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CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234


V.I.A. - Art. 23, c. 4 d.lgs. n. 152/2006, nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 4/2008 - Esclusione dalla procedura di V.I.A. dei progetti relativi ad opere ed interventi di protezione civile - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 11, 117 e 76 Cost. dell’art. 23, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo anteriore alla modifica di cui al decreto correttivo n. 4/2008, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Se è vero infatti che la direttiva 85/337/CEE prevede l’esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, è altrettanto vero che non è inibito allo Stato, nell’esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l’esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo. D’altronde, il comma 5 del medesimo art. 23 contiene una significativa norma di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, prevedendo che per i progetti relativi ad opere di protezione civile o disposti in situazioni di necessità e d’urgenza a scopi di salvaguardia dell’incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, nonché per opere di carattere temporaneo (ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell’esecuzione di interventi di bonifica autorizzati), l’autorità competente comunica alla Commissione europea, «prima del rilascio dell’eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234

 

V.I.A. - Materia di appartenenza - Tutela dell’ambiente - Competenza esclusiva statale. La materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d’impatto ambientale è quella della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale. Né il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto (ex multis, sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007). Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234

 

V.I.A. - Art. 26, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con l’art. 6, c. 1 dir. 85/337/CEE - Infondatezza. L’art. 6, comma 1, della direttiva 85/337/CEE si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell’esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell’iter procedimentale. E ciò in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell’Unione. Il legislatore statale, rispettando l’obiettivo posto a livello europeo, si è limitato - con il comma 3 dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 - ad esonerare il committente o proponente l’opera o l’intervento dall’attivare forme di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 26 in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate. Ne deriva l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, c. 3 censurato. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234

 

V.I.A. - Art. 31 d.lgs. n. 152/2006 - Termine di conclusione del procedimento - Riduzione da 150 a 90 giorni - Irragionevolezza - Esclusione. La riduzione del termine di conclusione del procedimento V.I.A. dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni, ai sensi dell’ art. 31, d.lgs. n. 152/2006, non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234

 

DIRITTO AMBIENTALE - Materia di esclusiva competenza dello Stato - Dicotomia “norme di principio/norme di dettaglio” - Irrilevanza. Ove si verta in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non viene in rilievo la dicotomia “norme di principio - norme di dettaglio”, dal momento che tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007). Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234

 

 

 

 

 SENTENZA N. 234
ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA
 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche, con ricorsi notificati l'8, il 9, il 13, il 12-21 ed 12-27 giugno 2006, depositati in cancelleria il 10, il 14, il 15, il 16, il 20 ed il 21 giugno 2006, ed iscritti rispettivamente ai nn. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 e 79 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, e della Biomasse Italia s.p.a. ed altre;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Maria Grazia Bottari Gentile per la Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte, Giampaolo Parodi per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Fabrizio Lofoco per la Regione Puglia, Gustavo Visentini per la Regione Marche, Alessandro Giadrossi per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72 del 2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006) e Marche (ric. n. 79 del 2006) hanno impugnato, tra gli altri, gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per violazione degli artt. 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità.

2.- La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006), con ricorso notificato l'8 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 10, ha impugnato, tra l'altro, gli articoli da 26 a 34, 39, 42, comma 2, da 43 a 47, 50 e 51, comma 1, nonché l'Allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.

2.1.- In particolare, si assume che il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) tende a tutelare, come espressamente sancito dall'art. 24, comma 1, lettera b), l'uomo nonché il suolo, le acque, il paesaggio. In relazione al primo aspetto verrebbe in rilievo la materia della tutela della salute; con riferimento agli altri profili sopra indicati verrebbe in rilievo la materia del governo del territorio. In questo contesto la tutela dell'ambiente, «strettamente intesa», compare soltanto «all'ultimo posto della lista».

Da quanto esposto conseguirebbe che, in presenza della descritta «concorrenza di competenze», dovrebbero prevalere le competenze regionali suindicate.

Ne discenderebbe «la illegittimità costituzionale degli articoli da 26 a 34, che dettano disposizioni procedimentali comuni in materia di VIA, e la correlata illegittimità costituzionale dell'art. 43, che impone alle Regioni il rispetto dei sopra citati articoli».

In questa prospettiva, «a fortiori illegittimi sono da considerarsi gli artt. da 43 a 47, con i quali è lo Stato a disciplinare direttamente procedimenti dichiaratamente di competenza regionale, in palese contrasto con le esigenze di funzionalità e con la logica del sistema che ispira il Titolo V della Parte II della Costituzione». Si aggiunge che «le stesse previsioni contenute negli articoli ora censurati evidenziano una profonda discrasia rispetto al ruolo che il legislatore statale può legittimamente svolgere, e che certo non può tradursi, ad esempio, nella disciplina delle condizioni in presenza delle quali si sospendono i lavori (art. 43, comma 5), nella determinazione della durata della proroga dei termini per la conclusione della procedura (art. 44), nella individuazione di esoneri dalla procedura ordinaria (art. 46)».

2.2.- Qualora, «l'impostazione che si è fatta propria non dovesse venire accolta», sarebbero comunque affette da illegittimità costituzionale le seguenti disposizioni:

- l'art. 26, commi 2, 3 e 4, «con cui viene disciplinata in estremo dettaglio la fase introduttiva del procedimento, specificando le modalità di trasmissione della domanda alle autorità interessate, i termini per i pareri di queste e gli effetti dei pareri»;

- l'art. 27, commi da 2 a 7, «che puntualizza i contenuti dello studio di impatto ambientale e che disciplina una eventuale fase preliminare nel procedimento autorizzativo»;

- «l'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo impugnato, oggetto di rinvio da parte dell'art. 27, comma 2, che specifica ulteriormente le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale»;

- l'art. 28, comma 2, che si sofferma dettagliatamente sulle misure di pubblicità a carico del committente o del proponente; la stessa disposizione contrasterebbe anche con l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui, dopo avere stabilito che le modalità dell'annuncio dell'avvenuto deposito della presentazione della domanda sono stabilite con regolamento dell'autorità competente (lettera b, primo periodo), precisa che il regolamento stesso è «emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (lettera b, terzo periodo), lasciando intendere che soltanto quest'ultimo - e non qualunque «autorità competente» - «è titolare della potestà regolamentare in materia; una potestà che sarebbe peraltro esclusa dalla disposizione costituzionale citata»;

- gli artt. 29, comma 1, primo periodo, 31, comma 1, e 43, comma 4, la cui illegittimità sarebbe conseguenza necessaria della illegittimità del citato art. 28, comma 2, lettera b);

- l'art. 29, commi da 2 a 5, «che dispone in maniera estremamente analitica le modalità attraverso le quali rendere il procedimento che conduce alla VIA partecipato da parte dei soggetti in vario modo ed in varia misura interessati»; tali disposizioni, non potendosi considerare principi fondamentali, avrebbero dovuto rispettare «l'istanza cooperativa»;

- l'art. 31, commi da 2 a 4, «il quale si sofferma in maniera assai dettagliata (ed ultronea rispetto all'obiettivo di dare una normativa quadro) sulle modalità mediante le quali operare il giudizio di compatibilità ambientale»;

- l'art. 32, comma 3, «che stabilisce termini e modalità specifici mediante cui procedere alla verifica dell'impatto ambientale delle opere»;

- l'art. 34, comma 2, «il quale individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale»;

- l'art. 42, comma 2, «che fissa criteri eccessivamente rigidi entro i quali le Regioni e le Province autonome possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, un incremento delle soglie al di sotto delle quali la VIA non è richiesta; tale rigidità è testimoniata, tra l'altro, dal limite del 20 per cento posto alla variabilità rispetto ai dati contenuti nell'Allegato III della parte seconda», limite che, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), era del 30 per cento;

- l'art. 43, comma 5, «che disciplina i casi e le modalità di sospensione dei lavori in corso ai fini del ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale»;

- l'art. 44, che determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA;

- l'art. 46, nella parte in cui limita eccessivamente l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, delle ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria e la possibilità di promuovere procedure semplificate.

Si conclude sul punto, rilevando come le predette norme «possono essere tutte ricondotte alla regolamentazione di aspetti di dettaglio».

2.3.- La stessa Regione Calabria ha impugnato, nel loro complesso, gli artt. 28, 31, comma 4, e 39, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.; in particolare si lamenta il fatto che la legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) non ha incluso la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio del 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia) tra quelle la cui attuazione veniva delegata al Governo. Si osserva, inoltre, come in ogni caso la legge delega sarebbe stata modificata ad opera della legge n. 62 del 2005, che prevede un procedimento di formazione diverso da quello seguito nell'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006.

2.4.- Ulteriori censure sono state indirizzate anche nei confronti dell'art. 50 relativo all'«adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali». L'illegittimità di tale norma sarebbe conseguenza della illegittimità delle altre disposizioni impugnate.

2.5.- Infine, la Regione Calabria ha impugnato l'art. 51, comma 1, che prevede l'adozione di regolamenti di semplificazione relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Nella prospettiva della ricorrente, tale norma violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto lo Stato «può delegificare solo materie di sua competenza esclusiva e non già materie attribuite alla competenza concorrente regionale».

