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CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14/06/2007 (C.C. 04/05/2007), Sentenza n. 3192
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad impugnare atti amministrativi - 
Presupposti - Stabilità e rappresentatività - Comitati - Forme associative 
temporanee - Legittimazione a ricorrere avverso atti di localizzazione di 
impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti - Difetto. Il 
giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad 
impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali 
purchè queste perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di 
tutela ambientale, abbiano un adeguato gradi di rappresentatività e stabilità e 
un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a 
fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco 
della associazioni a carattere nazionale individuale dal Ministero dell’Ambiente 
ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, poiché tale norma ha creato un 
ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli 
in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. 
“interessi diffusi” in materia ambientale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 
26.7.2001, n. 4123; TAR Liguria, sez. I, 18.3.2004, n. 267). Il mero scopo 
associativo, a prescindere dalla verifica circa l’esistenza dei requisiti 
giuridici di rappresentatività e stabilità, non basta a rendere differenziato un 
interesse diffuso o adespota facente capo alla popolazione nel suo complesso, 
quale interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo 
associativo si risolva, senza mediazione alcuna di altre finalità, 
nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione 
di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di 
proporre l’azione giurisdizionale (cfr. Cons.St., sez. VI, 5.12.2002, n. 6657). 
Sicchè, un comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa 
temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono 
parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di 
impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre 
che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 - del 
carattere di ente esponente in via stabile e continuativa di interessi diffusi 
radicati nel territorio. Pres. Santoro, Est. Russo - Comitato “Vigiliamo per la 
discarica” e altri (avv. Lupo) c. Provincia di Taranto (n.c.), Regione Puglia e 
altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR PUGLIA, Lecce, sent. n. 
3829/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 14 giugno 2007 (C.C. 04/05/2007), 
sentenza n. 3192
RIFIUTI - Discariche - Proprietario frontista - Legittimazione a ricorrere 
avverso il provvedimento di approvazione dell’opera - Prova del danno - 
Necessità. La mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima 
il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione 
dell’opera (cfr. Cons. St., sez. V 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo 
necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera 
giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore 
economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni 
dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione 
dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue 
vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero collegamento in un fondo con 
il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a 
legittimare il proprietario a provocare “uti singulus” il sindacato di 
legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tetela di 
interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (cfr. 
Cons.St. sez. IV 13.7.1998 n. 1088). Pres. Santoro, Est. Russo - Comitato 
“Vigiliamo per la discarica” e altri (avv. Lupo) c. Provincia di Taranto (n.c.), 
Regione Puglia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR PUGLIA, 
Lecce, sent. n. 3829/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 14 giugno 2007 
(C.C. 04/05/2007), sentenza n. 3192
 
 
			
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3192/07
Reg. Dec.
N. 10548
Reg. Ric. 
Anno 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la 
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 10548/2006 del 22/12/2006, proposto dal Comitato 
“Vigiliamo per la discarica”, e dai Signori Anna Annibale Galante, Francesco De 
Felice, Antonio De Felice, Pasqua De Felice, rappresentati e difesi dall’avv. 
Rosa Lupo, elettivamente domiciliati in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il 
Signor Luigi Gardin;
contro
la Provincia di Taranto, non costituitasi;
la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, 
domiciliata ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comune di Grottaglie, non costituitosi;
l’A.U.S.L. TA/1, non costituitasi;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa dall’avvocatura 
generale dello Stato, domiciliata ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei 
Portoghesi n. 12;
il Commissario delegato per emergenza rifiuti della regione Puglia, non 
costituitosi;
e nei confronti
della soc. Ecolevante SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo 
Clarizia e Pietro Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo 
in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia – Lecce, Sez. I n. 3829/2006;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, relatore il Cons. Nicola Russo, e 
uditi, altresì, gli avvocati R. Lupo, P. Quinto, A. Clarizia e l’avvocato dello 
Stato G. Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comitato dei cittadini denominato “Vigiliamo per la discarica” (che si 
propone di difendere l’ambiente e la salute dei cittadini) e alcuni ricorrenti, 
proprietari di aree confinanti (o comunque vicine) alla discarica sita nel 
territorio del Comune di Grottaglie, in località “La Torre – Caprarica”, con 
ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, impugnavano la 
deliberazione della giunta numero 288 del 2 agosto 2005, la Provincia di Taranto 
ha approvato, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il 
progetto, presentato dalla controinteressata, per la realizzazione, nel Comune 
di Grottaglie, località “la torre Caprarica”, di una piattaforma polifunzionale 
per la selezione e l’inertizzazione dei rifiuti a servizio integrato e esclusivo 
della discarica per rifiuti non pericolosi già ubicata e autorizzata, 
limitatamente alle quantità riferibili a quanto già autorizzato (primo e secondo 
lotto), sulla scorta degli esiti della conferenza dei servizi conclusasi il 10 
giugno 2005, e a condizione del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri 
resi in quella sede.
