AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 Gennaio 2009, n. 24
ACQUA - Servizio idrico integrato - Tariffa- Sussistenza di gestioni 
frazionate attuate in economia dai singoli comuni dell’A.T.O. - Applicazione 
della tariffa media d’ambito - Illegittimità - Disciplina di cui agli artt. 149 
e 150 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposto - Funzionamento a regime del servizio 
idrico integrato - D.M. 1 agosto 1996, artt. 1, c. 5 e 4, c. 3. La “ratio” 
della tariffa media d’ambito - e quindi il principio di connessione tra la 
tariffa e l’esigenza di garantire l’equilibrio economico-finanziario della 
gestione del servizio idrico integrato - è incrinata allorché quest’ultimo non 
sia operativo, per il sussistere di gestioni frazionate attuate in economia dai 
singoli Comuni dell’A.T.O.: in tal caso la pretesa di applicare ugualmente la 
tariffa media d’ambito si fonderebbe non sull’esigenza di remunerare 
adeguatamente il servizio, così come concretamente erogato, ma su parametri 
meramente ipotetici ed inattuali. In simili ipotesi non è d’altra parte 
invocabile la disciplina di cui agli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 152/2006, che 
è incentrata sul funzionamento a regime del servizio idrico integrato, sfuggendo 
del tutto alla considerazione legislativa l’ipotesi che il gestore unitario 
possa assumere solo alcune delle gestioni preesistenti. A favore della tesi 
esposta, poi, militano le disposizioni di cui agli artt. 1, c. 5 e 4, c. 3 del 
D.M. 1° Agosto 1996, relative al calcolo della tariffa di riferimento del 
servizio. A ritenere diversamente, si finirebbe con l’imporre agli utenti 
residenti nei Comuni che hanno superato la fase transitoria di tariffazione 
prevista dalla norma da ultimo citata di sostenere i costi relativi alla 
integrazione nel servizio idrico unitario delle gestioni successivamente 
trasferite al gestore unico (presumibilmente più elevati in occasione della fase 
iniziale di integrazione delle gestioni frazionate nella gestione unitaria), 
laddove gli utenti di queste ultime ne sarebbero esenti (versando, essi, nella 
fase “iniziale” di applicazione della tariffa media d’ambito) in forza del 
limite tariffario derivante dalla disposizione in parola. Pres. De Leo, Est. 
Fedullo - T.G. e altri (avv.ti Ferrara e Lipani) c. Ente d’Ambito Sele (avv. 
Lentini) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2009, n. 24
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00024/2009 REG.SEN.
N. 00894/2007 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2007, proposto da:
Troisi Giuseppe, Gallo Stefania, Verace Rosa, Tedesco Aniello, Verace 
Annunziata, Giannattasio Maria Concetta e Paugelli Michele, rappresentati e 
difesi dagli avv.ti Angela Ferrara ed Alessandro Lipani, con domicilio eletto in 
Salerno, via G.V. Quaranta n. 8, presso lo studio dell’Avv. Angela Ferrara;
contro
Ente d’Ambito Sele, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso 
dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 
103, presso lo studio del difensore;
nei confronti di
Servizi Idrici Integrati Salernitani (S.I.I.S.) s.c. a r.l., in persona del 
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio 
Bonavitacola ed Aniello Granozio, con domicilio eletto in Salerno, piazza 
S.Agostino n. 16, presso lo studio dell’Avv. Fulvio Bonavitacola;
per l'annullamento
della deliberazione dell’Assemblea dell’Ente d’Ambito Sele n. 2 del 22.2.2007, 
avente ad oggetto “modifica articolazione tariffaria media d’ambito”, della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambito Sele n. 28 del 
4.7.2006, avente ad oggetto “modifica articolazione tariffaria media d’ambito”, 
dei provvedimento menzionati in quest’ultima delibera
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente d’Ambito Sele;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Servizi Idrici Integrati 
Salernitani S.I.I.S. s.c. a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 Ottobre 2008 il dott. Ezio Fedullo 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Deducono i ricorrenti di essere cittadini del Comune di Giffoni Valle Piana 
nonché utenti del servizio idrico gestito dalla società Servizi Idrici Integrati 
Salernitani (S.I.I.S.).
