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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico 
ristoro - Natura tributaria - Esclusione - Ragioni. L’indennità di civico 
ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze 
(Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
tecnologici), non ha natura tributaria: l’indennità è infatti rapportata ai 
maggiori costi, a carico dell’amministrazione comunale, conseguenti agli 
interventi di manutenzione e di consolidamento delle strade, di monitoraggio, 
manutenzione e abbattimento delle alberature, di sorveglianza dei cantieri e di 
gestione del traffico cittadino, nonché ai minori introiti dovuti alle riduzioni 
di canone spettanti agli esercenti commerciali disagiati, a seguito della 
installazione dei cantieri per la posa in opera di cavidotti nel sottosuolo 
cittadino. La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa, in altri 
termini, per la diretta riconducibilità della stessa ai maggiori oneri che 
l’ente pubblico è chiamato necessariamente a sopportare in conseguenza di 
interventi, eseguiti nel sottosuolo comunale, ma nell’interesse di operatori 
privati, ancorché esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità (T.A.R. 
Toscana, sez. I, 13 aprile 2005, n. 1610; in senso contrario, cfr. T.A.R. 
Campania Napoli, sez. VII, 09 maggio 2007, n. 4849). Pres. Cicciò, Est. Massari 
- Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di 
Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola).
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Introduzione per via regolamentare di prestazioni patrimoniali imposte - Violazione dell’art. 23 Cost. - Esclusione. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) non è riconducibile al divieto di introdurre per via regolamentare ogni prestazione patrimoniale imposta, intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità (Corte cost., 8 luglio 1957 n. 122). Invero si è fuori dall’ambito delle prestazioni unilaterali che hanno il loro titolo esclusivamente nella legge e nel generico obbligo tributario di contribuire alle spese della collettività. L’onere finanziario, di cui si discute, ha la finalità di ripristinare il patrimonio del soggetto pubblico, destinato all’uso della collettività, dei danni conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita, ma svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati o di concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito privatisticamente in favore di altri soggetti privati. Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione unilateralmente imposta all’obbligazione in questione, che presenta piuttosto natura indennitaria. La previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda soltanto i casi in cui la prestazione richiesta al privato sia priva di collegamento qualificato col servizio o col bene conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di pagare una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione di un servizio specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto più se il sollecitato pagamento assume carattere aggiuntivo rispetto alle generali attività svolte dal soggetto pubblico (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000 n. 1075). Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Distinzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico e dagli oneri di ripristino. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) cui trattasi è espressamente rapportata al degrado del corpo stradale, a quello dell’apparato radicale delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi per il traffico veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione), conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi di un bene pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato all’uso della collettività (comportando, la predetta attività, la sottrazione, quanto meno temporanea, del suolo di superficie all’uso generale cui è destinato). Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per l’occupazione del suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori per la mera utilizzazione di spazi o strutture pubblici), sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto stradale rimosso per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi, sia dagli altri eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi durante la fase di preparazione, gestione e chiusura dei cantieri. Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00519/2009 REG.SEN.
N. 00956/2003 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 956 del 2003, proposto da:
Soc. Enel Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Cristina 
Giuliani, Stefano Grassi, Vincenzo Petrizzi, con domicilio eletto presso Stefano 
Grassi in Firenze, corso Italia N. 2;
 
contro
 
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Claudio 
Visciola, con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio 
Legale Comunale; Direzione Mobilita' - Comune di Firenze;
 
per l'annullamento
 
- della deliberazione consiliare 2 luglio 2001 n. 532 di approvazione del 
“Regolamento per la concessione del suolo, sottosuolo e delle infrastrutture 
comunali per la sistemazione degli impianti tecnologici”;
- della deliberazione di Giunta 11 agosto 2001 n. 789/602 con cui è stata 
determinata l’indennità di civico ristoro ai sensi dell’art. 7 del predetto 
Regolamento,
- della deliberazione della Giunta municipale di Firenze 27 dicembre 2001 n. 
