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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004
 
Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale
(B.U.R. Lombardia n. 44 del 29.10.2004 - S.O. n. 1)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
CAPO I
FINALITA’ E NORME GENERALI
 
ARTICOLO 1 
(Finalità e obiettivi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, nel  rispetto 
degli impegni assunti a livello internazionale in materia  di biodiversità 
e sviluppo sostenibile e delle norme dello Stato  e dell’Unione europea, 
alla conservazione, all'incremento ed  alla gestione razionale del 
patrimonio forestale e pascolivo,  nonché allo sviluppo delle attività 
economiche che coinvolgono  direttamente ed indirettamente le superfici 
forestali.
2. La Regione riconosce il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale 
per la crescita economica e sociale della  Lombardia, lo sviluppo del 
turismo e di altre attività ricreative, la  fissazione di gas ad effetto 
serra, la produzione di beni e di  servizi ecocompatibili, la protezione 
degli ecosistemi, la  conservazione della biodiversità, la difesa 
idrogeologica, la  salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali.
3. La Regione promuove, anche attraverso forme associative e  consorziali, 
la gestione attiva delle superfici silvo pastorali.
4. La Regione, al fine di garantire la conservazione dei sistemi  ecologici 
forestali e l’erogazione di servizi e prodotti alla  collettività, promuove 
ed incentiva la gestione razionale e  sostenibile delle risorse forestali 
attraverso lo sviluppo delle  attività selvicolturali. La programmazione e 
la pianificazione  forestale tendono al mantenimento ed all’incremento 
della  biodiversità, delle potenzialità delle superfici forestali ed alla  
economicità della gestione.
5. Sono obiettivi prioritari della Regione:
a) nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la  manutenzione, il 
miglioramento e il presidio delle aree  agro-silvo-pastorali esistenti;
b) nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e  conservazione delle 
superfici forestali esistenti, nonché la  creazione di nuove aree boscate e 
di sistemi verdi  multifunzionali. 
ARTICOLO 2 
(Funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale sono 
esercitate dalla Regione, dalle province, dalle comunità  montane, dagli 
enti gestori dei parchi e riserve regionali e dai  comuni, secondo i 
principi di semplificazione, sussidiarietà e  decentramento recepiti dalla 
legge regionale 4 luglio 1998, n.  11 (Riordino delle  competenze 
regionali e conferimento di  funzioni in materia di agricoltura). 
2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative  
all’approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo  8.
3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi  e 
riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative  al 
rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di  cui 
all’articolo 4, coordinandole con le procedure inerenti ai  vincoli 
paesistici.
4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle  funzioni 
conferite, nonché le funzioni amministrative relative a  progetti per lo 
sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di  rilevanza regionale.
ARTICOLO 3 
(Definizione di bosco)
1. Sono considerati bosco: 
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di  origine 
naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate 
simultaneamente dalla presenza di  vegetazione arborea o arbustiva, dalla 
copertura del suolo,  esercitata dalla chioma della componente arborea o 
arbustiva,  pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari 
o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a  25 metri;
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a  causa di 
trasformazioni del bosco non autorizzate. 2. Sono assimilati a bosco: 
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di  
difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia  del 
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità,  protezione del 
paesaggio e dell'ambiente in generale; 
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea  e 
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o  
abiotiche, eventi accidentali ed incendi;  
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a  2.000 
metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le  
classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità  
agro-silvo-pastorale ed i corsi d’acqua minori non influiscono  sulla 
determinazione dell’estensione e delle dimensioni  minime delle superfici 
considerate bosco.
4. Non sono considerati bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la  produzione 
di biomassa legnosa;
b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la  
produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da  
frutto in attualità di coltura;
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico,  
paesaggistico e selvicolturale. 
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive  su terreni 
non boscati dà origine a bosco solo quando il  processo è in atto da almeno 
cinque anni.
6. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, individuano e  
delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni del 
presente articolo. Nel periodo di vigenza del  piano, la colonizzazione 
spontanea di specie arboree o  arbustive e su terreni non boscati, nonché 
l’evoluzione di  soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo 
ecologico,  paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo  
se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di  piani di 
indirizzo forestale o laddove siano scaduti, la superficie  a bosco è 
determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e  2. 
7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di  dettaglio 
per la definizione di bosco, i criteri per l’individuazione  delle 
formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d),  nonché i 
criteri e le modalità per l’individuazione dei coefficienti  di boscosità.
8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e  selva 
sono equiparati.
CAPO II
DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
 
ARTICOLO 4 
(Tutela e trasformazione del bosco)
1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del  bosco 
ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione  della vegetazione 
esistente e l’asportazione o la modifica del  suolo forestale, finalizzato 
ad una utilizzazione diversa da quella  forestale.
2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte  salve le 
autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità  montane e dagli 
enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il  territorio di 
rispettiva competenza, compatibilmente con la  conservazione della 
biodiversità, con la stabilità dei terreni, con  il regime delle acque, con 
la difesa dalle valanghe e dalla  caduta dei massi, con la tutela del 
paesaggio, con l'azione  frangivento e di igiene ambientale locale. La 
conservazione  della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione  
sostenibile del patrimonio forestale mediante forme  appropriate di 
selvicoltura.
3. Il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del  bosco è 
rilasciato dalla Giunta regionale qualora sia finalizzato  alla 
realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale  contenute nella 
programmazione di settore dopo aver valutato  le possibili alternative.
4. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono gli  
interventi compensativi a carico dei richiedenti finalizzati a  realizzare:
a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma  identificate 
con quelle di montagna e di collina, specifiche  attività selvicolturali ai 
sensi dell’articolo 11, volte al  miglioramento e alla riqualificazione dei 
boschi esistenti ed al  riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi 
sulla rete viaria  forestale previsti dagli strumenti di pianificazione di 
cui agli  articoli 8 e 21;
b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di  norma 
identificate con quelle di pianura, rimboschimenti ed  imboschimenti con 
specie autoctone, preferibilmente di  provenienza locale, su superfici non 
boscate di estensione  almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a 
regolare  manutenzione fino all’affermazione. 
