e di collaudo dei lavori;
		d) compiti del personale preposto alla progettazione, all'esecuzione, 
		alla sorveglianza e alla rendicontazione dei lavori;
		e) contenuto dei progetti e delle perizie esecutive;
		f) adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
		g) ogni altro argomento necessario per disciplinare efficacemente i 
		lavori in economia. 
		
		Capo II
		Fondo forestale provinciale
		
		Art. 93
		Fondo forestale provinciale
		1. Per consentire l'esecuzione e la manutenzione di opere, di 
		infrastrutture forestali e di interventi di miglioramento dei patrimoni 
		forestali da parte della struttura provinciale competente in materia di 
		foreste, nonché la realizzazione degli interventi e delle misure 
		tecniche previste da questa legge da parte degli enti previsti 
		dall'articolo 57, commi 2 e 3, è mantenuto attivo il fondo forestale 
		provinciale costituito ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 
		23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree 
		forestali e delle loro risorse), presso l'istituto di credito cui è 
		affidato il servizio di tesoreria della Provincia.
		2. Al fondo forestale provinciale affluiscono:
		a) le somme depositate sul fondo prima dell'entrata in vigore di questo 
		titolo;
		b) gli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni 
		boschive disposte dai piani di gestione forestale aziendale e dai tagli 
		straordinari definiti dall'articolo 98 secondo i criteri stabiliti dal 
		regolamento, nonché altri fondi erogati dagli enti interessati;
		c) i versamenti disposti dagli enti individuati dall'articolo 57, commi 
		2 e 3, a titolo di restituzione delle somme loro anticipate;
		d) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia;
		e) i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17.
		3. Le somme previste dal comma 2, a esclusione di quelle indicate dalla 
		lettera d), sono depositate nel fondo a nome di ciascun ente 
		proprietario.
		4. Gli interessi attivi maturati sul fondo forestale provinciale sono 
		riservati alla tesoreria provinciale e introitati nel bilancio della 
		Provincia.
		
		Art. 94
		Utilizzazione del fondo forestale provinciale
		1. Alla gestione del fondo forestale provinciale provvede la 
		commissione forestale provinciale secondo le disposizioni di questo 
		articolo e del regolamento.
		2. La commissione forestale provinciale mette a disposizione della 
		struttura provinciale competente in materia di foreste, previa 
		autorizzazione di apposite aperture di credito, somme per le spese 
		relative alle opere e agli interventi sulla base dei progetti o delle 
		perizie predisposti dalla stessa struttura provinciale e approvati dalla 
		commissione. La commissione, inoltre, può autorizzare la struttura 
		provinciale a eseguire le opere previste nei progetti predisposti dalla 
		struttura provinciale e approvati dalla commissione, anche mediante 
		utilizzazione di una quota degli accantonamenti complessivi disponibili 
		sul fondo forestale provinciale, subordinatamente all'assunzione di un 
		provvedimento d'impegno alla restituzione, da parte dell'ente 
		interessato, entro un periodo massimo di cinque anni.
		3. La commissione forestale provinciale può concedere anticipazioni ai 
		comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli 
		altri enti individuati dall'articolo 57, comma 3, che partecipano alla 
		costituzione del fondo, oltre che alle forme associative pubbliche o 
		miste previste dall'articolo 59 e ai soggetti gestori dei boschi degli 
		enti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera 
		c), ordinando l'accredito delle relative somme presso le tesorerie degli 
		enti stessi, per le spese inerenti alla realizzazione degli interventi e 
		delle misure tecniche per la gestione dei boschi, secondo un piano 
		annuale predisposto e approvato dalla commissione forestale sulla base 
		delle proposte formulate dagli enti interessati. Le stesse anticipazioni 
		possono essere concesse anche per l'acquisto di aree boscate di 
		significativa entità, diretto all'accorpamento o al completamento della 
		proprietà.
		4. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 3 sono restituite dagli 
		enti beneficiari, senza interessi, in quote annuali, entro un periodo 
		massimo di dieci anni. 
		5. La commissione forestale provinciale può mettere a disposizione delle 
		strutture provinciali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e 
		forestali, previa autorizzazione di apposite aperture di credito, somme 
		per le spese relative alle opere e agli interventi di competenza, sulla 
		base dei progetti predisposti dalle strutture provinciali e approvati 
		dalla commissione, se questi interventi e opere rientrano fra quelli 
		previsti dall'articolo 17.
		
		Art. 95
		Commissione forestale provinciale
		1. Per la gestione del fondo forestale provinciale è istituita la 
		commissione forestale provinciale composta da:
		a) l'assessore cui è affidata la materia delle foreste, in qualità di 
		presidente;
		b) il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste;
		c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di 
		foreste;
		d) un rappresentante delle comunità, designato dai loro presidenti;
		e) due rappresentanti degli enti pubblici proprietari di boschi, 
		designati dal Consiglio delle autonomie locali;
		f) un rappresentante designato dall'Associazione provinciale delle 
		amministrazioni separate dei beni di uso civico, uno designato dalla 
		Magnifica Comunità di Fiemme e uno dalle Regole di Spinale e Manez 
		qualora partecipino al fondo;
		g) due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno delle organizzazioni 
		contadine, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più 
		rappresentative della provincia.
		2. La commissione forestale è nominata con deliberazione della Giunta 
		provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.
		3. Ai componenti della commissione forestale sono corrisposti i compensi 
		stabiliti dalle leggi provinciali vigenti.
		4. Con regolamento sono stabilite le modalità di funzionamento della 
		commissione forestale provinciale e di utilizzazione del fondo forestale 
		provinciale.
		
