AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25/09/07 (C.C. 13/04/2007) Sentenza, n. 4934


RIFIUTI - Impianti di incenerimento e coincenerimento - Accesso alle informazioni ambientali - Dir. 76/2000 e d.lgs. n. 133/2005 - Domande di nuova autorizzazione - Pubblicazione preventiva - Varianti progettuali per le sole opere civili - Fattispecie.
La presentazione di una variante progettuale relativa alle sole opere civili per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione del CDR non integra una domanda nuova ai fini di cui all’art. 12 della direttiva 76/2000, trattandosi piuttosto di mera prosecuzione dei lavori. La disposizione menzionata (cfr. ora il d.lgs. n. 133 dell’11/5/2005), richiede infatti che siano accessibili per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, solo le domande di “nuova autorizzazione”per impianti di incenerimento e coincenerimento, in funzione strumentale all’informazione e alla partecipazione del pubblico e dei cittadini residenti. Pres. Trotta, Est. Caringella - Comune di Acerra (avv.ti Petretti e Balletta) c. Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - Conferma TAR Campania, Napoli, n. 20693/2005 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 settembre 2007 (C.C. 13/04/2007), Sentenza n. 4934


 

 www.AmbienteDiritto.it


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4934/07

Reg. Dec.
N. 4071 Rrg. Ric.
ANNO 2006
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 4071/2006 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Petretti e Maurizio Balletta, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma via degli Scipioni n. 268/A;


contro


il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, - dipartimento per la protezione civile, in persona del Presidente in carica, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero dell’interno e per il coordinamento della protezione civile,
il Ministero per i beni e le attività culturali, non costituiti;
la Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale,
la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, tutti non costituiti;

e nei confronti di
- FIBE s.p.a., in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. D’Arezzo, n. 18, presso lo studio del secondo;


per l’annullamento
della sentenza n. 20693/2005 resa dalla Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 12 del 27/4/2005 recante l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un termovalorizzatore di combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, con autorizzazione alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 e con riserva dell’approvazione della variante ai sensi della legge n. 109 del 1994; delle ordinanze commissariali n. 16 del 21/1/2003, n. 179 del 29/7/2004, n. 28 del 4/2/2005, della nota n. 3279/CDRif. dell’1/3/2005, della nota FIBE assunta al prot. n. 5377/CDRif. del 25/3/2005, della nota FIBE n. F/057677/Ape/ri del 7/4/2005 assunta al prot. 6297/CDRif. dell’8/4/2005, del parere del RUP del 26/4/2005 trasmesso con nota n. 7804, di ogni altro atto connesso.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il cons. Francesco Caringella, uditi l’avv. Magrì (nelle preliminari), l’avv. Petretti, l’avv. dello Stato Aiello e l’avv. Marangi per delega dell’avv. Magrì,


FATTO E DIRITTO


1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Acerra avverso gli atti in epigrafe relativi all’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un termovalorizzatore di combustibile derivato da rifiuti (CDR) in località Pantano, con autorizzazione alla realizzazione degli impianti ex art. 27 del d. lgs. n. 22 del 1997 e con riserva dell’approvazione della variante ai sensi della legge n. 109 del 1994.
Il Comune appella contestando gli argomenti posti a sostegno del decisum.
Resistono il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.
All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.


2. L’appello non merita accoglimento.


2.1. Con un primo motivo il Comune di Acerra ripropone la doglianza volta a dedurre la violazione dell’art. 12 della direttiva 76/2000, in relazione all’ omessa comunicazione al Comune ai fini della preventiva pubblicazione strumentale all’informazione del pubblico e dei cittadini residenti in funzione partecipativa.
La censura è infondata.
La disposizione invocata (cfr. ora il d. lgs. n. 133 dell’11/5/2005) prevede che siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, le domande di “nuove autorizzazioni”. Sennonché nella specie non vi è una domanda nuova, ma si tratta piuttosto della mera prosecuzione dei lavori, a seguito della presentazione di una variante progettuale relativa alle opere civili per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione del CDR. Non rileva neanche il richiamo alla necessità di procedere a dette formalità anche con riguardo al successivo aggiornamento dell’autorizzazione, posto che nella specie viene in rilievo l’assenso ad una soluzione progettuale meramente esecutiva che attiene alle sole opere civili.


2.2. Non coglie nel segno neanche il successivo motivo di gravame con il quale si ripropongono i motivi del ricorso originario relativi al rapporto tra l’impugnato provvedimento di autorizzazione alla variante e l’aggiornamento della valutazione di impatto ambientale, che confluiscono nell’assunto unitario della necessità della valutazione delle opere di cui all’impugnata ordinanza di variante rispetto al progetto del termovalorizzatore valutato in sede di aggiornamento VIA del 9.2.2005.
Al riguardo si deve premettere che la pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento risulta già emanata in data 20/12/1999. Nella specie l’ordinanza n. 3369 del 2004 ha disposto non già un completo riesame, ma piuttosto un mero aggiornamento delle suddette valutazioni.
Il relativo approfondimento istruttorio viene specificamente riferito “al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell’area interessata”.
In sostanza, non è stata disposta una nuova valutazione ambientale ma viene in rivivo un semplice aggiornamento con il respiro specifico ora rammentato.
In questo quadro si deve soggiungere che il provvedimento impugnato si riferisce alla esecuzione delle opere civili, in conformità con le soluzioni tecniche approvate con ordinanza commissariale n. 25 del 4/2/2005, per risolvere i problemi emersi nello scavo delle fondazioni e per ottimizzare conseguentemente aspetti logistici e planimetrici secondo le prescrizioni dettate con la stessa ordinanza n. 25/2005. Detta Ordinanza nega expressis verbis che le modifiche progettuali introdotte alterino la funzionalità degli impianti, e che, quindi, possano incidere sugli aspetti, attinenti precipuamente alla parte impiantistica, considerati nel parere di aggiornamento della compatibilità ambientale eseguito in applicazione dell’ordinanza n. 3369 del 2004. In tal senso militano anche i pareri tecnici posti a base delle determinazioni impugnate, contro i quali peraltro neppure vengono dedotte specifiche e circostanziate contestazioni.
In definitiva, dall’esame sinergico del provvedimento in questa sede gravato con il suddetto aggiornamento VIA si ricava l’inesistenza di un apprezzabile collegamento tra l’ordinanza commissariale n. 25/2005, relativa alla realizzazione di sole opere civili, e l’aggiornamento VIA, relativa ad alcuni aspetti del solo lay out impiantistico. Se ne ricava la fragilità del presupposto posto a fondamento della censura, così come l’insussistenza del dedotto profilo di deficienza istruttoria sotto tale aspetto prospettato.


4. In conclusione, il ricorso va respinto.


Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Aldo Scola Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Est.
Bruno Rosario Polito Consigliere

Presidente
Gaetano Trotta


Consigliere Segretario
Francesco Caringella Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....25/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006