5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche  dei 
territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree dove la  
trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e  limiti, 
anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione  del bosco; 
stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e  quantitative e 
localizzazione dei relativi interventi di natura  compensativa, in 
conformità al comma 4 ed al provvedimento di  cui al comma 8. Qualora i 
piani di indirizzo forestale manchino  o siano scaduti è vietata la 
trasformazione dei boschi d’alto  fusto, salvo autorizzazione della Giunta 
regionale, su proposta  della provincia competente, esclusivamente per 
opere di  pubblica utilità e dopo aver valutato le possibili alternative.
6. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di  
compensazione di minima entità ovvero l’esenzione dall’obbligo di compensazione 
in relazione ad interventi:
a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente  tramite 
l’ingegneria naturalistica;
b) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di  miglioramento 
forestale previsti in piani di indirizzo forestale o  in piani di 
assestamento forestale approvati;
c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati  all’esercizio 
dell’attività primaria in montagna e in collina.
7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il  
reperimento delle aree ad essi necessarie sono a carico del  richiedente 
l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli  interventi possono 
essere realizzati anche dall'ente che ha  rilasciato l’autorizzazione; in 
tal caso, il richiedente deve versare  l'intero importo presunto 
corrispondente alla sommatoria dei  costi di acquisto delle aree di 
intervento, di progettazione, di  realizzazione e di successiva 
manutenzione degli interventi  compensativi.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  presente 
legge la Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze  di tutela di cui al 
comma 2, definisce:
a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del  bosco 
oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione; 
b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla  
trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura  
compensativa;
c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi  compensativi 
e le procedure per il versamento di adeguate  cauzioni per l’esecuzione 
degli interventi medesimi;
d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco  che, 
per le loro caratteristiche di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, 
possono essere realizzati senza  compensazione o con obblighi di 
compensazione di minima  entità;
e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione  degli 
interventi compensativi.
ARTICOLO 5 
(Vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo)
1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione  d’uso del 
suolo ogni intervento artificiale che comporta una  modifica permanente 
delle modalità di utilizzo ed occupazione  dello strato superficiale dei 
terreni soggetti a vincolo  idrogeologico.
2. Gli interventi di trasformazione d’uso del suolo sono vietati,  salvo 
autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e  alle 
informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli  studi 
geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali  di cui 
all’articolo 8. 
3. Qualora l'intervento non comporti anche la trasformazione del  bosco, 
l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è  rilasciata dai 
comuni interessati in caso di:
a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al  cinquanta 
per cento dell’esistente e comunque non superiori a  200 metri quadrati di 
superficie;
b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente  interrate; 
linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kv;  linee di comunicazione 
e reti locali di distribuzione di gas; posa  in opera di serbatoi 
interrati, comportanti scavi e movimenti di  terra non superiori a 50 metri 
cubi; 
d) interventi, comportanti scavi e movimenti di terra non  superiori a 100 
metri cubi, di sistemazione idraulico-forestale,  di ordinaria e 
straordinaria manutenzione della viabilità  agro-silvo-pastorale e di 
realizzazione di manufatti di sostegno  e contenimento.
4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi  e 
riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,  rilasciano, 
compatibilmente con quanto disposto dalla l.r.  11/1998 e fatte salve le 
disposizioni di cui all’articolo 4, le  autorizzazioni alla trasformazione 
d’uso del suolo nei casi non  compresi nel comma 3.
5. La Regione definisce:
a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in  
relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano  paesaggistico 
regionale, tenendo conto delle nuove  conoscenze tecniche ed in coerenza 
con la restante pianificazione territoriale;
b) nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, le  caratteristiche 
degli interventi di trasformazione d’uso del suolo  che, per il loro 
irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica  dei suoli, sono 
realizzati previa comunicazione agli enti  competenti.
ARTICOLO 6 
(Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)
1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le  comunità 
montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali, le iniziative di 
previsione, prevenzione e lotta attiva agli  incendi boschivi, nonché le 
attività di formazione e  informazione, avvalendosi anche del supporto del 
volontariato,  specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.
2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni  causati 
dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse 
alle comunità montane, alle  province e agli enti gestori di parchi e 
riserve regionali per  sostenere gli oneri per l’equipaggiamento, 
l’addestramento,  l’assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre 
di  volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per  
la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene  direttamente 
gli oneri per i programmi di intervento antincendio  su scala regionale e 
può istituire rapporti di collaborazione con  il Corpo forestale dello 
Stato, il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco e le organizzazioni di 
volontariato.
3. In applicazione dell’articolo 1 della legge 21 novembre 2000,  n. 353 (Legge-quadro 
in materia di incendi boschivi), il piano  regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi  boschivi rappresenta lo strumento 
di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è istituita 
la sala operativa unificata permanente di cui all’articolo 7, comma 3, della 
predetta legge.
4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al comma 3, in occasione di 
condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo svilupparsi degli incendi 
boschivi il Presidente della Giunta  regionale, o l’assessore delegato, 
dichiara lo stato di rischio  per gli incendi boschivi su tutto o parte del 
territorio regionale,  impartendo le prescrizioni necessarie. 
5. I comuni e le province con l’ausilio delle comunità montane, degli enti 
gestori dei parchi e riserve regionali e del Corpo  forestale dello Stato, 
nell’ambito delle rispettive competenze e  secondo le indicazioni della 
Giunta regionale, assicurano le  attività necessarie per il rispetto dei 
divieti e delle prescrizioni di  cui all’articolo 10 della legge 353/2000.
6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso  l’Ente regionale 
per i servizi all’agricoltura e alle foreste  (ERSAF), la relazione sulla 
protezione dagli incendi boschivi e  sulla difesa fitosanitaria dei boschi 
lombardi e la presenta al  Consiglio regionale.
7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei  
boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei  prodotti 
vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall’alpicoltura,  sono esercitate 
nel rispetto della legge regionale 23 marzo  2004, n. 4 (Disciplina della 
sorveglianza fitosantaria e delle  attività di produzione e 
commercializzazione dei vegetali e  prodotti vegetali).
8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene  attuata 
preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso  forme di 
utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare,  direttamente o 
indirettamente, l’effetto degli organismi nocivi.  L’utilizzo della lotta 
chimica è ordinariamente vietato, salvo  autorizzazione rilasciata dalla 
Giunta regionale per motivi di  pubblica utilità e comunque con la 
previsione di presidi  finalizzati alla salvaguardia dell’ecosistema 
forestale.
9. Ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 10 della  legge 
353/2000, la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni  per la difesa 
dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la  ricostituzione dei 
soprassuoli percorsi dal fuoco.
CAPO III
INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
ARTICOLO 7 
(Inventario, carta forestale regionale e sistema informativo  
silvo-pastorale)
1. La Regione effettua, attraverso l’inventario forestale regionale, l’analisi e 
il monitoraggio dello stato, della consistenza e delle funzioni del patrimonio 
forestale lombardo  e redige, in base ai dati rilevati, la carta forestale 
regionale.  L’aggiornamento dell’inventario forestale regionale e della  
carta forestale regionale avviene con periodicità decennale.
2. La Regione realizza il sistema informativo forestale,  coordinato con il 
sistema informativo territoriale, che comprende gli strumenti conoscitivi di cui 
al comma 1, il  catasto delle aree percorse dal fuoco, il catasto dei piani  
forestali ed il catasto degli alpeggi; in esso confluiscono i dati e  le 
informazioni di interesse regionale a fini programmatori delle  risorse 
forestali, silvo-pastorali e delle sistemazioni  idraulico-forestali.
ARTICOLO 8 
(Programmazione e pianificazione forestale)
1. Nell’ambito dei rispettivi piani agricoli triennali, di cui all’articolo 6 
della l.r. 11/1998, la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida 
di politica e  programmazione forestale, finalizzate a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione  
all’economia e alla situazione ambientale generale, con  particolare 
riferimento alla conservazione della biodiversità;
b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale ed indicare gli 
indirizzi di intervento ed i criteri generali di realizzazione, nonché le 
previsioni di spesa.
2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi  
predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni  
interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione  delle 
risorse silvo-pastorali.
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di  analisi e 
di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale  ad esso 
assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale  e la 
pianificazione territoriale, di supporto per la definizione  delle priorità 
nell’erogazione di incentivi e contributi e per la  individuazione delle 
attività selvicolturali da svolgere; inoltre,  contiene le previsioni di 
cui all’articolo 4, commi 5 e 6, ed  all’articolo 12, comma 4.
4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti  
sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della  Regione, 
e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i  quindici anni.
5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono  essere 
gestite in base a piani di assestamento forestale a  carattere aziendale, 
anche in versione semplificata per i boschi  che svolgono prevalentemente 
funzioni diverse da quella  produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono  approvati 
dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e 
dalle province nel territorio di rispettiva  competenza, salvo quelli 
riguardanti il patrimonio forestale  regionale, approvati dalla Giunta 
regionale. 
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei 
per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, 
con l’ausilio dell’ERSAF  e sentite le province, le comunità montane e gli 
enti gestori dei  parchi regionali e riserve regionali, criteri e procedure 
per la  redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei  
piani di assestamento forestale.
ARTICOLO 9 
(Raccordi con la pianificazione territoriale)
1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i  contenuti 
dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei  piani 
paesaggistici di cui all’articolo 135 del decreto legislativo  22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del  paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137), dei piani di bacino e 
della pianificazione regionale delle  aree protette di cui alla legge 
regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. 
Norme per  l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza  naturale e 
ambientale).
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di  settore 
del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce. 
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di 
indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La  delimitazione delle 
superfici a bosco e le prescrizioni sulla  trasformazione del bosco 
stabilite nei piani di indirizzo forestale  sono immediatamente esecutive e 
costituiscono  automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il  
piano attuativo di settore boschi, di cui all’articolo 20 della l.r.  
86/1983.
CAPO IV
LA GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI
 
ARTICOLO 10 
(Ricerca, formazione ed assistenza tecnica)
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della 
sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini 
del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale. 
2. Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla 
corretta gestione del bosco, la Regione promuove e  sostiene la 
realizzazione di materiale divulgativo nel settore  agro-silvo-pastorale e 
la formazione professionale per gli  imprenditori, i professionisti e gli 
operatori della filiera  bosco-legno e dell’alpicoltura.
3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione, la 
Regione si avvale, oltre che dei propri enti  strumentali, degli enti, 
istituzioni, associazioni ed aziende, sia  pubblici che privati, con 
competenze nel settore  agro-silvo-pastorale.
4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti  gestori dei 
parchi e riserve regionali promuovono ed incentivano l’assistenza tecnica 
specializzata a favore dei  proprietari, dei titolari di altri diritti 
reali di godimento, dei  possessori dei boschi, pubblici e privati, e delle 
imprese  boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e  
sostenibile delle formazioni boscate.
5. La Regione, allo scopo di promuovere migliori condizioni di  sviluppo 
per la ricerca, la formazione, l’assistenza tecnica,  nonché per la 
redazione degli inventari e della carta forestale di  cui all’articolo 7, 
si avvale dell’ERSAF, del Corpo forestale regionale istituito dalla legge 
regionale 12 gennaio 2002, n. 2  (Istituzione del Corpo forestale 
regionale) e dell’Istituto di  ricerca per l’ecologia e l’economia 
applicata alle aree alpine  (IREALP). La Regione può, altresì, stipulare 
convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il 
Corpo  forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36  
(Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato). 
ARTICOLO 11 
(Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione  
ecocompatibile)
1. Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi  
dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli 
di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure  colturali, la difesa 
fitosanitaria, gli interventi di realizzazione,  manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità  agro-silvo-pastorale vietata al transito 
ordinario, le opere di  sistemazione idraulico-forestale, nonché i 
rimboschimenti e gli  imboschimenti. Non sono definite attività 
selvicolturali gli  interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in 
cemento  armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli  
interventi che non si basano su criteri di ingegneria  naturalistica. 2. Le 
attività selvicolturali, finalizzate alla salvaguardia ed  all’utilizzo 
rinnovabile e duraturo delle risorse forestali, sono un  fattore di 
sviluppo dell’economia locale e regionale e uno  strumento fondamentale per 
la tutela attiva degli ecosistemi,  dell’assetto idrogeologico e 
paesaggistico. 