3.- La Regione Toscana (ric. n. 69 del 2006), con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 14, ha impugnato gli artt. 25, 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3, del predetto d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

3.1.- In particolare, si censura, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede che sono sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti aventi impatto interregionale; tale previsione sarebbe stata ribadita anche dall'art. 35, comma 1, lettera b), «il quale conferma la competenza statale per le opere o gli interventi localizzati sul territorio di più Regioni e/o comunque che possano avere impatti rilevanti su più Regioni»; e dall'art. 42, commi 1 e 3, «ove viene descritto il procedimento attraverso il quale la Regione, nel caso di opere a valenza interregionale, deve dichiararsi incompetente».

Si sottolinea - da parte della ricorrente - come prima dell'emanazione di tali disposizioni gli interventi interregionali fossero sottoposti a forme di codecisione tra le Regioni coinvolte mediante l'acquisizione dell'intesa tra tutte le Regioni interessate.

La normativa censurata prevede un mero parere, nonostante la stessa riguardi non soltanto la materia della tutela dell'ambiente, ma anche l'utilizzo del territorio, la tutela della salute e la valorizzazione dei beni ambientali.

Non potrebbe, pertanto, si conclude sul punto, essere negata la previsione di adeguate forme di partecipazione delle Regioni secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003 (si cita anche la sentenza n. 62 del 2005).

3.2.- La ricorrente ha impugnato, inoltre, l'art. 25, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I».

Se il significato di tale norma, si osserva, fosse quello di dare delle mere indicazioni alle Regioni circa la scelta dell'ente in capo al quale allocare il procedimento di valutazione di impatto ambientale, il rispetto delle competenze regionali sarebbe garantito. Ove, invece, tale norma dovesse essere intesa nel senso che il legislatore statale abbia voluto obbligare le Regioni ad attribuire il procedimento di VIA all'ente titolare del potere autorizzatorio, la stessa violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., determinando una diretta ingerenza nelle potestà delle Regioni di allocare le funzioni.

Si sottolinea, inoltre, come porre in capo al medesimo ente il potere autorizzatorio dell'opera o del progetto e contemporaneamente affidargli la competenza alla valutazione dell'impatto sull'ambiente di tale opera si porrebbe in contrasto con la direttiva del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), la quale impone che «gli effetti di un progetto sull'ambiente debbano essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità della riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita» (undicesimo considerando). L'art. 3 della citata direttiva prevede poi espressamente che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 e 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i suindicati fattori.

In conformità a quanto previsto a livello comunitario, si sottolinea come oggi «la maggior parte delle autorizzazioni sono rilasciate dagli enti locali, Comuni e Province, mentre la valutazione dell'incidenza sull'ambiente di dette opere spetta alla Regione»; ciò a maggiore garanzia delle esigenze ambientali che hanno implicazioni sovra comunali e/o sovra provinciali.

Da qui l'asserita violazione degli artt. 11 e 76 Cost., per inosservanza dei criteri contenuti nella legge di delega che impongono il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale (art. 1, comma 8, lettere e ed f, della legge n. 308 del 2004).

3.3.- È stato anche censurato l'art. 51, comma 3, nella parte in cui stabilisce che le norme tecniche integrative della disciplina sulla VIA siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, e «solo» sentita la Commissione di cui all'art. 6 del medesimo decreto, cui, peraltro, la Regione partecipa in via eventuale attraverso la figura dell'esperto.

Lo Stato avrebbe, pertanto, dettato una disciplina che andrebbe ad incidere non soltanto sulla materia della tutela dell'ambiente ma anche su materie regionali, quali il governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni ambientali, senza prevedere adeguati meccanismi di concertazione con le Regioni, attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Si osserva come «dato il complesso intreccio di materie, anche di competenza regionale, che vengono in rilievo nella determinazione di dette norme tecniche, l'intervento dello Stato è ammissibile solo alle condizioni individuate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003» e cioè prevedendo la necessaria intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'omessa previsione dell'intesa violerebbe, pertanto, gli artt. 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione.

3.4.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, in relazione all'asserito contrasto degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b), e 42, commi 1 e 3, con gli artt. 117 e 118 Cost., rileva che «la tesi di rimettere tutte le fasi conoscitive della VIA ad una necessaria decisione contrattata tra i soggetti interessati mostri i suoi limiti nella misura in cui - indipendentemente da una consapevole pubblica istruttoria - i progetti tendono ad insabbiarsi ancora prima di dare corso alla VIA nella ricerca di una preventiva (astratta) intesa».

Con riferimento alle censure rivolte specificamente nei confronti dell'art. 25, comma 1, lettera b), si rileva come «la scelta di affidare i procedimenti di VIA di propria competenza ad autorità costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non costituisce scelta di principio, ma è derogabile dalla Regione proprio in relazione alle scelte organizzative e funzionali che la stessa intende condurre».

Infine, con riguardo all'impugnazione dell'art. 51, comma 3, si rileva come la presenza di una competenza legislativa esclusiva statale giustifichi il potere regolamentare che è «strettamente funzionale alla fissazione (e modificazione) di standard omogenei su tutto il territorio nazionale».

3.5.- È intervenuta nel giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale premette che la stessa è «titolare di un interesse alla tutela dell'ambiente», riconosciuto ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) «e anche dalla stessa legge di delega n. 308 del 2004, nella parte in cui la richiama per affidarle uno specifico ruolo consultivo nell'iter di formazione del decreto». Si aggiunge, infatti, che «l'eventuale pronuncia di accoglimento o di rigetto del ricorso proposto dalla Regione Toscana, eserciterebbe una influenza diretta con effetti rilevanti sulla posizione soggettiva dell'Associazione».

Chiarito ciò, per quanto rileva in questa sede, tale ente ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), sopra riportato, per violazione degli artt. 11 e 76 della Costituzione, in quanto «la tutela dell'ecosistema e la conservazione delle specie con le note implicazioni sovracomunali e/o sovraprovinciali, devono essere attribuite ad enti ed organi specializzati, ben distinti da quelli competenti al rilascio delle autorizzazioni».

4.- La Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006), con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 15, ha impugnato gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 25, comma 1, lettera a), 42, comma 2, 43, 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

4.1.- In particolare, è stato censurato l'art. 23, in quanto tale norma non conterrebbe il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a valutazione di impatto ambientale dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CEE.

Sul punto, si osserva come «la mancata o incompleta attuazione delle norme comunitarie in cui incorre il decreto legislativo si ripercuote sull'ambito di competenza regionale, essendo le Regioni tenute per espressa formulazione dell'art. 117, primo e quinto comma, Cost., all'attuazione diretta delle norme comunitarie».

4.2.- La medesima Regione ha, inoltre, impugnato l'art. 25, comma 1, lettera a), il quale attribuisce la competenza a compiere la valutazione di impatto ambientale al Ministero dell'ambiente per i progetti di opere ed interventi «genericamente individuati come “sottoposti ad autorizzazione statale”, il che può ampliare il campo applicativo ad opere di rilievo regionale o locale per cui intervenga anche un qualche provvedimento autorizzativo statale, e per i progetti di opere ed interventi aventi impatto ambientale interregionale, per i quali può (…) attuarsi invece valutazione d'intesa fra le Regioni interessate».

Tale disposizione si porrebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e con i criteri direttivi della legge delega, «alterando l'assetto di competenze amministrative già esistente in materia».

4.3.- Oggetto di censure è stato anche l'art. 42, comma 2, il quale prevede la possibilità di variare le “soglie” sulla cui base è costruito il sistema delle categorie sottoposte alla valutazione di impatto ambientale, nel solo incremento del venti per cento. La ricorrente deduce come l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, sulla cui base sono state emanate le norme regionali in materia, demandava alle Regioni di fissare le “soglie” con possibilità sia di incremento sia di decremento e nella misura massima del trenta per cento, in ragione della disomogeneità del territorio che presenta forti differenziazioni e peculiarità ambientali nelle diverse Regioni.

Tale innovazione «comporta il rivolgimento di quanto già efficacemente attuato nell'ambito regionale».

4.4.- La ricorrente ha impugnato ancora l'art. 43 il quale vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di valutazione di impatto ambientale per i progetti di loro competenza, senza che sussistano «esigenze di uniformità o standard di tutela».

4.5.- Infine, è stato censurato l'art. 51, comma 3, che, affidando unicamente agli organi ministeriali l'emanazione delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità per ciascuna categoria di opera, violerebbe il principio di leale collaborazione non prevedendo «alcuna partecipazione delle Regioni e degli enti locali, quanto meno con il parere della Conferenza Stato-Regioni».

4.6.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato «inammissibile ed infondato», con riserva di depositare una o più memorie illustrative della posizione dello Stato nel presente giudizio.

4.7.- È intervenuta anche in questo giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale, dopo avere dedotto di avere «interesse» al ricorso per le ragioni già illustrate (punto 3.5.), ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 23, in relazione all'allegato III, per gli analoghi motivi indicati nel ricorso.

4.8.- Sono intervenute anche la Biomasse Italia s.p.a., la Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., la Ital Green Energy s.r.l., la E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a per opporsi all'accoglimento del ricorso della Regione Piemonte.

5.- La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), con ricorso notificato il 9 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 15, ha impugnato gli artt. 23, comma 4, 25, comma 1, lettera a), 31, commi 1 e 2 e 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.

5.1.- Innanzitutto, è stato censurato l'art. 23, comma 4, nella parte in cui esclude dalla VIA, tra l'altro, i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile o disposti in via d'urgenza, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Tale norma, nella prospettiva regionale, da un lato, violerebbe il diritto comunitario - e, in particolare, l'art. 1, comma 4, della direttiva n. 85/337/CEE del 1985 - che prevede l'esclusione solo per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di difesa nazionale. In secondo luogo, sarebbe violato l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge delega n. 308 del 2004, in base al quale il Governo è tenuto a dare piena e coerente attuazione alle direttive comunitarie, «nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie».

