Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Segnalata dall'Avv. Gianluigi Ceruti
  
TAR TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, sentenza n. 939
 
ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione alla realizzazione - Proprietario frontista - Legittimazione a ricorrere - Interesse personale attuale e concreto - Sussistenza. Sussiste l’interesse personale attuale e concreto del proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico, in proprio e come amministratore unico di aziende agricole inserite in un contesto di pregio, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale dei beni immobili. Peraltro, in rapporto alla tutela del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - I.B.S. (avv.ti Centonze e Ceruti) c. Amministrazione provinciale di Grosseto (avv. Cuccurullo), Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Scansano (avv. Gulina), Soprintendenza beni ambientali e architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ric. - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, n. 939
ENERGIA - Impianti eolici - VIA - Determinazione di non necessità - Rilievi 
critici formulati nel rapporto istruttorio - Fattispecie: Parco eolico di 
Scansano. La determinazione di non necessarietà della procedura di VIA deve 
tener conto dei rilievi critici formulati nel rapporto istruttorio (nella 
specie, il collegio ha ritenuto viziata la mancata sottoposizione a VIA del 
progetto per l’insediamento del parco eolico di Scansano in relazione a profili 
critici di impatto ambientale individuati, in sede istruttoria dal competente 
settore regionale VIA, nella necessità di tutela degli uccelli selvatici, nella 
presenza nell’area circostante di 3 S.I.C. e 4 Siti di Importanza Regionale di 
alto valore avifaunistico, nell’effetto dequalificante dal punto di vista 
paesaggistico e nell’inquinamento acustico.) Pres. Petruzzelli, Est. 
Spiezia - I.B.S. (avv.ti Centonze e Ceruti) c. Amministrazione provinciale di 
Grosseto (avv. Cuccurullo), Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di 
Scansano (avv. Gulina), Soprintendenza beni ambientali e architettonici e per il 
paesaggio per le Province di Siena e Grosseto (Avv. Stato) e altro (n.c.), 
riunito ad altro ric.- T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, n. 939
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
N. 939 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 507 REG. RIC.
N. 543 REG. RIC.
ANNO 2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti: 
a) R.G. 507/2006 proposto da IACOPO BIONDI SANTI in proprio e quale legale 
rappresentante della SOC. IACOPO BIONDI SANTI FIBS S.R.L. sia dell’ AZIENDA 
AGRARIA MONTEPO’ S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gioia Centonze di 
Grosseto e dall’avv. Gianluigi Ceruti, in Firenze domiciliato in Via Masaccio n. 
219 presso l’avv. Alessandra Centamore;
b) R.G. 543/2006 proposto da ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, con sede in Roma, in 
persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno di 
Roma, Claudia Molino e Antonio Stancanelli, in Firenze domiciliata presso 
quest’ultima in Via Masaccio n. 172;
e n t r a m b i   c o n t r o
- l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, in persona del Presidente, 
rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato in 
Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 presso l’avv. Andrea Cuccurullo;
nonchè la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa 
dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari ed elettivamente domiciliata presso 
l’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18;
- il COMUNE DI SCANSANO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso 
dall’avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. 
Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;
- la SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI SIENA E GROSSETO, in persona del legale rappresentante, ex lege 
domiciliata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, Via degli 
Arazzieri n. 4;
- la COMUNITA’ MONTANA, ZONA S-COLLINE DEL FIORA, con sede in Pitigliano, non 
costituita in giudizio;
entrambi nei confronti:
- della SOC. PARCO EOLICO POGGI ALTI S.R.L., con sede in Roma, in persona 
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia 
Lanero e Francesco Marzari ed elettivamente domiciliato presso lo studio 
dell’avv. Duccio M.Traina in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
- l’AZIENDA U.S.L. N. 9 DI GROSSETO E l’A.R.P.A.T., con sede in Firenze, nessuna 
delle due costituite in giudizio;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O, PREVIA SOSPENSIONE,
della determinazione 29.12.2005 n. 5316 con cui il dirigente del Settore 
Ambiente della Provincia di Grosseto ha approvato, ai sensi del D.P.R. 387/2003, 
art. 12, il progetto per la costruzione del Parco Eolico Poggi Alti in loc. 
Murci (Comune di Scansano), nonchè del decreto 7.10.2005 n. 5401 con cui la 
Giunta Regionale Toscana, Direz. gen. della Presidenza, aveva escluso il 
suddetto progetto dalla procedura di V.I.A. nonchè di ogni altro atto connesso 
tra cui in particolare (vedi R.G. 543/2006) i verbali della conferenza dei 
Servizi dei giorni 27 gennaio – 8 marzo e 2 dicembre 2005;
Visti entrambi i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, del Comune 
di Scansano, Regione Toscana, Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici 
Siena e Grosseto, Parco Eolico Poggi Alti S.r.l.;
Visti i motivi aggiunti al ricorso R.G. 543/2006 depositati il 28 giugno 2006;
Visto l’intervento ad opponendum per entrambi i giudizi, spiegato 
dall’Associazione Legambiente O.N.L.U.S., in persona del Presidente, con sede in 
Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Vannetti di Grosseto, in Firenze 
domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., Via Ricasoli n. 40;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti di entrambe le cause;
Designato relatore per entrambe il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;
Chiamati entrambe alla pubblica udienza del 4 aprile 2007 ed uditi, gli avv.ti 
Gianluigi Ceruti, Gioia Centonze, Umberto Gulina, Fabio Ciari, Patrizia Pinna 
(avv. Stato), Francesco Marzari Umberto Gulina in sostituzione dell’avv. Roberto 
Vannetti, Claudia Molino, Duccio M.Traina e Francesco Marzari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. In data 14 dicembre 2004 la soc. Parco Eolico Poggi Alti s.r.l. (con sede in 
Roma) presentava alla Provincia di Grosseto l’istanza di attivazione della 
procedura di autorizzazione unica (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2003 art. 12) 
alla costruzione ed esercizio di una centrale eolica che interessava una 
superficie di circa 5 Km quadrati, costituita da dieci aereogeneratori (tipo 
G.90 – 2 MW) dell’altezza (ciascuno) di oltre mt. 110,00: da collocarsi sul 
Crinale di Murci, località Poggi Alti, comune di Scansano (prov. Grosseto) ad 
un’altezza di circa 600 metri sul livello del mare; la località nel Piano 
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) è classificata quale Unità di Paesaggio 
R8.2.