Evidenziano che alla predetta società è stata affidata, con delibera 
dell’Assemblea dell’Ente d’Ambito Sele n. 3 del 21.4.2004, la gestione unitaria 
del servizio idrico integrato nell’A.T.O. n. 4 della Regione Campania, 
comprendente 144 Comuni della Provincia di Salerno ed Avellino.
Deducono inoltre che l’attuazione del servizio idrico integrato - mediante 
l’acquisizione da parte della menzionata società della gestione del servizio 
idrico relativo ai 144 Comuni compresi nell’A.T.O. - è rimasta in gran parte 
inattuata, tanto che essa si occupa attualmente dell’erogazione del servizio “de 
quo” in soli 3 dei Comuni medesimi (ovvero quelli di Giffoni Valle Piana, 
Pontecagnano Faiano e Baronissi).
Lamentano, quindi, l’illegittimità della delibera n. 2 del 22.2.2007, con la 
quale l’Assemblea dell’Ente d’Ambito Sele, nell’introdurre una nuova 
articolazione tariffaria, ha previsto una tariffa media d’ambito - pari a 0,96 
euro/mc - più che raddoppiata rispetto a quella praticata dal Comune di Giffoni 
nell’ultimo anno di gestione, stabilendo altresì che “la tariffa media d’ambito 
e la relativa articolazione per fasce di consumo e per uso di cui all’allegato 
prospetto “Tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2006” potranno 
essere applicate dalla società S.I.I.S. s.c. a r.l. su tutto il territorio dell’A.T.O. 
Sele senza alcuna modulazione territoriale e temporale”.
Le censure formulate, al fine di conseguire l’annullamento dei provvedimenti 
impugnati, si propongono di dimostrare, in sintesi, che: 1) la tariffa del 
servizio idrico integrato può essere applicata solo a decorrere dalla 
istituzione del servizio medesimo, ovvero dall’avvio effettiva della gestione 
unitaria in tutti i Comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale, come è 
dimostrato dal fatto che essa è determinata sulla scorta delle previsioni - 
relative ai costi operativi, di ammortamento e di remunerazione del capitale 
investito - contenute nel Piano d’Ambito, riferite appunto alla gestione 
unitaria del servizio idrico ; 2) non potendo applicarsi, per le ragioni dianzi 
riassunte, la tariffa media d’ambito, avrebbe dovuto farsi riferimento al regime 
tariffario transitorio di cui agli artt. 2, comma 3, d.l. 17 marzo 1995, n. 79, 
e 31, comma 29, l. 23 dicembre 1998, n. 448; 3) ove si ritenga che la società 
S.I.I.S. sia legittimata a richiedere agli utenti il pagamento della tariffa del 
servizio idrico integrato, la stessa non potrebbe corrispondere alla tariffa 
media d’ambito, determinata sulla scorta dei dati ricavabili dal Piano d’Ambito, 
ma alla tariffa media ponderata delle gestioni effettivamente acquisite dalla 
predetta società; 4) la delibera assembleare impugnata, adottata in data 
22.2.2007, si prefigge di applicare la tariffa del servizio idrico, così come 
risultante dell’articolazione tariffaria da essa approvata, con riferimento 
all’anno 2006, quindi con portata illegittimamente retroattiva.
Il difensore dell’Ente d’Ambito Sele si oppone all’accoglimento del ricorso, del 
quale eccepisce anche l’inammissibilità, rilevando che l’impugnata deliberazione 
assembleare n. 2/2007 si limita a rendere operativa la tariffa media d’ambito, 
come determinata con la precedente – e non tempestivamente impugnata – delibera 
dell’Assemblea dell’Ente d’Ambito n. 3 del 21.4.2004, avente ad oggetto 
l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società S.I.I.S..
Anche i difensori della società controinteressata, titolare della gestione del 
servizio idrico integrato nel territorio di competenza dell’Ente d’Ambito Sele, 
eccepiscono l’inammissibilità del gravame, sia perché la “res litigiosa” da esso 
introdotta sarebbe estranea alla cognizione del giudice amministrativo, sia 
perché la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Ambito n. 
28 del 4.7.2007, con la quale è stata approvata la nuova articolazione della 
tariffa media d’ambito, è stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 34 del 31.7.2006, con 
la conseguenza che il relativo termine d’impugnazione - alla data della 
proposizione del ricorso – si sarebbe irreparabilmente consumato.
