AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 
IV - 4 novembre 2009, Sentenza n. 6866
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Legittimazione ad agire - Localizzazione di 
un campo nomadi - Residenti nella zona interessata - Interesse diretto e 
immediato - Sussistenza. I residenti nella zona interessata dalla 
localizzazione del campo nomadi ovvero in aree limitrofe hanno un interesse 
diretto ed immediato a dolersi della delibera di approvazione del progetto per 
la realizzazione del nuovo villaggio nomadi che è, indubbiamente, idonea ad 
incidere sulle condizioni di vita e di relazione nella zona dove hanno la 
propria residenza. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - C.A. e altri (avv.ti Chinaglia, 
Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Giulio Gidoni, 
Iannotta, Morino, Ongaro, ,Paoletti e Venezian) - (Conferma TAR Veneto, n. 
207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 novembre 2009, n. 6866
VIA - Progetto per la realizzazione di un campo nomadi - Sottoposizione a 
V.I.A - esclusione. Il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo 
nomadi , di dimensione limitata e concernente un’area urbana, non richiede la 
valutazione di impatto ambientale. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - C.A. e altri 
(avv.ti Chinaglia, Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, 
Giulio Gidoni, ,Iannotta, Morino, Ongaro, Paoletti e Venezian) - (Conferma TAR 
Veneto, n. 207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 novembre 2009, n. 6866
URBANISTICA ED EDILIZIA - Campo nomadi - Estensione - Computo delle strade di 
accesso e delle strade interne - Esclusione. In ordine all’estensione di un 
campo nomadi, non vi è ragione di computare nella sua ampiezza anche le strade 
di accesso e quelle previste al suo interno per il collegamento delle 
abitazioni: si tratta, infatti, di opere di urbanizzazione che, ove siano 
rispettati i limiti volumetrici per la edificazione delle unità abitative, 
possono essere assunte a carico del Comune senza che debbano incidere sulle 
dimensioni riconosciute al campo in questione. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - 
C.A. e altri (avv.ti Chinaglia, Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia 
(avv.ti Ballarin, Giulio Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro, Paoletti e Venezian) 
- (Conferma TAR Veneto, n. 207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 
novembre 2009, n. 6866
 
 
www.AmbienteDiritto.it
N. 06866/2009 REG.DEC.
N. 02681/2009 REG.RIC.
N. 10109/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2681 del 2009, proposto da:
Calise Anna, Bertelli Rosetta, Petteno' Claudio, Boccanegra Luana, Bertocco 
Sandra, Tosi Silvana, Vecchiato Elio, Grapputo Mario, Memo Sergio, Cisco Valter, 
Manente Eleonora, Midulla Salvina, Maschietto Cristina; tutti rappresentati e 
difesi dagli avv. ti Adelchi Chinaglia, Alfredo Palopoli, e Giuseppe Chinaglia, 
con domicilio eletto presso Alfredo Palopoli in Roma, viale Angelico n.103;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. ti Maurizio Ballarin e 
Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Nicolò Paoletti, 
Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Niccolo' Paoletti in Roma, via B. 
Tortolini N. 34; Regione Veneto;
nei confronti di
Impresa Costruzioni Guarda G. s . r. l. , Veneto Strade Spa, Consorzio di 
Bonifica Dese Sile;
Sul ricorso numero di registro generale 10109 del 2007, proposto da:
Ghirardelli Roberto,; Calise Anna, Bertelli Rosetta, Petteno' Claudio, 
Boccanegra Luana, Bertocco Sandra, Tosi Silvana, Vecchiato Elio, Grapputo Mario, 
Ferretto Giulio, Pizzato Franca, Riccato Gianfranco, Scheuber Frank, Mele Anna, 
Ruggiero Mario, Memo Sergio, Cisco Valter, Manente Eleonora, Midulla Salvina, 
Maschietto Cristina; rappresentati e difesi dagli avv. ti Annamaria Tassetto, 
Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Mario Ettore 
Verino in Roma, via Lima, 15;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio 
Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Niccolo' Paoletti, 
Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Niccolo' Paoletti in Roma, via B. 
