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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
  
	
	CORTE DI 
	GIUSTIZIA CE, Sez. III, 06/10/2009, Sentenza C-335/07
  
	
	DIRITTO DELLE ACQUE - Trattamento delle acque reflue urbane - 
	Eutrofizzazione - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto 
	in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti 
	dagli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti c.d. trattamento 
	terziario - Inadempimento di uno Stato (Repubblica di Finlandia) - Mancanza 
	di prove - Direttiva 91/271/CEE. La «situazione locale» di cui alla 
	tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 si limita alle aree 
	acquatiche nelle quali le emissioni degli impianti di trattamento possono 
	causare il danno previsto da tale direttiva. Per di più, il requisito 
	secondo il quale il carico di azoto dovrebbe in ogni caso essere ridotto 
	conformemente ai valori indicati in tale tabella, a prescindere dal suo 
	impatto sull’ambiente acquatico, sarebbe contrario al principio di 
	proporzionalità. In specie, nella maggior parte delle acque interne, 
	costituite da laghi e corsi d’acqua, l’azoto non influisce 
	sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola l’eutrofizzazione è 
	il fosforo. Inoltre, l’azoto non è neanche un nutriente che regola 
	l’eutrofizzazione in tutte le aree marine. In più, le acque reflue urbane di 
	tutti gli agglomerati finlandesi vengono trattate in impianti biochimici e 
	che tali impianti di trattamento devono ottenere una concessione ambientale. 
	Pres. Rosas - Rel. Arabadjiev - Commissione delle Comunità europee c. 
	Repubblica di Finlandia. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 06/10/2009, 
	Sentenza C-335/07
  
      
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
		
		SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
		
		6 ottobre 2009(*)
		
		«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - 
		Trattamento delle acque reflue urbane - Omessa imposizione di un 
		trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento 
		di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 
		abitanti equivalenti»
		
		
		Nella causa C-335/07,
		
		avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 
		CE, proposto il 16 luglio 2007,
		
		Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. I. Koskinen 
		e L. Parpala, nonché dalle sig.re M. Patakia e S. Pardo Quintillán, in 
		qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
		
		ricorrente,
		
		contro
		
		Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski e dalla 
		sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,
		
		convenuta,
		
		sostenuta da:
		
		Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di 
		agente,
		
		interveniente,
		
		
		LA CORTE (Terza Sezione),
		
		composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, 
		J. Klucka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
		
		avvocato generale: sig.ra J. Kokott
		
		cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
		
		vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 
		febbraio 2009,
		
		sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza 
		del 26 marzo 2009,
		
		ha pronunciato la seguente
		
		Sentenza
		
		
		1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla 
		Corte di dichiarare che, non avendo imposto un trattamento più spinto di 
		tutte le acque reflue raccolte negli agglomerati con oltre 10 000 
		abitanti equivalenti (a.e.), la Repubblica di Finlandia è venuta meno 
		agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, 
		della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, sul 
		trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come 
		modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE 
		(GU L 67, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 91/271»).
		
		Contesto normativo
		
		La convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar 
		Baltico
		
		2 Oltre ad alcuni Stati membri e alla Federazione russa, la Comunità 
		europea è parte contraente della convenzione sulla protezione 
		dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki 
		modificata nel 1992) (GU 1994, L 73, pag. 20; in prosieguo: la 
		«convenzione del Mar Baltico») adottata con decisione del Consiglio 21 
		febbraio 1994, 94/157/CE, relativa alla conclusione, a nome della 
		Comunità, della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della 
		zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (GU L 
		73, pag. 19).
		
		La normativa comunitaria
		
		3 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 91/271 concerne la raccolta, il 
		trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il 
		trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori 
		industriali e ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni 
		negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.
		
		4 L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:
		
		«Ai fini della presente direttiva si intende per:
		
		1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di 
		acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche 
		di dilavamento.
		
		(...)
		
		4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche 
		sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta 
		e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di 
		trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
		
		5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il 
		convogliamento delle acque reflue urbane.
		
		6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, 
		avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di 
		ossigeno al giorno.
		
		(…)
		
		8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane 
		mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con 
		sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati 
		i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
		
		9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane 
		mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico 
		garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di 
		qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre 
		direttive comunitarie pertinenti.
		
		(…)
		
		11) “Eutrofizzazione”: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in 
		particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una 
		proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, 
		producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli 
		organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate.
		
		(...)
		
		13) “Acque costiere”: le acque al di fuori della linea di bassa marea o 
		del limite esterno di un estuario».
		
		5 Le norme generali applicabili alle acque reflue previste dalla citata 
		direttiva sono contenute all’art. 4 della stessa, il cui n. 1 prevede 
		quanto segue:
		
		«Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che 
		confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad 
		un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente (...)».
		
		6 L’art. 5 della direttiva 91/271 è formulato come segue:
		
		«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri 
		individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i 
		criteri stabiliti nell’allegato II.
		
		2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che 
		confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in 
		aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto 
		all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli 
		scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..
		
		3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque 
		reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti 
		requisiti previsti dall’allegato I[, punto] B. (...)
		
		4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i 
		singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in 
		cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del 
		carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle 
		acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per 
		il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
		
		5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque 
		reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili 
		e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai 
		paragrafi 2, 3 e 4.
		
		(...)
		
		8. Uno Stato membr[o] non è tenuto ad individuare aree sensibili ai 
		sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento 
		prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio».
		
		7 I nn. 2 e 3 dell’allegato I, parte B, di tale direttiva sono formulati 
		come segue:
		
		«2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque 
		reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 
		[della presente direttiva] devono soddisfare ai requisiti figuranti 
		nella tabella 1.
		
		3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
		in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate 
		nell’allegato II, [parte] A[, lett.] a), devono inoltre soddisfare i 
		requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato».
		
		8 La tabella 2 del citato allegato I è intitolata come segue:
		
		«Tabella 2: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di 
		trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad 
		eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, [parte] A, lettera 
		a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della 
		situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la 
		percentuale di riduzione».
		
		9 Ai sensi della seconda voce di tale tabella, l’azoto totale deve o 
		presentare una concentrazione che non superi il valore limite di 15 mg/l 
		per gli agglomerati con un numero di a. e. tra 10 000 e 100 000 ovvero 
		10 mg/l per gli agglomerati più vasti, oppure deve essere sottoposto ad 
		una percentuale minima di riduzione tra il 70 e l’80%.
		
