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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
per la Regione Siciliana - 9 Febbraio 2009, Sentenza n. 48
RIFIUTI - Tariffa per la gestione 
dei rifiuti urbani - Art. 238 d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria ex c. 
11 - Società d’ambito - Potere di determinare la tariffa prima dell’emanazione 
del regolamento ministeriale di cui al comma 6 - Insussistenza. La “Tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani” - ai sensi del combinato disposto dei commi 
3, 6 e 11 dell’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152- “è determinata, entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle 
Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio 
di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al 
comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente - cui il cit. comma 6 conferisce 
tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - 
“disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei 
quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”; 
conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del 
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline 
regolamentari vigenti”. È pertanto evidente che la disciplina transitoria, 
espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, 
in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, 
neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. 
comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei 
termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari. Sicché le società 
d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il 
potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono 
soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai 
diversi comuni interessati. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. 
Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata 
dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - 
Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
RIFIUTI - Tariffa di igiene ambientale - Regione Siciliana - O.M. n. 
2983/1999 - Fissazione commissariale della tariffa - Società d’ambito - 
Traslazione sugli utenti - Limiti. La fissazione commissariale della tariffa 
di igiene ambientale (O.M. n. 2983/1999) non può essere direttamente traslata, 
al di fuori del procedimento disciplinato dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, 
dalle società d’ambito ai cittadini. È, infatti, la stessa ordinanza di 
protezione civile a prevedere che “le amministrazioni competenti … provvederanno 
alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità”; le quali, dunque, non 
possono che essere quelle conseguenti all’applicazione delle ordinarie norme 
tariffarie, allorché il servizio sia gestito dalle società d’ambito. Se, in 
altri termini, il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per il 
servizio di gestione dei rifiuti” nei casi di cui all’art. 7, comma 3, O.M. 
cit., e altresì può adeguare, ai sensi del comma 5, “la tariffa delle discariche 
comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del 
servizio per i privati), l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni 
straordinarie testé ricordate non consente di affermare che la tariffa 
commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente 
fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione 
ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa 
essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse 
società d’ambito. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) 
c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei 
rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - 
Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
RIFIUTI - Società d’ambito - Adeguamento della tariffa - Delega di funzioni 
da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O. - Esclusione. Va escluso in 
radice che le società d’ambito - per poter direttamente stabilire la Tariffa dei 
rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore - possano 
invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., 
giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non 
possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge. 
Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. s.p.a. - 
Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti della 
Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. 
Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
RIFIUTI - Tariffa di igiene ambientale - Natura - Prestazione patrimoniale 
imposta. la Tariffa di igiene ambientale è riconducibile al genus delle 
prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo 
di sottrarsi. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti (avv. Faraci) c. E. 
s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti 
della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro ricorso - Riforma T.A.R. 
Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
APPALTI - Affidamento in house - Requisiti della partecipazione totalitaria e 
del controllo analogo - Interpretazione restrittiva. I due fondamentali 
requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ai fini 
dell’affidamento in house- ossia la partecipazione totalitaria del soggetto 
pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria; nonché il 
c.d. “controllo analogo” (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi 
interni) che il primo deve avere su quest’ultima - vanno interpretati 
restrittivamente e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle 
circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su 
colui che intende avvalersene. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - Assoutenti 
(avv. Faraci) c. E. s.p.a. - Ambito territoriale ottimale per la gestione 
integrata dei rifiuti della Provincia di Enna (avv. Armao) , riunito ad altro 
ricorso - Riforma T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 52/2008 - CONSIGLIO 
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 febbraio 2009, n. 48
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
N. 48/09 Reg.Dec.
N. 377
431 Reg.Ric.
ANNO 2008
 
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello nn. 377/2008 e 431/2008, proposti da:
- Ric. n. 377/2008 - ASSOUTENTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE UTENTI DEI SERVIZI 
PUBBLICI, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e 
difesa dall’avv. Salvatore Faraci e domicilio eletto in Palermo, via Dante 55, 
presso l’avv. Caterina Mannino;
- Ric. n. 431/2008 - IL TIGLIO Società cooperativa sociale S.p.A., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 
Salvatore Faraci e domicilio eletto in Palermo, via Dante 55, presso l’avv. 