5.2.- In secondo luogo, si è assunta la illegittimità dell'art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui attribuisce allo Stato anche la VIA dei progetti di opere aventi impatto interregionale, in quanto eliminerebbe «qualsiasi procedura di coordinamento tra VIA regionali (…) attribuendo allo Stato competenze non necessarie in relazione alla realizzazione dell'opera, per il solo fatto che questa interessa il territorio di più Regioni». Inoltre, sarebbe violato l'art. 1, comma 8, della legge delega n. 308 del 2004, in base al quale il Governo è tenuto a rispettare le competenze regionali, nonché il principio di sussidiarietà.

5.3.- In terzo luogo, si è dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, che, prevedendo un intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di inerzia dell'autorità competente superiore a novanta giorni, sarebbe in contrasto «con il coordinamento delle procedure autorizzative da parte delle Regioni: (…) infatti, la maggior parte delle Regioni ad oggi hanno adottato procedure di VIA di durata compresa tra i 120 ed i 150 giorni, con il risultato che, pur attivando correttamente la procedura secondo i tempi previsti dall'attuale normativa, le Regioni si vedrebbero scavalcate dall'esercizio del potere sostitutivo statale».

5.4.- Infine, è dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 33 che, stabilendo che vengono acquisiti alla procedura di VIA tutti gli elementi «positivamente valutati» in sede di VAS, violerebbe le disposizioni dell'art. 11 della direttiva del 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), che «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE».

Inoltre, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto si limiterebbe «la discrezionalità del legislatore regionale, competente anche in sede di attuazione delle citate direttive comunitarie» a norma della menzionata disposizione costituzionale.

5.5.- È intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

6.- La Regione Umbria (ric. n. 72 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 16, ha impugnato gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettere a) e b), 42, commi 1 e 3.

6.1.- In particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a), riserva al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza in materia di VIA «per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale interregionale o internazionale»; l'art. 35, comma 1, lettere a) e b), dispone che «compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (…) la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23 nel caso in cui si tratti: a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato; b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni»; l'art. 42, relativo ai progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale, stabilisce, al comma 1, che «sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'art. 35».

La Regione rileva come il decreto abbia assegnato alla competenza statale non solo la VIA per le opere e gli interventi soggetti ad autorizzazione statale, ma anche quella relativa ad opere ed interventi che abbiano semplicemente un rilievo per più di una Regione.

Si assume, pertanto, che per tale tipologia di opere e interventi la competenza non può che spettare alle Regioni «anche se si tratti di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali».

Sul punto, si osserva che se è vero che anche il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) «aveva mantenuto allo Stato la competenza alla VIA per “le opere e gli impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni”» (art. 71, comma 1, lettera a), è anche vero che il comma 2 precisava che con atto di indirizzo e coordinamento sarebbero state «individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni», a condizione, precisava il comma 3, della «vigenza della legge regionale della VIA». Ed, infatti, si aggiunge, il precedente atto di indirizzo e coordinamento, di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, prevedeva che le Regioni assicurassero «la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più Regioni»; ciò «presupponendo la perdurante competenza regionale in relazione all'impatto ambientale dell'opera o dell'intervento».

Nel nuovo quadro costituzionale lo stesso principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost. impone di non spostare la competenza a livello statale «se non nei casi in cui il carattere infrazionabile ed intrinsecamente unitario delle competenze lo imponga».

Si sottolinea, inoltre, come il rispetto del principio di sussidiarietà era, tra l'altro, specificamente previsto dall'art. 8, comma 1, della legge delega n. 308 del 2004.

Infine, si deduce come la competenza regionale in materia di VIA «non è una graziosa concessione del legislatore statale, ma una precisa conseguenza sia della competenza regionale in relazione alle opere e interventi di cui si tratti, sia della competenza regionale nelle materie connesse all'ambiente o addirittura parti di esso, quali la tutela della salute ed il governo del territorio, sia della stessa competenza in materia ambientale, in quanto la competenza esclusiva statale si riferisce (…) alla fissazione degli standard minimi di tutela».

6.2.- La stessa Regione ha impugnato anche l'art. 42, comma 3, il quale, disciplinando i «progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale», stabilisce che «qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni o Province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale».

Tale norma lederebbe le competenze regionali per le ragioni indicate al punto precedente.

6.3.- È intervenuta nel giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

7.- La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 16, ha impugnato gli artt. 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 28, comma 2, lettera b), 33, 35, comma 1, lettere a) e b), 42, comma 1, 51, commi 1, 3 e 5.

7.1.- In particolare, è stato censurato l'art. 23, comma 4, per violazione del diritto comunitario per ragioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

7.2.- È impugnato, altresì, l'art. 24, comma 1, lettera b), nella parte in cui disciplina le “Finalità della VIA” stabilendo che «la procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: (…) b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale».

La predetta disposizione violerebbe il diritto comunitario - e in particolare l'art. 3, comma 1, della direttiva n. 85/337/CEE del 1985, secondo cui la valutazione dell'interazione deve essere estesa ai «fattori beni materiali» e «patrimonio culturale e ambientale» - «e nella parte in cui si riferisce alle procedure regionali e pretende di vincolare il legislatore regionale (…) risulta anch'essa lesiva delle garanzie costituzionali delle Regioni».

7.3.- Sono, inoltre, impugnati, gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b), 42, comma 1, nella parte in cui prevedono che siano sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti «che abbiano semplicemente un rilievo per più di una Regione», atteso che, dopo la riforma della parte Seconda del Titolo V della Costituzione, «la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale non può che spettare alle Regioni, anche se si tratti di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali».

Sul punto si svolgono argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla Regione Umbria.

7.4.- Inoltre, si rileva la illegittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), nella parte in cui dette disposizioni prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui esse includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (…) che semplicemente “incidano” nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale».

Secondo la ricorrente, le due suindicate disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. «non essendoci alcuna ragione di “spostare” la competenza in sede statale, dal momento che gli interessi statali sono tutelati dall'autorizzazione stessa».

7.5.- È, inoltre, impugnato l'art. 26, comma 3, il quale prevede che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati».

Tale norma violerebbe direttamente le competenze della Regione e degli enti locali, e si porrebbe «in contrasto con la direttiva 85/337/CEE (…) che, all'art. 6, comma 1, dispone che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione” e che tali autorità “ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5”».

7.6.- L'art. 28, comma 2, lettera b), viene impugnato nella parte in cui stabilisce quanto segue: «contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 26, il committente o proponente provvede a proprie spese: (…) b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicità per tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet del progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata».

Tale norma violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., atteso che, «in relazione alle VIA regionali, una disciplina regolamentare statale delle modalità di avviso degli avvenuti depositi non è ammissibile» ai sensi della suindicata disposizione costituzionale.

Si rileva, inoltre, «in via subordinata», che, qualora potesse rinvenirsi una esigenza unitaria, l'esercizio del potere regolamentare sarebbe dovuto avvenire previa «intesa» con la Conferenza Stato-Regioni.

7.7.- A proposito dell'art. 33, si rileva che esso stabilisce che: «per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma».

Tale norma violerebbe l'art. 11 della direttiva 2001/42/CE, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria», e la stessa direttiva n. 85/337/CEE del 1985, che nel disciplinare la VIA non prevede affatto in essa una possibile pregiudiziale valutazione di elementi rilevanti per la decisione.

7.8.- Infine, è impugnato l'art. 51, commi 1, 3 e 5. Il primo comma di tale norma stabilisce che «al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti», emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione».

La riportata disposizione violerebbe: a) il principio di legalità del potere regolamentare «dato che la sola precisione che la legge contiene - oltre al fine - è che tali regolamenti contengano norme puntuali»; b) l'art. 117, sesto comma, Cost., nella parte in cui dette norme si riferiscono a procedure di VAS e VIA regionale, che rientrano nell'ambito della competenza regionale; c) «in via subordinata», qualora si ritenessero sussistenti esigenze di unitarietà, il principio della leale collaborazione, non essendo stata prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Sul punto, si aggiunge, «il vizio non vi sarebbe (…) qualora i regolamenti in questione non fossero destinati a disciplinare procedimenti ambientali o di programmazione già disciplinati nell'esercizio della potestà legislativa regionale» (si cita la sentenza n. 376 del 2002 della Corte costituzionale).

Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all'articolo 6».

Anche tale disposizione violerebbe le competenze regionali, con la puntualizzazione che il «vizio non vi sarebbe se si dovesse intendere che tali norme tecniche integrative non riguardano le procedure regionali».

Infine, si impugna il comma 5 della predetta disposizione, il quale stabilisce che «con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, si provvederà ad accorpare in un unico provvedimento, indicando l'autorità unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale di settore».

La ricorrente si duole del fatto che anche per tale decreto non sarebbe stata prevista alcuna procedura di collaborazione con le Regioni.

7.9.- È intervenuta anche in questo giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale ha chiesto che vengano accolte le doglianze regionali formulate nei confronti degli artt. 23, in relazione all'allegato III, 24, comma 1, lettera b), e 26, comma 3, per ragioni analoghe a quelle contenute nel ricorso.

