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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2589
ACQUA - Servizio idrico integrato - Autorità d’ambito territoriale - 
Soppressione - Art. 2, c. 186 bis L. n. 191/2009 - Proroga al 31 dicembre 2011 
ex DPCM 25 marzo 2011. L’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191 (inserito dall’art 1, co. 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, 
come convertito con l. 26 marzo 2010, n. 42), ha previsto la soppressione delle 
Autorità d’ambito territoriale, decorso un anno dalla sua entrata in vigore 
(termine che è stato prorogato dapprima con l’art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 
2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successivamente, 
fino al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M. 25 marzo 2011).  Pres. Guida, Est. 
Guarracino - G. s.p.a. (avv.ti Percuoco e Satta Flores) c. Regione Campania 
(avv. Marzocchella) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2589
ACQUA - Servizio idrico integrato - Opere e interventi di competenza regionale - 
Opere a carattere infraregionale - Competenza degli Enti d’ambito e dei soggetti 
gestori - L.R. Campania n. 14/97 - Disciplina ex artt. 147 e 150 d.lgs. n. 
152/2006 - Affidamento da parte della Regione di opere acquedottistiche di 
natura infraregionale ad un terzo gestore - Illegittimità. L’Ente d’ambito 
predispone il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla legge (artt. 8 e 13 l.r. Campania 14/97) ed assume 
l’esercizio di tutte le funzioni in materia di servizi idrici degli enti 
consorziati, con cessazione delle gestioni esistenti a far data dalla stipula 
della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97). Restano di 
competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra regioni 
diverse (art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di programmazione e di 
controllo (art. 14 l.r. 14/97). Sulla base di tale quadro normativo, dunque, le 
opere e gli interventi di acquedotto a valle dei recapiti terminali delle 
strutture di adduzione dell'acqua da altre regioni esulano dalla sfera delle 
infrastrutture di competenza della Regione per rientrare, avendo carattere 
infraregionale, nella competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori 
dagli stessi individuati. Il quadro, non è mutato a seguito dell’abrogazione 
(quasi integrale) della legge n. 36 del 1994, da cui non si è significativamente 
discostata la disciplina ora contenuta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (si 
vedano in particolare gli artt. 147 e 150). Ne consegue che la Regione non può 
disporre l’affidamento di infrastrutture ed opere acquedottistiche di natura 
infraregionale ad un terzo gestore che non sia quello individuato in base al 
quadro normativo sopra ricostruito, interferendo con l’attuazione del piano 
d’ambito. Pres. Guida, Est. Guarracino - G. s.p.a. (avv.ti Percuoco e Satta 
Flores) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 
I - 9 maggio 2011, n. 2589
 
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N. 02589/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2010, proposto da:
G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche s.p.a., in persona 
dell’amministratore delegato ing. Giovanni Paolo Marati, rappresentata e difesa 
dagli avv. Mario Percuoco e Riccardo Satta Flores, con i quali elettivamente 
domicilia in Napoli, via Generale Orsini n. 5;
contro
Regione Campania, in persona del presidente p.t. della Giunta regionale, 
rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Marzocchella, con il quale elettivamente 
domicilia in Napoli, via S.Lucia n. 81;
per l'annullamento
“a) in parte qua, del decreto del Dirigente dell’A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela 
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civi1e - Settore Ciclo integrato 
delle Acque - della Regione Campania, n. 731 del 16.10.2009, pubblicato sul BURC 
n. 67 del 2.11.2009, con il quale è stato approvato il “Progetto definitivo del 
“Servizio di Gestione Acquedotti Regionali” distinto in due separati lotti e 
precisamente: Lotto 1, Acquedotto Campano del Torano - Biferno (comprendente le 
zone Flegrea, Alifana e Terra di Lavoro) e Lotto 2, Acquedotto Campano del Sarno 
(comprendente le zone Nolana, Sarnese, Salernitana, Vesuviana e Sorrentina)” e 
si è, altresì, provveduto all’approvazione “degli atti tecnici e amministrativi, 
del Bando di gara, del Disciplinare di gara”, nonché ad indire la relativa gara 
di appalto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque 
lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi, se e per quanto occorra ed 