		10 L’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva 
		91/271 prevede:
		
		«Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, 
		vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
		
		i) nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie 
		chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di 
		accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si 
		dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello 
		dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi 
		agglomerati si può prevedere di eliminare anche l’azoto;
		
		ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con 
		scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di 
		nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli 
		agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, 
		dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece 
		necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno 
		che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul 
		livello dell’eutrofizzazione».
		
		La normativa nazionale
		
		11 In forza dell’art. 4 della decisione del Consiglio dei ministri 19 
		maggio 1994, n. 365, sul trattamento delle acque reflue provenienti da 
		condotte generali e da taluni settori industriali e convogliate nelle 
		acque nonché sul trattamento delle acque reflue industriali che 
		affluiscono nella canalizzazione generale, tutti gli ambienti acquatici 
		finlandesi sono considerati aree sensibili ai sensi della direttiva 
		91/271.
		
		12 Emerge dalla descrizione della normativa nazionale fornita negli 
		scritti della Repubblica di Finlandia che ogni impianto finlandese di 
		trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 
		oltre 100 a.e. deve disporre di una concessione ambientale, rilasciata a 
		seguito di una valutazione effettuata caso per caso. Nell’ambito di tale 
		valutazione è sempre preso in considerazione lo stato delle acque e 
		l’impatto, su quest’ultimo, delle acque reflue urbane.
		
		13 Nell’ambito della sua valutazione, l’autorità preposta al rilascio 
		delle concessioni ambientali dispone, relativamente agli impianti di 
		trattamento delle acque reflue urbane di agglomerati con oltre 4 000 
		a.e., di competenze in materia di diritto dell’ambiente nonché nei 
		settori scientifico e tecnico. Essa deve prendere in considerazione le 
		informazioni che riceve nell’ambito della procedura di autorizzazione, 
		compreso il parere dell’ympäristökeskus (agenzia per l’ambiente) 
		interessato.
		
		14 Quest’ultimo è incaricato, in particolare, di salvaguardare 
		l’interesse generale in materia d’ambiente. Nei pareri che presenta 
		all’autorità preposta al rilascio delle concessioni ambientali, esso 
		deve proporre una riduzione del carico di azoto qualora sia necessario 
		per ragioni ambientali, tenuto conto della situazione locale e delle più 
		recenti acquisizioni scientifiche. In linea di principio, la domanda di 
		riduzione del carico di azoto dev’essere trasmessa a tutti gli impianti 
		di trattamento di acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 
		10 000 a.e., i cui scarichi si riversano direttamente nelle aree a sud 
		del Kvarken (in finlandese «Merenkurkku»), stretto situato tra la baia 
		conosciuta come Baia di Botnia («Perämeri») e il cosiddetto Mare di 
		Botnia («Selkämeri»), che formano, insieme, il Golfo di Botnia («Pohjanlahti»). 
		Quest’ultimo costituisce un braccio del Mar Baltico.
		
		Il procedimento precontenzioso
		
		15 Con lettera 1° luglio 2002, la Commissione, considerando necessario 
		un trattamento più spinto, ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5 della 
		direttiva 91/271 (in prosieguo: il «trattamento terziario») sia 
		dell’azoto sia del fosforo in tutti gli agglomerati finlandesi con oltre 
		10 000 a.e., situati nei bacini drenanti nel Mar Baltico, ha intimato 
		alla Repubblica di Finlandia di conformarsi all’art. 5 della direttiva 
		91/271.
		
		16 Nella sua risposta 27 agosto 2002 la Repubblica di Finlandia ha 
		sostenuto di conformarsi alla direttiva 91/271. Infatti, il carico di 
		azoto verrebbe ridotto qualora lo si reputi necessario in 
		considerazione, ogni volta, dello stato delle acque recipienti, come 
		imporrebbe la citata direttiva.
		
		17 Il 1° aprile 2004 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di 
		Finlandia, ai sensi dell’art. 226, primo comma, CE, un parere motivato 
		nel quale essa concludeva che la Repubblica di Finlandia, non avendo 
		imposto un trattamento più spinto delle acque reflue raccolte in tutti 
		gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., era venuta meno agli obblighi ad 
		essa incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva 
		91/271 e invitava tale Stato membro ad adottare le misure indicate in 
		tale parere motivato entro un termine di due mesi a decorrere dal suo 
		ricevimento.
		
		18 Considerando insoddisfacente la risposta fornita dalle autorità 
		finlandesi a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il 
		presente ricorso.
		
		19 Con ordinanza del presidente della Corte 7 agosto 2008 il Regno di 
		Svezia è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della 
		Repubblica di Finlandia.
		
		Sul ricorso
		
		Argomenti delle parti
		
		20 Secondo la Commissione, atteso che tutti gli ambienti acquatici 
		finlandesi sono definiti aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271, 
		si applica alla totalità del territorio finlandese l’obbligo di 
		provvedere affinché tutte le acque reflue urbane che confluiscono nelle 
		reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento 
		più spinto di quello descritto all’art. 4 di detta direttiva per tutti 
		gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
		
		21 Pertanto, emergerebbe dalla direttiva 91/271 che l’azoto deve essere 
		sottoposto ad un trattamento terziario in tutti gli impianti di 
		trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati 
		finlandesi con oltre 10 000 a.e. situati nelle aree costiere e nei 
		bacini drenanti del Mar Baltico.
		
		22 La Commissione ritiene che, per conseguire lo scopo della direttiva 
		91/271, tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 
		a.e. che sfociano nel Mar Baltico debbano essere sottoposti a 
		trattamento sia per il fosforo che per l’azoto. Un siffatto trattamento 
		limiterebbe il trasferimento dell’azoto nel centro del Mar Baltico, nel 
		Golfo di Finlandia (in finlandese: «Suomenlahti»), nel mare 
		dell’arcipelago («Saaristomeri») nonché in alcune zone del Mare di 
		Botnia, e, di conseguenza, l’eutrofizzazione di tali aree. Secondo la 
		Commissione, le autorità finlandesi non hanno dimostrato che la 
		decisione di non effettuare un trattamento terziario dell’azoto in tutti 
		gli impianti di trattamento interessati non abbia avuto alcuna 
		ripercussione sull’eutrofizzazione di dette aree.
		