Tortolini N. 34;
nei confronti di
Regione Veneto;
e con l'intervento di
ad opponendum:
European Roma Rights Centre Foundation, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò 
Paoletti, Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino 
in Roma, Lungotevere delle Navi 30;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10109 del 2007:
della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione I n. 02510/2007, resa tra le 
parti, concernente REALIZZAZIONE NUOVO VILLAGGIO PER I NOMADI SINTI - OPERE 
URBANIZAZIONE. – RISARCIMENTO DEL DANNO.
quanto al ricorso n. 2681 del 2009:
della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione I n. 00207/2009, resa tra le 
parti, concernente PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE CAMPO PER NOMADI SINTI.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Venezia;
Visto l’atto di intervento della European Rma Rights Centre Foundation;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il dott. Goffredo 
Zaccardi e uditi per le parti gli avvocati Verino, Gidoni , Chinaglia e Palopoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) I due appelli indicati in epigrafe ,che sono qui riuniti per evidenti ragioni 
di connessione sia soggettiva che oggettiva , sono diretti contro le sentenze n. 
2510 / 2007 ( appello contraddistinto dal n. 10109 / 2007 ) e n. 207 / 2009 ( 
appello contraddistinto dal n. 2681 / 2000 ) emesse dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Veneto , sezione prima , con le quali : a) è stato dichiarato 
improcedibile il ricorso n. 521 / 2007 , ed i motivi aggiunti proposti in corso 
di giudizio , per l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 569 
del 21 dicembre 2006 di approvazione del progetto definitivo relativo alla 
realizzazione del nuovo villaggio per i nomadi Sinti in via de’ Vallenari nonché 
della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16 febbraio 2007 di 
approvazione del progetto preliminare , secondo stralcio, e degli atti connessi 
e consequenziali ( sentenza n. 2510 / 2007); b) è stato respinto il ricorso n. 
1298 / 2008 diretto all’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 357 del 4 giugno 2008 di approvazione del progetto definitivo secondo 
stralcio e degli atti presupposti e consequenziali ed è stato dichiarato 
inammissibile altro ricorso ( n. 1233 / 2008 ) proposto per la esecuzione del 
giudicato di cui alla predetta sentenza n. 2510 / 2007 ( sentenza n. 207/ 2009) 
.
1-1) La prima decisione ( 2510 / 2007 ) , dopo aver escluso che fosse necessaria 
la notificazione della impugnazione ad almeno un nomade controinteressato 
all’annullamento degli atti impugnati che sarebbero caratterizzati 
dall’esercizio di poteri di ordine pubblico rispetto ai quali le posizioni dei 
cittadini sarebbero indifferenziate , ha ritenuto che il Comune di Venezia 
,avendo apportato alcune modifiche al progetto originario rendendolo conforme 
alle norme della legge regionale n. 54 del 1989 , avesse privato di interesse i 
ricorenti alla statuizione su una iniziativa non più attuale anche se non 
formalizzata in un provvedimento della Giunta Comunale , facendo discendere da 
ciò l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La seconda decisione ha 
, invece, dichiarato improcedibile un autonomo ricorso proposto per l’esecuzione 
della sentenza n. 2510 / 2007 che , con evidenza , essendosi limitata ad una 
statuizione nel rito non poteva avere contenuti sostanziali suscettibili di 
giustificare un giudizio di ottemperanza ed ha , inoltre, respinto nel merito 
tutte le censure proposte in primo grado che sono state , nella sostanza, qui 
riproposte con gli appelli oggetto del presente giudizio.
2) Va premesso preliminarmente che gli attuali appellanti , tutti residenti 
nella zona interessata dalla localizzazione del campo nomadi in questione ovvero 
in aree limitrofe , hanno a giudizio del Collegio un interesse diretto ed 
immediato a dolersi della scelta effettuata dal Comune di Venezia che è 
,indubbiamente , idonea ad incidere sulle condizioni di vita e di relazione 
nella zona dove hanno la propria residenza. Non vale sostenere che alcuni degli 
appellanti abitano ad una distanza di diverse centinaia di metri dal luogo ove è 
previsto l’insediamento dei nomadi Sinti; è , infatti, evidente che la 
“vicinitas “ come elemento di valutazione per individuare l’interesse concreto a 
ricorrere , deve essere valutata in relazione alle singole situazioni di fatto e 
nel caso di specie una distanza quale quella qui indicata non basta per evitare 
agli attuali appellanti i disagi che essi si rappresentano in base alla 
localizzazione del campo nomadi. Nello stesso ordine di idee la circostanza che 
il campo progettato abbia un connotato di stabilità del tutto nuovo che lo 
differenzia radicalmente dal campo di sosta esistente nella stessa zona ( ad una 
distanza minima di poco più di 250 metri) implica che non si può opporre agli 
attuali appellanti ,per privarli del diritto ad agire in giudizio , la 
preesistenza di una analoga situazione di disagio e di pregiudizio alle 
condizioni di vivibilità della zona in cui risiedono. Sul punto , quindi, sono 
fondate le censure proposte dalla difesa degli appellanti.