		
		Capo III
		Incentivi
		
		Art. 96
		Sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e 
		dell'ambiente naturale
		1. Per conseguire le finalità di questa legge garantendo la 
		conservazione e il miglioramento della qualità del territorio, del 
		patrimonio ecologico, del paesaggio e dell'ambiente, la Provincia 
		sostiene e sovvenziona:
		a) gli interventi e le opere di miglioramento ambientale previsti dal 
		comma 1 dell'articolo 22 che risultano coerenti con i criteri stabiliti 
		dai piani forestali e montani, nonché quelli previsti dai piani di 
		gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V;
		b) la redazione dei piani di gestione previsti dagli articoli 45, comma 
		6, 47, comma 3, 48 e 49;
		c) gli interventi indicati dalle misure di conservazione previste 
		dall'articolo 38;
		d) gli interventi previsti dall'articolo 64, comma 2.
		2. I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle aree per le 
		quali l'imposizione dei vincoli di tutela di riserva naturale 
		provinciale o di sito o di zona d'importanza comunitaria comporti 
		l'obbligo di un'utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in 
		atto hanno titolo a ottenere dalla Provincia un contributo, per un 
		periodo non superiore a sette anni successivi a quello di pubblicazione 
		nel Bollettino ufficiale della Regione della relativa deliberazione 
		istitutiva.
		3. La Provincia può concedere contributi ai proprietari, usufruttuari o 
		conduttori delle aree sottoposte al regime di gestione speciale prevista 
		dall'articolo 31, comma 2. 
		4. Livelli di contribuzione, criteri e modalità per la concessione e per 
		l'erogazione delle sovvenzioni previste da questo capo sono determinati 
		con deliberazione della Giunta provinciale. I contributi sono concessi 
		entro i limiti previsti dal regime degli aiuti di Stato, secondo la 
		vigente normativa comunitaria.
		
		Art. 97
		Sovvenzioni per la gestione forestale e per la valorizzazione della 
		filiera foresta - legno
		1. Per conseguire le finalità di questa legge, per promuovere le 
		attività di gestione forestale e, in generale, per favorire lo sviluppo 
		della filiera foresta - legno, la Provincia sostiene e sovvenziona:
		a) gli interventi previsti dalle lettere b), e), f) e h) del comma 1 
		dell'articolo 10 che risultano coerenti con i criteri stabiliti dai 
		piani forestali e montani, nonché quelli antincendio previsti dalla 
		lettera g) dello stesso comma non contenuti nel piano per la difesa dei 
		boschi dagli incendi;
		b) gli interventi a fini produttivi previsti dall'articolo 55;
		c) gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera a);
		d) lo sviluppo di un mercato locale del legno e degli altri prodotti 
		forestali, la differenziazione e il potenziamento dei suoi sbocchi, 
		l'attivazione di contratti di filiera, l'introduzione e il mantenimento 
		di sistemi di certificazione delle attività e dei prodotti forestali, 
		nonché l'utilizzo del legno certificato ai sensi dell'articolo 63, comma 
		1, lettere b), c), e) ed f);
		e) i progetti d'innovazione previsti dall'articolo 63, comma 1, lettera 
		d);
		f) la redazione dei piani previsti dall'articolo 57;
		g) i progetti diretti alla valorizzazione energetica del legno e al suo 
		uso nel settore delle costruzioni, previsti dall'articolo 63, comma 2.
		2. La Provincia attiva un sostegno specifico per la selvicoltura di 
		montagna, tenendo conto della funzione pubblica svolta dal bosco e degli 
		oneri della gestione in questo ambito.
		3. Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione degli 
		interventi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c), i proprietari dei 
		terreni o i soggetti cui è affidata la gestione ai sensi dell'articolo 
		58, comma 1, lettera c), o le forme associative previste dall'articolo 
		59.
		4. Per gli interventi previsti dall'articolo 63, comma 1, realizzati da 
		imprese diverse da quelle di utilizzazione forestale, nonché da ogni 
		tipo di impresa relativamente ai progetti previsti dalla lettera d) 
		dello stesso comma, si applicano la legge provinciale 13 dicembre 1999, 
		n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno 
		dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti 
		territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e 
		disposizione in materia di commercio), e la legge provinciale 12 luglio 
		1993, n. 17 (Servizi alle imprese), nonché la relativa disciplina 
		attuativa.
		5. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera g) del 
		comma 1 si applica la legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 
		(Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti 
		alternative di energia).
		6. Le modalità, il livello di contribuzione e i criteri per la 
		concessione degli incentivi previsti da questo articolo, diversi da 
		quelli di cui ai commi 4 e 5, sono fissati con deliberazione della 
		Giunta provinciale assicurando priorità a quelli da realizzare in aree 
		boscate certificate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle 
		forme di gestione associata previste dall'articolo 59 e ai soggetti le 
		cui proprietà sono gestite sulla base dei piani previsti dall'articolo 
		57. Premi per la vendita di assortimenti tondi e semilavorati sono 
		accordati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte 
		dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato sulla 
		quantità di legname venduto annualmente da ciascuno dei partecipanti, 
		anche attraverso uno specifico portale internet.
		7. Nella concessione dei contributi previsti da questo articolo e 
		dall'articolo 96 la Provincia attiva, per quanto possibile, fondi dello 
		Stato e dell'Unione europea, anche attraverso progetti di carattere 
		interregionale e internazionale.
		8. Le agevolazioni previste da questo articolo non sono cumulabili con 
		altre concesse per le stesse finalità dalla Provincia.
		9. L'efficacia di questo articolo decorre dall'anno finanziario 
		successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
		Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di 
		compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli 
		articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
		
		Titolo X
		Disposizioni comuni
		
		Capo I
		Disposizioni di gestione forestale e d'uso delle infrastrutture 
		forestali
		
		Art. 98
		Disposizioni forestali provinciali
		1. Con regolamento sono approvate le disposizioni forestali 
		provinciali che disciplinano:
		a) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per lo 
		svolgimento delle attività selvicolturali; in particolare il regolamento 
		fissa le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle 
		piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione prevista dal comma 2, 
		lettera a);
		b) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per 
		l'esercizio del pascolo;
		c) i tempi, i modi e le prescrizioni di carattere generale per la 
		raccolta e per il trasporto di piante, parti di esse e prodotti 
		secondari del bosco, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo 
		II;
		d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 
		2, individuando i casi in cui il rilascio può essere delegato dalla 
		struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici 
		periferici;
		e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei 
		rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette 
		a vincolo idrogeologico.
		2. Sono soggetti ad autorizzazione della struttura provinciale 
		competente in materia di foreste i seguenti interventi e attività:
		a) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco, 
		anche in tempi e con modi difformi da quanto stabilito dal regolamento 
		previsto dal comma 1, stabilendo al riguardo le necessarie prescrizioni 
		tecniche;
		b) i tagli straordinari eseguiti all'infuori di quanto previsto nei 
		piani disciplinati dall'articolo 57;
		c) l'esercizio del pascolo in bosco e l'attraversamento delle zone 
		boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo, per quanto non 
		già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione forestale 
		aziendale;
		d) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in tempi e con modi 
		difformi da quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 1, per 
		quanto non già autorizzato con l'approvazione del piano di gestione 
		forestale aziendale;
		e) le sostituzioni di specie.
		3. Per la realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal 
		comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è 
		sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata da un 
		progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato, da presentare agli 
		uffici periferici della struttura provinciale competente in materia di 
		foreste, salvo ricorso a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3.
		
