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TAR LOMBARDIA, Brescia, 6 febbraio 2007, sentenza n. 114
 

Rifiuti – Discariche – Fasi di esercizio già concluse o in corso di completamento – Disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2006 – Totale e meccanica applicazione – Esclusione. Il riferimento contenuto nel comma 1, dell'art. 17, del Dlgs. 36 del 2003, alle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto, non può comportare l'indiscriminata estensione degli obblighi ivi previsti a tutte le discariche, sia a quelle con rifiuti ancora da conferire, che a quelle già chiuse o in fase di post gestione. Infatti, in mancanza di un'espressa indicazione normativa, l'adeguamento alla disciplina sopravvenuta non può risolversi in una totale e meccanica applicazione delle nuove disposizioni agli impianti esistenti, ma deve tener conto della situazione di fatto e dello stato in cui si trova la discarica, con la conseguenza che non possono essere estesi gli obblighi relativi a fasi di esercizio già concluse o in corso di completamento alla data di scadenza del termine per la presentazione del piano di adeguamento. Un'indicazione in questo senso è contenuta nella stessa direttiva 1999/31/CE, attuata dal menzionato decreto legislativo, che al venticinquesimo considerando, dispone che "le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura". Inoltre, la sanzione, contenuta all'art. 17, comma 5, del Dlgs. 36 del 2003, in caso di mancata presentazione del piano, consiste nella prescrizione della chiusura della discarica e, come osservato da condivisibile giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe, è pertanto evidente che una discarica che abbia già autonomamente cessato il conferimento dei rifiuti entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non può logicamente essere sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura (cfr. Tar Veneto, 17 marzo 2006, n. 609; Tar Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2005, n. 888). Pres. Scognamiglio, Est. Mielli – M.S. s.r.l. (avv.ti Roncelli e Mazzullo) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli, Bugatti e Donati), ARPA della Regione Lombardia e altri (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia – 6 febbraio 2007, n. 114
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- SEZIONE STACCATA DI BRESCIA -

 



ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 330 del 2006 proposto da:

MARELL SCAVI SRL
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo ed elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino n. 67, presso lo studio dell'Avv. Elisa Bonzani;


contro


la PROVINCIA DI BRESCIA

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Magda Poli, Katiuscia Bugatti e Gisella Donati ed elettivamente domiciliata in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo Broletto, presso la sede dell'Avvocatura provinciale;


e contro


A.R.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI PREVALLE

ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

non costituitisi in giudizio

per l’annullamento

del provvedimento del dirigente della Provincia di Brescia n. 3493 del 21 dicembre 2005, con il quale è stato approvato il piano di adeguamento della discarica ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Dlgs. n. 36 del 2003, per la parte in cui si prescrive l'obbligo di realizzazione della copertura superficiale finale in conformità alla normativa sopravvenuta, nonché della lettera n. 37372/06 del 13 marzo 2006, di accettazione dell'appendice della garanzia finanziaria ed atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;

Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2007, il dott. Stefano Mielli;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La Società ricorrente è titolare di un'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti e speciali derubricati, in località Triassi nel Comune di Prevalle.

Gli atti autorizzativi e il parere di compatibilità ambientale della Regione Lombardia di cui al decreto n. 18993 del 1 agosto 2000, hanno prescritto che le modalità di copertura superficiale finale, avvenissero contemporaneamente con l'avanzamento del fronte della discarica, mediante la posa di 30 cm di argilla con permeabilità 10-6 cm/s e 70 cm di terreno coltivo.

In data 7 agosto 2003, la Società ha concluso i lavori di conferimento dei rifiuti dandone comunicazione alla Provincia.

In data 26 settembre 2003 la Società ha inviato alla Provincia il piano di adeguamento previsto dall'art. 17, del Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della direttiva 1999/31/CE, dichiarando l'indisponibilità ad adeguarsi alle previsioni della normativa sopravvenuta limitatamente alle nuove modalità di realizzazione della copertura superficiale finale, in quanto era pressoché terminata la sua realizzazione in conformità alle indicazioni impartitele dagli originari atti autorizzativi e al parere di compatibilità ambientale.