1030 con la quale è stata determinata l'indennità di civico ristoro per 2002 e 
sono state approvate le tabelle di scomputo;
- della deliberazione della Giunta municipale di Firenze 14 gennaio 2003 n. 31/3 
con la quale è stata determinata l'indennità di civico ristoro per il 2003 e 
sono state approvate le tabelle di scomputo;
- della deliberazione della Giunta municipale di Firenze 31 marzo 2003 n. 
230/126 con cui, a parziale modifica della deliberazione precedente, la Giunta 
ha deliberato, a far data dall’1 aprile 2003, di determinare in € 83,00 per 
metro lineare di scavo l'indennità di civico ristoro;
- della nota prot. n. 36 del 2 aprile 2003 con la quale il Direttore della 
Direzione mobilità del Comune ha comunicato l'approvazione della deliberazione 
n. 230/126 del 2003;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2008 il dott. Bernardo Massari e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Espone la società ricorrente di essere concessionaria del servizio di 
distribuzione e vendita dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale 
e che tale servizio è posto in essere sia per mezzo di linee aeree, sia per 
mezzo di linee interrate, mediante le quali la società garantisce agli utenti 
l'allacciamento alla rete elettrica nazionale.
Con la deliberazione 2 luglio 2001 n. 532 il Consiglio comunale di Firenze ha 
approvato, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3 marzo 1999, recante le linee guida per una "Razionale sistemazione 
nel sottosuolo degli impianti tecnologici", a sua volta applicativo dell'art. 25 
del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 66 del 
relativo regolamento di esecuzione, il “Regolamento per la concessione del 
suolo, sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli 
impianti tecnologici”.
Il Regolamento che ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'impiego razionale del suolo e del sottosuolo in relazione ai servizi 
tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, 
assoggetta il rilascio della concessione per l'uso del suolo e del sottosuolo e 
delle infrastrutture comunali al pagamento di alcuni corrispettivi. In 
particolare, l'articolo 7, comma 3, dispone che "nelle aree di proprietà del 
Comune, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o 
l’occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è 
corrisposta al Comune, ed è comunque a carico degli operatori, una indennità a 
titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che 
vengono a gravare sull'ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del 
regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza 
della realizzazione delle opere…".
L’art. 19 del regolamento prevede, inoltre, i corrispettivi per il rilascio 
della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle 
infrastrutture comunali.
Con le successive deliberazioni indicate in epigrafe la Giunta comunale ha poi 
determinato, per gli anni dal 2001 al 2003, l'indennità di civico ristoro 
fissandola, conclusivamente, nella misura di € 83,00 al metro lineare di scavo e 
confermando i valori di cui alle tabelle di scomputo precedentemente approvate.
Contro tali atti ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, 
con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione; dell'art. 25 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 66 del 
d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495; dell'articolo 47, quarto comma, del decreto 
legislativo 15 novembre 1993 n. 507; dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 
446 del 15 dicembre 1997. Violazione e falsa applicazione della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999. Eccesso di potere per 
difetto di motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990. 
Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 
532/75 del 2 luglio 2001 (art. 7, art. 19 e allegato primo).
3. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. da 107 a 129 del 
r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; degli articoli 28,29 e 30 del decreto legislativo 
31 marzo 1998 n. 112; della legge regionale toscana 27 giugno 1997 n. 45; degli 
artt. 4, 28 e 29 della legge regionale toscana 1 dicembre 1998 n. 88; degli artt. 
1, 3,4,5,6,11, e 14 della legge regionale toscana 11 agosto 1999 n. 51, della 
regolamento regionale della Toscana 20 dicembre 2000; dell'art. 41 della 
Costituzione.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione. Eccesso di 
potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e 
illogicità manifesta.
5. Violazione degli artt. 7 e segg. della l. n. 241/1990; violazione del 
principio del giusto procedimento; degli articoli 25 e seguenti del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; degli articoli 65 e seguenti del d.p.r. 16 
dicembre 1992, n. 495; degli articoli 1, 2, 3 e 10 della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999; dell'articolo 3 della legge 
n. 241/990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza della 
motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta. Violazione dell'art. 41 
della Costituzione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi 
all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la 
decisione.