		Art. 99
		Disciplina dei beni di uso civico nel territorio montano e forestale
		1. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione 
		provinciale in materia di amministrazione dei beni di uso civico, nel 
		caso in cui l'applicazione o l'attuazione delle disposizioni previste da 
		questa legge incide su tali beni o sui diritti d'uso associati, con 
		regolamento sono definite le forme di coordinamento procedurale con le 
		disposizioni della normativa provinciale in materia di amministrazione 
		degli usi civici, relative alla variazione, alla sospensione e 
		all'estinzione dei diritti di uso civico.
		2. In particolare, se la pianificazione delle aree protette operata ai 
		sensi del titolo V, impone vincoli alla fruibilità dei diritti di uso 
		civico esistenti, l'approvazione dei piani è subordinata 
		all'espletamento delle procedure previste dalla normativa provinciale in 
		materia di amministrazione degli usi civici, relative alla variazione, 
		alla sospensione e all'estinzione dei diritti di uso civico.
		3. Si prescinde dall'osservanza delle disposizioni della vigente 
		normativa provinciale in materia di amministrazione degli usi civici 
		relative alla variazione, alla sospensione e all'estinzione dei diritti 
		di uso civico nei seguenti casi:
		a) realizzazione delle infrastrutture forestali di cui all'articolo 62;
		b) realizzazione degli interventi previsti dal piano per la difesa dei 
		boschi dagli incendi;
		c) regolamentazione dei tagli prevista dalla pianificazione forestale e 
		dalle disposizioni forestali provinciali di cui all'articolo 98.
		
		Art. 100
		Disciplina della viabilità forestale
		1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei 
		terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della 
		conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il 
		comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la 
		procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito 
		dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e 
		classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei 
		boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite 
		all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente 
		compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le 
		predette infrastrutture.
		2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la 
		circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla 
		sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvopastorali e dei rifugi 
		alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o 
		funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal 
		proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza.
		3. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, 
		inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di 
		autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal 
		proprietario della strada. L'autorizzazione non è richiesta per i 
		veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, 
		nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di 
		beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è 
		richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone 
		portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 
		provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere 
		architettoniche in provincia di Trento).
		4. Con regolamento, da emanare sentita anche l'Associazione provinciale 
		delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, sono definiti i 
		criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e 
		delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il 
		rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per 
		l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e 
		dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Nella 
		determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non 
		adibite al servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle 
		procedure funzionali a tale classificazione il regolamento tiene conto 
		dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche 
		di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e 
		stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con 
		caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di 
		carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.
		5. Il regolamento in particolare:
		a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova classificazione o 
		la modifica di quelle esistenti, comprendendo comunque tra questi i 
		comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente 
		in materia di foreste nonché i proprietari della strada; inoltre dispone 
		la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;
		b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del 
		parere dei soggetti proprietari dei boschi, nonché della struttura 
		provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può 
		prevedere che il parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una 
		conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita dal medesimo 
		regolamento;
		c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi se le 
		strade oggetto di classificazione ricadono a cavallo di due o più 
		comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che 
		consenta l'adozione della classificazione o della variazione di 
		classificazione esclusivamente in caso di unanimità; se in conferenza 
		non è raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta 
		provinciale, che provvede in via definitiva;
		d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei 
		confronti delle classificazioni operate dai comuni.
		6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante 
		apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di un 
		apposito segnale riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade 
		forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco il segnale è 
		integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo 
		autorizzazione". Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea 
		barriera di chiusura. 
		7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo con riguardo alle 
		strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali 
		soggette a vincolo idrogeologico, comprese le mulattiere, i sentieri, le 
		piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e simili, è vietata la 
		circolazione di qualsiasi veicolo a motore, a eccezione di quelli 
		adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali 
		e dei rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di 
		pubblici servizi o funzioni o comunque per la necessaria manutenzione.
		8. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico 
		e negli alvei dei corsi d'acqua è vietata la circolazione dei veicoli a 
		motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le 
		deroghe di cui ai commi 2 e 7.
		
		Capo II
		Partecipazione, comunicazione, formazione e ricerca
		
		Art. 101
		Partecipazione e concertazione
		1. La Provincia attiva strumenti operativi di partecipazione e di 
		concertazione ai quali concorrono rappresentanti delle istituzioni, 
		delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli 
		ordini e dei collegi professionali, dei proprietari forestali nonché 
		delle associazioni portatrici d'interessi diffusi.
		2. Gli strumenti operativi di partecipazione e di concertazione sono 
		attivati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione o possono 
		realizzarsi in riunioni nelle quali le strutture provinciali convocano i 
		soggetti interessati per presentare ed esaminare, tra gli altri, i piani 
		degli interventi.
		3. Il regolamento può prevedere che le forme di partecipazione e di 
		concertazione previste ai sensi di questo articolo siano obbligatorie 
		per l'attivazione di determinate procedure previste dalla legge.
		
		Art. 102
		Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive
		1. Le attività di qualificazione e di aggiornamento degli addetti 
		alle utilizzazioni boschive sono promosse dalla Giunta provinciale, che 
		adotta un programma di corsi informativi e formativi a prevalente 
		carattere pratico-applicativo realizzati, di norma, attraverso la 
		struttura provinciale competente in materia di foreste.
		2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre le spese relative ai 
		corsi, nonché quelle per lo svolgimento di attività dimostrative, a 
		carico del bilancio della Provincia.
		3. Per facilitare la frequenza ai corsi la Provincia può assicurare la 
		fruizione agevolata di servizi ed erogare sussidi ai partecipanti che 
		non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre 
		agevolazioni.
		4. A tutti i frequentanti che ne sono privi la Provincia garantisce 
		l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie 
		professionali.
		5. Al termine dei corsi, se previsto dal relativo programma, la 
		Provincia rilascia un attestato a coloro che hanno frequentato con 
		profitto i corsi.
		6. Con regolamento sono disciplinate le modalità per l'ottenimento del 
		patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle 
		utilizzazioni forestali.
		