Per ogni altro aspetto, ivi compresa la prestazione delle garanzie finanziarie ulteriori per la gestione post operativa, la ricorrente si è adeguata alla nuova normativa.

Con provvedimento dirigenziale n. 3493 del 2 dicembre 2005, la Provincia di Bergamo ha approvato il piano di adeguamento, prescrivendo tuttavia che la copertura superficiale finale relativa a tutte le aree non ancora recuperate alla data del 27 marzo 2003 - giorno dell'entrata in vigore del Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36 - avrebbe dovuto, anche previa rimozione di quella già realizzata, essere adeguata alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del menzionato decreto legislativo, il quale prevede una struttura multistrato avente uno spessore considerevolmente maggiore di quello, in fase di completamento, previsto dagli atti autorizzativi originari.

Con ricorso notificato il 10 febbraio 2005 e depositato il successivo 3 marzo 2005, il predetto decreto, limitatamente alla menzionata prescrizione, è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del 2003, eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità e irragionevolezza manifesta, in quanto detta normativa non potrebbe trovare applicazione per le discariche che, alla data del 27 settembre 2003, termine di presentazione del piano di adeguamento, avessero già terminato i conferimenti cessando la fase di gestione operativa e la realizzazione della copertura secondo le modalità prescritte dagli atti autorizzativi;

II) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del 2003, della DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, in quanto la normativa di rango primario e le indicazioni fornite sul punto dalla Regione, non prescrivono il rispetto delle modalità di copertura finale della discarica previste dalla normativa sopravvenuta, relativamente alle discariche che, alla data del 27 settembre 2003, avessero già cessato l'attività;

III) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del 2003, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e per violazione del principio di proporzionalità, in quanto le modalità di copertura previste dagli atti autorizzativi originari sarebbero sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente, le operazioni di copertura sono continuate, dopo l'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, senza che alcuna autorità prescrivesse indicazioni circa la necessità di provvedere diversamente da quanto originariamente prescritto, e per la circostanza che le differenze altimetriche che si determinerebbero in caso di realizzazione di coperture aventi un diverso spessore, comporterebbe problemi di drenaggio, ristagno idrico, ruscellamento e conseguente rischio di erosione;

IV) in via subordinata, eccepisce l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 17 del Dlgs. 36 del 2003, ove interpretata nel senso fatto proprio dalla Provincia.

Con atto depositato il 25 maggio 2006, divenuto efficace il provvedimento impugnato a seguito dell'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie integrative, la ricorrente ha proposto domanda cautelare, cui ha rinunciato alla Camera di consiglio del 9 giugno 2006.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Bergamo eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2006, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. L'eccezione, con cui la Provincia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnazione della DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, è infondata, in quanto nel ricorso non è dedotta la sua illegittimità, ma si lamenta all'opposto che gli atti impugnati violerebbero la medesima; in ogni caso, non sussisterebbe l'onere di impugnazione perchè, sul punto, la deliberazione ha natura meramente interpretativa di una disposizione di legge priva di contenuto provvedimentale lesivo della situazione giuridica della ricorrente.

2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Costituisce oggetto della controversia l'individuazione dei soggetti tenuti, durante il periodo transitorio, a realizzare la copertura superficiale finale della discarica secondo le innovative modalità introdotte dal Dlgs. n. 36 del 2003.

La ricorrente, in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione del piano di adeguamento, ha cessato l'attività di conferimento dei rifiuti ed ha realizzato più di due terzi della copertura superficiale finale che gli atti autorizzativi e il parere di compatibilità ambientale prescrivevano avvenissero contemporaneamente con l'avanzamento del fronte della discarica, ed ha già steso e modellato il primo substrato argilloso sulla restante parte.

