AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 gennaio 2011, n. 105
ACQUA - Acque pubbliche - Cognizione del Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche - Art. 143, c. 1, lett. a) r.d. n. 1775/1933. L'art. 143 comma 1 
lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante « Testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici », nella parte in cui 
individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo giurisdizionale 
al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di 
potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi 
dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica anche alle 
situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi 
più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità 
delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardano 
comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che l'attribuzione sussiste 
non solo quando si esplica un potere strettamente legato allo sfruttamento della 
risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire 
sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, con la 
conseguenza che devono intendersi devoluti alla cognizione del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche i provvedimenti caratterizzati da incidenza 
diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in 
concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i 
rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni 
necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o 
modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione 
mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti ( Cons. Stato , sez. IV, 
12 giugno 2009 , n. 3701). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - C.R. (avv. Greco) 
c. Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste e altro (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 gennaio 2011, n. 105
 
www.AmbienteDiritto.it
N. 00105/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2008, proposto da Cammarata 
Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Greco, con domicilio eletto 
presso lo studio del medesimo in Palermo, via F.Sco Ferrara, n.8;
contro
Ente Sviluppo Agricolo - Esa, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle 
Foreste, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 
domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;
nei confronti di
Imprepar - Impregilo Partecipazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. 
Giuseppe Santilano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Cesare 
Montante in Palermo, via G. Di Giovanni, 14; General Cantieri;
per l'annullamento
della deliberazione n.424 del 28/05/2008 del Consiglio di amministrazione 
dell’Ente Sviluppo Agricolo di Palermo, notificata il 6 agosto 2008, nonché 
degli atti presupposti, consequenziali e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Sviluppo Agricolo - Esa , 
dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste e di Imprepar - 
Impregilo Partecipazioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Cosimo Di 
Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
A) L'art. 143 comma 1 lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante « Testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici », nella 
parte in cui individua nel Tribunale superiore delle acque pubbliche l'organo 
giurisdizionale al quale spetta la cognizione in materia di ricorsi per 
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti 
definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, si applica 
anche alle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su 
interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla 
demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, 
riguardano comunque l'ambito materiale in questione, nel senso che 
l'attribuzione sussiste non solo quando si esplica un potere strettamente legato 
allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere 
destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle 
acque pubbliche, con la conseguenza che devono intendersi devoluti alla 
cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti 
caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel 
senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle 
opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di 
acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere 
stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella 
loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti ( 
Cons. Stato , sez. IV, 12 giugno 2009 , n. 3701).
B) Nella fattispecie in esame, con la deliberazione impugnata si dispone di 
acquisire al patrimonio indisponibile dell’E.S.A., ai sensi dell’art.43 del 
D.P.R. 327/2001, beni immobili di proprietà della ricorrente, per la “ 
utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio ( 3° 
lotto) – Adduzione vasca e distribuzione 2° e 3° distretto irriguo “.
C) Di conseguenza l’esame della presente controversia sfugge necessariamente 
alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo - come puntualmente eccepito 
dalla difesa Erariale - per rientrare in quella del Tribunale Superiore delle 
Acque, presso cui, peraltro, ha già fatto valere le proprie ragioni la 
ricorrente, nel lungo contenzioso instaurato per altri atti ablativi afferenti 
alla realizzazione della medesima opera idraulica pubblica.
Considerato, altresì, che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo 
amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di 
giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al 
giudice munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre 
mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli 
effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio si possono compensare tra le parti a 
ciò ravvisandosi valide ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione 
Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con 
l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Primo Referendario
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it