AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Convenzione di 
lottizzazione - Esecuzione di obbligazioni - Controversia - Giurisdizione del 
giudice amministrativo - Art. 11 L. n. 241/1990 - Art. 34 d.lgs. n. 80/1998 - 
Art. 133 cod. proc. amm. Appartiene alla giurisdizione del giudice 
amministrativo la controversia attinente all'esecuzione di obbligazioni 
derivanti da una convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e 
segg., della legge n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di 
pianificazione di tipo attuativo del piano regolatore, e rientra tra gli accordi 
sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo, 
in particolare, al comma 5 devolve al giudice amministrativo la giurisdizione 
esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione 
degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dall’amministrazione con i 
soggetti privati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U., 
25.5. 2007, n. 10186). Inoltre, coinvolgendo la controversia atti e 
provvedimenti in materia urbanistica, essa rientra nella giurisdizione esclusiva 
del TAR anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998 (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010, 
n. 6321; TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). Tali principi valgono anche con 
riferimento al nuovo art. 133 del cod. proc. amm., relativo alle materie di 
giurisdizione esclusiva, che ha sostituito le rammentate disposizioni.
TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219 
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Esecuzione delle 
obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione - Richiesta di sentenza 
costitutiva ex art. 2932 c.c. al giudice amministrativo - Ammissibilità. Non 
si ravvisano ostacoli alla pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 
c.c., da parte del giudice amministrativo,in tema di obbligazioni derivanti da 
convenzione di lottizzazione, considerato che la convenzione ha natura 
tipicamente negoziale, e non ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21 
ter della legge n. 241/90: in altri termini, per dare forzata attuazione alle 
obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessario un 
provvedimento giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente 
efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo 
comunque l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione 
soggettive paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in 
termini TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). D’altro canto, il citato art. 11 
della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al giudice 
amministrativo la decisione delle controversie per l’esecuzione degli accordi 
conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame ( cfr. TAR Liguria, 
19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n. 2773). Pres. Urbano, 
Est. Perrelli - Comune di Gambellara (avv.ti Baciga e Sartori) c. C. s.r.l. (n.c.)
- TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219 
 
www.AmbienteDiritto.it
N. 01219/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2005, proposto dal Comune di 
Gambellara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati Stefano Baciga e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso 
quest’ultimo in Venezia - Mestre, Calle del Sale, 33;
 
