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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/05/2008 (Cc. 11/03/2008), Sentenza n. 18353



ACQUE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiesta di proroga dell’autorizzazione allo scarico via fax - Efficacia – Fondamento.
Non è adeguatamente motivata l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame si limiti ad affermare l’insufficienza e la parzialità del fax come mezzo prescelto per la richiesta di proroga di autorizzazione allo scarico. Usualmente si ritiene che il mezzo prescelto (fax) implica normalmente la conoscenza o la conoscibilità del contenuto di una comunicazione, tant'è che, ad esempio, il DPR 28.12.2000 n. 45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'art. 43 u.c. contempla che "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" e lo stesso codice di procedura penale, allorquando ovviamente non sia contemplato il ricorso ad un atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni, l'utilizzo. Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. Caniello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/05/2008 (Cc. 11/03/2008), Sentenza n. 18353


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UDIENZA C.C. DEL 11/03/2008

SENTENZA N.00279/2008

REG. GENERALE N. 042457/2007


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. GRASSI ALDO                   PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO

2.Dott.MARMO MARGHERITA

3.Dott.SARNO GIULIO

4.Dott.GAllARA SANTI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :
1) CANIELLO ANTONIO nato il (adrg)
2) VERDERIO MODESTO nato il (adrg)

 avverso ORDINANZA del 17/09/2007  TRIB. LIBERTA' di VARESE
- sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
- sentite le conclusioni del P.G. Dr.Bua Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
- Uditi i difensori Avv. Pellicciotta Massimo foro di Milano e avv. Busignani Fabrizio del foro di Varese


Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Varese rigettava le richieste di riesame avanzate dai difensori di Antonio Caniello, direttore tecnico e direttore generale della Sogeiva s.p.a. e di Modesto Verderio, presidente della società Tutela Ambientale Torrenti Arno Rile e Tenore s.p.a., - entrambi indagati per i reati di cui all' art. 137 comma 1 digs 152/2006 per avere posto in essere scarichi di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione e di cui all'art. 256 comma 1 e 4 del medesimo decreto per avere posto in essere detta attività di scarico di acque reflue in violazione delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi -, avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del tribunale di Busto Arsizio dell'impianto di depurazione acque di Sant' Antonino Ticino, di proprietà della s.p.a. Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore - società partecipata da comuni della Provincia di Varese -.
Dinanzi al tribunale del riesame il difensore di Caniello e di Verderio hanno, tra l'altro, eccepito:
- A) l'insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti sottolineando che le irregolarità riscontrate avevano esclusiva rilevanza in sede amministrativa, come si evince anche della comunicazione dell'Arpa datata 4/7/2007 che in conclusione della sua analisi del funzionamento dell'impianto si limita ad invocare l'applicazione della procedura di diffida del gestore dell'impianto a rispettare le prescrizioni;
B) che i valori chimici risultati eccedenti i limiti di legge nella acque depurate - quelli relativi all' azoto ammoniacale - rientrano tra quelli consentiti dalla tabella 5 allegato 3 al dlgs 152/06;
- C) che gli scarichi avviati al depuratore non potevano essere qualificati come scarichi industriali;
D) che, per quanto concerne l'autorizzazione a proseguire l'attività, il provvedimento di autorizzazione provvisoria datato 9/312007 indicava come termine finale quello di tre mesi a decorrere dalla data della notifica agli interessati, cosicché al momento della richiesta di proroga da parte della società, il 2/7/2007, esso non era ancora venuto meno, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero.


Il tribunale aveva respinto le suddette doglianze sul rilievo che:
- al sistema di scarico confluente nel depuratore sono allacciati secondo le indagini svolte dai Carabinieri numerosi insediamenti industriali della zona e che la prevalenza tra gli scarichi veicolati nel depuratore di quelli civili - indicati nella misura del 70% - segnalata dalle difese proveniva da accertamenti di parte e, come tali, suscettibili di approfondimenti e valutazioni nella sede di merito. Per quanto concerne la durata del provvedimento autorizzatorio lo stesso aveva scadenza di tre mesi dal giorno della notifica e che recando la cartolina postale di ricevimento dell'atto la data del 30.3.2007 doveva ritenersi fuori dal termine consentito la richiesta di proroga formalmente avanzata in datai 2.VII.2007. Quanto al rilievo delle difese secondo cui la proroga era già stata in precedenza richiesta alla data del 29.6.2007 a mezzo fax, il tribunale rispondeva affermando che tale forma di comunicazione appariva insufficiente e parziale.


Avverso la decisione del riesame propongono ricorso per cassazione sia il Caniello che il Verderio i quali, a mezzo dei rispettivi difensori, con motivi nella sostanza analoghi, deducono:


1) violazione dell'art. 125, 262, 321 e 324 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale risultando già documentalmente escluso che la natura degli scarichi sia "di acque reflue industriali" e che in nessun caso la richiesta di autorizzazione poteva intendersi tardiva;
2) violazione dell'art. 125, 262, 321 e 324 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris dovendo il tribunale tenere conto nella valutazione in sede di riesame della integralità degli atti sottoposti al suo esame;
3) violazione dell'art. 125, 262, 321 e 324 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.


Motivi della decisione


I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.


1) Ritiene il Collegio di dover ribadire in questa sede, rispetto ai motivi dedotti, l'orientamento cui peraltro si conforma il tribunale nel provvedimento impugnato secondo cui restano comunque preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia l'accertamento sul merito dell'azione penale, che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria.


Ciò posto e premesso anche che, ovviamente, in questa sede è eccepibile unicamente il vizio di violazione di legge, osserva il Collegio che correttamente il tribunale ha risposto alla obiezione di entrambi i ricorrenti circa la natura degli scarichi evidenziando che non potendosi attribuire valenza dirimente ai dati prodotti dalle sole difese, deve essere rimandata necessariamente la questione relativa alla esclusione della natura industriale degli stessi in presenza di elementi di segno contrario evidenziati dall'accusa.


E' rimasta invece del tutto priva di risposta la seconda questione posta dai ricorrenti e, cioè, quella relativa alla ritualità ed efficacia della richiesta di proroga.


Il tribunale, come detto, senza in realtà spiegarne le ragioni, si limita, infatti ad affermare l'insufficienza e la parzialità del mezzo prescelto (fax).

Non indica, in particolare, il tribunale medesimo da quale fonte o sulla base di quale ragionamento giuridico tragga il convincimento dell'inidoneità del mezzo a consacrare la richiesta di rinnovo, laddove, invece, usualmente si ritiene che il mezzo prescelto (fax) implica normalmente la conoscenza o la conoscibilità del contenuto di una comunicazione, tant'è che, ad esempio, il DPR 28.12.2000 n. 45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'art. 43 u.c. contempla che "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" e lo stesso codice di procedura penale, allorquando ovviamente non sia contemplato il ricorso ad un atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni, l'utilizzo.


Né vengono indicate altre ragioni comunque ostative al rinnovo dell'autorizzazione provvisoria.


L'ordinanza va dunque annullata con rinvio per consentire un nuovo esame della questione indicata.


PQM
La Corte Suprema di Cassazione


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame. Cosi deciso in Roma in data 11.3.2008


Deposito in Cancelleria 7/05/2008


 


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