		23 La Repubblica di Finlandia fa osservare che le acque reflue urbane di 
		tutti gli agglomerati finlandesi vengono trattate in impianti biochimici 
		e che tali impianti di trattamento devono ottenere una concessione 
		ambientale. Un aspetto essenziale della procedura di rilascio di tale 
		concessione è la consultazione delle agenzie regionali per l’ambiente e 
		spetterebbe a queste ultime sollecitare una riduzione del carico di 
		azoto ogni volta che ciò risulti necessario per tutelare l’ambiente. 
		Inoltre, in occasione del riesame periodico cui è soggetta ogni 
		concessione ambientale, viene valutata la necessità di ridurre il carico 
		di azoto tenuto conto della situazione locale, conformemente a quanto 
		previsto dalla direttiva 91/271.
		
		24 La Repubblica di Finlandia afferma che, nella maggior parte delle sue 
		acque interne, costituite da laghi e corsi d’acqua, l’azoto non 
		influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola 
		l’eutrofizzazione è il fosforo. La Repubblica di Finlandia considera che 
		l’azoto non è neanche un nutriente che regola l’eutrofizzazione in tutte 
		le aree marine finlandesi.
		
		25 Pertanto, la Repubblica di Finlandia contesta l’assunto secondo cui 
		la direttiva 91/271 impone la riduzione del carico di azoto in tutte le 
		acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e.. 
		Infatti, conformemente ai requisiti previsti nella tabella 2 
		dell’allegato I della citata direttiva, si valuterebbe la necessità di 
		procedere alla riduzione del carico di azoto «a seconda della situazione 
		locale». La Commissione non avrebbe dimostrato che, laddove la direttiva 
		91/271 impone la riduzione del carico di azoto, le autorità finlandesi 
		non l’abbiano parimenti imposta, e ciò nell’ambito della valutazione 
		effettuata per ogni impianto di trattamento delle acque reflue urbane di 
		agglomerati con oltre 100 a.e., ai fini del rilascio o del rinnovo della 
		concessione ambientale richiesta in conformità con la normativa 
		nazionale.
		
		26 Peraltro, la Repubblica di Finlandia fa valere che la «situazione 
		locale» di cui alla tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 si 
		limita alle aree acquatiche nelle quali le emissioni degli impianti di 
		trattamento possono causare il danno previsto da tale direttiva. 
		Inoltre, il requisito secondo il quale il carico di azoto dovrebbe in 
		ogni caso essere ridotto conformemente ai valori indicati in tale 
		tabella, a prescindere dal suo impatto sull’ambiente acquatico, sarebbe 
		contrario al principio di proporzionalità.
		
		27 Per di più, la Repubblica di Finlandia solleva tre motivi principali 
		per giustificare la sua prassi consistente nel valutare la necessità di 
		ridurre il carico di azoto caso per caso per ogni impianto di 
		depurazione soggetto all’obbligo di ottenere una concessione ambientale 
		ai sensi della normativa nazionale. In primo luogo, tale Stato membro fa 
		valere che, in alcuni casi, la riduzione del carico di azoto nelle acque 
		reflue urbane non influenza affatto l’eutrofizzazione del Mar Baltico a 
		causa dell’assorbimento dell’azoto da parte dei laghi e dei corsi 
		d’acqua. In secondo luogo, non sarebbe escluso che, in talune 
		circostanze, la riduzione del carico di azoto abbia un effetto dannoso 
		sullo stato delle acque, in particolare provocando la proliferazione di 
		determinate alghe dannose. In terzo luogo, la Repubblica di Finlandia 
		rileva che non si può considerare che il tenue livello di trasferimento 
		dell’azoto proveniente dalla Baia di Botnia, la quale non presenta segni 
		di eutrofizzazione e nella quale l’azoto non è il nutriente limitante, 
		verso altre zone marine costituisca per le zone interessate una minaccia 
		ai sensi della direttiva 91/271.
		
		Giudizio della Corte
		
		28 Emerge dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271 che tutte le acque 
		reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si 
		riversano in un’area sensibile, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un 
		trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4 della citata 
		direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
		
		29 A tale proposito, la Corte ha già statuito che è indifferente, per 
		avere uno scarico ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271, 
		che le acque reflue si riversino direttamente o indirettamente in 
		un’area sensibile (v., in tal senso, sentenza 25 aprile 2002, causa 
		C-396/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3949, punti 29-32). Come 
		rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, 
		ciò è conforme all’elevato livello di tutela disposto dalla politica 
		della Comunità in materia ambientale in forza dell’art. 174, n. 2, CE.
		
		30 L’individuazione delle aree sensibili può basarsi, ai sensi 
		dell’allegato II, parte A, della direttiva 91/271, sull’eutrofizzazione, 
		sulla produzione di acqua potabile o sulle prescrizioni di altre 
		direttive.
		
		31 Nel caso di specie è pacifico che, nel 1994, la Repubblica di 
		Finlandia ha individuato tutte le sue acque come aree sensibili 
		all’eutrofizzazione e che tutti gli impianti di trattamento di tale 
		Stato membro scaricano direttamente o indirettamente in tali aree.
		
		32 Inoltre, l’art. 5, n. 3, della direttiva 91/271 determina a quali 
		regole deve sottostare il trattamento terziario degli scarichi in 
		siffatte aree sensibili. Consegue da tale norma, in combinato disposto 
		con le disposizioni cui essa rinvia, che gli scarichi degli impianti di 
		trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad 
		eutrofizzazione devono soddisfare ai requisiti di cui alla tabella 2 
		dell’allegato I di tale direttiva.
		
		33 La Corte ha già dichiarato che tali requisiti si applicano fatte 
		salve le disposizioni di cui all’allegato II, parte A, lett. a), secondo 
		comma, della direttiva 91/271 (sentenza 23 settembre 2004, causa 
		C-280/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8573, punti 104 e 105). Il 
		punto ii) di tale disposizione prevede infatti che, relativamente alle 
		acque del litorale per le quali si constata uno scarso ricambio idrico, 
		ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, per gli 
		scarichi provenienti da agglomerati più estesi dev’essere prevista 
		l’eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri 
		che tale eliminazione non avrebbe alcun effetto sul livello 
		dell’eutrofizzazione.
		
