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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 Gennaio 2009, n. 3


URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere di urbanizzazione - Difficoltà di reperire in loco le aree destinate ad opere di urbanizzazione - Monetizzazione - Finalità dell’istituto - Presupposti. L’esigenza di accompagnare ogni edificazione con le necessarie opere di urbanizzazione costituisce una condizione fondamentale per la corretta trasformazione del territorio, onde la materiale impossibilità o difficoltà di reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate non fa sorgere il diritto alla monetizzazione, ma impone piuttosto all’Amministrazione di esaminare sotto il profilo urbanistico la richiesta di conversione di detto obbligo nel versamento di una somma di denaro; nel far ciò, in particolare, l’Amministrazione deve considerare che la “monetizzazione” è un istituto in ogni caso preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la tutela di interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa), sicché se ne deve ritenere possibile l’impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del territorio comunale. Pres. Papiano, Est. Caso - A.M. (avv. Turco) c. Comune di Cadelbosco di Sopra (avv. Bertolani) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 gennaio 2009, n. 3
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00003/2009 REG.SEN.
N. 00316/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 316 del 2006 proposto da Azzilonna Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Turco ed elettivamente domiciliato in Parma, via Girolamo Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paola Da Vico;


contro


il Comune di Cadelbosco di Sopra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliato in Parma, viale Mariotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Guido Avanzini;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 13145 del 5 agosto 2006, con cui il Responsabile di Area (Ufficio tecnico - Edilizia privata) del Comune di Cadelbosco di Sopra ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di costruire;

della deliberazione n. 64 del 27 luglio 2006, con cui la Giunta comunale di Cadelbosco di Sopra ha negato la “monetizzazione” di aree di parcheggio inerenti l’intervento oggetto della richiesta di permesso di costruire respinta;

per quanto possa occorrere, della deliberazione consiliare n. 38 del 28 maggio 1992 e del provvedimento di iscrizione della via Torelli nell’elenco delle strade pubbliche del Comune di Cadelbosco di Sopra (operata mediante la deliberazione consiliare n. 96 del 29 settembre 1987);

- quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 12 gennaio 2007 - della relazione comunale in data 29 novembre 2006, prot. n. 19342;

per la condanna

dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cadelbosco di Sopra;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 12 gennaio 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito, per il ricorrente, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Riferisce il ricorrente che egli è comproprietario di un immobile ubicato alla via Torelli del Comune di Cadelbosco di Sopra; che, stante la necessità di ristrutturazione dello stesso – da destinare a civile abitazione –, veniva richiesto all’Amministrazione locale il rilascio di un permesso costruire con concessione della monetizzazione delle aree per parcheggi di P1; che, tuttavia, veniva prima negata la “monetizzazione” (delib. n. 64 del 27 luglio 2006, assunta dalla Giunta comunale) e poi respinta la domanda di rilascio del permesso di costruire (provvedimento prot. n. 13145 del 5 agosto 2006, a firma del Responsabile di Area, Ufficio tecnico - Edilizia privata).
Avverso tali atti, e avverso una pregressa deliberazione consiliare in materia di “monetizzazione” (n. 38 del 28 maggio 1992) nonché il provvedimento di iscrizione della via Torelli nell’elenco delle strade di uso pubblico del Comune di Cadelbosco di Sopra, ha proposto impugnativa il ricorrente. Deduce:

