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TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 16 novembre 2007, sentenza n. 11322
 
RIFIUTI - Bonifica e rimozione dei sedimenti - Gara di appalto - Iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Mera domanda di iscrizione - Equivalenza - Esclusione - Avvenuta comunicazione di accoglimento della richiesta - Sufficienza. In tema di requisiti di ammissibilità prescritti dal bando di gara per l'affidamento del servizio di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti, se è vero che la natura di accertamento costitutivo, di carattere pressoché vincolato, propria dell'atto di iscrizione all’Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti non è sufficiente ad attribuire natura equivalente alla mera domanda di iscrizione, giacché soltanto l'iscrizione nel registro attesta legalmente il possesso dei requisiti necessari che abilitano all'esercizio della relativa attività (non essendovi automatismo tra presentazione della domanda e iscrizione al perché la vincolatività dell'azione amministrativa presuppone comunque un momento di verifica dell'esistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge), a conclusioni opposte è dato giungere allorché si sia in presenza non già di mera istanza di iscrizione, ma di avvenuta comunicazione di accoglimento della richiesta ad opera dell’organismo competente a disporre l’iscrizione stessa e la relativa documentazione sia stata tempestivamente prodotta nei confronti della Stazione appaltante. Pres. De Lise, Est. Politi - T. s.p.a. e altri (avv.ti Magri, Ambroselli e De Filippo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 16 novembre 2007, n. 11322
 
RIFIUTI - Iscrizione all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti - Decorrenza - Dies a quo - Deliberazione favorevole della Sezione 
regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa. 
L’efficacia temporale dell’iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti decorre dalla data della favorevole deliberazione della 
Sezione regionale dell'Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall'impresa, a 
seguito della comunicazione di avvenuto accoglimento della propria istanza di 
iscrizione, considerato che il potere deliberativo decisionale circa 
l'accoglimento (o meno) della domanda di iscrizione all'Albo, attribuito alla 
Sezione Regionale dal comma 4 dell'art. 12 del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, ha 
carattere costitutivo e che il successivo comma 6 dispone - a pena di decadenza 
- che la garanzia finanziaria di cui all'art. 14 sia prestata entro il termine 
di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto accoglimento 
dell'istanza di iscrizione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 novembre 2005 
n. 5235). Pres. De Lise, Est. Politi - T. s.p.a. e altri (avv.ti Magri, 
Ambroselli e De Filippo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario 
delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino 
idrografico del fiume Sarno (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 16 
novembre 2007, n. 11322
APPALTI - Avvalimento - Art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 - Eccezione al principio 
generale del possesso in proprio dei requisiti di qualificazione - Effettiva 
disponibilità dei mezzi dell’impresa avvalsa - Prova. In forza del principio 
dell'avvalimento, disciplinato dall'art. 49 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163), il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi può 
avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e 
finanziaria, dei requisiti di altri soggetti terzi. Tuttavia, considerato che la 
facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale 
che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i 
requisiti di qualificazione (cfr. gli artt. da 12 a 17 del D. Lgs. n. 157/1995), 
la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve 
essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito 
impegno da parte di quest'ultima, riferito allo specifico appalto e valido per 
tutta la durata della prestazione dedotta in gara (in tal senso cfr. Cons. 
Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 435; nonché T.A.R. Liguria, sez. II, 20 
giugno 2007 n. 1125 e T.A.R. Puglia, sez. I, 27 settembre 2006 n. 3314;), non 
essendo sufficiente - a tal fine - la mera allegazione dei legami societari che 
avvincono i due soggetti, non fosse altro che per l'autonomia contrattuale di 
cui godono le singole società del gruppo. Pres. De Lise, Est. Politi - T. s.p.a. 