		34 La tabella 2 dell’allegato I di tale direttiva riguarda la riduzione 
		del fosforo e dell’azoto nelle acque reflue urbane. Dal titolo di tale 
		tabella risulta che, a seconda della situazione locale, si applicano uno 
		o entrambi i parametri. Proprio a seconda della situazione locale, 
		infatti, l’azoto o il fosforo, o entrambe le sostanze, devono essere 
		ridotte. Lo Stato membro può allora scegliere di applicare il valore 
		della concentrazione o la percentuale di riduzione.
		
		35 Occorre precisare che la Commissione e la Repubblica di Finlandia 
		concordano sul fatto che l’eutrofizzazione del Mar Baltico costituisce 
		un grave problema ambientale e che tale fenomeno è provocato dalla 
		notevole concentrazione di azoto e fosforo, due sostanze tuttavia 
		indispensabili alla vita marina.
		
		36 Come affermato dalla Commissione stessa, il meccanismo di limitazione 
		dell’eutrofizzazione causato dall’azoto e/o dal fosforo varia 
		considerevolmente da un’area marina del Mar Baltico all’altra, o anche 
		all’interno di una stessa area. Non esiste dunque una soluzione uniforme 
		al problema dell’eutrofizzazione per l’insieme del Mar Baltico.
		
		37 Emerge dalle osservazioni presentate dalle parti che, in generale, 
		una delle sostanze nutrienti, che si tratti del fosforo o dell’azoto, è 
		presente in minor quantità rispetto all’altra e che tale scarsità limita 
		la proliferazione di alghe. Tale sostanza è quindi definita «fattore 
		limitante». Le acque di una zona possono essere sensibili all’una o 
		all’altra di tali sostanze, o anche ad entrambe. La riduzione del 
		fosforo e/o dell’azoto, in funzione della sensibilità di dette acque, 
		consente allora di limitare la proliferazione delle alghe.
		
		38 Pertanto, non è opportuno adottare le stesse misure per ridurre 
		l’eutrofizzazione in parti diverse del Mar Baltico. La direttiva 91/271 
		prevede a tale proposito che spetta agli Stati membri valutare, a 
		seconda della situazione locale, quali sostanze - fosforo e/o azoto - 
		contribuiscano all’eutrofizzazione e adottare, in conformità con tale 
		valutazione, le misure di trattamento adeguate.
		
		39 Come fatto valere dalla Repubblica di Finlandia, la direttiva 91/271 
		non impone dunque automaticamente una riduzione del carico di azoto 
		nonostante gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue 
		urbane si riversino nelle acque recipienti situate in un’area sensibile. 
		È il motivo relativo alla sensibilità di tali acque recipienti, 
		unitamente ad un esame della situazione locale, a determinare se l’azoto 
		e/o il fosforo debbano essere ridotti.
		
		40 Pertanto, non può essere accolta l’interpretazione fornita dalla 
		Commissione, secondo la quale la sola circostanza che gli scarichi degli 
		impianti di trattamento di acque reflue urbane finiscano in un’area 
		sensibile consente di considerare che la direttiva 91/271 impone un 
		trattamento terziario dell’azoto. Conformemente all’art. 5, n. 5, della 
		citata direttiva, l’obbligo di riduzione del carico di azoto dipende 
		dalla misura in cui gli scarichi provenienti dagli impianti di 
		trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini 
		drenanti in aree sensibili contribuiscono all’inquinamento di queste 
		ultime.
		
		41 Poiché la determinazione del fattore limitante non è connessa 
		esclusivamente alla sensibilità delle acque recipienti, bensì anche 
		all’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi che vi si 
		riversano, non si può affermare, come fa sostanzialmente la Commissione, 
		che, poiché il Mar Baltico propriamente detto è soggetto ad una forte 
		eutrofizzazione a causa sia dell’azoto sia del fosforo, e poiché gran 
		parte delle acque interne finlandesi si riversano in tale mare, i laghi 
		e i corsi d’acqua, nonché le acque costiere finlandesi, devono essere 
		considerati sensibili alle due sostanze.
		
		42 Da tali considerazioni discende, contrariamente a quanto rilevato 
		dalla Commissione, che la direttiva 91/271 non prevede un obbligo 
		generale di imporre il trattamento terziario dell’azoto contenuto negli 
		scarichi di ogni impianto di trattamento di acque reflue urbane 
		provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..
		
		43 Dato che la direttiva 91/271 impone la riduzione del fosforo e/o 
		dell’azoto a seconda della situazione locale, vale a dire della 
		sensibilità delle acque recipienti all’uno e/o all’altro nutriente e 
		dell’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi su queste ultime, 
		si può procedere ad un esame congiunto degli impianti di trattamento in 
		causa i cui scarichi si riversano all’interno di uno stesso bacino 
		drenante.
		
		44 Inoltre, a prescindere dal fatto che siano diretti o indiretti, gli 
		scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati 
		nello stesso bacino drenante di un’area sensibile devono soddisfare, in 
		forza dell’art. 5, n. 5, della direttiva 91/271, ai requisiti 
		applicabili alle aree sensibili unicamente nei limiti in cui tali 
		scarichi contribuiscono all’inquinamento di dette aree. Deve così 
		esistere un nesso di causalità tra detti scarichi e l’inquinamento delle 
		aree sensibili.
		
		45 Alla luce delle considerazioni suesposte occorre esaminare se la 
		Commissione abbia dimostrato l’esistenza di siffatto nesso. 
		
		46 Si deve infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, 
		nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 
		CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito 
		inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte tutti gli elementi 
		necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, 
		senza potersi basare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 
		25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, 
		punto 6, e 26 aprile 2007, causa C-135/05, Commissione/Italia, Racc. 
		pag. I-3475, punto 26).
		
		47 Inoltre, quando la Commissione fornisce elementi sufficienti a 
		dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati sul 
		territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo 
		contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti e le 
		conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 22 settembre 
		1988, causa 272/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4875, punto 21, 
		nonché 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. 
		I-7773, punti 84 e 86).
		
		48 Si deve constatare, come emerge dal fascicolo, che gli impianti di 
		trattamento finlandesi sono dislocati su bacini drenanti le cui acque 
		recipienti sono costituite, in primo luogo, dal Golfo di Botnia, diviso 
		a sua volta in due aree marine che sono, da un lato, la Baia di Botnia 
		e, dall’altro, il Mare di Botnia, in secondo luogo dal Mar Baltico 
		propriamente detto e, in terzo luogo, dal Golfo di Finlandia.
		