8.- La Regione Puglia (ric. n. 76 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 20, ha impugnato gli artt. 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 42, comma 3.

8.1.- In particolare, si censura l'art. 25, comma 1, lettera a), sopra riportato, in quanto nonostante la «(notevole) incidenza» dei progetti previsti da tale norma sul territorio di più Regioni, «queste risultano del tutto pretermesse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene affidata interamente al potere statale».

8.2.- La medesima Regione ha censurato l'art. 26, comma 3, relativo alla “Fase introduttiva del procedimento” di VIA che, pur prescrivendo la trasmissione dell'apposita domanda e dello studio di impatto ambientale alle Regioni e agli enti locali interessati, nonché in caso di aree naturali protette, agli enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni, tuttavia, al terzo comma, stabilisce che: «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati».

La ricorrente sottolinea come diviene così possibile, in considerazione delle «dimensioni» del progetto, «eludere del tutto l'obbligo (anche solo) di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino degli enti di gestione delle aree naturali protette». Tale previsione sarebbe «contraddittoria», atteso che un progetto che coinvolge più Regioni dovrebbe essere il risultato di concertazione e coordinamento.

8.3.- È stato impugnato anche l'art. 42, comma 3, il quale prevede quanto segue: «Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre Regioni o Province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi è facoltà del committente o proponente chiedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento».

Con tale norma il legislatore avrebbe previsto una sostituzione piena dello Stato agli organi regionali, con «la rimessione coattiva alla Commissione ministeriale degli atti relativi a progetti di competenza regionale o provinciale, che è da ritenere del tutto ingiustificata, dal momento che, in alternativa, si può comunque ricorrere, in caso di interventi riguardanti il territorio di diverse Regioni, alla conclusione di accordi diretti tra queste ultime». Ciò in contrasto con «il decentramento amministrativo e con il principio di sussidiarietà».

Da qui la violazione: a) degli artt. 5 e 76 Cost., in ragione della mancata previsione di qualsiasi forma di partecipazione delle Regioni al procedimento in questione, ed alla mancata valorizzazione del ruolo di queste ultime, che costituiva uno dei principi direttivi della legge delega n. 308 del 2004; b) dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

Si adduce, inoltre, la violazione dell'art. 117 Cost., in quanto lo Stato, nel disciplinare una materia che può ricondursi a quelle del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali, di competenza concorrente, non si sarebbe limitato a dettare esclusivamente principi fondamentali.

Infine, si sottolinea come la norma impugnata non potrebbe giustificarsi alla luce dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., avuto riguardo ai presupposti per la chiamata in sussidiarietà stabiliti con la sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale.

8.4.- È intervenuta anche in questo giudizio l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale ha chiesto che vengano accolte le doglianze prospettate dalla Regione.

9.- La Regione Marche (ric. n. 79 del 2006), con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il successivo giorno 21, ha impugnato gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3.

9.1.- In particolare, si censurano gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevedono che siano sottoposti a VIA in sede statale anche i progetti aventi impatto sul territorio della Regione e/o che comunque possano avere impatto rilevante su più Regioni.

Prima dell'emanazione di tali disposizioni, si sottolinea come gli interventi interregionali fossero sottoposti ad un procedimento di valutazione di impatto ambientale di intesa tra tutte le Regioni interessate. Con la nuova normativa si assiste ad un indebito accentramento di funzioni.

Per le ragioni esposte, si assume la violazione: a) dell'art. 76 Cost., atteso che le disposizioni sopra citate si porrebbero in contrasto con i princípi e criteri direttivi della legge n. 308 del 2004, ed in particolare con l'art. 1, comma 8, il quale prevedeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze regionali come delineate dal d.lgs. n. 112 del 1998; b) degli artt. 117 e 118 Cost., atteso che verrebbero lese le prerogative riconosciute alle Regioni in materia di governo del territorio e di tutela della salute.

9.2.- La Regione Marche ha impugnato, altresì, l'art. 25, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevede che la Regione, nell'individuare l'autorità competente per la VIA regionale, debba tener conto «delle attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando le disposizioni comuni di cui al presente capo I».

Ove tale norma potesse essere intesa nel senso che il legislatore statale abbia voluto obbligare le Regioni ad attribuire il procedimento di VIA all'ente titolare del potere autorizzatorio, la stessa violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., determinando una diretta ingerenza nelle potestà delle Regioni di allocare le funzioni.

Si sottolinea, inoltre, che il fatto di porre in capo al medesimo ente il potere autorizzatorio dell'opera o del progetto e contemporaneamente affidargli la competenza alla valutazione dell'impatto sull'ambiente di tale opera, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 85/337/CEE del 1985, la quale impone che «gli effetti di un progetto sull'ambiente debbano essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità della riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita» (undicesimo considerando). L'art. 3 della citata direttiva prevede poi espressamente che «la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 e 11 gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i suindicati fattori».

In conformità a quanto previsto a livello comunitario, si sottolinea come oggi «la maggior parte delle autorizzazioni sono rilasciate dagli enti locali, Comuni e Province, mentre la valutazione dell'incidenza sull'ambiente di dette opere spetta alla Regione»; ciò «a maggiore garanzia delle esigenze ambientali che (…) hanno implicazioni non limitate al territorio di un singolo Comune o di una sola Provincia».

Da qui l'asserita violazione degli artt. 11 e 76 Cost., per inosservanza dei criteri contenuti nella legge di delega (art. 1, comma 8, lettere e ed f della legge n. 308 del 2004) che impongono il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale.

9.3.- La Regione Marche ha impugnato, infine, l'art. 51, comma 3, nella parte in cui stabilisce che le norme tecniche integrative della disciplina sulla VIA siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, e «solo» sentita la Commissione di cui all'art. 6 del medesimo decreto, cui peraltro la Regione partecipa in maniera «formale» attraverso la figura dell'esperto.

Lo Stato avrebbe, pertanto, dettato una disciplina che andrebbe ad incidere non solo sulla materia della tutela dell'ambiente ma anche su materie regionali, quali il governo del territorio e la tutela della salute, «senza alcun coinvolgimento neanche della Conferenza Stato-Regioni».

Da qui la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

9.4.- Nell'ultima parte del ricorso si assume la illegittimità costituzionale, tra l'altro, delle norme sopra riportate per violazione del principio di leale collaborazione. Non sarebbe, infatti, stato previsto, pur incidendo tali norme su materie regionali, quali la tutela del territorio e della salute, alcun effettivo coinvolgimento delle Regioni e/o della Conferenza Stato-Regioni.

9.5.- Anche in tale giudizio è intervenuta l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, la quale ha chiesto l'accoglimento delle questioni proposte dalla Regione Marche.

10.- La Regione Calabria ha depositato, in data 22 aprile 2009, una memoria con la quale, pur richiamando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate ad opera dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ha riferito di avere ancora interesse ad una decisione nel merito per una serie concomitante di ragioni.

Innanzitutto, perché sarebbe costituzionalmente illegittimo l'intero testo del decreto.

In secondo luogo, perché «è incontestabile che le disposizioni originarie del decreto legislativo n. 152 del 2006 abbiano spiegato piena efficacia anteriormente alla loro abrogazione». Sulla base di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del citato decreto, «la parte seconda è entrata in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 aprile 2006: la piena efficacia delle disposizioni ha quindi avuto inizio il 13 agosto 2006». «A distanza di oltre quattro mesi (…) da quella data - prosegue la Regione - l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, poi convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ha sostituito il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 152 indicando al 31 luglio 2007 la data di entrata in vigore per le disposizioni della parte seconda». Si aggiunge, come «a distanza di oltre sei mesi dalla data indicata (…) è poi entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (…) che ha provveduto alla modifica ab imis (o meglio alla riscrittura integrale) della disciplina originaria».

Da quanto esposto, la Regione rileva come la disciplina originaria ha «avuto effetti» in due periodi diversi «per un totale di dieci mesi».

Si conclude, pertanto, affermando testualmente quanto segue: «un (duplice) lasso di tempo di efficacia che, per un verso, esclude la configurabilità di una cessazione della materia del contendere, nella misura in cui gli effetti delle disposizioni sono stati spiegati, e, per altro verso, impone di ribadire integralmente le censure a suo tempo formulate nel ricorso avverso le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.- La Regione Toscana ha depositato, in data 14 aprile 2009, una memoria con la quale - dopo avere posto in evidenza come l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate e la loro sostituzione con nuove norme abbia determinato un mutamento complessivo del quadro normativo, vigente al momento della proposizione del ricorso, ora rispettoso delle «prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni» - ha dedotto di non avere «più interesse alla decisione».

12.- La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con memoria depositata in data 21 aprile 2009, ha affermato di avere ancora interesse ad una decisione nel merito in ragione del fatto che le norme impugnate sono state vigenti per un periodo di tempo.

13.- La Regione Umbria, con memoria del 22 aprile 2009, ha anch'essa insistito per una decisione nel merito atteso che l'art. 4 del d.lgs. n. 4 del 2008 stabilisce che ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la VIA è in corso «si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento».

14.- La Regione Emilia-Romagna, con memoria del 22 aprile 2009, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere soltanto in relazione alle censure formulate con riferimento agli artt. 28, comma 2, lettera b), 51, commi 1, 3 e 5, atteso che tali norme demandavano, ai fini della loro applicazione, ad atti regolamentari che non sono stati mai emanati. Per le altre disposizioni la ricorrente ha chiesto, invece, una pronuncia nel merito, sottolineando come le modifiche apportate al procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte del d.lgs. n. 4 del 2008 dimostrerebbero la fondatezza delle censure prospettate con riferimento al testo originario del decreto.