Peraltro l’amministrazione provinciale, preso atto che il progetto era difforme 
da altro precedente (presentato dalla Gamesa Energia Italia s.p.a. cui è 
subentrata la Poggi Alti s.r.l.) già valutato ai fini della necessità o meno 
della previa procedura di VIA regionale, comunicava alla richiedente società 
l’interruzione dei termini prescritti per il completamento del procedimento di 
autorizzazione.
Quindi la Giunta Regionale della Toscana, Settore Valutazione, impatto 
ambientale, vista la domanda presentata dalla Poggi Alti s.p.a. (in data 9 
maggio 2005) per l’attivazione della procedura di verifica ai sensi dell’art. 11 
legge Reg. Toscana n. 79 /1998 sul progetto sopra illustrato, ed acquisiti i 
pareri delle amministrazioni interessate ed i contributi istruttori di altri 
uffici ed enti regionali, con determinazione dirigenziale 7 ottobre 2005 n. 5401 
escluse il Progetto dalla procedura di VIA (ai sensi della legge Reg.Tosc. n. 
79/1998, art. 11, comma 8) in conformità a quanto descritto nel rapporto 
istruttorio richiamato nel preambolo, subordinando – peraltro – la realizzazione 
del progetto medesimo al rispetto delle prescrizioni dettate contestualmente 
(sulla cui osservanza erano incaricati di vigilare il Comune di Scansano, la 
Provincia di Grosseto, l’A.R.P.A.T. e l’ASL secondo le rispettive competenze).
Quindi la Provincia di Grosseto riattivata la procedura di autorizzazione unica 
ed acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Conferenza dei 
servizi convocata il 2 dic. 2005 (ai sensi del D.leg.vo n. 387/2005 art. 12), 
con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Ambiente 29 
dicembre 2005 n. 5316 ha approvato il progetto per la costruzione del Parco 
eolico Poggi Alti in località Murci, Comune di Scansano, corredandola – comunque 
– delle molteplici e specifiche prescrizioni già formulate dalla Conferenza dei 
Servizi; per l’esattezza 29 prescrizioni.
1.1. Avverso tale autorizzazione, unitamente agli atti presupposti tra cui in 
particolare la determinazione della Regione 17 ottobre 2005 di esclusione del 
progetto dalla procedura di VIA regionale ed i verbali della Conferenza dei 
Servizi, ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R., recante numero R.G. 
507/2006, Iacopo Biondi Santi, in proprio e quale legale rappresentante sia 
della Soc. Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. sia della Azienda Agraria Montepò 
s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa sospensione per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contraddittorietà poichè su precedente versione dello 
stesso progetto la stessa Provincia di Grosseto nel settembre 2002 si era 
espressa negativamente in relazione, ha l’altro, proprio all’altezza degli 
impianti.
2) Violazione del P.T.C. della Provincia di Grosseto con riguardo specifico alla 
scheda 7 relativa all’Unità di Paesaggio R8.2., nonchè agli artt. 19 e 20.
3) Violazione del D.Leg.vo 22.1.2004 N. 42, art. 146, commi 7 e 8, del D.leg.vo 
n. 387/2003 art. 12, comma 3, ed eccesso di potere;
4) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, con riguardo 
specifico del decreto regionale del 17 ottobre 2006, nonchè illegittimità 
derivata della autorizzazione provinciale da quella della determinazione 
regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
Infine parte ricorrente ha chiesto che questo T.A.R. ordini alla Provincia di 
Grosseto il deposito dalla documentazione relativa anche ai sub procedimenti.
1.2. Avverso i medesimi provvedimenti (nonchè i verbali della Conferenza dei 
Servizi) ha proposto ricorso (R.G. 543/2006) anche l’Associazione Italia Nostra, 
con sede in Roma, deducendone i seguenti vizi di legittimità:
1-2 e 5) Violazione del D.Leg.vo 29.12.2003 n. 387, art. 12, nonchè eccesso di 
potere per difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, travisamento 
ed illogicità.
3) Violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Scansano e delle 
relative N.T.A..Eccesso di potere per difetto istruttoria, motivazione ed errore 
nei presupposti;
4) Violazione della legge Reg. 3.12.1998 n. 79, art. 5 e succ. modif., nonchè 
eccesso di potere sotto i profili del difetto istruttoria, difetto di 
motivazione e travisamento.
Inoltre, a seguito del deposito di documenti da parte delle amministrazioni 
resistenti, la ricorrente Italia Nostra ha proposto motivi aggiunti (notificati 
il 15 giugno 2006) deducendo i seguenti ulteriori profili di illegittimità 
dell’autorizzazione impugnata:
1) Violazione della legge Reg. Toscana 1.12.1998 n.89, art. 12, con riguardo 
all’impatto acustico, nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria e di 
motivazione, errore nei presupposti e travisamento;
2) Violazione della Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli 
selvatici, nonchè della legge reg. Tosc. 6.4.2000 n. 56 ed eccesso di potere per 
carenza di motivazione ed istruttoria e perplessità.
