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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283



RIFIUTI  - Obbligo di ripristino ambientale  - Decorrenza di un lungo lasso di tempo - Responsabilità dell’inquinamento - Esenzione  - Esclusione  - Verifica - D. Lgs n. 152/2006. La decorrenza di un lungo lasso di tempo non è di per sé in grado di esentare dall'eventuale responsabilità dei fatti inquinanti e quindi dall’obbligo di provvedere ad effettuare l’indispensabile ripristino ambientale. Tuttavia, tale lasso di tempo non è comunque privo di rilevanza agli effetti della verifica della responsabilità dell’inquinamento. Pres. Varrone - Est. Caringella - Esso Italiana S.R.L. (avv. Zanchini) c. Comune di Trieste (Avv.ti Giraldi e Vicini) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sentenza n. 488/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283

RIFIUTI  - Mancata eliminazione degli effetti inquinanti - Continuità sostanziale con le disposizioni pregresse - Cagionamento o pericolo d’inquinamento  - Bonifica  - Condotta omissiva a carattere permanente - Disciplina applicabile ratione temporis vigente - Art. 51 bis, D.lgs n. 22/1997 oggi art. 257 D. Lgs n. 152/2006. In materia di rifiuti, trova applicazione in qualunque situazione di inquinamento l’art. 51 bis, ratione temporis vigente, del d.lgs n. 22/1997 (attualmente riprodotta nella fattispecie prevista dall'art. 257 D.Lgs. n. 156/2006), con i vari profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, (cfr. Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783). Sicché, lo stato d’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili. Pertanto, le norme in materia si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica. La formulazione legislativa, collega la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta di conseguenza di portata retroattiva della norma ma dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo. Pres. Varrone - Est. Caringella - Esso Italiana S.R.L. (avv. Zanchini) c. Comune di Trieste (Avv.ti Giraldi e Vicini) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sentenza n. 488/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283

RIFIUTI  - Obbligo di bonifica  - Inadempimento - Reato omissivo di pericolo presunto  - Disciplina applicabile - D.M. 471/1999 - D.lgs n. 22/1997 - D. Lgs n. 152/2006. La contravvenzione di cui all’art. 51 bis del d.lgs n. 22/1997 (attualmente riprodotta nella fattispecie prevista dall'art. 257 D.Lgs. n. 156/2006), si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall’art. 17 (Cass. pen. n. 1773/2000 cit.). La predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all’emanazione del regolamento di cui al D.M. 471/1999”. Pres. Varrone - Est. Caringella - Esso Italiana S.R.L. (avv. Zanchini) c. Comune di Trieste (Avv.ti Giraldi e Vicini) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sentenza n. 488/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 15/05/2007), Sentenza n. 5283


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5283/2007
Reg.Dec.
N. 7682 Reg.Ric.
ANNO 2002
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 7682/2002 proposto dalla Esso Italiana S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Paolo Zanchini, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei due Macelli, n. 66;
contro
il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Serena Giraldi e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, piazza Adriana, n. 7;
e nei confronti
dell’Autorità Portuale di Trieste, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 488/2001 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso l’ordinanza sindacale 26.5.2000 n. 60247 con la quale è stato ordinato alla ricorrente di adottare “interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale” nel comprensorio di via Errera in Trieste quale asserita responsabile del relativo inquinamento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nella pubblica udienza del 15 maggio 2007 - relatore il Consigliere Francesco Caringella;
Uditi gli avv.ti Zanchini e Vicini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


1. Il provvedimento impugnato in prime cure riguarda una raffineria in Trieste dove la ricorrente ha da anni cessato ogni attività, con dismissione dell’attività di raffinazione nel 1965 e mantenimento in loco di un deposito di prodotti per il quale, con D.M. 30.4.84 n. 13146, il Ministero dell’Industria dava atto della rinuncia della Esso alla “concessione relativa al deposito costiero..”.


Anche il deposito venne poi dismesso nei primi anni 80; i suoli interessati dall’impianto vennero restituiti al concedente Ente Porto (ora Autorità Portuale) con verbale di riconsegna del 31 marzo 1982 e le aree di proprietà vennero venute all’Ente Porto con rogito del 14 gennaio 1988.


