AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75



Urbanistica e edilizia - Impianto e l’esercizio di condutture telefoniche - Costituzione della servitù di telefonia - Contratto o atto amministratito-autoritativo - Necessità - Art. 1032 cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. L’art. 233 DPR n. 156/1973, che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministratito-autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell’art. 1032 cod.civ. in tema di costituzione delle servitù coattive la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l’estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. n. 207/1986). In specie, non vi è stato alcun provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell’opera e la società concessionaria del servizio telefonico ha compiuto le opere senza alcun provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi la facoltà dei proprietari attori di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri auoritativi della P.A. (Cass. S.U. n. 6962/1994 già citata). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75

Urbanistica e edilizia - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile - Qualifica di costruzione - Distanze tra costruzioni - Rimozione della centrale telefonica - Disciplina - Art. 873 c.c.. In materia urbanistica, anche la centralina telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto di alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poichè deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997). Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75

Urbanistica e edilizia - Linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù - Rimozione cavi e ganci - Giurisdizione. La proponibilità, davanti al Giudice Amministrativo, della domanda del privato contro la società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248/1865 all.E, nella sola circostanza che l’utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesimo per il proseguimento delle formalità pubbliche ad essa demandata, atteso che il divieto verso il Giudice Ordinario di condannare l’Amministrazione ad un facere, sancito dalla citata norma, non opera riguardo il comportamento materiale dell’Amministrazione stessa ancorché indirizzata a scopi pubblici, ove non risulti che questo si colleghi ad una valutazione autoritaria, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito. (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 207 del 1986). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75

Urbanistica e edilizia - Concessionaria del servizio telefonico (Telecom) - Installazione impianti sul fondo altrui - Provvedimenti ablatori - Assenza - Rimozione delle opere - Giurisdizione. Quando una società concessionaria del servizio telefonico istalli propri impianti sul fondo altrui, senza che siano avvenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il Giudice Ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritari della P.A. (Cass. S.U. n 6962/1994). Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai sensi dell’art 34 del decreto legislativo n 80 del 1998, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste tutte le volte in cui alla base dell’operato della P.A. vi sia un provvedimento e non si verta in un’ipotesi di comportamento di meno fatto. (C.d.S. Sentenza n. 7262 del 2003). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75

Urbanistica e edilizia - Occupazione c.d. usurpativa - Valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera - C.d. accessione invertita - Uso del territorio - Potere amministrativo in materia urbanistica - Limiti. Non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia alla materia urbanistica quelli che, esprimendo l’esercizio di un potere amministrativo, siamo collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarativo; in difetto di ciò, si è al di fuori dell’ambito della riversa di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, prevista dall’art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000; ne consegue che nelle controversie avanti ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa -nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione del fondo, non si realizza della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica (Cass. S.U. n. 9139/2003). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75

Urbanistica e edilizia - Telefonia - Impianto ed esercizio di condutture telefoniche - Fili, condutture, cavi e ganci appoggiati sul muro - Appoggio su non utente per servizio di altre abitazione - Servitù volontaria o coattiva - Necessità - Procedura - Fattispecie. I fili e le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, in guisa tale da essere in meno pregiudizievole possibile dal punto di vista estetico, e infatti l’impianto e l’esercizio di condutture telefoniche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente (art. 121, penultimo comma, R.D. n. 1775/1933, ripreso dal D.P.R. n. 156/1973). Mentre, per l’appoggio dei fili e delle condutture da parte del gestore (Telecom), che devono servire anche altre abitazioni, lo stesso deve ottenere apposita servitù, sia essa volontaria o coattiva. Non è applicabile al caso la disciplina indicata dalla Telecom che fa riferimento all’art. 232, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973. Tale interpretazione trova confronto, nel disposto del successivo art. 233 della stessa legge, il quale, sotto la rubrica “servitù”, stabilisce che “fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le virtù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate nel precedente art. 221, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area sovrastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite sui beni demaniali, con decreto del Prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865”. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.306/2001 RG
  

TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce
-Sezione distaccata di Campi Salentino-


Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce -Sezione distaccata di Campi Salentino- Avv. Gabriella Nocera ha pronunciato la seguente


SENTENZA


promosso da
SPAGNIOLO POMPILIO e MOGAVERO SERENA (avv. Donato De Mitri)
nei confronti di
TELECOM ITALIA S.P.A (avv. Carlo Casciaro)
Le parti precisavano le conclusioni come dai atti e verbali di causa.