15.- La Regione Puglia, con memoria del 21 aprile 2009, a seguito della sopravvenienza normativa di cui sopra, ha dedotto che «l'interesse dell'ente a proseguire l'azione deve ritenersi venuto meno», con riferimento, tra l'altro, alle norme impugnate che vengono in rilievo in questa sede.

16.- La Regione Marche, con memoria del 17 aprile 2009, ha anch'essa affermato il venire meno di un interesse alla risoluzione delle questioni proposte in relazione all'impugnazione dell'art. 25, comma 1, lettera b), in quanto lo stesso rimette la concreta individuazione dell'autorità competente, per la VIA regionale, alle medesime «norme legislative regionali» e dunque ad una decisione della ricorrente. Allo stesso modo si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al censurato art. 51, comma 3, non essendo mai state adottate le norme tecniche integrative della disciplina della VIA cui fa riferimento la predetta disposizione.

Con riferimento all'impugnazione degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettera b) e 42, commi 1 e 3, si chiede, invece, una pronuncia nel merito in ragione del fatto che «non possa per nulla escludersi» che, durante il periodo di vigenza, le norme impugnate siano state applicate.

Nel merito relativamente a tali norme si deduce, innanzitutto, con riferimento alla censura di violazione dell'art. 76 Cost., come tale violazione ridondi nella lesione di una competenza regionale, in quanto il principio e criterio direttivo non rispettato è quello contenuto nell'art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, secondo il quale il legislatore delegato non avrebbe dovuto incidere in modo deteriore sulle competenze regionali così come risultanti dalla normativa previgente, ed in particolare dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998.

A tale fine, si richiamano gli artt. 1, comma 4, e 71, commi 1 e 2, di tale ultimo decreto.

La prima delle disposizioni menzionate prevede che «in nessun caso» le norme del d.lgs. n. 112 del 1998 «possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o a enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

L'art. 71 stabilisce, invece, che siano mantenute in capo alla competenza statale le valutazioni di impatto ambientale concernenti le opere e gli impianti «il cui impatto ambientale investe più Regioni» (comma 1), precisando, inoltre, che tale disposizione è destinata a trovare applicazione mediante un atto di indirizzo e coordinamento che individui «le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni».

Si sottolinea, inoltre, come la legge delega n. 59 del 1997 abbia incaricato il Governo di procedere «soltanto» ad un «conferimento» di funzioni agli enti substatali, «escludendo dunque l'ipotesi di una sottrazione alle Regioni, mediante la decretazione legislativa, di funzioni che queste ultime già esercitavano».

In questa prospettiva, assumerebbe rilevanza la valutazione della normativa pregressa.

Sul punto, si richiama innanzitutto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il quale, all'art. 1, individua le categorie di opere per le quali è necessario procedere alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ossia alla valutazione da parte dell'amministrazione statale.

Rileverebbe, inoltre, il già citato d.P.R. 12 aprile 1996, ed in particolare il suo art. 12, il quale così disponeva: «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle Regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti localizzati sul territorio di più Regioni».

Da quanto esposto conseguirebbe, si afferma testualmente, che «in base alla disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1998, lo Stato era competente a svolgere la valutazione di impatto ambientale in una serie ben identificata di tipologie di interventi aventi “rilievo nazionale”, mentre in tutti gli altri casi erano competenti i livelli substatali, ivi compresi i casi in cui le opere o gli interventi avessero carattere interregionale perché localizzate sul territorio di più Regioni, o perché, anche se localizzate sul territorio di una sola di esse, avessero effetti destinati a prodursi, presumibilmente, anche sul territorio di almeno un'altra Regione».

Nella prospettiva della ricorrente «in tale quadro normativo deve dunque essere collocata la citata previsione dell'art. 71, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998. Questa disposizione, come si accennava, prevede che siano mantenute allo Stato le valutazioni concernenti le opere e gli impianti “il cui impatto ambientale investe più Regioni”. Gli interventi e opere - tra quelle al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 - che non rientrano in questo ambito (così come negli altri assegnati alla valutazione statale) sono destinati ad essere individuati, per categorie, da un atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Il citato art. 1 della legge n. 59 del 1997 - secondo il quale il d.lgs. avrebbe dovuto soltanto “conferire” funzioni, e non attrarle allo Stato - e il già menzionato art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 1998 - il quale, a garanzia della previsione della legge di delega appena evocata, esclude che dalle disposizioni del medesimo decreto si possano trarre norme le quali “sottraggono” alle Regioni e agli enti locali funzioni che già essi esercitano - e lo stesso tenore letterale dell'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, conducono inequivocabilmente a ritenere che gli interventi e le opere “il cui impatto ambientale investe più Regioni” la cui valutazione è attribuita alla competenza statale dal comma 1 del medesimo articolo non possono che rinvenirsi esclusivamente tra quelle già attribuite, in base al d.P.C.m. n. 377 del 1988, allo Stato medesimo. In altre parole, la “dimensione interregionale” dell'impatto delle opere o interventi - così come le altre previsioni dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998 - non è altro che un criterio che deve essere utilizzato dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma successivo per individuare, tra le categorie di opere la cui valutazione era affidata allo Stato, quelle che non devono essere trasferite. Non è viceversa, un criterio di allocazione allo Stato della competenza a svolgere valutazioni di impatto ambientale che, in precedenza, erano attribuite alle istituzioni substatali, in collaborazione tra loro, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 1996».

In definitiva, risulterebbe in maniera chiara, da quanto esposto, l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., della normativa impugnata.

Le disposizioni censurate, infatti, attribuirebbero allo Stato «la competenza generalizzata per le valutazioni di impatto ambientale a carattere interregionale quando il d.lgs. 112 del 1998 (…) lasciava inalterata la normativa previgente, in virtù della quale essa spettava alle istituzioni substatali, sia pure in collaborazione tra loro».

Le norme impugnate violerebbero anche l'art. 117 della Costituzione. Ciò in quanto, avendo la materia dell'ambiente natura trasversale, ed incidendo la stessa nella specie sulle materie della tutela della salute e del governo del territorio, il legislatore avrebbe violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza, atteso che l'obiettivo perseguito avrebbe potuto essere raggiunto «da una normativa che disciplini la valutazione di impatto ambientale affidandola alla collaborazione di istituzioni facenti capo ai diversi livelli di governo substatale interessati, e che al contempo individui i criteri alla stregua dei quali queste valutazioni devono essere effettuate».

Infine, si svolgono argomentazioni a sostegno della violazione anche dell'art. 118 della Costituzione. Il principio di sussidiarietà, infatti, imporrebbe di assegnare le funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e dunque, nella specie, le norme in esame sarebbero costituzionalmente illegittime perché, nonostante risultino “adeguate” le strutture amministrative regionali, attribuirebbero allo Stato le funzioni in questione.

17.- Per tutti i ricorsi, ad eccezione del ricorso proposto dalla Regione Calabria, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus ha depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1.- Le Regioni Calabria (ric. n. 68 del 2006), Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72 del 2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006) e Marche (ric. n. 79 del 2006) hanno impugnato, tra gli altri, gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, commi 1, 2 e 3, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, commi 1, 3 e 5, nonché l'Allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per violazione degli artt. 5, 11, 76, 77, primo comma, 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità.

In particolare, la Regione Calabria ha impugnato: gli articoli da 26 a 34, 39, 42, comma 2, da 43 a 47, nonché gli artt. 50 e 51, comma 1, e l'Allegato V alla parte seconda; la Regione Toscana: gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b), 35, comma 1, lettera b), 42, commi 1 e 3, 51, comma 3; la Regione Piemonte: gli artt. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, 25, comma 1, lettera a), 42, comma 2, 43, 51, comma 3; la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: gli artt. 23, comma 4, 25, comma 1, lettera a), 31, commi 1 e 2, 33; la Regione Umbria: gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35, comma 1, lettere a) e b), 42, commi 1 e 3; la Regione Emilia-Romagna: gli artt. 23, comma 4, 24, comma 1, lettera b), 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 28, comma 2, lettera b), 33, 35, comma 1, lettere a) e b), 42, comma 1, 51, commi 1, 3 e 5; la Regione Puglia: gli artt. 25, comma 1, lettera a), 26, comma 3, 42, comma 3; la Regione Marche: gli artt. 25, comma 1, lettere a) e b); 35, comma 1, lettera b); 42, commi 1 e 3, nonché 51, comma 3.

Stante la loro connessione oggettiva, i suddetti ricorsi devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

2.- In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile l'intervento nel giudizio sia dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus sia della Biomasse Italia s.p.a., della Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a., in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005).

3.- Riservata ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi occorre premettere che questa Corte con la sentenza n. 225 del 2009 ha ritenuto in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni sollevate dalle stesse Regioni relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'intero testo del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4.- In questa sede occorre, pertanto, analizzare il contenuto dei suindicati ricorsi nella parte in cui viene contestata la legittimità costituzionale delle norme contenute nel Codice dell'ambiente relativamente alla disciplina del procedimento amministrativo di valutazione di impatto ambientale (cosiddetta VIA).

5.- Successivamente alla proposizione dei suindicati ricorsi, le disposizioni come sopra censurate sono state abrogate dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

Il medesimo art. 4, al comma 1, ha, inoltre, stabilito che ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, «la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento».

