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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Elettrodotti - Costruzione elettrodotto - 
Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Perseguimento di interessi 
generali - Incolumità pubblica - Garanzia - Osservanza delle regole tecniche - 
Fattispecie. Per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse 
statale , non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da 
parte del Comune, (art 7 del testo unico), ma la sua realizzazione è sottoposta 
a proprie regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista, è 
rimessa alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e 
della Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o 
inferiore ai centocinquantamila volts. A norma dell'articolo 2 della legge n 109 
del 1994 e degli artt 87 ed 88 del D.P.R. 24 luglio 1977 n 616 gli elettrodotti 
sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate dall'ENEL che opera 
come organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali (cfr per 
tutte Cons di Stato sez IV 3 maggio 2005 n 2136). L'incolumità pubblica è 
garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste proprio per la 
realizzazione degli elettrodotti. La progettazione delle opere pubbliche è 
disciplinata in via generale dall'articolo 16 della legge 109 del 1994 ,il quale 
indica dettagliatamente le caratteristiche tecniche che essa deve avere . Nella 
fattispecie la costruzione è stata realizzata sotto il diretto controllo della 
Regione. Si deve pertanto presumere, in mancanza di specifiche contestazioni, 
che sia stata applicata la normativa tecnica del settore. Pres. Postiglione, 
Est. Petti, Ric. Libonati. (annulla sentenza del tribunale di Lagonegro 
dell'8/02/2006). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 18/07/2007 (Ud. 
29/05/2007), Sentenza n. 28514
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione di un traliccio per un elettrodotto - 
Disciplina applicabile. Le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche 
non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle 
costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale 
(muratura, cemento, prefabbricato) con cui vengono realizzate, si riferiscono 
cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento 
ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio artt. 85 e 91 del testo unico). 
La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso 
stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini, è disciplinata 
da proprie tecniche costruttive. Pres. Postiglione, Est. Petti, Ric. Libonati. 
(annulla sentenza del tribunale di Lagonegro dell'8/02/2006). CORTE DI 
CASSAZIONE Sez. III Penale, 18/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28514
UDIENZA PUBBLICA DEL 29/07/2007
SENTENZA N. 1634
REG. GENERALE N.44911/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dai dai sigg. magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione presidente
Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Margherita Marmo consigliere
Dott. Antonio Ianniello consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di Libonati Antonio, nato a Rotonda il 4 
aprile del 1927 , avverso la sentenza del tribunale di Lagonegro dell' 8 
febbraio del 2006;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale in persona del dott. Angelo Di Popolo, 
Il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata , osserva
IN FATTO
In data 10.12.2002, i militari appartenenti al comando C.F.S. di Maratea 
eseguivano un sopralluogo in località "Fontana-Brefaro" del predetto comune ed 
accertavano che era stata realizzata una pista carrabile, nonché lo sbancamento 
di un'area per la posa in opera di un traliccio in acciaio zincato, a supporto 
della linea elettrica di alta tensione ivi esistente. Dette opere, secondo 
quanto appurato presso l'ufficio tecnico del comune di Maratea, non erano 
assentite da alcun titolo abilitativo, né risultava la presentazione della 
relativa denuncia, corredata dei necessari calcoli allo sportello unico 
dell'edilizia.
Veniva accertato, altresì, che i lavori per la posa in opera del traliccio erano 
stati eseguiti dall'omonima impresa del Libonati, all'uopo incaricata dall'Enel. 
Il Libonati aveva poi autonomamente realizzato anche la pista carrabile per 
raggiungere il luogo ove doveva essere collocato il traliccio. Per tale fatto 
Libonati Antonio e Scaldaferri Francesco erano stati tratti al giudizio del 
tribunale di Lagonegro perché rispondessero dei seguenti reati:
A) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380 per avere, in concorso tra loro, Scaldaferri nella qualità di 
committente, Libonati quale amministratore unico della ditta "Libonati s.r.l.", 
impresa esecutrice dei lavori, realizzato in assenza di concessione edilizia, le 
seguenti opere: sbancamento di una superficie di mq. 36 dove veniva ancorato a 
terra tramite conglomerato cementizio, un traliccio in acciaio zincato a 
supporto della linea aerea di alta tensione,
B) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 64 e 71 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380 per avere, in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo A), eseguito 
le opere descritte al capo A) senza la previa redazione di un progetto e senza 
la direzione da parte di un professionista abilitato ed iscritto nel relativo 
albo;
C) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 65 e 72 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380 per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), iniziato 
la costruzione delle opere descritte al capo A), senza averne fatta previa 
denuncia al competente ufficio tecnico regionale;
D) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 93, 94, e 95 del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 per avere, in concorso tra loro e nella qualità di cui al capo A), 
eseguito i lavori descritti al capo A) in zona sismica senza notificare 
preventivo avviso all'ufficio tecnico regionale, omettendo il contestuale 
deposito del progetto presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai 
criteri tecnico-costruttivi prescritti per le zone sismiche.