Caterina Mannino;
c o n t r o
ENNA EUNO S.p.A. – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Armao e domicilio eletto 
presso il suo studio in Palermo, via Noto 12;
e nei confronti di
SICILIA AMBIENTE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall’avv. Mario Caldarera e domicilio eletto in Palermo, 
piazza Vittorio Emanuele Orlando 33, presso lo studio dell’avv. Girolamo 
Calandra;
nonché del
COMUNE DI TROINA, in persona del sindaco pro tempore, non co-stituito in 
giudizio;
e di (relativamente al ric. n. 377/08)
SERIT SICILIA S.p.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, 
DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Astone e domicilio eletto presso il 
suo studio in Palermo, via F. Scaduto 14;
SERIT SICILIA S.p.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, SEDE 
PROVINCIALE DI ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non 
costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania (sez. int. III), n. 52 
del 4 gennaio 2008.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. G. Armao per la Enna Euno 
s.p.a., dell’avv. M. Caldarera per la Sicilia Ambiente s.p.a. e dell’avv. F. 
Astone per la Serit Sicilia s.p.a.;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2008, il Consi-gliere Ermanno de 
Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. S. Faraci per gli appellanti, l’avv. G. Ar-mao per la 
Enna Euno s.p.a., l’avv. M. Caldarera per la Sicilia Am-biente s.p.a. e l’avv. 
F. Astone per la Serit Sicilia s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha 
respinto, previa riunione, i ricorsi degli odierni appellanti per l’annullamento 
(quanto al ricorso di Assoutenti): della deliberazione dell’Assemblea ordinaria 
dei soci di Enna Euno s.p.a. del 11 dicembre 2006, recante l’approvazione della 
Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007; della deliberazione 
dell’Assemblea ordinaria dei soci di Enna Euno s.p.a. del 2 ottobre 2006, 
recante la comunicazione dello stato di attuazione del piano di risanamento e 
conferimento dei servizi; della delibera del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del 
27 dicembre 2006, recante esecutività della citata delibera assembleare del 2 
ottobre 2006; della Convenzione stipulata dalla stessa Enna Euno s.p.a. con la 
Serit Sicilia s.p.a. per la riscossione della tariffa di igiene ambientale per 
l’anno 2006; nonché (quanto al ricorso della società Il Tiglio) della delibera 
del C.d.A. della Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, recante affidamento 
diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’A.T.O. di 
Enna Euno a Sicilia Ambiente s.p.a., con approvazione della convenzione, del 
progetto tecnico-economico e del disciplinare tecnico e conferma della delibera 
assembleare del 2 ottobre 2006; della convenzione stipulata il 19 gennaio 2007 
tra Enna Euno e Sicilia Ambiente per l’affidamento diretto del servizio del 
ciclo integrato dei rifiuti dal 1 gennaio 2007; della delibera del C.d.A. della 
Enna Euno s.p.a. del 27 dicembre 2006, della cit. convenzione del 19 gennaio 
2007 e di ogni altro atto che ha previsto o disposto la cessione a Sicilia 
Ambiente del contratto stipulato tra il Comune di Troina e la Cooperativa Il 
Tiglio il 28 novembre 2002, già ceduto il 10 agosto 2004 dal Comune di Troina 
alla società Enna Eu-no; di tutti gli ulteriori atti relativi all’affidamento 
diretto a Sicilia Ambiente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
nell’A.T.O. Enna Euno, e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché 
delle deliberazioni assembleari del 28 dicembre 2005 e del 2 ottobre 2006 con 
cui l’A.T.O. Enna Euno ha individuato in Sicilia Ambiente il soggetto cui 
affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’A.T.O. 
denominato “EN 1”.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. – Preliminarmente – disattesa l’eccezione di inammissibilità del relativo 
appello per asserita tardività del suo deposito, effettuato il 9 aprile 2008 e 
dunque nei 15 giorni dall’ultima notifica perfezionatasi il 28 marzo 2008 – il 
Collegio verifica la tempestività del ricorso di primo grado della società Il 
Tiglio e ne rileva d’ufficio l’irricevibilità.