e altri (avv.ti Magri, Ambroselli e De Filippo) c. Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Commissario delegato per il superamento dell’emergenza 
socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno (Avv. Stato) - 
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 16 novembre 2007, n. 11322
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 
Sezione I,
N. 6586 Reg. Gen.
Anno 2007
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
sul ricorso n. 6586 del 2007, proposto da Todini Costruzioni Generali S.p.A., da 
Società Pescatore s.r.l. e da Società Edil Cava S. Maria La Bruna di Di Rocco 
Gaetano s.n.c. (in proprio e quali capogruppo mandataria - la prima - e 
mandanti, le rimanenti due, del costituendo raggruppamento temporaneo di 
imprese), in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e 
difese dagli avv.ti Ennio Magri, Massimo Ambroselli e Nicola De Filippo, presso 
lo studio del primo elettivamente domiciliate, in Roma, via Guido d’Arezzo n. 18
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato ex O.P.C.M. 3270 
del 12 marzo 2003 per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale 
del bacino idrografico del fiume Sarno, in persona del legale rappresentante, 
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è 
elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
e nei confronti di
- Consorzio Stabile AEDARS s.c. a r.l.;
- COMER S.p.A.;
- Selca S.p.A.;
- CO.ME.AP - Consorzio Mediterraneo Appalti Soc. Consortile;
in proprio e quali capogruppo mandataria (la prima) e mandanti, le rimanenti tre, del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall'avv. Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in Roma, Corso Rinascimento n. 11;
per l'annullamento
- del verbale di gara del 1° giugno 2006, nella parte in cui l’A.T.I. 
controinteressata viene ammessa a partecipare alla gara, viene graduata al primo 
posto e viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria;
- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato 
ex O.P.C.M. 3270 del 12 marzo 2003 per il superamento dell’emergenza 
socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, prot. n. 9083 
del 4 luglio 2007;
- del verbale di gara del 23 maggio 2007;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della 
predetta parte controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 novembre 2007 il dr. Roberto POLITI; uditi 
altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Con bando del 16 marzo 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Commissario delegato ex O.P.C.M. 3270 del 12 marzo 2003 per il superamento 
dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 
indiceva, con procedura aperta, una gara per l’aggiudicazione, al prezzo più 
basso, dei lavori di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti, nonché di 
sistemazione idraulica del predetto bacino, limitatamente al tratto finale 
compreso fra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno, per un importo 
complessivo pari a € 33.457.087,12.
Evidenzia parte ricorrente che il bando di gara imponeva, nell’ambito delle 
condizioni di partecipazione, di dimostrare l’iscrizione all’Albo Nazionale 
delle imprese esercenti servizi e gestione dei rifiuti ex l. 22/1997; mentre il 
capitolato di gara onerava i partecipanti di accludere alla domanda di 
partecipazione attestazione rilasciata dall’Albo Nazionale delle imprese 
esercenti servizi di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/1997 di iscrizione:
- nella categoria 9^, classe B (bonifica siti) ai sensi della vigente normativa 
regolante il settore;
- nella categoria 4^, classe B (raccolta e trasporto rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi) ai sensi della vigente normativa regolante il 
settore.
Soggiunge inoltre parte ricorrente che, secondo quanto ulteriormente previsto 
dall’anzidetto disciplinare, i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare, in sede 
di offerta, le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, 
eventualmente oggetto di concessione in subappalto o a cottimo.
Assume parte ricorrente che una delle mandanti del costituendo raggruppamento 
proclamato aggiudicatario non abbia presentato, nel termine previsto dal bando 
di gara, la prescritta documentazione comprovante l’iscrizione all’Albo 
nazionale gestori rifiuti per la categoria 9, classe B (requisito di 
ammissibilità dell’offerta), avendo essa invece prodotto una mera dichiarazione 
attestante l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione di che trattasi.
L’ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato sarebbe illegittima, 
secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, in ragione dei seguenti argomenti 
di doglianza:
1) Violazione del bando e del disciplinare di gara. Carenza di un requisito di 
ammissibilità dell’offerta e di partecipazione alla gara, di cui al punto III 
del disciplinare di gara e III.2 dl bando di gara. Eccesso di potere. Violazione 
del giusto procedimento. Irragionevolezza. Illogicità e disparità di 
trattamento. Violazione dei principi in materia di affidamento dei contratti con 
la P.A. Difetto di istruttoria. Sviamento. Difetto di motivazione. Violazione 
della par condicio. Violazione del principio di tutela dell’affidamento dei 
soggetti partecipanti alla gara.
