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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 27 Febbraio 2009, n. 1139
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Laghi - Art. 142, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
42/2004 - Estensione della tutela - Laghi artificiali - Rientrano - Origine 
geologica o umana - Irrilevanza - Preventiva verifica dell’esistenza di un lago 
- Stagni e laghi effimeri. La tutela dell’interesse paesaggistico ex art. 
142, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004 è stato ricondotta dal Legislatore non 
solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo 
la letteratura scientifica, siano qualificabili come “laghi”, quindi anche a 
quelli artificiali. Con il che deve escludersi che una classificazione 
rapportata all’evento, geologico o meno, responsabile della formazione possa di 
per sé introdurre una diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo, ben 
potendo quest’ultimo interessare anche un “lago artificiale” quale prodotto 
dell’attività umana di modifica del territorio (nella specie: riempimento di una 
cava dismessa). Una simile ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il 
preliminare riscontro dell’esistenza di un “lago”: aspetto questo ancor più 
rilevante in tema di possibile configurabilità di un “lago artificiale” 
suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da quanto potrà avvenire, 
ad esempio, per uno stagno o per un cd. “lago effimero”, riconducibili 
geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa profondità, 
costituite da acque meteoriche. Pres. Speranza, Est. Scudeller - I. s.r.l. (avv. 
Soprano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento (Avv. Stato). T.A.R. 
CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 27 febbraio 2009, n.1139
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01139/2009 REG.SEN.
N. 02590/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2590 dell’anno 2008, proposto dalla I.M.A.T. S.r.l. - Italian 
Maritime Academy Technologies, con sede in Napoli, in persona del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Mario 
Mattioli, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, domiciliata in 
Napoli, alla via G. Melisurgo, n. 4;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 
dall’Avvocatura dello Stato;
comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
n.c.;
per l’annullamento, previa sospensiva
a) del decreto del Sopraintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di 
Caserta e Benevento del 29.01.2008, successivamente notificato, con il quale è 
stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata alla 
I.M.A.T. S.r.l. in data 4.12.2007, dal Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata 
del Comune di Castel Volturno; b) ove necessario e per quanto di ragione, della 
predetta autorizzazione paesaggistica del 4.12.2007, nonché del parere, da 
questa presupposto, reso dalla Commissione per i Beni Ambientali, Paesaggistici, 
Storici e Culturali del Comune di Castel Volturno con verbale n. 6 del 
15.11.2007 e del pedissequo atto dirigenziale di recepimento; c) di tutti gli 
atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi;
per la condanna delle Autorità ministeriali intimate al risarcimento dei danni 
prodotti alla società ricorrente per effetto dell’adozione dell’impugnato 
decreto del 29.1.2008, da quantificarsi in corso di causa, anche tenendo conto 
degli ingenti costi sostenuti dalla I.M.A.T. per la realizzazione 
dell’intervento in contestazione e pari.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Beni Attività Culturali, 
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26/01/2009 il dott. Santino Scudeller 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 La ricorrente, con atto notificato il 23 aprile 2008, depositato il 7 maggio 
2008, espone:
[a] di aver acquistato, in comune di Castel Volturno, un fondo avente superficie 
pari a mq. 85.472 circa, per realizzare un centro di formazione ed addestramento 
di ufficiali di marina;
[b] che su detto fondo insiste uno specchio di acqua originato per cause 
naturali costituente una cava abusiva, sì come certificato dalle ordinanze del 
Presidente della G.R. - di sospensione della coltivazione e di irrogazione della 
sanzione amministrativa ex articolo 28 della L.R. 54/1985 - e dalla scheda di 
rilevamento del commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e 
Tutela delle Acque;
[c] che ha presentato richiesta di permesso a costruire di un complesso edilizio 
composto da tre fabbricati da destinare ad attività formativa, alla produzione 
di beni e servizi ed allo svolgimento delle connesse attività di ricerca, 
complesso localizzato all’esterno della fascia di rispetto (150 metri) dalla 
sponda del fiume Volturno e dimensionato - per come attestato dal responsabile 
del competente ufficio comunale - nel rispetto della normativa urbanistica 
regionale applicabile;
[d] che il Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata del comune di Castel Volturno 
ha rilasciato, previo avviso della competente commissione edilizia integrata, 
autorizzazione paesaggistica del 4.12.2007 di seguito annullata con decreto del 
Sopraintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropolo-gico delle Province di Caserta e Benevento 
del 29.01.2008.
