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T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 Maggio 2009, n. 1186
INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 9, c. 1 L. n. 447/95 - Ordinanza contingibile e 
urgente - Natura - Presupposti - Accertata presenza di un fenomeno di 
inquinamento acustico - Tutela della salute.
L’art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 non può essere riduttivamente 
inteso come una mera riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in 
tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza 
contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento 
giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene 
pubblica; la stessa deve invece essere logicamente e sistematicamente 
interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa 
dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini 
previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un 
efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico. Conseguentemente, 
l’utilizzo di detto particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente deve 
ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti 
tecnici effettuati dalle competenti A.R.P.A. rivelino la presenza di un fenomeno 
di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo - ontologicamente 
(per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995) - rappresenta 
una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento 
acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che 
consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni 
sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un 
fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera 
collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità 
di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto 
dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Pres. Ravalli, 
Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), 
Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) 
- T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 Maggio 2009, n.1186
INQUINAMENTO ACUSTICO - Tutela della salute pubblica - Ordinanza ex art. 9, 
1° comma della l. 447 del 1995 - Situazione di pericolo - Coinvolgimento di una 
singola famiglia o di una singola persona - Sufficienza. La tutela della 
salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo, 
legittimante l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi 
dell’art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995, involga l’intera collettività ben 
potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di 
una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del 
Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) 
- T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 Maggio 2009, n.1186
INQUINAMENTO ACUSTICO - Abbattimento delle emissioni - Procedimento - Urgenza 
- Effetto sorpresa - Deroga agli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Gli elementi 
di particolare urgenza (unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per 
l’efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l’intero 
procedimento amministrativo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose 
inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai 
principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti 
della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. 
Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio 
dei Ministri e altri (Avv. Stato) -  T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186
INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti di rumore differenziale - Assenza di 
zonizzazione acustica - Regione Puglia - L.r. n. 3/2002 - Applicabilità. La 
problematica della possibilità di applicare i cd. limiti di rumore 
differenziale, anche in mancanza della zonizzazione acustica del territorio 
comunale prevista dall’art. 6, 1° comma lett. a) della l. 447 del 1995, va 
risolta nella Regione Puglia individuando nella previsione dell’art. 3, 3° comma 
della l.r. 12 febbraio 2002, n. 3 la fonte primaria che, dopo la modifica del 
Titolo V della Costituzione, regolamenta la materia in maniera esaustiva: tale 
norma impone il rispetto di limiti differenziali di rumore, anche in mancanza 
della zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) 
c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei 
Ministri e altri (Avv. Stato) -  T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 Maggio 2009, n.1186
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza 
ex art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 - Carattere preventivo - Imputabilità 
delle emissioni sonore agli avventori - Irrilevanza. 
Poiché l’ordinanza ex art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 è un provvedimento 
contraddistinto dal carattere marcatamente preventivo e non sanzionatorio, non 
può essere attribuita alcuna rilevanza alla responsabilità degli avventori del 
locale destinatario del provvedimento; a questo proposito, rileva, infatti, solo 
l’oggettiva riportabilità delle emissioni sonore all’esercizio dell’attività 
commerciale e la mancata adozione delle cautele idonee a determinare la 
cessazione o le riduzione delle emissioni sonore. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del 
Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). -  T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01186/2009 REG.SEN.
N. 01525/2003 REG.RIC.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce
Prima Sezione
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2003, proposto da:
Imperiale Gianluca, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gabellone, con 
domicilio eletto presso Giovanni Gabellone in Lecce, via Corte dei Lubelli, 1;
contro
Comune di Tuglie, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con 
domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 
9;
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno - Roma, Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Roma, Prefetto di Lecce, 
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in 
Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Mormandi Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mormandi, con 
domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Tuglie n.19 del 14.05.2003 con la quale 
veniva ordinata la chiusura del Gimami entro le ore 23,00. nonché di ogni altro 
atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
delle ordinanze del Sindaco del Comune di Tuglie n.30 del 30.06.2003 e n.38 del 
30.07.2003 con le quali veniva ordinata la chiusura del bar Gimami entro le ore 
23,00, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o 
consequenziale;
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Tuglie 2/2005 del 21 gennaio 2005 
successivamente notificata con la quale viene ordinato di osservare quale limite 
di orario di apertura le ore 6,30 e limite di chiusura le ore 23,00, nonché di 
ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
dell'ordinanza del Sindaco di Tuglie n.4/2006 del 16 febbraio 2006, notificata 
in data 21.02.2006 con la quale viene ordinato al sig.Gianluca Imperiale di 
osservare quale orario di apertura il limiti di esercizio non antecedente alle 
ore 7,00 e quale orario di chiusura serale/notturna il limite delle ore 22,00, 
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Tuglie n.20/2006 del 18 maggio 2006, 
notificata in data 22.05.2006 con la quale viene ordinato al sig.Gianluca 
Imperiale di osservare quale di orario di apertura il limite di esercizio non 
antecedente alle ore 7,00 e quale orario di chiusura serale/notturna il limite 
delle ore 22,00, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o 
consequenziale;
e per la condanna, previo accertamento del diritto, al risarcimento dei danni 
derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tuglie;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente del Consiglio dei 
Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio - Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Lecce;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mormandi Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Luigi Viola e 
uditi altresì, il Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani per l’Amministrazione 
comunale di Tuglie, l’Avv. dello Stato Libertini per le Amministrazioni statali 
intimate e l’Avv. Mormandi per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è titolare del bar Gimami in Tuglie.