Essi deducono, inoltre, la carenza di lesività per gli interessi dei ricorrenti 
dei provvedimenti impugnati, dal momento che le tariffe agevolate e di base da 
questi determinate non comportano gli aumenti lamentati in ricorso, mentre il 
danno derivante dall’applicazione delle tariffe di eccedenza può essere 
accertato solo a seguito dalla verifica dei consumi.
Il ricorso quindi, esauritasi la discussione delle parti, è stato trattenuto per 
la decisione.
DIRITTO
Sono impugnate, con il ricorso in esame, le deliberazioni (rispettivamente del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dell’Ente d’Ambito Sele, 
costituito ai sensi degli artt. 8 l. 5 gennaio 1994, n. 36 - ora art. 147 d.lgs 
n. 152/2006 - e 2 l.r. Campania 21 maggio 1997, n. 14) mediante le quali è stata 
approvata l’articolazione tariffaria “per fasce di consumo e per uso” della 
tariffa media d’ambito per l’anno 2006, stabilendo che essa potrà essere 
applicata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.S. s.c. a 
r.l.) “su tutto il territorio di competenza dell’A.T.O. Sele senza alcuna 
modulazione territoriale e temporale”.
I ricorrenti, residenti (come da certificati prodotti in data 11.10.2008) nel 
Comune di Giffoni Valle Piana ed utenti del servizio idrico, lamentano 
l’accentuato incremento subito dalla relativa tariffa, per effetto delle citate 
deliberazioni, rispetto alla misura applicata durante l’ultimo periodo di 
gestione del servizio da parte del Comune di Giffoni Valle Piana, evidenziando 
che la tariffa del servizio idrico non avrebbe potuto essere determinata in 
applicazione del cd. metodo normalizzato di cui al D.M. 1 agosto 1996 finquando 
non fosse stato effettivamente attivato il servizio idrico integrato mediante 
l’accorpamento nella gestione unitaria di tutte le gestioni preesistenti e 
relative ai 144 Comuni compresi nell’ambito territoriale ottimale “Sele”: 
rilevano, infatti, che alla data dell’adozione delle deliberazioni impugnate 
(così come, del resto, alla data del passaggio in decisione del ricorso) solo 
tre dei predetti Comuni (ovvero quelli di Giffoni Valle Piana, Pontecagnano 
Faiano e Baronissi) avevano rimesso la gestione del servizio idrico al predetto 
gestore unitario.
Tanto sinteticamente premesso, occorre preliminarmente soffermare l’attenzione 
sulle eccezioni di inammissibilità formulate dai difensori delle parti intimate.
Viene in primo luogo in rilievo, al riguardo, l’eccezione (articolata dal 
difensore della società S.I.I.S.) con la quale si deduce il difetto di 
giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appartenendo la controversia 
all’ambito di cognizione del giudice ordinario in quanto avente ad oggetto la 
tutela di posizioni soggettive immediatamente inerenti ai rapporti individuali 
di utenza intrattenuti dai ricorrenti.
L’eccezione non può essere accolta.
I ricorrenti non contestano infatti, “recta via”, l’importo loro individualmente 
richiesto quale corrispettivo della fruizione del servizio idrico, e quindi 
l’oggetto dell’obbligo al quale sono tenuti in correlazione alla fornitura di 
acqua di cui beneficiano, ma i provvedimenti di carattere generale mediante i 
quali l’amministrazione intimata ha provveduto alla determinazione dei criteri 
per la quantificazione della tariffa dovuta dagli utenti: la controversia, 
pertanto, non attiene alla determinazione quantitativa della prestazione 
contrattuale dovuta ed alla sua difformità, così come richiesta dall’ente 
fornitore, rispetto ai criteri di legge, ma alla definizione degli stessi 
criteri di commisurazione della tariffa elaborati dall’autorità amministrativa, 
“quaestio” rispetto alla quale la posizione di utenti del servizio idrico e gli 
obblighi ad essa connessi, lungi dall’assurgere ad oggetto immediato della 
definizione giudiziaria della “regula iuris” invocata mediante la proposizione 
del ricorso, costituiscono il mero presupposto legittimante di quest’ultimo.