3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a  fustaia in 
boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della 
difesa fitosanitaria o di altri motivi di  rilevante interesse pubblico. È 
vietato altresì il taglio a raso dei  boschi laddove le tecniche 
selvicolturali non siano finalizzate  alla rinnovazione naturale, salvo 
casi diversi previsti dai piani di  indirizzo forestale e dai piani di 
assestamento redatti e  approvati secondo i criteri della gestione 
forestale sostenibile  di cui al comma 12.
4. Con regolamento regionale sono approvate le norme  forestali regionali, 
con disposizioni distinte per tipi forestali,  prevedendo norme dedicate 
alla gestione selvicolturale  all'interno delle aree protette. Le attività 
selvicolturali, ovunque  esercitate, devono essere conformi alle norme 
forestali regionali.
5. Le norme forestali regionali disciplinano in particolare:
a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse  pubblico, 
al divieto generale alla conversione dei boschi  governati o avviati a 
fustaia in boschi governati a ceduo;
b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia  finalizzato 
alla rinnovazione naturale del bosco;
c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai  
piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale; 
d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da  destinare 
all'invecchiamento a tempo indefinito;
e) il divieto all’impiego di specie esotiche a carattere infestante,  
dannose per la conservazione della biodiversità;
f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui  al 
comma 7;
g) le modalità ed i limiti per la redazione dei piani di indirizzo  
forestale ai sensi dell’articolo 12, comma 4.
6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono  derogare alle 
norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 
regionale. Nel caso di  superfici boscate assoggettate sia a piano di 
assestamento  che a piano di indirizzo forestale, prevalgono le norme  
contenute nel piano di assestamento forestale. 
7. L’esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme  
forestali regionali è subordinata alla presentazione di una  denuncia di 
inizio attività all’ente competente per territorio, fatte  salve le 
disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di  tutela previsto 
dalla normativa comunitaria, nonché le riserve  naturali ed i parchi 
naturali individuati all’interno dei parchi  regionali. Alla denuncia di 
inizio attività si applicano le  disposizioni degli articoli 3 e 5 della 
legge regionale 22 luglio  2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. 
Semplificazione  legislativa mediante abrogazioni di leggi regionali. 
Interventi di  semplificazione amministrativa e delegificazione). Fino  
all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale  dei 
boschi all'interno delle aree protette è autorizzato  preventivamente 
dall'ente gestore dell'area protetta.
8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti  competenti e dei 
soggetti interessati procedure informatizzate  per la presentazione della 
denuncia di inizio attività, di cui al  comma 7.
9. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al  
presente articolo, al regolamento recante le norme forestali  regionali e 
alla pianificazione forestale, sono considerati  interventi non soggetti ad 
autorizzazione paesaggistica  secondo quanto previsto dall’articolo 149, 
comma 1, lettere b) e  c), del d.lgs. 42/2004.
10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge 
regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli  interventi regionali in 
agricoltura), viene accordata priorità agli  interventi realizzati 
direttamente dai proprietari interessati, a  quelli realizzati dalle 
aziende agricole e dai consorzi forestali  operanti nei territori oggetto 
degli interventi, nonché agli  interventi realizzati secondo tecniche di 
ingegneria naturalistica.
11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione  straordinaria della 
viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale 
sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la 
trasformazione d’uso del suolo, di cui agli articoli 4 e 5, ed alle  
procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente  previsti 
dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione  forestale 
sostenibile, ne determina i criteri ed i sistemi di  valutazione, 
incentivando l’introduzione di sistemi di  certificazione ecocompatibile 
delle produzioni forestali e della  selvicoltura.
ARTICOLO 12 
(Alpicoltura)
1. Il Consiglio regionale al fine di salvaguardare, valorizzare e  
sviluppare la pratica dell’alpicoltura, integrandola con il settore  
forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul  catasto di 
cui all’articolo 7, comma 2. 
2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali  derivanti 
dall’alpicoltura e per compensare i disagi ad essa  indotti dalla carenza 
di viabilità di accesso ai pascoli,  trasferisce risorse finanziarie alle 
comunità montane per  l’erogazione di indennità compensative, da 
determinare in  funzione del numero di capi monticati, della superficie 
utilizzata  e delle difficoltà di accesso agli alpeggi.
3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di 
assicurare nel tempo il mantenimento dell’alpicoltura.
4. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, definiscono  aree 
e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura  di boschi 
e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi  boschivi e di 
conservazione del paesaggio rurale, secondo le  modalità e nel rispetto dei 
limiti stabiliti nel regolamento di cui  all’articolo 11, comma 4. In 
assenza di piani di indirizzo  forestale o laddove siano scaduti, 
l’autorizzazione è concessa  dall’ente competente in materia forestale. 
ARTICOLO 13 
(Sistemazioni idraulico forestali)
1. Sono definite sistemazioni idraulico forestali le attività di  riassetto 
idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di  consolidamento 
di versanti, di regimazione delle acque e di  ricostituzione e cura dei 
boschi.  
2. Le attività selvicolturali, di cui all’articolo 11, sono considerate  
opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle  calamità 
naturali.
3. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari: 
a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o  persone 
causate da possibili eventi calamitosi nel settore  
idraulico-agrario-forestale; 
b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese  
necessarie da eventi di natura eccezionale; 
c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di alberi  
danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.
4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento  di cui 
al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni 
dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto  1973, n. 34 (Provvedimenti 
in materia di viabilità, opere  igieniche ed altre opere pubbliche).
5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa  del suolo, 
trasferisce annualmente risorse alle province e alle  comunità montane per 
la realizzazione e manutenzione delle  opere di sistemazione idraulico- 
orestale, sulla base dei  seguenti indirizzi prioritari:
a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione  
idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi  danneggiati da 
eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in  forma 
associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle  aziende agricole 
ubicate nei territori interessati dagli interventi;
c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Le province e le comunità montane impiegano  preferibilmente, per la 
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole 
così come previsto  dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n.228,  (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma  
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). 
7. Qualora siano in corso gravi processi di degrado o qualora vi  siano 
motivi di pubblica incolumità, le province, le comunità  montane e gli enti 
gestori dei parchi e riserve regionali  provvedono direttamente alla 
realizzazione degli interventi di  manutenzione e ripristino delle 
superfici forestali.
ARTICOLO 14 
(Materiale forestale di base e di moltiplicazione. Tutela degli alberi di 
pregio)
1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico 
forestale autoctono e della biodiversità; a  tal fine, sostiene l’utilizzo, 
la moltiplicazione e la diffusione delle  specie forestali autoctone di 
provenienza certificata. 
