AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 Aprile 2009, n. 1190



URBANISTICA ED EDILIZIA - Legittimazione ad agire - Disciplina urbanistica di aree limitrofe - Incisione diretta sul godimento o sul valore di mercato delle aree di proprietà. In materia di interesse e legittimazione ad agire, l’impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente è consentita qualora incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse, o comunque su interessi propri e specifici dell’istante. Laddove non risulti comprovata, in questi termini, una concreta lesione della propria sfera giuridica, non può essere riconosciuto in capo al ricorrente l’interesse ad impugnare. Nelle ipotesi consentite, la legittimazione all’impugnativa non deriva dal mero riverbero che la nuova, diversa destinazione attribuita alle aree limitrofe può avere sull’area di proprietà di parte ricorrente, occorrendo che tale riverbero assuma una connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una lesione effettiva ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti. Pres. f.f. Rocco, Est. Farina - G.C. e altri (avv. Costa) c. Comune di Vicenza (avv.ti Domenichelli e Franco Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Morra e Londei). T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 Aprile 2009, n. 1190

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Ric. n. 1808/04

Sent. n. 1190/09


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione,

con l’intervento dei signori magistrati:


Fulvio Rocco              Presidente
Riccardo Savoia         Consigliere
Alessandra Farina      Consigliere, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1808/2004 proposto da Greselin Claudio, Cecchinato Silvana, Cocco Maria Luisa, Casaro Franco, Gobbi Pierantonio, Dalla Chiara Paolo, De Vicari Gianfranco, De Santi Luciano, Feriani Aldo, Favero Mariano, Bizzotto Gianna Maria, Marchesin Imelda, Meneguzzo Giovanni, Schiavo Romeo, Rizza Adriano, Righetto Florio, Toniolo Bruno e Vedù Antonio, rappresentati e difesi dall’ avv. Umberto Costa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
 

contro


il Comune di Vicenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22,

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Romano Morra e Luisa Londei, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;
 

e nei confronti


di Finvi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Medugno e Maurizio Visconti, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 1057,
 

per l'annullamento


della delibera della G.R. dd. 26.3.2004 n. 857, recante approvazione con modifiche d’ufficio del P.I.R.U.E.A. “Area Cotorossi” in variante al P.R.G. di Vicenza; compresi gli atti comunali di adozione, di esame delle osservazioni e di approvazione; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 17.6.2004 e depositato presso la segreteria il 30.6.2004 con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione del Comune di Vicenza, della Regione Veneto e di Finvi S.r.l.;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Costa per i ricorrenti, Maturi, in sostituzione di Zambelli, per il Comune di Vicenza, Londei per la Regione Veneto e Bertagnolli, in sostituzione di Visconti, per la Finvi S.r.l.;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 

Fatto


Espongono i ricorrenti di essere tutti proprietari di unità immobiliari comprese nell’ambito originariamente individuato come complesso industriale “Cotorossi”, in particolare nell’area circostante lo stabilimento, ove erano stati realizzati gli immobili destinati al personale dirigente dello stesso.

L’area sulla quale insisteva lo stabilimento (cotonificio Cotorossi) è ubicata in prossimità del centro storico di Vicenza, sulla “penisola” posta alla confluenza dei fiumi Bacchiglione e Retrone.

In seguito alla definitiva chiusura dello stabilimento, l’area, di considerevoli dimensioni, aveva subito un forte degrado, cui hanno inteso porre rimedio i proprietari dei terreni, nella specie l’amministrazione comunale di Vicenza, proprietaria per complessivi 31608 mq. e la società FINVI, proprietaria per complessivi 67873 mq.

A tale scopo è stato sottoscritto in data 4.3.2003 dal Comune e da FINVI un Protocollo d’intesa, nel quale sono state fissate le linee di indirizzo per la predisposizione di un Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell’area, ai sensi della L.r. n. 23/1999.

Il P.I.R.U.E.A. “Cotorossi” è stato quindi adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 139 del 28.3.2003 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 79/2003.

