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 Massime della sentenza

 

 

Tribunale di Latina, sez. I civile, Ordinanza 13 luglio 2006
 

Rep. N.R.G.: 425/2006


TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile

In composizione monocratica

 

In persona del Giudice Dott. Antonio Lollo

 

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

 

nella causa iscritta al n. 425/2006 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.03.2006, alla scadenza dei termini concessi per il deposito di memorie difensive decorsi in data 30.06.06, letti gli atti e le memorie depositate dalle parti, pronunciando sul ricorso cautelare proposto "ante causam" da MOVIMENTO CITTADINANZA ONLUS, ai sensi degli artt. 37, 140 D.Lgs. n. 206/2005 e 669 bis e ss. c.p.c., avverso ACQUALATINA S.P.A., avente ad oggetto l'accertamento della ritenuta illegittimità delle clausole del regolamento contrattuale disciplinante la gestione, da parte della resistente, del Servizio Idrico Integrato (di seguito, per brevità S.I.I.) nell'ambito territoriale ottimale "Lazio Meridionale-Latina" e nel Comune di Aprilia in particolare, nonchè la ritenuta illegittimità dell'incremento tariffario applicato dalla resistente a tutti gli utenti del servizio, con conseguente domanda di inibitoria all'utilizzo delle clausole impugnate, rettifica delle condizioni generali di contratto e con ordine ad Acqualatina s.p.a. di ricalcolare tutte le fatture già inviate agli utenti sulla base dei consumi effettivamente accertati e con l'applicazione delle tariffe precedentemente in vigore, previa sospensione di ogni richiesta di pagamento derivante dalle fatture già emesse;

 

RILEVATO

 

Che in primo luogo va delibato e respinto l'eccepito difetto di giurisdizione del G.O. e conseguente difetto di legittimazione passiva di Acqualatina s.p.a., sollevati dalla resistente, anche ex art. 22 D.lgs. n. 80/98 e 140 co 11 D.Lgs. n. 206/2005;

 

che invero con il presente ricorso (ad eccezione di quanto di seguito si dirà con riguardo agli aumenti tariffari) non risulta essere stato impugnato il provvedimento generale di determinazione delle tariffe, bensì, le modalità di attuazione e gestione del S.I.I., disciplinate con regolamento, imponendo ai cittadini del Comune di Aprilia, ma in generale a tutti gli utenti del servizio, alcune prestazioni, ritenute illegittime e vessatorie, così ledendo i diritti degli stessi cittadini;

 

che sotto tale profilo la resistente ha eccepito la natura normativa o comunque amministrativa e non contrattuale del predetto regolamento;

 

che pur volendo accedere alla tesi difensiva esposta dalla resistente il controllo circa l'abusività delle clausole non sarebbe precluso alla cognizione del G.O., posto che a mente dell'art. 34 co 3 d. Lgs. n. 206/2005 il divieto di accertamento della vessatorietà delle clausole riguarda esplicitamente solo le clausole riproduttive di legge ordinaria e non anche quelle regolamentari, non disgiunta all'ulteriore concorrente circostanza che al decidente non è dato sapere in virtù di quale norma primaria o sub-primaria il predetto regolamento sarebbe stato emanato ed in forza della quale si potrebbe ritenere la natura normativa dello stesso;

 

che sempre sotto tale limitato profilo non appare in dubbio che in realtà il predetto regolamento abbia la natura di contratto normativo dettante regole generali da applicarsi ad una serie di contratti successivi conclusi tra il gestore del servizio ed i singoli utenti, che ad esso debbono fare riferimento, la cui valutazione di efficacia ben può essere rimessa alla cognizione del G.O., giusta il disposto ex art. 33 D.Lgs. n. 80/89 lett. c), con esclusione della giurisdizione esclusiva del G.A. dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati appunto devoluti alla cognizione del G.O.;

 

che il ritenuto difetto di giurisdizione, peraltro, non sussisterebbe neanche nella prospettata ipotesi di atto-provvedimento amministrativo (generale) del predetto regolamento, atteso che anche in questo subordinato caso al G.O., giusta il disposto ex artt. 4 e  legge n.  2248/1865, non sarebbe rimessa in via "principaliter" la delibazione di legittimità dell'atto impugnato, ma le sue modalità di attuazione, "id est" i singoli contratti conclusi con gli utenti, incidenti sui loro diritti soggettivi, con eventuale, sempre possibile, disapplicazione incidentale delle clausole ritenute illegittime dell'atto amministrativo presupposto;