3 ) Appare utile al Collegio, prima di esaminare le singole censure avanzate 
dagli appellanti, svolgere alcune considerazioni preliminari rinviando, per una 
conoscenza completa dei fatti di causa ,agli scritti difensivi delle parti che 
li hanno esposti in modo esaustivo.
3-1)Un primo aspetto che va chiarito subito è che l’area ove il Comune di 
Venezia ha inteso collocare il villaggio riservato ai nomadi Sinti è 
specificamente destinata alla realizzazione di un campo nomadi in forza della 
variante al Piano Regolatore Generale approvata con deliberazione consiliare n. 
16 del 1999 ed approvata dalla Regione Veneto con DGRV n. 3905 del 4 dicembre 
2005 , cosiddetta variante per la “Terraferma” ( vedi il documento n. 2 versato 
in atti dal Comune di Venezia in data 7 aprile 2007 che riporta l’estratto della 
zona ZTO F9). E’ necessario , altresì , precisare che l’espressione utilizzata 
dalla predetta variante “ campo nomadi “ non implica, come mostrano di ritenere 
gli appellanti , che la previsione urbanistica si riferisca solo alla 
realizzazione di un campo di sosta , dotato delle sole attrezzature essenziali ( 
bagni in comune , acqua , luce e servizi per la sosta ) per ricevere i nomadi e 
non anche ad un campo diversamente strutturato con piccole unità immobiliari 
stabili con le necessarie opere di urbanizzazione ed i servizi indispensabili e, 
quindi, in grado di favorire la tendenza alla stanzialità dei nomadi Sinti , 
quale quello oggetto del presente giudizio. Del resto, questo orientamento del 
Comune di Venezia, (al di là delle opinioni che qui non rilevano e che si 
possono coltivare in ordine alla opportunità di ospitare i nomadi in 
insediamenti di natura mista nei quali sono presenti elementi di stabilità e non 
solo le tradizionali opere dirette a favorire solo la sosta breve), è comunque 
doveroso se si considera la specifica decisione del Comitato Europeo per i 
diritti sociali ( n. 27 / 2004 ) che ha affermato nei confronti dell’Italia 
l’obbligo di favorire l’accesso dei nomadi alle abitazioni pubbliche ( documento 
n. 5 della produzione in atti del 5 giugno 2009 dell’ERRCP).
3-2) Altro elemento di fatto rilevante nel presente giudizio attiene alola 
dimensione del villagio: come risulta dalla relazione n. 290647 redatta in data 
8 agosto 2007 del responsabile del procedimento avviato per la realizzazione 
dell’opera , la esclusione dal progetto del campo nomadi degli spazi previsti 
per i parcheggi per ogni modulo abitativo ( sono previsti 38 moduli ciascuno 
,nella previsione originaria , dotato di mq 91,35 destinati a parcheggio ) ha 
ridotto le dimensioni dell’intervento a 3.494 mq , quindi al di sotto dei 4.000 
mq previsti dalla legge regionale n. 54 / 1989 ( articolo 3 )quale dimensione 
massima per i campi nomadi della tipologia qui considerata ( vedi sul punto la 
planimetria allegata a detta relazione ). La Giunta Comunale ha poi disposto, 
con atto di indirizzo 11 luglio 2008n. 19, che il progetto esecutivo venisse 
redatto tenendo conto di queste modifiche rispetto al progetto originario. 
Queste due circostanze di fatto, non contraddette negli scritti difensivi degli 
appellanti con elementi di prova significativi o convincenti ( nel primo motivo 
di appello del ricorso n. 10109 / 2007 si fa , infatti riferimento al progetto 
originario che non rispettava il limite in questione) , consentono di ritenere, 
da un lato che la collocazione del campo nomadi nell’area prescelta dal Comune 
di Venezia è pienamente legittima e non può essere posta in discussione in 
questa sede e, dall’altro, che la tipologia dell’intervento rientra tra quelli 
previsti nel ricordato articolo 3 della legge regionale n. 54 / 1989.
4) E’ muovendo da tali presupposti che devono essere esaminati ora i due appelli 
indicati in epigrafe con precedenza per quello proposto nel ricorso n. 10109 / 
2007.