1) Violazione e falsa applicazione degli art. 1 (comma 3), 2, 3, 5 e 10-bis della legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto ed incongruità di motivazione, carenza di presupposti e di istruttoria.
Gli atti oggetto di impugnativa sono stati emanati oltre i termini a tal fine previsti dalla legge e solo dopo la diffida dell’interessato, essendo altresì mancata la prescritta comunicazione ex 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il che ha determinato, tra l’altro, un indebito aggravamento del procedimento.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria e derivata. Eccesso di potere per carenza di presupposti, motivazione illogica, aggravamento del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 (comma 3) e 3 della legge n. 241/90. Sviamento di potere.
L’Amministrazione ha negato il permesso di costruire per la sola ragione che non era stata ammessa la “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio; in realtà, si sarebbe dovuto quanto meno consentire la ristrutturazione del fabbricato ed imporre al contempo l’esecuzione di quelle opere di urbanizzazione. Non essendo ciò avvenuto, emerge l’illegittimità, sotto più profili, dell’azione amministrativa.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria e derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, motivazione illogica e contraddittoria, aggravamento del procedimento. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 (comma 3) e 3 della legge n. 241/90. Sviamento di potere.
Il diniego di “monetizzazione” è illegittimo. In effetti, la strada su cui andrebbero realizzati i parcheggi è privata ed appartiene ad altri, onde non può essere assoggettata ad un aggravamento della servitù di passaggio veicolare, si tratti di strada di uso pubblico o meno; peraltro, viste le sue caratteristiche, la strada risulta privata e ad uso privato. Né ha ragione l’Amministrazione comunale nel ritenere che la proprietà del ricorrente determini un appesantimento del traffico veicolare, vista l’ampia area cortiliva di cui dispone il fabbricato – idonea a far fronte al minimo carico urbanistico derivante dall’intervento –, in assenza di un’istruttoria e di una motivazione accurati sul punto. D’altronde la normativa regionale in materia e la stessa disciplina pianificatoria locale mirano a favorire gli interventi, attraverso lo strumento della “monetizzazione”, quando la dotazione di «standard» sia di non agevole realizzazione e il carico urbanistico di scarso rilievo; nella circostanza, in particolare, il reperimento delle aree parcheggio renderebbe necessarie modifiche strutturali tali da creare difficoltà di accesso pedonale al portone di ingresso oltre che un significativo deprezzamento della proprietà. Va in definitiva rimarcata la necessità che le scelte operate dall’Amministrazione non siano arbitrarie o preordinate al soddisfacimento di interessi diversi da quelli affidati alle sue cure.
Conclude dunque il ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, anche per il ritardo nel provvedere sull’istanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cadelbosco di Sopra, resistendo al gravame.

Successivamente, presa visione degli atti depositati dall’Amministrazione (ivi compresa una relazione comunale in data 29 novembre 2006, prot. n. 19342), il ricorrente ha proposto “motivi aggiunti”, depositati il 12 gennaio 2007. Deduce:

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria e derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, motivazione illogica e contraddittoria, aggravamento del procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 n.t.a. del piano regolatore comunale, nonché degli art. 1 (comma 3) e 3 della legge n. 241/90. Sviamento di potere.
La deliberazione consiliare n. 38 del 28 maggio 1992 parlava di “insindacabile giudizio” dell’Amministrazione a proposito della concessione della “monetizzazione”, ma – ove non si voglia considerare illegittima una simile prescrizione – ne deve scaturire una conseguenza diversa da quella presumibilmente intesa dal Comune di Cadelbosco di Sopra, nel senso che la scelta va operata di volta in volta vagliando in modo puntuale, e motivando in modo adeguato, i vari elementi che devono assumere rilievo nella fattispecie, al fine di verificare se il carico urbanistico aggiuntivo e le caratteristiche della zona rendano effettivamente necessaria la realizzazione delle opere di urbanizzazione che il privato vorrebbe monetizzare. Nella circostanza, a ben vedere, una simile necessità difettava e l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto tenerne conto.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge reg. n. 47/78, in relazione agli artt. 41 e 42 della legge reg. n. 20/2000. Illegittimità propria e derivata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, motivazione illogica, contraddittoria e tardiva, aggravamento del procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 n.t.a. del piano regolatore comunale, nonché degli art. 1 (comma 3) e 3 della legge n. 241/90. Violazione del giusto procedimento.
Dalla relazione comunale del 29 novembre 2006 risulta che presso l’ente locale si sarebbe svolto un incontro con la partecipazione del ricorrente, così realizzandosi una vera e propria partecipazione al procedimento. Ma tale relazione non può determinare un’integrazione motivazionale, e comunque riferisce di fatti non verbalizzati oltre che inidonei allo scopo perché non preceduti dall’invio degli avvisi previsti dalle legge né accompagnati dall’invito alla presentazione di eventuali osservazioni.

L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2007 (ord. n. 28/2007).

All’udienza del 2 dicembre 2008, ascoltato il rappresentante del ricorrente, la causa è passata in decisione.