In linea con tali rilievi, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto 
modo di precisare che “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel 
contenzioso concernente l’atto generale con il quale l’amministrazione 
competente ha determinato i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa 
dovuta da ogni singolo utente facendo uso, a tale scopo, della propria potestà 
discrezionale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2239).
Parimenti infondata è l’eccezione (articolata dal difensore dell’Ente d’Ambito) 
incentrata sulla mancata impugnazione della deliberazione dell’Assemblea 
dell’Ente n. 3 del 21.4.2004, con la quale è stata affidata la gestione del 
servizio idrico integrato alla società S.I.I.S. e determinata la tariffa media 
d’ambito, rispetto alla quale l’impugnata deliberazione n. 2/2007 avrebbe 
carattere meramente applicativo.
Basti considerare che l’attitudine lesiva della tariffa media d’ambito non è 
percepibile dal singolo utente finché non viene attuata la sua articolazione 
tariffaria in relazione ai possibili usi ed alle fasce di consumo: ciò in quanto 
è la medesima articolazione a determinare la concreta incidenza della tariffa 
sulla posizione dei beneficiari finali del servizio, in relazione alla categoria 
di appartenenza ed al corrispondente uso che viene fatto della risorsa idrica.
Ebbene, costituendo l’articolazione della tariffa media d’ambito una operazione 
alla quale l’amministrazione intimata ha proceduto mediante le deliberazioni 
(tempestivamente) impugnate, non resta che rilevare che sono state queste ultime 
a generare l’effetto lesivo sul quale si fonda l’iniziativa giurisdizionale “de 
qua”.
Deve altresì rilevarsi che le deliberazioni impugnate esprimono “ex novo” la 
volontà dell’amministrazione adottante di attivare il sistema tariffario 
incentrato sul principio della tariffa media d’ambito, da applicare senza 
modulazioni territoriali: sistema derogato già in sede di instaurazione del 
rapporto di affidamento, come emerge dal fatto che la ripartizione del 
territorio dell’A.T.O. in tre bacini tariffari era stata assunta a riferimento 
dell’articolazione tariffaria recepita dallo stesso disciplinare tecnico (art. 
9), sebbene il sistema “de quo” fosse rimasto a livello meramente programmatico 
essendosi ad esso sovrapposto, pur se a titolo meramente transitorio, il regime 
tariffario basato sull’applicazione delle tariffe comunali vigenti nell’anno 
2005, come stabilito con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 
3.5.2006.
A tanto deve aggiungersi che la previsione della tariffa media d’ambito 
contenuta nella convenzione di gestione e nel relativo disciplinare tecnico, 
posti a fondamento del rapporto di affidamento della gestione del servizio 
idrico integrato alla società S.I.I.S., attiene al rapporto contrattuale tra 
l’ente affidante e quello affidatario (ai sensi dell’art 151 d.lgs n. 152/2006, 
infatti, i “rapporti tra autorità d’ambito e gestori del servizio idrico 
integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall’Autorità d’Ambito”): 
essa pertanto non è idonea a riverberare i suoi effetti conformativi sui 
rapporti individuali di utenza, finquando non venga recepita (mediante la 
contestuale determinazione delle concrete modalità applicative) in atti 
amministrativi di carattere generale, quali sono quelli (ritualmente) investiti 
dal presente gravame.
Diverse considerazioni devono invece svolgersi a dimostrazione della 
infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, articolata dal 
difensore della società affidataria della gestione del servizio idrico sulla 
scorta della tardività dell’impugnazione della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente d’Ambito n. 28 del 4.7.2007, avente ad oggetto 
l’approvazione della articolazione della tariffa media d’ambito: occorre invero 
osservare che il Consiglio di Amministrazione, da cui la predetta delibera 
promana, si è riservato “l’acquisizione della determina dell’Assemblea 
Generale”, in tal modo attribuendo alla successiva e conforme delibera 
assembleare la valenza di elemento di perfezionamento del procedimento volto 
all’approvazione della nuova articolazione tariffaria, nel rispetto, 
evidentemente, del riparto di competenze all’interno dell’Ente d’Ambito.