L'art. 17 del menzionato decreto legislativo, prevede, al comma 1, l’incondizionata possibilità, per le discariche già autorizzate, di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 31 dicembre 2005, mentre, al comma 3, impone la presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione è sanzionata, dal successivo comma 5, con la prescrizione della chiusura della discarica per ordine dell’autorità.

La deliberazione regionale n. 14393 del 30 settembre 2003, prevede che le procedure di chiusura previste dall'art. 12, comma 3, si applichino anche ai lotti degli impianti esistenti non ancora esauriti al 27 marzo 2003, che per le discariche esistenti, con ultimo lotto attivato entro il 27 settembre 2003 e con cessazione esercizio, previsto dal piano di gestione già approvato, entro il 16 luglio 2005, debba comunque essere presentato il progetto di adeguamento al Dlgs. n. 36 del 2003, con esclusione del piano di gestione in quanto ormai non più modificabile e infine che, per le discariche esistenti, il piano di adeguamento relativo ai lotti la cui entrata in esercizio è prevista, dal piano di gestione già approvato, successivamente al 27 settembre 2003, debba obbligatoriamente conformarsi agli allegati di cui al Dlgs. 36 del 2003.

Pertanto né il Dlgs. n. 36 del 2003, né le linee guida regionali emanate con DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, disciplinano espressamente la fattispecie all'esame che non riguarda una discarica suddivisa in lotti distinti.

2.1 Secondo l'interpretazione fatta propria dalla Provincia, il riferimento contenuto nel comma 1, dell'art. 17, del Dlgs. 36 del 2003, alle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto, comporterebbe l'indiscriminata estensione degli obblighi ivi previsti a tutte le discariche, sia a quelle con rifiuti ancora da conferire, che quelle già chiuse o a quelle in fase di post gestione.

Il Collegio ritiene che tale ordine di idee non possa essere condiviso.

Infatti, in mancanza di un'espressa indicazione normativa, l'adeguamento alla disciplina sopravvenuta non può risolversi in una totale e meccanica applicazione delle nuove disposizioni agli impianti esistenti, ma deve tener conto della situazione di fatto e dello stato in cui si trova la discarica, con la conseguenza che non possono essere estesi gli obblighi relativi a fasi di esercizio già concluse o in corso di completamento alla data di scadenza del termine per la presentazione del piano di adeguamento.

Un'indicazione in questo senso è contenuta nella stessa direttiva 1999/31/CE, attuata dal menzionato decreto legislativo, che al venticinquesimo considerando, dispone che "le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura".

Inoltre, la sanzione, contenuta all'art. 17, comma 5, del Dlgs. 36 del 2003, in caso di mancata presentazione del piano, consiste nella prescrizione della chiusura della discarica e, come osservato da condivisibile giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe, è pertanto evidente che una discarica che, come nel caso di specie, abbia già autonomamente cessato il conferimento dei rifiuti entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non può logicamente essere sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura (cfr. Tar Veneto, 17 marzo 2006, n. 609; Tar Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2005, n. 888; è invece inconferente il richiamo al precedente della Sezione Tar Lombardia, Brescia, 4 luglio 2006, n. 853, contenuto nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza dalla Provincia, che riguarda una diversa fattispecie, in cui veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale, ivi dichiarata manifestamente infondata, delle norme che impongono l'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie per la fase di post gestione relativamente ad una discarica cessata successivamente alla data di presentazione del piano di adeguamento).

In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure contenute nel primo e secondo motivo, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui prescrivono la realizzazione della copertura finale secondo le modalità prescritte dal punto 1.2.3. dell'allegato I del Dlgs. n. 36 del 2003.

In ragione della novità delle questioni oggetto del ricorso, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento n. 3493 del 21 dicembre 2005, nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, l'11 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Roberto Scognamiglio Presidente
Gianluca Morri Giudice
Stefano Mielli Giudice est.

NUMERO SENTENZA 114 / 2007
DATA PUBBLICAZIONE 06 - 02 - 2007
 


 

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