1.3. Quanto al ricorso R.G. 507/2006 si è costituita in giudizio la 
controinteressata Poggi Alti s.r.l. che, con memoria dell’aprile 2006, ha 
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di 
legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire dal signor Biondi Santi, 
in proprio, quale semplice cittadino, che non avrebbe provato nè la propria 
residenza in area limitrofa all’area interessata dal progetto eolico nè 
pregiudizi effettivi a carico della azienda agricola di cui è proprietario 
attraverso la società Iacopo Santi Fibs s.r.l. e l’Azienda Agraria Montepò 
s.r.l.; inoltre neanche le stesse menzionate società (di cui Iacopo Santi Biondi 
è legale rappresentante) avrebbero la legittimazione a ricorrere in quanto 
farebbero valere posizioni soggettive di interesse diffuso alla tutela 
ambientale, che, invece, sono configurabili soltanto in capo alle associazioni 
ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986, art. 13; infine il 
ricorso sarebbe inammissibile per l’omessa impugnazione del decreto regionale 
del 17 ottobre 2006 (che escludeva il progetto dalla procedura di VIA), atto 
presupposto autonomamente lesivo, e sarebbe irricevibile per la tardiva 
impugnazione del suddetto decreto unitamente all’autorizzazione unica alla 
costruzione del Parco eolico; nel merito, poi, la Poggi Alti s.r.l. ha chiesto 
il rigetto del ricorso R.G. 507/2006 con puntuali controdeduzioni.
Con memoria di costituzione dell’aprile 2006 (nel ricorso R.G. 507/2006) la 
Provincia di Grosseto ha preliminarmente eccepito la carenza d’interesse a 
ricorrere per la mancata sussistenza della lesione della sfera giuridica del 
ricorrente, nonchè la tardività del gravame avvverso la determinazione 
provinciale per la mancata impugnazione del P.T.C. (approvato con delibera del 
consiglio provinciale del 1999), del decreto regionale 17 ottobre 2005 citato e 
della deliberazione del Consiglio Comunale di Scansano n. 72/2004 (recante 
l’approvazione della Variante al P.R.G. comunale con l’istituzione della zona F 
speciale nella località Poggi Alti di Murci); nel merito, poi, ha chiesto il 
rigetto del ricorso.
Infine il Comune di Scansano, previa eccezione di inammissibilità del ricorso 
per carenza d’interesse in capo ai soggetti che non hanno provato il loro legame 
con il territorio nonchè di tardività delle censure relative alla localizzazione 
dell’impianto eolico, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso; anche la 
Regione Toscana eccepita la carenza di legittimazione a ricorrere, ha chiesto il 
rigetto del ricorso.
Con atto formale si è costituito, infine, il Ministero dei beni culturali 
chiedendo il rigetto del ricorso.
1.4. Quanto, poi, al ricorso R.G. 543/2006 (proposto da Italia Nostra) si sono 
costituiti in giudizio l’amministrazione provinciale di Grosseto, la 
controinteressata soc. Poggi Alti s.r.l., la Regione Toscana, il Comune di 
Scansano ed il Ministero dei Beni culturali i quali hanno chiesto il rigetto del 
ricorso, preliminarmente eccependone, comunque, l’inammissibilità sotto i 
seguenti profili: tardività delle censure avverso il decreto regionale 17 
ottobre 2005 ed avverso la variante del P.R.G. del Comune di Scansano, nonchè 
genericità delle censure del primo motivo e carenza d’interesse per i vizi 
procedimentali di cui al primo e secondo motivo (Provincia di Grosseto); tardiva 
impugnazione del decreto regionale 17 ottobre 2005 (Comune di Scansano); carenza 
d’interesse e di legittimazione in ordine alla dedotta mancata acquisizione dei 
pareri ENAC e Min. Beni Culturali ed alla pretesa violazione delle N.T.A. del 
P.R.G. di Scansano per le dimensioni degli aereogeneratori, nonchè tardiva 
impugnazione del decreto regionale 17.10.2005 e genericità delle censure 
corrispondenti (Poggi Alti s.r.l.).
Con memorie del marzo 2007 la controinteressata e la Provincia di Grosseto hanno 
replicato ai motivi aggiunti notificati da Italia Nostra il 15 giugno 2006 
chiedendone il rigetto, previa eccezione di tardività dei medesimi e (quanto 
alla controinteressata) di inammissibilità perchè inerenti a scelte di merito 
dell’amministrazione provinciale.
Con memoria del 23 marzo 2007 la ricorrente Italia Nostra ha insistito per 
l’accoglimento del ricorso.
Infine con atto depositato il 23 marzo 2007 con riferimento ad entrambi i 
ricorsi l’Associazione Legambiente O.N.L.U.S. ha proposto intervento ad 
opponendum contro i ricorrenti a sostegno delle ragioni della Provincia di 
Grosseto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei 
ricorrenti Iacopo Biondi Santi e soc. Iacopo Biondi Santi s.r.l. e altra, nonchè 
la tardività di entrambi i ricorsi in epigrafe per omessa tempestiva 
impugnazione del P.T.C., dei decreti regionali che escludevano la necessità 
della VIA e la Variante al P.R.G. di Scansano; nel merito ha chiesto il rigetto 
di entrambi i ricorsi.
Con memoria del febbraio 2007 la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 
Architettonici di Siena ha chiesto di essere estromessa dal ricorso R.G. 
543/2006 per carenza di legittimazione passiva, non avendo partecipato alla 
procedura autorizzatoria.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2007, chiamati entrambi i ricorsi ed uditi i 
difensori presenti per le parti, i medesimi sono passati in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto in via pregiudiziale va disposta 
la riunione dei due ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di concessione 
oggettiva, al fine di decidere congiuntamente.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le numerose eccezioni di 
iinammissibilità sotto vari profili sollevate (anche con riguardo ai motivi 
aggiunti proposti al ricorso R.G. 543/2006), tra le quali in primo luogo quelle 
relative alla pretesa carenza d’interesse a ricorrere.
2.1. Ad avviso delle controparti il ricorrente Biondi Santi (in proprio e quale 
legale rappresentante della Società omonima e dell’Azienda agraria Montepò 
s.r.l.) non lamenterebbe una lesione effettiva e concreta della sua sfera 
giuridica e non indicherebbe l’utilità derivante dall’accoglimento del ricorso 
per l’attività agricola esercitata nella zona.