4-1) I primi due motivi dell’appello in esame sono infondati in base alle 
considerazioni sin qui svolte : il limite di ampiezza di cui alla legge n. 
54/1989 è , infatti , rispettato e non ha rilievo che l’insediamento previsto 
presenti caratteristiche diverse da un campo di sosta ordinario.
Sempre per tali considerazioni non ha pregio sostenere che il Comune di Venezia 
avrebbe dovuto far ricorso al potere di cui all’articolo 4 della legge regionale 
sopra citata che prevede la possibilità per il Comune di assecondare la tendenza 
alla stanzialità dei nomadi con altre forme di intervento , segnatamente 
adottando misure per favorire il loro accesso alla casa con gli strumenti 
apprestati dall’ordinamento vigente: basta,, infatti, osservare che siamo 
semprenell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della legge in parola, con la 
conseguenza che il relativo profilo di censura ,svolto con il secondo 
motivo,deve ritenersi, perciò , infondato.
4-2) Il terzo motivo , che tende a porre in rilievo l’eccesso di potere in cui 
sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale appellata che avrebbe violato 
l’obbligo di non emarginare i nomadi con le soluzioni urbanistiche prescelte , è 
a giudizio del Collegio privo di pregio.
Il campo nomadi risulta collocato in un’area suscettibile di sviluppo edilizio 
in cui sono programmati interventi di tipo ricettivo ed alberghiero: area che è 
, sia pure parzialmente , già edificata ( vedi documenti n. 3 e 4 della 
produzione in atti del Comune di Venezia in data 20 ottobre 2008).
E’ poi significativo che la stessa difesa degli appellanti affermi ( pagina 38 
dell’appello ) che le aree limitrofe a quella del campo nomadi sono “ 
prevalentemente” edificabili.
Del resto sembra del tutto normale che uno spostamento del campo nomadi 
determini nelle aree interessate un diverso impegno urbanistico e di servizi .
4-3) Il quarto , sesto , settimo e ottavo motivo con cui si censurano , 
rispettivamente , la circostanza che alcune modifiche agli allegati della 
relazione tecnica sono state disposte dalla Giunta Comunale; l’inadeguatezza 
degli studi di fattibilità secondo cui le opere non avrebbero impatti ambientali 
significativi e sarebbero state progettate con difetto di istruttoria 
relativamenre alla presenza di linee elettriche ad alta tensione: la non 
corretta definizione, in generale, della progettazione esecutiva; ed , infine, 
che, stante il mancato intervento dei finanziamenti regionali , il Comune non 
avrebbe potuto fronteggiare i costi finanziari con risorse proprie, sono ,oltre 
che inammissibili ( si tratta , infatti, di censure che comunque non 
porterebbero ad una diversa collocazione del campo nomadi ovvero la sua 
eliminazione dai programmi comunali) , anche infondate sia perché il progetto 
esecutivo , di dimensione limitata e concernente un’area urbana , non richiedeva 
un valutazione di impatto ambientale, sia perchè la questione della presenza 
dell’elettrodotto è stata tenuta ben presente con il rispetto delle distanze 
dagli edifici: D’altro canto, il finanziamento di opere di interesse sociale può 
ben essere previsto a carico delle finanze comunali mentre la progettazione 
definitiva può portare , come è avvenuto nel caso di specie, a modifiche anche 
significative del progetto preliminare.
4-4) Il quinto motivo con cui si lamenta il mancato coinvolgimento nel 
procedimento in parola degli attuali appellanti non ha pregio atteso che la 
destinazione urbanistica non era in discussione, mentre per gli aspetti più 
squisitamente esecutivi delle opere progettate non sussistevano gli estremi per 
sollecitare la partecipazione degli appellanti.
Né ha rilievo alcuno che il Comune abbia ritenuto discrezionalmente , in alcune 
fasi, di coinvolgere la popolazione nomade interessata dall’intervento.
4-5) Sono , altresì, infondate anche le censure dirette ad evidenziare la 
illegittimità della deliberazione n. 90 del 16 febbraio 2007 di approvazione del 
secondo stralcio delle opere : è del tutto legittimo ,oltre che irrilevante per 
la posizione degli appellanti, che il finanziamento delle opere previste sia 
stato adeguato in relazione alle esigenze di modifica di cui si è detto; 
l’intervento di cui trattasi è stato previsto nel programma di triennale di 
opere pubbliche per il triennio 2006/ 2008 approvato con deliberazione n. 517 
del 20 ottobre 2005 ed esso, di certo , non doveva essere modificato perché 
venivano apportate alcune modifiche di dettaglio ad un singolo progetto tali da 
non snaturare la natura dell’opera né da porre in discussione le ragioni del suo 
inserimento nel programma triennale.