 
DIRITTO
 
1. La società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio comunale di 
Firenze 2 luglio 2001 n. 532 di approvazione del “Regolamento per la concessione 
del suolo, sottosuolo e delle infrastrutture comunali per la sistemazione degli 
impianti tecnologici”.
Vengono, altresì, contestate le determinazione con le quali la Giunta comunale, 
in applicazione del predetto regolamento, ha stabilito, per ciascun anno, la 
misura dell'indennità di civico ristoro e delle correlate tariffe di scomputo.
2. Preliminarmente va rilevato che l'Amministrazione comunale, costituendosi in 
giudizio ha, in primo luogo, eccepito la tardività del gravame.
2.1. Osserva il Collegio che, nonostante i provvedimenti di natura regolamentare 
non possano, di regola, essere autonomamente impugnati, in quanto non ledono 
l'interesse legittimo dei singoli, ma siano impugnabili solo nel momento in cui 
trovino concreta attuazione con provvedimento applicativo, lesivo delle 
posizioni soggettive, tuttavia, allorché, per il suo contenuto concreto, la 
norma regolamentare sia tale da potere incidere sulla sfera giuridica di 
determinati soggetti, la stessa, non solo può, ma deve essere direttamente 
impugnata, senza attendere l'atto applicativo che ne dia concreta esecuzione 
(T.A.R. Toscana, sez. II, 7 novembre 2003 n. 5706; Consiglio di Stato, sez. IV, 
22 giugno 2006, n. 3947)
Detta affermazione condurrebbe, in effetti, a problematiche considerazioni in 
ordine alla tempestività del ricorso in esame.
3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nella fattispecie, si possa prescindere 
dall'esame analitico dell'eccezione di irricevibilità in quanto il ricorso si 
palesa infondato nel merito.
In proposito, deve rammentarsi che con le sentenze n. 8249 del 6 dicembre 2005 e 
n. 1610 del 13 aprile 2005 questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi su 
analoghe questioni concludendo per la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Non si rinvengono, alla luce delle doglianze proposte, motivi per discostarsi 
dal giudizio già espresso, tenuto conto che le suddette sentenze sono state 
riformate dal Giudice d’appello (Cons. Stato n. 1775/06 e n. 1005/08), ma solo 
per la particolare disciplina introdotta per il settore delle telecomunicazioni 
dal d.lgs. n. 259/03.
4. Entrando nel dettaglio delle censure, si rivela infondato il primo motivo con 
il quale la società ricorrente assume l'illegittimità del Regolamento comunale (artt. 
19 e 7) perché in contrasto con gli articoli 23 e 53 della Costituzione, con 
riferimento al principio della riserva di legge in tema di prestazioni 
patrimoniali imposte, reputando di natura tributaria l’indennità di ristoro 
pretesa dal comune.
Si osserva, al riguardo, che l’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 
7, comma 3, del Regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare 
impugnata, è dovuta “in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a 
gravare sull’ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare 
svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della 
realizzazione delle opere”; essa è “determinata secondo i principi, le modalità 
ed i criteri indicati nell’allegato 1 del presente regolamento” (art. 7 comma 3, 
citato).
L’allegato 1 chiarisce, altresì, che l’indennità è concepita come un indennizzo 
per i maggiori oneri che gravano sul comune in conseguenza degli interventi nel 
sottosuolo e che non sono coperti né dal pagamento del canone, né dall’obbligo 
di ripristino.
4.1. Dal complesso degli elementi costitutivi della stessa emerge, perciò, che 
l’onere economico preteso dal comune non ha natura tributaria.
Esso è invece rapportato ai maggiori costi, a carico dell’amministrazione 
comunale, conseguenti agli interventi di manutenzione e di consolidamento delle 
strade, di monitoraggio, manutenzione e abbattimento delle alberature, di 
sorveglianza dei cantieri e di gestione del traffico cittadino, nonché ai minori 
introiti dovuti alle riduzioni di canone spettanti agli esercenti commerciali 
disagiati, a seguito della installazione dei cantieri per la posa in opera di 
cavidotti nel sottosuolo cittadino.