In realtà tale prospettazione non sembra esatta al collegio.
Premesso che il ricorrente ha dimostrato con documentazione agli atti che la 
soc. Iacopo Biondi Santi Fibs s.r.l. è titolare delle quote dell’Azienda agraria 
s.r.l. (proprietaria dei vigneti e del Castello di Montepò) e che di entrambe le 
società è amministratore unico, il collegio rileva che nel caso di specie, 
considerate le dimensioni dell’impianto energetico, sussiste senz’altro il 
requisito della prossimità (vicinitas) dell’opera in questione alla tenuta 
agricola, che in linea d’aria dista circa 1.200 metri dall’aereogeneratore più 
vicino situato sul Crinale frontistante e può anche essere raggiunto dal rumore 
delle pale, ove il vento spiri in direzione del crinale di Montepò; quindi 
l’interesse fatto valere dal proprietario non configura solo un “interesse 
diffuso” alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un 
interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso 
immobiliare inserito con la sigla SP.58 Castello di Montepò dal P.T.C. della 
provincia di Grosseto (art. 20) tra le aree di rilevante pregio ambientale che 
godono di una speciale tutela della loro naturale vocazione ad attività (quali 
quelle di colture di pregio ed agrituristica) che assicurano uno sviluppo 
pienamente compatibile con l’esigenza primaria di mantenere le c.d. 
caratteristiche “invarianti” distintive del luogo; d’altra parte per la tutela 
del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di 
affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la 
legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera 
collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti 
dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente (vedi T.A.R. 
Tooscana, Sez. 3° 5.5.2006 n. 1953, nonchè C.d.S., IV, 2.10.2006 n. 5760); le 
suddette osservazioni, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza 
di un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di 
aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, consentono di 
ritenere sussistente l’interesse a ricorrere e la relativa legittimazione attiva 
anche in capo alle due società di cui è amministratore unico il signor Iacopo 
Biondi Santi, ricorrente anche in tale ultima veste oltre che in proprio.
Per il ricorso R.G. 543/2006 va altresì, disattesa l’eccezione di carenza di 
legittimazione a far valere irregolarità procedimentali non strettamente 
attinenti alla tutela dei valori ambientali, poichè le censure procedimentali 
formulate sono, comunque, rivolte a far valere vizi del procedimento che si è 
concluso con la contestata autorizzazione dell’impianto eolico in questione.
2.2. Non appaiono neanche condivisibili le eccezioni di tardività sollevate (per 
entrambi i ricorsi), per la mancata tempestiva impugnazione di alcuni atti 
presupposti dell’autorizzazione provinciale per la realizzazione dell’impianto 
eolico nonchè (con riguardo al ricorso R.G. 543/2006) limitatamente alla mancata 
tempestiva impugnazione del decreto regionale 7 ottobre 2005 che ha escluso la 
necessità della procedura di VIA regionale per il progetto.
Alcune controparti hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per la mancata 
tempestiva impugnazione degli atti presupposti dell’autorizzazioni provinciali 
quali il P.T.C. provinciale approvato al 1999 (che ricomprende il territorio di 
Scansano tra le aree in cui localizzare gli impianti di energetici di tipo 
eolico) del decreto regionale 7 ottobre 2005 conclusivo della procedura di 
verifica ambientale ai sensi dell’art. 11 della legge reg. Tosc. n. 79/1998 
nonchè della variante al P.R.G. di Scansano approvata nel 2004: le suddette 
eccezioni, però, vanno disattese per le seguenti considerazioni.
In primo luogo le parti ricorrenti non avevano alcun interesse ad impugnare nè 
il P.T.C. di cui, anzi, invoca le disposizioni a tutela dell’unità di paesaggio 
R.8.2. Crinale di Murci e Poggioferro, nè tanto meno la variante di P.R.G. del 
Comune di Scansano, visto che l’esistenza nel P.R.G. di una zona destinata alla 
localizzazione di tale genere di impianti non è l’unica e definitiva condizione 
richiesta per la legittima adozione dell’autorizzazione alla realizzazione 
dell’impianto stesso in tempi e modi non ancora definiti.
2.3. In secondo luogo – non condividendo le eccezioni sollevate da più 
controparti – il Collegio ritiene che l’impugnazione del decreto regionale 
conclusivo della procedura di verifica dell’impatto ambientale (effettuata 
contestualmente a quella della autorizzazione provinciale per la realizzazione 
dell’impianto eolico in questione) non è tardiva: infatti, premesso che il 
decreto in questione conclude il sub procedimento relativo alla procedura di 
verifica ed è un presupposto del successivo procedimento, che attraverso la 
Conferenza dei Servizi (ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 387/2003) porta 
all’autorizzazione unica, è evidente che la suddetta pronuncia sull’impatto 
ambientale non esplicava di per se stesso alcun effetto e, quindi, non era 
lesiva fino a quando con il successivo provvedimento provinciale è stata 
autorizzata la realizzazione dell’impianto eolico; in conseguenza l’interesse ad 
impugnare il decreto regionale 7 ottobre 2005 si è perfezionato in capo ai 
ricorrenti soltanto a partire dall’adozione, in data 29 dicembre 2005, della 
autorizz. provinciale e quindi tempestivamente i ricorrenti lo hanno impugnato 
unitamente alla determinazione dir. 29 dicembre 2005, quale atto presupposto ed 
unitamente ad altri atti presupposti.