Il Libonati inoltre:
E) del reato p. e p. dall'art. 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per 
avere, nella qualità di committente, direttore tecnico dei lavori e costruttore, 
realizzato in assenza di concessione edilizia, una pista di m. 300 di lunghezza 
per una larghezza media di m. 3,50 per un totale di mq. 1.050 al fine di 
permettere il transito ai mezzi meccanici per la realizzazione della suindicata 
opera di ancoraggio del traliccio dì cui al capo, A). Fatti accertati in Maratea 
il 10.12.2002.
All'esito del dibattimento il tribunale, con sentenza dell' 8 febbraio del 2006, 
dichiarava Il Libonati colpevole dei reati contestati ai capi B), C) e D) 
dell'imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i 
predetti reati ex art 81 c.p., lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda 
nonché al pagamento delle spese processuali. Assolveva il Libonati dai reati di 
cui ai capi A) ed E) per l'insussistenza dei fatti; lo Scaldaferri dal reato di 
cui al capo a) per l'insussistenza del fatto e dagli altri reati ascrittigli per 
non averli commessi.
A fondamento della decisione osservava che la posa in opera del traliccio 
costituiva un'opera di pubblico interesse realizzata dal concessionario di un 
servizio pubblico ed autorizzata in forza del decreto del Presidente della 
Giunta; che la pista carrabile era stata realizzata per esigenze contingenti al 
fine di consentire il transito dei mezzi per la posa in opera del traliccio; 
che, trattandosi di opera precaria, eliminata dopo l'esecuzione dei lavori non 
era necessaria alcuna autorizzazione; che invece sussisteva la responsabilità 
del Libonati per gli altri reati che gli erano stati ascritti, in quanto era 
comunque tenuto ad osservare le disposizioni sulle costruzioni in cemento armato 
e quelle dettate per le zone sismiche, in quanto aveva omesso di denunciare i 
lavori prima del loro inizio allo sportello unico dell'edilizia che avrebbe poi 
dovuto provvedere all'inoltro della documentazione all'ufficio tecnico e per 
avere eseguito le opere anzidette senza un progetto esecutivo redatto da un 
tecnico abilitato.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore lamentando:
la violazione delle norme incriminatici perché il progetto esisteva, con i 
relativi allegati; era stato indicato il responsabile dei lavori ai fini della 
progettazione, esecuzione e controllo dei lavori stessi come si desumeva 
dall'articolo 14 del contratto di appalto e dal decreto regionale autorizzativo, 
dal quale risultava altresì che il parere favorevole all'esecuzione dei lavori 
era stato formulato dallo stesso ufficio preposto ai controlli sulle costruzioni 
in cemento armato e sull'osservanza delle disposizioni normative nelle zone 
sismiche;
la violazione degli artt. 2 e 3 comma 4 del D.P.R. n 383 del 1994 in forza delle 
quale l'esecuzione di un'opera di interesse pubblico può essere eseguita anche 
in deroga alle autorizzazioni e concessioni previste da leggi statali o 
regionali;
l'inosservanza dell'articolo 51 c.p. poiché il Libonati aveva ricevuto l'ordine 
urgente di installare il traliccio in questione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che la responsabilità non è stata affermata per la violazione 
di norme tecniche poste a tutela delle costruzioni in zone sismiche o per la 
violazione di norme tecniche sulle costruzione in cemento armato, bensì per 
violazioni formali costituite dall'omessa denuncia dell'inizio dei lavori e 
dall'omessa presentazione del progetto, che era stato ritualmente predisposto, 
allo sportello unico dell'edilizia, il quale a sua volta avrebbe dovuto 
trasmettere la documentazione all'ufficio tecnico regionale.
