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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440
URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione immobile abusivo - Automaticità 
dell'effetto ablativo - Limiti - Art. 31, T.U. Edilizia D. L.vo, n. 380/2001 
(che riproduce il testo normativo dell'abrogato art.7 L. n. 47/1985). In 
tema di acquisizione del bene al patrimonio pubblico, l'automaticità 
dell'effetto ablativo non si verifica quando l'inottemperanza è involontaria, è 
intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare 
la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla 
commissione dell'illecito urbanistico. Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in 
proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 
16/04/2009), Sentenza n. 22440 
URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Atto 
amministrativo di accertamento della inottemperanza - Natura dichiarativa - 
Scadenza del termine per ottemperare - Trasferimento automatico al patrimonio 
comunale - Valutazione se demolirlo o mantenerlo - Prevalenza dell'interessi 
pubblico - Art.31 c.5 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001. Il dettato normativo del 
testo unico sull'edilizia puntualizza, salvo specifiche eccezioni, come 
all'inutile decorso del termine consegue "di diritto" l'effetto ablatorio di 
acquisizione del bene al patrimonio pubblico. Sicché, l'atto amministrativo di 
accertamento della inottemperanza assume natura dichiarativa nel senso che 
rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis: Cassazione sezione III, 
sentenze 4962/2008; n. 43031/2008; n. 1222/2004; n. 33297/2003). Pertanto, la 
scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il 
trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o 
conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo 
mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001). Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in 
proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 
16/04/2009), Sentenza n. 22440 
URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Acquisizione del bene al 
patrimonio comunale - Notifica dell'accertamento dell'inottemperanza - Funzione 
- Art. 31 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001 - Art. 2644 c.c.. La notifica 
dell'accertamento dell'inottemperanza è un adempimento estrinseco rispetto alla 
fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L'una, consiste nello essere il 
necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dello ente 
comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene; 
l'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei registri 
immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell'art.2644 cc). 
Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in proc. Morichetti. CORTE DI 
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440 
 
      
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UDIENZA  16.04.2009
SENTENZA N. 00597/09
REG. GENERALE n.000663/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI  
                        
Presidente
Dott. Claudia
SQUASSONI                   Consigliere
Dott. Silvio
AMORESANO                   
Consigliere
Dott.  Maria Silvia
SENSINI                 
Consigliere
Dott.  Giovanni
AMOROSO                 
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO 
TRIBUNALE di ROMA
nei confronti di: 
1) MORICHETTI LUCIA N. IL 19/07/1946
avverso ORDINANZA del 05/12/2008 
GIP TRIBUNALE di TIVOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA 
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Ropolo Angelo che ha concluso per il 
rigetto del ricorso. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con ordinanza 5 dicembre 2008, il 
Tribunale di Tivoli ha disposto il dissequestro di un manufatto, che l'organo 
della accusa ritiene abusivo, ordinando la restituzione all'avente diritto 
individuato nella proprietaria Morichetti Lucia. Per giungere a tale 
conclusione, i Giudici hanno osservato che la procedura per l'acquisizione del 
bene al patrimonio pubblico, conseguente alla inottemperanza dell'ordine di 
demolizione, non si era perfezionata in quanto mancava la notifica alla 
interessata dello accertamento della inottemperanza.
Per l'annullamento del provvedimento, il Procuratore della Repubblica ha 
proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che 
l'avente diritto alla restituzione del bene fosse l'Amministrazione comunale.
La deduzione del Ricorrente è meritevole di accoglimento nel limite in prosieguo 
precisato.
L'art.31 TU 380/2001 (che riproduce il testo normativo dell'abrogato art.7 L.47/1985) 
prevede una sequela procedimentale così articolata:
- l'autorità comunale, accertato l'abuso, ingiunge al proprietario ed al 
contravventore la demolizione del manufatto;
- il mancato abbattimento nel termine di giorni novanta dall'ingiunzione 
determina di diritto l'acquisizione del bene al patrimonio comunale;
- l'accertamento della inottemperanza, formalmente notificata allo interessato, 
costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei 
registri immobiliari.
In tale contesto normativo, il Ricorrente propone all'esame della Corte la 
questione di diritto concernente il momento nel quale - in esito alla 
inottemperanza alla ingiunzione da parte dell'ente Comunale di demolizione di un 
manufatto abusivo - il bene passa nel patrimonio pubblico.
Sul tema si riscontra una divergenza di opinioni anche in sede di legittimità.
Alcune sentenze hanno ritenuto puntuale la conclusione del provvedimento 
impugnato rilevando che la acquisizione si verifica solo al termine del 
procedimento amministrativo che si perfeziona con la notifica all'interessato 
dello accertamento della inottemperanza e con la trascrizione dei registri 
immobiliari.
Il Collegio condivide la diversa tesi, che trova conforto nel chiaro testo 
normativo (che puntualizza come allo inutile decorso del termine consegue "di 
diritto" l'effetto ablatorio) e ritiene che l'atto amministrativo di 
accertamento della inottemperanza assuma natura dichiarativa nel senso che 
rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis : Cassazione 
sezione terza sentenze 4962/2008, 43031/2008, 1222/2004, 33297/2003) .
La scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il 
trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o 
conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo 
mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001).
La notifica dello accertamento della inottemperanza è un adempimento estrinseco 
rispetto alla fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L'una, consiste nello 
essere il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte 
dello ente comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi 
del bene ; l'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei 
registri immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell'art.2644 
cc).
L'orientamento giurisprudenziale che la Corte recepisce, merita, tuttavia, una 
precisazione. 
L'automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l'inottemperanza è 
involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione 
per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo 
alla commissione dell'illecito urbanistico.
Poiché, dai selezionati atti in visione della Corte, non risulta se gli eventi 
su menzionati si siano verificati nel caso concreto, la ordinanza impugnata deve 
essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli che eseguirà il relativo 
controllo.
 
PQM
 
La Corte annulla la ordinanza 
impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Roma 16 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 28 maggio 2009. 
		
 
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