Con l’ultima deduzione, suscettibile di riflettersi negativamente sulla 
ammissibilità della domanda di annullamento, il difensore della società S.I.I.S. 
rileva che le tariffe approvate con i provvedimenti impugnati sono privi di 
effetti lesivi per gli interessi dei ricorrenti, atteso che “un significativo 
aumento del costo dell’acqua può derivare solo da consumi eccessivi, circostanza 
accertabile solo a seguito della verifica dei consumi stessi”.
Deve premettersi, in linea generale, che laddove la posizione di interesse del 
soggetto ricorrente fronteggi una potestà amministrativa connotata da profili di 
marcata discrezionalità, anche tecnica, la dimostrazione della lesione derivante 
dall’atto impugnato (ovvero, “a contrario”, dell’effetto migliorativo di cui si 
gioverebbe la parte ricorrente in conseguenza del rinnovato esercizio della 
medesima potestà, una volta accertato che l’atto espressivo della stessa sia 
affetto dai vizi di illegittimità denunciati in ricorso) non può che essere 
richiesta secondo criteri conformi alla natura del potere oggetto di sindacato: 
ne consegue che, sfuggendo alla parte ricorrente (ed alla stessa autorità 
giudiziaria) il controllo integrale delle modalità di esplicazione del potere, 
nei suoi più profondi contenuti discrezionali o tecnico-discrezionali, la 
suddetta dimostrazione ben può ancorarsi ad elementi di carattere presuntivo, 
purché connotati da sufficiente concretezza e conformi a criteri di 
ragionevolezza ed attendibilità.
Tali elementi, ad avviso del Tribunale, sono sufficientemente rinvenibili, da 
una parte, nella allegazione da parte dei ricorrenti dell’aumento impresso alla 
tariffa del servizio idrico dai provvedimenti impugnati, rispetto al “quantum” 
tariffario vigente durante l’ultimo periodo di gestione del servizio idrico da 
parte del Comune di riferimento, dall’altra parte, nelle fatture per la 
fornitura del servizio idrico prodotte in data 11.10.2008, da alcune delle quali 
si evince l’appartenenza dei consumi effettivamente registrati nei confronti dei 
ricorrenti alle fasce di eccedenza cui, per stessa ammissione della società 
resistente, viene a correlarsi il pregiudizio da quelli lamentato.
Può procedersi, a questo punto, alla disamina delle censure formulate dai 
ricorrenti a fondamento della proposta domanda di annullamento.
Esse si incentrano, come sommariamente anticipato, sulla insussistenza delle 
condizioni – rappresentate dall’avvenuto accorpamento nel servizio idrico 
integrato delle gestioni preesistenti relative a tutti i 144 Comuni compresi 
nell’ambito territoriale ottimale – per applicare la tariffa media d’ambito, 
essendo calibrata sui costi (in termini di spese di funzionamento e di 
investimento) contemplati dal Piano d’Ambito, a sua volta elaborato con 
riferimento all’intero territorio operativo dell’A.T.O..
Gli argomenti difensivi formulati dalle parti resistenti si propongono di 
dimostrare che, una volta istituito il servizio idrico integrale, l’unico 
criterio legale di determinazione delle tariffe è quello relativo alla tariffa 
media d’ambito, ovvero ad un sistema tariffario che fa riferimento a tutte le 
gestioni destinate a confluire nell’ambito territoriale ottimale, a prescindere 
dal momento dell’effettivo loro trasferimento al gestore unitario.
Deve premettersi, su di un piano generale, che l’attivazione graduale del 
servizio idrico integrato appartiene, entro certi limiti, alla fisiologia del 
relativo meccanismo operativo: il passaggio da una situazione caratterizzata 
dalla gestione frazionata ad una incardinata sull’affidamento del servizio 
unitario ad un solo gestore implica necessariamente, infatti, un periodo di 
transizione, che consenta a quest’ultimo di acquisire progressivamente le 
dotazioni infrastrutturali e funzionali utilizzate dalle gestioni preesistenti, 
onde integrarle nel servizio unitario.
Tale esigenza non trova però adeguato riscontro nel disegno legislativo, il 
quale introduce una disciplina incentrata sul funzionamento “a regime” del 
servizio idrico integrato: basti considerare che, ai sensi dell’art. 150, comma 
4, del d.lgs n. 152/2006, il soggetto affidatario del servizio “gestisce il 
servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti 
nell’ambito territoriale ottimale”, evidenziando in tal modo che sfugge del 
tutto alla considerazione legislativa l’ipotesi che il gestore unitario possa 
assumere solo alcune delle gestioni preesistenti.
