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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8320
DIRITTO URBANISTICO - Installazione di tettoie - Strutture accessorie di 
protezione o di riparo di spazi liberi - Sottrazione al regime del permesso di 
costruire - Presupposto - Decoro o arredo/Accessorietà - Visibile alterazione 
dell’edificio cui accedono - Permesso di costruire - Necessità. Gli 
interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che 
siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie 
di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture 
volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al 
regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro 
ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice 
decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della 
parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi 
installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di 
entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello 
stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza 
dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione 
della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui 
accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 
cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., 
Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442). Pres. f.f. ed Est. D’Alessio 
- D.M.F. (avv. Pignatiello) c. Comune di Brusciano (n.c.). TAR CAMPANIA, 
Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8320
N. 08320/2009 REG.SEN.
N. 03625/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2006, proposto da:
DI MAIO Felice, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatiello, con 
domicilio eletto in Napoli, piazza Sannazaro n. 57;
contro
il Comune di Brusciano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 24 (prot. n. 4464) del 
13.3.2006 di demolizione di una struttura portante in ferro coperto con lamiere 
coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità da una precedente 
DIA all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2016 del 6 luglio 2006;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 
550 del 9 luglio 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il dott. Dante 
D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 12 maggio 2006 e depositato il successivo 26 
maggio il signor Di Maio Felice, coltivatore diretto e proprietario di un 
giardino interno alla via Turati n. 27, ha impugnato il provvedimento n. 24 (prot. 
n. 4464) del 13.3.2006 con il quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico, 
Edilizia Privata del Comune di Brusciano ha ordinato la demolizione di una 
struttura portante in ferro coperta con lamiere coibentate con altezza di mt 
2,75, realizzata in difformità di una precedente DIA presentata il 9 settembre 
2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di un pergolato all’interno del 
predetto giardino, e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto 
diversi profili.
2.- Questa Sezione, considerato che il Comune di Brusciano non si è costituito 
in giudizio e che il ricorrente ha depositato in atti solo la copia 
dell’ordinanza impugnata dalla quale non si ricavava nemmeno la dimensione 
esatta della struttura sanzionata, con ordinanze n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 
550 del 9 luglio 2009 ha chiesto al Comune di Brusciano, ai fini della decisione 
del ricorso, una copia della relazione, richiamata nel provvedimento impugnato, 
di sopralluogo ed accertamento tecnico redatta dall’Ufficio Urbanistico - Sez. 
Abusivismo edilizio, in data 21 febbraio 2006, una copia della DIA presentata 
dal signor Di Maio il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di 
un pergolato all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27 nonché una 
relazione da parte dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del Comune esplicativa 
della esatta tipologia e delle effettive dimensioni dell’abuso oggetto del 
provvedimento impugnato, con aggiornate fotografie a colori dello stato dei 
luoghi, nonché ogni altro chiarimento utile alla definizione del ricorso.
3.- Il Comune di Brusciano ha depositato in data 2 settembre 2009 gli atti 
richiesti da questo TAR.
Da tale documentazione si può evincere che il sig. Di Maio ha realizzato una 
struttura in ferro con muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere 
coibentate, di dimensioni in pianta pari a circa ml 5,50 x ml 5,70 + ml 3,00 x 
ml 4,95 per un totale di mq 46,20 ed un’altezza al colmo di ml 2,75 e alla 
gronda di ml 2,73. Le foto a colori, pure depositate dal Comune, evidenziano che 
parte della struttura è chiusa da pareti perimetrali (oltre che dalla tettoia) 
anche su due dei 4 lati, l’altra parte (più piccola) è chiusa da pareti 
perimetrali su tre dei 4 lati.
4. Alla luce dei chiarimenti e dei documenti depositati dal Comune il ricorso si 
rileva infondato.
Il ricorrente non ha dato infatti la dimostrazione di essere in possesso di un 
titolo che consentisse la realizzazione delle opere contestate dal Comune con il 
provvedimento impugnato.