contro
 
la Conterno s.r.l., in persona del 
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la dichiarazione
a) dell’obbligo della società Conterno a r.l. , con sede legale in Gambellara, 
via Canova n. 18/19, P.IVA 02013180241, a trasferire gratuitamente al Comune di 
Gambellara, C.F. 80005710241, P.IVA 00482640240, la piena proprietà degli 
immobili individuati dai mappali n. 288, 301, 290, 284, 286 e 292 del Foglio 11 
del Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 
4.169, con sentenza che tenga luogo e vede dell’atto notarile non stipulata, ai 
sensi dell’art. 2932 c.c.;
b) e, conseguentemente, del trasferimento al Comune di Gambellara le aree 
individuate dai mappali n. 288, 301, 290, 284, 286 e 292 del Foglio 11 del 
Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 
4.169, con ordine all’Ufficio del Territorio competente di trascrivere la 
sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2011 il referendario Marina 
Perrelli e uditi l’avvocato Cafiero, in sostituzione dell’avvocato Baciga, per 
il Comune ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Gambellara, con il ricorso in esame, chiede al giudice 
amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a., 
una pronuncia costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti della 
società Conterno a r.l..
1.2. Tale società, infatti, non ha ceduto determinate aree, con le relative 
opere di urbanizzazione, in violazione delle obbligazioni assunte nella 
convenzione di lottizzazione, approvata dal Comune resistente con delibera 
consiliare n. 13 del 17.2.1992 e rogata per scrittura privata dal notaio 
Colasanto di Arzignano, nonché successivamente modificata a seguito del 
recepimento della variante al piano di lottizzazione di cui alla delibera 
consiliare n. 54 dell’8.11.1994.
1.3. In forza della predetta convenzione la società Eco Service di Frison 
Loretta e C. s.a.s., la società Canova Costruzioni a r.l. e la società Nuova 
Plastic Metal a r.l. si assunsero l’obbligo di realizzare a propria cura e spese 
le opere di urbanizzazione primaria (cfr. art. 3), le opere di urbanizzazione 
secondaria (cfr. art. 4), nonché di trasferire gratuitamente all’Amministrazione 
comunale le aree e le opere di cui agli artt. 3 e 4.
1.4. Quindi il 5.11.1997 veniva depositato il certificato di collaudo definitivo 
delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione con il quale si dava 
atto della regolare esecuzione delle stesse.
1.5. Il 13.9.2004 le società Plastic Metal s.p.a. e Crestani Costruzioni s.r.l., 
subentrate negli obblighi dedotti in convenzione rispettivamente alla Nuova 
Plastic Metal s.r.l. e alla Canova Costruzioni s.r.l., cedevano gratuitamente al 
Comune di Gambellara le aree promesse in convenzione: la prima per una 
superficie di 4.170 mq., la seconda per una superficie di 6.712 mq..
Invece la società Eco Service s.r.l. – ora Conterno s.r.l. -, subentrata alla 
Eco Service di Frison Loretta & C. s.a.s. negli obblighi dedotti in convenzione 
a seguito di atto di mutamento di denominazione sociale del 29.12.2003, si 
rifiutava di provvedere alla cessione gratuita delle aree, nonostante l’espressa 
diffida inviata dal Comune resistente con nota prot. n. 4910 del 4.5.2004.
2. La Conterno s.r.l., nonostante la regolarità della notifica, non si è 
costituita in giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 30.6.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre, innanzitutto, premettere che la controversia sottoposta alla 
cognizione del Collegio appartiene alla giurisdizione del giudice 
amministrativo.
4.1. Essa riguarda, infatti, l'esecuzione di obbligazioni derivanti da una 
convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e segg., della legge 
n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di pianificazione di tipo attuativo 
del piano regolatore, e rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento ex 
art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo, in particolare, al comma 5 
devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie 
relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel 
pubblico interesse, dall’amministrazione con i soggetti privati (cfr. Cons. 
Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U., 25.5. 2007, n. 10186).
4.2. Inoltre, non v'è dubbio che la controversia coinvolga atti e provvedimenti 
in materia urbanistica, e rientri dunque nella giurisdizione esclusiva di questo 
giudice anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7 
della legge n. 205/2000, e pur dopo le pronunce di parziale incostituzionalità, 
di cui alle sentenze 6.7.2004, n. 204 e 28.7.2004, n. 281, della Corte 
costituzionale (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010, n. 6321; TAR Veneto, II, 
11.6.2009, n. 1731).
4.3. Tali principi valgono anche per quanto riguarda il nuovo art. 133 del cod. 
proc. amm., relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, che ha sostituito 
le rammentate disposizioni.
5. Tanto premesso il Comune ricorrente chiede al T.A.R. la pronuncia di una 
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., ai sensi del quale, «se colui che è 
obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, 
qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza 
che produca gli effetti del contratto non concluso»: tale sentenza può 
riguardare anche i contratti «che hanno per oggetto il trasferimento della 
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un 
altro diritto», purché la parte che ha proposto la domanda esegua la sua 
prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge.
5.1. Ora, non si ravvisano ostacoli all’applicazione dell’istituto in subiecta 
materia, considerato che la convenzione ha natura tipicamente negoziale, e non 
ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21 ter della legge n. 241/90: in 
altri termini, per dare forzata attuazione alle obbligazioni patrimoniali, 
assunte con la convenzione, è comunque necessario un provvedimento 
giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente efficacia 
costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo comunque 
l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione soggettive 
paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in termini 
TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731).
D’altro canto, il citato art. 11 della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna 
limitazione, al giudice amministrativo la decisione delle controversie per 
l’esecuzione degli accordi conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame 
( cfr. TAR Liguria, 19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n. 
2773).
6. E’, quindi, necessario verificare se nel caso di specie sussistano in 
concreto i presupposti per l’accoglimento della domanda di una pronuncia 
costitutiva ex art. 2932 c.c..
6.1. Invero dall’esame della documentazione allegata e, segnatamente, dagli atti 
di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione, come stabilito 
nella convenzione sottoscritta inter partes, emerge che il Comune resistente ha 
adempiuto a tutte le obbligazioni assunte.
6.2. Invero, il Comune ha rilasciato i permessi di costruire nel rispetto di 
quanto stabilito all’art. 11 di tale intesa ed ha così eseguito la propria 
prestazione, acquistando la legittima pretesa a che anche la società resistente, 
come hanno già fatto le altre società lottizzanti, gli trasferisca la proprietà 
delle aree interessate all’intervento.
7. In conclusione, sussistono tutte le condizioni per accogliere la domanda del 
Comune.
7.1. Alla luce delle suesposte considerazioni , dunque:
1) va accertato, in favore del Comune di Gambellara, ed a carico della società 
Conterno a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento delle aree individuate dai mappali 
n. 284, 286, 188, 290, 292 e 301 del foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di 
Gambellara della complessiva superficie di mq. 4.169 e delle relative opere di 
urbanizzazione ivi esistenti;
2) va disposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del 
Comune di Gambellara della proprietà delle aree e delle opere predette, 
ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle 
relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 
e, per l’effetto:
a) accerta l’inadempimento degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree 
individuate dai mappali n. 284, 286, 188, 290, 292 e 301 del foglio 11 del 
Catasto Terreni del Comune di Gambellara della complessiva superficie di mq. 
4.169 e delle relative opere di urbanizzazione ivi esistenti;
b) ne dispone il trasferimento gratuito della proprietà, ex art. 2932 c.c., in 
favore del Comune di Gambellara, in esecuzione degli obblighi dedotti in 
convenzione, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di 
procedere alle relative trascrizioni.
Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole 
in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) per diritti, onorari e spese generali, 
oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011 con 
l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it