DIRITTO


Ricevuta domanda di rilascio di un permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione con contestuale richiesta di “monetizzazione” delle aree per parcheggi di urbanizzazione primaria, il Comune di Cadelbosco di Sopra prima si opponeva alla “monetizzazione” dei prescritti posti-auto e poi, in ragione di tale diniego, rigettava l’istanza di titolo edilizio. Il ricorrente, in qualità di comproprietario dell’immobile, censura sotto più profili le relative determinazioni; in particolare, imputa all’Amministrazione di avere provveduto tardivamente, di avere omesso la preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e comunque di non averlo avvisato della facoltà di presentazione di proprie osservazioni nel corso del procedimento, di avere indebitamente negato la “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio – anche per l’assenza di una puntuale e soddisfacente istruttoria e di un’adeguata e approfondita motivazione –, di non avere quanto meno tenuto conto della possibilità di concedere il titolo edilizio imponendo al contempo la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria. Dal che la domanda giudiziale di annullamento degli atti impugnati e di condanna del Comune di Cadelbosco di Sopra al risarcimento del danno.

Una prima questione all’esame del Collegio riguarda l’eccepita inammissibilità del ricorso perché proposto solo da uno dei tre comproprietari del fabbricato interessato dall’intervento edilizio oggetto della controversia; la difesa dell’Amministrazione comunale, invero, assume in tale modo determinatasi un’acquiescenza al diniego da parte degli altri comproprietari, con conseguente carenza di legittimazione a ricorrere in capo al soggetto (titolare di una quota minoritaria) che ha adito il giudice amministrativo. In realtà – osserva il Collegio – un costante orientamento giurisprudenziale ritiene che il singolo comproprietario sia legittimato ad agire in giudizio a tutela della cosa comune, in quanto il diritto azionato investe la cosa nella sua interezza e, in assenza di contraria espressa determinazione degli altri comproprietari, vi è la presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007 n. 16202; TAR Liguria, Sez. I, 2 novembre 2004 n. 1508).

Quanto, poi, all’addotta tardività dell’impugnativa del diniego di permesso di costruire e del diniego di “monetizzazione” dei parcheggi, va richiamato quel principio giurisprudenziale per cui chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione della circostanza che il ricorrente abbia conosciuto l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione dell’atto introduttivo della lite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3150), prova che l’Amministrazione comunale non ha nella fattispecie fornito. Né rileva che la deliberazione giuntale recante il diniego di “monetizzazione” fosse stata pubblicata all’albo pretorio fin dal 29 luglio 2006, perché dovrebbe semmai essere preso in considerazione il termine finale di pubblicazione, e comunque è notorio che il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre dalla pubblicazione medesima per i soli soggetti non direttamente contemplati, mentre resta necessaria la notificazione o comunicazione individuale per i soggetti menzionati dal provvedimento, non operando per gli stessi la presunzione legale di conoscenza (v., ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, 30 novembre 2006 n. 2500).

Quanto, infine, alla dedotta carenza di notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, vi si oppone la circostanza che, per costante giurisprudenza (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 18 gennaio 2006 n. 697), rispetto all’impugnazione del diniego del permesso di costruire non sono configurabili, di regola, soggetti controinteressati, salvo il caso in cui essi risultino indicati direttamente nell’atto o siano da questo facilmente desumibili. Nella fattispecie, invero, non sono tali i comproprietari – che semmai si trovano nella stessa situazione del ricorrente –, anche perché non emergono posizioni di dissenso, mentre restano del tutto indeterminati altri soggetti eventualmente titolari di un interesse contrario alla realizzazione dell’intervento edilizio senza i corrispondenti parcheggi di urbanizzazione primaria.

Nel merito, è innanzi tutto infondata la doglianza con cui, invocando l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, si fa valere l’illegittimo esercizio della funzione amministrativa in conseguenza dell’inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento. Il ritardo nel provvedere, infatti, a fronte di un termine meramente acceleratorio, non comporta né la decadenza della potestà amministrativa, né l’illegittimità dell’atto tardivamente adottato (v, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2008 n. 3215).