Inoltre, l'art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 4 del 2008, ha introdotto nel testo del d.lgs. n. 152 del 2006 nuove disposizioni che, in alcuni punti, hanno modificato la precedente disciplina in materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale.

6.- Alla luce delle predette sopravvenienze legislative, la Regione Toscana ha depositato, in data 14 aprile 2009, una memoria con la quale - dopo avere posto in evidenza come l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate e la loro sostituzione con nuove norme abbia determinato un mutamento complessivo del quadro normativo, vigente al momento della proposizione del ricorso, ora rispettoso delle «prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni» - ha dedotto di non avere «più interesse alla decisione».

Allo stesso modo la Regione Puglia ha fatto presente, con memoria depositata in data 21 aprile 2009, che, a seguito di tali successivi interventi legislativi, non sussiste più l'interesse «a proseguire l'azione» con riferimento alle censure relative alle specifiche disposizioni che vengono in rilievo in questa sede.

La Regione Emilia-Romagna, dal canto suo, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere soltanto in relazione alle censure formulate con riferimento agli artt. 28, comma 2, lettera b), e 51, commi 1, 3 e 5.

La Regione Marche ha affermato il venire meno dell'interesse alla risoluzione delle questioni proposte in relazione all'impugnazione degli artt. 25, comma 1, lettera b), e 51, comma 3.

Le Regioni Calabria, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Umbria hanno dichiarato, con le rispettive memorie, di avere interesse ad una decisione nel merito in relazione a tutte le disposizioni impugnate.

La Regione Piemonte, invece, non ha depositato alcuna memoria.

7.- Orbene, in relazione a tale quadro articolato di posizioni diverse assunte dalle Regioni ricorrenti, occorre valutare se sussistano, limitatamente alle norme per le quali si afferma la persistenza di un interesse alla pronuncia sulle impugnazioni proposte, i presupposti per una decisione di merito.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è necessario che le norme abrogate non abbiano prodotto concretamente effetti durante il periodo della loro vigenza (ex multis, sentenze numeri 74 del 2009; 439 e 289 del 2008), non essendo, all'evidenza, sufficiente che esse siano state transitoriamente in vigore.

Nel caso in esame, l'abrogazione è intervenuta nel gennaio 2008. L'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) ha sostituito il comma 1 dell'art. 52 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilendo che «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50», la parte seconda del suddetto d.lgs., contenente le norme censurate, «entra in vigore il 31 luglio 2007».

Le disposizioni in esame sono, pertanto, rimaste vigenti dal 31 luglio 2007 sino alla entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008.

Orbene, escludendo che la sola “vigenza” delle norme, poi abrogate, nel periodo transitorio sopra indicato, sia indice della loro produttività di effetti (questa sola idonea a impedire la declaratoria di cessazione della materia del contendere), occorre verificare, in concreto e con esclusione delle censure che, investendo genericamente una pluralità di norme, sono, come si rileverà nel prosieguo, inammissibili, se si siano verificati i presupposti per detta declaratoria, sulla base dei principi costantemente affermati da questa Corte.

8.- Ciò premesso, si può passare all'esame delle singole disposizioni impugnate, con riferimento alle doglianze prospettate da ciascuna Regione.

9.- Con il ricorso n. 70 del 2006 la Regione Piemonte ha, innanzitutto, impugnato le disposizioni contenute nell'art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda del Codice in esame, laddove esse non contengono il completo ed esatto recepimento delle categorie progettuali sottoposte a VIA dalla direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

La ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione dell'art. 117, primo e quinto comma, Cost., atteso che «la mancata o incompleta attuazione delle norme comunitarie in cui incorre il decreto legislativo si ripercuote sull'ambito di competenza regionale», dal momento che le Regioni sono tenute ad attuare direttamente le norme stesse.

La questione è inammissibile.

La ricorrente non ha indicato, se non in modo del tutto generico, l'incidenza che la violazione della normativa comunitaria avrebbe determinato, nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate, sulle proprie competenze legislative. Inoltre, non ha neppure precisato quale sarebbe l'ambito di competenza regionale che sarebbe stato leso e che l'avrebbe legittimata alla diretta attuazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost.

Infine, sotto altro profilo, la ricorrente ha omesso l'indicazione dei “progetti” in relazione ai quali sarebbe riscontrabile la mancata rispondenza rispetto a quelli contemplati a livello comunitario.

Le suindicate carenze espositive determinano la inammissibilità della questione così come sollevata.

10.- La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) e la Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) hanno censurato l'art. 23, comma 4, del Codice, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.

Secondo le ricorrenti, le disposizioni contenute nel comma in esame violerebbero, da un lato, gli artt. 11 e 117, primo e quinto comma, Cost., dal momento che si porrebbero in contrasto con il diritto comunitario (il quale prevede, con la direttiva 85/337/CEE, l'esclusione dalla VIA solo per i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di difesa nazionale), e, dall'altro, l'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in quanto l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) reca il criterio direttivo in base al quale il Governo avrebbe dovuto dare «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie» nel rispetto delle norme e dei principi dettati dalla Unione europea.

La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, precisato che la sopravvenuta disciplina contenuta nel decreto correttivo n. 4 del 2008 è considerata dalle stesse ricorrenti pienamente satisfattiva delle pretese regionali; esse, però, sostengono che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto non può escludersi che tale disciplina abbia prodotto qualche effetto nel sia pure breve periodo transitorio in cui è stata vigente ed operante.

Nel merito deve osservarsi, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, che la dedotta violazione del diritto comunitario è solo apparente, in quanto, se è vero che la citata direttiva 85/337/CEE prevede l'esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, è altrettanto vero che non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo. D'altronde, il comma 5 del medesimo art. 23 contiene una significativa norma di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, prevedendo che per i progetti relativi ad opere di protezione civile o disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, nonché per opere di carattere temporaneo (ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati), l'autorità competente comunica alla Commissione europea, «prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE».

Deve, dunque, escludersi che sia, nella specie, configurabile un vulnus alle competenze legislative delle Regioni.

11.- Con il ricorso n. 73 del 2006 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 24, comma 1, lettera b), del Codice, nella parte in cui vengono disciplinate le «Finalità della VIA», stabilendosi che la procedura di valutazione di impatto ambientale deve, tra l'altro, assicurare che «per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale».

La ricorrente ha dedotto la violazione del diritto comunitario - e in particolare dell'art. 3, comma 1, della direttiva 85/337/CEE - secondo cui la valutazione dell'interazione deve essere estesa ai «fattori beni materiali» e «patrimonio culturale e ambientale». La norma impugnata, inoltre, nella parte in cui si riferisce alle procedure regionali, pretende di vincolare il legislatore regionale, in tal modo illegittimamente ledendo le «garanzie costituzionali delle Regioni».

La questione è inammissibile.

Nella specie, la ricorrente si è limitata a dedurre la violazione del diritto comunitario senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla incidenza che tale presunta violazione avrebbe sulle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. In altri termini, non risulta affatto una qualsiasi ridondanza su sfere di competenze legislative regionali della violazione della citata direttiva.

12.- Le Regioni Toscana (ric. n. 69 del 2006), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006), Umbria (ric. n. 72 del 2006), Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006), Puglia (ric. n. 76 del 2006) e Marche (ric. n. 79 del 2006), hanno impugnato, sia pure secondo non sempre coincidenti prospettazioni, gli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del Codice. In particolare, la Regione Puglia ha limitato l'impugnazione all'art. 25, comma 1, lettera a) e all'art. 42, comma 3; le Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Piemonte hanno impugnato soltanto l'art. 25, comma 1, lettera a).

Le suindicate norme hanno disposto che siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, in sede statale, anche i progetti localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni.

Data la loro stretta connessione, le questioni come sopra prospettate possono essere esaminate in modo congiunto.

Al riguardo, le ricorrenti hanno sostenuto che, nel loro complesso, le suddette disposizioni del Codice dell'ambiente violano:

- l'art. 76 Cost., atteso che esse si porrebbero in contrasto con i princípi e criteri direttivi della legge n. 308 del 2004, ed in particolare con il suo art. 1, comma 8, il quale prevedeva che il legislatore delegato avrebbe dovuto rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze regionali come delineate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (Regione Marche, ric. n. 79 del 2006);

- gli artt. 117 e 118 Cost., atteso che verrebbero lese le prerogative riconosciute alle Regioni in materia di governo del territorio e di tutela della salute (Regione Marche, ric. n. 79 del 2006);

- gli artt. 117 e 118 Cost., atteso che non sarebbero previste adeguate forme di partecipazione delle Regioni secondo i principi sanciti dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte (Regione Toscana, ric. n. 69 del 2006);

- «la competenza regionale» atteso che, non venendo in rilievo funzioni amministrative che presuppongono un intervento unitario statale, la competenza per le opere e gli interventi non soggetti ad autorizzazione statale «non può che spettare alle Regioni, anche se si tratti di opere che interessano più Regioni o che comunque recano un impatto su più territori regionali» (Regione Umbria, ric. n. 72 del 2006; in senso analogo Regione Emilia-Romagna, ric. n. 73 del 2006, e Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ric. n. 71 del 2006).

Inoltre, con riferimento al solo art. 25, comma 1, lettera a), la Regione Puglia (ric. n. 76 del 2006) ha dedotto la violazione del principio di leale collaborazione; le Regioni Piemonte (ric. n. 70 del 2006) e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) hanno ritenuto, in particolare, leso il principio di sussidiarietà e i criteri dettati dalla legge delega.

