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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16 Gennaio 2008 (Ud. 
29/11/2007), Sentenza n. 2246
ACQUA - INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - Rifiuti liquidi derivanti da attività 
ospedaliera - Disciplina applicabile - Individuazione - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (cd. Testo unico ambientale). La disciplina applicabile allo smaltimento 
dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad 
essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II°, parte terza, del 
D.Lgs. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi 
di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore 
innovativo l’art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i “rifiuti 
liquidi costituiti da acque reflue” prevede l’applicazione della disciplina sui 
rifiuti, ciò in quanto l’art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai 
rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando 
l’art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all’abrogato D.Lgs. n. 152 
del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di reflui provenienti dal 
lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, 
contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le 
analisi, reflui convogliati direttamente nell’impianto di depurazione 
dell’ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete 
fognaria comunale). Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246
INQUINAMENTO IDRICO - Definizione di scarichi - Acque reflue costituenti 
rifiuti liquidi - Art. 110, c. 3°, lett. a), b) e c) D. Lgs. n. 152/06. La 
definizione di scarichi contenuta all'art. 2, lett. bb) del D. Lgs. 11 maggio 
1999 n. 152, non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs. 
3 aprile 2006 n. 152, che all'art. 74, lett. ff) definisce "scarico" "qualsiasi 
immissione di acque reflue in acque superficiali ... e in rete fognaria, 
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo 
trattamento di depurazione". Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. 
Lgs. n. 152/99) come ora (art. 110, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 
152/06), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue 
costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel 
fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite 
canalizzazione. Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti. 
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246
ACQUE - Scarichi delle acque reflue nei corpi recettori e rifiuti liquidi - 
Differenza. In materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa 
o intenda o sia obbligato a disfarsi, il parametro di riferimento per 
individuare l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli 
scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina 
generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di 
convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro 
natura inquinante (Cass. 21/06/2007 n. 24481). Presidente E. Papa, Relatore A. 
Ianniello - Ric. Canaletti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 
29/11/2007), Sentenza n. 2246
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UDIENZA del 
SENTENZA N.
REG. GENERALE N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Omissis
ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte osserva:
con ordinanza del 10 luglio 2007, il Tribunale di riesame di Trieste ha 
rigettato l'istanza proposta dal difensore di Massimo Canaletti, indagato (in 
qualità di capotecnico nel dipartimento medicina di laboratorio dell'ospedale di 
Gattinara) con Lucia Pelusi (direttore medico dell'Ospedale e delegato aziendale 
alla gestione dei rifiuti pericolosi) e Bruno Biasoli (direttore del 
dipartimento indicato) per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. nonché 
256, commi 1° e 5° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (mentre il legale 
rappresentante dell'Azienda ospedaliera e il gestore del depuratore 
dell'ospedale sono indagati per il reato di cui agli artt. 113 cod. pen. e 137 
del medesimo decreto legislativo), avverso il decreto di sequestro preventivo 
dei raccordi tra le apparecchiature di analisi istallate nel Dipartimento di 
medicina di laboratorio dell'ospedale di Gattinara e la rete di scarico del 
predetto ospedale nonché delle attrezzature di analisi presenti all'interno del 
dipartimento, limitatamente ai punti di uscita dei residui di analisi.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del 
Canaletti, deducendo:
1 - sul piano del fumus commissi delicti, la violazione di legge per 
l'erronea applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 256 del D.Lgs. 
n. 152 del 2006 - relativo alla gestione e miscelazione non autorizzata di 
rifiuti -al caso in esame, in cui pacificamente si trattava di smaltimento delle 
acque reflue provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli 
esami di laboratorio, contenenti ovviamente residui biologici miscelati con i 
reagenti chimici utilizzati per le analisi, convogliate direttamente 
nell'impianto di depurazione dell'Ospedale, che scaricava senza soluzione di 
continuità nella rete fognaria comunale, attività a suo tempo regolarmente 
autorizzata (unitamente agli scarichi di acque reflue dei servizi igienici e 
della cucina) dall'Autorità competente, ai sensi dell'allora vigente D. Lgs. 11 
maggio 1999 n. 152.
Secondo il ricorrente, il P.M., il G.I.P. e il Tribunale di riesame avrebbero 
erroneamente ritenuto applicabile allo smaltimento di tali acque reflue, 
mediante scarico canalizzato delle stesse nella rete fognaria, la disciplina di 
cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 relativa allo smaltimento dei rifiuti 
liquidi, anziché quella di cui alla sezione II della parte terza del medesimo 
decreto relativa agli scarichi, erroneamente fondando sull'art. 185, comma 1°, 
lett. b), che esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto "gli 
scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue".