Con il decreto oggetto della presente impugnativa si ordina alla ricorrente “ai sensi di quanto disposto dal D.M. 25.10.1999 n. 471” ...”di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale” delle aree asseritamente inquinate ricadenti sia tra quelle prima in concessione sia tra quelle vendute all’Ente Porto.


2. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Esso Italia s.r.l, reputando fondate le censure tese a stigmatizzare la deficienza istruttoria della determinazione gravata.


Il Tribunale, premesso che il lungo lasso di tempo trascorso non è di per sé in grado di esentare la ricorrente dalla eventuale responsabilità dei fatti inquinanti e quindi dall’obbligo di provvedere ad effettuare l’indispensabile ripristino ambientale così come previsto dal c.d. decreto Ronchi, ha osservato che nondimeno tale lasso di tempo non è comunque privo di rilevanza agli effetti della verifica della responsabilità dell’inquinamento. Il Collegio ha quindi colto l’incompletezza dell’istruttoria con riguardo a tale considerazione che avrebbe richiesto un’ampia ed approfondita disamina da svolgersi, ovviamente, in contraddittorio con tutti coloro che sono stati nel possesso dei luoghi in questione, non potendosi escludere a priori che lo stato di inquinamento attualmente riscontrabile sia addebitabile a più e diversi fattori e quindi anche a più di un soggetto. La Sezione ha puntualizzato che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare e valutare attentamente tutte le possibili cause del superamento dei livelli di accettabilità, identificandole e valutandone le possibili fonti in relazione a tutte le attività che sono state in loco esercitate. Questa indagine non risulta essere stata fatta con il necessario approfondimento e rigore, tanto più che l’indagine commissionata alla Foster Wheeler Environmental Italia S.r.l. era preliminarmente mirata a verificare lo stato di inquinamento ambientale dell’area al fine di suggerire le possibili linee di intervento e non comprendeva specificamente tale questione, alla quale sembra quasi che venga data una risposta ritenuta scontata, date le caratteristiche dell’attività in loco a suo tempo esercitata dalla ESSO e la mancanza di precedenti bonifiche dei luoghi.


Il Tribunale ha quindi concluso che nel caso di specie, proprio perché al momento della riconsegna dei luoghi non sono state effettuati né verifiche dell’inquinamento né interventi di alcun tipo, l’indagine avrebbe dovuto essere “particolarmente mirata a dare risposta, attraverso l’identificazione dettagliata del tipo di inquinamento e delle specifiche modalità di diffusione anche territoriale dello stesso, anche al quesito circa l’esatta identificazione del responsabile, onde permettere di addebitare, senza possibilità di dubbio, le responsabilità del riscontrato superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei siti interessati all’uno o all’altro o, ed eventualmente in che percentuale, a entrambi i soggetti che si sono succeduti nel possesso dei luoghi interessati ed hanno ivi esercitato attività con effetti inquinanti”.


3. Con l’appello la Esso Italiano s.r.l. ripropone la censura, disattesa in prime cure e idonea in caso di accoglimento a produrre un effetto maggiormente satisfattivo, tesa a dedurre l’illegittimità dell’applicazione del decreto Ronchi (d.lgs. n. 22/1997) e del successivo regolamento, a situazioni pregresse all’entrata in vigore di detta normativa.


Il motivo non è fondato.


Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 51 bis, ratione temporis vigente, del d.lgs n. 22/1997, “Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 1; comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale”.


La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr.Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783) secondo cui la normativa in parola, che peraltro presenta profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo. Infatti, posto che l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili, si deve convenire, in armonia con i puntuali rilievi svolti sul punto dal Primo Giudice, che le previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica.


La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma ma dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo.


In sintonia con detta ricostruzione la giurisprudenza della Cassazione, alla quale si ritiene di aderire (Cass. pen. n. 1773/2000 cit.) ha per l’appunto osservato che “la contravvenzione di cui all’art. 51 bis del d.lgs n. 22/1997 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all’adempimento dell’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall’art. 17. La predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all’emanazione del regolamento di cui al D.M. 471/1999”.


4. L’appello deve pertanto essere respinto.


Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello.


Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito Consigliere


Presidente
Claudio Varrone
 Consigliere Segretario
Francesco Caringella Glauco Simonini


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 09/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)



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