		49 Si deve pertanto verificare se la Commissione abbia dimostrato che 
		gli scarichi di azoto provenienti dagli impianti di trattamento delle 
		acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati nei 
		bacini drenanti pertinenti delle succitate aree marine contribuiscono 
		all’eutrofizzazione di tali aree.
		
		Sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane nel 
		Golfo di Botnia
		
		50 Tra gli impianti di trattamento di acque reflue urbane i cui scarichi 
		si riversano nel Golfo di Botnia, taluni riversano i propri scarichi 
		direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia, altri scaricano 
		direttamente o indirettamente nel Mare di Botnia. Si possono dunque 
		esaminare congiuntamente gli impianti di trattamento di cui trattasi i 
		cui scarichi si riversano nello stesso bacino drenante.
		
		- Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente 
		nella Baia di Botnia o nel suo bacino drenante
		
		51 Le parti concordano nel considerare che la Baia di Botnia è l’unica 
		area considerevole del Mar Baltico che non è, in linea generale, colpita 
		dall’eutrofizzazione. Inoltre, la Commissione riconosce che il fosforo è 
		il fattore limitante nella Baia di Botnia. Peraltro, la Repubblica di 
		Finlandia fa valere che, quando l’autorità preposta alle concessioni 
		ambientali ritiene che la situazione locale lo imponga, si esige il 
		ritiro dell’azoto anche negli impianti di trattamento di acque reflue 
		situati sul litorale della Baia di Botnia.
		
		52 La Commissione non ha pertanto dimostrato che, a causa della 
		situazione in cui versa la Baia di Botnia, la Repubblica di Finlandia 
		dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto in ogni impianto di 
		trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 
		oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nella Baia di Botnia.
		
		- Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente 
		nel Mare di Botnia o nel suo bacino drenante
		
		53 Le parti non concordano in merito, da un lato, alla presenza di 
		un’eutrofizzazione nonché all’identificazione del fattore limitante nel 
		Mare di Botnia e, dall’altro, all’esistenza e agli eventuali effetti di 
		un trasferimento di azoto proveniente dal Golfo di Botnia e discendente 
		fino al Mar Baltico propriamente detto.
		
		Sulla presenza di un’eutrofizzazione e sull’identificazione del fattore 
		limitante nel Mare di Botnia
		
		54 Secondo i risultati degli studi allegati al fascicolo dalla 
		Repubblica di Finlandia, il Golfo di Botnia, comprensivo del Mare di 
		Botnia, è l’unica parte del Mar Baltico che non presenta segni evidenti 
		di eutrofizzazione.
		
		55 La Commissione basa la sua affermazione, secondo la quale l’azoto 
		sarebbe un fattore limitante significativo dell’eutrofizzazione del Mare 
		di Botnia, su un rapporto, redatto nel 2004 su sua richiesta dal Water 
		Research Center, relativo alla trasposizione della direttiva 91/271 in 
		Finlandia (in prosieguo: il «rapporto del 2004»).
		
		56 Tuttavia, emerge da tale rapporto che l’eutrofizzazione non è 
		generalmente considerata un problema nel Mare di Botnia, e 
		specificatamente nelle acque aperte del Golfo di Botnia. Inoltre, detto 
		rapporto sostiene che il mare dell’arcipelago è un’area di transizione 
		in termini di eutrofizzazione tra il Golfo di Finlandia e il Golfo di 
		Botnia. In detto rapporto si illustrava che la qualità dell’acqua in 
		tale area era in prevalenza soddisfacente.
		
		57 Consegue da quanto esposto che la Commissione non ha dimostrato che 
		l’azoto sia un significativo fattore limitante dell’eutrofizzazione 
		nelle acque aperte del Mare di Botnia.
		
		58 Secondo il rapporto del 2004 le acque costiere subiscono 
		un’eutrofizzazione a causa dello scarso ricambio idrico e degli elevati 
		carichi di nutrienti in tali acque. Inoltre, in tale rapporto si 
		sostiene che l’azoto è tendenzialmente un fattore limitante nelle acque 
		costiere finlandesi.
		
		59 Occorre, a tale proposito, prendere in considerazione il punto ii) 
		dell’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva 
		91/271, in forza del quale nelle aree costiere gli scarichi provenienti 
		da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza 
		irrilevante, mentre quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono 
		invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, 
		a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe alcun effetto sul livello 
		dell’eutrofizzazione.
		
		60 La Repubblica di Finlandia ha fatto valere che, relativamente agli 
		impianti di trattamento di acque reflue situati sul litorale del Golfo 
		di Botnia, non si può considerare in via generale che l’azoto contenuto 
		in tali acque costituisca una minaccia ai sensi della citata direttiva, 
		a causa, in particolare, del fenomeno dell’assorbimento dell’azoto.
		
		61 Peraltro, la Repubblica di Finlandia ha affermato, senza che la 
		Commissione abbia provato il contrario, che solo lo 0,3% della totalità 
		dell’azoto immesso ogni anno nel Mare di Botnia proviene dalle acque 
		reflue urbane che vi giungono dalla Baia di Botnia. Inoltre, secondo 
		tale Stato membro, l’effetto dell’eliminazione dell’azoto nel Golfo di 
		Botnia sul livello di eutrofizzazione del Mar Baltico propriamente detto 
		sarebbe talmente insignificante da non poter essere oggetto di 
		statistiche.
		
		62 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha dimostrato che, 
		a causa della situazione in cui versa il Mare di Botnia, la Repubblica 
		di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto 
		contenuto negli scarichi di ogni impianto di trattamento di acque reflue 
		urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si riversano 
		nel Mare di Botnia.
		
		Sull’esistenza e sugli eventuali effetti di un trasferimento di azoto 
		proveniente dal Golfo di Botnia e discendente fino al Mar Baltico 
		propriamente detto
		
		63 La Commissione solleva che, in ogni caso, una considerevole quantità 
		di nutrienti viene trasportata tra i diversi bacini marini. Così, il 62% 
		della quantità totale di azoto scaricata direttamente o indirettamente 
		nella Baia di Botnia fluirebbe poi verso il Mare di Botnia, che sarebbe 
		un’area marina in cui l’azoto costituisce un importante fattore 
		limitante.
		
