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Regione Toscana
Legge Regionale n. 40 del 2-08-2004
Modifiche alla legge regionale 21 
marzo 2000, n. 39 
(Legge forestale della Toscana).
(B.U.R. n. 30 del 11 agosto 2004)
                                                             
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
 
CAPO I 
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della 
Toscana)
ARTICOLO 1 
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 
marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente: “c ter) 
disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) 
in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, 
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e 
in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 
(Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei 
materiali forestali di moltiplicazione).”
ARTICOLO 2 
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 39/2000, come sostituito dall’articolo 
16 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1, è sostituito dal seguente: “1. Ai 
fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Regione 
Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato 
regolamento forestale.”
ARTICOLO 3 
Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 39/2000, come 
sostituito dall'articolo 18 della l.r. 1/2003, è aggiunta la seguente:“d bis) le 
procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo 
idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche e delle concessioni edilizie.”
ARTICOLO 4 
Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 39/2000
1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 47 bis della l.r. 39/2000, come 
sostituito dall'articolo 26 della l.r. 1/2003, è sostituita dalla seguente:“e) i 
tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per 
cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, 
consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un 
numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri 
cubi.” 
ARTICOLO 5 
Inserimento dell’articolo 76 bis nella l.r. 39/2000
1. Prima dell'articolo 77 del capo III del titolo V della l.r. 39/2000, è 
inserito il seguente:
“Art. 76 bisAmbito di applicazione
1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie 
elencate nell’allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e 
al rimboschimento, nonché all’arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata 
la destinazione all’esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, 
sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è 
destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali 
appartenenti alle specie di cui all’allegato D non destinati agli interventi di 
cui al comma 1 o destinati all’esportazione e riesportazione verso paesi terzi, 
è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura “non per 
fini forestali” o “destinato all’esportazione verso paesi terzi.”
ARTICOLO 6 
Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 77 della l.r. 39/2000, come modificato dall’articolo 53 della l.r. 
1/2003, è sostituito dal seguente:
“Art. 77Certificato principale 
d'identità
1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, la provincia e la comunità montana 
rilasciano un certificato principale d'identità che attesta la provenienza del 
MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro 
nazionale dei cloni forestali. 
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, 
definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le 
eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l’elenco di cui 
all’allegato D.”
ARTICOLO 7 
Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 79 della l.r. 39/2000, come sostituito dall’articolo 55 della l.r. 
1/2003, è sostituito dal seguente:
“Art. 79 Autorizzazione per la 
produzione e la vendita
1. L’esercizio dell’attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP 
è soggetto all’autorizzazione della provincia o della comunità montana.
2. I titolari di autorizzazione devono:
a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell’azienda, il registro di 
carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l’entrata 
e l’uscita di MFP;
b) comunicare alla provincia o alla comunità montana, entro il 30 settembre di 
ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla 
data del 31 agosto.
3. Limitatamente all’uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, 
l’autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari, 
agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per 
la conservazione delle biodiversità forestali di cui all’articolo 10 del d.lgs. 
227/2001.
4. Le province e le comunità montane costituiscono un registro dei soggetti 
autorizzati. 
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, 
definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.”
ARTICOLO 8 
Inserimento dell’articolo 79 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 79 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“Art. 79 bis Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione
1. Durante tutte le fasi di 
produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in 
partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui 
agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003.
2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o 
cartellini secondo quanto indicato all'articolo 8 del d.lgs. 386/2003. 
3. Le province o le comunità montane possono autorizzare:
a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
b) la successiva propagazione vegetativa. 
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od 
impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla 
categoria “identificato alla fonte” è consentita esclusivamente nella regione di 
provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione della provincia o della 
comunità montana.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, 
definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.”
ARTICOLO 9 
Sostituzione dell'articolo 80 della l.r. 39/2000
1. L'articolo 80 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 80 
Importazione
1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, 
la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione 
europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la 
provenienza e l’identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l’importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal 
d.lgs 386/2003.”
ARTICOLO 10 
Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000
1. Le lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000, come 
sostituito dall’articolo 57 della l.r. 1/2003, sono abrogate.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente: 
“4 bis. Per le violazioni relative al titolo V, capo III della presente legge si 
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per 
chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza 
l'autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per 
chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per 
chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la 
comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un 
minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di 
chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, 
talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, 
distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di 
propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne 
dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un 
minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia 
di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione 
di cui all'articolo 79 bis, comma 4.”
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il 
seguente: “4 ter. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 
bis, lettere b), c), d) la provincia o la comunità montana possono disporre la 
sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.”
ARTICOLO 11 
Modifiche all'articolo 85 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 85 della l.r. 39/2000 come sostituito 
dall'articolo 60 della l.r. 1/2003 è aggiunto il seguente:“6 bis. Al fine di 
regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad 
esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione 
d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione 
in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente 
quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l’assetto 
idrogeologico dell’area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, 
al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il 
rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle 
sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido 
nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le 
modalità di cui all'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio 
dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di 
consolidamento o adeguamento.”
ARTICOLO 12 
Modifiche all'articolo 89 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente: 
“2 bis. Fino all’adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico 
restano validi i modelli di cui alla l. 269/1973.”
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della l.r. 39/2000 è  aggiunto il 
seguente: “2 ter. Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i 
titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle 
province o comunità montane, pena la decadenza della stessa.”
ARTICOLO 13 
Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 39/2000
1. L'articolo 95 della l.r 39/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 95Trasferimento del personale 
del Corpo forestale dello Stato
1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone 
l’inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il 
trasferimento nei ruoli delle province o delle comunità montane del personale 
del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi 
dell’articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento 
del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall’articolo 1, comma 3, 
lettera b) della legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. La Giunta regionale, 
successivamente all’adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale 
dello Stato di cui all’articolo 4, comma 7 della l. 36/2004, disciplina le 
modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1 nei 
propri ruoli o in quelli delle province o comunità montane.
3. L’inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine 
all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 8, della l. 
36/2004, che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l’anno 2004 e 
per gli anni successivi. Le unità di personale sono oggetto di inquadramento 
fino a concorrenza dell’attribuzione delle risorse statali.”
CAPO II 
Entrata in vigore
ARTICOLO 14 
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Toscana.
Firenze, 2 agosto 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 
27.07.2004.