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TAR LAZIO, Roma, Sez. I, 13 febbraio 2007, sentenza n. 
1335
 
Rifiuti – Piano regionale di gestione dei rifiuti adottato al commissario 
delegato per l’emergenza ambientale – Natura – Atto di alta amministrazione – 
Atto amministrativo generale. Il piano regionale di gestione dei rifiuti 
adottato dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale costituisce un atto 
di alta amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità in quanto 
espressione di una funzione di raccordo tra indirizzo politico, di pertinenza 
dello Stato comunità, e attività amministrativa in senso stretto, riferibile 
allo Stato amministrazione; il suddetto piano è altresì atto amministrativo 
generale in quanto si rivolge ad una pluralità indistinta di soggetti, non 
individuabili a priori, per cui non comporta la ponderazione di interessi che si 
appuntino su soggetti particolari e, di norma, non incide direttamente sulla 
sfera giuridica di possibili destinatari. Pres. de Lise Est. Caponigro – D. 
s.p.a. (avv.ti Soprano e Secchione) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, Ministero dell’Interno, 
Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia (Avv. Stato) e Regione 
Puglia (avv. Clarizio) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I – 13 febbraio 2007, n. 
1335
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA - PRIMA SEZIONE -
nelle persone dei magistrati:
Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Politi Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1845 del 2006, proposto da
DANECO S.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Enrico Bruschi, in proprio 
e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con 
FISIA-ITALIMPIANTI S.p.a. e BABCOCK ENVIRONMENT GMBH, rappresentata e difesa 
dagli Avv.ti Enrico Soprano e Francesco Vecchione con i quali elettivamente 
domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi n. 5 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio – Ministero dell’Interno - Commissario delegato per l’emergenza 
ambientale in Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, 
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis 
domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
nonché
Regione Puglia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 
dott. Nicola Vendola, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Alberto Clarizio e 
con lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Conservatorio n. 91 
(c/o studio Avv. Giuliana Aliberti)
per l’annullamento
del decreto n. 187/CD/R del 9.12.2005 del Commissario delegato per l’emergenza 
ambientale nella Regione Puglia (pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione Puglia del 22.12.2005) con il quale è stato approvato l’aggiornamento, 
completamento e modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Puglia 
(piano adottato con decreto commissariale n. 41/2001, così come completato 
integrato e modificato con il decreto commissariale n. 296/2002) nella parte in 
cui, per quanto in questa sede direttamente interessa, il medesimo piano al 
punto 2.2.1 esclude di poter far ricorso a nuovi impianti di termovalorizzazione, 
con riferimento alla gestione unitaria del ciclo dei rifiuti urbani in ambito 
territoriale ottimale a servizio della Provincia di Lecce, nonché in ordine ad 
altri profili operativi del piano stesso, nei sensi in prosieguo chiariti;
di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o consequenziale, comunque lesivo 
dell’interesse di parte ricorrente, ivi compresi gli atti tutti dell’istruttoria 
a monte dell’approvazione del piano, allo stato non conosciuti;
dei provvedimenti di autotutela allo stato non conosciuti adottati o adottandi 
da parte della struttura commissariale volti ad incidere negativamente sulle 
gare bandite ed espletate dallo stesso Commissario antecedentemente 
all’approvazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti in Puglia, 
provvedimenti adottati dalla struttura commissariale sulla scorta delle nuove 
previsioni del piano di gestione dei rifiuti in Puglia. 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 9 febbraio 2007, relatore il dott. Roberto 
Caponigro, l’avv. Francesco Vecchione per la ricorrente e l’avv. Luca Alberto 
Clarizio per la Regione Puglia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente contesta il punto 2.2.1 dell’impugnato decreto n. 187 del 
9.12.2005 adottato dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia 
per la parte in cui nel piano di gestione dei rifiuti stabilisce di procedere 
allo smaltimento dei rifiuti utilizzando gli impianti di recupero energetico 
attualmente presenti in Puglia anziché per il tramite di nuovi impianti di 
termovalorizzazione.
Tale scelta strategica, assume la Daneco S.p.a., sarebbe lesiva della posizione 
della ricorrente, atteso che, avendo quest’ultima proposto, ai fini della 
partecipazione alla gara di Lecce, un progetto prevedente la realizzazione di un 
termovalorizzatore, laddove la stessa, esclusa dall’amministrazione, dovesse 
essere riammessa alla procedura di gara, si troverebbe ad essere nuovamente 
esclusa in quanto la propria proposta progettuale sarebbe in contrasto con le 
linee direttive del piano.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 5 L. 225/1992 con gli art. 117, co. 2, 
art. 11, art. 32, art. 3, art. 41 Cost. Violazione e falsa applicazione art. 1, 
lett. a), co. 1, direttiva 75/442 e direttiva 91/156 CEE. Violazione e falsa 
applicazione artt. 1, 5, 6, 11, 18, 19 e 26 D.Lgs. 22/1997. Difetto di 
motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Incompetenza. 
Il Commissario delegato, avente poteri limitati a completare i procedimenti 
amministrativi già attivati presso il suo Ufficio, avrebbe adottato il piano di 
gestione rifiuti in carenza di potere.