		Art. 103
		Studi, indagini e ricerche
		1. Per le finalità e gli obiettivi di questa legge la Provincia 
		affida incarichi e promuove la ricerca, la sperimentazione, lo studio e 
		la divulgazione, anche mediante apposite convenzioni con istituti, enti, 
		centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie 
		e privati professionisti.
		2. Per la realizzazione delle iniziative previste da questo articolo 
		possono essere stipulati accordi, anche a titolo oneroso, con i 
		proprietari di boschi e di terreni al fine di garantirne la 
		disponibilità per il tempo necessario, secondo quanto previsto dalla 
		vigente normativa provinciale.
		3. Le strutture, i beni mobili e immobili a diverso titolo affidati in 
		gestione alle strutture provinciali competenti possono essere destinati 
		anche ad attività didattiche, di studio e di promozione, in relazione ai 
		compiti loro affidati.
		
		Art. 104
		Comunicazione, formazione e promozione
		1. La Provincia realizza e promuove iniziative d'informazione e di 
		educazione riguardanti:
		a) la convivenza con i pericoli naturali, i livelli di protezione e il 
		rischio residuo, sulla base di un giusto equilibrio fra timore, 
		consapevolezza e livelli di protezione;
		b) foreste, fauna, natura e ambiente, per far crescere la consapevolezza 
		del loro ruolo e sviluppare il principio della responsabilità rispetto a 
		quello del divieto;
		c) le aree protette e le foreste demaniali quali ambiti in cui 
		sviluppare formazione e ricerca, sperimentazione e innovazione di 
		modelli dell'uso ecocompatibile del territorio e delle sue risorse;
		d) iniziative di informazione su proprietà collettive e diritti di uso 
		civico.
		2. La struttura provinciale competente in materia di foreste collabora 
		con la struttura provinciale competente in materia di servizi 
		antincendio e di protezione civile nell'attività di:
		a) divulgazione presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado 
		delle tematiche connesse agli incendi;
		b) organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla 
		preparazione di soggetti per le attività di previsione, di prevenzione 
		degli incendi boschivi e di lotta attiva contro gli incendi;
		c) informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti 
		l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in 
		situazioni di pericolo.
		3. La Provincia può promuovere intese con le associazioni ambientaliste, 
		venatorie e di volontariato per diffondere la consapevolezza 
		dell'esigenza di salvaguardare i boschi dagli incendi.
		4. La Provincia promuove e coordina le iniziative volte al 
		riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell'ambiente 
		naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione. A tal fine 
		sostiene le iniziative dirette a perseguire tale obiettivo, nei casi e 
		con le modalità indicate con apposita deliberazione della Giunta 
		provinciale.
		5. Nei programmi provinciali di formazione professionale sono previsti 
		corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione 
		dei parchi e delle altre aree protette.
		6. La Provincia promuove corsi sulle tecniche di gestione dell'ambiente 
		naturale, nonché corsi di formazione sui problemi della tutela 
		dell'ambiente naturale per gli insegnanti di ogni ordine e grado, anche 
		mediante convenzioni stipulate con università, istituti e altri enti 
		specializzati.
		7. La Provincia promuove e sostiene forme di educazione civica per il 
		rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in 
		collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e 
		le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini 
		istituzionali la protezione dell'ambiente.
		
		Titolo XI
		Vigilanza e sanzioni
		
		Capo I
		Funzioni di vigilanza
		
		Art. 105
		Vigilanza
		1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo 
		forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia, 
		agli organi di pubblica sicurezza.
		2. Concorrono alla vigilanza sull'applicazione di questa legge i custodi 
		appartenenti al servizio di custodia forestale. I custodi forestali 
		della Magnifica Comunità di Fiemme sono incaricati della vigilanza 
		limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e 
		dell'articolo 100 in materia di viabilità forestale.
		3. Concorrono alla vigilanza sull' applicazione di questa legge, 
		inoltre:
		a) i dipendenti dagli enti di gestione dei parchi addetti alla 
		sorveglianza del parco, limitatamente alle disposizioni del capo II del 
		titolo IV, del titolo V e dell'articolo 100;
		b) gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle 
		riserve, limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e 
		dell'articolo 100;
		c) i guardiapesca delle associazioni pescatori sportivi provinciali, 
		limitatamente alle disposizioni del capo II del titolo IV e 
		dell'articolo 100.
		4. Le forme e le modalità di coordinamento dei dipendenti dagli enti di 
		gestione dei parchi previsti dal comma 3, lettera a), con l'attività del 
		corpo forestale provinciale per l'espletamento delle funzioni previste 
		da questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta 
		provinciale.
		
		Art. 106
		Servizio di custodia forestale
		1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al 
		miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di 
		proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio 
		dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello 
		svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari 
		forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni 
		forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di 
		sviluppo rurale.
		2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i 
		beni da esse amministrati, e le Regole di Spinale e Manez assicurano il 
		servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro 
		proprietà, in forma associativa, con riferimento ai territori 
		individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri 
		definiti con il regolamento previsto dal comma 6.
		3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il servizio di custodia 
		forestale su tutti i beni silvo-pastorali dei comuni e delle 
		amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse 
		amministrati, ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità, come 
		individuate ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, può essere 
		assicurato dalla comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e, 
		ove presenti, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso 
		civico e le Regole di Spinale e Manez.
		4. Per la partecipazione degli enti pubblici alle forme associative 
		previste dal comma 2, si applica la vigente legislazione regionale in 
		materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.
		5. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti negli ambiti 
		territoriali previsti dal comma 2 possono usufruire del servizio di 
		custodia forestale, concorrendo alla copertura delle spese, sulla base 
		di un'apposita convenzione.
		6. Il regolamento definisce:
		a) i criteri in base ai quali la Giunta provinciale, sentito il 
		Consiglio delle autonomie locali e l'Associazione provinciale delle 
		amministrazioni separate dei beni di uso civico, individua i territori 
		su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale e li suddivide 
		in zone di vigilanza, anche tenendo conto dei terreni conferiti per la 
		gestione associata secondo quanto previsto dall'articolo 59 e delle 
		esigenze di coordinamento della lettera c);
		b) le modalità di svolgimento del servizio di custodia boschiva;
		c) le forme e le modalità del concorso alla vigilanza sull'applicazione 
		di questa legge da parte dei custodi appartenenti al servizio di 
		custodia forestale di cui al comma 2 dell'articolo 105 nonché le forme 
		di coordinamento del servizio di custodia forestale con l'attività del 
		corpo forestale provinciale, con particolare riferimento all'attività di 
		interesse pubblico nel settore ambientale e in quello della protezione 
		civile.
		7. I custodi forestali possono esercitare le loro funzioni anche fuori 
		dai confini della rispettiva zona di vigilanza, in casi di particolare 
		necessità, secondo le modalità definite con regolamento.
		8. La Provincia concorre agli oneri di gestione e di funzionamento del 
		servizio di custodia forestale attraverso il fondo previsto 
		dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 
		(Norme in materia di finanza locale). Con deliberazione la Giunta 
		provinciale definisce i criteri in base ai quali ripartire il fondo fra 
		i beneficiari.
		