Al riguardo si deve ricordare che, per giurisprudenza costante (fra le più 
recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 
gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; 
T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi 
consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano 
comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di 
protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture 
volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al 
regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro 
ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice 
decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della 
parte dell’immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di 
costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una 
visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono 
inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più 
ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, 
nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR 
Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania 
Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 
13 marzo 2001 n. 1442).
5.- Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non 
irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea 
ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e 
perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, 
sez. I, 16 marzo 2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del 
permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una 
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica 
dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante 
realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state 
realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove 
si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed 
edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto 
il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 
11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008). In altri termini, rilevano 
non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità 
o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, 
Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).
6.- Applicando tali principi al caso in esame si deve ritenere che la tettoia 
oggetto del provvedimento impugnato, realizzata dal ricorrente in ferro con muri 
perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate, non possa ritenersi 
irrilevante sotto il profilo edilizio per la sua tipologia (muratura e struttura 
metallica non leggera), per essere completamente chiusa su più lati, per la sua 
dimensione (46,20 mq.), perché suscettibile di autonoma utilizzazione e perché 
ha determinato una non irrilevante alterazione dello stato dei luoghi, con la 
conseguenza che per l’installazione di tale struttura era necessario il permesso 
di costruire (e non una semplice DIA), con l’ulteriore conseguenza che la 
realizzazione della stessa in assenza del titolo dovuto ne ha determinato 
l’abusività e quindi l’irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (art. 
31 del DPR n. 380 del 2001).
Del resto l’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza 
di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente 
(giurisprudenza costante anche di questa Sezione, Consiglio di Stato, sez. VI^ 
n. 4743 del 28 giugno 2004) e non necessita di particolare motivazione 
sull’interesse pubblico o sulla eventuale sanabilità delle opere.
7.- Si deve aggiungere che risulta irrilevante (ai fini della legittimità 
edilizia) la destinazione pertinenziale della tettoia e l’utilizzo della stessa 
in parte a parcheggio e in parte a deposito.
Per principio pacifico infatti la nozione di pertinenza, in materia edilizia, è 
più ristretta di quella civilistica ed è riferibile ai soli manufatti di 
dimensioni tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi 
considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio.
Non può, invece, attribuirsi carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di 
rilevante consistenza anche se destinate al servizio od ornamento del bene 
principale (fra le tante, TAR Lombardia Milano, sez. II, 17 giugno 2008, n. 
2045).
8.- La struttura oggetto del provvedimento impugnato per la sua tipologia e 
dimensione doveva quindi essere realizzata con un permesso di costruire e la 
mancanza di tale titolo ha determinato l’abusività dell’opera e la conseguente 
irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (mentre la sanzione 
pecuniaria è prevista per le opere realizzate in assenza della DIA).
9.- Non possono assumere poi rilievo nella fattispecie eventuali vizi 
procedimentali tenuto conto che gli stessi non sono comunque in grado di 
incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
L'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ha infatti sancito 
l'irrilevanza in termini di annullabilità di uno specifico vizio procedurale ove 
risulti che il contenuto e quindi l'esito delle valutazioni compiute 
dall’amministrazione non avrebbe potuto essere diverso da quello che ha condotto 
all’emanazione del provvedimento impugnato.
Peraltro per giurisprudenza costante (T.A.R Campania Napoli, sez. II n. 2458 
dell’8 maggio 2009, sez. IV, n. 9710 del 1 agosto 2008), l’ordine di demolizione 
di opere abusive (perché realizzate in assenza del necessario titolo 
abilitativo) non deve essere (normalmente) preceduto dalla comunicazione di 
avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in 
considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi 
edilizi.
10.- Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune di Brusciano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. II^, 
respinge il ricorso in epigrafe n. 3625 del 2006, proposto da DI MAIO Felice.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2009 con 
l'intervento dei Signori:
Dante D'Alessio, Presidente FF, Estensore
Anna Pappalardo, Consigliere
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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