Con riferimento, invece, al solo art. 42, comma 3, la Regione Puglia ha lamentato la violazione degli articoli 5, 76, 117, 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

12.1.- Le suddette questioni non sono fondate.

Fatta eccezione per le Regioni Toscana e Puglia, le quali - con memoria successiva alla proposizione del ricorso - hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione ed hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per le altre ricorrenti permane l'interesse a coltivare l'impugnazione anche dopo l'abrogazione delle disposizioni stesse, non potendosi escludere che esse abbiano avuto, medio tempore, una qualche applicazione concreta.

12.2.-- Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 71, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuiva alla competenza dello Stato, tra le altre, «le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni»; ciò a prescindere da quanto ritenuto da questa Corte con la citata sentenza n. 225 del 2009, in ordine alla stessa applicabilità dei contenuti di tale decreto legislativo come criteri direttivi della delega prevista dalla legge n. 308 del 2004.

A questo riguardo, non possono assumere rilevanza i successivi atti amministrativi di indirizzo e coordinamento dell'autorità statale in materia, previsti dal comma 2 del citato art. 71, né tantomeno può essere preso in esame il contenuto del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), richiamati entrambi, in particolare, nella memoria depositata dalla Regione Marche. Ciò in quanto la legge di delega si riferisce certamente al d.lgs. n. 112 del 1998, ma non anche ad atti amministrativi emanati, tra l'altro, prima della novella costituzionale del 2001, che ha innovato il Titolo V della parte seconda della Costituzione (si veda, sia pure con riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, la sentenza n. 90 del 2006).

12.3.-- In ordine, poi, alla deduzione relativa alla violazione dell'art. 117 Cost., in quanto sarebbero state lese le prerogative regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute, è sufficiente osservare, per riconoscerne la infondatezza, che la materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame disciplinato dalle censurate disposizioni nazionali, il citato titolo di legittimazione statale.

Né, come questa Corte ha già più volte affermato, il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto (ex multis, sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007).

12.4.- Del pari infondata è, infine, la censura di violazione dell'art. 118 Cost.

Innanzitutto, deve rilevarsi come, vertendosi in materia di competenza esclusiva dello Stato, spetti al legislatore nazionale attribuire le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. In secondo luogo, nella specie, l'attribuzione ad organi centrali delle competenze amministrative previste dalle norme censurate si giustifica, alla luce del principio di sussidiarietà, in quanto vengono in rilievo procedimenti amministrativi che, incidendo su più territori regionali, necessitano di una gestione unitaria per assicurare uno svolgimento adeguato delle relative funzioni.

Ad ogni buon conto, va osservato che l'art. 35, comma 1, del medesimo Codice ha previsto il coinvolgimento, mediante parere, delle Regioni interessate per le opere e i progetti «localizzati sul territorio di più Regioni o che comunque possono avere impatti rilevanti su più Regioni».

In definitiva, sul punto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle censure formulate dalle Regioni Toscana e Puglia, mentre devono ritenersi infondate le doglianze prospettate dalle altre Regioni ricorrenti.

13.- La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) ha, in particolare, censurato l'art. 25, comma 1, lettera a), e l'art. 35, comma 1, lettera a), nella parte in cui dette disposizioni prevedono la VIA per opere soggette ad autorizzazione dello Stato, per l'ipotesi in cui esse includessero «non soltanto le autorizzazioni statali che direttamente si riferiscono al progetto dell'opera o intervento, ma anche ad eventuali autorizzazioni (…) che semplicemente “incidano” nel procedimento approvativo di progetti sottoposti ad approvazione regionale o locale».

Secondo la ricorrente, le due suindicate disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. «non essendoci alcuna ragione di “spostare” la competenza in sede statale, dal momento che gli interessi statali sono tutelati dall'autorizzazione stessa».

La questione è inammissibile.

La ricorrente, infatti, da un lato, non ha indicato quale sarebbe l'ambito materiale di spettanza regionale che verrebbe compromesso dalla norma impugnata; dall'altro, si è limitata ad avanzare censure generiche.

14.- Con i rispettivi ricorsi n. 69 del 2006 e n. 79 del 2006 le Regioni Toscana e Marche hanno impugnato l'art. 25, comma 1, lettera b), del Codice, deducendo la violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost.

Successivamente, come si è innanzi precisato, con le memorie difensive depositate in giudizio, entrambe le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse all'impugnazione della disposizione in esame a seguito della sua abrogazione. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

15.- La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato l'art. 26, commi 2, 3 e 4 del Codice, mentre le Regioni Puglia (ric. n. 76 del 2006) ed Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) hanno impugnato il solo comma 3 del medesimo articolo.

Il predetto art. 26 disciplina la fase introduttiva del procedimento di VIA. In particolare il comma 2 di tale norma stabilisce che copia integrale della domanda «deve essere trasmessa alle Regioni, alle Province ed ai Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti pareri».

Il successivo comma 3 prevede che «in ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tale fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati».

Le Regioni Puglia e Emilia-Romagna hanno dedotto che il riportato comma 3 in esame violerebbe:

- le competenze regionali, in quanto verrebbe eluso «del tutto l'obbligo (anche solo) di informare gli enti locali direttamente coinvolti dal progetto medesimo, e perfino gli enti di gestione delle aree naturali protette» (Regione Puglia);

- «direttamente la Regione e gli enti locali», e si porrebbe in contrasto con la direttiva 85/337/CEE che, all'art. 6, comma 1, dispone che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione» (Regione Emilia-Romagna).

La Regione Calabria, dal canto suo, ha osservato che, qualora si ritenesse non fondata la censura rivolta nei confronti dei successivi articoli da 26 a 34 e da 43 a 47, sarebbero illegittimi anche i commi 2, 3 e 4 dell'art. 26, nella parte in cui «viene disciplinata in estremo dettaglio la fase introduttiva del procedimento, specificando le modalità di trasmissione della domanda alle autorità interessate, i termini per i pareri di queste e gli effetti dei pareri».

16.1.- In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnazione proposta dalla Regione Puglia, la quale - come si è già precedentemente rilevato - con la memoria difensiva depositata in giudizio ha fatto presente di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito dopo l'avvenuta abrogazione anche della disposizione che qui viene in rilievo.

16.2.- Quanto all'impugnazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna, se ne deve rilevare la non fondatezza, in quanto non può ritenersi sussistente il denunciato contrasto tra le disposizioni contenute nel comma 3 e il diritto comunitario.

L'art. 6, comma 1, della direttiva 85/337/CEE si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell'esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell'iter procedimentale. E ciò in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell'Unione. Nella specie, il legislatore statale, rispettando l'obiettivo posto a livello europeo, si è limitato ad esonerare il committente o proponente l'opera o l'intervento dall'attivare forme di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 26 in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate nella prima parte della disposizione impugnata.

16.3.- Inammissibili sono le censure formulate dalla Regione Calabria nella parte in cui sottolineano la presunta illegittimità della normativa statale per il suo «estremo dettaglio». È sufficiente, al riguardo, osservare che, vertendosi in una materia (quale è quella della tutela ambientale) di esclusiva competenza dello Stato, non viene neppure in rilievo la dicotomia “norme di principio - norme di dettaglio”, dal momento che tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione, dunque, delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato, quanto di competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 401 del 2007).

17.- La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha censurato in blocco le disposizioni contenute negli articoli da 26 a 34 e da 43 a 47 del Codice, deducendo che esse, di estremo dettaglio, violerebbero le competenze regionali, in quanto la disciplina della VIA, in ragione delle finalità che connotano tale procedimento, deve essere ricondotta alle materie regionali del governo del territorio e della tutela della salute, che sarebbero prevalenti sulla competenza statale in materia di tutela dell'ambiente.

La stessa Regione Calabria ha impugnato, nel loro complesso, gli artt. 28, 31, comma 4, e 39, per non avere la legge n. 308 del 2004 incluso la direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia) tra quelle la cui attuazione veniva delegata al Governo. Si osserva, inoltre, come in ogni caso, la legge delega sarebbe stata modificata ad opera della legge n. 62 del 2005, che prevede un procedimento di formazione diverso da quello seguito nell'emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le questioni sono inammissibili, attesa la genericità delle censure proposte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi.

Ciò senza dire che, come si è appena rilevato, comunque la dicotomia “norme di principio - norme di dettaglio” non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.

18.- Del pari inammissibile è la questione di legittimità costituzionale proposta dalla medesima Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) nei confronti delle norme contenute nell'art. 27, commi da 2 a 7, e anche dell'Allegato V alla parte seconda del Codice. Si tratta di numerose disposizioni attinenti alla procedura di VIA, di cui la ricorrente denuncia la eccessiva invasività, per la natura dettagliata della normativa, di sfere di competenza legislativa regionale come delineate nel punto che precede. La inammissibilità della questione è sorretta dalle medesime argomentazioni sopra svolte e trae origine, in presenza di un titolo di legittimazione esclusiva dello Stato, dalla genericità delle censure e dal loro carattere indifferenziato, oltre che dall'erroneo riferimento alla natura di “dettaglio” delle disposizioni oggetto di gravame.