		Capo II
		Sanzioni
		
		Art. 107
		Sanzioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato, nonché delle sanzioni previste in materia di 
		prevenzione dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, per le 
		violazioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si applicano le
		seguenti sanzioni amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chiunque violi i 
		divieti previsti dall'articolo 11, commi 1, 2, e 3;
		b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chiunque violi i 
		divieti previsti dall'articolo 11, comma 4;
		c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza 
		degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dall'articolo 11, 
		comma 6;
		d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per le violazioni delle 
		disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di difesa dei 
		boschi dagli incendi non espressamente previste da questo articolo.
		2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c) 
		sono raddoppiate se nuovamente commesse.
		
		Art. 108
		Sanzioni in materia di protezione della flora alpina e della fauna 
		inferiore
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e 
		regolamentari che, ai sensi degli articoli 25 e 27, disciplinano la 
		protezione della flora alpina, si applicano le seguenti sanzioni 
		amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 5 a 50 euro:
		1) per ogni stelo fiorifero raccolto o detenuto oltre il limite 
		giornaliero consentito dal regolamento, per ognuna delle specie della 
		flora spontanea diverse da quelle elencate nel regolamento;
		2) per ogni pianta tutelata elencata nel regolamento, proveniente da 
		colture fatte in giardino e in stabilimenti di floricoltura posta in 
		commercio priva del certificato di provenienza redatto dal floricoltore;
		b) il pagamento di una somma da 10 a 100 euro per ogni pianta, o parte 
		di essa, appartenente a una delle specie vegetali particolarmente 
		tutelate elencate nel regolamento, distrutta, danneggiata, raccolta, 
		detenuta o commercializzata;
		c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro:
		1) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di muschi allo stato 
		fresco o di licheni, raccolto o detenuto oltre il limite giornaliero 
		consentito dal regolamento;
		2) per ogni chilogrammo, o frazione di chilogrammo, per ognuna delle 
		specie di piante erbacee indicate nel regolamento, raccolto o detenuto 
		oltre il limite giornaliero o raccolto al di fuori del periodo o 
		dell'orario consentiti dal regolamento;
		d) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per chiunque non ottempera 
		alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata per la 
		raccolta di piante protette o di parti di esse per scopi scientifici, 
		didattici, farmaceutici od officinali;
		e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni della 
		legge o del regolamento non espressamente previste da questo comma.
		2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e 
		regolamentari che, ai sensi degli articoli 26 e 27, disciplinano la 
		protezione della fauna inferiore, si applicano le seguenti sanzioni 
		amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro:
		1) per chiunque altera, disperde o distrugge nidi di formiche o asporta 
		uova, larve o adulti di tale specie o raccoglie uova o girini di anfibi;
		2) per la violazione delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione 
		rilasciata per scopi scientifici e didattici, nei casi previsti dal 
		regolamento, per la raccolta di nidi di formiche, di uova, di larve o 
		adulti di tale specie e per la cattura di specie della fauna inferiore;
		b) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro:
		1) per chiunque raccoglie, offre in vendita e commercia nidi di 
		formiche, nonché uova, larve o adulti di tale specie;
		2) per ogni chilogrammo o frazione di specie della fauna inferiore per 
		le quali il regolamento non consente la raccolta, o di esemplari 
		appartenenti al genere Helix o al genere Rana raccolti oltre il limite 
		quantitativo giornaliero o al di fuori del periodo o dell'orario 
		consentiti dal regolamento;
		c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle 
		disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di protezione 
		della flora alpina e della fauna inferiore non espressamente previste da 
		questo comma.
		3. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), 
		comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca 
		dell'intero prodotto raccolto, alla quale procede direttamente il 
		personale che accerta l'infrazione.
		4. Le violazioni previste dal comma 2 comportano, oltre alla sanzione 
		amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero prodotto, alla quale 
		procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. Il prodotto 
		della confisca, se morto e commestibile, è consegnato, previa ricevuta, 
		a istituti di beneficenza o assistenza; se vivo è liberato; diversamente 
		il personale procede alla distruzione. Della destinazione, della 
		distruzione o della liberazione è fatta menzione nel verbale di 
		accertamento dell'infrazione.
		5. Gli agenti incaricati dell'osservanza di questa legge, per i 
		necessari controlli, possono intimare formalmente l'apertura dei 
		contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto indicati dal 
		comma 7, oltre che nelle zone di naturale diffusione delle formiche, 
		delle lumache e delle rane, anche lungo le strade di accesso a tali zone 
		e lungo le strade che, pur restandone al di fuori, servono a chi vuole 
		accedervi.
		6. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il 
		prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è 
		raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente 
		verbalizzante.
		7. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a 
		formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari 
		controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, 
		con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come 
		autovetture, roulotte e simili.
		8. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b), c) e d), 
		nonché quelle previste dal comma 2 sono raddoppiate se nuovamente 
		commesse.
		