Lo scarto, ravvisabile nella concreta applicazione degli istituti di nuoco 
conio, tra disegno legislativo e sua concreta traduzione nella realtà 
amministrativa non può tuttavia restare senza conseguenze sul piano della 
disciplina applicabile, essendo compito precipuo della pubblica amministrazione 
di individuare le soluzioni che, senza contraddire la complessiva trama 
normativa, tengano conto dell’effettivo stato di attuazione del progetto 
riformatore.
Tale compito concerne, in particolare, la determinazione dei criteri e delle 
modalità di tariffazione del servizio idrico, nelle more del completamento 
dell’opera di instaurazione del servizio idrico integrato.
Giova sul punto precisare che il sistema tariffario configurato dal legislatore 
presuppone la definizione del “Piano d’Ambito”, essenzialmente costituito, ai 
sensi dell’art. 149 d.lgs n. 152/2006, dalla ricognizione delle infrastrutture, 
dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal 
piano economico finanziario.
Ebbene, l’elaborazione del Piano d’Ambito assume a sua volta a riferimento, in 
tutte le sue menzionate componenti previsionali, la gestione unitaria del 
servizio: la ricognizione delle infrastrutture, infatti, individua lo stato di 
consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico 
integrato, precisandone lo stato di funzionamento; il programma degli interventi 
individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, 
compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, 
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio; il piano 
economico finanziario prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di 
gestione e di investimento ed è integrato dalla previsione annuale dei proventi 
da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.
Finalità complessiva del piano è il raggiungimento dell’equilibrio economico 
finanziario, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 
della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
In stretta connessione con il compito di definire il piano finanziario, inoltre, 
l’Autorità d’Ambito provvede alla determinazione, ai sensi dell’art. 154 del 
d.lgs n. 152/2006, della “tariffa del servizio idrico integrato”, la quale 
“costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata 
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle 
opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle 
opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi 
di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di 
funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del 
recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”.
Come si vede, la definizione della tariffa è ispirata alla rigorosa applicazione 
del principio di corrispettività, al quale sono improntate “tutte le quote della 
tariffa del servizio idrico integrato” (art. 154, comma 1, ult. per. d.lgs n. 
152/2006) e la cui valenza è tale che, per l’ipotesi in cui esso non possa 
trovare piena esplicazione, e ciononostante il legislatore ritenga ugualmente 
necessaria la corresponsione integrale della tariffa, sono state dettate 
apposite disposizioni volte a derogarvi (ad esempio, ai sensi dell’art. 155, 
comma 1, d.lgs n. 152/2006, relativo alla “tariffa del servizio di fognatura e 
depurazione”, “le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e 
di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti 
di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”).
La rilevata connotazione funzionale (in chiave corrispettiva) della tariffa è 
evincibile anche dall’art. 1 D.M. 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la 
definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di 
riferimento del servizio idrico integrato. Tariffa di riferimento), a mente del 
quale “la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento 
per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere 
conseguenti programmi di investimento nell’equilibrio di bilancio, per ottenere 
il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell’efficienza della 
gestione e la tutela dell’interesse dell’utenza”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la “ratio” della tariffa media d’ambito - e 
quindi il rilevato principio di connessione tra la tariffa e l’esigenza di 
garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio idrico 
integrato - sia incrinata allorché quest’ultimo non sia operativo, per il 
sussistere (tanto più se, come nella specie, in misura nettamente preponderante 
rispetto a quelle unificate) di gestioni frazionate attuate in economia dai 
singoli Comuni dell’A.T.O.: in tal caso, infatti, la pretesa di applicare 
ugualmente la tariffa media d’ambito si fonderebbe (non sull’esigenza di 
remunerare adeguatamente il servizio, così come concretamente erogato, ma) su 
parametri meramente ipotetici ed inattuali, quali quelli contenuti, tra l’altro, 
in un programma degli investimenti le cui modalità di effettiva attuazione 
restano, da un punto di vista temporale, del tutto indeterminate.