Nè, a suffragare l’eccepita tardività nell’impugnazione del decreto regionale, 
giova all’amministrazione provinciale di Grosseto richiamare il precedente di 
questo T.A.R. Sez. 1, 28.3.2006 n. 1101 (emessa nei confronti del Comune di 
Grosseto) che si riferisce a fattispecie completamente diversa (si trattava 
della pronuncia di inammissibilità di un ricorso proposto avverso la delibera 
giuntale di approvazione del progetto esecutivo di un parco urbano del fiume 
Ombrone senza la impugnazione del precedente provvedimento di approvazione del 
presupposto progetto definitivo):
2.4. Va altresì disattesa l’eccezione che la ricorrente Italia Nostra (R.G. 
543/2006) non avrebbe interesse a dolersi delle irregolarità procedimentali 
riscontrate senza dimostrare che le medesime hanno inciso sull’esito del 
procedimento: nel caso di specie, infatti, sia il procedimento presupposto di 
verifica dell’impatto ambientale sia quello autorizzatorio non si concludono con 
atti di natura vincolata alla luce delle plurime valutazioni discrezionali 
ssottese.
2.5. Va, invece, accolta l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti 
proposti da Italia Nostra nel ricorso R.G. 543/2006 e notificati il 16 giugno 
2006; la ricorrente asserisce di aver potuto rilevare ulteriori profili di 
illegittimità della procedura autorizzatoria soltanto a seguito del deposito in 
giudizio di alcuni atti a seguito della costituzione delle amministrazioni 
resistenti, ma ad avviso del collegio il riferimento alla conoscenza di nuova 
documentazione appare generico, mentre le ulteriori censure attengono ad atti 
richiamati negli articolati testi dei provvedimenti impugnati e quindi, anche se 
non noti, certamente conoscibili con ordinaria diligenza e con i mezzi giuridici 
a disposizione del singolo per la tutela dei propri interessi.
Pertanto, considerato che il ricorso R.G. 543/2006 è stato notificato il 28 
marzo 2006, i motivi aggiunti (meglio illustrati nella parte in fatto) 
notificati il 15 giugno 2006, vanno dichiarati irricevibili.
2.6. Va, infine, dichiarata l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso R.G. 
543/2006 della Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Siena e Grosseto, 
accogliendo la corrispondente eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato: 
infatti la procedura autorizzatoria in controversia non interessa aree soggette 
a vincoli paesaggistici e per tale motivo la Provincia di Grosseto già in data 
14 gennaio 2005 (e cioè all’epoca della prima fase di valutazione del progetto 
del Parco Eolico nella precedente stesura) esonerò la Soprintendenza ai beni 
ambientali ed arch. di Siena dal partecipare alla conferenza dei Servizi fissata 
per il 27 gennaio 2005.
3. Quanto al merito la controversia concerne la legittimità o meno della 
determinazione dirigenziale 29 dicembre 2005 n. 5316 con cui l’amministrazione 
provinciale di Grosseto, Settore Ambiente, ha autorizzato la realizzazione e 
l’esercizio del Parco Eolico Poggi Alti (ai sensi dell’art. 12 D.leg.vo n. 
387/2003) in territorio di Scansano, loc. Poggi Alti di Murci, ad un altezza di 
circa mt. 600 sul livello del mare, su conforme parere espresso dalla Conferenza 
dei Servizi in data 2 dicembre 2005 e prendendo atto che con decreto 7 ottobre 
2005 n. 5401 il Settore VIA della Regione Toscana aveva escluso il progetto 
presentato dalla soc. Poggi Alti s.r.l. dalla procedura di VIA a conclusione 
della procedura di verifica dell’impatto ambientale (espletata ai sensi 
dell’art. 11 legge reg. Tosc. n. 79/1998), prevedendo – peraltro – una serie di 
prescrizioni; anche l’autorizzazione provinciale, comunque, approva il progetto 
apponendovi 29 prescrizioni.
In punto di fatto è utile precisare che la centrale eolica, che interessa una 
superficie complessiva di km. quadrati 5 circa, è costituita da 10 
aereogeneratori (tipo G 90-2 MW) ciascuno composto da una torre di acciaio 
tubolare di mt. 67 circa e di un rotore con 3 pale in fibra di vetro del 
diametro di mt. 89,60 con una velocità compresa tra 9,0 e 19,0 giri al minuto, 
corrispondente ad una velocità massima alla estremità esterna di oltre Km/h 
300,00; l’aereogeneratore funziona (con vento) tra i 3 e i 20 m/s e la ditta 
costruttrice (Gamesa Eolica) stima di ottenere da questo impianto eolico una 
produzione lorda di circa 38,00 GWh/anno; la vita utile dell’opera è stimata in 
anni 20 e la velocità media del vento (da SUD-SUD OVEST) è apprezzata in 6 m/s.
Va aggiunto che l’altezza complessiva di ciascun aereogeneratore costituisce un 
dato contestato e va dai mt. 110,8 indicati negli scritti difensivi della Poggi 
Alti s.r.l. ai mt. 122,8 indicati nel ricorso di Italia Nostra (R.G. 543/2006) 
ai mt. 111,80 indicati nel ricorso di Biondi Santi (R.G. 507/2006), fermo 
restando che nella relazione per la valutazione di incidenza ambientale 
(predisposta dal proponente ai sensi del D.P.R. 357/1997 ed agli atti di causa) 
l’altezza totale da terra è indicata in mt. 122,8.
3.1. Passando, quindi, all’esame dei motivi di impugnazione il collegio ritiene 
meritevole di accoglimento, quanto al ricorso R.G. 507/2006, le censure di 
eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione 
dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale di esclusione della 
necessità della procedura di VIA e quella di illegittimità dell’autorizzazione 
provinciale (alla realizzazione dell’impianto eolico) in via derivata da quella 
del presupposto provvedimento, nonchè, quanto al ricorso R.G. 543/2006, quelle 
di violazione della legge Reg. Tosc. n. 79/19998, art. 5 e di eccesso di potere 
per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e carenza di motivazione 
dedotte (nel quarto motivo) avverso il decreto regionale sopraindicato ed, 
infine, quelle di violazione delle N.T.A. della variante al P.R.G. del Comune di 
Scansano (di cui alla delibera consiliare n. 72/2004 con riferimento al 
superamento dell’altezza massima stabilita per ciascun aereogeneratore nelle 
suddette norme di attuazione) e di eccesso di potere per difetto di istruttoria 
e di motivazione, errore nei presupposti e travisamento, censure dedotte, 
avverso la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2006 con cui la Provincia di 
Grosseto ha approvato il progetto, con il terzo motivo che per ragioni di 
priorità logica sarà esaminatao per primo.