2. La Regione, tramite l’ERSAF, provvede all’individuazione, selezione, 
costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di 
popolamenti vegetali e di singole piante in  grado di fornire materiale di 
riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di 
apposite  convenzioni con i rispettivi proprietari, nonchè all’acquisizione 
di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare  
importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti  nei 
registri regionali dei materiali di base.
3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e  manutenzione delle 
superfici forestali e delle piante iscritte nei  registri regionali dei 
materiali di base, allo scopo di assicurare  le migliori condizioni per la 
conservazione del patrimonio  genetico conservato.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell’ERSAF, approva  criteri e 
modalità per la raccolta e la certificazione della  provenienza e della 
qualità del materiale forestale di base e del  materiale forestale di 
moltiplicazione, da destinarsi ad attività  selvicolturali, ad interventi 
di rinaturalizzazione, ingegneria  naturalistica e ripristino ambientale, 
ad impianti di arboricoltura  da legno, nonché ad interventi di 
riqualificazione paesaggistica  dello spazio rurale. 
5. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo,  
paesaggistico ed ambientale della Lombardia, la Giunta  regionale promuove 
l’individuazione, la manutenzione e la  conservazione degli alberi di 
particolare pregio naturalistico,  storico, paesaggistico e culturale, in 
conformità alla normativa  regionale vigente.
ARTICOLO 15 
(Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)
1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della  Regione, 
denominato patrimonio forestale regionale, è  costituito:
a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato,  
trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma,  della 
legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari  per l’attuazione 
delle Regioni a statuto ordinario); 
b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; 
c) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi  dell'articolo 
9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove  norme per lo sviluppo della 
montagna), nonché per acquisto  comunque diretto alla formazione di boschi, 
prati, pascoli, vivai,  aziende modello o riserve naturali; 
d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di attuazione di piani 
regionali; 
e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo  pervengano in 
proprietà alla Regione. 
2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a  disposizione 
della collettività lombarda e delle generazioni  future, a questo scopo è 
utilizzato per le seguenti finalità:
a) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;
b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;
c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto  idrogeologico, 
incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e 
miglioramento del paesaggio;
d) ricerca e sperimentazione;
e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;
f) coinvolgimento delle realtà socio-economiche e delle aziende  agricole e 
forestali locali;
g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali  attraverso la 
promozione dell’istituzione di aziende modello,  anche miste, a proprietà 
pubblica e privata;
h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.
3. All’interno del patrimonio forestale regionale non è  consentito 
l’esercizio dell’attività venatoria.
4. L’ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e, previo  nulla osta 
della Giunta regionale:
a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale  
regionale nei casi previsti dall’articolo 9, primo e secondo  comma, della 
legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso  interclusi, di aree 
occorrenti per strade di accesso o spazi di  deposito e in ogni altro caso, 
qualora l’incorporamento dei  terreni sia necessario per una migliore e 
razionale gestione del  patrimonio forestale regionale;
b) costituisce servitù attive e passive. 
5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale  regionale, 
gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere 
affidati alla gestione pianificata di  realtà socio economiche locali ed in 
particolare a consorzi  forestali, aziende agricole o imprese forestali, 
associazioni  ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.
6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta  
salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, sia  
direttamente che tramite il conferimento degli stessi ad un  consorzio 
forestale di cui fanno parte, nonché tramite l’ERSAF.
7. Qualora dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di 
proprietà pubblica possano derivare danni  irreparabili agli stessi, ovvero 
fenomeni di degrado, la Giunta  regionale sollecita l’ente locale 
proprietario o il consorzio  forestale cui lo stesso ente partecipa ad 
attuare direttamente i  necessari interventi, ovvero ad affidarne la 
gestione all’ERSAF. 
8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento  
forestale, riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica  non 
affidate in gestione ai consorzi forestali, possono essere  effettuate 
dall’ERSAF, dai comuni o dagli enti di cui all’articolo  2, comma 3, con le 
seguenti modalità:
a) amministrazione diretta, fino ad un massimo di 100 metri  cubi nel caso 
dei tagli di utilizzazione; 
b) concessione diretta a impresa iscritta all’albo regionale di  cui 
all’articolo 19, per un periodo non superiore alla validità del  piano di 
assestamento forestale; 
c) vendita diretta o appalto ad una impresa iscritta nell’albo  regionale 
di cui all’articolo 19.
9. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore  della 
presente legge, con regolamento dispone in ordine ai  lavori in economia da 
realizzarsi nel settore forestale.
ARTICOLO 16 
(Progetto grandi foreste)
1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la  realizzazione di 
nuove grandi foreste e di nuovi sistemi forestali,  da effettuarsi 
preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale.
2. Le grandi foreste, di cui al comma 1, sono fruibili gratuitamente dalla 
collettività, sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali 
autoctone ed in esse è  escluso l’esercizio dell’attività venatoria.
3. La Regione con le province e le comunità montane, nonché  con il 
coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la  realizzazione, 
entro cinque anni dall’approvazione della  presente legge, di 10.000 ettari 
di nuovi boschi e sistemi  forestali multifunzionali, in coerenza con le 
finalità dell’articolo  1, comma 5, con la pianificazione territoriale e di 
bacino,  nonché in applicazione dei protocolli internazionali.
4. La Regione promuove e finanzia altresì progetti di  forestazione urbana 
da realizzarsi in modo diffuso nei comuni  che non dispongono di grandi 
estensioni e nei comuni  fortemente urbanizzati. Gli interventi di 
forestazione urbana  hanno lo scopo di rinaturazione e riqualificazione di 
aree ad  urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di  
contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica ed  acustica.
CAPO V
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA FORESTALE.  ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO 
ED  INFRASTRUTTURE TERRITORIALI
 
ARTICOLO 17 
(Associazionismo e consorzi forestali)
1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale  attraverso 
una sua corretta gestione, riconosce e promuove la  costituzione ed 
incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e  privati a consorzi 
forestali e ad altre forme di associazione.