Ribadisce parte ricorrente che la costituenda A.T.I. proclamata provvisoriamente 
aggiudicataria (e, segnatamente, la mandante Selca S.p.A) non ha prodotto, nel 
termine indicato dalla lex specialis, la prescritta attestazione di avvenuta 
iscrizione per la categoria 9 (bonifica siti) all’Albo Nazionale delle imprese 
esercenti servizi di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/1997: per 
l’effetto assumendosi - in ragione del carattere vincolante assunto dalla 
previsioni di bando ove recanti prescrizioni dettate a pena di esclusione e/o di 
inammissibilità della domanda di partecipazione - l’illegittimità della 
determinazione di ammissione alla gara de qua.
2) Violazione del bando e del punto “5” del disciplinare di gara e dell’art. 118 
del D.Lgs. 163/206 ivi richiamato. Violazione dell’art. 49 del capitolato 
speciale d’appalto posto a base di gara. Violazione dei criteri di ammissibilità 
dell’offerta. Carenza di un ulteriore requisito di ammissibilità di 
partecipazione alla gara di cui al punto III.B del disciplinare di gara e III.2 
del bando. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei 
principi in materia di affidamento dei contratti con la P.A. Difetto di 
istruttoria. Sviamento. Irragionevolezza. Illogicità e disparità di trattamento. 
Difetto di motivazione. Violazione della par condicio. Violazione del principio 
di tutela dell’affidamento dei soggetti partecipanti alla gara.
Nel rilevare come Selca S.p.A. non sia titolare di iscrizione all’Albo Nazionale 
delle imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti nella categoria 4^, 
classe B, assume parte ricorrente che essa abbia omesso di produrre, in sede di 
presentazione dell’offerta, la prescritta dichiarazione recante indicazione 
delle lavorazioni (nonché della misura delle stesse) oggetto di subappalto in 
favore di altra società (Trincone s.r.l.).
Tale dichiarazione, secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sarebbe 
imposta dalla lex specialis di gara a pena di esclusione: per l’effetto 
evidenziandosi la presenza di un ulteriore elemento di illegittimità della 
determinazione con la quale il costituendo raggruppamento - poi proclamato 
aggiudicatario - è stato ammesso a partecipare alla procedura di selezione 
all’esame.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con 
conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza 
delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Analoghe considerazioni sono state rassegnate dal Consorzio Stabile AEDARS, 
capogruppo mandatario del controinteressato raggruppamento, costituitosi in 
giudizio.
Quest’ultimo ha poi proposto ricorso incidentale, impugnando il bando di gara ed 
il disciplinare nella parte in cui - quanto al requisito relativo 
all’abilitazione all’attività di bonifica siti - non prevedono espressamente 
strumenti equipollenti (previsti dalla disciplina in vigore) all’attestato di 
iscrizione; ed ulteriormente contestando la mancata esclusione dalla selezione 
del R.T.I. ricorrente.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte 
ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con 
ordinanza n. 935, pronunziata nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2007, con 
effetto fino all’odierna udienza di trattazione della controversia, fissata ai 
sensi dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Diritto
1. Va innanzi tutto premesso, sotto il profilo metodologico-espositivo, che la 
Sezione intende preliminarmente procedere all’esame del ricorso principale.
Costituisce un costante principio elaborato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. 
Stato, sez. VI, 29 novembre 2006 n. 6990; sez. V, 8 maggio 2002 n. 2468, 25 
marzo 2002 n. 1695 e 24 novembre 1997 n. 1367; T.A.R. Lazio, sez. I, 25 luglio 
2006 n. 6372; T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 21 febbraio 2007 n. 1527; T.A.R. 
