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TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 novembre 2009, n. 1135
ACQUA - Giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche - Art. 143, c. 1, 
lett. a), T.U. n. 1175/1933 - Giurisdizione amministrativa di legittimità - 
Ipotesi - Giurisdizione del T.S.A.P. - Atti che incidono direttamente sul regime 
delle acque pubbliche. La giurisdizione speciale in materia di acque 
pubbliche, prevista dall'art. 143, primo comma, lettera a), del testo unico n. 
1175 del 1933 riguarda gli atti che, ancorché emanati da autorità non 
specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di 
queste ultime una “incidenza immediata e diretta”, con esclusione dunque degli 
atti che non abbiano tale incidenza, sicché sussiste la giurisdizione 
amministrativa di legittimità nel caso di impugnazione: 
- di una concessione edilizia di un immobile, sia pure posto in prossimità di un 
corso d'acqua (Sez. VI, 12 maggio 2008, n. 2162);
- di una sanzione amministrativa, emessa per lo svolgimento di attività nei 
pressi di un corso d'acqua, in assenza della prescritta autorizzazione 
paesaggistica (Sez. IV, 12 ottobre 2006, n. 6070);
- di atti concernenti una gara per la scelta dell'appaltatore di lavori 
riguardanti corsi d'acqua (Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442);
- delle norme riguardanti il rilascio di concessioni, contenute in un 
regolamento della pesca (Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2536).
Viceversa, sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque quando 
siano impugnati atti che incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche 
(Sez. Un., 12 aprile 2005, n. 7444; Sez. Un., 13 gennaio 2003, n. 337), in 
quanto il legislatore - nel determinare la giurisdizione caratterizzata da una 
particolare composizione del collegio giudicante - ha tenuto conto delle 
peculiarità delle posizioni giuridiche coinvolte e delle questioni di ordine 
tecnico che si propongono ordinariamente. Pres. Corsaro, Est. Marra - O. (avv. 
Ambroselli) c. Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo e altro (avv.ti Sanino 
e Santo) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 novembre 2009, n. 1135
 
 
N. 01135/2009 REG.SEN.
N. 00668/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 668 del 2008, proposto da:
Ditta O.R.S.A. del Sisto di Caldaroni Assunta, rappresentata e difesa dall'avv. 
Maria Luisa Ambroselli, con domicilio eletto presso Giovanni Avv. Malinconico in 
Latina, via Farini N. 4;
contro
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (A.R.D.I.S.); Regione Lazio in persona 
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Sanino, Rita 
Santo, con domicilio eletto in Latina presso la Segreteria della Sezione;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ORDINANZA 3.6.2008, N. 4780 CON CUI E’ STATA DISPOSTA L’ IMMEDIATA SOSPENSIONE 
DEI LAVORI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLE BANCHINE NEL TRATTO IN 
CONCESSIONE LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL FIUME SISTO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio in persona del 
Presidente pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Antonio 
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
 
Con istanza del 21 marzo 2005, la 
ditta ricorrente richiedeva alla Regione Lazio - Dipartimento del Territorio la 
concessione di un’area demaniale per realizzare un approdo per natanti.
Il predetto Dipartimento, dopo aver ottenuto il parere richiesto ai soli fini 
idraulici dall’ A.R.D.I.S, con determina 28.7.2006, n. B2652 rilasciava 
all’interessata la concessione finalizzata all’attracco per natanti.
Successivamente la ditta ricorrente inoltrava, ai sensi dell’art. 2 della L. r. 
15.12.2004, n. 3, al Comune di Terracina istanza di rilascio di una concessione 
edilizia ai fini turistici e ricreative
Con atto del 24.8.2007, il SUAP, previa acquisizione del permesso di costruire 
nel frattempo rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia, autorizzava la 
ricorrente ad eseguire i lavori per la realizzazione delle predette strutture di 
attracco ed ormeggio sulla sponda destra del Fiume Sisto.
Ottenuta la prescritta documentazione sismica la ditta ORSA dava comunicazione 
d’inizio lavori al dipartimento del Territorio della Regione Lazio, nonché 
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Con l’impugnato atto n. 4780 del 3.6.2008, l’ARDIS ordinava alla ricorrente la 
sospensione dei lavori di realizzazione delle banchine nel tratto in concessione 
lungo la sponda destra del Fiume Sisto, in quanto asseritamente non 
corrispondenti alle opere autorizzate.
Con successiva ordinanza n. 172 del 3.10.2002, il Dirigente dell’U.T.C. 
ingiungeva la demolizione delle opere edilizie realizzate in difformità dalla 
predetta concessione edilizia.
Avverso dette ordinanze ha proposto rituale impugnazione la ricorrente, 
chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto le seguenti censure e, segnatamente: 
1) violazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241; violazione dei 
principi sul giusto procedimento ; omessa e carente motivazione, oltre che 
eccesso di potere per difetto d’istruttoria, essendo stata di fatto preclusa 
all’istante ogni reale possibilità d’interlocuzione endoprocedimentale in ordine 
all’incardinando procedimento; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per 
difetto d’istruttoria e di motivazione sotto altri profili, fondandosi 
l’ordinanza di sospensione su erronei presupposti di fatto.