2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i  soggetti 
pubblici e privati proprietari dei terreni ed altri soggetti  della filiera 
bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le  attività di assistenza 
tecnica di cui all’articolo 10, le attività  selvicolturali di cui 
all’articolo 11, nonchè le attività di  alpicoltura di cui all’articolo 12. 
Tali attività sono svolte  esclusivamente sui terreni conferiti.
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si  
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2602 e seguenti del  codice 
civile.
4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono  direttamente i 
terreni loro conferiti, secondo il piano dei lavori approvato dal consorzio 
nell’ambito del piano di assestamento  forestale, ovvero in coerenza con 
gli indirizzi della pianificazione  forestale.
5. Qualora in base all’estensione dei terreni conferiti la  partecipazione 
pubblica al consorzio sia maggioritaria, l’affidamento di lavori a terzi è 
soggetto alle procedure ad  evidenza pubblica previste dalle normative 
comunitarie e nazionali.
6. La Regione trasferisce alle province, in quanto competenti ai  sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998,  fondi per il 
finanziamento dei servizi ambientali erogati dai  consorzi forestali 
riconosciuti con provvedimento della Giunta  regionale, nonché, per un 
periodo massimo di cinque anni e  decrescenti, per la copertura delle spese 
di avviamento dei  consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese 
di  avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una  
soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e  finanziaria.
7. La Giunta regionale definisce, entro tre mesi dall’entrata in  vigore 
della presente legge, direttive sulla costituzione dei  consorzi, sui loro 
statuti, sulle procedure di riconoscimento e  sui criteri e le modalità di 
finanziamento. 
ARTICOLO 18 
(Usi civici)
1. La Regione, attraverso l’ERSAF, promuove il riordino degli  usi civici 
per i comuni della Lombardia entro ventiquattro mesi  dall’entrata in 
vigore della presente legge.
2. Sono trasferite alle province, dall’entrata in vigore della presente legge, 
le funzioni amministrative previste dall’articolo  4 della legge regionale 
24 maggio 1985, n. 52 (Norme  organizzative in materia di usi civici) e 
dalla legge regionale 16  maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia 
di usi civici).  I procedimenti amministrativi già iniziati all’atto del 
trasferimento, ma non ancora conclusi, restano di competenza  della 
Regione.
ARTICOLO 19 
(Albo delle imprese boschive)
1. La Regione istituisce l’albo regionale delle imprese  boschive, cui 
vengono iscritte imprese con idonee capacità   tecnico-professionali 
nell’esecuzione delle attività selvicolturali  di cui all’articolo 11 e 
degli interventi di manutenzione delle  superfici pascolive di cui 
all’articolo 12. Le imprese boschive  iscritte all’albo possono ottenere in 
gestione aree  silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e  
l’aggiornamento dell’albo, nonchè i criteri, i tempi e le modalità per 
l’iscrizione nello stesso.
ARTICOLO 20 
(Professionalità degli operatori forestali)
1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità  montane, gli enti 
gestori dei parchi e riserve regionali e le parti  sociali interessate, la 
formazione e l’aggiornamento  professionale degli operatori del settore 
silvo pastorale,  avvalendosi dell’ERSAF e dell’IREALP.
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le  imprese 
boschive che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, 
servizi nel settore selvicolturale, ivi  comprese le sistemazioni 
idraulico-forestali e le utilizzazioni  boschive, sono equiparate agli 
imprenditori agricoli di cui  all’articolo 2135 del codice civile.
ARTICOLO 21 
(Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate  ad un 
utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite  al pubblico 
transito. Il transito è disciplinato da un regolamento  comunale, approvato 
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta  regionale, entro centottanta 
giorni dall’entrata in vigore della  presente legge.
2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le  comunità 
montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente  con i regimi di 
tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani 
di viabilità agro-silvo-pastorale, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale,  
allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di  valorizzare la 
interconnessione della viabilità esistente.
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui  sentieri è 
vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di  quelli di 
servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento  comunale di cui al 
comma 1. 
4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione  di 
quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al  patrimonio 
forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei  pascoli, ad 
eccezione dei mezzi di servizio. 
5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle  strade 
agro-silvo-pastorali.
6. L’esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo  o fili a 
sbalzo, oppure utilizzando la viabilità  agro-silvo-pastorale.
7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di  tronchi 
ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni 
interessati da comunicare alla  comunità montana o alla provincia 
competente per territorio, al  Corpo forestale regionale e dello Stato e 
all’ente gestore del  parco o riserva regionale.
8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati,  
pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio,  devono essere 
messi in sicurezza e rimossi. Qualora il  proprietario non risulti 
rintracciabile o qualora il trasgressore  non ottemperi, possono provvedere 
alla messa in sicurezza e  alla rimozione le comunità montane competenti 
per territorio. 
ARTICOLO 22 
(Valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia)
1. La Regione promuove l’ammodernamento delle dotazioni,  degli impianti, 
delle strutture ed infrastrutture, dei dispositivi per  la sicurezza degli 
operatori delle imprese di utilizzazione  boschiva e di prima 
trasformazione del legno, quale contributo allo sviluppo della filiera 
bosco-legno e di corrette metodologie  di lavoro nella foresta.
2. La Regione, allo scopo di promuovere l’utilizzo delle fonti  energetiche 
rinnovabili provenienti dalla foresta e dall’arboricoltura da legno, incentiva, 
anche in collaborazione con le province e le comunità montane, la realizzazione 
di  impianti energetici alimentati a biomassa legnosa, dando  priorità 
a quelli realizzati dagli imprenditori agricoli di cui  all’articolo 2135 
del codice civile, dai consorzi forestali e dai  proprietari di superfici 
boscate.
CAPO VI
VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI
 
ARTICOLO 23 
(Vigilanza e sanzioni)
1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni  relative 
all’attuazione della presente legge sono esercitate dal  Corpo forestale 
regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle  guardie dei parchi 
regionali, dalle guardie boschive comunali,  dagli agenti della Polizia 
locale. Tali funzioni possono essere  attribuite alle guardie ecologiche 
volontarie, di cui alla legge  regionale 29 dicembre 1980 n. 105 
(Disciplina del servizio  volontario di vigilanza ecologica), che abbiano 
frequentato corsi  di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi 
in materia forestale. 