Sicilia, Palermo, sez. III, 18 gennaio 2006 n. 132 e 17 novembre 2005 n. 1720), 
nell’ipotesi in cui ad una gara pubblica abbiano partecipano - come nella 
fattispecie in esame - due soli concorrenti, che, in caso di fondatezza sia del 
ricorso principale che di quello incidentale, in quanto entrambi rivolti ad 
ottenere una declaratoria di esclusione dalla gara di controparte, occorre 
procedere all’annullamento di tutti gli atti impugnati ed al rinnovo delle 
operazioni concorsuali.
Ciò in quanto il ricorrente principale vanta comunque, nell’ipotesi di 
riconosciuta fondatezza del gravame incidentale, un interesse (cd. Strumentale) 
al rinnovo delle operazioni di gara; mentre il ricorrente incidentale, dal canto 
suo, con l’accoglimento della propria domanda, otterrebbe comunque un risultato 
utile, consistente nella possibilità di partecipare al procedimento rinnovato 
dall’Amministrazione.
Diversamente, ove alla gara abbiano preso parte più di due concorrenti, assume 
priorità logica l’esame del ricorso incidentale diretto a contestare 
l’ammissione alla procedura selettiva del ricorrente principale.
L’esposto orientamento trova condivisibili profili giustificativi ove si 
consideri che, nel caso in cui alla gara per l'affidamento di un appalto 
pubblico partecipino due soli concorrenti (ovvero, dopo l'esclusione degli altri 
partecipanti, rimangano in gara due sole imprese), non vi è alcuna necessità che 
il Tribunale esamini per primo il ricorso incidentale, giacché, quand'anche 
quest'ultimo fosse accolto, residuerebbe comunque l'interesse strumentale, da 
parte del ricorrente principale, a vedere esaminati (ed eventualmente accolti) i 
propri motivi di ricorso, onde ottenere l'esclusione dalla gara 
dell'aggiudicatario-ricorrente incidentale e, quindi, l'annullamento 
dell'aggiudicazione pronunziata in favore del medesimo, in vista della 
ripetizione della stessa gara da parte dell'amministrazione, alla quale entrambi 
i ricorrenti potrebbero nuovamente partecipare.
Nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, le censure dedotte dal 
raggruppamento aggiudicatario-ricorrente incidentale sono volte a contestare 
(non già il titolo di legittimazione a partecipare alla gara delle imprese 
ricorrenti, quanto) il bando stesso di gara, ove suscettibile di interpretazione 
(conforme alla prospettazione della ricorrente principale) tale da determinare 
l’esclusione, per difetto di taluno dei requisiti di ammissione, del costituendo 
raggruppamento AEDARS.
Ne consegue che non può esimersi il Collegio dal procedere alla preliminare 
disamina delle doglianze esposte con l’atto introduttivo del giudizio: alla sola 
(eventuale) riscontrata fondatezza delle quali accedendo, con carattere di 
strumentale rilevanza, l’obbligo di procedere all’esame delle censure esposte 
dalla ricorrente incidentale.
2. Ciò preliminarmente osservato, si rammenta che, con la citata ordinanza 
395/2007, la Sezione, avuto riguardo all’esigenza di acquisire documentati 
elementi di giudizio rilevanti ai fini del decidere, ha ordinato all’intimata 
Amministrazione di depositare in giudizio una documentata relazione di 
chiarimenti (corredata da copia autentica della documentazione presentata dal 
raggruppamento aggiudicatario a corredo dell’offerta) nella quale venisse posto 
in evidenza il possesso, da parte di quest’ultimo e con riferimento alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di selezione de qua, dei requisiti rappresentati dalla iscrizione alla 
categoria 9 classe B (bonifica siti) e dalla iscrizione alla categoria 4 classe 
B (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi).