3.2. Al riguardo dall’esame degli atti emerge la sostanziale difformità tra il 
progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto e le N.T.A. annesse alla 
variante al P.R.G. del Comune di Scansano approvata con delibera consiliare 25 
novembre 2004 n. 72 all’espresso fine di individuare nel territorio comunale 
(Tav. 2.1.) una “zona E speciale” per la realizzazione di un impianto di fonti 
energetiche di tipo eolico; infatti le suddette norme tecniche consentono 
espressamente l’installazione di “10 apparecchiature” costituite ciascuna da una 
torre tubolare tronconica di acciaio di altezza massima di mt. 67 corredata da 
un rotare costituito da tre pale la cui lunghezza non dovrà essere superiore a 
mt. 42,30, mentre sia nella relazione descrittiva presentata dalla stessa 
società Poggi Alti agli uffici comunali sia nello studio predisposto per la 
valutazione di incidenza ambientale per i 10 aereogeneratori G-90-2.00 MW viene 
indicata un’altezza complessiva da terra (torre mt. 67 + rotore mt. 89,6) di mt. 
122,6; altezza che comunque (in altro grafico) riferita alla sola torre+pale e 
rotore viene indicata in mt. 111,8.
Sul punto, quindi, non risulta corroborata da alcuna documentazione 
l’affermazione della società interessata (vedi memoria aprile 2006) secondo cui 
“l’altezza complessiva” degli aereogeneratori sarebbe di mt. 110,8; pertanto la 
discrepanza tra il progetto autorizzato dalla Provincia di Grosseto ed i limiti 
di altezza indicati nella variante al P.R.G. di Scansano non risulta (come 
asserisce il proponente) di poco più di 1 metro, ma di circa mt. 10; nè al 
riguardo risulta rilevante la circostanza che, nel corso del giudizio, con 
delibera consiliare 12 ottobre 2006 n. 48 il Comune di Scansano abbia 
rettificato un preteso “errore materiale di trascrizione” contenuto nella 
delibera di variante in questione, in cui la lunghezza delle pale era stata 
(erroneamente) indicata in mt. 42,30, e non in quella (esatta) di mt. 43,80; tra 
l’altro la discrepanza di dati sulla lunghezza delle pale non aveva formato 
oggetto di censura in nessuno dei due ricorsi.
Nei termini sospraillustrati, quindi, l’autorizzazione della Provincia di 
Grosseto risulta viziata da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, 
travisamento ed errore nei presupposti in relazione alla presupposta conformità 
del progetto autorizzato rispetto alla Variante Urbanistica approvata allo 
specifico scopo di dettare nella zona speciale E un regime urbanistico che 
consentisse l’insediamento della fattoria eolica in questione in loc. Poggi Alti
3.3. Passando, quindi, all’esame degli altri motivi di impugnazione e premesso 
per le ragioni sopraesposte che il decreto regionale 7 ottobre 2005 n. 5401 ad 
avviso del collegio risulta tempestivamente impugnato (unitamente alla 
determinazione di autorizzazione della Prov. di Grosseto), appaiono fondate 
anche le censure di errore nei presupposti, difetto di motivazione e falsa 
applicazione della legge Reg. Toscana 3.12.1998 n. 79 art. 5, nonchè di 
illegittimità derivata, dedotte – quanto alle prime due – in entrambi i ricorsi 
(quarto motivo) nel secondo ricorso, quanto alla violazione di legge, e nel 
primo quanto all’illegittimità derivata dell’autorizzazione provinciale da 
quella del decreto regionale di esclusione del progetto dalla procedura di VIA 
regionale.
In effetti, dall’esame del rapporto istruttorio predisposto dalla competente 
struttura regionale del Settore VIA della Reg. Toscana e richiamatao sia nella 
premesse del decreto 7.10.2005 n. 5401, sia nella parte dispositiva, il collegio 
ha tratto il convincimento che, non sussistevano i presupposti per escludere la 
necessità che il progetto del Parco eolico fosse sottoposto alla procedura di 
VIA di cui alla legge Reg. Tosc. N. 72/1998, artt. 12 e 14, e che, peraltro, la 
determinazione di non necessarietà della suddetta procedura non risultava 
conforme a quanto descritto nel rapporto istruttorio medesimo.
I profili critici di impatto ambientale del progetto eolico in questione sono 
stati individuati (nel suddetto rapporto) in particolare per la tutela degli 
uccelli selvatici e per l’inquinamento acustico.
3.3.1. Infatti nell’area circostante il parco eolico (superficie complessiva 
interessata Km quadrati 5,250) sono localizzati 3 Siti di importanza comunitaria 
- S.I.C. per aspetti naturalistici e 4 Siti di importanza regionale S..I.R. (tra 
cui, a distanza di circa Km. 1,7, il SIR B.22 – Torrente Trasubbie) per i quali 
le linee Guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici 
(tab. 3) prevedono “aree critiche per aspetti naturalistici con fascia critica 
di Km. 1 per presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di 
movimenti giornalieri di avifauna; in particolare le schede dei principali 
elementi di criticità per questi siti indicano “l’alto valore avifaunistico”, e 
, con riguardo al S.I.R. B22 Torrente Trasubbie, le Norme Tecniche relative alle 
forme di tutela e conservazione (vedi Del. G.Reg. 5.7.2004 N. 644), nell’ambito 
dei principali elementi di criticità esterni al sito segnalano “progetto di 
realizzazione di impianti eolici in prossimità del sito”. Ove si consideri, poi, 
che la citata delibera di G.R. n. 644/2004 per il falco lanario indica i S.I.R. 