		64 Da un lato, è vero che, come fatto valere dalla Commissione e dalla 
		Repubblica di Finlandia, occorre valutare l’obbligo di trattare l’azoto 
		in un’ottica globale, considerando sia la sensibilità delle acque 
		interne sia quella delle acque costiere recipienti. Nondimeno, si deve 
		considerare che la nozione di bacino drenante conosce dei limiti. Si 
		deve rilevare a tale proposito, che, secondo quanto ammesso dalla 
		Commissione in udienza, essa, contrariamente a quanto emerge dalla sua 
		replica, non sostiene che la Baia di Botnia e il Mare di Botnia possono 
		essere considerati bacini drenanti del Mar Baltico propriamente detto.
		
		65 D’altro lato, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia non 
		contesta il fatto che l’azoto circola tra diverse aree marine, ma fa 
		valere che non si può dedurne che la situazione locale imponga una 
		riduzione dell’azoto per tutti gli impianti di trattamento di acque 
		reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. 
		situati sui litorali di tali aree marine.
		
		66 Si deve rilevare, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, 
		che il Mar Baltico è un mare poco profondo, il che non favorisce il 
		ricambio idrico. Inoltre, come riconosciuto al punto 77 della sentenza 6 
		ottobre 2009, causa C-438/07, Commissione/Svezia (non ancora pubblicata 
		nella Raccolta), pronunciata lo stesso giorno della presente sentenza, 
		tra la Baia di Botnia e il Mare di Botnia il ricambio idrico è limitato 
		da ostacoli naturali collocati al nord dell’arcipelago di Kvarken. 
		Infatti, la Baia di Botnia e il Mare di Botnia sono fra loro collegati 
		da secche in cui le acque hanno una profondità massima di 25 metri.
		
		67 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha dimostrato 
		l’inesistenza di ostacoli fisici che limitano il trasferimento di azoto 
		tra i bacini marini di cui trattasi.
		
		68 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle 
		sue conclusioni, il Mare di Botnia è un vero collettore di azoto.
		
		69 Pertanto, anche se è vero che l’azoto si trasferisce tra il Golfo di 
		Botnia e il Mar Baltico propriamente detto, la Commissione non ha 
		tuttavia dimostrato che lo scorrimento delle acque della Baia di Botnia 
		e del Mare di Botnia verso il Mar Baltico propriamente detto comporti il 
		trasporto di una rilevante quantità di inquinamento di azoto proveniente 
		dalle regioni settentrionali della Finlandia.
		
		70 A tale proposito occorre rilevare che le parti concordano sulla 
		circostanza che circa l’11% di tutto l’azoto presente nel Mare di Botnia 
		si riversa nel Mar Baltico propriamente detto.
		
		71 Tuttavia, come emerge dai documenti del fascicolo e dalle 
		osservazioni formulate dalla Repubblica di Finlandia in udienza, la 
		percentuale rilevante nel caso di specie è quella che rappresenta la 
		quantità di azoto scaricata dagli impianti di trattamento di acque 
		reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui 
		scarichi si riversano nel Golfo di Botnia, e che viene trasportata verso 
		il Mar Baltico. Per contro, il flusso totale di azoto non può essere 
		considerato, nella presente fattispecie, un elemento rilevante al fine 
		di determinare se l’azoto proveniente dai detti impianti debba essere 
		sottoposto ad un trattamento terziario.
		
		72 Infatti, i documenti del fascicolo consentono di stabilire che i 
		nutrienti, tra cui l’azoto, sono originati da molteplici attività umane 
		e giungono infine in mare, in primo luogo, attraverso le emissioni 
		atmosferiche e i depositi che ne risultano, in secondo luogo, attraverso 
		gli scarichi di singole fonti situate lungo la costa o provenienti da 
		bacini drenanti, trasportati dai fiumi, nonché, in terzo luogo, 
		attraverso le dispersioni di fonti diffuse.
		
		73 A tale proposito, i documenti del fascicolo consentono di stabilire 
		che, da un lato, gran parte dell’azoto presente nel Golfo di Botnia 
		proviene da scarichi di fonti diffuse. Dall’altro, nell’ambito di tale 
		categoria, l’agricoltura è l’attività umana che produce un’ingente parte 
		degli scarichi d’azoto.
		
		74 Ne consegue che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di 
		trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 
		oltre 10 000 a.e. non corrisponde al tasso di azoto menzionato dalla 
		Commissione.
		
		75 È pertanto difficile capire a cosa corrisponda il tasso di 
		trasferimento del 62% prospettato dalla Commissione. Siffatto tasso non 
		può, in ogni caso, corrispondere alla quantità di azoto contenuta negli 
		scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
		provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e..
		
		76 Secondo le osservazioni della Repubblica di Finlandia in udienza, la 
		percentuale di trasferimento di azoto, che si riferisce esclusivamente 
		agli scarichi di tale nutriente provenienti dagli impianti di 
		trattamento di cui trattasi, si aggira intorno all’1,2%.
		
		77 La Commissione non ha pertanto dimostrato che il trasporto di azoto 
		proveniente dagli impianti di trattamento finlandesi delle acque reflue 
		urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si 
		riversano nel Golfo di Botnia verso il Mar Baltico propriamente detto, 
		possa risultare significativo ai sensi della giurisprudenza. Secondo 
		quest’ultima il flusso di azoto provocato dalle acque reflue urbane che 
		si riversano nelle acque eutrofizzate dev’essere considerato 
		significativo se rappresenta all’incirca il 10% del flusso totale di 
		azoto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 77).
		
		78 Peraltro, la commissione Helcom, istituita nell’ambito della 
		convenzione del Mar Baltico, ha deciso, in occasione del vertice 
		ministeriale di Cracovia del 15 novembre 2007, un piano d’azione per il 
		Mar Baltico (Helcom Baltic Sea Action Plan). Tale piano, discusso in 
		udienza, prevede un limite massimo per gli scarichi di azoto e di 
		fosforo nonché la necessità di ridurre l’azoto e il fosforo nelle 
		diverse aree del Mar Baltico. Ne consegue che per la Baia di Botnia e il 
		Mare di Botnia non è necessario ridurre il tasso di azoto.
		
		79 Se è incontestabile che, allo stesso tempo, detto piano d’azione 
		inciti a ridurre l’azoto nel Mar Baltico propriamente detto ad un 
		quantitativo di 94 000 tonnellate annue, si deve tuttavia rilevare, come 
		fatto valere dalla Repubblica di Finlandia in udienza, che tale obbligo 
		non riguarda tale Stato membro. Esso incombe, invece, sugli Stati 
		situati nell’area del bacino drenante del Mar Baltico propriamente 
		detto.
		
