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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825



URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive - Aggravamento del carico urbanistico - Misure cautelari - Sequestro e facoltà d’uso - Giustificazione della misura - Necessità.
Se con il sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico. Pres. Lupo Est. Petti Ric. Violante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo - Carico urbanistico - Aggravamento - Sequestro - Valutazione del giudice. Nel caso sia ipotizzato un aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/2005). Inoltre, è necessaria la motivazione dell’adozione delle esigenze cautelari che dovrebbero giustificare la misura (nella specie del sequestro). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Violante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825


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UDIENZA  4.12.2008

SENTENZA N. 1412

REG. GENERALE n.24750/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Ernesto LUPO                            Presidente
Dott. Agostino CORDOVA                   Consigliere
Dott. Ciro PETTI                                 Consigliere
Dott. Claudia Squassoni                      Consigliere
Dott. Luigi MARINI                              Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Violante Rosario, nato a Napoli il 16 luglio del 1965 , avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 21 aprile del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. Paolo Stravino in sostituzione dell'avv. Giovanni Battista Vignola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue


IN FATTO


Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 aprile del 2008, accogliendo l'appello proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero, disponeva il sequestro di otto unità immobiliari in danno di Violante Rosario, quale indagato per il reato di cui all'articolo 44 lettera b) del d.P.R. n 380 del 2001. Affidava le unità immobiliare in custodia gratuita alle famiglie che le occupavano con facoltà d'uso. Al Violante si era imputato di avere modificato la destinazione d'uso di otto unità immobiliari, trasformando dei sottotetti non abitabili in abitazioni e di averli persino dati in locazione.


Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione della norma incriminatrice nonché dell'articolo 321 c.p.p. per l'insussistenza, sia del "fumus" che del "periculum". Osservava che non sussisteva danno alcuno per l'uso dei sottotetti in questione posto che i servizi ed i sottoservizi esistenti nella zona erano sufficienti per tutte le unità abitative comprese quelle abusive e ciò perché la volumetria potenziale ipotizzata in sede di pianificazione territoriale non era ancora satura.


IN DIRITTO
 

Il ricorso è in parte fondato.


E' opportuno precisare che in questa materia, a norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, sostanziale o processuale. Nella violazione di legge è compresa anche la violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 125 c.p.p., anche per le ordinanze. Secondo l'orientamento prevalente di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza Ferrazi del 2004, la motivazione si può, considerare mancante non solo quando manchi graficamente, ma anche quando è apparente.


Ciò precisato, il collegio, premesso che il "fumus delicti" non è stato contestato, osserva che in materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto e attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa. In tale situazione devono essere verificati la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello di pericolosità che l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale. Da ciò consegue che nel caso sia ipotizzato un aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento (cfr per tutte Cass n. 34142 del 2005).


Orbene, proprio sulle esigenze cautelari che dovrebbero giustificare il sequestro di un immobile già ultimato, la motivazione del tribunale contiene una contraddizione così radicale da renderla del tutto apparente. Invero da un lato si è precisato che può essere sequestrato anche un immobile già ultimato perché il sequestro impedendo l'utilizzazione dell'unità abitativa evita l'aggravamento del carico urbanistico, dall'altro attraverso l'autorizzazione all'uso dell'immobile si legittima proprio l'aggravamento del carico urbanistico che si voleva evitare con il sequestro. In definitiva, se con il sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico. Siffatte esigenze cautelari nel caso in esame non sono state indicate  non essendo sufficiente il mero riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale del 26 aprile del 2007 che, ad avviso del tribunale, dimostrerebbe la difficoltà dell'ente a gestire l'adeguamento dell'urbanizzazione rispetto al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Tale deliberazione invero dimostrerebbe la necessità di evitare l'aggravamento del carico urbanistico derivante dall'abusivismo edilizio, aggravamento che, però, nella fattispecie non è stato evitato proprio perché si è consentita l'utilizzazione delle unità abitative.


Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio.


Il giudice del rinvio, se riterrà di continuare a consentire l'utilizzazione delle unità abitative da parte delle famiglie che attualmente le occupano, non potrà giustificare il sequestro in base all'esigenza cautelare di evitare l'aggravamento del carico urbanistico mediante l'utilizzazione del bene, ma, se riterrà di mantenere il vincolo, dovrà indicare altre esigenze cautelari compatibili con l'utilizzazione del bene.


P.Q.M.
LA CORTE
 

Letto l'art. 623 c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli
 

Così deciso in Roma il 4 dicembre del 2008.
Deposito in Cancelleria il 13/01/2009


 


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