2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco e trasformazioni  d’uso del 
suolo, di cui agli articoli 4 e 5, senza la prescritta  autorizzazione o in 
difformità della stessa, compresa la  mancata realizzazione dei prescritti 
interventi compensativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
100,00  euro a 300,00 euro per ogni 10 metri quadrati o frazione di  
superficie trasformata. Il pagamento della sanzione non  esonera il 
trasgressore dall’obbligo di richiedere  l’autorizzazione in sanatoria per 
l’intervento realizzato. Qualora  l’opera realizzata non sia comunque 
autorizzabile, il  trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero 
ambientale  dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità 
montane  e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il  
ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il  trasgressore 
non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida,  dispongono l’esecuzione 
degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
3. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle  superfici 
classificate a bosco ai sensi dell’articolo 3, in assenza  della denuncia 
di inizio attività, di cui all’articolo 11, comma 7, è  punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro.
4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle  superfici 
classificate a bosco ai sensi dell’articolo 3, in  difformità dalle norme 
forestali regionali, di cui all’articolo 11, è  punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 50,00 euro  a 250,00 euro per ogni 1.000 metri 
quadrati o frazione di superficie.
5. Chiunque distrugga o danneggi il soprassuolo arboreo nelle  superfici 
classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento  di singole piante, è 
punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria fissa, per ogni pianta, 
pari al valore riportato nella  tabella di cui all’allegato A.
6. Chiunque distrugga o danneggi singoli soggetti arborei di cui  
all’articolo 14, comma 5, è punito con una sanzione  amministrativa 
pecuniaria fissa pari al triplo del valore riportato  nella tabella di cui 
all’allegato A.
7. Chiunque distrugga o danneggi le superfici classificate a  bosco a mezzo 
del fuoco, nonché distrugga o danneggi la  rinnovazione forestale, è punito 
con una sanzione  amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro 
per  ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.
8. Chiunque transiti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, 
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 
euro; tale sanzione è  ridotta ad un terzo qualora l’inosservanza sia 
accertata a carico  di persone che transitano in difformità 
all’autorizzazione ad essi  rilasciata
9. Chiunque installi gru a cavo o fili a sbalzo senza  l’autorizzazione di 
cui all’articolo 21, comma 7, ovvero, a partire  dall’1 gennaio 2006, 
ometta di rimuoverla ad autorizzazione  scaduta è punito con una sanzione 
amministrativa pecuniaria  da 500,00 euro a 1.500,00 euro.
10. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 sono destinati ad opere di 
miglioramento del verde pubblico; tali azioni sono  concertate tra l’ente 
competente che introita la sanzione ed i comuni dove sono situati i soggetti 
arborei danneggiati.
11. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 9 sono irrogate, nei  territori di 
rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità  montane e dagli enti 
gestori dei parchi e riserve regionali, nelle  forme e nei modi stabiliti 
dalla legge regionale 5 dicembre  1983, n. 90 (Norme di attuazione della 
legge 24 novembre  1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) 
ed  introitate dagli enti medesimi.
12. Gli enti di cui al comma 11, in caso di distruzioni o  danneggiamenti, 
intimano al trasgressore, anche nell’ipotesi di  cui al comma 6, il 
ripristino dello stato dei luoghi e delle cose  danneggiate; in caso di 
inottemperanza, i lavori di remissione  sono eseguiti dagli stessi enti con 
oneri a carico del  trasgressore, fatto salvo quanto contenuto nel comma 
10.
13. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni  tre anni in 
misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi  al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati (media  nazionale) verificatasi nei tre anni 
precedenti. A tal fine la Giunta  regionale, con proprio provvedimento, 
entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni 
amministrative  pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo. 
ARTICOLO 24 
(Abrogazioni e modifiche)
1. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la  
prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);
b) la legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale);
c) l’articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28  (Disciplina 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di  competenza regionale);
d) il primo, il quinto, il sesto ed il settimo comma, dell'articolo 1  
della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 (Rifinanziamento  e modifiche 
di leggi regionali e variazioni al bilancio di  previsione per l'esercizio 
finanziario 1978); 
e) l'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73  
(Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al  bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 1978); 
f) l'articolo 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36  (Rifinanziamento 
e modifiche di leggi regionali; variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e 
al bilancio di previsione per  l'esercizio finanziario 1979 – I° 
provvedimento);
g) la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 (Interpretazione  autentica 
dell’ultimo comma dell’articolo 23 della legge regionale 5 aprile 1976 n. 8);
h) la lettera f) del primo comma dell'articolo 56 della legge  regionale 5 
dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione  al bilancio per 
l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio  pluriennale 1981-83);
i) il quinto ed il sesto comma dell'articolo 56 della legge  regionale 5 
dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione  al bilancio per 
l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio  pluriennale 1981-83); 
j) l’articolo 33 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48, (Variazioni al 
bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al  bilancio pluriennale 
1983/85 con modifiche di leggi regionali -  1° provvedimento);
k) il numero 2) del secondo comma dell’articolo 7 della legge  regionale 14 
settembre 1983, n. 73 (Assestamento variazioni  al bilancio per l’esercizio 
finanziario 1983 e al bilancio  pluriennale 1983/1985 con modifiche di L.R. 
– II provvedimento);
l) il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre  1983, n. 
86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e  dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare  rilevanza naturale e ambientale);
m) le lettere e) e g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge  regionale 7 
gennaio 1985, n. 4 (Variazione al bilancio pluriennale 1984/86 con modifiche di 
leggi regionali. Interventi  nel settore dell'agricoltura e delle foreste 
in attuazione delle  leggi 1 luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 
- IV  provvedimento); 
n) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e  modifiche 
della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 “Legge forestale  regionale” e dell’art. 4 
della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 “Tutela  della vegetazione nei parchi 
istituiti con Legge Regionale”), fatto  salvo quanto previsto dal comma 2, 
lettera a);
o) la legge regionale 19 settembre 1992, n. 30 (Modifiche alla  l.r. 5 
aprile 1976, n. 8 - Legge forestale regionale);
p) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 5 (Incentivi alla  realizzazione 
del trattamento dei boschi ad alto fusto ubicati in  aree montane);
q) i riferimenti alla l.r. 33/1972 ed alla l.r. 8/1976 di cui alla tabella D 
allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1  (Legge di 
programmazione economico-finanziaria ai sensi  dell’art. 9 ter della l.r. 