		80 La Commissione non ha pertanto fornito la prova né, da un lato, che 
		gli scarichi di azoto provenienti dalle acque interne e da quelle 
		costiere della Baia di Botnia contribuiscano all’eutrofizzazione del 
		Mare di Botnia né, dall’altro, che l’azoto costituisca il principale 
		fattore limitante dell’eutrofizzazione del Mare di Botnia.
		
		81 Dalle considerazioni che precedono deriva che la Commissione non ha 
		dimostrato che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di 
		trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 
		oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia 
		contribuisca all’eutrofizzazione nel Mar Baltico propriamente detto. 
		Pertanto, la Commissione non ha fornito la prova del fatto che la 
		Repubblica di Finlandia dovesse imporre un trattamento terziario 
		dell’azoto in ogni impianto di depurazione di acque reflue urbane 
		provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si 
		riversano nel Golfo di Botnia.
		
		82 Si deve pertanto considerare che la Commissione non ha provato che la 
		Repubblica di Finlandia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti 
		in forza della direttiva 91/271 per quanto riguarda tutti gli impianti 
		di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 
		oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia.
		
		Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente 
		nel Mar Baltico propriamente detto o nel suo bacino drenante
		
		83 Relativamente agli scarichi degli impianti di trattamento collocati 
		all’interno della parte meridionale della Finlandia e che trattano le 
		acque reflue provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. situati 
		nel bacino drenante le cui acque vengono drenate verso le acque 
		sensibili all’azoto del Mar Baltico propriamente detto, la Repubblica di 
		Finlandia fa valere che non è necessario sottoporli ad un trattamento 
		terziario dell’azoto nei limiti in cui il fenomeno di assorbimento 
		naturale consente una sufficiente eliminazione di tale nutriente.
		
		84 A tale proposito, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che 
		l’assorbimento è un processo naturale che agisce nei laghi e nei corsi 
		d’acqua, i quali trattengono la maggior parte dell’azoto scaricato e lo 
		trasformano in gas inoffensivo, il che corrisponde anche al processo 
		utilizzato dagli impianti di trattamento nell’eliminare l’azoto. 
		L’assorbimento ha luogo in particolare nei bacini, laddove lo 
		scorrimento dell’acqua rallenta e il periodo di permanenza dura 
		normalmente diversi anni. Tale fenomeno si svolge in modo tale che 
		l’azoto viene soppresso con la sostanza organica nei sedimenti di fondo 
		dei bacini lacustri o grazie al processo di 
		nitrificazione/denitrificazione dei microbi sotto forma di azoto gassoso 
		nell’atmosfera.
		
		85 La Commissione non contesta che l’assorbimento è un processo chimico 
		che si produce nell’acqua e diminuisce la concentrazione di azoto, ma fa 
		valere che tale processo non può essere utilizzato in sostituzione 
		dell’eliminazione dell’azoto mediante gli impianti di trattamento 
		prevista dalla direttiva 91/271, poiché ciò contrasterebbe con il 
		principio di precauzione. La Commissione considera, inoltre, che il 
		processo di assorbimento dell’azoto non consente un’eliminazione 
		durevole di quest’ultimo ed è soggetto alle variazioni stagionali.
		
		86 Si deve anzitutto rilevare che nessuna disposizione della direttiva 
		91/271 osta a che l’assorbimento naturale dell’azoto possa essere 
		considerato un metodo di eliminazione dell’azoto dalle acque reflue 
		urbane.
		
		87 In merito all’argomento sollevato dalla Commissione, secondo cui il 
		processo di assorbimento dell’azoto è troppo instabile per essere preso 
		in considerazione, si deve rilevare che la Repubblica di Finlandia ha 
		sottolineato, senza essere contraddetta da tale istituzione, che, nei 
		calcoli di bilancio per le sostanze delle aree acquatiche sui quali si 
		basano le analisi relative all’assorbimento, sono presi in 
		considerazione i processi di ritiro dall’acqua e di aggiunta nell’acqua 
		dell’azoto. Si terrebbe quindi conto della denitrificazione, 
		dell’assorbimento dell’azoto nei sedimenti, dell’assorbimento dell’azoto 
		da parte dell’atmosfera realizzato mediante le alghe blu e della 
		liberazione dell’azoto nell’acqua a partire dai sedimenti. La Repubblica 
		di Finlandia ha aggiunto che le annate eccezionali, sotto l’aspetto 
		idrologico, sono escluse dai calcoli per poter presentare risultati medi 
		su diversi anni.
		
		88 Infine, occorre rammentare che, come rilevato al punto 44 della 
		presente sentenza, deve sussistere un nesso di causalità adeguato tra 
		gli scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili. Pertanto, benché le 
		acque del Mar Baltico propriamente detto subiscano un’eutrofizzazione a 
		causa, in particolare, dell’azoto, fintantoché la Commissione non abbia 
		dimostrato che gli scarichi di azoto degli impianti di trattamento di 
		acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., 
		che si riversano nel Mar Baltico propriamente detto, contribuiscono 
		all’eutrofizzazione di tale mare, un trattamento terziario dell’azoto 
		non dev’essere imposto in ciascuno di tali impianti.
		
		89 Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle 
		sue conclusioni, la tabella 2 dell’allegato I della direttiva 91/271 non 
		impone, nell’ambito di un trattamento terziario, un trattamento completo 
		bensì, per quanto riguarda l’azoto, una riduzione che consente di 
		raggiungere un valore di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di 
		a.e. tra i 10 000 e i 100 000 o una percentuale minima di riduzione tra 
		il 70 e l’80%. Uno scarico indiretto di azoto nelle acque sensibili a 
		quest’ultimo comporta dunque l’obbligo di ridurre l’azoto unicamente se, 
		per un impianto di trattamento, più del 30% dell’azoto contenuto nelle 
		acque reflue urbane raggiunge tali aree sensibili.
		
		90 Occorre dunque verificare se la Commissione abbia dimostrato che gli 
		scarichi di ogni impianto di trattamento delle acque reflue urbane degli 
		agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano direttamente nel Mar 
		Baltico propriamente detto o nel suo bacino drenante, non sono conformi 
		a tali prescrizioni.
		