Ad espletamento del disposto incombente, l’Amministrazione ha depositato in 
giudizio, alla data del 30 agosto 2007, i richiesti rilievi documentali, dalla 
lettura dei quali è dato evincere che:
- Selca S.p.A. ha prodotto, agli atti di gara, la nota n. 780 del 27 febbraio 
2007, con la quale la Sezione Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale delle 
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha comunicato di aver deliberato, 
nella riunione del 26 febbraio 2007, l’accoglimento della domanda presentata da 
Selca S.p.A. al fine dell’iscrizione nella categoria 9, classe A (nella 
circostanza precisando che, in caso di mancata presentazione di polizza 
fidejussoria entro il termine di giorni 90, si sarebbe verificato un effetto 
decadenziale relativamente all’istanza anzidetta, con accessivo obbligo di 
presentazione di una nuova domanda);
- l’impresa TR.IN.CO.N.E. s.r.l., indicata da Selca quale subappaltatrice del 
servizio di trasposto rifiuti, è iscritta (giusta certificazione rilasciata 
dalla Sezione Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale delle Imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti in data 19 giugno 2002) alla categoria 4, 
classe B.
3. Quanto al primo dei profili controversi, osserva il Collegio che la prodotta 
documentazione appieno soddisfa (contrariamente a quanto dalla ricorrente 
argomentato con memoria depositata il 3 ottobre 2007) l’esigenza di comprovare 
il possesso del requisito onde trattasi.
Nel termine indicato a pena di inammissibilità dal bando, infatti, risulta 
essere stata prodotta la documentazione comprovante (non già la mera 
presentazione, ad opera di Selca S.p.A., della domanda di iscrizione all’Albo 
precedentemente indicato, ma) l’avvenuto accoglimento, ad opera della Sezione 
Regionale Lombardia dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti, dell’istanza stessa.
Se è vero che, come ribadito in giurisprudenza, la natura di accertamento 
costitutivo, di carattere pressoché vincolato, propria dell'atto di iscrizione 
non è sufficiente ad attribuire natura equivalente alla mera domanda di 
iscrizione, giacché soltanto l'iscrizione nel registro, effettuata la 
presupposta verifica, attesta legalmente il possesso dei requisiti necessari che 
abilitano all'esercizio della relativa attività (non essendovi automatismo tra 
presentazione della domanda e iscrizione al perché la vincolatività dell'azione 
amministrativa presuppone comunque un momento di verifica dell'esistenza in capo 
al soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge), a conclusioni 
opposte rispetto a quelle propugnate dalla parte ricorrente è dato giungere 
allorché, come appunto nel caso in esame:
- si sia in presenza non già di mera istanza di iscrizione, ma di avvenuta 
comunicazione di accoglimento della richiesta ad opera dell’organismo competente 
a disporre l’iscrizione stessa;
- e la relativa documentazione sia stata tempestivamente prodotta nei confronti 
della Stazione appaltante.
Si rammenta, al riguardo, che l’efficacia temporale dell’iscrizione all'Albo 
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti decorre dalla data della 
favorevole deliberazione della Sezione regionale dell'Albo sulle garanzie 
finanziarie prestate dall'impresa, a seguito della comunicazione di avvenuto 
accoglimento della propria istanza di iscrizione, considerato che il potere 
deliberativo decisionale circa l'accoglimento (o meno) della domanda di 
iscrizione all'Albo, attribuito alla Sezione Regionale dal comma 4 dell'art. 12 
del D.M. 28 aprile 1998 n. 406, ha carattere costitutivo e che il successivo 
comma 6 dispone - a pena di decadenza - che la garanzia finanziaria di cui 
all'art. 14 sia prestata entro il termine di novanta giorni dal ricevimento 
della comunicazione di avvenuto accoglimento dell'istanza di iscrizione (cfr. 
T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 novembre 2005 n. 5235).
