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T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 5 marzo 2009, n. 273



URBANISTICA ED EDILIZIA - Ricorso avverso un titolo edilizio rilasciato ad un terzo - Termine - Decorrenza. Il termine per ricorrere per l’annullamento di un titolo edilizio rilasciato ad un terzo decorre dal tempo in cui il soggetto leso ha avuto modo di percepire compiutamente la natura e l’entità della realizzazione in progetto. Pres. Balba, Est. Peruggia - M.V. (avv. Massa) c. Comune di Toirano (avv. Vallerga). T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 5/03/2009, n. 273

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.00273/2009 REG.SEN.
N. 00557/2004 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 557 del 2004, proposto dalla signora Maria Vignola, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Massa, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Roma 11.1;

contro

Comune di Toirano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso di lui a Genova, via Dante 2/52;

nei confronti di

Vega Costruzioni Srl, corrente a Treviolo in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiliano Bottazzi, presso il quale è elettivamente domiciliata a Genova in via Dante 2/52-53;

per l'annullamento

della concessione 19.4.2002, n. 1/02 assentita dall’amministrazione comunale in favore della controinteressata.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Toirano e della controinteressata

Visti gli atti depositati

Viste le memorie conclusionali depositati dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La signora Maria Vignola espone di essere comproprietaria di fondi edificati ubicati a Toirano, e si ritiene lesa dalla concessione che l’amministrazione comunale ha rilasciato alla controinteressata per la realizzazione di volumi realizzati. Per ciò la ricorrente ha notificato l’atto 8.4.2004, depositato il 21.4.2004, con cui denuncia:

violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle n.a. del PRG di Toirano, eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria.

Violazione dell’art. 49 delle nda del PTCP, difetto del presupposto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle n.a. del PRG di Toirano, dell’art. 9 del dm 2.4.1968 in relazione all’art. 41 quinquies della legge 17.8.1942, n. 1150.

Violazione degli artt. 6 e 12 delle n.a. del prg di Toirano e dell’art. 3 del d.m. 2.4.1968, n. 1444, difetto del presupposto.

Il comune di Toirano si è costituito in giudizio con atto depositato il 8.4.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Vega costruzioni srl si è costituita in giudizio ed ha depositato dei documenti.

Le parti hanno depositato distinte memorie il 17.2.2009.


Il contendere riguarda un titolo edilizio assentito al comune di Toirano in favore della controinteressata, che abilitava alla realizzazione di un notevole complesso edilizio nei pressi dell’abitazione dell’interessata.

Il collegio deve porsi la preliminare questione relativa alla tempestività dell’impugnazione.

L’atto in questione risale al mese di aprile 2002, ed al riguardo va seguito l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il termine per ricorrere per l’annullamento di un titolo edilizio rilasciato ad un terzo decorre dal tempo in cui il soggetto leso ha avuto modo di percepire compiutamente la natura e l’entità della realizzazione in progetto; un altro criterio costantemente seguito dalla giurisprudenza è quello secondo cui la tardività di un’impugnazione va puntualmente provata dalla parte che la allega, rinvenendosi con ciò nel sistema normativo un’inclinazione favorevole all’esame nel merito delle impugnazioni.

Posta l’enunciazione delle regole generali, viene in rilievo la necessità di dar corso ad una valutazione fattuale, per individuare se nella specie siano ravvisabili nella condotta della ricorrente dei momenti di conoscenza certa dei profili caratterizzanti la concessione rilasciata, per il periodo anteriore ai sessanta giorni precedenti la notifica dell’impugnazione.

L’atto impugnato è stato rilasciato nell’aprile 2002, l’impugnazione è stata proposta nel 2004, ma con atto depositato il 31.7.2003, la ricorrente aveva proposto al tribunale di Savona, sezione staccata di Albenga, una domanda ai sensi degli artt. 1171, 1172 cod. civ e 700 cpc, con cui si contestavano le modalità di realizzazione dell’odierna controinteressata, e si menzionava espressamente la concessione rilasciata dal comune di Toirano, che non era indicata con la data di rilascio, ma di cui si mostrava un’approfondita conoscenza.

Va notato in proposito con il ricorso proposto per la denuncia della nuova opera e per il danno temuto l’interessata si era lamentata proprio dei tratti dell’edificazione realizzata dalla controinteressata, che sono denunciati con l’impugnazione in trattazione (punti 4 e seguenti delle premesse in fatto del ricorso proposto al tribunale di Savona).

Da ciò risulta integrato in capo all’interessata il necessario requisito della piena conoscenza che comporta la decorrenza del termine per impugnare: a diversa conclusione non può indurre l’asserzione contenuta nella difesa che la ricorrente ha depositato da ultimo, secondo cui la mancata citazione in ricorso degli estremi della concessione edilizia conforterebbe la tesi della mancata cognizione del titolo qui impugnato. Infatti il ricorso permette di affermare che al tempo in cui venne depositato l’atto nella cancelleria del giudice ordinario, l’edificazione era giunta ad un livello tale, per cui la vicina doveva essere in grado di comprendere appieno la natura lesiva del titolo di cui ha fatto menzione in ricorso, senza non di meno citarlo espressamente.

Per tutte queste ragioni deve aversi per provato che alla data di deposito del ricordato ricorso al giudice ordinario la ricorrente conosceva compiutamente l’esistenza della concessione del comune di Toirano, e la capacità edificatoria che dal titolo derivava all’odierna controinteressata.

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.

A diversa conclusione non può indurre la nozione della conservazione degli effetti della domanda presentata al giudice di altro ordine giurisdizionale, su cui s’è soffermata la sentenza 12.3.2007, n. 77 della corte costituzionale.

Manca infatti in questo caso la prova che il giudice ordinario abbia mai adottato una pronuncia declinatoria della giurisdizione, sì che la presente controversia non può inquadrarsi nei termini decisi dalla citata sentenza della corte costituzionale.

Il ritardo nella proposizione della domanda comporta pertanto la conferma dell’adottata pronuncia di irricevibilità.

Le spese possono tuttavia essere equamente compensate, data la natura della lite e l’incertezza normativa esistente al tempo dei fatti, in ordine al giudice munito di giurisdizione nella materia di che trattasi.


P.Q.M.


Dichiara irricevibile il ricorso

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE                                              IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



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