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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

TAR VENETO, Sez. III - 16 giugno 2009, n. 1805



URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianti di carburanti - Compatibilità con le varie destinazioni di zona. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere ubicati in tutte le zone urbanistiche salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni o vincoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1 agosto 2007, n. 2626). Pres. Antonelli, Est. Mielli - V. s.r.l. (avv. Grimani) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino), riunito ad altri ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 16/06/2009, n. 1805

 

 

 

 
N. 01805/2009 REG.SEN.
N. 04024/1997 REG.RIC.
N. 04025/1997 REG.RIC.
N. 02065/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 4024 del 1997, proposto da:
Vi.Sca. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica nel domicilio Municipale;

nei confronti di

So.Co.Ve. Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini e Vincenzo Pelaggi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 464;

Sul ricorso numero di registro generale 4025 del 1997, proposto da:
Vi.Sca. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso eletto presso l’Avvocatura Civica nel domicilio Municipale;

nei confronti di

So.Co.Ve. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini, Vincenzo Pelaggi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 464;

Sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2006, proposto da:
Vi. Sca. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia - (Ve), rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, con domicilio eletto presso eletto presso l’Avvocatura Civica nel domicilio Municipale;

nei confronti di

Societa' Servizi Lagunari Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Longanesi Cattani e Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, Piazzale Roma, 443;

per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 4024 del 1997:

dell’autorizzazione in favore della controinteressata all’installazione di un impianto di carburante ad uso natanti a Venezia, S. Pietro in Volta rilasciata con provvedimento prot. n. 97/28328 del 25 giugno 1997 ed atti connessi;

- quanto al ricorso n. 4025 del 1997:

della concessione edilizia in favore della controinteressata alla realizzazione di un impianto di carburante ad uso natanti a Venezia, S. Pietro in Volta rilasciata con provvedimento prot. n. 5283

- del 28 febbraio 1997 ed atti connessi;quanto al ricorso n. 2065 del 2006:

del provvedimento dirigenziale prot. n. 2006.261305 del 27 giugno 2006 con il quale il Comune di Venezia ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, con la quale si è preso atto del cambio di titolarità dell’impianto di distribuzione di carburante ad uso natanti a Venezia, S. Pietro in Volta.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.Co.Ve. Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Servizi Lagunari Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/03/2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
 

La ricorrente Società Vi.sca. Srl espone di avere presentato domanda di rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti per automezzi e natanti nell’isola di Pellestrina, nel Comune di Venezia.

L’istanza è stata respinta relativamente all’impianto per gli automezzi, mentre al momento della proposizione del ricorso, non era stata ancora definita quella ad uso dei natanti.

Con provvedimento prot. n. 97/28328 del 25 giugno 1997, la controinteressata Società So.co.ve. Srl, ha ottenuto l’autorizzazione per l’installazione di un impianto di carburante ad uso natanti, nell’isola di Pellestrina, in località Portosecco.

Tale provvedimento è impugnato con il primo ricorso (r.g. 4024 del 1997) con un unico motivo, con il quale la ricorrente Vi.sca. Srl lamenta la violazione dell’art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33, del piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1068 del 16 marzo 1990, il travisamento e la carenza dei presupposti.

Sostiene che sulle aree in disponibilità della controinteressata, che il piano regolatore generale classifica come B5 “aree produttive”, non potrebbero essere localizzati impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, ammissibili invece solo nelle aree classificate come B6 “aree e attrezzature ad uso pubblico”, ma solo impianti ad esclusivo servizio dell’attività produttiva, nel caso di specie quella cantieristica, accessibili esclusivamente a quanti usufruiscono dei servizi del cantiere.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.

Con ordinanza n. 102 del 14 gennaio 1998, è stata respinta la domanda cautelare.

Con il secondo ricorso (r.g. 4025 del 1997) la ricorrente, nell’ambito della medesima vicenda, impugna la concessione edilizia prot. n. 5283 del 28 febbraio 1997, rilasciata alla controinteressata, per la parte in cui ammette la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per natanti ad uso pubblico anziché privato, per le censure di violazione dell’art. 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, contraddittorietà e violazione degli artt. 11 e 19 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore allegate alla variante dell’isola di Pellestrina approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3078 del 5 luglio 1994, travisamento e carenza di presupposti.