In primo grado, invero, tale ricorso è stato ritenuto tempestivo sull’assunto 
che, sebbene la ricorrente avesse avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati 
quantomeno dal 11 aprile 2007 (avendo partecipato alla seduta del C.d.A. di Enna 
Euno dedicata all’esame delle tematiche connesse con il subentro di Sicilia 
Ambiente nella gestione del servizio integrato dei rifiuti), nondimeno il 
termine per l’impugna-zione non potesse considerarsi decorrente fino a quando 
l’interessato non avesse avuto conoscenza non solo dell’esistenza e della 
lesività degli atti successivamente impugnati, ma anche del relativo contenuto, 
onde poterne valutare l’eventuale illegittimità.
Viceversa, per costante orientamento di questo Consiglio, è condizione 
necessaria e sufficiente perché inizi a decorrere il termine per l’impugnazione 
giurisdizionale amministrativa che al soggetto interessato siano note 
l’esistenza e la lesività degli atti amministrativi che lo riguardano. 
Ricorrendo ambo, e sole, dette due condizioni, è onere del soggetto leso 
gravarsi con immediatezza avverso gli atti che reputi ingiustamente lesivi della 
propria sfera giuridica, deducendone quantomeno l’ingiustizia manifesta; la 
conoscenza sopravvenuta (che può anche derivare dall’istruttoria disposta dal 
giudice) dei relativi e ulteriori vizi di legittimità consente, invece, la 
successiva proposizione di motivi aggiunti, purché il primo gravame – ancorché 
c.d. “al buio” – sia stato però tempestivamente proposto.
Nella specie, è incontroverso che la conoscenza dell’esistenza e della lesività 
degli atti impugnati si sia verificata, in capo alla società Il Tiglio, al più 
tardi a far data dal 11 aprile 2007; e che il ricorso di primo grado è stato 
passato per le notifiche in data successiva al 11 giugno 2007 (per essere poi 
depositato presso il TAR, nel termine dimidiato ex art. 23-bis della legge n. 
1034/1071, il 2 luglio 2007): ne segue, in applicazione del richiamato 
orientamento giurisprudenziale, la declaratoria di irricevibilità del ricorso di 
primo grado di “Il Tiglio”.
2. – Passando, quindi, a trattare dell’appello di Assoutenti, il Consiglio ne 
rileva la fondatezza.
Si premette, sulle preliminari eccezioni delle controparti: 1) che l’appello è 
stato tempestivamente depositato il 1 aprile 2008, dato che la sua ultima 
notifica, a mezzo posta, alla Serit Sicilia s.p.a., passata il 15 marzo 2008, si 
è perfezionata con la consegna il 17/19 marzo 2008; 2) che le censure proposte 
sono sufficientemente specifiche, tanto da non incorrere nell’eccepita 
inammissibilità per asserita genericità; 3) che il contraddittorio risulta 
radicato, in primo grado, nei confronti di tutti i soggetti emananti gli atti 
impugnati e controinteressati al loro annullamento; 4) che non vanno considerati 
tali, né perciò litisconsorti necessari, tutti i singoli comuni appartenenti 
all’A.T.O. EN 1, il quale è invece passivamente legittimato a resistere da solo 
al ricorso; 5) che l’appellante ha interesse all’annullamento degli atti 
impugnati, e che tale interesse non è inciso dall’asserita omessa impugnazione 
di altri atti, invero privi di diretto rilievo nei confronti dell’appellante, 
sicché non va dichiarata neppure per tale profilo l’inammissibilità del ricorso.
