AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 19 novembre 2009, n. 2781
DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico di dettaglio - Piano di 
lottizzazione convenzionata - Esclusione di aree ricomprese nell’area 
interessata - Illegittimità - Fondamento. Lo strumento urbanistico di 
dettaglio, compresa la lottizzazione convenzionata, non può legittimamente 
escludere dal proprio ambito aree in esso ricomprese, non potendosi ritenere 
corretto, in termini di adeguatezza della pianificazione urbanistica, che non 
s’addivenga ad una sistemazione tendenzialmente completa della zona oggetto 
d’intervento. Diversamente argomentando, non si perverrebbe all’obiettivo della 
pianificazione urbanistica, specie di dettaglio, che tende a conseguire la 
complessiva e coordinata sistemazione del territorio secondo scelte ed indirizzi 
formatisi in sede politico-amministrativa.(cfr. . Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 
1995, n. 695). Pres. Urbano, Est. Cocomile - D.G. e altro (avv.ti Tucci e 
Pallesca) c. Comune di Corato (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, 
Sez. III - 19 novembre 2009, n. 2781
 
N. 02781/2009 REG.SEN.
N. 00335/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2008, proposto da:
Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo 
Tucci e Adriano Pallesca, con domicilio eletto presso Adriano Pallesca in 
Triggiano, via Pisacane, 11;
contro
Comune di Corato in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. 
Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala 
in Bari, via Abate Gimma, 94;
nei confronti di
Berardi Vito e Luigi s.n.c.;
Cannillo s.r.l.;
D’Ambra Rosaria;
Mangione Alfonso;
Mangione Costantina;
Bucci Cataldo;
Ricco Marcella;
Ricco Loredana;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 69 del 13 novembre 
2007 avente ad oggetto il “Piano di lottizzazione di una maglia della zona di 
espansione C del vigente P.R.G. compresa tra via Gravina, via Francavilla, via 
Belvedere e limite di zona - Ditte Eredi Mangione Nunzio ed altri – 
Approvazione”, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 22 novembre 2007 e divenuta esecutiva il 3 dicembre 
2007;
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali;
- della controdeduzione dell’ufficio settore urbanistica del Comune di Corato in 
data 9 ottobre 2007 avente ad oggetto il rigetto dell’opposizione presentata dai 
signori Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 9 del 16 febbraio 2006 
relativa all’adozione del piano di lottizzazione della area tipizzata “C” nel 
P.R.G. del Comune di Corato e compresa tra le vie Gravina, Francavilla e 
Belvedere, nonché della relazione istruttoria ad essa allegata;
- degli elaborati scritto - grafici del Piano di Lottizzazione dell’area 
tipizzata “C” nel P.R.G. del Comune di Corato e compresa tra le vie Gravina, 
Francavilla e Belvedere;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato in persona del 
Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Francesco 
Cocomile e uditi per le parti i difensori Adriano Pallesca e Monica Nardulli, 
quest’ultima su delega di Franco Gagliardi La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Invero i ricorrenti Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia contestano con il 
ricorso introduttivo la circostanza per cui non sono stati inclusi nel piano di 
lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale di Corato con delibera n. 69 del 
13 novembre 2007 i propri terreni (rectius area distinta in mappa al foglio 41, 
particelle 182 e 802 del Catasto Terreni del Comune di Corato per un totale di 
mq. 3.543, nonché edificio di mq. 372, attualmente ospitante una zoocoltura 
avicola, censito al numero 2241 del Catasto Terreni del Comune di Corato ed 
entrostante l’anzidetta particella 802) che, per ubicazione, metratura, 
accessibilità e destinazione, erano maggiormente adatti a tale scopo.
Evidenziano altresì che sono stati irragionevolmente inseriti nel piano di 
lottizzazione in esame non solo terreni adiacenti alle loro proprietà, ma anche 
fondi molto distanti dalla perimetrazione del medesimo piano di lottizzazione e 
dai loro appezzamenti.
In particolare i ricorrenti sottolineano che il piano di lottizzazione in 
questione prescinde totalmente dalla specificazione di requisiti ubicazionali e 
dimensionali che dovrebbero possedere le aree in esso inserite, basandosi 
unicamente sul criterio della titolarità non previsto da alcuna norma giuridica 
e pertanto sicuramente arbitrario ed illegittimo.
Ritiene questo Collegio che la censura sia fondata e che pertanto debbano essere 
annullate le delibere consiliari impugnate poiché le stesse non precisano 
affatto i criteri ubicazionali e dimensionali di scelta delle aree incluse nel 
piano di lottizzazione.
Che così sia è implicitamente ammesso dalla stessa amministrazione comunale che, 
nel rispondere con nota n. 14272 del 13.5.2009 al quesito posto da questo 
Collegio con l’ordinanza n. 41/2009 con cui si chiedevano chiarimenti alla P.A. 
resistente in ordine ai criteri ubicazionali e dimensionali di scelta delle aree 
tipizzate “Fi” (zone per attrezzature pubbliche) asservite e funzionali all’area 
“C”, si è limitata a ribadire che dette aree sono state individuate nel rispetto 
del vigente P.R.G. in parte all’interno ed in parte all’esterno della maglia da 
lottizzare e che il vigente strumento urbanistico generale non pone alcuna 
precisazione in ordine ai criteri ubicazionali delle aree a standards 
relativamente alle zone “C”.