in parte qua, la delibera di Giunta Regionale n. 1356/2009, il decreto 
dirigenziale n. 666 del 18.9.2009 ed il decreto dirigenziale n. 7043 del 
5.10.2009, atti tutti mai conosciuti dall’Ente ricorrente e richiamati nel 
provvedimento sub a), nonchè tutti gli atti allegati nel detto provvedimento sub 
a) e con lo stesso approvati, ivi compresi il Progetto definitivo del Servizio 
di Gestione Acquedotti Regionali ed i suoi allegati, gli atti tecnici e 
amministrativi, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato 
generale, lo schema di avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. e lo schema di 
avviso per estratto sui quotidiani”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 la relazione del 
dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come 
specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il 30 dicembre 2009 e depositato il 13 
gennaio 2010, la G.O.R.I. – Gestione Ottimale Risorse Idriche s.p.a. ha 
impugnato il decreto dirigenziale n. 731 del 16 ottobre 2009 della Regione 
Campania - A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, 
Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque, recante «Approvazione 
del Progetto definitivo del “Servizio di Gestione Acquedotti Regionali” distinto 
in due separati lotti e precisamente: Lotto 1, Acquedotto Campano del Torano - 
Biferno (comprendente le zone Flegrea, Alifana e Terra di Lavoro) e Lotto 2, 
Acquedotto Campano del Sarno (comprendente le zone Nolana, Sarnese, Salernitana, 
Vesuviana e Sorrentina). - Approvazione degli atti tecnici e amministrativi, del 
Bando di gara, del Disciplinare di gara e Indizione gara di appalto».
Con un unico motivo di gravame, la ricorrente si duole, in relazione al secondo 
lotto del servizio posto a gara (Acquedotto Campano del Sarno), che la Regione 
abbia incluso nell’affidamento a terzi la gestione di infrastrutture di 
adduzione ricomprese nell’A.T.O. n. 3 e l’esecuzione di lavori sulle stesse, che 
per legge sarebbero di esclusiva pertinenza della ricorrente medesima, quale 
soggetto gestore individuato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano.
Sostiene al riguardo che, in esecuzione della delibera di giunta regionale n. 
232 del 21 febbraio 2006, la Regione Campania ha a suo tempo indetto una 
conferenza di servizi nel corso della quale sono state individuate le 
infrastrutture da trasferire all’ATO n. 3, tra cui quelle ora incluse nel lotto 
2 della gara oggetto del presente giudizio, poi contemplate anche nell’elenco 
allegato ad un successivo verbale di accordo del 15 dicembre 2006 tra la 
Regione, l’Ente d’Ambito e la G.O.R.I. s.p.a. di rinnovo dell’impegno a 
completare le procedure di trasferimento.
La Regione Campania ha resistito al ricorso con memoria difensiva depositata l’8 
febbraio 2010, con cui obietta che la materia è ora disciplinata dall’art. 150, 
co. 2, del D.lgs. 152/06, che rimette alla autorità d’ambito l’affidamento della 
gestione del servizio idrico integrato «secondo modalità e termini stabiliti con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispetto 
delle competenze regionali in materia», sicché, nelle more dell’emanazione del 
decreto ministeriale, la norma non sarebbe esecutiva e non potrebbe privare la 
Regione della facoltà di aggiudicare, tra le risorse demaniali ad essa 
attribuite, la gestione degli acquedotti; aggiunge inoltre che i trasferimenti 
avviati con la D.G.R.C. n. 232 del 2006 non sarebbero stati, in realtà, mai 
realizzati, non essendo intervenuta la consegna in gestione all’ATO 3 delle 
opere idriche per cui è causa.
La domanda cautelare proposta col ricorso è stata respinta con ordinanza n. 348 
del 11 febbraio 2010, confermata in appello, rilevandosi la carenza del 
presupposto del danno grave ed irreparabile nelle more della definizione del 
giudizio nel merito.
In vista dell’udienza del 23 febbraio 2011 la ricorrente ha depositato una 
memoria a sostegno delle proprie ragioni, rappresentando che la gara sarebbe in 
corso di svolgimento, ma non ancora conclusa.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano è un consorzio obbligatorio di funzioni tra 
gli enti locali dell’Ambito territoriale ottimale n. 3 della Regione Campania, 
ai sensi degli artt. 2 e 4 della l.r. 21 maggio 1997, n. 14, attuativa della 
legge nazionale 5 gennaio 1994, n. 36, sulla riorganizzazione dei servizi idrici 
mediante individuazione, a livello regionale, di ambiti territoriali ottimali e 
unificazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue in un 
servizio idrico integrato da assegnarsi, tendenzialmente, ad un unico gestore 
per ciascun A.T.O., gestore che, nella specie, è costituito, per l’A.T.O. n. 3, 
dalla società odierna ricorrente.