		Art. 109
		Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei funghi
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e 
		regolamentari che, ai sensi dell'articolo 28, disciplinano la raccolta 
		dei funghi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni chilogrammo, o 
		frazione di chilogrammo, di funghi raccolti oltre la quantità 
		giornaliera consentita per persona o oltre l'orario consentito previsti 
		dal regolamento;
		b) il pagamento di una somma da 25 a 150 euro per ogni chilogrammo, o 
		frazione di chilogrammo, di funghi raccolti in difetto della denuncia o 
		del pagamento della somma previsti dal regolamento;
		c) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per ogni chilogrammo, o 
		frazione di chilogrammo, di funghi raccolti nelle zone interdette nei 
		casi previsti dal regolamento;
		d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per il raccoglitore che 
		nella raccolta o nel trasporto dei funghi non si attenga alle modalità 
		previste dal regolamento;
		e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per chiunque danneggia o 
		distrugge i funghi sul terreno;
		f) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per le violazioni delle 
		disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina 
		della raccolta dei funghi non espressamente previste da questo articolo.
		2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c), comportano, 
		oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera 
		quantità di funghi, alla quale procede direttamente il personale che 
		accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono consegnati, previa 
		ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In caso di dubbia 
		commestibilità i funghi confiscati sono distrutti. Della destinazione o 
		della distruzione è fatta menzione nel verbale di accertamento 
		dell'infrazione.
		3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il 
		prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è 
		raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente 
		verbalizzante.
		4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a 
		formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari 
		controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, 
		con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come 
		autovetture, roulotte e simili.
		5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere b) e c), 
		sono raddoppiate se nuovamente commesse.
		
		Art. 110
		Sanzioni in materia di disciplina della raccolta dei tartufi
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e 
		regolamentari che, ai sensi dell'articolo 29, disciplinano la ricerca, 
		la raccolta e la commercializzazione dei tartufi, si applicano le 
		seguenti sanzioni amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la ricerca e per ogni 
		chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolto senza 
		tesserino di idoneità;
		b) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per ogni chilogrammo, o 
		frazione di chilogrammo, di specie non consentite dal regolamento o, per 
		le specie consentite, in periodi di divieto o oltre la quantità 
		consentita dal regolamento;
		c) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la ricerca o per ogni 
		chilogrammo, o frazione di chilogrammo, di tartufi raccolti in 
		difformità rispetto alle modalità o agli orari previsti dal regolamento;
		d) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per la raccolta di 
		tartufi immaturi o avariati;
		e) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per il commercio di 
		tartufi freschi nel periodo in cui non è consentita la raccolta o 
		appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità 
		prescritte dall'articolo 7 della legge n. 752 del 1985;
		f) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per la lavorazione e per 
		il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da 
		quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752 del 1985;
		g) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per il commercio di 
		tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli 
		articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752 del 1985;
		h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle 
		disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di disciplina 
		della raccolta dei tartufi non espressamente previste da questo 
		articolo. 
		2. Le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), 
		comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca 
		dell'intero prodotto, alla quale procede direttamente il personale che 
		accerta l'infrazione, nonché la sospensione del tesserino di idoneità 
		per la raccolta dei tartufi per un periodo da uno a due anni, anche in 
		caso di pagamento in misura ridotta. Il prodotto confiscato è 
		consegnato, previa ricevuta, a istituti di beneficenza o assistenza. In 
		caso di dubbia commestibilità i tartufi confiscati sono distrutti. Della 
		destinazione o della distruzione è fatta menzione nel verbale di 
		accertamento dell'infrazione.
		3. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare il 
		prodotto soggetto a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è 
		raddoppiata, previa stima della quantità detenuta da parte dell'agente 
		verbalizzante.
		4. Le violazioni previste da questo articolo sono presunte quando, a 
		formale intimazione, è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari 
		controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, 
		con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come 
		autovetture, roulotte e simili.
		5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b) e c), 
		sono raddoppiate se nuovamente commesse.
		
		Art. 111
		Sanzioni in materia di vincolo idrogeologico, di foreste e di pascoli
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto 
		costituisce reato, per le violazioni delle disposizioni legislative e 
		regolamentari che, ai sensi del titolo III, capo II, disciplinano 
		l'applicazione del vincolo idrogeologico, nonché dell'articolo 98, si 
		applicano le seguenti sanzioni amministrative:
		a) il pagamento di una somma da 5 a 30 euro per ogni metro cubo di 
		terreno movimentato, calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o 
		al riporto, in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 
		16 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge 
		o del regolamento; di una somma da 150 a 900 euro in caso di 
		inosservanza di prescrizioni non valutabile in termini di volumetria del 
		terreno movimentato; la sanzione prevista da questa lettera si applica 
		anche per i movimenti di terra connessi alla realizzazione degli 
		interventi sanzionati alla lettera b);
		b) il pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro per ogni ara di bosco, 
		calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma 
		d'uso in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o 
		in assenza delle verifiche previste dall'articolo 15 o in violazione 
		delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento; 
		di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza di prescrizioni 
		non valutabili in termini di superficie interessata dalla 
		trasformazione;
		c) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro in caso di inosservanza 
		degli ordini e delle modalità di ripristino previsti dagli articoli 17 e 
		18;
		d) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni capo di bestiame 
		lasciato pascolare senza l'autorizzazione prevista dalle disposizioni 
		forestali previste dall'articolo 98;
		e) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni capo di bestiame 
		lasciato pascolare in violazione delle prescrizioni, delle modalità o al 
		di fuori dei casi previsti dalle disposizioni forestali previste 
		dall'articolo 98;
		f) il pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del valore della 
		pianta per ogni pianta tagliata in assenza di autorizzazione o sradicata 
		o danneggiata a morte; il valore della pianta è definito con le modalità 
		e la procedura previste dal regolamento;
		g) il pagamento di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e 
		il valore della pianta per ogni pianta danneggiata, fatto salvo quanto 
		previsto dalla lettera f);
		h) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque violi le 
		disposizioni forestali previste dall'articolo 98 non espressamente 
		richiamate da questo articolo;
		i) il pagamento di una somma da 30 a 300 euro per chiunque circoli con 
		un veicolo a motore di qualsiasi tipo sulle strade forestali, sulle 
		piste di esbosco, sulle aree forestali, sulle aree pascolive, sugli 
		improduttivi, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci e negli 
		alvei, senza averne titolo;
		j) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per le violazioni delle 
		disposizioni di questa legge o del regolamento in materia di vincolo 
		idrogeologico, di foreste e di pascoli non espressamente richiamate da 
		questo articolo.
		2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1, lettere a), b), c), 
		f) e i), sono raddoppiate se nuovamente commesse.
		