 

che passando alla valutazione dei presupposti per l'inibitoria di cui agli artt. 37 e 140 D.lgs. 206/2005, azione di carattere preventivo e collettivo è innanzitutto da evidenziare che il legislatore richiede la sussistenza di "giusti motivi di urgenza", formula del tutto innovativa con il precipuo intento di svincolare la tutela cautelare in questione dal più rigido presupposto del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c.;

 

che tuttavia tale scelta legislativa impone pur sempre all'interprete una valutazione, in questa sede necessariamente sommaria, sul "fumus boni iuris" - "id est" sulla vessatorietà e/o abusività delle clausole impugnate, così procedendo anche ad una valutazione della sussistenza del "periculum in mora", ovverosia di una situazione tale da giustificare l'anticipazione degli effetti di una decisione che altrimenti potrebbe essere adottata solo in esito al giudizio di merito;

 

che sotto tale profilo appare ragionevole e sufficiente individuare i giusti motivi di urgenza quanto meno nell'esigenza di evitare che contratti ritenuti vessatori ad alta diffusività ed imposti da un contraente-professionista (indipendentemente persona fisica o giuridica, pubblica o privata) che agisce in condizioni sostanzialmente monopolistiche continuino a spiegare efficacia e soprattutto ad essere stipulati o quantomeno imposti per "facta concludentia", in danno di interessi dei consumatori con caratteristiche di essenzialità;

 

che quanto prospettato è appunto quel che riguarda la presente controversia avendo la ricorrente impugnato varie clausole del regolamento disciplinare il S.I.I., riguardante un diritto fondamentale della persona quale quello della somministrazione di acqua per la soddisfazione di intuibili quanto elementari ma insostituibili esigenze di vita;

 

che sotto tale profilo il ricorso appare fondato atteso che per il combinato disposto dagli artt. 11 e 55 del predetto regolamento nonchè ai sensi dell'art. 9 della convenzione per gestione del S.I.I., ogni nuovo utente per avere diritto alla somministrazione di acqua avrebbe dovuto sottoscrivere - previa ricezione della Carta dei Servizi ("... Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il GESTORE assicura la diffusione della Carta dei Servizi ... attraverso la consegna di una copia ad ogni utente...", così art. 9 convenzione per gestione S.I.I.) - per iscritto un contratto con il gestore, unico documento ad impegnare il gestore medesimo (così art. 11 reg. S.I.I.), il quale, in generale, aveva comunque l'obbligo, antecedentemente all'emissione della prima fattura, di informare (questa volta) tutti gli utenti della vigenza del nuovo regolamento e delle condizioni del contratto, consentendo in tal modo al cliente, entro trenta giorni dalla comunicazione, di recarsi presso uno sportello del gestore per la sottoscrizione del nuovo contratto e prevedendo, altresì, in caso contrario, che le nuove condizioni contrattuali si sarebbero intese approvate da parte del cliente (così art. 55 reg. S.I.I.);

 

che in atti manca sia la prova scritta di qualsivoglia contratto sottoscritto dagli utenti sia la prova di avere adempiuto (in concreto, al di là delle difese sul punto svolte dalla resistente) agli obblighi di informazione previsti dalla citata convenzione e dal regolamento di gestione del S.I.I., non avendo Acqualatina s.p.a. provveduto ad informare i clienti della vigenza del nuovo regolamento e delle nuove condizioni contrattuali (con relativi apprezzabili aumenti tariffari), consegnando poi, peraltro, ai soli nuovi clienti, unitamente alla prima fattura (cfr. anche dichiarazione del s.i. di parte resistente, Manuela Impostato, a verbale di udienza del 28.03.2006), un estratto di regolamento, privo della carta dei servizi, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il GESTORE si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tale previsioni ..." (cfr. art. 9 convenzione per la gestione del S.I.I. già indicato);

 

che pertanto tali condotte poste in violazione, tra l'altro, dell'art. 33 co 2, lett. m) ed o) D. Lgs. n. 206/2005, - che espressamente vietano la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni (nel caso di specie) di somministrazione della fornitura di acqua, senza alcun giustificato motivo indicato nel contratto stesso (art. 33 cit. lett. m), ovvero l'aumento del prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere dal contratto se il prezzo risulti eccessivamente oneroso (art. 33 cit. lett. o) - appaiono esaustive di ogni ulteriore considerazione circa la fondatezza del ricorso in merito alle indebite pretese della resistente ed agli abusivi comportamenti dalla stessa posti in essere;