A seguito di una serie di accertamenti dell’A.U.S.L. che evidenziavano il 
superamento del limite differenziale di rumore in alcuni ambienti dell’immobile 
confinante di proprietà dell’Avv. Giuseppe Mormandi, il Sindaco di Tuglie, con 
ordinanza 14 maggio 2003 n. 19, ordinava al ricorrente di osservare l’orario di 
chiusura delle ore 23 fino al 30 giugno 2003; l’ordinanza era impugnata dal 
ricorrente per: 1) violazione dell’art. 9 della l. 477/1995, violazione dei 
principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, carenza dei 
presupposti; 2) eccesso di potere per falsa presupposizione e travisamento dei 
fatti; 3) violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili ed 
urgenti sotto altro profilo; con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì il 
risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.
L’ordine al ricorrente di osservare l’orario di chiusura alle ore 23,00 era 
successivamente prorogato con le ordinanze 30.6.2003 n. 30, 30.7.2003 n. 38 e 21 
gennaio 2005 n. 2; anche le successive ordinanze del Sindaco di Tuglie erano 
impugnate dal ricorrente, con motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2003 
e 13 aprile 2005 (motivi aggiunti che reiteravano altresì l’istanza risarcitoria).
Con la successiva ordinanza 16 febbraio 2006 n. 4, il Sindaco del comune di 
Tuglie, preso atto del perdurare della situazione di inquinamento acustico in 
questione, ordinava al ricorrente di ordinare l’orario di apertura delle ore 
7,00 e di chiusura delle ore 22,00, fino al 31 maggio 2006; anche l’ordinanza in 
questione era impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 21 
marzo 2006 che reiteravano anche l’istanza risarcitoria.
Con decreto 21 marzo 2006 n. 294 era rigettata l’istanza di tutela cautelare 
monocratica presentata da parte ricorrente.
Con la successiva ordinanza 18 maggio 2006 n. 20, il Sindaco del Comune di 
Tuglie rilevava come nel periodo di validità della precedente ordinanza n. 
4/2006 non fosse stata accertata alcuna violazione e come quindi gli orari ivi 
previsti fossero da considerare idonei a tutelare la pubblica incolumità, ed 
ordinava quindi al ricorrente di rispettare l’orario di apertura delle ore 7,00 
e di chiusura delle ore 22,00, fino all’eventuale adozione di misure idonee ad 
eliminare la rilevata situazione di inquinamento acustico; anche l’ordinanza in 
questione era impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 19 
agosto 2006, per: 1) illegittimità propria e derivata; 2) violazione dell’art. 9 
della l. 477/1995, violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili 
ed urgenti, carenza dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione 
dell’art. 54, 3° comma del d.lgs. 267/2000; 4) violazione dei principi in 
materia di ordinanze contingibili ed urgenti, sviamento dalla causa tipica 
dell’atto; 5) eccesso di potere per carenza dei presupposti dell’azione 
amministrativa, falsa applicazione dell’art. 2, comma 3 lett. b) della l. 447/95 
in relazione al d.p.c.m. 1 marzo 1991, violazione della l.r. n,. 3/2002, 
travisamento dei fatti, eccesso di potere per carenza di istruttoria; 6) 
violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti sotto 
altro profilo; eccesso di potere per carenza istruttoria e falsa 
presupposizione, erroneità dei presupposti; 8) violazione dell’art. 7 della l. 