		Art. 112
		Sanzioni in materia di aree protette
		1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste 
		dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge 
		quadro sulle aree protette), e delle altre leggi vigenti, si applica la 
		sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro per 
		chiunque violi le disposizioni contenute nel titolo V, nonché le 
		disposizioni contenute negli atti istitutivi dei parchi naturali 
		provinciali e delle riserve, e quelle emanate dagli enti di gestione 
		delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle norme 
		regolamentari alle quali rinviano le disposizioni del titolo V.
		2. Per chiunque realizzi opere e interventi senza acquisire la 
		preventiva valutazione d'incidenza ambientale, nei casi indicati 
		dall'articolo 39 o dal regolamento, si applica la sanzione 
		amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro.
		3. Per le violazioni delle disposizioni più restrittive rispetto alle 
		previsioni della legislazione provinciale di settore o di questa legge 
		per le aree naturali protette, contenute negli atti istitutivi dei 
		parchi naturali provinciali e delle riserve, nonché di quelle emanate 
		dagli enti di gestione delle aree naturali protette, continuano ad 
		applicarsi le sanzioni previste da tali leggi provinciali, raddoppiate 
		nelle misure minima, massima e fissa. In tali casi l'emissione 
		dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista 
		dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al 
		sistema penale), spetta alla struttura provinciale competente secondo la 
		legge provinciale di settore.
		4. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate 
		se nuovamente commesse.
		5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 
		1, 2 e 3, o dalla denuncia all'autorità giudiziaria, l'ente di gestione 
		dell'area protetta, sentito il responsabile della violazione, gli ordina 
		di compiere entro un congruo termine o immediatamente, se è urgente, 
		quanto risulta necessario per ridurre in pristino lo stato dei luoghi e 
		comunque per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti 
		dall'infrazione commessa.
		6. Se il responsabile non provvede al ripristino o questo comporta 
		speciali cautele, il ripristino è eseguito a cura del competente ente di 
		gestione dell'area protetta, con addebito dell'onere sostenuto a carico 
		del responsabile. Per la riscossione delle somme corrispondenti si 
		provvede con le modalità e le procedure previste dall'articolo 51 della 
		legge provinciale n. 7 del 1979.
		
		Art. 113
		Disposizioni comuni alle sanzioni
		1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata 
		ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata 
		dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
		e impiegati (media nazionale) verificatasi nei cinque anni precedenti. 
		All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta 
		provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle 
		sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio 
		dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie 
		aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se 
		la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero 
		per difetto se è inferiore a detto limite.
		2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo 
		capo si osserva, se non diversamente stabilito, la legge n. 689 del 
		1981.
		3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, 
		l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione 
		prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al 
		dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e 
		montane.
		4. Le somme riscosse ai sensi di questo capo sono introitate nel 
		bilancio della Provincia.
		
		Titolo XII
		Disposizioni finali
		
		Capo I
		Abrogazioni, disposizioni transitorie e finanziarie
		
		Art. 114
		Efficacia della legge, disposizioni transitorie e di prima applicazione
		1. Le strutture provinciali competenti curano le attività necessarie per 
		l'attuazione di questa legge.
		2. I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo 
		differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole 
		disposizioni di questa legge e dei regolamenti stessi. Fino a tali date 
		continuano ad applicarsi le disposizioni elencate nell'articolo 115, 
		nonché le disposizioni regolamentari previgenti.
		3. Restano fermi gli atti amministrativi, compresi regolamenti, piani e 
		programmi,
		adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della 
		data di entrata in vigore di questa legge e delle disposizioni della 
		legge provinciale n. 18 del 1976, nel testo previgente alle 
		modificazioni apportate dal titolo VIII.
		4. Il comitato tecnico forestale, il comitato scientifico dei parchi e 
		la commissione forestale provinciale, nominati ai sensi delle 
		disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di 
		questa legge, continuano a operare fino alla scadenza nella composizione 
		prevista da tali disposizioni. Alla scadenza questi organi sono 
		ricostituiti secondo la composizione prevista dagli articoli 20, 52 e 95 
		di questa legge.
		5. Quando è prevista la rappresentanza delle comunità negli organi 
		indicati dal comma 4, se alla data della loro nomina le comunità non 
		sono attivate, alla designazione dei rappresentanti provvedono i 
		comprensori.
		6. Se alla data di nomina degli organi collegiali sono ancora 
		applicabili, ai sensi del comma 2, le disposizioni vigenti prima della 
		data di entrata in vigore di questa legge, gli organi collegiali 
		ricostituiti svolgono i compiti e le funzioni che tali disposizioni 
		attribuiscono
		ai corrispondenti organi collegiali.
		
		Art. 115
		Abrogazioni
		1. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da 
		questa legge cessano di applicarsi, nell'ordinamento provinciale, le 
		seguenti disposizioni:
		a) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma 
		della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
		b) regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento 
		per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il 
		riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di 
		terreni montani);
		c) legge regionale 5 novembre 1968, n. 37 (Norme per lo svolgimento del 
		servizio di vigilanza boschiva);
		d) legge regionale 11 novembre 1971, n. 39 (Norme per l'esecuzione delle 
		opere di sistemazione dei bacini montani).
		2. Con effetto dalle date indicate dai regolamenti previsti da questa 
		legge sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
		a) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 (Norme per la tutela di 
		alcune specie della fauna inferiore);
		b) legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 (Protezione della flora 
		alpina);
		c) legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio 
		di custodia forestale);
		d) capo I, capo III e articolo 18 della legge provinciale 31 ottobre 
		1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);
		e) legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il 
		potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);
		f) legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in 
		materia forestale);
		g) articolo 25 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
		h) articoli 13 e 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;
		i) articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 
		8;
		j) legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia 
		dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico);
		k) legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta 
		dei funghi);
		l) legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle 
		aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 
		23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 
		30), tranne l'articolo 13;
		m) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, 
		raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi 
		provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente 
		montano), tranne gli articoli 10 e 11;
		n) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi 
		naturali);
		o) articoli 15, 16, 17 e 18 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 
		28;
		p) articoli 24 e 25 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38;
		q) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18 (Norme sulla circolazione di 
		veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a 
		vincolo idrogeologico a modifica della legge provinciale 23 novembre 
		1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree 
		forestali e delle loro risorse", e successive modificazioni);
		r) capo I (Norme per il servizio di custodia forestale) del titolo II 
		della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
		s) articolo 5 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24;
		t) articolo 4, comma 12, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
		u) articolo 152, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 
		22;
		v) legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei 
		funghi);
		w) articolo 57 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;
		x) legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 (Modificazioni alle leggi 
		provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree 
		forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di 
		interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di 
		valorizzazione della produzione legnosa);
		y) articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;
		z) legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11, concernente "Integrazioni 
		alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore 
		delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge 
		provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 
		1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della 
		fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)";
		aa) articoli da 19 a 27 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22;
		bb) articoli 20 e 62 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
		cc) articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
		dd) tabella A, numero 4, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
		ee) articolo 7, comma 1, lettera q), della legge provinciale 12 febbraio 
		1996, n. 3;
		ff) articoli 61 e 63 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
		gg) articoli 10, 20 e 39 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
		hh) articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
		ii) articolo 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
		jj) articolo 8 (Interventi per il rimboschimento artificiale) della 
		legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17;
		kk) articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
		ll) articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
		mm) articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
		nn) articoli 53, 54 e 104 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 
		1;
		oo) articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
		pp) articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2003, 
		n. 19-140/Leg;
		qq) articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, 
		relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
		della flora e della fauna selvatiche;
		rr) legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12, concernente 
		"Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48 
		(Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro 
		risorse) in materia di strade forestali";
		ss) articolo 24 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
		tt) articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
		uu) articolo 19, comma 1, lettera e), e articolo 48 della legge 
		provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
		vv) articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, 
		n. 11;
		ww) articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8.
		3. I regolamenti previsti da questa legge indicano le singole 
		disposizioni abrogate ai sensi del comma 2 e le disposizioni 
		regolamentari abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
		
