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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 9/02/2011), Sentenza n. 8097
CACCIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Polizia giudiziaria - Perquisizione - 
Assenza di avviso - Casi eccezionali di necessità e di urgenza - Presupposti - 
Disciplina del codice di procedura penale e dell'art. 4 L. n. 152/75 
(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) e L.n. 110/75 (Norme integrative 
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli 
esplosivi) - (Fattispecie: armi e sospetto di attività di bracconaggio). La 
legge n.152/75 è stata emanata con finalità di tutela dell'ordine pubblico e la 
disposizione applicata nella specie (articolo 4) consente alla polizia 
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di eccezionali di 
necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento 
dell'autorità' giudiziaria di procedere, oltre che all'identificazione, anche 
all'immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui 
presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo 
non appaiono giustificabili, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di 
anni, esplosivi e strumenti di effrazione. In tali casi la perquisizione può 
anche estendersi, per le medesime finalità, al mezzo di trasporto utilizzato 
dalle persone suindicate per giungere sul posto. Essa non presuppone, la 
commissione di un reato, richiedendo soltanto la presenza di determinate ragioni 
di sospetto. Sicché, le attività indicate dall'articolo 356 C.P.P. con 
riferimento alla assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla 
assicurazione delle fonti di prova e sono specificamente indicate con 
l'indicazione dell'articolo corrispondente. Lo stesso articolo 114 disp. att. 
C.P.P., nell'imporre l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, 
richiama unicamente l'articolo 356 C.P.P.. L'espletamento della perquisizione ai 
sensi dell'articolo 4 Legge 152/75 non richiede pertanto alcun avviso. 
(Fattispecie: armi e sospetto di attività di bracconaggio). (conferma ordinanza 
n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 05/10/2010) Pres. Ferrua, Est. 
Ramacci, Ric. Canu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 
9/02/2011), Sentenza n. 8097
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro ex art. 354 C.P.P. - Presupposti - 
Formulazione e modalità dell'avviso - Art. 114 disp. att. C.P.P. - Fattispecie: 
artt. 369, 369 bis C.P.P.. Il sequestro, disciplinato dall'articolo 354 
C.P.P., presuppone, in base al disposto dell'articolo 114 disp. att. C.P.P., la 
formulazione dell'avviso, seppure senza particolari formule sacramentali, 
essendo soltanto richiesta l'idoneità al raggiungimento dello scopo. La 
disposizione tiene conto della particolarità dell'atto e del momento in cui 
viene effettuato, prevedendo che l'avviso sia dato solo all'indagato presente e 
senza particolari formalità. In tale evenienza, la polizia giudiziaria non è 
tenuta a ricevere l'eventuale nomina del difensore né, tantomeno, procedere alla 
nomina di un difensore di ufficio (Cass. Sez. IV n. 26738, 28/07/2006). Nella 
specie, la procedura seguita dalla polizia giudiziaria, ancorché effettuata 
sulla base di differenti disposizioni (articoli 369, 369 bis C.P.P.) destinate 
al Pubblico Ministero che non era tenuta ad applicare, poneva inequivocabilmente 
l'indagato in condizione di avvalersi dell'assistenza di un difensore ed era 
perfettamente corrispondente alle esigenze di tutela considerate dall'articolo 
114 disp. att. C.P.P. (conferma ordinanza n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO 
PAUSANIA, del 05/10/2010) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Canu. CORTE DI 
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 9/02/2011), Sentenza n. 8097
 
     
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri 
Magistrati: 
Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
I) CANU CIRIACO VITTORIO N. IL 12/02/1937
- avverso l'ordinanza n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 05/10/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
- lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Guglielmo Passacantando che ha 
concluso per il rigetto del ricorso
- Udit i difensor Avv. //;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5 ottobre 2010, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la 
richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro effettuato dalla 
polizia giudiziaria nei confronti di CANU Ciriaco all'esito di perquisizione 
eseguita ai sensi dell'articolo 4 Legge 110\75.
Avverso tale provvedimento il CANU proponeva ricorso per cassazione, deducendo 
l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di 
motivazione.
Rilevava, in particolare, che erroneamente i giudici del riesame avevano 
rigettato l'eccezione di nullità degli atti di perquisizione e sequestro per 
violazione degli articoli 356 C.P.P. e 114 disp. att. C.P.P. in quanto il 
ricorrente non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un 
difensore.
Rilevava che il Tribunale aveva considerato non dovuto l'avviso, sul presupposto 
delle diverse finalità perseguite dalla legge 110\75 ma non aveva considerato 
che l'intervento della polizia giudiziaria era stato sollecitato da una 
segnalazione per bracconaggio all'interno della zona ove poi gli atti erano 
stati compiuti.