 

che, invero, la mancata conoscenza delle condizioni contrattuali assume ulteriore rilievo anche in termini di vessatorietà e/o abusività sotto il profilo di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, squilibrio, giova ribadire, che prescinde dalla buona o mala fede del "professionista", valutandosi l'abusività delle clausole in sè considerate da un punto di vista meramente oggettivo appunto caratterizzato dallo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore, non necessariamente economiche e, se tali, solo in conseguenza di uno squilibrio giuridico tra vincoli obbligatori rispettivamente assunti dalle parti contrattuali, come sopra ampiamente evidenziati a carico di Acqualatina s.p.a. ma da questa non adempiuti e quindi, di fatto, ricaduti sui consumatori-utenti;

 

che riservando doverosamente al giudizio di merito la più approfondita analisi e trattazione delle clausole del regolamento del S.I.I., stigmatizzate dalla ricorrente, la clausola n. 9 (Richiesta di somministrazione) appare vessatoria nella parte in cui prevede che in caso di diniego alla richiesta di somministrazione "... non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria..." posta in violazione dell'art. 22 co 2, lett. e), codice del consumo, facendo ricadere sull'utente tali oneri prescindendo dalle motivazioni del diniego di conclusione del contratto e on prevedendo, a carico del professionista, alcun obbligo di pagamento somme in favore del consumatore a seguito della sua volontà di non concludere il contratto ovvero di recedere da esso;

 

che la clausola n. 10 (Destinatario della somministrazione) appare vessatoria, ex art. 33 n. 1, nella parte in cui viene negata al cliente la possibilità di somministrazioni plurime mentre il gestore ha "la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti", evidenziando una chiara disparità di trattamento tra utente e gestore e determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

 

che la clausola n. 11 (Perfezionamento del contratto) impugnata dalla ricorrente poichè non prevede alcuna indicazione temporale in ordine agli interessi legali che matureranno sul deposito cauzionale versato dall'utente, limitandosi a prevedere che detta cauzione verrà restituita alla cessazione del contratto incrementata degli stessi interessi legali non appare vessatoria, atteso che ai sensi dell'art. 1282 c.c., il deposito cauzionale, trattandosi pur sempre di un'obbligazione pecuniaria produce interessi ex lege dalla data della consegna e l'ipotesi contraria (paventata dalla ricorrente con riferimento alla cessazione del rapporto) richiederebbe una specifica pattuizione;

 

che la clausola n. 13 (Recesso dal contratto) impugnata dalla ricorrente nella parte in cui prevede che il cliente, in caso di recesso "... è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per a chiusura della presa stradale" non appare nè vessatoria e tantomeno abusiva poichè con essa il gestore viene semplicemente tenuto indenne dai costi per le operazioni tecniche di stacco dell'allaccio e per ultimo periodo di somministrazione allorquando l'utente decida di recedere;

 

che la clausola n. 14 (Subentro di utenza) che prevede a carico dell'utente "... una penale di lire 200.000 per la mancata comunicazione del subentro" appare vessatoria sia in relazione alla mancata conoscenza della stessa da parte del consumatore e, conseguentemente, all'impossibilità per il medesimo di potere comprendere le ripercussioni dell'inadempimento al quale la clausola è collegata, nonchè ai sensi dell'art. 33 co 2 lett. f) cod. consumo, essendo evidente l'incongruità di una penale che, comunque viene applicata all'utente per il solo fatto di non avere comunicato il subentro, prescindendo completamente dalle motivazioni di tale mancata comunicazione ovvero dalle conseguenze da essa derivanti, essendo, peraltro, d'importo manifestamente eccessivo;

 

che la clausola n. 16 (Sospensione della somministrazione) nella parte in cui prevede in favore del gestore la possibilità di sospendere la fornitura qualora "non risultino pagate n. 2 fatture", prescindendo dai motivi di tale mancato pagamento e, nella parte in cui prevede, prescindendo da ogni motivo in caso di sospensione della fornitura, l'addebito a carico del cliente delle spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora ... nonchè una penale pari a lire 200.000....", considerato, peraltro, l'essenzialità del bene oggetto del contratto, appare vessatoria in quanto consente al Gestore di risolvere il contratto e comunque di sospendere la fornitura di acqua anche in caso di inadempimenti dell'utente privi dei necessari requisiti di gravità, addossandogli inoltre i rischi derivanti da inadempimenti non imputabili ed impedendogli l'esperimento delle azioni risarcitorie, così violando l'art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b) cod. consumo;

