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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 
1974-9562
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 1036
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Giunta comunale o provinciale - Assessore - Revoca 
- Motivazione - Discrezionalità dell’organo di governo. Il riferimento al 
venir meno dl rapporto fiduciario, nel provvedimento di revoca dell’assessore, 
costituisce motivazione adeguata, in ragione del’ampio potere discrezionale di 
cui gode l’organo di governo titolare del potere di revoca (cfr. Consiglio di 
Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). L’obbligo della motivazione può infatti 
senz’altro ritenersi assolto ove l'atto si fondi sulle più ampie valutazioni di 
opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o 
presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale 
(quali i rapporti con l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza 
consiliare), sia di carattere particolare (quali la necessità di maggiore 
operosità ed efficienza in specifici settori dell’amministrazione locale o 
l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e 
singolo assessore), senza che occorra specificare i singoli comportamenti 
addebitati all’interessato; tanto avuto riguardo alla natura del procedimento, 
non tipico sanzionatorio bensì di revoca di un incarico fiduciario, 
insindacabile in sede di legittimità - se non sotto profili formali e di 
manifesta irragionevolezza od illogicità. Pres. Fiorentino, Est. Lopilato - N.S. 
(avv. Bocchinfuso) c. Comune di Cirò Marina (avv. Aloi) - TAR CALABRIA, 
Catanzaro, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 1036
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01036/2009 REG.SEN.
N. 00116/2009 REG.RIC..
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 116 del 2009, integrato da motivi 
aggiunti, proposto da:
Nevio Siciliani, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bocchinfuso, con 
domicilio eletto presso Francesco Bocchinfuso in Catanzaro, via Buccarelli, 4;
 
contro
Comune di Ciro' Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mario Aloi, 
con domicilio eletto presso Peppino Mariano in Catanzaro, piazza Le Pera, 9;
nei confronti di
Mauro Malena;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto sindacale del 7.11.2008, n. 11, notificato in pari data, con il 
quale è stata revocata la nomina di assessore comunale al ricorrente, del 
decreto sindacale del 24.11.2008, n. 12, avente ad oggetto il conferimento della 
nomina assessorile al controinteressato, nonché di ogni altro atto o 
provvedimento presupposto, prodromico, connesso, consequenziale o esecutivo, ivi 
compresa la deliberazione della seduta del Consiglio Comunale del 18.12.2008, 
non ancora pubblicata, avente ad oggetto, tra l’altro comunicazioni del Sindaco 
in merito alla ricomposizione della Giunta comunale..
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ciro' Marina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/07/2009 il dott. Vincenzo Lopilato 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
 