5) L’appello incidentale del Comune di Venezia ( proposto avverso la sentenza n. 
2510 / 2007 ) , a prescindere dalla sua tempestività contestata dalla difesa 
degli appellanti , per la sua natura di appello incidentale proprio perché 
incide solo su aspetti e statuizioni della sentenza prese in considerazione 
nell’appello principale non viene esaminato in ragione della reiezione 
dell’appello principale.
6) Deve essere , inoltre, dichiarato inammissibile l’intervento “ ad opponendum 
“ della ERRCF , associazione che non ha provato adeguatamente di avere una 
organizzazione e struttura idonee per perseguire le proprie finalità e che , in 
particolare, non presenta il necessario collegamento territoriale con l’area ove 
si esplica l’attività dell’Ente pubblico i cui atti intende contestare in 
posizione sussidiaria rispetto agli appellanti principali.
7) Alla stregua delle considerazioni cge precedono, il Collegio pronunciando 
sull’appello n. 10109 del 2007 lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in 
motivazione e rigetta il ricorso di primo grado.
8) Le considerazioni sin qui svolte valgono , con le precisazioni dis seguito 
svolte ,anche per rigettare in parte il ricorso in appello n. 2681 / 2009 che è 
, inoltre, evidentemente improcedibile nella parte in cui è diretto alla 
esecuzione della sentenza n. 2510 / 2007
8-1) Ed invero non possono essere assecondate le considerazioni svolte in ordine 
alla estensione del campo nomadi progettato dal Comune di Venezia perché , 
oggettivamente , non vi è ragione di computare nell’ampiezza del campo stesso 
anche le strade di accesso e quelle previste al suo interno per il collegamento 
delle abitazioni: si tratta , infatti, di opere di urbanizzazione che , ove 
siano rispettati i limiti volumetrici per la edificazione delle unità abitative 
( questione che non è qui controversa), possono essere assunte a carico del 
Comune senza che debbano incidere sulle dimensioni riconosciute al campo nomadi 
di via dè Vallenari.
8-2) Parimenti inconsistenti sono le ulteriori osservazioni circa la 
incompatibilità di un complesso di tipo residenziale con la previsione 
urbanistica diretta a consentire la realizzazione di un campo nomadi: si è già 
detto che la dizione , per la sua genericità , non appare diretta a comprendere 
solo un campo di sosta ma è , invece, suscettibile di una diversa 
interpretazione in linea con la volontà dell’autorita comunale di assecondare la 
tendenza dei nomadi Sinti ad una maggiore stanzialità.
Non era, quindi, necessario ricorrere all’utilizzo degli altri strumenti di 
intervento previsti dalla legge regionale n. 54 / 1989.
8-3) Infine si deve ribadire che la deliberazione n. 357 del 4 giugno 2008 non è 
elusiva della decisione n. 2510 / 2007: nel pronunciare la improcedibilità dei 
ricorsi esaminati, questa, in effetti, ha introdotto un elemento del tutto 
anomalo, relativo alla proroga della efficacia dell’ordinanza cautelare emessa 
nello stesso giudizio fino all’esame del progetto modificato da parte della 
Giunta Comunale: Ma è evidente che tale elemento elemento non era in gradodi 
vincolare l’attività degli organi comunali posto che una sentenza di rito che 
pronuncia la improcedibilità non può assumere nel giudizio amministrativo anche 
contenuti dispositivi costituenti forza di giudicato.
9)Sussistono ragioni giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di 
entrambi i giudizi d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione quarta , definitivamente 
pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe , previa loro riunione, 
accoglie l’appello n. 10109 / 2007 e, per l’effetto, pronunciando sul ricorso di 
primo grado, lo rigetta; dichiara in parte improcedibile ed in parte rigetta 
l’appello n. 2681 / 2009. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con 
l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere, Estensore
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
L'ESTENSORE                                                                         
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
 
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza - Approfondisci con altre 
massime:
GIURISPRUDENZA - 
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE - 
Ricerca in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista 
giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © 
- AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - 
ISSN 1974-9562