 

che la clausola 17 (Clausola risolutiva espressa), nella parte in cui prevede la possibilità per il Gestore di risolvere il contratto "senza ricorso all'autorità giudiziaria" viola l'art. 33 n. 2 lett. r), escludendo sostanzialmente l'eccezione di inadempimento da aprte del consumatore, così determinando uno squilibrio tra i contraenti nella particolare condizione di monopolista del fornitore, sottraendo al consumatore il sindacato giurisdizionale sulla gravità dell'inadempimento onde evitare l'interruzione di un servizio di rilevante entità;

 

che la clausola n. 25 (Prescrizioni e collaudi) nella parte in cui prevede che il Gestore possa riservarsi di "... formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni", rimettendo tale possibilità alla esclusiva discrezionalità dello stesso, nonchè nella parte in cui prevede la possibilità di "... sospensione della somministrazione...."in caso di adeguamento degli impianti senza predeterminare però i tempi massimi della sospensione, con esonero di ogni responsabilità ed addossando poi il relativo onere "...a cura e spese del cliente...", appare vessatoria, ex art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b), cod. consumo, per l'ampia formula utilizzata per esonerare il Gestore da sue responsabilità, escludendo la possibilità per il consumatore di agire per il risarcimento del danno anche per riduzioni o sospensioni della fornitura direttamente imputabili alla resistente e non giustificate da cosa fortuito, forza maggiore o latri motivi espressamente previsti dal contratto;

 

che la clausola n. 26 (Apparecchi di misura) nella parte in cui prevede per il gestore la "facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quanto lo ritenga opportuno, dandone preavviso al cliente...", facendo poi ricadere ogni onere, peraltro, non determinato, sul cliente, appare abusiva ex art. 33 n. 1, cod. consumo, determinando comunque un significativo squilibrio ai danni del consumatore;

 

che la clausola n. 27 (Posizione e custodia degli apparecchi di misura) nella parte in cui in ordine alla collocazione dei misuratori il Gestore si riserva "... la piena discrezionalità di scelta", nonchè la prerogativa di provvedere ad eventuali spostamenti, privando il cliente della possibilità di avanzare pretese "... per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno." derivanti da tali spostamenti , attribuendo, infine allo stesso cliente l'obbligo di "... preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, solo o incuria", deve ritenersi abusiva, ex art. 33 n. 2 lett. a) e b), ritenuto che l'ampia formula di esonero del Gestore da responsabilità esclude in origine la possibilità per il consumatore di agire per il risarcimento dei danni e comunque per la tutela dei suoi diritti;

 

che la clausola n. 28 (Guasti e lettura degli apparecchi), esaminata congiuntamente alla precedente, nella parte in cui prevede l'incremento del doppio dei consumi addebitabile al cliente a titoli di penale, salva la sospensione della somministrazione e la risoluzione del contratto in caso di "... manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore...", appare vessatoria, ex art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b), in quanto consente al Gestore di sospendere o risolvere il contratto anche in caso di inadempimenti privi del necessario requisito di gravità, non imputabili al consumatore ed impedendogli l'esperimento delle azioni risarcitorie;

 

che con riguardo alle clausole nn. 30 (Impegnativi contrattuali) e 32 (Determinazione delle tariffe), pur dandosi atto delle avventure unilaterali modifiche apportate al piano tariffario con apprezzabili aumenti delle bollette relative ai consumi addebitati agli utenti, rilevate e già censurate con il presente provvedimento sub art. 55 del regolamento del S.I.I., per non avere il Gestore - antecedentemente alla emissione della prima fattura indomato il cliente del nuovo regolamento e delle nuove condizioni contrattuali - , nondimeno la cognizione giurisdizionale delle stesse on può essere demandata al G.O., anche in considerazione del "petitum" proposto dalla ricorrente di accertamento dell'illegittimità dell'incremento tariffario operato dalla resistente con il ricalcolo di tutte le fatture già inviate agli utenti;

 

che sotto tale profilo, invero, le modificazioni della tariffa, applicate da Acqualatina s.p.a., che "impattano" sul contratto con gli utenti, conseguono pur sempre ad atti dell'Autoità d'Ambito, imposte, pertanto, in via provvedimentale e non negoziale, insuscettibili di scrutinio ai sensi della normativa sul consumatore, tanto che la stessa ricorrente a dato atto che altra associazione dei consumatori ha impugnato con successo, per altri motivi, dinanzi al G.A., l'applicazione del nuovo piano tariffario da parte del Gestore del servizio idrico integrato;

