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Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236

 

(Gazz. Uff., 30 giugno 1988, n. 152, s.o.).

 

Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Testo aggiornato e coordinato con il D.L.vo del 30.12.1999, n. 507.

 

 

Preambolo

(Omissis).

 

Art. 1. Principi generali.

 

  1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.

 

Art. 2. Campo di applicazione.

 

  1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:     a) fornite al consumo;     b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.   2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.

 

Art. 3. Requisiti di qualità.

 

  1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I.   2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata.   3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attività amministrativa deve tendere.   4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati, all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta.   5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato.

 

Art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche.

 

  1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.   2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.   3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti (1).   (1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.

 

Art. 5. Zona di tutela assoluta.

 

  1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (1).   (1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.

 

Art. 6. Zona di rispetto.

 

  1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:     a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;     b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;     c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;     d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;     e) aree cimiteriali;     f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;     g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinaste al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;     h) gestione dei rifiuti;     i) stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;     l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;     m) pozzi perdenti;     n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. é comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.   2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:     a) fognature;     b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;     c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;     d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione;     e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.   3. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione (1).   (1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.

 

Art. 7. Zone di protezione.

 

  1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.   2. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:     a) aree di ricarica della falda;     b) emergenze naturali ed artificiali della falda;     c) zona di riserva (1).   (1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.

 

Art. 8. Competenze statali.

 

  1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:     a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;     b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III;     c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti;     d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;     e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto;     f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;     g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;     h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.   2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente.

 

Art. 9. Competenze regionali.

 

  1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:     a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;     b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;     c) esercizio del potere di deroga;     d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque;     e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 1, lettera h);     f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7.

 

Art. 10. Frequenze di campionamento e metodi di analisi.

 

  1. Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente, i modelli e le frequenze minime di campionamento, nonché i metodi analitici di riferimento da adottarsi per il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo umano, nei punti significativi della rete.

 

Art. 11. Controlli.

 

  1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici:     a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;     b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;     c) alla rete di distribuzione.   2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.   3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

 

Art. 12. Controlli sanitari.

 

  1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali.   2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualità sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unità sanitaria locale.   3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilità di un pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti e le misure di competenza.   4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanità e dell'ambiente (1).  

(1) La Corte cost., con sent. 6 aprile 1993, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

 

Art. 13. Controlli interni.

 

  1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua.

 

Art. 14. Controllo degli acquedotti.

 

  1. Per uniformare le attività di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale di più unità sanitarie locali o di più servizi e presidi multizonali, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione può individuare l'unità sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la competenza in materia di controlli.   2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo è disposta d'intesa tra le regioni interessate.

 

Art. 15. Impiego degli antiparassitari.

 

  1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.   2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati (1).   3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta della autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.   (1) Vedi d.m. 25 gennaio 1991, n. 217 e d.m. 12 novembre 1991.

 

Art. 16. Valore massimo ammissibile.

 

  1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I può essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.   2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, è determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità.   3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale.

 

Art. 17. Deroghe.

 

  1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle seguenti circostanze:     a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale è tributaria la risorsa idrica;     b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.   2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, né comportare un rischio per la salute pubblica.   3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica.   4. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, può essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica (1).   (1) Vedi d.m. 14 luglio 1988.

 

Art. 18. Esercizio della deroga.

 

  1. Le deroghe sono disposte dall'autorità regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati.   2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.   3. Il piano di intervento deve almeno contenere:     a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;     b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno;     c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area;     d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto b);     e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate;     f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.   4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento è adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza.   5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

 

Art. 19. Proroga.

 

  1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I può essere prorogato in presenza di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati.   2. La proroga è disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione interessata.   3. La regione richiede la proroga indicandone l'oggetto, le modalità ed i tempi e presentando:     a) una relazione sulle difficoltà incontrate che identifica in particolare le cause che impediscono l'osservanza dei requisiti di qualità per le acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo umano degli abitati interessati;     b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato a garantire l'osservanza, alla scadenza della proroga, dell'allegato I.   4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, previo espletamento della procedura comunitaria prevista dall'art. 20 della direttiva.   5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione è condizione di efficacia della proroga stessa.   6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attività e l'uso di prodotti, anche in deroga alle leggi vigenti.   7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità.

 

Art. 20. Competenza delle regioni speciali e province autonome.

 

   1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 21. Sanzioni.

 

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I è punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.   2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.   3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione a lire dieci milioni (1).   4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (2).   (1) Comma così sostituito dall'art. 55, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.   (2) Comma così modificato dall'art. 55, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152.   Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689.   L'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma decorre dal 30 aprile 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del d.m. 25 gennaio 1991, n. 217, come sostituito dall'art. 2 del d.m. 2 luglio 1992, n. 436 (art. 1, l. 14 ottobre 1999, n. 362).

 

Art. 22. Disposizioni finali.

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9 maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.   2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto.   3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Allegato 1

ALLEGATI

(Omissis).