Nel ricorso si formula, poi, richiesta di risarcimento danni conseguente 
all’asserita illegittima sospensione
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, eccependo 
l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
Con ordinanza n. 447/2008 del 25.7.2008, il Collegio ha accolto la domanda di 
sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 22 ottobre 2009, sentiti i difensori come da verbale, il ricorso 
è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio deve darsi carico dell’eccezione 
d’inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione regionale, sotto 
il profilo della carenza di giurisdizione del giudice adito
Secondo quanto sostenuto dal resistente ente territoriale, la giurisdizione 
speciale in materia di acque pubbliche, prevista dall'art. 143 comma 1, lett. 
a), t.u. 11 dicembre 1933 n. 1175, riguardando gli atti che hanno sul regime 
delle acque pubbliche un’ incidenza immediata e diretta, dovrebbe radicarsi nel 
caso di specie.
Alla suesposta argomentazione s’oppone - con memoria depositata nell’imminenza 
dell’udienza di trattazione - la difesa della deducente, osservando che, nella 
specie, non solo non si tratterebbe di opera annoverabile tra quelle idrauliche, 
ma che la realizzazione della contestata banchina non potrebbe, in ogni caso, 
avere incidenza sul regime delle acque.
Detto ordine d’idee deve essere pienamente condiviso.
Osserva al riguardo il Collegio che, come ha avuto modo di chiarire la 
giurisprudenza amministrativa, la giurisdizione speciale in materia di acque 
pubbliche, prevista dall'art. 143, primo comma, lettera a), del testo unico n. 
1175 del 1933 riguarda gli atti che, ancorché emanati da autorità non 
specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di 
queste ultime una “incidenza immediata e diretta”, con esclusione dunque degli 
atti che non abbiano tale incidenza, sicché sussiste la giurisdizione 
amministrativa di legittimità nel caso di impugnazione:
- di una concessione edilizia di un immobile, sia pure posto in prossimità di un 
corso d'acqua (Sez. VI, 12 maggio 2008, n. 2162);
- di una sanzione amministrativa, emessa per lo svolgimento di attività nei 
pressi di un corso d'acqua, in assenza della prescritta autorizzazione 
paesaggistica (Sez. IV, 12 ottobre 2006, n. 6070);
- di atti concernenti una gara per la scelta dell'appaltatore di lavori 
riguardanti corsi d'acqua (Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442);
- delle norme riguardanti il rilascio di concessioni, contenute in un 
regolamento della pesca (Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2536).
Viceversa, sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque quando 
siano impugnati atti che incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche 
(Sez. Un., 12 aprile 2005, n. 7444; Sez. Un., 13 gennaio 2003, n. 337), in 
quanto il legislatore - nel determinare la giurisdizione caratterizzata da una 
particolare composizione del collegio giudicante - ha tenuto conto delle 
peculiarità delle posizioni giuridiche coinvolte e delle questioni di ordine 
tecnico che si propongono ordinariamente.
Nella specie, gli interessati hanno impugnato il provvedimento comunale n. 4780 
del 2008 (che ha disposto la sospensione dei lavori in corso per la 
realizzazione delle banchine), in quanto reputato dall’ Agenzia resistente non 
corrispondenti detti lavori alle opere assentite.
Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche la vista eccezione deve 
essere dunque disattesa.
Con il primo motivo introdotto la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 
3, 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241, contestando oltre alle questioni di 
carattere formale (omessa indicazione dell’autorità a cui impugnare l’atto) ed 
alla carenza di motivazione, l’omesso invio da parte dell’Amministrazione 
dell’avviso d’avvio del procedimento di sospensione dei lavori precedentemente 
assentiti con concessione 28.7.2006, n. B2652, che le avrebbe praticamente 
precluso ogni possibilità di interlocuzione prima dell’emissione dell’ordinanza 
di sospensione dei lavori reputati abusivi.
Secondo quanto sostenuto dall’istante con l’impugnata ordinanza di sospensione 
dei lavori, l’Amministrazione non avrebbe attivato un procedimento di autotutela 
in senso tecnico, quanto piuttosto - in esito al doveroso preliminare controllo 
circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge - un procedimento volto 
ad impedire in via preventiva l’inizio di attività antigiuridiche.
L’Avvocatura regionale resiste alle dette argomentazioni, affermando che in 
materia di sanzioni edilizie la comunicazione di avvio del procedimento può 
essere sostituita, per evidente raggiungimento dello stesso scopo, dall’ordine 
di sospensione dei lavori reputati abusivi.