 

che, pertanto, ogni delibazione delle tariffe da parte del G.O. presupporrebbe, ai fini di una eventuale disapplicazione delle stesse, anche la cognizione in via principale e non meramente incidentale di provvedimenti amministrativi inscindibilmente connessi ad atti negoziali, impedita, tuttavia, dalle norme previste in materia di riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A., ex artt. 2, 4 e 51 A.C.;

 

che alla luce di quanto sopra evidenziato, ritenuta la fondatezza del ricorso va inibito ad Acqualatina s.p.a. l'uso delle clausola nn. 9, 10, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 28 del Regolamento del S.I.I.;

 

che visti gli artt. 37 e 140 D.Lgs. n. 206/2005 al fine di assicurare gli effetti del presente provvedimento attraverso una maggiore diffusione dello stesso appare opportuno ordinare la pubblicazione della presente ordinanza in due quotidiani a diffusione nazionale e provinciale, indicati in dispositivo, a cura e spese della resistente, disponendo fin d'ora, in caso di mancata ottemperanza della resistente all'ordine inibitorio, il pagamento a carico della medesima di una somma di denaro di euro 800,00 per ogni inadempimento o giorno di ritardo;

 

che le spese di lite saranno regolamentate nel giudizio di merito da introdursi secondo termini di legge ex art. 669 octies c.p.c.;

 

P.Q.M.

 

Inibisce ad Acqualatina s.p.a. l'uso delle clausole nn. 9, 10, 14, 16, 17 25, 26, 27, 28 del Regolamento del S.I.I.;

dispone la pubblicazione, a cura e spese della resistente, del dispositivo della presente ordinanza sui quotidiani "La Repubblica", "Latina Oggi", una sola volta, mediante avviso di dimensioni non inferiori a cm 20 x 20, recante l'indicazione degli estremi della controversia, dell'organo giudicante, delle parti e riportante la parte dell'ordinanza contenente la motivata elencazione delle clausole ritenute abusive, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione delle clausole ritenute abusive, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione alle parti, disponendo fin d'ora, in caso di mancata ottemperanza della resistente all'ordine inibitorio, il pagamento a carico della medesima di una somma di euro 800,00 per ogni inadempimento o giorno di ritardo;

spese alla sentenza definitiva del giudizio di merito da introdursi secondo termini di legge ex art. 669 octies c..p.c.

 

Si comunichi alle parti.

 

Latina lì 10.07.2006

 

IL Giudice

Dott. Antonio Lollo

 

Depositato in cancelleria il 13-7-2006

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Consumatori e utenti - Clausole vessatorie - Art. 34, c. 3 d.lgs. n. 206/2005 - Clausole riproduttive di regolamenti amministrativi - Divieto di accertamento della vessatorietà - Insussistenza. A mente dell'art. 34 co 3 d. Lgs. n. 206/2005 il divieto di accertamento della vessatorietà delle clausole riguarda esplicitamente solo le clausole riproduttive di legge ordinaria e non anche quelle regolamentari. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

2) Consumatori e utenti - Atto provvedimento amministrativo - Impugnazione - Art. 4 L. n. 2248/1865 - Modalità di attuazione dell’atto amministrativo - Singoli contratti conclusi dall’utente - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza. In forza dell’art. 4 della legge n. 2248/1865, sussiste la giurisdizione del G.O. anche nell’ipotesi di atto-provvedimento amministrativo, ove non sia rimessa al giudice principaliter la delibazione dell’atto impugnato, ma le sue modalità di attuazione, id est i singoli contratti conclusi con gli utenti, incidenti sui loro diritti soggettivi, con eventuale disapplicazione incidentale delle clausole ritenute illegittime dell’atto amministrativo presupposto. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

3) Consumatori e utenti - D.Lgs. 206/2005 - Clausole vessatorie e/o abusive - Inibitoria ex artt. 37 e 140 - Giusti motivi di urgenza - Significato - Fumus boni iuris - Ricorrenza - Necessità. Ai fini dell'inibitoria di cui agli artt. 37 e 140 D.lgs. 206/2005, azione di carattere preventivo e collettivo, legislatore richiede, con formula del tutto innovativa, la sussistenza di "giusti motivi di urgenza", con il precipuo intento di svincolare la tutela cautelare in questione dal più rigido presupposto del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c.. Tuttavia tale scelta legislativa impone pur sempre all'interprete una valutazione, necessariamente sommaria, sul "fumus boni iuris" - "id est" sulla vessatorietà e/o abusività delle clausole impugnate, così procedendo anche ad una valutazione della sussistenza del "periculum in mora", ovverosia di una situazione tale da giustificare l'anticipazione degli effetti di una decisione che altrimenti potrebbe essere adottata solo in esito al giudizio di merito. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