Svolgimento del processo


Con atto di citazione del 19/9/2001 Spagnolo Pompilio e Mogavero Serena convenivano in giudizio la Telecom S.P.A. per sentir accertare e dichiarare l’illiceità dell’attività della Telecom S.P.A. di messa in opera sul prospetto dell’abitazione di essi attori di cavi e ganci nonché dell’istallazione di una cabina a pochi centimetri dal muro del medesimo edificio; per l’effettto condannare la convenuta alla rimozione di tutto il materiale di sua proprietà posizionato sul prospetto della proprietà Spagnolo-Mogavero nonché condannare la medesima società convenuta alla rimozione della cabina di sua proprietà.

In subordine, ove la convenuta dovesse dimostrare resistenza di una servitù di passaggio delle condutture, accettare e dichiarare il diritto di essi attori ad ottenere la rimozione dei ganci e delle condutture e lo spostamento della centralina dal prospetto della propria abitazione e per l’effetto condannare la Telecom S.P.A. alla rimozione e allo spostamento suddetto ordinando alla stessa, in virtù dell’art. 1068 cod. civ. e dell’art. 237 D.P.R. n. 156/1973, di collocare il tutto sul suolo pubblico. Con vittoria di spese ed onorari di lite.


Con comparsa del 20/11/2001 si costituiva la Telecom S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava la domanda e concludeva per sentir dichiarare, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nonché la carenza di giurisdizione del Giudice Onorario a favore del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda di rimozione della cabina telefonica sita nel suolo pubblico; nel merito rigettare la domanda attrice di rimozione dei cavi posti sulla facciata dell’immobile ovvero di rimozione della centrale telefonica nonché rigettare la domanda proposta in via subordinata; con vittima di spese e compensi.


Acquisito il fascicolo della causa n. 49/2001 R.G. -Tribunale di Campi Salentino (ricorso ex art.700 CPC) nonché quello della causa n. 94/2001 R.G.-Reclamo Tribunale di Lecce, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni.


Alla suddetta udienza dichiarata l’interruzione del Giudice per l’avvenuta fusione per incorporazione della società Telecom S.p.A. in Olivetti S.p.A. la quale cambiava poi denominazione assumendo quella di Telecom Italia S.p.A..


Con ricorso depositato in data 05/02/2004 Spagnolo Pompilio e Mogavero Serena riassumevano il procedimento interrotto.


Precisate nuovamente le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.


Motivi della decisione


Questo Giudice non ritiene di prendere in esame l’eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dalla Telecom in comparsa di costituzione, perché la perdita eccessiva non è stata poi coltivata dalla Società Convenuta alla luce della documentazione prodotta dagli attori (copia del contratto di acquisto dell’immobile sito in Salice Salentino alla via Libertà angolo via Veneto, per notar Antonio Galati, del 26/06/2000).


Con riferimento, quindi, alla seconda eccezione preliminare, quello di carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda di rimozione della cabina telefonica sita su luogo pubblico, sollevata dalla Telecom sulla base del disposto dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000), si osserva che, se è pacifico che con la disposizione richiamata il legislatore ha inteso ricomprendere nell’alveo della giustizia amministrativa tutta la materia edilizia e urbanistica e pertanto anche le posizioni di diritto soggettivo dei privati, è evidente che il medesimo legislatore ha fatto ciò considerando come dato indefettibile una valutazione autoritativa della P.A. anche se viziata.


Nel caso di cui si discute manca questo dato, anche a considerare lo scopo pubblico che pervade l’attività della P.A..


Va, a riguardo, richiamata la sentenza n. 207 del 1986 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “…la proponibilità, davanti al Giudice Amministrativo, della domanda del privato contro la società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248/1865all.E, nella sola circostanza che la utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesimo per il proseguimento delle formalità pubbliche ad essa demandata, atteso che il divieto verso il Giudice Ordinario di condannare l’Amministrazione ad un facere, sancito dalla citata norma, non opera riguardo il comportamento materiale dell’Amministrazione stessa ancorché indirizzata a scopi pubblici, ove non risulti che questo si colleghi ad una valutazione autoritaria, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito”.


Ancora: “Quando la società concessionaria del servizio telefonico istalla i propri impianti sul fondo altrui, senza che siano avvenuti provvedimenti ablatori, dove riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il Giudice Ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritari della P.A.” (cass. S.U. n 6962/ 1994).