La salvezza dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, quindi ricondotte 
alla disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta, era stata infatti 
interpretata dal Tribunale come riferita a tutti i tipi di rifiuto ospedaliero 
ancorché consistente in acque reflue, nonostante che l'art. 227 del medesimo 
decreto dichiari applicabili ai rifiuti derivanti da attività ospedaliera la 
disciplina di cui al D.P.R. n. 254/03, il quale all'art. 6 stabilisce che "lo 
scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. 
Lgs. n. 152 del 1999", disciplina appunto applicata dall'Azienda ospedaliera di 
Gattinara.
La tesi smentirebbe, secondo il ricorrente, decenni di giurisprudenza di questa 
Corte, secondo la quale l'espressione "rifiuti liquidi costituiti da acque 
reflue" si riferirebbe esclusivamente alle acque reflue prelevate e 
trasportate da autospurgo, ai rifiuti provenienti dalla manutenzione ordinaria 
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche o dalla manutenzione 
ordinaria della rete fognaria o da altri impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane, acque di cui il detentore si disfi senza versamento nei corpi 
recettori mediante canalizzazione.
Anche l'accusa di miscelazione non autorizzata di rifiuti non corrisponderebbe 
alla materialità del fatto pacificamente accertato. Si tratta infatti nel caso 
in esame dell'acqua residua del lavaggio degli impianti di laboratorio 
utilizzati per le analisi, che contiene necessariamente residui dei campioni 
biologici analizzati e dei composti chimici usati come reagenti, in qualche caso 
pericolosi, ma trattati nel depuratore.
2 - sul piano del periculum in mora, ritenuto sulla base degli esiti di 
analisi delle acque reflue provenienti da tutto il complesso di scarichi 
dell'Ospedale, il ricorrente rileva che il pericolo è stato quindi ritenuto in 
ordine al reato di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 152/06, in quale 
non potrebbe riguardare gli scarichi di laboratorio che non sono soggetti, 
secondo il Tribunale medesimo, alla disciplina degli scarichi.
Quindi riguarderebbe gli scarichi di acque reflue provenienti dai reparti, dai 
servizi, dalla cucina, ma non dal laboratorio. Per cui i risultati delle 
analisi, rilevando il mancato rispetto di alcuni valori limite, non potrebbero 
costituire la ragione del periculum posto alla base del sequestro.
Inoltre, ad abundantiam, il ricorrente osserva che le analisi svolte 
avrebbero rivelato solo ipotesi isolate di superamento dei valori limite di 
emissione e che negli scarichi sarebbe stato rinvenuto anche un elemento, il 
Toluene, che è sicuramente estraneo all'attività ospedaliera e pertanto la sua 
presenza dovrebbe ritenersi meramente accidentale, dovuta a terzi, 
occasionalmente presenti all'interno dell'ospedale.
Osserva comunque che anche l'art. 130 del D. Lgs. n. 152/06 consiglierebbe una 
certa gradualità di intervento repressivo nel caso di superamento dei valori 
limite, mentre nei confronti dell'ospedale si era immediatamente approdati ad un 
sequestro nonostante la modestia delle anomalie riscontrate.
E ancora, le analisi sarebbero state compiute in violazione dei criteri di cui 
all'all. 5 alla parte II^ del D. Lgs. n. 152/06, in quanto dal verbale 
risulterebbe che i campioni sono stati prelevati da un pozzetto interno, di cui 
non viene individuata l'ubicazione né indicato se si trovi nel circuito interno 
delle acque reflue prima che queste confluiscano nel depuratore oppure posto 
all'uscita di quest'ultimo. Comunque non si tratterebbe dell'ultimo pozzetto 
prima dello scarico, come imposto dalla legge.
Mancherebbe quindi, anche sotto tale profilo, la prova della violazione di cui 
all'art. 137 e quindi anche il periculum.
Il ricorrente conclude pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza 
impugnata.
Con memoria aggiunta del 13 novembre 2007, la difesa dell'indagato richiama la 
recente giurisprudenza di questa Corte che ha confermato il precedente 
orientamento con riferimento al dato di differenziazione tra il sistema degli 
scarichi idrici e il trattamento dei rifiuti ai fini della individuazione della 
disciplina applicabile, individuato nell'effettiva presenza di un meccanismo di 
convogliamento delle acque reflue nel corpo recettore, a prescindere dalla 
natura eventualmente inquinante delle stesse.