241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione; anche con l’ultima 
serie di motivi aggiunti, il ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei 
danni derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate e l’Avv. Giuseppe 
Mormandi, controdeducendo sul merito del ricorso.
All'udienza del 22 aprile 2009 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2003, 13 aprile 
2005, 21 marzo 2006 e 19 agosto 2006 sono caratterizzati da problematiche 
giuridiche e fattuali sostanzialmente analoghe e possono pertanto essere decisi 
unitariamente.
In particolare, con la sentenza 24 gennaio 2006 n. 488 la Sezione ha già 
affrontato le problematiche relativa alla struttura del potere di ordinanza 
previsto dall’art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995, alla possibilità di 
utilizzare la previsione a tutela del diritto alla salute anche di una sola 
persona o di una sola famiglia, alla possibilità di motivare "per relationem" 
il provvedimento contingibile e urgente (mediante rinvio agli accertamenti 
effettuati dagli organi competenti) e all’impossibilità di applicare la 
previsione dell’art. 7 l. 241 del 1990 anche agli accertamenti in ordine al 
superamento dei limiti di rumore; trattandosi di problematiche assolutamente 
identiche a quelle sollevate con il ricorso ed i motivi aggiunti è pertanto 
sufficiente richiamare anche in questa sede quanto già rilevato nella precedente 
decisione della Sezione: «in primo luogo, appare opportuno rammentare che l’art. 
9 primo comma della menzionata legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 
del 1995 dispone che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità 
di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il Sindaco …. con provvedimento 
motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o 
di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale 
di determinate attività”.
Il Collegio è dell’avviso meditato che la soprariportata norma di legge non 
possa essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) 
riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela 
dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed 
urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al 
Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma 
che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata 
nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in 
attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 
32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto 
al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la 
Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il 
concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore 
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o 
disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso 
concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”.
Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed 
urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi 
(“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici 
effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino 
la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che 
quest’ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della 
stessa L. n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia 
che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di 
intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato 
dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.
In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di 
inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare 
sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a 
tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) 
dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995.
Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone 
necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben 
potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di 
una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall’altro, che non può 
essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano 
amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato 
di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose 
che eccedano la normale tollerabilità.
….Chiarito ciò, si manifestano come infondate anche le rimanenti doglianze 
formulate nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Si osserva sinteticamente in proposito che: gli elementi di particolare urgenza 
(unitamente al c.d. “effetto sorpresa” indispensabile per l’efficacia dei 
controlli), che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento 
amministrativo de quo diretto all’abbattimento delle emissioni rumorose 
inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai 
principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti 
della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (e che comunque, sul piano sostanziale ex art. 
21 octies secondo comma della stessa legge, l’eventuale partecipazione al 
procedimento della odierna ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo influire 
sugli esiti dello stesso); le ordinanze impugnate sono adeguatamente motivate 
“per relationem” con l’espresso richiamo ai due verbali di rilevamento 
d’inquinamento acustico redatti dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell’A.R.P.A. 
Puglia, in quanto notoriamente l’art. 3 terzo comma della Legge n° 241/1990 non 
impone la materiale messa a disposizione degli atti richiami nel provvedimento 
finale (essendo sufficiente l’indicazione degli estremi identificativi dei 
medesimi atti, che consente all’interessato la possibilità di richiederne 
l’accesso); l’allegata indeterminatezza e/o ultroneità delle prescrizioni di 
bonifica imposte con le contestate ordinanze sindacali al fine di ricondurre la 
rumorosità entro i limiti di legge ed eliminare l’inquinamento acustico appare 
in realtà rispondente al dettato dell’art. 9 primo comma della Legge 26 Ottobre 
1995 n° 447, che prevede la possibilità di ordinare l’utilizzo di qualunque 
accorgimento tecnicamente idoneo al contenimento o all’abbattimento delle 
emissioni sonore concretanti inquinamento acustico» (T.A.R. Puglia Lecce, sez. 
I, 24 gennaio 2006 n. 488).
Anche nella fattispecie che ci occupa siamo in presenza di una serie di 
provvedimenti adottati a seguito di approfonditi accertamenti operati dagli 
organi competenti (e motivati "per relationem" mediante richiamo dei 
risultati delle verificazioni in questione), nel sostanziale contraddittorio con 
la parte ricorrente e sulla base di una equilibrata ponderazione di interessi 
che ha portato ad una progressiva restrizione degli orari di apertura del 
locale, nel tentativo di contemperare il diritto alla salute della famiglia 
Mormandi e le esigenze imprenditoriali del ricorrente.