Infine, il programma è stato definitivamente approvato con modifiche d’ufficio dalla Giunta Regionale con delibera n. 857 del 26.3.2004.

In tal modo, l’area originariamente occupata dallo stabilimento avrebbe riacquistato la propria funzione urbana, con possibilità di nuovi insediamenti a carattere residenziale, direzionale e commerciale, la contestuale integrazione delle opere di urbanizzazione, e soprattutto sarebbe stata individuata quale sede ottimale per il nuovo Tribunale.

Con il ricorso in oggetto, gli odierni istanti, dichiarandosi proprietari di immobili esistenti nelle aree contermini a quella oggetto del programma di riqualificazione urbanistica, hanno contestato la legittimità della delibera regionale di approvazione del P.I.R.U.E.A., nonché degli atti presupposti, per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione di legge con riguardo all’art.35 della L. r. n. 61/85. eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per contraddittorietà.

Osservano i ricorrenti che il complesso “ex Cotorossi” è stato individuato sia dal Piano Territoriale Provinciale, sia dal Piano Territoriale Regionale - Piano di Area dei Colli Berici, come sito di Archeologia Industriale.

In base alle norme tecniche di attuazione del suddetto Piano d’Area, sono stati stabiliti vincoli e prescrizioni, in base ai quali è stato imposto il divieto di manomettere e/o alterare gli elementi ed i siti individuati dallo stesso Piano.

Per l’effetto ed in applicazione del disposto di cui all’art. 35 della legge urbanistica regionale, l’intervenuta adozione dei piani urbanistici sovraordinati, avrebbe comportato, in applicazione della salvaguardia, l’impossibilità di approvare il P.I.R.U.E.A. in variante al P.R.G.
Di conseguenza, non risulta legittima la conclusione cui è giunta l’amministrazione regionale sul punto, in base alla quale non esisterebbe alcuna incidenza da parte delle prescrizioni contenute negli atti di pianificazione superiore su quelli di grado inferiore, qualora i primi siano stati soltanto adottati e non ancora approvati, come avvenuto nel caso di specie.

L’errato presupposto su cui si è basata la delibera regionale di approvazione, che non ha tenuto conto dei limiti intrinseci all’utilizzabilità dell’area derivanti dalla sua qualificazione quale sito di archeologia industriale nella strumentazione di livello superiore, quanto meno entro i limiti della salvaguardia, rende illegittima la delibera impugnata, nonché gli atti assunti dal Comune, che a sua volta non ha tenuto presente i vincoli esistenti.

- Violazione di legge sotto diverso profilo; violazione delle norme che impongono la preventiva indagine geologica; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione.

La particolare natura geomorfologica del terreno sul quale è stata progettata la realizzazione del P.I.R.U.E.A., avrebbe richiesto una particolare ed approfondita indagine, che invece è stata del tutto omessa.

- Violazione di legge ed eccesso di potere per errata prospettazione della situazione di fatto; difetto di istruttoria.

Il P.I.R.U.E.A. presenta un errato rilievo che si traduce in volumetrie ben eccedenti rispetto a quelle indicate nel piano ed altezze altrettanto eccedenti rispetto a quelle indicate.

- Violazione dell’art. 4 della L.r. n.22/93.

Non sono stati evidenziati i vantaggi e la convenienza derivanti all’amministrazione in conseguenza dell’approvazione del P.I.R.U.E.A., da cui l’illegittimità degli atti impugnati per indeterminatezza ed assenza di idonea motivazione.

- Violazione di legge sotto altro profilo.

Il parere reso dall’Ufficio del Genio Civile in materia di compatibilità idraulica del progetto si basa su di una relazione tecnica priva di ogni valenza giuridica, da cui, ancora una volta, il denunciato vizio di difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vicenza, la Regione Veneto e la controinteressata FINVI, le cui difese hanno puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso, chiedendone la totale reiezione.