Trasubbie e Monte Labbro (a circa Rm 8 di distanza) come siti chiave per la 
specie in Toscana dove sono stati avvistati alcuni esemplari e che sono in zona 
segnalati, comunque, importanti presenze di Aecipitridi mentre – al contrario – 
la lista delle specie di uccelli riportata dal proponente nella verifica di 
compatibilità ambientale è risultata incompleta proprio con riguardo ad alcune 
specie protette in ambito europeo e lo studio di incidenza è stato elaborato 
sulla base sperimentale di un solo sopralluogo in zona, appare di evidente 
ragionevolezza la conclusione del rapporto istruttorio che, per l’ipotesi di 
esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ritiene necessario che 
“preventivamente al rilascio dell’autorizzazione alla costruizone dell’impianto” 
debba essere effettuata “una campagna di rilievi sul campo della durata di 18 
mesi” per valutare la frequentazione del sito da parte di rapaci e di chirotteri 
con la definizione di soglie critiche di mortalità specifiche per le varie 
specie e che successivamente, sulla base dei risultati dei rilevamenti, il 
proponente provveda agli interventi indicati dalla Provincia come necessari.
Nè ovviamente il prescritto monitoraggio di durata triennale, da effettuarsi in 
corso di esercizio dell’impianto medesimo, può essere considerato come 
equivalente e sostitutivo della mancata realizzazione della campagna di rilievi 
ritenuta necessaria al fine di acquisire proprio quelle conoscenze dello 
ecosistema più attendibili che avrebbero permesso una più esatta valutazione di 
incidenza dell’impianto sull’ambiente e, quindi, la previsione di misure di 
mitigazione dettate da specifiche esperienze locali oppure, ove i rilievi 
fossero stati negativi, la conferma della valutazione di incompatibilità già 
espressa dalla medesima provincia di Grosseto nel 2002.
Inoltre la valutazione dell’incidenza del progetto eolico sull’ambiente 
circostante doveva essere effettuata dal Settore regionale VIA e poi dalla 
conferenza dei Servizi con particolare accuratezza e rigore anche perchè il 
crinale Murci risulta classificato nel P.T.C. (Piano Terr. di Coord.) della 
Prov. di Grosseto come “Unità di Paesaggio” R.8.2. per la quale la scheda 7 – 
sistema paesistico individua i caratteri che costituiscono “invarianti” da 
mantenere con il massimo rigore in sede di pianificazione e controllo 
urbanistico; pertanto (v. art. 18 P.T.C. prov. Grosseto) l’ammissibilità delle 
trasformazioni dovrà essere valutata in funzione del mantenimento e della 
valorizzazione delle invarianti generali e locali; il concetto di “evolutività 
ben temperata” viene assunto come riferimento primario; nel caso specifico non è 
di secondario rilievo il fatto che per il Crinale di Murci e Poggioferro la 
scheda 7, considerata la morfologia dell’area e la caratteristica presenza dei 
falchi, prescriva che le opportunità di sviluppo insediatiivo dei Comuni, legate 
all’attività agrituristica ed alla valorizzazione della produzione vinicola 
(vedi attuali marchi di vino molto rinomati), dovranno essere indirizzate 
secondo criteri di rigorosa compatibilità con l’integrità del contesto 
ambientale.
In conseguenza, a prescindere dalla circostanza che l’intervenuta variante 
specifica al P.R.G. del Comune di Scansano assicurava la necessaria conformità 
del progetto al regime urbanistico dell’area dove doveva essere realizzato, la 
Regione Toscana e la Provincia di Grosseto (ciascuno nelle rispettive sedi 
procedimentali) non potevano non tener conto – nell’iter logico seguito nella 
valutazione del progetto per i profili di competenza – che, comunque, il P.T.C. 
provinciale approvato nel 1999 che classificava il crinale di Murci come unità 
di paesaggio R.8.2) ha valore cogente (prevale sulla sottordinata pianificazione 
urbanistica comunale) e per lo specifico sito prevede una serie di “invarianti 
strutturali” da preservare che avrebbero richiesto motivazioni argomentate ed 
idonee a spiegare le ragioni per cui per l’impianto eolico è stata ritenuta 
compatibile la collocazione sul crinale di Murci; sul punto, peraltro, non 
risulta dirimente l’osservazione (delle controparti) che il P.T.C. provinciale 
di Grosseto (art. 33, comma 10) individua come sede di localizzazione di 
impianti di energia eolica il territorio del Comune di Scansano e Semproniano, 
poichè non è stata neanche ipotizzata un’alternativa collocazione in altro 
versante del territorio comunale costituito da h.a. 27.000 circa ad andamento 
collinare ed adeguatamente ventoso.
D’altra parte la necessità di osservare gli indirizzi dettati dalla scheda 7 del 
P.P.C. Provinciale e l’effetto dequalificante dal punto di vista paesaggistico 
(con particolare espresso riferimento all’altezza di mt. 107 all’epoca prevista 
per i singoli impianti) avevano già nel settembre 2002 condotto l’amministrazzione 
prov. di Grosseto, nonostante la presenza già di altro elettrodotto ad A.T., a 
valutare come “incompatibile con gli assetti paesistici territoriali ed 
ambientali” un precedente più vasto progetto presentato dalla Camera Energia 
Italia per un impianto eolico (di 17 ereogeneratori ciascuno alto mt. 107) da 
installare nella stessa località.