Al riguardo tuttavia Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 695 ha statuito che 
“Lo strumento urbanistico di dettaglio, compresa la lottizzazione convenzionata, 
non può legittimamente escludere dal proprio ambito aree in esso ricomprese, non 
potendosi ritenere corretto, in termini di adeguatezza della pianificazione 
urbanistica, che non s’addivenga ad una sistemazione tendenzialmente completa 
della zona oggetto d’intervento. Diversamente argomentando, non si perverrebbe 
all’obiettivo della pianificazione urbanistica, specie di dettaglio, che tende a 
conseguire la complessiva e coordinata sistemazione del territorio secondo 
scelte ed indirizzi formatisi in sede politico-amministrativa.”.
Ne consegue che nel caso di specie il piano di lottizzazione (che ha di per sé 
natura giuridica di strumento urbanistico di attuazione) approvato con la 
delibera consiliare n. 69/2007 non poteva legittimamente escludere dal proprio 
ambito operativo aree in esso ricomprese tra cui i fondi di proprietà degli 
odierni ricorrenti.
Dette delibere sono pertanto assolutamente arbitrarie ed in quanto tali viziate 
da eccesso di potere come correttamente contestato dai ricorrenti.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4712 “Il fatto 
che le scelte urbanistiche compiute dall’amministrazione comunale nell’esercizio 
del potere di pianificazione siano ampiamente discrezionali non significa che 
esse siano sottratte al sindacato di legittimità, ma solo che quest’ultimo non 
può che essere limitato alle macroscopiche figure sintomatiche dell’eccesso di 
potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità o dell’irragionevolezza della 
scelta o del travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono 
concretamente soddisfare.”.
Inoltre, trattandosi di delibera di approvazione del piano di lottizzazione 
avente – come detto - natura di giuridica di piano urbanistico esecutivo, 
necessitava di apposita motivazione sul punto, che viceversa è, nel caso di 
specie, del tutto insufficiente.
Invero “Le scelte urbanistiche in variante richiedono puntuale motivazione 
esclusivamente ove incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo 
legittime aspettative (specie edificatorie) dei privati proprietari, in 
conseguenza non soltanto di statuizioni di pronunce giurisdizionali passate in 
giudicato, ma anche di accordi con l’ente locale ed in particolare di 
convenzioni di lottizzazione divenute operative. A fronte di aspettative di mero 
fatto, le scelte di natura tanto ambientale quanto urbanistica rimesse 
all’Amministrazione nell’interesse generale, infatti, sono di regola 
sufficientemente motivate con l’indicazione dei profili generali e dei criteri 
che hanno sorretto la previsione in variante, senza necessità di una motivazione 
puntuale e "mirata". ...” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 03 novembre 2008, n. 
5478).
Nel caso di specie si può affermare che gli odierni ricorrenti avessero maturato 
una legittima aspettativa a che i loro terreni rientrassero nella lottizzazione 
de qua incidente su una zona territorialmente circoscritta del Comune di Corato 
e che conseguentemente la P.A. avrebbe dovuto motivare in ordine ai criteri 
(nella fattispecie ubicazionali e dimensionali) che hanno sorretto la previsione 
urbanistica in questione (cosa che invece non è avvenuta).
Infatti, a fronte delle osservazioni presentate dagli odierni ricorrenti, la 
delibera consiliare n. 69/2007 impugnata in questa sede motiva facendo proprio 
quanto dichiarato dal Dirigente del Settore Urbanistica con la nota del 
9.10.2007. Questi, premessa la tardività della opposizione presentata da 
Diaferia Giuseppe e da Catapano Antonia alla stregua della previsione di cui 
all’art. 21 legge Regione Puglia n. 56/1980, afferma che “… la dotazione delle 
aree da destinarsi a standards urbanistici è reperita, in osservanza delle norme 
vigenti in materia, così come già attestato dalla relazione istruttoria 
dell’Ufficio allegata alla deliberazione consiliare di adozione, in parte 
all’interno della maglia da lottizzare (con destinazione a parcheggio pubblico) 
ed in parte all’esterno. Pertanto, non sussiste alcun obbligo a carico dei 
proponenti il Piano di Lottizzazione de quo di inclusione delle particelle 
catastali di proprietà degli opponenti.”.
Sul punto va rilevato in primis che i termini di cui all’art. 21 legge Regione 
Puglia n. 56/1980 per la presentazione di osservazioni non possono considerarsi 
perentori, non essendo stati espressamente qualificati come tali dal 
legislatore, stante la tassatività delle ipotesi normative di termini perentori. 
Come evidenziato da T.A.R. Veneto, 4 febbraio 1986, n. 66 in una fattispecie 
analoga, “Il termine, fissato dall’art. 9 legge urb., per la presentazione di 
osservazioni al progetto di p.r.g. non è perentorio, e del resto le osservazioni 
- che non costituiscono un rimedio giuridico a tutela degli interessi di chi le 
propone ma un mezzo di collaborazione con l’amministrazione per la migliore 
formazione degli strumenti urbanistici - possono essere esaminate anche se 
pervenute fuori termine, purché prima dell’adozione della delibera di 
controdeduzioni.”.
Quanto alla valutazione che la P.A. effettua sul merito delle osservazioni 
presentate dal Diaferia e dalla Catapano (“… non sussiste alcun obbligo a carico 
dei proponenti il Piano di Lottizzazione de quo di inclusione delle particelle 
catastali di proprietà degli opponenti”), la stessa è tautologica poiché non 
spiega il motivo per cui non opererebbe nel caso di specie siffatto obbligo, che 
viceversa, in base alle considerazioni in precedenza sviluppate, si è visto 
sussistere.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto 
l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura sollevata da parte ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per 
l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Corato al pagamento delle spese di giudizio in favore dei 
ricorrenti Diaferia Giuseppe e Catapano Antonia, liquidate in complessivi €. 
3.000,00, oltre IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato come per 
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con 
l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE                                                         
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it