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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 9176
RIFIUTI - Attività di recupero - 
Comunicazione di cessazione - Mancata cessazione dell'attività. La 
comunicazione di cessazione dell'attività di recupero non significa 
inequivocabilmente che la stessa sia davvero cessata. Pres. Onorato, Est. Petti, 
Ric. Dondero. 
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 9176.
 
      
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UDIENZA  13.01.2009
SENTENZA N. 71
REG. GENERALE n.33674/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Pierluigi Onorato              
presidente
Dott. Ciro Petti                        
consigliere
Dott. Mario Gentile                   
consigliere
Dott. Silvio Amoresano             
consigliere
Dott. Giulio Sarno                    
consigliere
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto dal difensore 
di Dondero Franco, nato a Genova il 12 agosto del 1978, avverso l'ordinanza del 
tribunale della libertà di Genova del 19 settembre del 2008;
 
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore 
generale dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso 
;
 
letti il ricorso e l'ordinanza 
denunciata osserva quanto segue
 
IN FATTO
 
Il tribunale del riesame di Genova, 
con ordinanza del 19 settembre del 2008, rigettava la richiesta di riesame del 
decreto di sequestro preventivo dell'area sita nel comune di Torriglia, località 
Badaracchi, disposto in danno di Dondero Franco, quale indagato per i reati di 
cui agli art 256 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive 
modificazioni, per avere effettuato 12 trasporti di rifiuti prodotti da terzi 
senza la prescritta iscrizione nell'albo dei gestori ambientali nonché per 
avere, nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, omesso di effettuare 
i prescritti test di cessione ed effettuato attività di messa in riserva in 
violazione delle prescrizioni di legge (assenza di recinzione, assenza di un 
sistema adeguato di raccolta delle acque meteoriche, stoccaggio di rifiuti su 
superfici privi di basamenti).
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunciando la violazione 
dell'articolo 321 c.p.p. per la mancanza del periculum in mora, trattandosi di 
illeciti di natura formale che si erano già perfezionati e, peraltro, l'attività 
di recupero dei rifiuti era cessata fin dal 29 aprile del 2008. 
 
IN DIRITTO
 
Il ricorso va respinto perché infondato.
Premesso che l'astratta configurabilità dei reati contestati non è 
stata censurata perché il ricorrente si è limitato a contestare la sussistenza 
delle esigenze cautelari, si osserva che secondo il tribunale gli indagati, con 
il pretesto di volere effettuare attività di recupero dei rifiuti, avevano 
realizzato lavori di natura sostanzialmente edile al fine di sfruttare meglio 
l'area presa a parcheggio. In ogni caso, secondo il tribunale, l'attività di 
recupero non era cessata poiché lo stesso giorno del sequestro, 17 luglio del 
2008, si era constatata la recente e non uniforme "spalmatura " dei detriti e si 
era evidenziata altresì la presenza di cumuli, tutt'altro che irrilevanti, di 
materiali inerti. Tale ricostruzione fattuale operata dal tribunale non può 
essere sindacata in questa sede, posto che in questa materia il ricorso è 
ammissibile solo per violazione di legge come risulta dall'articolo 325 c.p.p., 
nella cui nozione può rientrare anche la mancanza di motivazione o la 
motivazione meramente apparente, ma non il travisamento della prova.
 
La motivazione del tribunale non è 
apparente o completamente carente poiché la natura formale dei reati contestati 
non impediva la reiterazione della condotta. D'altra parte, la comunicazione di 
cessazione dell'attività di recupero non significa inequivocabilmente che la 
stessa sia davvero cessata. Il tribunale con motivazione adeguata non 
censurabile in questa sede ha accertato che l'attività, nonostante la 
comunicazione di cessazione, in realtà non era affatto cessata e per tale 
ragione ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari poste a base del 
sequestro. La valutazione fattuale del tribunale sulla mancata cessazione 
dell'attività per le ragioni dianzi esposte non può essere censurata in questa 
sede
 
P.Q.M.
 
La Corte
 
Letto l'art 616 c.p.p.
 
Rigetta
 
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Cosi deciso in Roma il 13 gennaio del 2009
Il Presidente
Pierluigi Onorato
 
Il consigliere estensore
Ciro Petti
Deposito in Cancelleria il 02/03/2009
		
 
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