L’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (inserito dall’art 
1, co. 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito con l. 26 marzo 
2010, n. 42), ha previsto la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale, 
tra cui rientra l’Ente d’ambito Sarnese Vesuviano, decorso un anno dalla sua 
entrata in vigore, ma il termine è stato prorogato dapprima con l’art. 1, co. 1, 
d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, e 
successivamente, fino al 31 dicembre 2011, con D.P.C.M. 25 marzo 2011, adottato 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. 225/10 cit.
L’Ente d’ambito predispone il programma degli interventi necessari per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge (artt. 8 e 13 l.r. 14/97) ed 
assume l’esercizio di tutte le funzioni in materia di servizi idrici degli enti 
consorziati, con cessazione delle gestioni esistenti a far data dalla stipula 
della convenzione da parte del soggetto gestore (art. 12 l.r. 14/97).
Restano di competenza regionale le infrastrutture per il trasporto di acqua tra 
regioni diverse (art. 11, co. 2, l.r. 14/97), nonché le funzioni di 
programmazione e di controllo (art. 14 l.r. 14/97).
Sulla base di tale quadro normativo, dunque, le opere e gli interventi di 
acquedotto a valle dei recapiti terminali delle strutture di adduzione 
dell'acqua da altre regioni esulano dalla sfera delle infrastrutture di 
competenza della Regione Campania per rientrare, avendo carattere infraregionale, 
nella competenza degli Enti di ambito e dei soggetti gestori dagli stessi 
individuati.
Il quadro, per quanto in questa sede interessa, non è mutato a seguito 
dell’abrogazione (quasi integrale) della legge n. 36 del 1994, da cui non si è 
significativamente discostata la disciplina ora contenuta nel d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152.
In particolare, l’art. 147 del d.lgs. 152/06 continua a prevedere che «i servizi 
idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti 
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36», mentre il 
successivo art. 150 rimette alle autorità d’ambito l’individuazione della forma 
di gestione del servizio idrico integrato e l’affidamento della stessa mediante 
gara o, in determinati casi, a società partecipate dagli enti locali compresi 
nell’ATO, stabilendo, al comma 4, che «i soggetti di cui al presente articolo 
gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali 
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale […]».
Su questa competenza non influisce la circostanza che l’art. 150, co. 2, d.lgs. 
152/06 preveda che la aggiudicazione della gestione del servizio idrico 
integrato avvenga mediante gara secondo modalità e termini stabiliti con decreto 
del Ministro dell'ambiente, poiché la disposizione si riferisce soltanto al 
profilo dell’affidamento della gestione del s.i.i., che, nel caso dell’ATO n. 3, 
è già intervenuto, prima ancora del decreto legislativo, in favore della GORI 
s.p.a.; restando dunque irrilevante, ai fini in esame, il fatto che il decreto 
ministeriale sia stato a suo tempo emanato (d.m. 2 maggio 2006) ma non 
sottoposto a registrazione (cfr. comunicato 26 giugno 2006, in G.U. 26 giugno 
2006, n. 146).
Tanto osservato, è incontestato in giudizio che il lotto di gara per cui è causa 
ha ad oggetto anche infrastrutture di competenza dell’ATO n. 3.
Il fatto che le stesse siano state o meno effettivamente trasferite all’Ente 
d’ambito ed al soggetto gestore da esso individuato è indifferente per la 
legittimità degli atti impugnati, poiché ciò che viene in rilievo è, piuttosto, 
che la Regione Campania non può disporre l’affidamento di infrastrutture ed 
opere acquedottistiche di natura infraregionale ad un terzo gestore che non sia 
quello individuato in base al quadro normativo sopra ricostruito, interferendo 
con l’attuazione del piano d’ambito.
Il ricorso va conseguentemente accolto, con annullamento, per l’effetto, del 
decreto dirigenziale n. 731 del 16 ottobre 2009 limitatamente alla parte 
concernente il secondo lotto posto a gara, oggetto della domanda di 
annullamento.
Nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per la compensazione 
delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 177/10), lo accoglie e, 
per l’effetto, annulla il decreto impugnato, nei limiti di cui in motivazione. 
---
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con 
l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
		
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