Successivamente, il dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di 
Taranto, rilevato che il provvedimento della GP, nelle more impugnato in via 
principale con il presente ricorso, era illegittimo per incompetenza, così come 
denunciato nel ricorso stesso, con la determina n. 189 del 2.12.2005 ne ha 
riprodotto il contenuto emendandolo così del vizio di incompetenza.
I ricorrenti in primo grado proponevano motivi aggiunti avverso il predetto 
provvedimento.
Il giudice di prime cure, considerato che il ricorso principale avverso la 
delibera della giunta si estingueva per sopravvenuta carenza di interesse, si 
limitava ad esaminare solo le seguenti censure, riproposte con i motivi 
aggiunti, avverso il nuovo provvedimento del dirigente regionale.
1) Illegittimità della determinazione n. 189 del 2 dicembre 2005 del dirigente 
del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto e di tutti gli atti 
di convocazione della conferenza di servizi istruttoria per violazione degli 
articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e in particolare per la 
mancata convocazione di tutti gli enti locali interessati alla conferenza di 
servizi istruttoria indetta dalla provincia di Taranto per l’approvazione del 
progetto e l’autorizzazione all’esercizio del cosiddetto lotto di discarica, 
eccesso di potere per carenza di istruttoria.
2) illegittimità di tutti gli atti impugnati indicati in epigrafe per violazione 
dell’art. 6 e dell’art. unico, punto 5.01 dell’allegato B, della legge regionale 
Puglia n. 30 del 1986, violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della 
legga n. 22 del 1997, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e 
di diritto.
3) illegittimità della violazione di impatto ambientale protocollo n. 330 del 5 
novembre 2003 del dirigente del settore ecologia della regione Puglia per 
incompetenza assoluta e violazione degli artt. 6 della legge n. 349 del 1986 e 1 
del DPCM n. 377 del 1988.
4) illegittimità della valutazione di impatto ambientale protocollo n. 330 del 5 
novembre 2003 del dirigente del settore ecologia della regione Puglia per 
violazione della legge regionale n. 11 del 2001, violazione dell’art. 2 del 
d.p.r. 12 aprile 1996, violazione degli artt. 3 e 6 dell’allegato 2 lettera I 
del DPCM 27 dicembre 1988, violazione della direttiva 85/377/CEE e successive 
modificazioni e integrazioni, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle 
norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato, una delibera della giunta 
regionale n. 178 del 2000, violazione del piano regionale di gestione dei 
rifiuti approvato con decreto n. 41 del 2001 del commissario delegato emergenza 
rifiuti e in particolare nel paragrafo F.2 contenente i criteri per la 
localizzazione degli impianti di smaltimento, violazione dell’art. 22 comma 3 
lettera e) del decreto legislativo n. 22 del 1997, eccesso di potere per carenza 
di istruttoria e di motivazione violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 
1990, illegittimità della determinazione n. 189 del 2 dicembre 2005 per 
illegittimità derivata.
5) illegittimità della determinazione n. 189 del 2 dicembre 2005 del dirigente 
del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto e del parere 
favorevole del comitato tecnico provinciale espresso nella seduta del 6 giugno 
2005, verbale n. 90, per violazione del paragrafo F.2 del piano regionale di 
gestione dei rifiuti approvato con decreto n. 41 deò 2001 del commissario 
delegato per l’emergenza rifiuti e per violazione dell’art. 22 comma 3 lettera 
e) del decreto legislativo n. 22 del 1997, violazione dell’art. 3 della legge n. 
241 del 1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per 
illogicità e contraddittorietà.
6) illegittimità del parere favorevole espresso con nota di protocollo n. 12711 
del 10 giugno 2005 del responsabile dello sportello unico per l’edilizia del 
comune di Grottaglie per violazione del P.R.G. vigente approvato con 
deliberazione della giunta regionale n. 1629 del 2003 e delle NTA delle zone E 
agricole, violazione degli artt. 3.05, 3.10, 2.02 delle norme tecniche di 
attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1748 
del 2000, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e 
violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, incompetenza, violazione 
degli artt, 42 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e 27 del decreto 
legislativo n. 22 del 1997, illegittimità della determinazione n. 189 del 2 
dicembre 2005 del dirigente del settore ecologia e ambiente della provincia di 
Taranto per illegittimità derivata e per ulteriori vizi suoi propri.