A favore della tesi esposta, poi, milita anche un non secondario argomento di 
carattere testuale: ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.M. 1° Agosto 1996, infatti, 
“il calcolo della tariffa di riferimento all’anno iniziale (T1) è effettuato 
assumendo come tariffa all’anno zero (T0) la tariffa media ponderata delle 
gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione”.
Il riferimento alle “gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione”, 
invero, non può che concernere le gestioni, già frazionate, ormai integrate nel 
sistema idrico integrato, evento questo non realizzabile se non quando la 
medesime gestioni siano state prese effettivamente in carico dal gestore 
unitario: non si comprenderebbe, altrimenti, il duplice e distinto riferimento 
alle “gestioni preesistenti” ed a quelle “accorpate nella nuova gestione”.
Analoghi argomenti, poi, si desumono dall’art. 4, comma 3, del D.M. citato, 
prescrivente che “la tariffa reale media (…) non può superare, inizialmente, la 
tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova 
gestione (…)”.
A ritenere diversamente, invero, e proprio sulla scorta di quest’ultima 
disposizione, si finirebbe con l’imporre agli utenti residenti nei Comuni che 
hanno superato la fase transitoria di tariffazione da essa prevista di sostenere 
i costi relativi alla integrazione nel servizio idrico unitario delle gestioni 
successivamente trasferite al gestore unico (presumibilmente più elevati in 
occasione della fase iniziale di integrazione delle gestioni frazionate nella 
gestione unitaria), laddove gli utenti di queste ultime ne sarebbero esenti 
(versando, essi, nella fase “iniziale” di applicazione della tariffa media 
d’ambito) in forza del limite tariffario derivante dalla disposizione appena 
citata.
Ritiene poi il Tribunale che le illustrate conclusioni non siano inficiate, ma 
semmai avvalorate, dai rilievi contenuti nella relazione istruttoria prodotta 
dall’amministrazione intimata in data 2.10.2008, a firma del Direttore Tecnico 
dell’Ente d’Ambito, laddove evidenzia che l’evoluzione della tariffa media 
d’ambito è necessariamente variabile in ragione della acquisizione di nuove 
gestioni in economia dei Comuni, dipendendo essa “dalle reali criticità 
infrastrutturali e gestionali che vengono rilevate sul campo”, “criticità che 
nelle previsioni di massima e di lungo periodo inserite nel Piano d’Ambito 
potrebbero essere state sottostimate o sopravalutate rispetto alla reale 
situazione operativa”.
Ebbene, proprio tale rilievo dimostra che la tariffa, ove rigidamente agganciata 
alle previsioni del Piano d’Ambito, si ponga in contraddizione proprio con 
l’illustrata esigenza di costante adeguamento alle concrete e mutevoli 
condizioni operative del servizio idrico: invero, la necessità di aggiornamento 
della tariffa media in relazione all’acquisizione di nuove gestioni verrebbe 
frustrata dalla riferibilità della stessa, relativamente alle gestioni non 
ancora acquisite, a dati puramente astratti (quali quelli desumibili dal Piano 
d’Ambito) e non verificabili “sul campo”.
Né l’accoglimento delle prospettazioni attoree potrebbe trovare ostacolo nella 
previsione della tariffa media d’ambito già nel Piano d’Ambito, la cui 
inoppugnabilità precluderebbe anzi le censure volte a contestarne 
l’applicabilità.
In primo luogo infatti, e su di un piano strettamente processuale, la 
formulazione del Piano d’Ambito – e la definizione, quale suo elemento 
integrante, della tariffa media d’ambito – è avvenuta nella fase istitutiva del 
servizio idrico integrato, in una fase cioè in cui non potevano ravvisarsi le 
circostanze poste a fondamento dei dedotti vizi di illegittimità, ciò sia perché 
non erano prevedibili le concrete modalità (anche temporali) di attuazione del 
servizio integrato, sia perché non era stata esternata (mediante provvedimenti 
aventi efficacia esterna al rapporto contrattuale con il soggetto gestore) la 
volontà di immediata applicazione della tariffa media d’ambito.
In secondo luogo, e da un punto di vista più sostanziale, la stretta 
correlazione esistente tra la tariffa media d’ambito ed il Piano d’Ambito reca 
ulteriore conforto alla tesi attorea incentrata sulla necessaria sussistenza dei 
presupposti attuativi del secondo (presupposti correlati all’avvenuta 
acquisizione delle pregresse gestioni in economia ad opera del gestore unitario) 
ai fini della introduzione “a regime” della prima.