Le difese della Regione e del Comune hanno altresì preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, in quanto non è stata dagli stessi comprovata l’esistenza di un interesse personale e qualificato alla proposizione del gravame, da tutelare attraverso l’annullamento degli atti impugnati.

All’udienza del 26 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 

Diritto


Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, gli odierni istanti, dichiaratisi proprietari di immobili posti nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del Programma di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, approvato dalla Regione Veneto con la delibera impugnata, (D.G.R. n.857/2004), hanno chiesto l’annullamento della delibera regionale e degli atti ad essa presupposti.

Preliminarmente il Collegio deve farsi carico di valutare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse e legittimazione, sollevata dalle difese delle amministrazioni resistenti.

L’eccezione è fondata.

Invero, nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti si limitano a dichiarare di essere proprietari di immobili posti nelle vicinanze dell’area originariamente sede dello stabilimento industriale “cotonificio Cotorossi”, senza tuttavia essere direttamente coinvolti nell’ambito strettamente interessato dall’intervento di recupero urbanistico ed edilizio contestato.

In realtà, parte ricorrente si limita a denunciare sotto diversi aspetti gli atti regionali e comunali che hanno dato luogo all’approvazione del Programma di riqualificazione, sulla base della mera vicinitas degli immobili di proprietà all’area di intervento.

Il gravame tuttavia risulta inammissibile proprio in quanto gli istanti non hanno comprovato il possesso di una posizione particolare, personale e differenziata, direttamente pregiudicata, che legittimi la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

A tale riguardo il Collegio richiama il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di interesse e legittimazione ad agire, che consente l’impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente qualora incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse, o comunque su interessi propri e specifici dell’istante.

Laddove non risulti comprovata, in questi termini, una concreta lesione della propria sfera giuridica, non può essere riconosciuto in capo al ricorrente l’interesse ad impugnare.

E’ quindi richiesto ai proprietari di aree estranee a quelle oggetto della disciplina urbanistica contestata, di provare la diretta incidenza che la nuova previsione avrà sul godimento o sul valore di mercato delle aree o comunque sugli interessi propri e specifici degli istanti.

In tali ipotesi la legittimazione all’impugnativa non deriva dal mero riverbero che la nuova, diversa destinazione attribuita alle aree limitrofe può avere sull’area di proprietà di parte ricorrente, occorrendo che tale riverbero assuma una connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una lesione effettiva ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti.

In buona sostanza, non è sufficiente affermare che la nuova disciplina urbanistica delle aree adiacenti avrà ripercussioni anche all’esterno delle stesse, ma occorre dimostrare che tali ripercussioni si caratterizzano in maniera sicuramente pregiudizievole per i ricorrenti (cfr, T.A.R. Veneto, II, n. 4074/2006).

Nel caso in esame gli odierni istanti, proprietari di aree esterne all’ambito interessato dal P.I.R.U.E.A., non hanno comprovato la sussistenza di una posizione differenziata e qualificata in rapporto agli effetti lesivi derivanti dagli atti impugnati e quindi dall’approvazione del P.I.R.U.E.A.

Invero, nessuna precisazione è fornita in merito da parte ricorrente, neppure a seguito dell’eccezione sollevata dalle resistenti, la quale si limita a lamentare in termini generici gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’attuazione del piano di riqualificazione urbana ed ambientale, senza tuttavia specificare, con riguardo alla proprietà, quali ripercussioni dirette potrebbero verificarsi.

In realtà, parte istante si limita a denunciare l’impatto derivante dalla realizzazione del progetto di riqualificazione e dal complesso di interventi a carattere residenziale, direzionale e commerciale ad esso correlati, senza evidenziare quali dirette ripercussioni si verificheranno sulla proprietà in termini di riduzione di godimento e diminuzione di valore di mercato, finendo col censurare le scelte politiche dell’amministrazione in un ambito del territorio che non la coinvolge direttamente.

Ciò ritenuto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

Appare in ogni caso equo disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
 

P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 26 febbraio 2009.

Il Presidente f.f.
L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it