Detto ordine d’idee non può essere condiviso.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, alla stregua di una risalente 
giurisprudenza del Consiglio di stato, che la Sezione integralmente condivide, 
la comunicazione dell’inizio del procedimento non solo deve essere inviata, ma 
deve essere fatta recapitare in tempo utile al soggetto interessato, così da 
permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase tuttora 
preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibile 
opzioni: e ciò proprio al fine di evitare che l’intervento spiegato assolva un 
ruolo pressoché esclusivamente formale senza alcuna reale incidenza sia 
sull’eventuale istruttoria da espletare sia sull’individuazione degli interessi 
pubblici e privati coinvolti sia, infine, sulla loro finale graduazione da parte 
della procedente Autorità per il perseguimento del poziore interesse pubblico 
(Cons. Stato Sez. V 5.6.1997, n. 603; 2.2.1996, n. 132).
L’intempestività ed, a fortori l’omissione, della comunicazione d’avvio del 
procedimento preordinato all’eventuale annullamento tutorio è rilevante nella 
specie per il fatto, direttamente incidente sul piano della dialettica 
procedimentale, che l’istante si era immediatamente attivata, richiedendo ai 
competenti enti anche comunali (SUAP) il rilascio dei necessari titoli 
autorizzatori, nonché le prescritte autorizzazioni sismiche, oltre alla conferma 
del Direttore dei Lavori della Ditta appaltatrice in precedenza nominato.
Deve conseguentemente affermarsi che, alla stregua di quanto affermato dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza 25.10.2000, n. 437, sia rimasta nella 
specie frustrata nell'attivata procedura di secondo grado davanti alla Agenzia 
regionale la possibilità di un'effettiva fase istruttoria nel corso della quale 
l'interessata potesse interloquire con la procedente Amministrazione regionale, 
produrre se del caso ulteriore documentazione a supporto delle proprie ragioni, 
posto che il finale annullamento non è mai assolutamente dovuto o vincolato, ma 
è sempre eventuale e collegato alla valutazione discrezionale della comparazione 
relativa alla conformità tra quanto assentito è quanto si stava realizzando.
In tal senso, del resto, si è costantemente mossa la giurisprudenza del 
Consiglio di Stato che ha reiteratamente posto in evidenza la necessità che gli 
interessati siano in grado di contraddire all’interno del procedimento 
amministrativo, fermo l'obbligo della Amministrazione di meditata valutazione di 
tutti i contributi a tal fine presentati (cfr. Sez. VI 29.2.2002, n. 2983; Ad. 
plen. 15.9.1999, n. 14), chiarendo ulteriormente che l'omissione del prescritto 
avviso coincide senza riserve con la sua tardiva comunicazione: anche in questo 
caso, infatti, l'assolvimento dell’obbligo ha rilievo soltanto formale, restando 
privo di effetti sul piano della dialettica endoprocedimentale.
La dedotta censura è dunque fondata e la violazione del generalissimo principio 
del partecipazione procedimentale da parte dell’Amministrazione regionale.
Parimenti lo è quella di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della più 
volte citata L. n. 241/1990, posto che l’ordinanza n. 4780/08 non appare 
congruamente motivata, non risultando dalle sue premesse in modo chiaro ed 
inequivocabile l’iter che ha condotto all’esercizio del potere di sospensione da 
parte dell’Amministrazione resistente.
Deve, in proposito rilevarsi che, se è vero - come affermato dalla prevalente 
giurisprudenza amministrativa - che la motivazione di cui all'art. 3 della legge 
7.8.1990, n. 241 ben può essere effettuata "per relationem", è del pari vero che 
tale evenienza resta subordinata ad alcuni limiti fissati dalla stessa 
giurisprudenza come, ad esempio, quello che l'amministrazione renda disponibile 
il documento al quale l'atto motivato "per relationem" fa riferimento e 
quest’ultimo sia effettivamente conferente ed esaustivo (vedi, per tutte, 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.5.2002, n. 2400).
Il rapporto di servizio n. 4753/08 della Polizia idraulica, non sembra invero 
rivestite i suindicati caratteri per ritenere che si sia realizzata una 
esauriente motivazione per relationem dell’impugnata sospensione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli 
ulteriori profili di censura dedotti.
Quanto, infine, alla domanda per il risarcimento dei danni, è sufficiente 
rilevare che manca, allo stato degli atti, ogni principio di prova a corredo 
dell’ammontare del pregiudizio asseritamene sofferto: la relativa domanda deve 
essere quindi disattesa.
Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono 
essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi € 
1.000,00, oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.
il T.A.R. Lazio – Sezione staccata di Latina, in accoglimento del ricorso in 
epigrafe, annulla l’ordinanza 3.6.2008, n. 4780 del Reparto Vigilanza e Polizia 
Idraulica dell’ARDIS.
Condanna l’Agenzia Regionale per la Difesa del a corrispondere alla Ditta ORSA 
del Sisto di Caldaroni Assunta la complessiva somma di € 1.000,00 oltre ad 
I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con 
l'intervento dei Signori:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE 
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 
		
		
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