Inoltre, con sentenza n. 7262 del 2003, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste tutte le volte in cui alla base dell’operato della P.A. vi sia un provvedimento e non si verta in un’ipotesi di comportamento di meno fatto.


Infine sulla questione è intervenuta, in via definitiva, nuovamente, la Cassazione a S.U. statuendo che “non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia alla materia urbanistica quelli che, esprimendo l’esercizio di un potere amministrativo, siamo collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarativo; in difetto di ciò, si è al di fuori dell’ambito della riversa di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, prevista dall’art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000; ne consegue che nelle controversie avanti ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa - nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione del fondo, non si realizza della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica “(Cass. n. 9139/2003). Per tutto quanto detto, dunque, l’eccezione della Telecom su difetto di giurisdizione del Giudice adito deve essere rigettata.


Passando al merito, è noto che i fili e le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, in guisa tale da essere in meno pregiudizievole possibile dal punto di vista estetico, e infatti l’impianto e l’esercizio di condutture telefoniche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente (art. 121, penultimo comma, R.D. n. 1775/1933, ripreso dal D.P.R. n. 156/1973).


Per quanto riguarda, invece, l’appoggio dei fili e delle condutture da parte della Telecom, che devono servire anche altre abitazioni, la Telecom deve ottenere apposita servitù, sia essa volontaria o coattiva; cosa che nella fattispecie in esame non si è verificata.


Non si ritiene applicabile al caso che ci occupa la disciplina indicata dalla Telecom che fa riferimento all’art. 232, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che recita: “il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto dell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare la richiesta di utenza degli inquilini o dei condomini” formulazione, questa, nella quale è evidente la correlazione, da una parte, tra il proprietario e l’inquilino e, dall’altra, tra il condominio e gli altri condomini (o inquilini) dello stesso edificio.

Ciò significa che il proprietario o condominio è tenuto a subire, senza alcuna indennità, la limitazione legale alla casa comune e persino alla casa sua propria ( ad esempio lastrico solare di proprietà esclusiva dove installare l’antenna della televisione) solo quando si tratti della richiesta di utenza di un inquilino o di un condomino dell’edificio in cui la casa stessa è situata, ma non quando tale richiesta provenga da un soggetto che nulla abbia a che vedere con detto edificio, cioè, dall’inquilino o condomino di altro stabile, sia pure vicino e confinante (in tal senso sentenza 22/1/1988 n. 481).

Tale interpretazione trova confronto, oltretutto, nel disposto del successivo art. 233 della stessa legge, il quale, sotto la RUBRICA “servitù”, stabilisce che “fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le virtù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate nel precedente art. 221, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area sovrastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite sui beni demaniali, con decreto del Prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865”.


È dunque chiara l’impostazione del legislatore: nel caso in cui si debba attraversare lo spazio aereo di una proprietà o nel caso si debba passare davanti al prospetto senza finestre e porte, ben può imporsi il sacrificio al privato in ragione della pubblica utilità dell’opera, ma in tutti gli altri casi (passaggio senza appoggio dinanzi a prospetti con finestre e porte o passaggio con appoggio) il sacrificio al privato può essere imposto, senza il suo consenso, solo con provvedimento dell’autorità che valuterà la portata dei sacrifici imposti al privato. E valuterà, altresì, che altre possibilità non vi siano, senza sacrifici per il privato ( la cui posizione occorre ricordarlo è costituzionalmente garantita) per il passaggio delle condutture.


Per quanto riguarda, poi, l’aspetto della liceità degli interventi della Telecom, pur considerando le due tipologie di intervento di cui al primo e al terzo comma dell’art. 232 della legge richiamata, non può ritenersi che l’attività del concessionario, sia pure di pubblico interesse, possa esplicarsi senza alcun limite.


L’art. 185 della legge n. 156/1973 stabilisce “che gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell’art 183 (intervento del privato) ed il quarto e quinto comma dell’art. 184 (opere militari e opere di organismi internazionali), non possono essere seguiti se i relativi progetti non siano stati prevalentemente approvati dall’Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento”.


È pacifico che ogni attività che importi interventi di qualsiasi natura sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione o concessione da parte del Comune medesimo.