E, nel caso in esame, fermo l’accoglimento della richiesta di iscrizione di che 
trattasi, va ulteriormente rilevato che Selca S.p.A. ha conseguito la polizza 
fidejussoria nel prescritto termine di giorni novanta (atteso che, come 
documentalmente comprovato, la polizza in questione - recante n. D40.628.454 - è 
stata prestata alla predetta società da Sasa Assicurazioni Riassicurazioni 
S.p.A. in data 7 maggio 2007): per l’effetto dovendosi escludere che, quanto al 
profilo controverso all’esame, difettassero in capo alla stessa Selca i 
necessari requisiti di iscrizione al fine di consentirne l’ammissione alla gara.
4. Relativamente all’iscrizione di TR.IN.CO.N.E. s.r.l. nella categoria 4, 
classe B - parimenti censurata da parte ricorrente; ed analogamente oggetto di 
riscontri istruttori come sopra disposti dalla Sezione al fine di appurare la 
fondatezza delle doglianze al riguardo dedotte - va rilevato che tale 
abilitazione ha formato oggetto di rinnovo, ad opera della citata Sezione 
regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il quinquennio 7 maggio 
2007 - 7 maggio 2012.
Deve, conseguentemente, escludersi che, sulla base delle acquisite risultanze 
istruttorie, le censure dedotte dalla parte ricorrente abbiano incontrato 
documentali elementi di riscontro.
5. Né può fondatamente sostenersi che l’intendimento, da parte di Selca S.p.A., 
di avvalersi dell’attività resa da TR.IN.CO.N.E. s.r.l., relativamente al 
servizio di trasporto rifiuti, sia stato manifestato con carattere di 
inammissibile genericità, in violazione dei principi al riguardo posti dalla lex 
specialis di gara e dalla pertinente disciplina di legge.
5.1 Sul punto, va osservato che, in forza del principio dell'avvalimento, 
inizialmente affermato dalla giurisprudenza comunitaria con riguardo agli 
appalti di servizi (Corte di Giustizia C.E., 2 dicembre 1999, in causa 
C-176/1998) e successivamente generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti 
dalla direttiva unificata n. 18/2004 (art. 47, paragrafo 2, nonché art. 48, 
paragrafo 3) ed oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il soggetto che 
partecipa ad un appalto di servizi può avvalersi, al fine di comprovare i 
requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri 
soggetti terzi.
Fin dalla fondamentale sentenza Holst Italia S.p.A., peraltro, la Corte di 
Giustizia C.E. ha precisato che ciò è possibile a condizione che l'impresa 
avvalente sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di 
soggetti terzi necessari all'esecuzione dell'appalto, spettando al giudice 
nazionale valutare la pertinenza degli elementi di prova prodotti a tal fine, 
con la precisazione che, “nell'ambito di tale controllo, la direttiva 92/50/CE 
non permette né di escludere a priori determinate modalità di prova né di 
presumere che il prestatore disponga dei mezzi di terzi basandosi sulla sola 
circostanza che esso fa parte di uno stesso gruppo di imprese" (Corte Giustizia 
C.E., 2 dicembre 1999, in causa C-176/1998).
Considerato che la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al 
principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano 
in proprio i requisiti di qualificazione (cfr. gli artt. da 12 a 17 del D. Lgs. 
n. 157/1995), ritiene il Collegio che la prova circa l'effettiva disponibilità 
dei mezzi dell'impresa avvalsa debba essere fornita in modo rigoroso, mediante 
la presentazione di un apposito impegno da parte di quest'ultima, riferito allo 
specifico appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara 
(in tal senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 435; nonché T.A.R. 
Liguria, sez. II, 20 giugno 2007 n. 1125 e T.A.R. Puglia, sez. I, 27 settembre 
2006 n. 3314;), e che non sia sufficiente - a tal fine - la mera allegazione dei 
legami societari che avvincono i due soggetti, non fosse altro che per 
l'autonomia contrattuale di cui godono le singole società del gruppo.
Che questa debba essere la corretta interpretazione è confermato, 
indirettamente, dal tenore dell'art. 49 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (di 
recepimento della direttiva C.E. unificata n. 18/2004, la cui applicazione alla 
gara de qua è espresso richiamo al punto 3) del bando), a mente del quale “ai 
fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale 
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5”.