Anche in questo caso la ricorrente riproponendo le medesime censure sotto il profilo edilizio, afferma che la concessione edilizia sarebbe illegittima perché l’impianto ad uso pubblico ricade in area classificata B5 sulla quale sarebbero ammissibili solo impianti ad uso privato di quanti si avvalgono dei servizi del cantiere.

Si sono costituiti il Comune di Venezia e la controinteressata So.co.ve. eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la reiezione del medesimo in quanto infondato.

Con ordinanza n. 16 dell’8 gennaio 1998 è stata respinta la domanda cautelare.

Successivamente la Società servizi lagunari Srl ha comunicato al Comune di aver acquistato dalla So.co.ve. Srl l’impianto chiedendone l’intestazione.

Il Comune con nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, nel prendere atto del trasferimento della titolarità dell’impianto, ha aggiunto una prescrizione secondo la quale doveva intendersi vietato il rifornimento “dei natanti che non utilizzano i servizi del cantiere”.

La Società servizi lagunari Srl ha proposto un ricorso avverso tale prescrizione e il Comune, eseguita una ricognizione degli atti pregressi, previa comunicazione di avvio del procedimento alle parti interessate, ivi compresa l’odierna ricorrente, con provvedimento prot. n. 2006.261305 del 27 giugno 2006, ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, con la quale aveva preso atto del trasferimento della titolarità dell’impianto, nella parte in cui vietava il rifornimento dei natanti che non utilizzano i servizi del cantiere.

Tale provvedimento è impugnato dalla Società Vi.sca. Srl per le seguenti censure:

I) illogicità, contraddittorietà e carenza di presupposti perché il provvedimento di annullamento in autotutela fa riferimento ad un parere dell’Avvocatura civica non allegato;

II) violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 32 e degli artt. 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, della deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 18 febbraio 1998 e n. 497 del 18 febbraio 2005, illogicità e contraddittorietà, travisamento, carenza di presupposti e difetto di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la controinteressata Società servizi lagunari Srl eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, le cause sono state trattenute in decisione.
 

DIRITTO
 

1. Disposta la riunione dei ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni con le quali il Comune di Venezia e le controinteressate So.co.ve. Srl e Società servizi lagunari Srl, sostengono che i ricorsi sono inammissibili per difetto di legittimazione e carenza di interesse.

In primo luogo eccepiscono che la ricorrente al momento della proposizione del ricorso non era titolare di un impianto di distribuzione di carburanti, ma aveva solo presentato una domanda per il rilascio di un’autorizzazione senza che il relativo procedimento si fosse ancora concluso.

Un’autorizzazione per la medesima area risulterebbe invece rilasciata ad un diverso soggetto, l’Agip petroli Spa.

In secondo luogo affermano che la distanza di 5 km tra gli impianti sarebbe tale da escludere la possibilità di un pregiudizio per l’attività economica che la ricorrente ha intenzione di svolgere.

Le eccezioni devono essere respinte.

Come chiarito documentalmente (cfr. copia dei contratti e delle convenzioni intercorrenti tra Vi.sca Srl e Agip Petroli depositati nel giudizio di cui al ricorso r.g. 2065 del 2008) la ricorrente gestisce nell’isola di Pellestrina un impianto di carburanti per natanti sotto le insegne dell’Agip Petroli Srl, autorizzato con provvedimento prot. n. 97/36280 del 22 agosto 1997, sulla base delle originarie domande.

E’ pertanto un’impresa del medesimo settore in cui opera la controinteressata, ed ha evidente interesse e legittimazione a sindacare la legittimità degli atti, anche di carattere edilizio, con i quali la controinteressata è stata autorizzata a realizzare ed esercitare nella medesima isola un’attività economica che comporta un’offerta concorrenziale aggiuntiva la quale, incidendo sul proprio bacino di utenza (nell’isola di Pellestrina non esistono altri distributori di carburanti), comporta un pregiudizio economico (cfr. Tar Marche, Sez. I, 1 settembre 2006 , n. 547).