Non appare meritevole di accoglimento neppure la censura imperniata sulla carente preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Come la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di rilevare, il c.d. “preavviso di diniego” non va inteso in senso meccanico e formalistico, avendo tale regola partecipativa lo scopo di consentire al privato di venire a conoscenza delle ragioni che impediscono l’accoglimento della sua istanza prima che il provvedimento negativo sia divenuto definitivo e, quindi, di rappresentare all’Amministrazione tutte le circostanze di fatto e di diritto che egli dovesse valutare utili per l’adozione dell’atto finale, con la conseguenza che si può prescindere dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 quando la parte interessata ha comunque acquisito preventiva conoscenza dei motivi ostativi all’esito positivo del procedimento attivato su sua istanza (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 563; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 24 agosto 2006 n. 4281). Nella circostanza, in effetti, è stato attestato dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cadelbosco di Sopra (v. nota prot. n. 19342 del 29 novembre 2006) che in data 1° aprile 2006 il ricorrente aveva partecipato ad una riunione presso la sede municipale, alla presenza anche del Sindaco, e che durante l’incontro si era affrontata la questione relativa all’invocata “monetizzazione” delle aree per parcheggi di urbanizzazione primaria, con esplicitazione da parte dei rappresentanti comunali delle ragioni ritenute preclusive della concessione del beneficio; né, del resto, l’interessato contesta che detto incontro sia avvenuto, limitandosi egli a lamentare che la nota comunale del novembre 2006 costituisce una indebita integrazione della motivazione nel corso del giudizio – mentre il Collegio vi ravvisa esclusivamente la legittima introduzione di elementi di natura probatoria –, e che della riunione non esiste verbalizzazione – laddove rileva il fatto in sé dell’incontro anche se informale –. Quanto, infine, all’asserita mancanza di avviso al ricorrente circa la facoltà di proposizione di osservazioni scritte, appare sufficiente evidenziare come l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non prescriva tale ulteriore formalità.

Assume ancora l’interessato che, lungi dal rigettare “sic et simpliciter” la richiesta del permesso di costruire, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto quanto meno rilasciare il titolo abilitativo con la contestuale imposizione della realizzazione delle aree di parcheggio non “monetizzate”. Sennonché – osserva il Collegio – è pur vero che, in ossequio ai generali principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, la riscontrata carenza di dati requisiti legali in una progettazione edilizia sottoposta al suo esame può talvolta essere “surrogata” dalla pubblica Amministrazione attraverso il rilascio di un atto di assenso subordinato al rispetto di date prescrizioni, tuttavia va esclusa l’ammissibilità di permessi di costruire “condizionati” allorché le prescrizioni imposte dall’Amministrazione comunale attengano ad aspetti sostanziali dell’intervento edilizio e non rivestano carattere “autoesecutivo” – per implicare le stesse un’ulteriore attività da parte del richiedente o di altro soggetto (pubblico o privato) coinvolto nel procedimento –, in ragione della necessaria valutazione dell’Autorità amministrativa prima che venga compiutamente definito l’oggetto del titolo abilitativo e prima che l’intervento sia dunque suscettibile di esame nella sua esatta consistenza materiale e nella sua rispondenza alla normativa di settore (v. TAR Liguria, Sez. I, 8 maggio 2006 n. 433). Di qui l’infondatezza della doglianza, essendo evidente come, in assenza di una puntuale soluzione progettuale in ordine alle opere di urbanizzazione inerenti i parcheggi di uso pubblico – da rimettere anche a scelte in parte autonome dei richiedenti –, il rilascio di un permesso di costruire “condizionato” non avrebbe certamente consentito all’Amministrazione una seria e completa conoscenza dell’intervento edilizio assentito.

Le restanti censure investono il diniego di “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio. Se ne deduce l’illegittimità per l’inadeguato apprezzamento della situazione di fatto, per l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, per l’errata applicazione della disciplina in materia, per l’indebita pretesa dell’ente locale alla insindacabilità delle valutazioni all’uopo espresse.

Le questioni sono tutte infondate.