Incompetenza; violazione L. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 
Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi costituzionali in tema di buona 
amministrazione. Violazione degli art. 1 e 3 L. 241/1990 e successive modifiche 
e integrazioni e del principio generale di legalità. Eccesso di potere per 
sviamento, falso presupposto di fatto e di diritto, contraddittorietà, 
illogicità, irrazionalità. Difetto assoluto di motivazione. 
Il Commissario delegato avrebbe usato i propri poteri non per concludere il 
procedimento di gestione dell’emergenza, ma per anticipare decisioni che la 
Regione Puglia, come organo di amministrazione locale, avrebbe potuto prendere 
solo a seguito della scadenza del periodo emergenziale.
Violazione art. 5 D.Lgs. 22/1997. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per 
difetto di congrua istruttoria a base delle scelte del piano in questa sede 
impugnato. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa. 
Sviamento. Violazione art. 117 Cost. Violazione artt. 3 e 41 Cost. 
La scelta del Commissario delegato, di escludere a priori la possibilità di 
realizzare nuovi impianti di incenerimento della frazione secca, sarebbe erronea 
per l’assenza di una congrua istruttoria, essendo tutta da dimostrare, e 
comunque contraddittoria con l’esistenza di una situazione emergenziale, 
l’affermazione secondo cui la produzione complessiva di CDR prevista nel piano 
sia assorbibile dagli impianti delle tipologie attualmente presenti sul 
territorio regionale.
La scelta di fondo di preferire i soli impianti di CDR alla più moderna 
tecnologia degli impianti di termovalorizzazione costituirebbe una violazione 
dell’art. 5 L. 22/1997 e del principio dell’autosufficienza, attesa l’incertezza 
sulla potenziale sufficienza degli impianti presenti sul territorio regionale a 
smaltire tutta la quantità di CDR prodotta.
Le affermazioni sulla inidoneità degli impianti di termovalorizzazione sarebbero 
generiche e prive di supporto istruttorio e motivazionale.
Violazione del principio del contrarius actus. Violazione del giusto 
procedimento di legge. Carenza di interesse. Sviamento. Illogicità. Violazione 
artt. 3 e 97 Cost. 
Il Commissario delegato avrebbe dovuto articolatamente motivare sull’opportunità 
e sulle ragioni di una scelta di piano diametralmente opposta rispetto alle 
precedenti gare che consentivano la possibilità di realizzare un 
termovalorizzatore per la gestione dei rifiuti.
Violazione art. 5 D.Lgs. 22/1997. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per 
difetto di congrua istruttoria a base delle scelte del piano in questa sede 
impugnato. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento. Violazione 
art. 117 Cost. Violazione artt. 3 e 41 Cost. 
Il piano sarebbe inattendibile anche laddove prevede che la localizzazione degli 
impianti di gestione dei rifiuti dovrà tenere conto dei sistemi di collegamento 
e dovrà privilegiare i siti che consentono un collegamento ferroviario, 
apparendo tale prescrizione di difficile, se non impossibile, attuazione.
Con successiva memoria, depositata per l’udienza di merito, la ricorrente ha 
fatto presente che la scelta strategica del Commissario delegato sarebbe lesiva 
per la propria posizione, così come per quella degli altri operatori del 
settore, che vedrebbero precluso ogni futuro scenario di realizzazione di 
termovalorizzatori, per cui sussisterebbe l’interesse strumentale ad ottenere 
una decisione volta a non escludere aprioristicamente una scelta operativa, 
quella della termovalorizzazione, in grado di apportare una seria alternativa 
alle problematiche collegate allo smaltimento dei rifiuti.
La Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di 
interesse in quanto il giudizio cui ha fatto riferimento la Daneco per fondare 
il proprio interesse all’impugnativa si sarebbe concluso con sentenza della 
Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha respinto l’appello della detta 
società, la quale, quindi, non avrebbe più alcuna possibilità di aggiudicarsi la 
gara per l’affidamento del sistema di gestione e smaltimento rifiuti tramite 
impianto di produzione CDR e/o di termovalorizzazione per la provincia di Lecce.
Ha eccepito altresì l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del motivo 
d’impugnativa con cui l’illegittimità dell’atto impugnato è stata dedotta dalla 
carenza assoluta di potere, spettando alla giurisdizione del giudice ordinario 
la controversia quando è dedotta l’assenza di una norma attributiva del potere 
esercitato dalla pubblica amministrazione.
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato e la Regione Puglia hanno contestato la 
fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2007, la causa è stata introitata per la 
decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Le condizioni soggettive dell’azione sono la legittimazione ad agire e 
l’interesse a ricorrere.
L’interesse a ricorrere consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche 
soltanto eventuale o di carattere morale, che può derivare al ricorrente 
dall’accoglimento del ricorso.