		91 In primo luogo, come rilevato dalla Repubblica di Finlandia, il 
		territorio di tale Stato membro è costituito da numerosi laghi e corsi 
		d’acqua. La Repubblica di Finlandia ha inoltre aggiunto, senza essere 
		contraddetta dalla Commissione, che le acque dolci formano spesso corsi 
		fluviali in seno ai quali brevi fiumi collegano diversi laghi che si 
		susseguono prima che le acque si riversino nelle acque costiere. Alla 
		luce di ciò si deve constatare che le caratteristiche naturali del 
		territorio finlandese sembrano tali da favorire l’assorbimento 
		dell’azoto.
		
		92 In secondo luogo, occorre rilevare che la Repubblica di Finlandia 
		sostiene che, nella maggior parte dei laghi e dei corsi d’acqua, l’azoto 
		non influisce sull’eutrofizzazione in quanto il nutriente che regola 
		l’eutrofizzazione è il fosforo. È giocoforza constatare che la 
		Commissione non è stata in grado di confutare tale argomento.
		
		93 In terzo luogo, la Repubblica di Finlandia ha affermato, senza essere 
		contraddetta dalla Commissione, che un impianto di trattamento classico 
		attrezzato per una depurazione meccanica, biologica e chimica, procede 
		sempre ad una determinata eliminazione dell’azoto, anche qualora esso 
		non sia specificatamente attrezzato a tal fine. La riduzione di azoto in 
		siffatto impianto di trattamento equivale in media al 30%.
		
		94 Alla luce delle considerazioni che precedono e in considerazione dei 
		dati tecnici e scientifici forniti dalle parti, per quanto riguarda gli 
		scarichi degli impianti di trattamento che si riversano, direttamente o 
		indirettamente, nel Mar Baltico propriamente detto, la Commissione non 
		ha dimostrato che gli effetti congiunti della riduzione dell’azoto 
		mediante, da un lato, gli impianti di trattamento, e, dall’altro, 
		l’assorbimento naturale, non consentono di raggiungere il tasso minimo 
		di eliminazione dell’azoto imposto dalla direttiva 91/271.
		
		95 Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha provato che la 
		Repubblica di Finlandia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti 
		in forza della direttiva 91/271 relativamente agli scarichi di tutti gli 
		impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli 
		agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si riversano direttamente o 
		indirettamente nel Mar Baltico propriamente detto.
		
		Sugli scarichi degli impianti di trattamento che si riversano 
		direttamente nel Golfo di Finlandia o nel suo bacino drenante
		
		96 Per quanto riguarda gli scarichi degli impianti di trattamento 
		situati all’interno della parte meridionale della Finlandia e che 
		trattano le acque reflue degli agglomerati situati nel bacino drenante 
		le cui acque vengono drenate verso le acque sensibili all’azoto del 
		Golfo di Finlandia, la Repubblica di Finlandia fa valere che non è 
		necessario sottoporli ad un trattamento terziario dell’azoto nei limiti 
		in cui il fenomeno di assorbimento naturale consente una sufficiente 
		eliminazione di tale nutriente.
		
		97 Si deve rilevare a tale proposito che le constatazioni effettuate ai 
		punti 84-94 della presente sentenza, riguardanti gli impianti di 
		trattamento i cui scarichi si riversano direttamente o indirettamente 
		nel Mar Baltico propriamente detto, sono applicabili mutatis mutandis 
		agli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano direttamente o 
		indirettamente nel Golfo di Finlandia.
		
		98 La Repubblica di Finlandia afferma che, a causa del fenomeno 
		dell’assorbimento, l’azoto presente nell’acqua trattata dagli impianti 
		di trattamento situati sulle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua non si 
		riversa in proporzioni considerevoli nelle acque del Golfo di Finlandia, 
		dove potrebbe causare pregiudizio. Tale Stato membro ha affermato, senza 
		che la Commissione lo contraddica o provi il contrario a tale proposito, 
		che l’azoto è assorbito nei laghi finlandesi in proporzioni comprese tra 
		il 19 e l’82%.
		
		99 Indiscutibilmente il piano d’azione per il Mar Baltico, menzionato al 
		punto 78 della presente sentenza, ha previsto che gli Stati parti alla 
		convenzione sul Mar Baltico sono tenuti ad eliminare 6 000 tonnellate di 
		azoto dal Golfo di Finlandia. Tuttavia, per la totalità del Mar Baltico, 
		la parte di diminuzione del carico di azoto attribuibile alla Repubblica 
		di Finlandia ammonta a sole 1 200 tonnellate annue. 
		
		100 La Repubblica di Finlandia sottolinea inoltre che, fra il carico 
		totale di azoto originato dall’uomo in Finlandia, la parte attribuibile 
		alle acque reflue urbane ammonta a circa il 15%. Si deve rilevare che 
		tale affermazione è corroborata dalle conclusioni di studi allegati al 
		fascicolo, secondo le quali l’agricoltura è ampiamente responsabile 
		dell’inquinamento nel Golfo di Finlandia.
		
		101 È quindi giocoforza constatare che la Commissione non ha fornito 
		alcuna prova del fatto che gli scarichi di azoto degli impianti di 
		trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 
		oltre 10 000 a.e. che vengono riversati direttamente nel Golfo di 
		Finlandia o nel suo bacino drenante contribuiscano in modo significativo 
		all’eutrofizzazione in tale golfo. Orbene, come ricordato al punto 46 
		della presente sentenza, ad essa spettava di fornire siffatte prove nel 
		caso di specie.
		
		102 Non è pertanto dimostrato che le autorità nazionali finlandesi 
		debbano imporre un trattamento terziario dell’azoto per gli impianti di 
		trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 
		oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano direttamente nel Golfo di 
		Finlandia o nel suo bacino drenante.
		
		103 Consegue quindi da quanto precede che il ricorso della Commissione 
		dev’essere respinto.
		
		Sulle spese
		
		104 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte 
		soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché 
		la Repubblica di Finlandia ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta 
		soccombente, dev’essere condannata alle spese. In applicazione del n. 4, 
		primo comma, dello stesso articolo, il Regno di Svezia, intervenuto 
		nella causa, sopporta le proprie spese.
		
		Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
		
		1) Il ricorso è respinto.
		
		2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
		
		3) Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.
		
		Firme
		
		
 
		
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