1.1 Ciò posto impugna tutti gli atti in epigrafe indicati, deducendo: violazione 
e falsa ap-plicazione degli articoli 134, 142, 143 e 146 del D. Lgs. 22.01.2004, 
n. 42 - violazione dell’articolo 42 della Costituzione - carenza di potere - 
eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti - 
violazione dell’articolo 97 della Costituzione - difetto di istruttoria e 
sviamento - incompetenza - violazione e falsa applicazione degli articoli 146 e 
159 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 - violazione e falsa applicazione degli 
articoli 12 e ss. Del D.P.R. 6.06.2001, n. 380, 4 della L.R. 20.03.1982, n. 17, 
44 della L.R. 22.12.2004, n. 16 - difetto di istruttoria ed illogicità - 
violazione dell’articolo 7 e ss. della L. 7.08.1990, n. 241 - violazione del 
giusto proce-dimento.
2 La ricorrente ha poi versato documentazione (20 maggio 2008) e memoria 
conclusiva (2 ottobre 2008).
3 L’Avvocatura dello Stato si è costituita con atto di stile depositato il 20 
maggio 2008; ha quindi versato (2 ottobre 2008) succinta relazione 
dell’amministrazione.
4 Con ordinanza n. 771 del 6 novembre 2008 la Sezione ha disposto incombenti per 
l’acquisizione di copia:
[a] della documentazione, ivi inclusa la cd. relazione paesaggistica, prodotta 
dalla ricorrente ed esaminata dalle competenti autorità comunali correlata alla 
valutazione del profilo implicato dai provvedimenti qui impugnati;
[b] della documentazione nella quale si è sostanziato l’esame istruttorio 
compiuto dalla sopraintendenza, sì come indicato nel decreto di annullamento;
[c] di attestazione, adeguatamente certificata, del dirigente del competente 
ufficio comunale relativa alla comunicazione, alla I.M.A.T. S.r.l., della nota 
prot. n. 51982 del 4.12.2007 di trasmissione alla sopraintendenza, ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della documentazione per il 
prescritto riesame;
[d] di ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.
4.1 Il comune di Castel Volturno e la Sopraintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
delle Province di Caserta e Benevento hanno depositato documentazione 
rispettivamente in data 16 e 24 dicembre 2008.
5 La ricorrente, con memoria notificata in data 14/15 gennaio 2009 - depositata 
il successivo 20 -, ha ulteriormente argomentato le originarie censure.
6 Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2009, il ricorso è stato chiamato e, dopo 
la discussione, è stato introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 La I.M.A.T. S.r.l. - Italian Maritime Academy Technologies - impugna 
l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica adottata in sede delegata e la 
stessa autorizzazione in quanto ritenuta non dovuta. A sostegno della proposta 
domanda ha dedotto che: [a] i provvedimenti impugnati ed in particolare 
l’annullamento tutorio, sarebbero illegittimi ricadendo il progettato intervento 
in area non vincolata, sia perché non vi è alcun atto istitutivo del vincolo, 
sia perchè non si è in presenza di un lago originato da cause naturali, ma di un 
riempimento con acqua di una cava dismessa e a suo tempo abusivamente coltivata, 
quindi non sussimibile nell’articolo 142, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42; [b] la tutela di cui all’articolo 142 citato non 
riguarderebbe poi i laghi artificiali, sempre che detta cava rientri tra questi 
ultimi, il che renderebbe anche irrilevante il richiamo allo stato attuale della 
stessa; nello specifico il richiamato ripopolamento sarebbe contrastato dalla 
perizia in atti, nel mentre la valutazione stessa poi si collocherebbe oltre 
l’ambito considerato dal comune ai fini della tutela paesaggistica ed 
integrerebbe, illegittimamente, un’indebita considerazione dei profili 
urbanistici; [c] non sarebbe stata infine recapitata la nota comunale di 
trasmissione dell’autorizzazione alla sopraintendenza, con conseguente 
violazione delle garanzie partecipative, secondo quanto richiesto dall’articolo 
159 del D. Lgs. menzionato. Siffatte argomentazioni sono state ulteriormente 
illustrate con memoria, anche notificata, correlata alla documentazione 
acquisita ad esito dei disposti incombenti.