Ricorda altresì la norma contenuta all'art. 110 del D. Lgs. n. 152/06, che 
consente l'accesso agli impianti di trattamento di acque reflue urbane anche di 
acque reflue non convogliate che rispettino determinati limiti e pertanto 
conferma l'elemento di differenziazione tra la speciale disciplina degli 
scarichi idrici e quella generale sui rifiuti anche liquidi rappresentato 
dall'esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo 
ricettore.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il parametro di riferimento 
per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si 
disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della 
disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi 
recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla 
esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo 
recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante (cfr., al riguardo da 
ultimo Cass. 21 giugno 2007 n. 24481).
Il sistema (cfr. la definizione di scarichi contenuta all'art. 2, lett. bb) del 
D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152) non ha subito rilevanti modificazioni con 
l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che all'art. 74, lett. ff) 
definisce "scarico" "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali 
... e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche 
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/99) come ora 
(art. 110, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/06), la legge 
prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti 
liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano 
smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione.
Ed è appunto con riferimento a questi "rifiuti liquidi costituiti da acque 
reflue" che si riferisce l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 nell'affermare la 
applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla parte quarta del medesimo 
decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di scarico 
nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'art. 110 citato.
Devesi poi escludere che il quadro normativo così delineato subisca una qualche 
deviazione in materia di rifiuti ospedalieri, dato che l'art. 227 del Decreto 
legislativo del 2006 dichiara applicabili a tali rifiuti la disciplina del 
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, il quale all'art. 6 ribadisce che "lo scarico 
di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal D. Lgs. n. 
152 del 1999", disciplina appunto oggi trasfusa nella parte terza del D. Lgs. 
n. 152/06.
Né può attribuirsi, in assenza di necessari sviluppi nella disciplina più 
recente, alcun valore innovativo all'uso di una terminologia parzialmente 
diversa tra l'art. 185 del D. Lgs. n. 152/06 e l'art. 8, comma l °, lett. e) del 
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che escludeva dall'ambito di applicazione della 
disciplina sui rifiuti le acque di scarico, "esclusi i rifiuti allo stato 
liquido", anche allora ritenuti comprensivi di acque reflue il cui scarico non 
era canalizzato.
Poiché nel caso in esame il laboratorio di analisi scarica direttamente le acque 
di lavaggio dei macchinari di laboratorio dell'ospedale nella rete fognaria, 
transitando per un depuratore interno, attraverso una rete di convogliamento che 
non presenta soluzioni di continuità, la disciplina applicabile è quella degli 
scarichi di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 ed oggi di cui alla parte terza del D. 
Lgs. n. 152 del 2006, alla stregua della quale si è pertanto correttamente 
comportata l'Azienda ospedaliera di Gattinara.
In base alle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata andrebbe annullata 
senza rinvio.
Senonché non è chiaro dalla medesima se le anomalie riscontrate negli scarichi 
generali dell'Ospedale riguardino anche elementi o concentrazioni eccedenti i 
limiti di legge derivanti anche alle acque reflue provenienti dal laboratorio.
Sembrerebbe escluderlo, del resto in linea con la circostanza che l'accusa di 
cui all'art. 137 del D. Lgs. n. 152 del 2006 non riguarda gli attori del 
laboratorio, l'affermazione contenuta a pag. 3 dell'ordinanza, secondo la quale, 
con riferimento agli erroneamente qualificati come rifiuti liquidi provenienti 
dal laboratorio, "poco importa se le analisi effettuate dalla ASL non abbiano 
mai evidenziato il raggiungimento di concentrazioni tali da superare i limiti di 
legge".
In chiusura dell'ordinanza, valutando la sussistenza del periculum in mora, 
il Tribunale sembra invece ricomprendere anche il laboratorio tra le fonti di 
inquinamento.
Poiché dalla soluzione di tale problema dipende l'esistenza del fumus del 
reato ipotizzato, rispetto al quale si assume la strumentalità necessaria dei 
beni sequestrati, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di 
Trieste, che, attenendosi a quanto stabilito da questa Corte per ciò che 
riguarda l'interpretazione delle leggi citate, dovrà rivalutare il caso alla 
luce di esse e sulla base degli accertamenti esistenti.
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste 
Così deciso in Roma il 29 novembre 2007
Depositato in cancelleria il 16/01/2008
 
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