Aggiungeva poi che, seppure il ricorrente non avesse avuto diritto a ricevere 
l'avviso prima della perquisizione, era successivamente intervenuto un sequestro 
ai sensi dell'articolo 354 C.P.P. che tale avviso comunque richiedeva.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto che la perquisizione 
effettuata non richiedesse alcun avviso della facoltà di farsi assistere da un 
difensore.
Invero, la legge 152\75 è stata emanata con finalità di tutela dell'ordine 
pubblico e la disposizione applicata nella fattispecie (articolo 4) consente 
alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di 
eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo 
provvedimento dell'autorità' giudiziaria di procedere, oltre che 
all'identificazione, anche all'immediata perquisizione sul posto di persone il 
cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete 
circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, al solo fine di 
accertare l'eventuale possesso di anni, esplosivi e strumenti di effrazione.
In tali casi la perquisizione può anche estendersi, per le medesime finalità, al 
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va 
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso 
previsto dal primo comma dell'articolo citato, consegnato all'interessato.
La particolarità della procedura è, peraltro, evidentemente finalizzata alla 
massima speditezza, come si evince dallo stesso tenore della disposizione che 
prevede la redazione del verbale su apposito modulo ed è giustificata dal 
particolare contesto in cui si svolge l'attività di polizia.
Essa non presuppone, inoltre, la commissione di un reato, richiedendo soltanto 
la presenza di determinate ragioni di sospetto.
E' dunque coerente e conforme a legge la affermazione del Tribunale che esclude 
ogni possibilità di equiparazione della perquisizione disciplinata dalla 
menzionata disposizione a quella consentita alla polizia giudiziaria dal codice 
di rito.
Invero, le attività indicate dall'articolo 356 C.P.P. con riferimento alla 
assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti 
di prova e sono specificamente indicate con l'indicazione dell'articolo 
corrispondente.
Lo stesso articolo 114 disp. att. C.P.P., nell'imporre l'avvertimento del 
diritto all'assistenza del difensore, richiama unicamente l'articolo 356 C.P.P.
L'espletamento della perquisizione ai sensi dell'articolo 4 Legge 152\75 non 
richiedeva pertanto alcun avviso.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto riguarda il successivo 
sequestro, disciplinato dall'articolo 354 C.P.P.
Tale atto, in base al disposto del menzionato articolo 114 disp. att. C.P.P., 
presupponeva la formulazione dell'avviso, seppure senza particolari formule 
sacramentali, essendo soltanto richiesta l'idoneità al raggiungimento dello 
scopo.
Ciò posto, va osservato che dall'esame dei verbali, correttamente allegati al 
ricorso, risulta che all'esito della perquisizione la polizia giudiziaria ha 
avvisato il ricorrente della facoltà di nominare un difensore fiduciario 
nominando, nel contempo, un difensore di ufficio e formulando tutti gli avvisi 
di cui agli articoli 369 e 369 bis C.P.P.
Dopo tali adempimenti si procedeva al sequestro.
La sequenza temporale degli atti risulta delineata dagli orari apposti sui 
singoli verbali i quali, redatti presso la sede del comando di appartenenza 
degli operanti, pur recando nell'intestazione il medesimo orario (22,50) 
indicano l'ora di esecuzione della perquisizione (21,20 — 21,30) e quella del 
sequestro (21,40), che è pertanto intervenuto dopo la nomina del difensore di 
ufficio.
E' dunque di tutta evidenza che, all'atto del sequestro, il ricorrente disponeva 
di un difensore d'ufficio il cui nominativo gli era stato comunicato ed era già 
stato reso edotto del fatto di essere sottoposto ad indagini.
L'avviso formulato era perfettamente idoneo allo scopo perseguito dall'articolo 
114 disp. att.ne C.P.P., che è quello di consentire all'indagato, pur 
nell'imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di usufruire 
dell'assistenza di un difensore.
A tale proposito va ricordato che la disposizione tiene conto della 
particolarità dell'atto e del momento in cui viene effettuato, prevedendo che 
l'avviso sia dato solo all'indagato presente e senza particolari formalità.
Per le medesime ragioni questa Corte ha ritenuto che, in tale evenienza, la 
polizia giudiziaria non è tenuta a ricevere l'eventuale nomina del difensore né, 
tantomeno, procedere alla nomina di un difensore di ufficio (Sez. IV n. 26738, 
28 luglio 2006)
In definitiva, la procedura seguita dalla polizia giudiziaria, ancorché 
effettuata sulla base di differenti disposizioni (articoli 369, 369bis C.P.P.) 
destinate al Pubblico Ministero che non era tenuta ad applicare, poneva 
inequivocabilmente l'indagato in condizione di avvalersi dell'assistenza di un 
difensore ed era perfettamente corrispondente alle esigenze di tutela 
considerate dall'articolo 114 disp. att. C.P.P.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni 
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del 
procedimento.
Cosi deciso in Roma i19 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR. 2011
		
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