3. – Quanto al merito del gravame in esame, il suo primo moti-vo reitera le 
censure avverso l’impugnata deliberazione dell’Assem-blea ordinaria della 
società d’ambito Enna Euno S.p.A. del 11 dicem-bre 2006, con cui è stata 
approvata la Tariffa di igiene ambientale per gli anni 2006/2007, per violazione 
dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il motivo è fondato.
La “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana” – ai sensi del combinato 
disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 – “è determi-nata, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità 
d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di 
gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al 
comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente – cui il cit. comma 6 conferisce 
tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – 
“disciplina, con appo-sito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei 
quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”; 
conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del 
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline 
regolamentari vigenti”.
È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, 
implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società 
d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via 
provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con 
l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge 
per l’emanazione di atti regolamentari.
Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il pre-detto 
regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal 
cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe 
già determinate dai diversi comuni interessati.
Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle 
tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni 
ricompresi nell’A.T.O. Enna 1.
4. – Più articolato è il discorso relativo alla vigenza (contestata 
dall’appellante) dei provvedimenti del Presidente della Regione siciliana quale 
Commissario governativo per l’emergenza rifiuti.
Contrariamente a quanto assume l’appellante, va detto che l’ordinanza di 
protezione civile 31 maggio 1999, n. 2983, che ha di-sposto la nomina e 
disciplinato i poteri del Commissario per l’emer-genza rifiuti, sebbene 
annullata – verosimilmente con effetto erga omnes – da T.A.R. Lazio 14 febbraio 
2001, n. 1148, è stata tuttavia reiterata dall’art. 1-ter del D.L. 7 febbraio 
2003, n. 15 (“Sono con-fermate la nomina del Presidente della Regione siciliana 
a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'O.M. 31 maggio 1999, 
n. 2983 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione 
civile, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 
6, nonché di cui alle successive O.M. 31 marzo 2000, n. 3048, O.M. 21 luglio 
2000, n. 3072, O.M. 25 maggio 2001, n. 3136, e O.M. 22 marzo 2002, n 3190; sono 
comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze 
stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario 
delegato - Presidente della Regione siciliana”). Ne deriva – per il primato 
della legge finché non dichiarata contrastante con la Costituzione – l’astratta 
sussistenza dei poteri del Commissario.
Va però verificato in dettaglio quale sia l’ambito di tali poteri.
Orbene, la cit. O.M. n. 2983/1999 prevede, al suo art. 7, comma 1, che “gli 
impianti, una volta realizzati [dal Commissario delegato], vengono trasferiti 
alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le 
proprie disponibilità”; che (comma 3) “per il servizio di gestione dei rifiuti, 
effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, 
questi fissa una apposita tariffa”, parametrata secondo i criteri di cui al 
successivo comma 4; e che, in base al comma 5, “il commissario delegato - 
presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa 
delle discariche comunque in esercizio”.
Secondo un’esegesi costituzionalmente orientata di tali norme, stima il Collegio 
di dover escludere che la fissazione commissariale della tariffa di igiene 
ambientale possa essere direttamente traslata, al di fuori del procedimento 
disciplinato dal cit. art. 238, dalle società d’ambito ai cittadini. È, infatti, 
la stessa ordinanza di protezione civile a prevedere che “le amministrazioni 
competenti … provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie 
disponibilità”; le quali, dunque, non possono che essere quelle conseguenti 
all’applicazione delle ordinarie norme tariffarie, allorché il servizio sia 
gestito dalle società d’ambito.
Se, in altri termini, il Commissario può fissare extra ordinem le tariffe “per 
il servizio di gestione dei rifiuti” nei casi di cui all’art. 7, comma 3, O.M. 
cit., e altresì può adeguare, ai sensi del comma 5, “la tariffa delle discariche 
comunque in esercizio” (che, però, incide solo mediatamente sul costo del 
servizio per i privati), l’esegesi rigorosa e restrittiva delle disposizioni 
straordinarie testé ricordate non consente di affermare che la tariffa 
commissariale per il servizio di gestione dei rifiuti possa essere autonomamente 
fatta propria dalle società d’ambito cui sia stata affidata la gestione 
ordinaria del servizio, né che la tariffa per il conferimento in discarica possa 
essere del pari traslata sugli utenti per autonoma iniziativa delle stesse 
società d’ambito.