Premesso che autorevole dottrina ha definito il peso imposto dalle condutture sul fondo servente come “ un diritto legale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravante su beni”, non costituendo la servitù telefonica di passaggio con appoggio di fili e consimili una servitù in senso tecnico per mancanza del requisito della proprietà (cioè della esistenza di un fondo dominante), deve tuttavia ritenersi che tale configurazione particolare non può indurre ad ammettere un principio eccezionale quale quello (invocato dalla Telecom) secondo cui, dovendo il proprietario del fondo consentire gratuitamente il passaggio con appoggio attraverso il proprio fondo delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio telefonico, debba per ciò stesso consentire, sempre gratuitamente, la destinazione di esse al collegamento anche di apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini, nonché il passaggio sul proprio fondo delle diramazioni a ciò necessarie.


L’art. 233 DPR n. 156/1973, che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministratito-autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell’art. 1032 cod.civ. in tema di costituzione delle servitù coattive la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l’estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. n. 207/1986).


Pertanto, rilevato che nella fattispecie non è stata rispettata dalla Telecom la procedura di espropriazione ex art. 23 DPR n. 156/1973 o di imposizione della servitù ax art. 233 stessa legge (decreto del prefetto ai sensi della legge 2359/1865), considerato che l’art. 233 prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritario, ritenendo importante l’art. 237 DPR n. 156/1973 (“La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine…”) e l’art. 232, III comma stessa legge, (“i fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della casa secondo la sua destinazione”), se si considera infine che la moderna tecnica consente l’interramento dei cavi e dei fili con estrema facilità, ne segue che il sacrificio cui sono costretti alcuni immobili posti in prossimità dei crocicchi delle strade ( come quello che ci occupa) che garantivano in passato l’appoggio o l’ancoraggio per una serie di utenze, attualmente non ha assolutamente modo di esistere; né nessuna Autorità preposta alla costituzione della servitù, stante il tenore della legge e le possibilità offerte dalla tecnica, potrebbe mai autorizzare la Telecom ad installare impianti sui prospetti delle abitazioni dei privati.


In conclusione, poiché nel caso in esame non vi è stato alcun provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell’opera e la società concessionaria del servizio telefonico ha compiuto le opere senza alcun provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi la facoltà dei proprietari attori di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri auoritativi della P.A. (Cass. S.U. n. 6962/1994 già citata).


Per quanto riguarda, infine, la centralina installata dalla Telecom davanti al prospetto dell’abitazione degli attori, deve rilevarsi che non vi è dubbio che essa rappresenti una costruzione in senso tecnico poiché deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti” (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997).


Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni.


Inoltre è evidente che la cabina con le dimensioni di quella della fattispecie in esame (larghezza pari a 1 m. e altezza pari a 2 m. circa) rappresenta un peso sulla proprietà degli attori limitando le normali facoltà rivenienti dal diritto di proprietà e configurando una vera e propria servitù perché essa non consente “il libero uso della cosa secondo la sua destinazione” ( art. 232, 3° comma, DPR 156/1973).


Ne discende, quindi, che la realizzazione della cabina da parte della Telecom configura un’attività illecita della stessa sotto un duplice profilo: perché ha occupato un terreno pubblico senza il consenso dell’Autorità e perché ha imposto un peso sulla proprietà privata senza il consenso del proprietario.


Anche tale cabina, pertanto, deve essere rimossa dalla Telecom.


Le spese di lite seguono la soccombenza e, in difetto di nota specifica, si liquidano d’ufficio come da dispositivo


PQM
Il GOT


Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Spagnolo Pompilio e Mogavero Serena nei confronti di Telecom Italia SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, così decide:
1) Rigetta l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sollevata dalla Telecom Italia S.P.A.;
2) Dichiara la illiceità dell’attività della Telecom Italia SPA di messa in opera sul prospetto dell’abitazione degli attori di cavi e ganci nonché dell’installazione della centralina (o cabina) a pochi centimetri dal muro dell’edificio degli stessi attori;
3) Conseguentemente condanna la Telecom Italia S.P.A. alla rimozione di tutto il materiale di sua proprietà posizionato sul prospetto della proprietà Spagnalo - Mogavero, nonché alla rimozione della cabina di sua proprietà;
4) condanna la Telecom Italia SPA al pagamento delle spese processuali che s liquidano in complessivi Euro 2000/00 oltre spese vive, di cui Euro 800/00 per diritti, Euro 1200/00 per onorario, oltre rimborso spese generali, Cap e IVA come per legge; con distrazione in favore dell’avv. Donato De Mitri anticipatario.


Campi Sal. 17.07.2006.


Il Cancelliere C1

Claudia Spada


Il GOT
Gabriella Nocera


Depositata in Cancelleria il 17.07.2006

 


 Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it