3.3.2. Nè risultano positive le conclusioni del rapporto istruttorio sotto il 
profilo del “clima acustico”: infatti, dopo aver preso atto che nel Piano Com. 
di classif. acustica l’area interessata dall’impianto è classificata in classe 
3°, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici (e che 
la pianificazione vigente non esclude la presenza di insediamenti abitativi 
anche nei mt. 150 dagli aereogeneratori), il rapporto conclude nel senso che la 
realizzazione dell’opera deve essere “preceduta” da una variante dell’attuale 
piano di classificazione acustica comunale; va peraltro, rilevato che analogo 
rilievo era stato avanzato nel decreto di esclusione del progetto dalla VIA , 
mentre in data 12.9.2005 il settore regionale tutela dall’inquinamento acustico 
osservava che, mancando i limiti di riferimento del progetto per quanto riguarda 
ricettori interessati, non era possibile esprimere alcun parere sulla 
compatibilità acustica dell’opera; nè appare rilevante sul punto la posizione 
della Conferenza dei Servizi (2 dicembre 2005) che sinteticamente affermava di 
aver acquisito in via istruttoria interna la delibera del Comune di Scansano di 
approvazione del Piano acustico in questione senza alcuna espressa indicazione 
circa la rilevata compatibilità acustica del progetto.
Quanto, poi, alle 29 prescrizioni impartite dal decreto regionale 7 ottobre 
2005, il collegio, dopo l’esame degli atti, ritiene che le medesime, più che 
testimoniare l’approfondimento istruttorio svolto dal Settore regionale VIA 
(come asserisce il promotore), costituiscano un persuasivo e circostanziato 
segnale della presenza di aspetti problematici irrisolti (anche dopo la 
integrazione della documentazione effettuata dal proponente) e che avrebbero 
trovato la giusta sede di idoneo e naturale approfondimento nella sottoposizione 
del progetto alla vera e propria procedura di VIA ai sensi degli artt. 12 e 14 
legge reg. toscana n. 79/1998; tra l’altro la stessa ritenuta necessità di 
impartire 29 prescrizioni per la realizzazione dell’impianto porta a concludere 
che la sottoposizione del progetto allo approfondito esame in sede di VIA 
sarebbe risultato certamente più rispettoso del “principio di precauzione” la 
cui osservanza era certamente appropriata in considerazione dei delicati 
equilibri dell’eco-sistema alla cui tutela sono volte molte delle suddette 29 
prescrizioni.
3.4. Nei sensi illustrati, pertanto, risultano illegittimi sia la determinazione 
dirigenziale della Provincia di Grosseto 29 dicembre 2005 n. 5316 sia il verbale 
della riunione della conferenza dei servizi in data 2 dicembre 2005, unitamente 
a quelli precedenti richiamati, sia il decreto della Giunta Regione Toscana, 
Direz. gen. della Presidenza, che ha escluso il progetto eolico in questione 
dalla procedura di VIA regionale; in particolare l’autorizzazione alla 
costruzione del parco eolico nei sensi sopra esposti risulta illegittima sia per 
vizi propri sia in via derivata, per i vizi da cui è affetto il decreto 
regionale (che esclude la necessità di sttoporre il progetto alla VIA), 
trattandosi di atto presupposto in senso stretto della autorizzazione unica 
provinciale che viene rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico” (vedi D.P.R. n. 387/2003 , ART. 12).
Per ragioni di economia di mezzi per entrambi i ricorsi restano assorbiti tutti 
gli altri motivi, censure o profili di censura non esaminati, perchè da essi le 
parti ricorrenti non troverebbero ulteriori vantaggi; considerato l’esito 
vittorioso dei due ricorsi, non vi è necessità di esaminare l’intervento ad 
opponendum spiegato da Legambiente O.N.L.U.S. in entrambi i ricorsi.
3.5. Concludendo, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe per connessione 
oggettiva, preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità relative ad 
entrambi i ricorsi, dichiarati altresì irricevibili motivi aggiunti proposti al 
ricorso R.G. 543/2006 e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della 
Soprintendenza ai Beni Amb. ed Arch. di Siena nel ricorso R.G. 543/2006 con la 
conseguente estromissione dal giudizio,, nel merito i due ricorsi in epigrafe 
vanno accolti nei sensi sopraillustrati e, per l’effetto, vanno annullati i 
provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati complessivamente in € 
8.000,00 oltre gli accessori di legge, vengono posti a carico della Provincia di 
Grosseto e della Regione Toscana che, solidali tra loro, ne verseranno la metà 
alla parte ricorrente di ciascun giudizio (per R.G. 507/2007 Biondi Santi Iacopo 
e società rappresentante e per R.G. 543/2007 Italia Nostra) compensati tra i 
ricorrenti e le altre amministrazioni costituite e compensati con l’interventore 
ad opponendum; nulla nei confronti degli enti intimati ma non costituiti in 
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, previa 
riunione dei ricorsi in epigrafe, preliminarmente dichiarati irricevibili i 
motivi aggiunti ed estromessa dal giudizio di cui al ricorso R.G. 543/2006 la 
Sovrintendenza ai Beni amb. e arch. di Siena, nel merito accoglie i ricorsi in 
epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i 
provvedimenti impugnati meglio in epigrafe indicati.
Pone gli oneri di lite di entrambi i ricorsi, liquidati complessivamente in € 
8.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della Provincia di Grosseto e 
della Regione Toscana che solidali tra loro, ne verseranno la metà alla parte 
ricorrente di ciascun giudizio; compensati tra i ricorrenti e le altre 
amministrazioni costituite e con l’interventore ad opponendum; nulla da statuire 
nei confronti degli enti intimati, ma non costituiti in giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, rel.est.
Stefano TOSCHEI - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
F.to Silvana Nannucci - Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 GIUGNO 2007
Firenze, lì 25 GIUGNO 2007
Il Direttore della Segreteria 
F.to Giuseppe Petruzzelli
 
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
 Vedi 
altre: 
SENTENZE PER ESTESO  
Ritorna alle
  MASSIME della sentenza  -  Approfondisci 
con altre massime:
GIURISPRUDENZA  -  
Ricerca in: 
LEGISLAZIONE  
-  Ricerca 
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it