31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla  contabilità della regione” e successive modificazioni ed  
integrazioni);
r) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 marzo  2003, n. 3 
(Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, 
territorio e servizi alla  persona);
s) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo  2003, n. 3 
(Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, 
territorio e servizi alla persona).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui 
all’articolo 11, comma 4, sono abrogati:
a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della  vegetazione nei 
parchi istituiti con legge regionale); 
b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni  di 
massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della  
regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80  
“Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 ‘Legge  forestale 
regionale’” e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n.  9 “Tutela della 
vegetazione nei parchi istituiti con legge  regionale”);
c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica  dell’art. 31 
del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1  “Prescrizioni di massima 
e di polizia forestale”);
d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento 
regionale 23 febbraio 1993, n. 1 “Prescrizioni di  massima e di polizia 
forestale valide per tutto il territorio della  Regione di cui all’art. 25 
della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80  ‘Integrazioni e modifiche della L.R 5 
aprile 1976, n. 8 ‘Legge  forestale regionale’ e dell’art. 4 della L.R. 27 
gennaio 1977, n. 9  ‘Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con 
legge  regionale’”);
e) l’articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n.  20 
(Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003  e n. 16 
del 4 agosto 2003).
3. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree 
regionali protette. Norme per l’istituzione e  la gestione delle riserve, 
dei parchi e dei monumenti naturali  nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 le parole “deroghe  al 
divieto di taglio a raso dei boschi di alto fusto” sono soppresse; 
b) il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“6. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, la  Regione 
definisce con regolamento i criteri, le disposizioni e i  vincoli per la 
difesa, la gestione, la rinnovazione e lo sviluppo  della flora erbacea 
nemorale e della vegetazione in aree non  boscate.”.
4. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle  competenze 
regionali e conferimento di funzioni in materia di  agricoltura) sono 
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera u ter) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla  
seguente: “u ter) il riordino, attraverso l’ERSAF degli usi civici;”;
b) dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta  infine, 
la seguente lettera: “k ter) Le competenze in materia di usi civici previste  
dall’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52  (Norme 
organizzative in materia di usi civici) e dalla legge  regionale 16 maggio 
1986, n. 13 (Norme procedurali in materia  di usi civici).”;  c) dopo 
il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:  “2bis Nell’ambito dei 
piani agricoli triennali la Regione e le  province stabiliscono specifiche 
linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:
    a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in 
relazione all’economia e alla situazione ambientale generale, con  
particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
    b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale 
ed indicare gli indirizzi di intervento ed i criteri generali di  
realizzazione, nonché le previsioni di spesa.”.
ARTICOLO 25 
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per investimenti per la difesa delle superfici forestali, di cui 
all’articolo 6, commi 1 e 2, e articolo 13, comma  5, per il miglioramento 
e valorizzazione delle aree pascolive, di  cui all’articolo 12, comma 2, 
per la costituzione dei consorzi  forestali, di cui all’articolo 17, comma 
1, per  l’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei  
dispositivi di sicurezza delle imprese, di cui all’articolo 22,  comma 1, e 
per l’utilizzo energetico delle produzioni legnose,  di cui all’articolo 
22, comma 2, si provvede con le somme  appositamente stanziate nel bilancio 
di previsione per  l’esercizio 2004 e successivi, all’UPB 2.3.4.6.3.39 
“Protezione,  sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e 
delle  superfici forestali”. 
2. Per le spese gestionali relative alla difesa delle superfici  forestali, 
di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, si provvede con le  somme appositamente 
stanziate al bilancio di previsione per  l’esercizio 2004 e successivi, 
all’UPB 2.3.4.6.2.38 “Protezione,  sviluppo e gestione del territorio, del 
paesaggio rurale e delle superfici forestali”.
3. Alle spese per assistenza tecnica, formazione, informazione  e ricerca, 
di cui all’articolo 6, comma 1, articolo 7, comma 1,  articolo 10, articolo 
11, comma 12, e articolo 20, comma 1, si  provvede con le somme 
appositamente stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e 
successivi, all’UPB   2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione 
dell'innovazione  come fattore di competitività aziendale”.
4. Alle spese per investimenti per la costituzione del sistema informativo 
forestale, di cui all’articolo 7, comma 2, per la  conservazione e tutela 
del patrimonio genetico forestale  autoctono, di cui all’articolo 14, commi 
1, 2 e 3, e per la  costituzione del patrimonio forestale regionale, di cui 
all’articolo  15, commi 2 e 4, si provvede con le somme appositamente  
stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e  successivi, 
all’UPB 2.3.4.4.3.35 “Gestione diretta delle politiche  comunitarie di 
supporto al settore agricolo e agroalimentare”.
5. Per spese gestionali relative alle attività finalizzate alla  
conservazione e tutela del patrimonio genetico forestale autoctono, di cui 
all’articolo 14, commi 1, 2 e 3 e alla gestione  del patrimonio forestale 
regionale, di cui all’articolo 15, commi  2 e 4, si provvede con le somme 
appositamente stanziate al  bilancio di previsione per l’esercizio 2004   
successivi, all’UPB  2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche 
comunitarie di  supporto al settore agricolo e agroalimentare”.
6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti  articoli 
si provvede con legge successiva.
Formula Finale: 
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino  Ufficiale della 
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge 
della Regione lombarda.
Milano, 28 ottobre 2004
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1081 del 19 ottobre 
2004 )
ALLEGATO 1: 
 
ALLEGATO A
(articolo 23)
ARTICOLO 1
| Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 23, commi 5 e 6 | ||||
| GRUPPO BOTANICO | 
    Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)  | 
  |||
| Piccole | Medie | Grandi | Eccezionali | |
| 20-25-30-35-40 | 45-50-55-60-65 | 70-75-80-85-90-95 | 100 e oltre | |
| 
    Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata  | 
   € 175,00 | € 375,00 | € 625,00 | € 1.000,00 | 
| Altre Pinacee, Cupressacee | € 125,00 | € 275,00 | € 450,00 | € 700,00 | 
| Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus | € 200,00 | € 400,00 | € 675,00 | € 1.100,00 | 
| Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone | € 125,00 | € 325,00 | € 575,00 | € 975,00 | 
| Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) | € 11,50 | € 23,00 | € 34,50 | € 46,00 |