4) Consumatori e utenti - Acqua - Gestore del servizio idrico integrato - Mancata informazione degli utenti sulla vigenza di nuove condizioni contrattuali - Violazione dell’art. 33 c. 2, lett. m) ed o) del D.Lgs. n. 206/2005 - Vessatorietà - Oggettivo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore - Buona o mala fede del “professionista” - Irrilevanza. La mancata informazione degli utenti sulla vigenza del nuovo contratto e delle nuove condizioni contrattuali da parte del gestore del servizio idrico integrato, in dispregio degli obblighi previsti dal regolamento di gestione del servizio, configura violazione dell’articolo dell'art. 33 co 2, lett. m) ed o) D. Lgs. n. 206/2005, - che espressamente vietano la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni contrattuali (somministrazione, nel caso di specie, della fornitura di acqua); il medesimo comportamento assume ulteriore rilievo anche in termini di vessatorietà e/o abusività sotto il profilo di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto - squilibrio che prescinde dalla buona o mala fede del professionista, valutandosi l’abusività delle clausole in sé considerate da un punto di vista meramente oggettivo caratterizzato dallo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore, non necessariamente economiche e, se tali, solo in conseguenza di uno squilibrio giuridico tra vincoli obbligatori rispettivamente assunti dalle parti contrattuali. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

5) Consumatori e utenti - Acqua - Essenzialità del bene - Gestore del servizio idrico integrato - Contratto di somministrazione - Clausola che prevede la sospensione della fornitura per il caso di mancato pagamento di 2 fatture - Vessatorietà - Fondamento. La clausola che prevede in favore del gestore del servizio idrico integrato la possibilità di sospendere la fornitura qualora "non risultino pagate n. 2 fatture", prescindendo dai motivi di tale mancato pagamento e che prevede, prescindendo da ogni motivo in caso di sospensione della fornitura, l'addebito a carico del cliente delle spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora ... nonchè una penale pari a lire 200.000....", considerata peraltro l'essenzialità del bene oggetto del contratto, appare vessatoria in quanto consente al Gestore di risolvere il contratto e comunque di sospendere la fornitura di acqua anche in caso di inadempimenti dell'utente privi dei necessari requisiti di gravità, addossandogli inoltre i rischi derivanti da inadempimenti non imputabili ed impedendogli l'esperimento delle azioni risarcitorie, così violando l'art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b) cod. consumo. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

6) Consumatori e utenti - Acqua - Gestore del servizio idrico integrato - Contratto di somministrazione - Clausola che prevede la possibilità di formulare prescrizioni discrezionali prima della posa in esercizio degli impianti interni nonchè la possibilità di sospensione della somministrazione con esonero di ogni responsabilità - Vessatorietà - Fondamento. La clausola che prevede che il gestore del servizio idrico integrato possa riservarsi di "... formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni", rimettendo tale possibilità alla esclusiva discrezionalità dello stesso e che prevede la possibilità di "... sospensione della somministrazione...."in caso di adeguamento degli impianti senza predeterminare però i tempi massimi della sospensione, con esonero di ogni responsabilità ed addossando poi il relativo onere "...a cura e spese del cliente...", appare vessatoria, ex art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b), cod. consumo, per l'ampia formula utilizzata per esonerare il Gestore da sue responsabilità, escludendo la possibilità per il consumatore di agire per il risarcimento del danno anche per riduzioni o sospensioni della fornitura direttamente imputabili alla resistente e non giustificate da cosa fortuito, forza maggiore o latri motivi espressamente previsti dal contratto. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

7) Consumatori e utenti - Acqua - Servizio idrico integrato - Modifiche apportate al piano tariffario - Giurisdizione - G.O. - Difetto. La cognizione giurisdizionale delle modifiche apportate al piano tariffario del servizio idrico integrato non può essere demandata al G.O., neanche con riguardo alle variazioni della tariffa che impattano sul contratto con gli utenti: dette modifiche conseguono infatti ad atti dell’Autorità d’ambito, imposte in via provvedimentale e non negoziale, insuscettibili di scrutinio ai sensi della normativa sul consumatore e appartenenti alla giurisdizione del G.A.. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006

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