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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE 
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza n. 15734
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni inquinanti - Molestia provocato 
dalle emissioni di gas, fumi o vapori - Art. 674 c.p. - Limite della normale 
tollerabilità - Art. 844 cod. civ. - Tutela della salute e dell'incolumità delle 
persone. Si configura il reato di cui all'art. 674 c.p. in presenza di un 
evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non solo nei 
casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche quando 
sia superato il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. [Cfr. 
Cassazione Sezione I n. 16693/2008]. Sicché "la contravvenzione di cui all'art. 
674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite 
d'emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività 
produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle 
persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso 
che il reato "de quo" mira a tutelare la salute e l'incolumità delle 
persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la 
prevenzione dall'inquinamento atmosferico" [Cassazione Sezione III n. 
38936/2005, Riva]. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Schembri. CORTE DI 
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza n. 15734
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Indagini preliminari - Misure cautelari reali - 
Sequestro preventivo - Riesame del provvedimento - Limiti - Mantenimento del 
sequestro - Enunciazione manifestamente illogica - Revocare il sequestro. In 
tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, l'ipotesi accusatoria 
deve corrispondere a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge 
come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato 
indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il 
sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, 
verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve 
essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro 
basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda 
necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che 
siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente 
illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il 
giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di 
prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il 
sequestro. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Schembri. CORTE DI CASSAZIONE 
PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza n. 15734
 
 
      
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UDIENZA  12.02.2009
SENTENZA N. 278
REG. GENERALE n. 35323/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi Onorato                         Presidente
Dott. Ciro Petti                                   Consigliere
Dott. Alfredo Teresi                             Consigliere
Dott. Margherita Marmo                      Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                        Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Schembri Pasquale, nato in Agrigento il 7.09.1967, 
indagato del reato di cui all'art. 674 cod. pen., e dalla s.p.a. Kuwait 
Petroleum Italia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo [giudice di 
rinvio] in data 3.07.2008 che ha rigettato la domanda di riesame proposta 
avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 7.03.2007, 
di un impianto di distribuzione di carburanti sito in Ficarazzi, di proprietà 
della società;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo 
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Bua, che ha chiesto il 
rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza in data 3.07.2008 il Tribunale di Palermo, giudice di rinvio, 
rigettava la domanda di riesame proposta da Schembri Pasquale, indagato del 
reato di cui all'art. 674 cod. pen., e dalla s.p.a. Kuwait Petroleum Italia 
avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 7.03.2007, 
di un impianto di distribuzione di carburanti sito in Ficarazzi, di proprietà 
della società.
Il Tribunale ravvisava il "fumus" per le emissioni di vapori di benzina 
provocati dal ristagno di carburante, all'atto dei riempimenti tramite 
autocisterne dei serbatoi interrati, per l'omessa applicazione, nei pozzetti 
d'ispezione, di apparecchi di misurazione della capacità residua di tali 
serbatoi, sicché le emissioni erano da ascrivere a negligenza del gestore.
Richiamata altra sentenza di annullamento emessa da questa Corte nel 
procedimento incidentale "de quo", rilevava il Tribunale che la relazione 
descrittiva prodotta dall'indagato non aveva dimostrato l'eliminazione della 
condotta antigiuridica.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato e la società proprietaria 
dell'impianto denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del 
"fumus".
L'istallazione e la gestione dell'impianto rispettavano la normativa vigente 
essendo intervenuti provvedimenti di omologazione e di concessione petrolifera, 
sicché il tribunale non era legittimato a ipotizzare l'adozione di dispositivi 
aggiuntivi a quelli normativamente previsti.
Il vizio motivazionale, al di là di imprecisioni terminologiche, consisteva, 
però, nella ritenuta sussistenza di emissione di vapori molesti pur in mancanza 
di supporti fattuali e nell'avere riversato sull'indagato "l'onus probandi"
che competeva all'accusa.
Deduceva che l'ultima sentenza d'annullamento aveva affermato che il sequestro 
del distributore poteva trovare legittimità solo dall'accertamento della 
permanenza di fatti cui attribuire astratta configurabilità, ormai esclusa, di 
reati relativi al potenziale inquinamento del sito e, ancora, che l'altra 
sentenza di questa Corte 15.11.2007, pur riguardando il caso in esame ma emessa 
in altro contesto processuale, aveva affermato che le esalazioni dei pozzetti 
potrebbero essere imputate al gestore in caso di permanenza di pericolo 
d'inquinamento o qualora superassero la normale tollerabilità o, a prescindere 
da ciò, se fossero comunque moleste e dipendenti da deficienze dell'impianto che 
il proprietario potrebbe eliminare usando la normale diligenza, ma nessuna di 
queste condizioni era stata verificata dal Tribunale.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che, con sentenza 11.04.2008, la quarta sezione di questa Corte 
ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Palermo 11.12.2007 [pure emessa in 
sede di rinvio] affermando, con riferimento alla configurabilità dell'art. 674 
cod. pen., che andava valutata l'ipotesi di reato relativa all' emissione di 
gas, vapori e fumi nei casi non consentiti dalla legge.
Con l'ordinanza impugnata il tribunale ha revocato il sequestro preventivo 
limitatamente al reato di cui agli art. 242, 246, 257 d. lgs. n. 152/2006 e ha 
ravvisato il "fumus" della contravvenzione di cui alla seconda parte 
dell'art. 674 cod. pen. con riferimento a emissioni di vapori di benzina 
provocati dal ristagno di carburante nei pozzetti d'ispezione per l'omessa 
attivazione di meccanismi di misurazione della capacità residua dei serbatoi 
interrati all'atto dei riempimenti [frequenti per la ridotta capacità degli 
stessi] tramite autocisterne, sicché le emissioni erano da scrivere a negligenza 
del gestore.
Tanto premesso, va osservato che, in tema di misure cautelari reali e di 
sequestro preventivo, l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante 
giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista 
dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia 
stato indicato un fatto inquadrabile nel reato per il quale è stato disposto il 
sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, 
verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve 
essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di 
un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della 
disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la 
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è 
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione 
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Il reato ipotizzato si configura in presenza di un evento di molestia provocato 
dalle emissioni di gas, fumi o vapori non solo nei casi di emissioni inquinanti 
in violazione dei limiti di legge, ma anche quando sia superato il limite della 
normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. [Cfr. Cassazione Sezione I n. 
16693/2008, RV. 240117], sicché "la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. 
pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite 
d'emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività 
produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle 
persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso 
che il reato "de quo" mira a tutelare la salute e l'incolumità delle 
persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la 
prevenzione dall'inquinamento atmosferico" [Cassazione Sezione III n. 
38936/2005, Riva, RV. 232359].
Tanto premesso, quanto all'enunciazione del fatto inquadrabile come reato, il 
Tribunale si è attenuto ai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria, da cui, 
pur emergendo che l'impianto di distribuzione era strutturato legalmente anche 
riguardo alla capacità dei serbatoi interrati, è emersa la presenza di molestie, 
intollerabili, provocate dalla mancata adozione di accorgimenti tecnici 
necessari per impedire il ristagno dei vapori di carburante.
Conseguentemente, non è censurabile la ritenuta sussistenza del "fumus"
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle 
spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 12.02.2009.
Deposito in Cancelleria il 15/04/2009
		
 
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