7) illegittimità della determinazione n. 189 del 2005 del dirigente del settore 
ecologia e ambiente della provincia di Taranto, della VIA espressa con 
determinazione n. 330 del 2003 del dirigente dell’assessorato regionale 
all’ecologia e del parere favorevole espresso con nota di protocollo n. 12711 
del 10 giugno 2005 del responsabile dello sportello unico per l’edilizia del 
comune di Grottaglie, per violazione e falsa applicazione3 degli artt. 7 del 
decreto legislativo n. 36 nel 2003 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 1997, 
sviamento di potere ed eccesso di potere per falsi ed erronei presupposti di 
fatto e di diritto, violazione delle NTA delle zone E del P.R.G. vigente del 
comune di Grottaglie approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1629 
del 2003, violazione del PUTT e degli art. 3.05, 3.10, 2.02 delle relative norme 
tecniche di attuazione e violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti 
approvato con decreto n. 41 del 2001 del commissario delegato emergenza rifiuti 
e in particolare nel paragrafo F.2 contenente i criteri per la localizzazione 
degli impianti di smaltimento, sotto altro profilo violazione dell’art. 3 della 
legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di 
motivazione.
Si costituiva in giudizio la Società controinteressata, depositando articolate 
memorie difensive con le quali ha, puntualmente e diffusamente, replicato alle 
argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di 
inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse 
ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso nel merito.
Con sentenza n. 3829 del 5.7.2006 il TAR Lecce riteneva il ricorso principale 
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i motivi aggiunti 
inammissibili per carenza di interesse e contraddittorietà.
Avverso la prefata sentenza, hanno proposto appello il Comitato Vigiliamo per la 
Discarica e i signori Anna Annibale Galante, Francesco De Felice, Antonio De 
Felice, Pasqua De Felice, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone 
l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione di legge, anche 
in ordine alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Prima dell’udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie 
illustrative.
Alla pubblica udienza del 4.5.2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello proposto va dichiarato inammissibile non solo per carenza di 
legittimazione del Comitato Vigiliamo per la Discarica e dei confinanti, ma 
anche per difetto di interesse e per contraddittorietà tra le censure proposte e 
l’interesse sostanziale di cui gli appellanti si dichiarano portatori.
Con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del Comitato si chiarisce 
che la giurisprudenza tradizionale formatasi in materia ha, invero, in modo 
pressoché uniforme, riconosciuto che possono essere considerati legittimati ad 
impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell’ambiente le 
sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349 del 1986, al fine di 
evitare il configurarsi di un’azione popolare (cfr. Cons. St. sez. V, 17.7.2004, 
n. 5136; Cons. St., sez. vi, 18.7.1995, n. 754, Cons. St. sez. vi, 14.10.1992, 
n. 756).
Altra parte della giurisprudenza, invece, afferma che il giudice amministrativo 
può riconoscere, caso per caso, la legittimità ad impugnare atti amministrativi 
a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro 
natura giuridica), purchè a) perseguano statutariamente in modo non occasionale 
obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di 
rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona 
in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non 
ricompresse nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal 
Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349, 
poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è 
aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza 
per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale (cfr., ex 
multis, Cons. St. Sez. VI, 26.7.2001, n. 4123; TAR Liguria, Sez. I, 18.3.2004, 
n. 267).
Ora, nella specie, come fondatamente dedotto dall’appellante, agli atti non 
risulta essere stato depositato da parte del Comitato “Vigiliamo per la 
Discarica” copia dell’atto costitutivo o dello statuto da cui si possa 
verificare se detto Comitato abbia quei requisiti giuridici di rappresentatività 
e stabilità, in misura tale da poter riconoscere una sua legittimazione ad agire 
avverso provvedimenti amministrativi lesivi dell’ambiente.
Non basta, infatti, il mero scopo associativo a rendere differenziato un 
interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, 
quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo 
associativo si risolva, come nella specie (in cui è stata depositata una 
semplice delibera di conferimento di mandato per la proposizione del ricorso 
innanzi al TAR), senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione 
di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato 
progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione 
giurisdizionale (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).