Può quindi fondatamente argomentarsi che il sistema comunitario degli appalti di 
servizi (quale risulta ricostruito attraverso le norme contenute nella direttiva 
92/50/CE e i principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria):
> consente all'impresa concorrente 
di far valere le capacità tecniche ed economiche di soggetti terzi;
> richiede, a garanzia della serietà dell'offerta e della tutela della par 
condicio, che si dia la prova certa dell'effettiva disponibilità delle altrui 
capacità tecniche;
> affida alla stazione appaltante in prima battuta, ed al giudice in sede di 
eventuale controllo giurisdizionale, il compito di valutare la congruità della 
prova (cfr. Corte Giustizia CE, sez. V: 2 dicembre 1999 n. 176/98, Holst, e 18 
marzo 2004, n. 314/01, Telecom & Partner).
Ne deriva che il sistema comunitario:
> ripudia automatismi ostativi 
all'ammissibilità del ricorso a soggetti terzi;
> non impone l'uso di mezzi tipici di prova della disponibilità di risorse 
aziendali altrui;
> richiede che la prova documentale della disponibilità della capacità tecnica 
altrui sia necessariamente resa in fase antecedente alla presentazione 
dell'offerta, al fine di evitare ricostruzioni ex post, suscettibili di poter 
essere interpretati come lesivi della garanzia della serietà dell'offerta nonché 
del rispetto della par condicio fra concorrenti;
> tiene ferma l'esigenza di un rigoroso riscontro della effettiva disponibilità 
della capacità tecnico economica mutuata da imprese o complessi aziendali 
diversi, in tal modo sollecitando un'analisi casistica da parte delle 
amministrazioni e dei giudici circa la sussistenza dei requisiti di capacità.
5.2 Le disposizioni del bando di gara relativo alla dedotta vicenda contenziosa 
hanno puntualmente dato attuazione ai principi sopra esposti, atteso che in esso 
risulta previsto che “per i requisiti di partecipazione alla gara si applica 
l’art. 49 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. È ammesso l’avvalimento di 
più di una impresa ausiliaria ai sensi del medesimo art. 49 comma 6. Si 
procederà al controllo del possesso dei requisiti dell’impresa ausiliaria a 
norma dell’art. 48 del medesimo D.Lgs. 163/2006”.
D’altro canto, il capitolato speciale di gara ha previsto (art. 49) che - fermo 
il divieto di subappalto o di subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti 
alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, 
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente - l’affidamento de quo 
è consentito a condizione che l’appaltatore:
• abbia indicato nell’offerta i lavori o le parti di opere subappaltati o 
concessi in cottimo;
• provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 
giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
• trasmetta alla Stazione appaltante la documentazione comprovante che il 
subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 
per la partecipazione alle pubbliche gare.
Nel caso di specie:
- Selca S.p.A. ha comunicato alla Stazione appaltante, con nota del 14 maggio 
2007, il proprio intendimento di avvalersi, quanto al requisito relativo alla 
categoria 4 classe B, della s.r.l. TR.IN.CO.N.E;
- l’impresa TR.IN.CO.N.E. ha trasmesso alla procedente Amministrazione formale 
richiesta di partecipare al pubblico incanto di che trattasi quale “impresa 
ausiliaria della ditta concorrente Selca S.p.A.” per l’esecuzione dei servizi di 
trasporto rifiuti, dichiarando di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4, classe B;
- è stato, ulteriormente, depositato presso la Stazione appaltante il contratto 
di avvalimento per partecipazione a gara di appalto con il quale l’impresa da 
ultimo indicata ha manifestato l’impegno di mettere a disposizione di Selca 
S.p.A. per tutta la durata dell’appalto i mezzi di cui quest’ultima è carente; 
ulteriormente esplicitando l’intendimento di svolgere il ruolo di subappaltatore 
nelle misure previste dalla normativa vigente in materia di avvalimento, cioè 
nella misura massima del requisito prestato.