I caratteri dell’interesse al ricorso sono: la personalità, vale a dire che 
l’utilità derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso deve riguardare 
specificamente e direttamente il ricorrente; l’attualità, vale a dire che 
l’interesse deve sussistere al momento dell’instaurazione del giudizio, mentre 
non è sufficiente configurare soltanto l’eventualità o l’ipotesi di una lesione; 
la concretezza, vale a dire che l’interesse va valutato con riferimento ad un 
pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente.
Nel caso di specie, la posizione dedotta in giudizio dalla ricorrente difetta 
dei caratteri dell’attualità della lesione e della concretezza del pregiudizio.
Nel ricorso, la Daneco S.p.a. ha ritenuto lesiva per la propria posizione la 
scelta strategica effettuata dal Commissario delegato nel modificare il piano di 
gestione dei rifiuti, atteso che, avendo proposto, ai fini della partecipazione 
alla gara per l’affidamento del sistema di smaltimento rifiuti e recupero 
energetico tramite impianti di produzione di CDR e/o impianto di 
termovalorizzazione, un progetto prevedente la realizzazione di un 
termovalorizzatore, ove dovesse essere riammessa alla gara afferente al lotto di 
Lecce, si troverebbe ad essere nuovamente esclusa in quanto la propria proposta 
progettuale sarebbe in contrasto con le linee direttive del piano.
La prospettazione non può essere condivisa ed il difetto dell’interesse al 
ricorso emerge in relazione ad un duplice aspetto.
In primo luogo, l’attualità e la concretezza della lesione prospettata si 
avrebbe soltanto a seguito di un nuovo provvedimento di esclusione che, rebus 
sic stantibus, non sussiste.
Peraltro, il ricorso giurisdizionale proposto dalla ricorrente avverso l’atto di 
esclusione dalla gara richiamata è stato respinto dal T.A.R. adito ed il 
relativo appello è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato, per cui 
neppure in ipotesi potrebbe realizzarsi la lesione prospettata dalla Daneco 
S.p.a. per effetto dell’atto in questa sede impugnato.
Con la memoria successivamente depositata, la ricorrente, inoltre, ha sostenuto 
che la scelta strategica del Commissario delegato avrebbe precluso ogni futuro 
scenario di realizzazione di termovalorizzatori, sicché sussisterebbe 
l’interesse strumentale ad ottenere una decisione volta a non escludere 
aprioristicamente una scelta operativa, quella della termovalorizzazione, in 
grado di apportare una seria alternativa alle problematiche collegate allo 
smaltimento dei rifiuti.
Pur tenendo conto di tale prospettiva, indubbiamente più ampia di quella 
rappresentata originariamente nel ricorso, l’interesse deve ritenersi privo dei 
caratteri della lesività attuale e concreta. 
Il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato dal Commissario delegato per 
l’emergenza ambientale costituisce un atto di alta amministrazione, 
caratterizzato da amplissima discrezionalità in quanto espressione di una 
funzione di raccordo tra indirizzo politico, di pertinenza dello Stato comunità, 
e attività amministrativa in senso stretto, riferibile allo Stato 
amministrazione. 
Il suddetto piano di gestione dei rifiuti è altresì un atto amministrativo 
generale in quanto si rivolge ad una pluralità indistinta di soggetti, non 
individuabili a priori, per cui non comporta la ponderazione di interessi che si 
appuntino su soggetti particolari e, di norma, non incide direttamente sulla 
sfera giuridica di possibili destinatari. 
Ne consegue che, non sussistendo, al momento della proposizione del ricorso, un 
interesse attuale, essendo la lesione prospettata solo eventuale ed ipotetica, e 
non configurandosi, pertanto, un pregiudizio concreto ai danni della ricorrente, 
l’interesse al ricorso si rivela comunque carente.
Infatti, mentre l’interesse al ricorso sussiste anche se dall’eventuale 
accoglimento del ricorso il vantaggio sperato è solo eventuale e non certo, in 
questo concretizzandosi la differenza tra interesse strumentale ed interesse 
finale, l’interesse al ricorso non sussiste se la lesione è solo futura ed 
eventuale e non attuale e concreta.
In altri termini, l’interesse strumentale alla riedizione del potere 
amministrativo attiene alla vicenda del conseguimento del bene della vita cui 
tende il ricorrente con l’instaurazione del giudizio e ben può dirsi che 
l’interesse al ricorso sussiste quando dal suo eventuale accoglimento non deriva 
direttamente la soddisfazione dell’utilità finale ma la possibilità di ottenere 
la stessa a seguito del nuovo esercizio del potere pubblico; diversamente, la 
lesione che deve sussistere per rendere ammissibile la proposizione del ricorso 
non può essere eventuale e futura ma deve essere attuale e concreta.
Di qui, considerata l’assenza dei caratteri dell’attualità e della concretezza, 
la carenza di interesse al ricorso.
D’altra parte, di fronte ad una scelta di politica ambientale, l’interesse 
dell’imprenditore operante nel settore alle modalità di smaltimento dei rifiuti, 
pur differenziato, non è qualificato e si configura come interesse di mero 
fatto, sicché non sussiste, sotto tale profilo, neppure la legittimazione ad 
agire della Società ricorrente. 
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per 
disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, 
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2007.
Dott. Pasquale de Lise Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore
 
 
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