2 Ai fini dell’esame della proposta domanda, occorre preliminarmente rilevare 
come il conseguimento dell’autorizzazione paesistica, preordinata all’esecuzione 
dell’intervento edilizio, origina da un procedimento unico ed unitario, nel 
quale confluisce la preliminare valutazione dell’autorità delegata o sub - 
delegata valutazione che, ove favorevole, implica il necessario coinvolgimento, 
nei tempi e con l’osservanza delle prescritte garanzie, dell’autorità statale 
deputata al riesame dei contenuti dell’autorizzazione. Con il che vuole 
significarsi che nella vicenda, non si può procedere ad una preliminare ed 
isolata valutazione dell’autorizzazione rilasciata dal comune, ritenuta come 
detto non dovuta, in quanto appunto, ai fini della sussistenza del vincolo prima 
e della sua corretta gestione poi, occorre necessariamente riferirsi agli esiti 
delle valutazioni compiute in tutte le fasi del procedimento implicato.
3 Come anticipato, la tesi della ricorrente si fonda sull’assunto 
dell’inesistenza di un vincolo, sia perché mancherebbe l’atto istitutivo, sia 
perché detta cava non sarebbe collocabile nella nozione di cui all’articolo 142, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per tale norma “1. Sono 
in ogni modo di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di 
questo Titolo: b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi;”. Dalla riprodotta disposizione si ricava che oggetto della tutela è 
il “lago” ed “i territori contermini”; pertanto l’individuazione dell’esistenza 
o meno del primo costituisce operazione logicamente preliminare per la 
delimitazione oggettiva di un vincolo, imposto ope legis, riferibile ad una 
dimensione e/o elemento geograficamente unitario e paesisticamente connotato. 
Ciò posto, deve essere evidenziato che l’uso della generica locuzione (laghi) 
depone per la possibile rilevanza, ai fini de quibus, di ogni bene che 
rappresenti le caratteristiche proprie della particolare unità geografica, come 
tale individuabile, a prescindere dalla sua origine. In altri termini ed a 
migliore specificazione, appare ragionevole ritenere che la tutela 
dell’interesse paesaggistico sia stato dal Legislatore ricondotto, non solo ai 
“laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo la 
letteratura scientifica siano qualificabili, appunto, come “laghi”, quindi anche 
a quelle riconducibili alla nozione di “laghi artificiali”. Con il che deve 
escludersi ad avviso del Collegio che una classificazione rapportata all’evento, 
geologico o meno, responsabile della formazione possa di per sé introdurre una 
diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo, ben potendo quest’ultimo 
interessare non solo un “lago naturale”, ma anche un “lago artificiale” quale 
prodotto dell’attività umana di modifica del territorio. Ciò detto, una simile 
ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il preliminare riscontro 
dell’esistenza di un “lago” e tanto alla stregua, in via esemplificativa, 
dell’accertamento dei caratteri idrografici dello specchio acqueo interessato, 
aspetto questo ancor più rilevante in tema di possibile configurabilità di un 
“lago artificiale” suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da 
quanto potrà avvenire, ad esempio, per uno stagno o per un cd. “lago effimero”, 
riconducibili geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa 
profondità, costituite da acque meteoriche.