Piuttosto, deve ritenersi che finché non si verifichino tutte le condizioni 
normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo 
alle società d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla 
scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; 
sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede propria, 
diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si 
dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo 
meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare 
nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di 
gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle 
amministrazioni competenti in via ordinaria.
Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune 
resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.
In questo senso depongono:
1) la disciplina primaria espressa dal cit. art. 238;
2) l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva, 
delle ordinanze di protezione civile (vieppiù nella specie, dopo l’annullamento 
giurisdizionale e la reviviscenza disposta ex lege) e delle conseguenti attività 
poste in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni 
ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, ex 
uno latere, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei cittadini;
3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 
2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia 
la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea 
dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua 
impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 
19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere 
sull’impugnativa).
Va, infine, escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente 
stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse 
comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte 
dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione 
legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle 
competenze loro attribuite dalla legge.
Essendosi escluso in radice il potere della società d’ambito di derminare – al 
di fuori del contesto, ancora in itinere, tracciato dal cit. art. 238 – la 
tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, resta assorbita 
l’ulteriore censura volta a contestarne l’applicazione retroattiva all’anno 
2006, in base al principio di irretroattività dell’imposizione tributaria.
Merita comunque evidenziarsi – trattandosi di un corollario, utile quantomeno ad 
colorandum, rispetto al percorso argomentativo che si è sin qui tracciato – che 
il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice (pag. 36 sentenza 
appellata), reputa di dover ricondurre la Tariffa in discorso al genus delle 
prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo 
di sottrarsi: si tratta dunque, almeno lato sensu, di un (con-)tributo.
5. – L’ulteriore motivo di appello che va esaminato, perché non assorbito 
dall’accoglimento di quelli già trattati, è quello che reitera le censure di 
illegittimità dell’affidamento diretto, ossia senza gara, del servizio in 
discorso dalla società d’ambito Enna Euno s.p.a. alla Sicilia Ambiente s.p.a., 
sul contestato assunto del suo essere “in house” rispetto alla prima.
Anche questo motivo di appello è fondato e va dunque accolto.
In ordine alla nozione – invero giurisprudenzialmente sempre meno controversa, 
ma sempre più restrittiva – di società che possa considerarsi “in house” (ossia 
interna) rispetto ad un’amministrazione aggiudicatrice, giova richiamare 
l’analitica esposizione contenuta nella decisione di questo Consiglio 4 
settembre 2007, n. 719 – peraltro ampiamente riportata nel corpo motivazionale 
della sentenza gravata – ai cui principi può farsi recettizio richiamo e che 
vanno qui applicati.
In proposito, il Collegio non condivide la conclusione cui il giudice di primo 
grado è pervenuto – in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto che 
rendano legittimo il ricorso all’affidamento diretto del servizio in questione: 
ossia alla ricorrenza, nel caso di specie, della c.d. “eccezione Teckal” – a 
proposito della Sicilia Ambiente s.p.a. e del suo rapporto con la società 
d’ambito Enna Euno.
È la stessa sentenza gravata a ricordare che i due fondamentali requisiti in 
proposito elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale – ossia la 
partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della 
società “in house” affidataria; nonché il c.d. “controllo analogo” (a quello, 
totale, che si avrebbe sui propri organi interni) che il primo deve avere su 
quest’ultima – vanno “interpretat[i] restrittivamente e l’onere di dimostrare 
l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga 
a quelle regole grava su colui che intende avvalersene”.
Orbene, sembra chiaro al Collegio come, nel caso in esame, non ricorra, 
quantomeno, il primo presupposto (cioè quello della par-tecipazione pubblica 
totalitaria al capitale sociale della società che si assume essere “in house”); 
condizione comunque necessaria, e da sola neppure sufficiente, per la 
legittimità dell’affidamento diretto.