19.- La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) censura, con riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, l'art. 28, comma 2, lettera b), del Codice, nella parte cui demanda ad un regolamento statale di disciplinare le modalità di pubblicità dell'avvenuto deposito di progetti sottoposti alla “VIA regionale”. La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato il secondo comma del citato art. 28, il quale alla lettera a) stabilisce che il committente provvede a proprie spese «al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati (…) dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome interessate».

La questione proposta dalla Regione Calabria in relazione alla lettera a) dell'art. 28 è inammissibile per genericità, non essendo sorretta da alcuna argomentazione volta a dimostrare la illegittimità costituzionale della norma stessa.

Con riferimento alla censura relativa alla lettera b) del medesimo art. 28 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come d'altronde richiesto nella sua memoria difensiva della Regione Emilia-Romagna, in quanto nel breve periodo transitorio di vigenza delle disposizioni impugnate (poi abrogate, come più volte rilevato, dal d.lgs. n. 4 del 2008) non è stato adottato il regolamento governativo ivi previsto, sicché le disposizioni stesse non hanno prodotto alcun effetto.

20.- Per la sua genericità deve essere anche dichiarata inammissibile la questione, sollevata dalla Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006), relativa alla impugnazione degli artt. 29, comma 1, primo periodo, 31, comma 1, e 43, comma 4, i quali dettano disposizioni concernenti la «partecipazione al procedimento» di VIA.

21.- Ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alle censure proposte dalla medesima Regione Calabria nei confronti dell'art. 29, commi da 2 a 5, del Codice. Anche in questo caso le doglianze prospettate in ordine alle disposizioni attinenti alla «partecipazione al procedimento» di VIA, si presentano affette da assoluta genericità, sicché si impone la declaratoria di inammissibilità della questione.

22.- La Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) ha impugnato l'art. 31, commi 1 e 2, mentre la Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato lo stesso art. 31 nei commi da 2 a 4. La normativa censurata disciplina il «giudizio di compatibilità ambientale» e prevede che la procedura di valutazione debba concludersi con un giudizio motivato da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), dello stesso Codice.

Le ricorrenti basano le loro censure sul presunto contrasto tra le disposizioni impugnate e «il coordinamento delle procedure autorizzative da parte delle Regioni»: infatti, si deduce che «la maggiore parte delle Regioni hanno (…) adottato procedure di VIA di durata compresa tra i 120 e 150 giorni, con il risultato che, pur attivando correttamente la procedura secondo i tempi previsti dall'attuale normativa, le Regioni si vedrebbero scavalcate dall'esercizio del potere sostitutivo statale» (Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

Quanto poi ai commi da 2 a 4, la Regione Calabria osserva che la normativa censurata, lungi dal potersi considerare come espressione di principî fondamentali, presenterebbe aspetti di dettaglio e, comunque, avrebbe dovuto rispettare «l'istanza cooperativa».

Le questioni così proposte sono palesemente inammissibili per genericità, non essendo supportate da effettivi elementi argomentativi. Né, comunque, sono individuabili, sulla base delle scarne motivazioni offerte dalle ricorrenti, specifiche competenze legislative regionali che risulterebbero lese. In ogni caso, poi, la riduzione del termine di conclusione del procedimento dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali.

23.- Norme regolatrici della cosiddetta «procedura di verifica» sono contenute nell'art. 32 del Codice.

Di tale articolo la Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) censura il comma 3, secondo il quale «l'autorità competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici».

In relazione a tale disposizione la ricorrente si limita ad una generica censura di illegittimità costituzionale per la natura di estremo dettaglio di essa.

La ricorrente, in realtà, neanche indica le proprie prerogative legislative che avrebbero subito un vulnus, né specifica in quale modo le prescrizioni procedimentali fissate dalla normativa impugnata comprimerebbero sfere di competenza regionali costituzionalmente garantite.

In presenza di siffatte carenze motivazionali, deve essere dichiarata la inammissibilità per genericità della questione di legittimità costituzionale proposta.

24.- Con riferimento alle «relazioni tra VAS e VIA», e cioè tra le due distinte procedure di valutazione ambientale strategica, riferita a piani, e di valutazione di impatto ambientale, riferita a singole opere ed interventi, il Codice dispone che «per i progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma» (art. 33).

Le Regioni Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ric. n. 71 del 2006) hanno censurato le citate norme lamentando che esse violano, innanzitutto, l'art. 11 della direttiva del 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria, e la stessa direttiva 85/337/CEE, che nel disciplinare la VIA non prevede affatto in essa una possibile pregiudiziale valutazione di elementi rilevanti per la decisione».

Inoltre, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha lamentato la violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto verrebbe limitata «la discrezionalità del legislatore regionale, competente anche in sede di attuazione delle citate direttive comunitarie» a norma della citata disposizione costituzionale.

Le suddette questioni devono essere dichiarate inammissibili per genericità delle doglianze prospettate, atteso che le ricorrenti non hanno neppure dedotto quale effettiva incidenza la suddetta violazione del diritto comunitario avrebbe su proprie competenze costituzionalmente garantite. Né la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la quale ha lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., si è data carico di esplicitare le ragioni per le quali, in una materia riconducibile a competenze esclusive dello Stato (quale è quella della tutela ambientale) sarebbe inibito allo Stato dettare disposizioni di attuazione di normative comunitarie.

25.- La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato l'art. 34, comma 2, «il quale individua in maniera minuziosa ciò che è tenuto a fare il proponente che manifesti la volontà di ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale». Tale norma, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

La censura è inammissibile per genericità, atteso che, come più volte rilevato, non è sufficiente, in presenza di una materia di competenza legislativa esclusiva statale, addurre la natura dettagliata della norma per desumerne la illegittimità costituzionale.

26.- L'art. 42 del Codice, in tema di «progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale» è stato censurato nel comma 2 dalla Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006) e dalla Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006), in quanto modificando il sistema precedente di determinazione delle soglie e fissando criteri troppo rigidi, violerebbe le competenze regionali.

Le doglianze prospettate dalle Regioni Calabria e Piemonte sono inammissibili per genericità, atteso che non viene indicato quale sarebbe lo specifico ambito materiale violato dalle norme impugnate.

27.- La Regione Piemonte (ric. n. 70 del 2006) ha impugnato l'art. 43 in quanto «vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di valutazione di impatto ambientale per i progetti di loro competenza, senza che sussistano esigenze di uniformità e standard di tutela».

La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato il comma 5 dell'art. 43 «che disciplina i casi e le modalità di sospensione dei lavori in corso ai fini del ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale»; anche tale disposizione, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

Le censure prospettate sono inammissibili per genericità, non avendo entrambe le ricorrenti addotto alcun argomento dal quale desumere l'incidenza negativa del contenuto delle norme in ambiti materiali di pertinenza regionale.

28.- La Regione Calabria (ric. n. 68 del 2006) ha impugnato l'art. 44 nella parte in cui «determina la durata massima della proroga dei termini per la conclusione della procedura di VIA»; tale disposizione, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

La stessa Regione ha censurato l'art. 46, «nella parte in cui limita eccessivamente l'individuazione, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, delle ipotesi di esonero dalla procedura ordinaria e la possibilità di promuovere procedure semplificate»; tale disposizione, nella prospettiva della ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima per la sua natura di estremo dettaglio.

La medesima ricorrente ha impugnato anche l'art. 50 relativo all'«adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali». L'illegittimità di tale norma sarebbe conseguenza della illegittimità delle altre disposizioni impugnate.

Le censure sono inammissibili per genericità: la ricorrente, infatti, con riferimento agli artt. 44 e 46, si è limitata a rilevare la natura dettagliata delle disposizioni censurate per desumere la violazione di competenze regionali che non vengono neanche indicate; con riferimento all'art. 50, si è limitata a richiamare genericamente le doglianze prospettate in relazione «a molte delle disposizioni contenute nella Parte seconda» del Codice, senza aggiungere alcuna argomentazione di rilievo.

29.- Le Regioni Toscana (ric. n. 69 del 2006), Piemonte (ric. n. 70 del 2006), Marche (ric. n. 79 del 2006), hanno impugnato il comma 3 dell'art. 51 per violazione degli artt. 117 e 118 e del principio di leale collaborazione; la Regione Emilia-Romagna (ric. n. 73 del 2006) ha censurato, oltre al comma 3, anche i commi 1 e 5, per violazione dell'art. 117 Cost., nonché dei principi di leale collaborazione e di legalità. Infine, la Regione Calabria ha impugnato il solo art. 51, comma 1, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

L'efficacia di tali norme è subordinata all'emanazione di «regolamenti e norme tecniche integrative» della disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Le disposizioni impugnate, abrogate dall'art. 4 del d.lgs. n. 4 del 2008, non hanno avuto attuazione nel breve periodo della loro vigenza non risultando, come affermato anche dalle ricorrenti che hanno depositato memorie nell'imminenza dell'udienza pubblica, che siano stati emanati i previsti atti regolamentari.

Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
 

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
 

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società italiana centrali termoelettriche-Sicet s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l., della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, in relazione all'Allegato III alla parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, primo e quinto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), e 35, comma 1, lettera a), proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 1, lettera a), 35 e 42, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, 31, comma 4, e 39, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi da 2 a 7, nonché dell'Allegato V alla parte seconda, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, primo e quinto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

25) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

26) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

29) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 1, 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117 Cost., nonché al principio di leale collaborazione e al principio di legalità, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 proposte, in riferimento agli artt. 117, 118 Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Marche e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009
 

ORDINANZA
 

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolati di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi della tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).
 

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
 

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

F.to Francesco AMIRANTE, Presidente



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