5.3 Nell’osservare come il capitolato speciale abbia introdotto il solo limite 
del divieto di avvalimento per attività, comprese nella categoria prevalente, il 
cui valore fosse superiore al 30% dell’importo dei lavori di tale categoria (in 
ciò attuando le previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006, che stabiliscono che è rimesso alla lex specialis di gara disciplinare 
“l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o 
della peculiarità delle prestazioni”; e, “in relazione alla natura o all'importo 
dell'appalto” introdurre eventuali limitazioni a tale facoltà relativamente ai 
soli requisiti economici o tecnici, ovvero alla integrazione di un preesistente 
requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o 
percentuale indicata nel bando stesso”), deve escludersi che, nella fattispecie 
all’esame, si vertesse in ipotesi di precluso ricorso all’istituto di che 
trattasi.
Nello stesso disciplinare di gara, infatti, viene indicata quale “categoria 
prevalente” (per un importo lavori di € 16.811.959,59) la categoria OG8 
classifica VIII (opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di 
bonifica), mentre i lavori oggetto di avvalimento sono ricompresi nella diversa 
categoria OG12 classifica VIII (opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale), in quanto tali suscettibili di scorporo e subappalto senza 
assoggettamento ai limiti sopraindicati.
Le considerazioni precedentemente esposte inducono il Collegio a dare atto 
dell’infondatezza delle doglianze con le quali parte ricorrente ha sostenuto 
(gradatamente rispetto all’affermata carenza, in capo al costituendo 
raggruppamento poi proclamato aggiudicatario, dei requisiti integrati 
dall’iscrizione nell’Albo Gestori ambientali per le categorie 9, classe B e 4, 
classe B) l’illegittimità dell’avvalimento, da parte di Selca S.p.A., di altra 
impresa relativamente all’attività di trasporto rifiuti.
Sul punto, richiamato quanto sopra diffusamente posto in evidenza, giova 
soggiungere che il raggruppamento controinteressato, in osservanza di quanto 
disposto dall’art. 118, comma 2, n. 1, del D.Lgs. 163/2006, ha puntualmente 
indicato “i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti 
di servizi e forniture” che ha inteso “subappaltare o concedere in cottimo” (si 
confronti la nota indirizzata alla Stazione appaltante in data 14 maggio 2007); 
da ultimo rilevandosi come tutti gli elementi documentali da addurre 
all’attenzione della Stazione appaltante ai fini di che trattasi risultano, 
secondo quanto è dato evincere dagli atti di causa, tempestivamente inoltrati 
entro il termine ultimo all’uopo indicato dalla lex specialis di gara (22 maggio 
2007).
6. La riscontrata infondatezza delle esaminate doglianze consente al Collegio di 
prescindere dall’esame delle censure esposte dal Consorzio Stabile AEDARS s.c. a 
r.l., COMER S.p.A., Selca S.p.A., CO.ME.AP - Consorzio Mediterraneo Appalti Soc. 
Consortile con ricorso incidentale: per effetto della reiezione dell’impugnativa 
principale - conseguente alla evidenziata inaccoglibilità delle censure con essa 
dedotte - imponendosi la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta 
carenza di interesse dell’anzidetto mezzo di tutela.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I -così dispone in 
ordine al ricorso indicato in epigrafe:
- respinge il ricorso principale, proposto da Todini Costruzioni Generali 
S.p.A., Società Pescatore s.r.l. e Società Edil Cava S. Maria La Bruna di Di 
Rocco Gaetano s.n.c.;
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso 
incidentale proposto dal Consorzio Stabile AEDARS s.c. a r.l., COMER S.p.A., 
Selca S.p.A., CO.ME.AP - Consorzio Mediterraneo Appalti Soc. Consortile.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2007, con 
l’intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale DE LISE - Presidente
Antonino SAVO AMODIO - Consigliere
Roberto POLITI - Consigliere, relatore, estensore
IL PRESIDENTE 
IL MAGISTRATO ESTENSORE
 
 
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