La prescrizione della denuncia d'inizio dei lavori di cui agli artt. 65 e 93de1 
testo unico allo sportello unico dell'edilizia e la presentazione di un progetto 
redatto da tecnico qualificato di cui all'articolo 64 del testo unico 
sull'edilizia hanno lo scopo di consentire all'ente preposto ai controlli di 
venire a conoscenza di ogni attività costruttiva nelle zone sismiche e di ogni 
attività costruttiva in cemento armato o con strutture in acciaio, al fine di 
escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Ciò premesso, si rileva che i fatti addebitati al prevenuto non sussistono sotto 
diversi profili.
Anzitutto perché l'opera è stata autorizzata dal presidente della Giunta 
regionale , il quale ha concesso l'autorizzazione a seguito del parere formulato 
dall'ufficio tecnico competente, ossia proprio da quell'ufficio che secondo il 
tribunale avrebbe dovuto esaminare il progetto e ricevere la documentazione 
relativa alla preventiva denuncia dei lavori. L'opera quindi è stata realizzata 
in base a regolare progetto approvato dagli organi tecnici della regione i quali 
erano a conoscenza della natura e dell'inizio dei lavori. Ma i reati per i quali 
è stata ritenuta la responsabilità non sussistono anche sotto un altro profilo.
Per quanto concerne il reato di cui al capo d), che allo stato è prescritto, si 
deve rilevare che le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche non si 
riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle 
costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale 
(muratura, cemento, prefabbricato ) con cui vengono realizzate, si riferiscono 
cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento 
ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio artt 85 e 91 del testo unico). 
La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso 
stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini,è disciplinata da 
proprie tecniche costruttive.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di costruzioni in cemento armato 
o in acciaio, si osserva che secondo quanto disposto dall' 63 del testo unico 
sull'edilizia, quando si tratta di opere eseguite dai soggetti di cui 
all'articolo 2 ossia dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo, dagli enti pubblici compresi quelli economici, dalle amministrazioni 
locali, dai concessionari di lavori e servizi pubblici, le norme del capo del 
testo unico relativo alle costruzioni in cemento armato, si applicano solo nel 
caso in cui non sia diversamente stabilito dalla legge n 109 del 1994, dal 
decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n 644, dal decreto del 
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n 34 e dal decreto ministeriale del 
19 aprile 2000 n 145. In altre parole per le opere pubbliche la disciplina 
applicabile è quella di settore e principalmente la legge n 109 del 1994 
cosiddetta Legge Merloni, e successive modificazioni sui lavori pubblici. Le 
altre disposizioni normative indicate nell'articolo 63 del testo unico, 
riguardano il regolamento generale di attuazione in materia di lavori pubblici 
(D.P.R. 554 del 199911 reato di cui al capo D); il capitolato generale dei 
lavori pubblici(D.P.R. n 34 del 2000) nonché la qualificazione dei soggetti 
esecutori delle opere pubbliche(D.P.R. n 34 del 2000) Le norme del testo unico 
troveranno applicazione in materia di lavori pubblici solo in assenza di 
specifica norma o di esplicito rinvio alle disposizioni del testo unico.
A norma dell'articolo 2 della legge n 109 del 1994 e degli artt 87 ed 88 del 
D.P.R. 24 luglio 1977 n 616 gli elettrodotti sono da considerare opere 
pubbliche, in quanto realizzate dall'ENEL che opera come organismo pubblico per 
il perseguimento di interessi generali (cfr per tutte Cons di Stato sez IV 3 
maggio 2005 n 2136).
Quindi, per la costruzione di un elettrodotto, quale opera di interesse statale 
, non solo non è necessario il rilascio del permesso di costruire da parte del 
Comune, (art 7 del testo unico), ma la sua realizzazione è sottoposta a proprie 
regole costruttive la cui compatibilità con la disciplina urbanista, è rimessa 
alla valutazione rispettivamente del Ministero dei Lavori pubblici e della 
Regione a secondo che si tratti di elettrodotti con tensione superiore o 
inferiore ai centocinquantamila volts.
L'incolumità pubblica è garantita dall'osservanza delle regole tecniche previste 
proprio per la realizzazione degli elettrodotti.
La progettazione delle opere pubbliche è disciplinata in via generale 
dall'articolo 16 della legge 109 del 1994, il quale indica dettagliatamente le 
caratteristiche tecniche che essa deve avere. Nella fattispecie la costruzione è 
stata realizzata sotto il diretto controllo della Regione. Si deve pertanto 
presumere, in mancanza di specifiche contestazioni, che sia stata applicata la 
normativa tecnica del settore.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 29 maggio del 2007 
Deposito in cancelleria il 18/07/07
 
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