Ugualmente, le considerazioni svolte non sono inficiate dal fatto che la società 
S.I.I.S. gestisce, oltre al servizio di fornitura dell’acqua relativamente ai 
tre Comuni sopra menzionati, l’impianto di depurazione consortile di Salerno, 
non smentendo esso la circostanza, dedotta dai ricorrenti, relativa 
all’incompleta attuazione del processo di sostituzione della gestione unitaria 
alle precedenti gestioni idriche separate.
Quanto infine al paradosso cui condurrebbe l’accoglimento della tesi dei 
ricorrenti, di cui fa parola la predetta relazione del Direttore Tecnico 
dell’Ente d’Ambito (paradosso derivante dal fatto che l’Ente d’Ambito, non 
avendo competenza a deliberare in materia tariffaria fino alla completa 
acquisizione delle gestioni da parte del gestore unitario, non avrebbe potuto 
procedere all’affidamento del servizio, costituendo la tariffa d’ambito parte 
integrante della relativa convenzione), basta osservare in senso contrario che 
il vizio invalidante rilevato dai ricorrenti non attiene alla fase istitutiva 
del servizio idrico integrato - e quindi non contraddice la potestà dell’Ente 
d’Ambito di procedere all’affidamento del servizio unitario - ma alle anomalie 
operative cui ha dato luogo la ritardata compiuta attuazione del servizio 
medesimo.
Peraltro, la tesi dei ricorrenti non nega (e comunque non sarebbe meritevole di 
accoglimento “in parte qua”) il potere dell’Ente d’Ambito di deliberare in 
materia tariffaria, ma si incentra sulla contestazione delle modalità di 
esercizio del predetto potere e sugli illegittimi risultati cui è concretamente 
approdato.
Quanto poi alla individuazione di una regola, alternativa a quella incentrata 
sulla tariffa media d’ambito, cui l’amministrazione intimata deve ispirarsi 
nell’esercizio del potere tariffario, nelle more del completamento del processo 
di attivazione del servizio idrico integrato su tutto il territorio dell’A.T.O., 
ritiene il Tribunale che essa non possa che essere devoluta alle sue valutazioni 
discrezionali, fermo restando che essa deve attenersi all’esigenza di definire 
una tariffa coerente con il principio di corrispettività della stessa rispetto 
ai costi effettivamente sostenuti per la gestione del servizio idrico nei Comuni 
attualmente accorpati nella gestione unitaria.
A tal fine, utili (ma solo esemplificative) indicazioni potrebbero ricavarsi dal 
sistema tariffario adottato (ma mai effettivamente applicato) in sede di 
istituzione della gestione unitaria (previa eliminazione delle “marcate 
incongruenze” e del difetto di “uniformità territoriale” che lo inficiavano, 
così come evidenziate nella citata relazione istruttoria) ovvero da quello 
delineato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente d’Ambito n. 
22 del 3.5.2006 (del quale potrebbe eventualmente disporsi la proroga) ovvero, 
ancora, dal principio desumibile dalla già esaminata norma di cui all’art. 4, 
comma 3, del D.M. 1° Agosto 1996, mediante l’elevazione a limite applicativo 
della tariffa reale media (nelle more del completamento del servizio idrico 
integrato) della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti ed 
effettivamente (non solo programmaticamente) accorpate nella nuova gestione.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e conseguentemente annullati, 
nei sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Possono dichiararsi assorbite le doglianze non esaminate.
La complessità e la novità della controversia induce a disporre la compensazione 
delle spese di giudizio sostenute dalle parti.
 
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso ed annulla per l’effetto la deliberazione dell’Assemblea 
dell’Ente d’Ambito Sele n. 2 del 22.2.2007, avente ad oggetto “modifica 
articolazione tariffaria media d’ambito”, e la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente d’Ambito Sele n. 28 del 4.7.2006, avente ad oggetto 
“modifica articolazione tariffaria media d’ambito”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 23 Ottobre e 4 
Dicembre 2008 con l’intervento dei Magistrati:
Giovanni De Leo, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
  AmbienteDiritto.it 
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - 
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it