		Art. 116
		Disposizioni finanziarie
		1. Per i fini degli articoli richiamati nella tabella A le spese 
		sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa 
		disposti per i fini delle disposizioni previste nei capitoli del 
		documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 
		2006- 2008, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità 
		previsionali di base di riferimento.
		2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le 
		variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo 
		comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.
		La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
		Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
		osservare come legge della Provincia.
		
		Trento, 23 maggio 2007
		IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
		
		Lorenzo Dellai
		Tabella A
		Riferimento delle spese (articolo 116)
| 
					 Articolo  | 
					
					 Descrizione  | 
					
					 Capitolo  | 
					
					 
					Unità  | 
				
| 
					 5  | 
					
					 Monitoraggio e sistema informativo forestale e montano  | 
					
					 
					805520  | 
					
					 
					80.30.210  | 
				
| 
					 11, comma 7  | 
					
					 Difesa dei boschi dagli incendi  | 
					
					 805520  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 12  | 
					
					 Prevenzione e lotta fitosanitaria  | 
					
					 805520  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 17  | 
					
					 Interventi compensativi e depositi cauzionali  | 
					
					 805520  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 18, comma 5  | 
					
					 Interventi diretti per mancata esecuzione dei lavori  | 
					
					 805520  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 20, comma 5 
					52, comma 6  | 
					
					 
					Compensi 
					componenti:  | 
					
					 
					151500  | 
					
					 
					15.5.120  | 
				
| 
					 33, comma 2  | 
					
					 Partecipazione all'istituzione e gestione di aree protette  | 
					
					 905000  | 
					
					 90.10.150  | 
				
| 
					 35, comma 4  | 
					
					 Incentivi aree protette  | 
					
					 806400  | 
					
					 80.40.220  | 
				
| 
					 42  | 
					
					 Funzionamento enti parco  | 
					
					 
					806000  | 
					
					 
					80.40.110  | 
				
| 
					 58  | 
					
					 Attività di gestione forestale  | 
					
					 805560  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 59  | 
					
					 Gestione associata  | 
					
					 805560  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 60  | 
					
					 Promozione, assistenza e servizi  | 
					
					 
					615450  | 
					
					 
					61.22.110  | 
				
| 
					 63  | 
					
					 
					Azioni per la 
					valorizzazione delle filiere foresta - legno e legno -  | 
					
					 
					805520  | 
					
					 
					80.30.210  | 
				
| 
					 68  | 
					
					 Istituzione Agenzia provinciale delle foreste demaniali  | 
					
					 
					805580  | 
					
					 
					80.30.210  | 
				
| 
					 72, 74 e 87  | 
					
					 Acquisizione, espropriazione beni immobili  | 
					
					 
					805520  | 
					
					 
					80.30.210  | 
				
| 
					 73  | 
					
					 Determinazione limiti del demanio idrico  | 
					
					 805720  | 
					
					 80.35.210  | 
				
| 
					 84  | 
					
					 Esecuzione degli interventi di interesse pubblico  | 
					
					 
					408500  | 
					
					 
					40.20.220  | 
				
| 
					 86  | 
					
					 Piano difesa dei boschi dagli incendi  | 
					
					 805520  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 88  | 
					
					 Lavori in economia  | 
					
					 
					408500  | 
					
					 
					40.20.220  | 
				
| 
					 90  | 
					
					 
					Opere e 
					interventi per conto di altre strutture provinciali o enti  | 
					
					 
					408500  | 
					
					 
					40.20.220  | 
				
| 
					 93  | 
					
					 Fondo forestale provinciale  | 
					
					 
					805540  | 
					
					 
					80.30.210  | 
				
| 
					 96  | 
					
					 Sovvenzioni per salvaguardia e valorizzazione territorio  | 
					
					 805560  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 97, commi 1 e 2  | 
					
					 
					Sovvenzioni per 
					la gestione forestale e per la valorizzazione  | 
					
					 805560  | 
					
					 80.30.210  | 
				
| 
					 97, comma 5  | 
					
					 Contributi per promuovere l'utilizzo del legno a fini energetici  | 
					
					 617010  | 
					
					 61.30.210  | 
				
| 
					 102  | 
					
					 Qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive  | 
					
					 805040  | 
					
					 80.30.110  | 
				
| 
					 103  | 
					
					 Studi, indagini e ricerche  | 
					
					 
					805520  | 
					
					 
					80.30.210  | 
				
| 
					 104  | 
					
					 Comunicazione, formazione e promozione  | 
					
					 
					805040  | 
					
					 
					80.30.110  | 
				
| 
					 106, comma 1  | 
					
					 Servizio di custodia forestale  | 
					
					 805080  | 
					
					 80.30.110  | 
				
| 
					 106, comma 8  | 
					
					 
					Concorso oneri 
					di gestione e funzionamento del servizio di  | 
					
					 203000  | 
					
					 20.5.120  |