2. Nel merito i ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

L’elemento centrale della controversia, che viene riproposto in ciascuno dei tre ricorsi e richiede pertanto una trattazione unitaria, riguarda la compatibilità urbanistica dell’impianto di carburanti per natanti.

La ricorrente infatti sostiene che nell’area della controinteressata, classificata come B5 dal piano regolatore generale, non sarebbero ammissibili impianti di carburante ad uso pubblico ma solo impianti ad uso privato accessori all’attività cantieristica di servizio alla navigazione.

Tale conclusione viene raggiunta sulla base della considerazione che la possibilità di realizzare impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico è espressamente contemplata dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore allegate alla variante dell’isola di Pellestrina approvato don deliberazione della Giunta regionale n. 3078 del 5 luglio 1994 per la sottozona B6 “aree e attrezzature ad uso pubblico” e non per la sottozona B5 “aree produttive”, entro cui sono classificate le aree della controinteressata.

Secondo quanto dedotto, nella sottozona B5 sarebbero pertanto possibili interventi di ristrutturazione di impianti produttivi esistenti come quello assentito alla controinteressata, mediante il quale è stato recuperato un edificio destinato ad attività cantieristiche di manutenzione, alaggio e rimessaggio di piccoli natanti da diporto con offerta di tutti i servizi necessari ad uso dei natanti, quali l’officina meccanica, il magazzino per i pezzi di ricambio e gli accessori, ma le pompe di erogazione di carburanti dovrebbero essere accessorie all’attività del cantiere e quindi ad uso privato dei natanti che usano i suoi servizi.

2.1 La tesi della ricorrente è priva di fondamento.

Contrariamente a quanto dedotto, l’art. 14 delle norme tecniche di attuazione non ammette la localizzazione di impianti di carburante solo nella sottozona B6, ma, al comma 5, dispone che “nella aree a parcheggio possono essere localizzate stazioni di servizio per autoveicoli e rifornimento di carburante”.

La norma invocata è pertanto inconferente ai fini della presente controversia, in quanto riguarda una diversa tipologia di impianti, quelli stradali a servizio di autoveicoli e non quelli a servizio di natanti, e non contiene un divieto di localizzazione in aree diverse dalla sottozona B6.

Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere ubicati in tutte le zone urbanistiche salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni o vincoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1 agosto 2007, n. 2626).

Ne discende che la mancanza di limiti o divieti alla loro localizzazione implica il riconoscimento della compatibilità dell’intervento anche con la destinazione urbanistica ad aree produttive, e tale conclusione appare ragionevole ove si consideri che l’impianto è rivolto in favore dei natanti nell’ambito di un’attività, quella cantieristica, che si propone di fornire tutti i servizi di cui necessita tale tipo di utenza, coerentemente agli indirizzi espressi dal l’art. 23 della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2004, n. 1562, recante “criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, secondo cui “l'impianto di carburante per natanti è costituito da un unitario complesso commerciale per la vendita di prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti”.

2.2 A sostegno della propria tesi la ricorrente richiama anche alcune espressioni contenute in note redatte dal Comune in risposta ai plurimi esposti dalla stessa presentati o in atti autorizzativi rilasciati nel corso degli anni a modifica dell’impianto.

In particolare sottolinea che il Comune:

- con nota prot. n. 96/5283 del 18 settembre 1998 ha affermato che l’utilizzo delle pompe carburanti doveva intendersi quale servizio necessario per lo svolgimento del ciclo produttivo finalizzato all’attività cantieristica;

- in accoglimento di un’istanza volta a modificare l’autorizzazione con atto n. 66 del 21 ottobre 2002, ha specificato che l’impianto doveva intendersi “ad uso esclusivo natanti vincolato all’utilizzo dell’area ad attività cantieristica” con divieto di “dare all’impianto una destinazione diversa da quella assegnata”;

- con nota prot. n. 2003/434655 del 31 ottobre 2003, ha affermato che “le pompe di carburanti sono state concesse all’interno di un’area cantieristica e sono da intendersi quale servizio necessario allo svolgimento del ciclo produttivo, finalizzato all’esercizio dell’attività nell’area in questione”.