4 Siffatte indicazioni vanno ora recuperate alla vicenda in esame nella quale 
riveste particolare importanza, anche ai fini della verifica dell’esistenza 
delle condizioni di annullabilità degli atti impugnati, la ricostruzione, alla 
luce degli atti acquisiti in sede istruttoria, degli accertamenti effettuati. In 
via preliminare ed in disparte quanto su indicato, occorre rimarcare che 
l’assunto della ricorrente sull’inconfigurabilità, nel caso, di un “lago” riposa 
su una relazione di parte che non può essere favorevolmente valutata in quanto 
fondata su un testo normativo non pertinente (allegato 1 al D. Lgs. 152 del 11 
maggio 1999) e che in ogni caso presuppone che sia già stata risolta la 
questione principale relativa, appunto, all’esistenza o meno di un bene 
vincolato e quindi da tutelare. La stessa ha poi prodotto la scheda, compilata 
ai sensi dell’articolo 11 OPCM 3100/2000 e dell’Ordinanza Commissariale 220/2002 
dal Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle 
Acque, di rilevamento di una “cava a fossa” descritta a pagina 9 come “lago o 
stagno”. Dalla documentazione prodotta dal comune ed in special modo dai pareri 
espressi dall’apposita commissione, non emerge alcuna indicazione sul tema. Ad 
analoghe conclusioni si perviene esaminando quanto prodotto dall’autorità 
statale, perchè: [a] la relazione preliminare istruttoria reca solo una sommaria 
descrizione del tipo di intervento progettato; [b] la relazione - nota prot. n. 
26269 del 10 dicembre 2008 - predisposta in prossimità dell’udienza di 
trattazione, dopo aver richiamato che negli atti stessi di parte si fa più volte 
riferimento alla nozione di “lago”, evidenzia con riferimento a quest’ultimo 
che: (*) “Le sue dimensioni (vedere: allegato 2) sono tali da giustificare l’uso 
del termine “lago”; (*) “lo “specchio d’acqua” è da ritenersi “oramai 
naturalizzato” ( … ), esso è da ritenersi sottoposto al dettato dell’art. 142, 
comma 1, lettera b)”.
5 Dalla riproduzione degli elementi acquisiti si ricava che l’amministrazione 
non ha compiuto alcuna indagine in esito alla configurabilità di un bene come 
tale assoggettabile a tutela nei termini di cui alla norma indicata e per come 
interpretata. Sul punto ed in via preliminare, l’indefettibilità della fase 
istruttoria presupposta e la conseguente verificabilità di essa, escludono che, 
nel caso, possa esser accordato decisivo rilievo alle espressioni rinvenibili 
nella documentazione a corredo dell’istanza di permesso a costruire. Per altro 
verso, la stessa ricorrente ha prodotto documentazione a sostegno del proprio 
assunto che, pur se inerente ad altri aspetti, offre comunque un elemento atto a 
contrastare l’indimostrata affermazione dell’esistenza di un lago quindi di un 
bene soggetto a tutela. In conclusione può affermarsi che gli esiti contestati 
si fondano su valutazioni non precedute da un’adeguata e completa istruttoria e 
che quanto successivamente rappresentato non è parimenti in grado di supportare 
motivatamente gli stessi. Il che ha poi evidente ed ulteriore rilievo quanto al 
potere giurisdizionale qui implicato perché, a fronte di un’attività 
discrezionale, il giudice può non accedere alla richiesta caducazione solo ove 
“l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”. Ora se può 
affermarsi, da un lato, la connotazione discrezionale del potere di controllo di 
legittimità dell’autorizzazione e, dall’altro, l’inidoneità ai fini che 
interessano della documentazione in atti, da tanto emerge la rilevanza e la 
fondatezza anche della dedotta violazione dell’articolo 159 del D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, non essendo stata acquisita, ad esito della richiamata 
ordinanza istruttoria, la certificazione attestante l’invio ricettizio alla 
I.M.A.T. della nota di trasmissione della documentazione alla sopraintendenza, 
adempimento imposto e valido ai fini della comunicazione dell’avvio 
dell’ulteriore fase procedimentale.
6 Il ricorso va quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento 
di ogni altra doglianza. Va invece respinta la contestuale domanda risarcitoria 
perché genericamente dedotta, non argomentata e comunque non provata in tutti i 
suoi elementi costitutivi. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la 
soccombenza per quanto in dispositivo indicato e liquidato.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione Ottava - 
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto della 
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio 
Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento.
Condanna la Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e 
Benevento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 
1.500,00 (millecinquecento,00); compensa nei confronti del comune di Castel 
Volturno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2009 con 
l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Primo Referendario
L'ESTENSORE               
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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