La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa, in altri termini, 
per la diretta riconducibilità della stessa ai maggiori oneri che l’ente 
pubblico è chiamato necessariamente a sopportare in conseguenza di interventi, 
eseguiti nel sottosuolo comunale, ma nell’interesse di operatori privati, 
ancorché esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità (T.A.R. Toscana, 
sez. I, 13 aprile 2005, n. 1610; in senso contrario, cfr. T.A.R. Campania 
Napoli, sez. VII, 09 maggio 2007, n. 4849).
4.2. Né, d'altro canto, una volta esclusa la natura tributaria potrebbe 
affermarsi che l’indennità in parola andrebbe ugualmente ricondotta al divieto 
di introdurre per via regolamentare ogni prestazione patrimoniale imposta, 
intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità 
(Corte cost., 8 luglio 1957 n. 122).
Invero, nella fattispecie, si è fuori dall’ambito delle prestazioni unilaterali 
che hanno il loro titolo esclusivamente nella legge e nel generico obbligo 
tributario di contribuire alle spese della collettività.
L’onere finanziario, di cui si discute, come sopra evidenziato, ha la finalità 
di ripristinare il patrimonio del soggetto pubblico, destinato all’uso della 
collettività, dei danni conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita, 
ma svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati o di 
concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito privatisticamente in 
favore di altri soggetti privati.
Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione unilateralmente 
imposta all’obbligazione in questione, che presenta piuttosto natura 
indennitaria.
La previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda soltanto i casi 
in cui la prestazione richiesta al privato sia priva di collegamento qualificato 
col servizio o col bene conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di 
pagare una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione di un servizio 
specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto più se il sollecitato pagamento 
assume carattere aggiuntivo rispetto alle generali attività svolte dal soggetto 
pubblico (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000 n. 1075).
4.3. Da altra angolazione argomentativa, soccorre il decisivo rilievo secondo 
cui il fondamento di rango legislativo (rectius: di principio generale 
dell’ordinamento giuridico) va, nella fattispecie, individuato nell’art. 2041 
cod. civ., in base al quale un soggetto non può ricevere un vantaggio dal danno 
arrecato ad altri senza una causa giustificativa (Cons. St., V, 20.12.1996 n. 
1572).
4.4. Sostiene, altresì, la società ricorrente che l’indennità fissata dal Comune 
di Firenze costituirebbe un’indebita duplicazione di oneri e corrispettivi già 
pretesi e riscossi ad altro titolo. Infatti l'articolo 63 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i comuni possono, con 
regolamento, assoggettare l'occupazione sia permanente che temporanea, di 
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al proprio 
demanio o patrimonio indisponibile, al pagamento di un canone da parte del 
titolare della concessione, in sostituzione della tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche. Poiché il Comune ha assoggettato l'occupazione del 
suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al pagamento del canone, 
c.d. COSAP, appare illegittima l'imposizione di ulteriori corrispettivi pretesi 
per la medesima causa, come specificato dall'art. 19 dell'impugnato Regolamento 
che, tra l'altro, in violazione del comma 3 del citato articolo 63, non prevede 
alcuna detrazione dalla somma dovuta titolo di COSAP.
4.5. L’assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, come eccepito dalla difesa di controparte, è evidente che le 
varie indennità di cui è previsto il pagamento a favore del Comune sono 
correlate ciascuna ad ipotesi diverse di utilizzo del suolo, del sottosuolo, o 
delle infrastrutture comunali.
Ne discende che solo se l'operatore interessato effettuerà scavi risulterà 
dovuta l'indennità di civico ristoro prevista dall'articolo 7, comma 3, del 
Regolamento, nella misura parametrata alla lunghezza di detti scavi; se invece 
verranno utilizzate infrastrutture di proprietà comunale, dovrà essere 
corrisposto il canone annuo d'uso forfettario al metro/tubo, ridotto del 40% in 
caso di infrastrutture non predisposte per il passaggio delle reti TLC
Occorre, inoltre, rimarcare che l’indennità di cui trattasi è, come già in 
precedenza rilevato, espressamente rapportata al degrado del corpo stradale, a 
quello dell’apparato radicale delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi 
per il traffico veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione), 
conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi di un bene 
pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato all’uso della collettività 
(comportando, la predetta attività, la sottrazione, quanto meno temporanea, del 
suolo di superficie all’uso generale cui è destinato).
Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per l’occupazione del 
suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori per la mera utilizzazione di spazi 
o strutture pubblici), sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto 
stradale rimosso per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi, sia dagli altri 
eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi durante la fase di preparazione, 
gestione e chiusura dei cantieri.
4.6. D'altra parte, e conclusivamente, con riferimento al fondamento legislativo 
dell'onere di cui trattasi, non può farsi a meno di rammentare che l'articolo 63 
del decreto legislativo n. 446/1997, vigente all'epoca dell'approvazione del 
Regolamento ed invocato dalla stessa ricorrente, stabilisce al comma 3 che "il 
canone… può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti 
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo".
5. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole che con la deliberazione n. 
230/126 del 31 marzo 2003, la Giunta municipale abbia fissato l'indennità di 
civico ristoro per l'anno 2003 in € 83, a fronte della iniziale somma di € 
61,97, stabilita per l'anno 2001.
Tanto in violazione dei criteri stabiliti nell'allegato 1 in relazione alla 
concreta determinazione dell'indennità, nonché al divieto di disporre più di un 
adeguamento tariffario per lo stesso anno, peraltro indipendentemente dalla 
intervenuta variazione annuale dell'indice Istat.
5.1. La censura non è fondata.
In sede di prima applicazione Giunta comunale procedette “ad una quantificazione 
mediana dei costi individuati nelle relazioni tecniche determinando l'indennità 
di civico ristoro in Lit 120.000 corrispondenti ai € 61,97", peraltro già 
prevedendo, "in ragione dell'esigenza di garantire introiti rispondenti ad un 
migliore equilibrio rispetto ai costi preventivati", una revisione della tariffa 
che si attesti sui costi (revisionati in ragione dell'inflazione).
5.2. Come risulta dalla relazione tecnica del 6 luglio 2001 del Dirigente del 
Settore mobilità del Comune i costi venivano già quantificati in Lit 133.000 al 
metro lineare di scavo, con riferimento al degrado del corpo stradale e a Lit 
15.000 al metro lineare per i maggiori costi volta garantire la corretta 
gestione della mobilità urbana. A tali costi, che già assommano a Lit 148.000 al 
metro lineare di scavo, corrispondenti a € 76,44, devono essere aggiunti 
ulteriori costi medi per i danni inevitabilmente provocati alle essenze arboree 
per taglio delle radici, con la conseguenza che l'indennità di civico ristoro, 
inizialmente stabilita in € 61,97, rappresentava già una somma palesemente 
inferiore ai costi preventivati di talché, anche a prescindere dalla variazione 
annuale dei prezzi registrata dall'Istat, la determinazione in € 83,00, 
stabilita dalla delibera impugnata, appare congrua e ragionevole in relazione 
agli scopi per cui essa è stata istituita.
6. Con il terzo motivo la ricorrente censura l'art. 10, comma 3, del Regolamento 
secondo il quale gli operatori interessati, in sede di conferenza di servizi, 
sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Comune, "apposito atto di impegno 
relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali”.
Tale previsione si tradurrebbe, di fatto, nell'imposizione a carico degli 
interessati di riutilizzare, in via prioritaria le infrastrutture comunali 
preesistenti, dando luogo ad una inevitabile interferenza con la disciplina 
dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione delle linee elettriche 
che, invece, costituisce materia di competenza esclusiva delle regioni e delle 
province, in forza di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112.
6.1. La doglianza non coglie nel segno.
Come è evidente dalla lettura della norma, il Comune di Firenze non ha inteso 
attribuirsi poteri adesso non spettanti nella materia, ma più semplicemente, ha 
voluto introdurre principi di razionalizzazione dell'uso del sottosuolo.
Recita, infatti, articolo 10 del Regolamento che la possibilità di utilizzare lo 
strumento procedimentale della conferenza di servizi è finalizzata ad 
"assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante 
realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare 
congiuntamente tra Comune e operatori" allo scopo di "garantire che gli 
interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità 
con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e 
delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori".