Va premesso che l’esigenza di accompagnare ogni edificazione con le necessarie opere di urbanizzazione costituisce una condizione fondamentale per la corretta trasformazione del territorio, onde la materiale impossibilità o difficoltà di reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate non fa sorgere il diritto alla monetizzazione, ma impone piuttosto all’Amministrazione di esaminare sotto il profilo urbanistico la richiesta di conversione di detto obbligo nel versamento di una somma di denaro; nel far ciò, in particolare, l’Amministrazione deve considerare che la “monetizzazione” è un istituto in ogni caso preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la tutela di interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa), sicché se ne deve ritenere possibile l’impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del territorio comunale. Orbene, a fronte dell’istanza dei richiedenti, il Comune di Cadelbosco di Sopra ha nella fattispecie tenuto conto degli effetti che sulla viabilità della zona determinerebbe l’incremento di carico urbanistico conseguente all’intervento edilizio oggetto della domanda di assenso, desumendone la necessità di non rinunciare a posti-auto la cui mancanza si tradurrebbe in una parziale occupazione della strada prospiciente l’area del ricorrente e nel conseguente possibile intralcio alla circolazione, anche in vista della vicina ubicazione di una scuola elementare, raggiungibile tramite questa strada in alternativa a quella, parallela, di via Panini, che resta comunque l’arteria principale; il che costituisce una corretta modalità di ponderazione degli interessi affidati alle cure dell’ente locale, in quanto lega la scelta operata alla primaria ed inderogabile esigenza dell’adeguato assetto urbanistico della zona. Né inficia tali conclusioni il rilievo che si tratterebbe in realtà di strada ad uso privato, posto che – come è noto – l’iscrizione nell’elenco comunale delle strade di uso pubblico opera come presunzione “iuris tantum” del diritto di pubblico transito e fa quindi sì che, in mancanza di prova contraria, a tale regime vada fatto riferimento per regolarne l’esercizio, anche perché le strade soggette ad uso pubblico restano tali fino a quando conservano l’attitudine a soddisfare l’interesse alla pubblica circolazione, tenuto conto che, a norma dell’art. 825 cod.civ., il diritto che nasce dalla servitù di uso pubblico è sottoposto al regime demaniale e non è di conseguenza suscettibile di prescrizione (potendo venire meno solo a seguito di apposito provvedimento dell’ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l’esercizio; v., in questi termini, TAR Umbria 21 settembre 2004 n. 545); e allora, stante la perdurante oggettiva idoneità a mettere in collegamento la strada provinciale n. 63 (via Marconi) con via Menozzi e via Panini, non sono stati addotti elementi che facciano ritenere venute meno le condizioni sottostanti alla qualificazione di via Torelli quale strada di uso pubblico (la catena che sarebbe stata apposta dal proprietario e il cartello di “divieto di accesso” documentato a mezzo di fotografia risultano circostanze fattuali non accompagnate da formali determinazioni dismissive dell’Amministrazione comunale o da fatti concludenti in tal senso rilevanti, e quindi verosimilmente contrastano con la volontà dell’ente locale), né altro, del resto, è stato in concreto addotto a comprova di un’eventuale insussistenza dei requisiti di legge già all’epoca in cui l’iscrizione nell’elenco comunale delle strade di uso pubblico era avvenuta, onde difettano i presupposti per un’indagine istruttoria che presuppone esibiti elementi significativi circa la situazione di fatto riferita al momento della classificazione formale della strada. Non vi è neppure carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione, apparendo sufficientemente inquadrato lo stato dei luoghi ed identificate le esigenze urbanistiche della zona, oltre che rilevata l’assenza, nei pressi, di parcheggi di urbanizzazione primaria; il tutto in assenza di rilevanti indicazioni di segno contrario. Quanto, poi, alla motivazione, si è detto come l’Amministrazione abbia adeguatamente apprezzato e specificato gli interessi pubblici da tutelare a seguito dell’intervento edilizio di che trattasi. Ininfluente, infine, è il richiamo all’«insindacabile giudizio» che connoterebbe le valutazioni di spettanza dell’Amministrazione comunale quando si pronuncia sulle richieste di “monetizzazione”, atteso che, indipendentemente dalla reale portata di tale affermazione (contenuta nella deliberazione consiliare del 1992 in tema di “aree di urbanizzazione: monetizzazione in luogo della loro cessione - determinazioni”), nel caso di specie l’ente locale ha dato conto della scelta operata ed ha così consentito il sindacato giurisdizionale sulla stessa.

In conclusione, il ricorso va respinto. La peculiarità delle questioni trattate giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2008, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 



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