1.— Con ricorso regolarmente 
notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il decreto del 7 novembre 
2008, n. 11, con il quale il Sindaco del Comune di Cirò Marina gli ha revocato, 
con decorrenza immediata, l’incarico di assessore comunale e conseguentemente le 
deleghe conferite nelle materie e nei servizi riguardanti “Agricoltura-personale 
e sanità”. E’ stato, altresì, impugnato il decreto del 24 novembre 2008, n. 12 
di nomina del nuovo assessore.
Il ricorrente, dopo avere sottolineato di avere sempre espletato le proprie 
funzioni in modo coerente con l’indirizzo politico del governo locale, deduce la 
illegittimità del provvedimento di revoca, innanzitutto, per essere lo stesso, 
in contrasto con quanto richiesto dagli artt. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 3 
della legge n. 241 del 1990, privo di qualunque motivazione.
Si assume, poi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli 
artt. 7 e 8 della l. n. 241/90, che impongono l’obbligo della previa 
comunicazione di avvio del procedimento: tale obbligo, si sottolinea nel 
ricorso, discende dalla natura del procedimento di revoca che è un procedimento 
di secondo grado e dalla necessità di arginare l’amplia discrezionalità che 
altrimenti caratterizzerebbe il provvedimento di revoca.
1.1.— Si è costituita l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto del 
ricorso, in quanto, da un lato, sarebbe sufficiente una motivazione che faccia 
riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, dall’altro, in ragione della 
natura del provvedimento di revoca, non sarebbe necessaria la previa 
comunicazione dell’avvio del procedimento.
2.— Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha, altresì, impugnato la 
deliberazione del consiglio comunale del 18 dicembre 2008, n. 12, avente, tra 
l’altro, ad oggetto “comunicazioni del Sindaco in merito alla ricomposizione 
della giunta comunale”. Si assume la illegittimità anche di tale provvedimento 
per mancanza di motivazione.
2.1.— Il Comune ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto 
del ricorso per motivi aggiunti, in quanto dalla lettura della deliberazione 
impugnata risulterebbe come il Sindaco abbia motivato la revoca con il venire 
meno del rapporto di fiducia.
3.— Il ricorso è infondato per i motivi di seguito indicati.
L’art. 46 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede, tra l’altro, che il Sindaco 
nomina i componenti della giunta (comma 2) e può «revocare uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione al consiglio».
E’ questa la norma che attribuisce al Sindaco stesso il potere di interrompere 
il rapporto in corso con l’assessore o con gli assessori che fanno parte della 
giunta. Si tratta dell’esercizio di un potere amministrativo e non politico 
(Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2007 n. 209).
Nel caso in esame, le censure hanno ad oggetto a) il difetto di motivazione; b) 
la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
3.1.— In relazione alla prima di esse, deve rilevarsi come nel decreto di revoca 
non sia indicata alcuna motivazione. Nel comunicare al consiglio comunale 
l’avvenuta revoca il sindaco ha sottolineato come la stessa sia stata disposta 
per il venire meno del rapporto fiduciario.
Questo Tribunale, in recenti decisioni, aveva ritenuto non adeguata una 
motivazione dal tenore analoga a quella in esame (tra le altre, sentenze numero 
285 del 16 marzo e numeri 154 e 155 del 17 febbraio 2009). Il Consiglio di Stato 
ha ritenuto, invece, sufficiente tale motivazione in ragione dell’ampio potere 
discrezionale di cui gode l’organo di governo titolare del potere di revoca (tra 
le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). In particolare, 
si è affermato che l’obbligo della motivazione può senz’altro “ritenersi assolto 
ove la motivazione si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità 
politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o presidente della 
provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale (quali i rapporti con 
l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza consiliare), sia di 
carattere particolare (quali la necessità di maggiore operosità ed efficienza in 
specifici settori dell’amministrazione locale o l’affievolirsi del rapporto 
fiduciario tra il capo dell’amministrazione e singolo assessore), senza che 
occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato; tanto 
avuto riguardo alla natura del procedimento, non tipico sanzionatorio bensì di 
revoca di un incarico fiduciario, insindacabile in sede di legittimità - se non 
sotto profili formali e di manifesta irragionevolezza od illogicità – stante 
l’anzidetta, ampia discrezionalità spettante al capo del governo locale” 
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 280 del 2009, cit.).
Questo Tribunale, intendendosi adeguare all’orientamento seguito dai giudici 
d’appello, ritiene adeguata, anche in relazione alla fattispecie in esame, la 
motivazione che pone a base dell’interruzione del rapporto in corso il venire 
meno del rapporto fiduciario.
3.2.— In relazione alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del 
procedimento, aderendo sempre all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, 
deve rilevarsi come tale comunicazione non sia necessaria in quanto “le 
prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l’ordinamento 
prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto 
ritenuti idonei ad incidere sull’esito finale per il migliore perseguimento 
dell’interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un 
contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa 
in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la 
responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione del Comune 
nell’interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo 
operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale” (Consiglio di Stato, 
Sez. V, n. 280 del 2009, cit.).
4.— Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
5.— La natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle 
spese di giudizio.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 03/07/2009 con 
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore
Antonio Andolfi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
		
		
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