Con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 3656, la Sezione ha poi affrontato la 
problematica della possibilità di applicare i cd. limiti di rumore 
differenziale, anche in mancanza della zonizzazione acustica del territorio 
comunale prevista dall’art. 6, 1° comma lett. a) della l. 447 del 1995, 
individuando nella previsione dell’art. 3, 3° comma della l.r. 12 febbraio 2002, 
n. 3 la fonte primaria che, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, 
regolamenta la materia in maniera esaustiva nella Regione Puglia, imponendo il 
rispetto di limiti differenziali di rumore, anche in mancanza della zonizzazione 
acustica da parte del Consiglio comunale; anche in questo caso, è quindi 
sufficiente il richiamo di quanto già rilevato dalla Sezione nella sentenza 
citata: «alla luce di questa nuova fisionomia del riparto di potestà legislativa 
e regolamentare tra Stato e Regioni tracciato dal legislatore costituzionale del 
2001 si può oggi affermare che la legislazione Regionale adottata in una materia 
di cd legislazione concorrente può ricevere attuazione solo attraverso 
l’esercizio della omologa potestà regolamentare. Ciò significa, come anche posto 
in risalto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 376/2002, che le norme 
regolamentari statali preesistenti rispetto al varo del nuovo titolo V della 
carta fondamentale, emanate in conformità del passato quadro costituzionale, 
permangono in vigore fino a quando non vengano sostituite da nuove norme dettate 
dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (Regioni).
In un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è, 
pertanto, inibita in radice la possibilità di vincolare l’esercizio della 
potestà legislativa regionale.
Ciò detto occorre osservare che la materia dell’inquinamento acustico è 
disciplinata, nella Regione Puglia, con la legge 12 febbraio 2002, n. 3
L’art 1 di detta legge enuncia le finalità perseguite dal legislatore il quale 
detta norme di indirizzo per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la 
salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento 
acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la 
riqualificazione ambientale.
Risulta, perciò, ripetuto che la disciplina normativa del fenomeno 
dell’inquinamento acustico attiene alla tutela della salute, materia in cui, per 
quanto già rilevato, vige un riparto di potestà legislativa Stato-Regioni che 
devolve alle Regioni la fissazione delle regole di settore lasciando allo Stato 
la determinazione dei principi fondamentali.
Il successivo articolo 3 della stessa legge regionale stabilisce, al comma 3, 
che “ per le zone non esclusivamente industriali …. oltre i limiti massimi per 
il rumore ambientale, trova applicazione anche il cd criterio differenziale alla 
luce del quale non può essere superata la differenza di 5 db durante il periodo 
diurno e di 3 db durante il periodo notturno» (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 24 
ottobre 2007 n. 3656).
Per quello che riguarda l’imputabilità delle emissioni sonore, è poi sufficiente 
rilevare come, trattandosi di un provvedimento caratterizzato dal carattere 
marcatamente preventivo e non sanzionatorio, non possa essere attribuita alcuna 
rilevanza alle argomentazioni articolate da parte ricorrente, in ordine alla 
responsabilità degli avventori; a questo proposito, rileva, infatti, solo 
l’oggettiva riportabilità delle emissioni sonore all’esercizio dell’attività 
commerciale da parte ricorrente e la mancata adozione, da parte dello stesso, 
delle cautele idonee a determinare la cessazione o le riduzione delle emissioni 
sonore.
Il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 8 novembre 2003, 13 aprile 
2005, 21 marzo 2006 e 19 agosto 2006 sono pertanto infondati e devono essere 
respinti, sia per quello che riguarda l’azione di annullamento, sia per quello 
che riguarda l’azione risarcitoria; le spese di giudizio dell’Amministrazione 
comunale di Tuglie e del controinteressato devono essere poste a carico del 
ricorrente e liquidate come da dispositivo.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei 
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno 
- Roma, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Roma e del 
Prefetto di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, 
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e i motivi aggiunti depositati 
in data 8 novembre 2003, 13 aprile 2005, 21 marzo 2006 e 19 agosto 2006, come da 
motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione 
comunale di Tuglie, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di 
spese del giudizio.
Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore del controinteressato Avv. 
Giuseppe Mormandi, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di 
spese del giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, del Ministero dell'Interno - Roma, del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio - Roma e del Prefetto di Lecce.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/05/2009
 
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