Invero il capitale sociale di Sicilia Ambiente s.p.a. è detenuto per il 51%, 
dalla stessa Enna Euno s.p.a., ma per la restante frazione è solo in parte di 
proprietà dei vari enti locali ricompresi nel relativo A.T.O. (anch’essi da 
considerare legittimamente amministrazioni ag-giudicatrici).
Può prescindersi dalla questione, trattata dalle parti, del rilievo da 
attribuirsi alla data (2 ottobre 2006) in cui la società Enna Euno ha deliberato 
di affidare il servizio, senza gara, alla Sicilia Ambiente (data in cui nel 
capitale sociale di quest’ultima era ancora presente, tra gli altri, un soggetto 
privato: la CO.SI.AM. società consortile a r.l.; nonché data alla quale non 
erano state ancora deliberate le modifiche statutarie che, dal 11 dicembre 2006, 
attribuirono agli enti azionisti il c.d. controllo analogo); ovvero alla 
successiva data (19 gennaio 2007) di stipula della convenzione di affidamento 
diretto a Sicilia Ambiente; o, infine, a quella (27 dicembre 2007) in cui è 
stata rinnovata la deliberazione di Enna Euno di procedere al tale affidamento 
diretto.
È infatti rilievo dirimente quello che, sotto tutte tali date (ma anche dopo), 
nel capitale sociale di Sicilia Ambiente è presente – oltre a soggetti pubblici, 
anche non territoriali, estranei all’A.T.O. “Enna 1” ove andrà svolto il 
servizio affidato (ciò che potrebbe astrattamente incidere in senso restrittivo 
sull’effettività del “controllo analogo” esercitabile da Enna Euno sulla sua 
società asseritamente “in house”) – almeno un ente privato: l’Unione Regionale 
delle Provincie Siciliane.
Che detta Unione sia un soggetto di diritto privato risulta in modo certo dal 
suo Statuto: che, al relativo art. 1, dà atto essere stata “costituita con atto 
pubblico di data 25/10/1963, a ministero del Notaio dott. Cesare Di Giovanni”, 
che “è regolata dalle disposizioni del presente Statuto”; persegue gli scopi 
indicati nel relativo art. 4; è finanziata, ex art. 9, con un contributo degli 
Enti pubblici associati stabilito annualmente dal Comitato esecutivo; si 
autodefinisce, all’art. 4 comma 8, una “Associazione” e stabilisce la 
devoluzione del proprio patrimonio, “in caso di suo scioglimento per qualunque 
causa, in un’ottica puramente non profit, ad altra associazione con finalità 
analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge”.
È pacifico, nell’attuale stato di evoluzione giurisprudenziale, che il requisito 
della totalità della proprietà pubblica del capitale della società “in house” 
debba sussistere in termini assoluti.
Per escludere radicalmente ogni possibilità di legittimo affida-mento “in house” 
è infatti sufficiente che vi sia, sebbene in minima percentuale, una 
partecipazione privata al capitale sociale.
Nella specie, lo 0,5% del capitale sociale di Sicilia Ambiente è in atto 
detenuto dall’Unione Regionale delle Provincie Siciliane.
Ciò comporta l’accoglimento del motivo di appello in esame, con assorbimento di 
quelli ulteriori, perché ad esso subordinati.
6. – In conclusione, riuniti gli appelli, va dichiarata d’ufficio l’irricevibilità 
del ricorso di primo grado dell’appellante Il Tiglio s.c.s.p.a., mentre va 
integralmente accolto il gravame di Assoutenti.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la 
compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede 
giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe, dichiara irricevibile il 
ricorso proposto in primo grado dalla società “Il Tiglio”, accoglie l’appello di 
“Assoutenti” e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli 
atti da quest’ultima impugnati.
Spese del doppio grado compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 
in sede giurisdizionale, riunito a Palermo nelle ca-mere di consiglio del 5 
novembre e del 11 dicembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo 
Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, estensore, 
Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 9 febbraio 2009
 
 
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