Orbene, come chiarito dall’articolata motivazione con la quale il Comune di Venezia ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005, che erroneamente aveva affermato per la prima volta di considerare vietato il rifornimento dei natanti che non utilizzavano i servizi del cantiere, le predette affermazioni, sebbene non sempre perspicue, in realtà si sono limitate a ribadire che la destinazione dell’area della controinteressata era compatibile con la localizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso dei natanti in ragione della presenza dell’attività di cantiere, fermo restando il solo divieto di rifornimento degli autoveicoli, e non hanno mai posto limiti all’esercizio dell’attività.

Sempre a sostegno della propria tesi, la ricorrente produce un precedente diniego opposto dal Comune ad altra ditta (Novello ed altri) che aveva chiesto di installare un impianto di carburanti nella sottozona B5.

Anche questa circostanza è poco significativa, atteso che quella domanda riguardava un impianto stradale, tipologia menzionata dall’art. 14 delle norme tecniche di attuazione per le sottozone B6, e non un impianto per natanti.

Da quanto esposto emerge pertanto l’infondatezza delle censure proposte con il primo e secondo ricorso (r.g. 4024 e 4025 del 1997), in quanto il rilascio dei titoli edilizi e autorizzativi sono conformi alle previsioni del piano regolatore e rimane priva di fondamento la pretesa della ricorrente di circoscrivere l’utilizzo dell’impianto ad una sorta di uso limitato in favore dell’utenza di quanti usufruiscono degli altri servizi del cantiere (infatti gli impianti ad uso privato dovrebbero essere rivolti a mezzi di proprietà o di uso esclusivo con il divieto di erogare o di vendere il prodotto a terzi pena la revoca dell' autorizzazione: cfr. art. 7, comma 9, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23).

Parimenti infondata risulta la medesima censura proposta con il terzo ricorso (r.g. 2065 del 2006) avverso il provvedimento dirigenziale prot. n. 2006.261305 del 27 giugno 2006, con il quale il Comune di Venezia ha annullato in autotutela la nota prot. n. 2005.319488 dell’8 agosto 2005.

2.3 Con ulteriori censure proposte con il terzo ricorso (r.g. 2065 del 2006) la Società Vi.sca. Srl, afferma che gli atti autorizzativi sarebbero inoltre illegittimi per violazione degli artt. 9 e 15 della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2004, n. 1562, la quale impone particolari accorgimenti, quali il mascheramento con opere di mitigazione, nell’ipotesi in cui gli interventi siano ubicati, come nel caso di specie, in aree assoggettate a vincolo paeseggistico, nonché la violazione dell’art. 23 della medesima deliberazione, la quale prevede che il rilascio di autorizzazioni relative a impianti di carburante per natanti sono consentite solo in presenza di reali e comprovate necessità.

Le doglianze sono irricevibili perché tardivamente formulate per la prima volta nel ricorso r.g. 2065 del 2006, avverso il provvedimento con il quale il Comune ha preso atto del subentro della Società servizi lagunari Srl nella gestione dell’impianto, e non avverso l’autorizzazione dell’8 agosto 2005, impugnata con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe.

Vi è da soggiungere peraltro che l’intervento edilizio ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ed è stato pertanto autorizzato sotto il profilo paesaggistico, mentre gli invocati artt. 9 e 15 della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2004, n. 1562, si riferiscono in realtà ai soli impianti stradali e non a quelli per natanti.

2.4 E’ infine priva di consistenza la prima censura del ricorso r.g. 2065 del 2006, con cui la ricorrente lamenta che il provvedimento di autotutela contiene un riferimento ad un parere legale dell’Avvocatura civica non allegato.

Il provvedimento di annullamento in autotutela contiene infatti un’ampia motivazione di per sé sufficiente a dare piena contezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, cosicché l’esistenza del parere legale viene ad assumere il valore di un mero antecedente istruttorio e non di una motivazione per relationem.

In ogni caso neppure quest’ultima imporrebbe la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati.

In definitiva pertanto i ricorsi devono essere respinti.

In considerazione della non precisa formulazione delle norme tecniche di attuazione che ha concorso a dare origine alla controversia sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Elvio Antonelli, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marina Perrelli, Referendario

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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