La giurisprudenza di merito ha, al riguardo, più volte chiarito che un semplice 
Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta 
alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha 
legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il 
trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo – oltre che del 
riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 – dal 
carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi 
diffusi radicati sul territorio (cfr. TAR Liguria, Sez. I, n. 531/2006; TAR 
Toscana, Sez. I, n. 5014/2004; id., n. 6624/2004; id., n. 1550/2001; TAR 
Piemonte, Sez: II, n. 244/1999).
Da quanto finora evidenziato emerge la mancanza di legittimazione ad agire del 
Comitato “Vigiliamo per la Discarica”.
Quanto alla questione di legittimazione ad agire dei sigg.ri Anna Annibale 
Galante, Francesco De Felice, Antonio De Felice, Pasqua De Felice, riproposta 
dall’appellante, si evidenzia che, come fondatamente dedotto dalla società 
appellante, la giurisprudenza ha, a tale proposito, chiarito che la mera 
vicinanza di un’abitazione ad un discarica non legittima il proprietario 
frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera (cfr. 
Cons. St., Sez. V, 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo necessaria la prova 
del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che 
la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato 
nelle sue vicinanze, o perché prescrizioni dettate dall’autorità competente in 
ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la 
salute di chi vive nelle sue vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero 
collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica 
non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare “uti 
singulus” il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo 
preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro 
esplicazione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 13.7.1998, n. 1088).
I sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice, Antonio De Felice, Pasqua 
De Felice, “nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio”, si sono limitati 
ad affermare di essere proprietari di terreni confinanti con i suoli interessati 
dalla discarica in questione, senza specificare, né tanto meno provare, la 
sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe allo 
loro sfera giuridica della esecuzione del provvedimento impugnato.
Del tutto condivisibile è, peraltro, la sentenza di primo grado nella parte in 
cui dichiara il difetto di interesse dei ricorrenti, affermando che 
l’annullamento del provvedimento di approvazione del progetto di realizzazione 
dell’impianto di selezione ed inertizzazione dei rifiuti, paradossalmente, 
danneggerebbe gli interessi ambientali prospettati nel ricorso, sicuramente per 
lungo tempo (nelle more del perfezionamento di un nuovo procedimento per la 
realizzazione dell’impianto in altre aree) e possibilmente anche in via 
definitiva (nel caso in cui vicende politiche o giudiziarie ne impediscono 
comunque la realizzazione).
Inoltre, come rilevato dall’appellante, i responsabili dell’impianto de quo sono 
stati assolti per ben due volte in sede penale nell’ambito di giudizi attivati 
proprio su denuncia degli attuali appellati, ricorrenti in primo grado, per 
presunte esalazioni nocive che si asserivano provenienti dalla discarica in 
questione (v. sentenza n. 316/2002 e dispositivo di sentenza del Tribunale di 
Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, in data 13.12.2006, di assoluzione 
perché il fatto non sussiste).
L’appello nel merito va respinto.
L’art. 5 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997, prevede che “Lo 
smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e 
costituisce la fese residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare 
allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la 
prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero”.
L’art. 7 del decreto legislativo n. 36 nel 2003 precisa inoltre che “I rifiuti 
possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione 
non si applica: a) ai rifiuti inerti in cui trattamento non sia tecnicamente 
fattibile;b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento 
delle finalità di cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi 
per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del 
rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”.
La realizzazione della piattaforma, quale impianto finalizzato, attraverso il 
pre-trattamento dei rifiuti, a ridurre e minimizzare, così come previsto dalle 
norme richiamate, gli stessi rifiuti da smaltire, consente, peraltro, lo 
smaltimento stesso in condizioni di maggiore sicurezza.
Pertanto, risulta corretta la sentenza del TAR laddove sostiene che il 
provvedimento di autorizzazione all’impianto di trattamento di selezione ed 
inertizzazione si presentava per l’amministrazione quanto all’an, 
tendenzialmente vincolato.
Gli stessi appellanti, peraltro, riconoscono la necessità della realizzazione 
della piattaforma polifunzionale, senza, però, esporre in nessuna parte degli 
scritti difensivi le motivazioni per le quali il trattamento non debba essere 
effettuato a fianco di ciascuna discarica.
Per tali considerazioni l’appello in esame deve, dunque, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra 
le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge 
l’appello.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2007 con l’intervento 
dei Signori:
Sergio SANTORO PRESIDENTE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
Marco LIPARI CONSIGLIERE
Nicola RUSSO Est. CONSIGLIERE
L'ESTENSORE 
F.to Nicola Russo 
IL PRESIDENTE
F.to Sergio Santoro
 IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14 giugno 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F. to Antonio Natale
 
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