Non pare che l'intendimento perseguito dall'amministrazione comunale esorbiti 
all'ambito delle competenze ad essa spettanti, non incidendo sulla 
localizzazione delle reti elettriche, ma piuttosto puntando ad economizzare 
l'uso delle risorse territoriali, conciliando le esigenze dei residenti e delle 
attività commerciali con quelle degli operatori del settore.
7. Con il quarto motivo viene ulteriormente articolata la censura di cui al 
precedente mezzo di impugnazione, rilevando che l'articolo 10 del Regolamento 
prevede che il Comune possa "indire apposite conferenze di servizi al fine di 
assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire le concomitanze 
degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere 
le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture".
Tuttavia, agli operatori che non prendono parte alla conferenza di servizi 
ovvero agli incontri che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, sono 
finalizzati a predisporre i piani triennali per la realizzazione delle nuove 
infrastrutture, non viene permessa la realizzazione di interventi che non siano 
previsti dal piano triennale. La previsione si palesa illogica e contraddittoria 
precludendo agli operatori la possibilità di porre in essere interventi di 
carattere straordinario, quando questi si rendano necessari per ragioni 
sopravvenute e imprevedibili e da luogo, inoltre, a una disparità di trattamento 
rispetto a coloro che hanno preso parte alle conferenze di servizi e agli 
incontri, priva di ragionevole giustificazione.
7.1. La tesi non può essere condivisa.
Come rilevato dalla difesa del Comune la finalità del regolamento non è quella 
di impedire o rendere più difficoltoso ai gestori di reti lo svolgimento della 
loro attività né, tanto meno quella di subordinato ad interventi autorizzatori 
da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, è del tutto evidente che l'attività svolta dai gestori non può 
svolgersi con modalità incompatibili con gli altri interessi pubblici generali. 
Per tale ragione il Regolamento si propone di realizzare un coordinamento tra lo 
svolgimento dell'attività di gestione delle reti di infrastrutture con 
l'interesse, almeno paritario, a che tale attività venga svolta provocando il 
minore intralcio possibile alla vita cittadina. In relazione a tale fine non 
appare irragionevole e neppure sproporzionato prevedere la possibilità di 
razionalizzare l'installazione e la manutenzione delle reti sotterranee 
attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi che, per 
altri versi, può fornire agli operatori interessati utili occasioni di riduzione 
dei costi e dei tempi.
8. Con il quinto e ultimo motivo la ricorrente, asserendo di essere venuta a 
conoscenza del regolamento impugnato solo in seguito alla sua definitiva 
approvazione, contesta che l'Amministrazione comunale non abbia ritenuto di 
dover coinvolgere la medesima nella preparazione ed elaborazione del 
Regolamento, tenuto conto che essa è tenuta ad assicurare con assoluta 
continuità il servizio di erogazione elettrica agli utenti mediante 
l'installazione di linee elettriche sia aeree che interrate.
Tale comportamento intenderebbe una violazione dell'articolo 7 della legge n. 
241/1990 nonché della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 
marzo 1999.
8.1. La censura è destituita di fondamento.
Quanto alla pretesa violazione della legge n. 241/1990 è sufficiente osservare 
che l'articolo 13, comma 1, stabilisce che "le disposizioni contenute nel 
presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica 
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione" tra i quali rientra senza 
dubbio il Regolamento impugnato.
Per ciò che concerne la direttiva del P.C.M. 3 marzo 1999 è sufficiente 
osservare che l'art. 3 secondo il quale i comuni "sono tenuti a redigere entro 
un quinquennio… un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo 
da elaborare d'intesa con le aziende erogatrici di servizi denominato ‘piano 
urbano generale dei servizi nel sottosuolo’” fa riferimento a un documento di 
pianificazione destinato a far parte del Piano regolatore generale che, 
evidentemente, è atto diverso dal Regolamento impugnato.
9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere 
rigettato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da 
liquidazione fattane in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I^, definitivamente 
pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si 
liquidano in €. 10.000,00 (diecimila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con 
l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Primo Referendario
IL PRESIDENTE 
L'ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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